Accoglimento
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/07/2025, n. 6255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6255 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06255/2025REG.PROV.COLL.
N. 04750/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 4750 del 2024, proposto dall’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Rajola Pescarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Centro AID Antidiabete di Portici S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Oriana Pragliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione seconda, n. 1275 del 26 febbraio 2024, resa tra le parti, nel giudizio di ottemperanza della sentenza R.G. n. 530/2020 n. 889/2022 del 23-26 aprile 2022, emessa dal Tribunale Civile di Torre Annunziata.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Centro AID Antidiabete di Portici S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025, il consigliere Nicola D’Angelo e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Rajola Pescarini e Oriana Pragliola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Centro AID Antidiabete di Portici ha chiesto al Tar di Napoli l’ottemperanza della sentenza R.G. n. 530/2020 n. 889/2022 del 23-26 aprile 2022, emessa dal Tribunale Civile di Torre Annunziata con la quale era stato ordinato alla ASL Napoli 3 Sud di pagare la somma di euro 81.890,19, comprensiva di euro 54.386,86 a titolo di sorte capitale, interessi legali pari ad euro 1.362,59 e moratori pari ad euro 18.887,74 ed euro 7.253,00 quali spese legali.
1.1. Nel corso del giudizio di primo grado, l’intimata ASL ha tuttavia rilevato di aver pagato quanto effettivamente dovuto, con determinazione dirigenziale n. 62 del 15 marzo 2023, e cioè la somma di euro 47.681,56 e, a titolo di interessi moratori, la somma di euro 17.298,51, sostenendo che dopo il riscontro effettuato sulle fatture in carico le residue somme di parte capitale non sarebbero state dovute.
1.2. Parte ricorrente ha invece evidenziato che a fronte di una sorta capitale pari ad euro 54.386,86, la ASL avrebbe pagato euro 47.681,56. Di conseguenza, anche gli interessi di mora corrisposti sarebbero stati calcolati erroneamente in euro 17.298,51 in luogo di euro 18.887,74. Il suddetto importo, relativo agli interessi moratori, era stato infatti unilateralmente determinato dalla ASL che aveva anche chiesto al Centro creditore di emettere corrispondente fattura quale condizione per procedere al pagamento. Successivamente, la ASL ha documentato anche il pagamento, con determina dirigenziale n. 11 dell’8 gennaio 2024, delle spese legali dovute.
2. Il Tar di Napoli nella sentenza indicata in epigrafe, ha innanzitutto preso atto dei pagamenti effettuati dalla ASL Napoli 3 e dichiarato in odine agli stessi la cessazione della materia del contendere.
2.1. Per le somme residue, pari alla differenza tra la sorte capitale liquidata in sentenza e quella effettivamente pagata, con i relativi interessi, lo stesso Tribunale ne ha comunque disposto il pagamento. In sostanza, non ha ritenuto ostativo quanto sostenuto dalla ASL in ordine ad un intervenuto loro pagamento con la determina di liquidazione n. 176 del 18 settembre 2019 (come si evincerebbe dall’ordinativo di pagamento n° 21495 del 18 settembre 2019). Più nel dettaglio, la ASL nelle more del giudizio di cognizione, avrebbe liquidato l’importo di euro 7.558,65 relativo alla fattura 4992p del 2 luglio 2018, cosicché con la successiva determina di liquidazione (n. 62 del 15 marzo 2023) si sarebbe completata la liquidazione del saldo di tutte le fatture azionate.
2.2. Il Tar ha tuttavia sottolineato come il pagamento in questione sarebbe intervenuto prima della sentenza n. 889/2022 del 23-26 aprile 2022, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata e detto parziale pagamento non sia stato in quella sede eccepito. Pertanto, in presenza di un giudicato, quanto dedotto dalla ASL non poteva essere fatto valere.
2.3. Il giudice di primo grado ha, infine, accolto la domanda circa la corresponsione della penalità di mora di cui all’art. 114 comma 4, lettera e ), c.p.a., da quantificarsi in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, stante la funzione sanzionatoria della stessa, con decorrenza iniziale a far data dal giorno della comunicazione dell’ordine di pagamento disposto con la sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, sino alla data di insediamento del commissario ad acta .
3. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello la ASL Napoli 3 Sud, sulla base dei seguenti profili di censura.
3.1. La ASL avrebbe proceduto all’intero pagamento di quanto dovuto. Con la determina di liquidazione n° 176 del 18 settembre 2019, come si evincerebbe dall’ordinativo di pagamento n. 21495 del 18 settembre 2019 l’ASL, immediatamente prima del giudizio di cognizione, ha liquidato l’importo di euro 7.558,65 relativo alla fattura 4992p del 2 luglio 2018. Con la successiva determina di liquidazione n. 62 del 15 marzo 2023 si sarebbe completata la liquidazione del saldo di tutte le fatture azionate. La sentenza del Tribunale di Torre Annunziata non avrebbe quindi ordinato all’ASL di pagare più di quanto fatturato dal Centro, ma di pagare integralmente quanto effettivamente fatturato. In ogni caso, il giudicato riguardava non il calcolo, ma il diritto alla liquidazione integrale delle fatture, nonostante il superamento del tetto di spesa. Non si tratterebbe perciò di mettere in discussione il giudicato ingiuntivo, ma l’eventuale indebito e il comportamento del Centro AID che ha chiesto al giudice dell’esecuzione il tutto pur avendo avuto il pagamento.
3.2. Il Centro AID non avrebbe impugnato la determina dirigenziale di liquidazione n. 62 del 15 marzo 2023 con la quale veniva data esecuzione alla sentenza n. 889/2022 del Tribunale di Torre Annunziata, ovvero alla liquidazione della sorta capitale e degli interessi, quantificati nella suddetta determina in euro 47.681,56 di sorta residua e 17.298,51 di interessi. Pertanto, qualsiasi contestazione relativa al calcolo della sorte, nonché dei relativi interessi risulterebbe preclusa nel giudizio di ottemperanza.
3.3. Nel ricorso di primo grado il Centro AID aveva chiesto la corresponsione degli interessi legali.
L’ASL appellante aveva però controdedotto sul punto rappresentando le motivazioni per cui gli stessi non erano dovuti (sia il decreto ingiuntivo che la sentenza riconoscono al Centro ricorrente solo gli interessi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 dalle singole scadenze convenzionali al saldo, interessi che sono stati corrisposti integralmente). La sentenza impugnata nell’accogliere il ricorso, avrebbe implicitamente accolto anche la richiesta del creditore sugli interessi legali.
3.4. La sentenza avrebbe, infine, erroneamente condannato l’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ex art. 114 comma 4, lett. e ), del c.p.a. (c.d. astreintes ).
4. Il Centro AID Antidiabete di Portici si è costituito in giudizio il 23 maggio 2025, chiedendo il rigetto dell’appello.
5. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 19 giugno 2025.
6. L’appello è solo in parte fondato.
7. Preliminarmente, va osservato in linea generale che il giudice dell’ottemperanza non può verificare se il diritto incorporato nell’ingiunzione portata in esecuzione sia attualmente esistente o sia venuto meno per il pagamento già eseguito dal debitore, in epoca anteriore alla sentenza del giudice ordinario.
7.1. In sostanza, il giudice dell’esecuzione non può svolgere un’analisi di vicende successive, eventualmente modificative o parzialmente estintive del rapporto sostanziale o del titolo in forza del quale il creditore ha agito, ma svolge una funzione meramente attuativa della statuizione giudiziale adottata dal giudice civile e non può, quindi, alterare o integrare il precetto della sentenza. Il giudizio di ottemperanza non costituisce quindi la sede per la presentazione di domande che avrebbero, nel caso, dovuto essere proposte nel giudizio civile, dato che il giudicato copre il dedotto e il deducibile (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, sez. IV, 5 luglio 2022, n. 5606).
8. Ciò premesso, va innanzitutto esaminato e respinto il secondo motivo d’appello, con il quale la ASL eccepisce la mancata impugnazione da parte dell’originaria ricorrente della determina n. 62 del 15 marzo 2023, con la quale l’Amministrazione assume di aver dato integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata. Infatti, avendo la presente controversia a oggetto un rapporto di credito/debito di natura paritetica, per il quale la giurisdizione del giudice amministrativo si radica solo perché trattasi di un giudizio di ottemperanza di sentenze del giudice ordinario ex articolo 112, comma 2, lettera c ), c.p.a., è del tutto irrilevante la mancata impugnazione di atti formalmente amministrativi quali la determina in questione (della quale, peraltro, è estremamente discutibile la natura provvedimentale).
9. E’ poi infondato anche il primo motivo d’appello, nel quale l’Amministrazione – al di là di ogni approfondimento nel merito sull’effettivo avvenuto pagamento della somma di cui alla fattura n. 4992 del 2 luglio 2018 – non smentisce di non aver sollevato la relativa eccezione nel giudizio civile conclusosi con la sentenza della cui esecuzione qui si tratta, il che ha indotto il Tar a ritenere la relativa questione coperta dal giudicato e non proponibile per la prima volta nel presente giudizio di ottemperanza. A ciò può aggiungersi, trattandosi nella specie di giudicato formatosi a seguito di decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto in sede civile dall’originaria ricorrente e odierna appellata, che deve trovare applicazione il principio per cui l’eccezione di pagamento costituisce eccezione in senso stretto, e come tale deve essere sollevata a pena di decadenza nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ., sez. III, 21 marzo 2024, n. 7526). Non avendo ciò fatto, la ASL non può sostenere che incomberebbe alla parte privata l’onere di provare di non aver ricevuto la liquidazione integrale di quanto preteso, essendo vero esattamente il contrario, e cioè che, trattandosi – come detto – di eccezione in senso stretto, l’onere non solo della prova ma della tempestiva allegazione dei fatti posti a fondamento della stessa incombeva proprio all’Amministrazione opponente in sede civile.
9.1. D’altra parte, la sentenza appellata è condivisibile anche laddove evidenzia che né dalla determina, né dall’ordine di pagamento prodotti nel giudizio di primo grado emerge la sicura riferibilità di tale pagamento alla predetta fattura n. 4992 del 2018 (l’originaria ricorrente contesta tale riferibilità, assumendo che si sarebbe trattato di somme pagate in esecuzione di altra pronuncia giudiziale), sicché comunque dovrebbe escludersi – nel merito – che la ASL abbia provato l’avvenuto pagamento, come era suo onere.
10. Con riguardo invece al terzo motivo d’appello, relativo agli interessi legali, il tenore della formula usata dal Tar (“ in aggiunta interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna ”) non rende chiaro, come dedotto dall’appellante, che quelli ricompresi nella sentenza da ottemperare e quelli maturati dopo la stessa e conseguenti al ritardato pagamento non sono quelli legali, ma quelli moratori calcolati sulla base del d.lgs. n. 231 del 2002. Nel caso di specie, dove sono stati riconosciuti e liquidati al Centro AID gli interessi di mora occorre dunque tenere presente che gli interessi legali cessano di essere dovuti perché sostituiti da quelli moratori (al contrario si determinerebbe un cumulo dei suddetti interessi legali e moratori non consentito).
In parte qua, dunque, l’appello appare fondato.
11. Infine, quanto all’irrogazione della penalità di mora di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e ), c.p.a., essendo vero, come evidenziato dall’appellata (e alla stregua anche dell’infondatezza dei motivi principali d’appello), che nella specie ricorrevano tutte le condizioni per l’applicazione della detta penalità, fermo restando che essa cessa di essere dovuta nel momento in cui l’Amministrazione pagherà tutte le somme dovute ovvero in quello dell’insediamento del Commissario ad acta nominato dalla stessa sentenza appellata per l’ipotesi di perdurante inadempienza.
12. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va accolto limitatamente al profilo relativo agli interessi legali e, per l’effetto, la sentenza impugnata va riformata sul punto.
13. Tenuto conto della natura anche interpretativa della controversia, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO