Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/04/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7930/2023
EPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to MENOLASCINA MARIA, come da procura in Parte 1
C.F. 1 ); atti e da Parte 2
RICORRENTE
E
CP 1 (c.f. P.IVA 1 ) assistito e difeso dall'avv. FARETRA ANNA (c.f.
) e da avv. C.F. 2
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Parte 1Con ricorso depositato in data 27.10.2023, adiva il Tribunale del Lavoro di Trani
convenendo la CP 1 al fine di accertare e dichiarare che egli avesse svolto, dall' 01.11.2015 al 30.09.2023,
in via ulteriore ed aggiuntiva rispetto alle mansioni proprie del suo inquadramento contrattuale A5 di cui al
CCNL del personale Comparto Sanità, anche i compiti e le mansioni riconducibili alla categoria BS del profilo professionale di "Operatore Socio-Sanitario". Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di condannare
con vittoria di spese e competenze legali del giudizio, da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari. La CP 1 si costituiva in giudizio, contestando il ricorso e chiedendo, in via preliminare, di dichiarare prescritti gli eventuali crediti maturati dal ricorrente prima del 02.02.2019; nel merito, di rigettare il ricorso perché ritenuto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la loro discussione, all' udienza odierna la presente causa veniva decisa ex art. 127ter c.p.c. mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che le parti depositavano note di trattazione scritta.
Il ricorso è infondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va rigettato.
Il ricorrente deduceva in ricorso di esser stato lavoratore dipendente della CP 1, dal 02.05.1997, con la qualifica di Ausiliario Specializzato di categoria A5 del CCNL di categoria, svolgendo la propria attività
lavorativa su tre turni, dapprima (sino ad aprile 2022) presso l'Unita Operativa di Medicina e Chirurgia
dell'Ospedale Don Tonino Bello di Molfetta e poi (sino alla data del pensionamento avvenuto l'01.10.2023)
presso il Poliambulatorio di Molfetta.
Il ricorrente deduceva altresì che, dall'01.11.2015 sino alla data del pensionamento, aveva sempre svolto,
in via ulteriore ed aggiuntiva rispetto alle mansioni proprie del suo inquadramento contrattuale, anche i compiti e le mansioni riconducibili alla categoria BS del profilo professionale "Operatore Socio-Sanitario" di cui al medesimo CCNL.
Più precisamente, il ricorrente riferiva di essere stato in possesso dell'attestato di qualifica professionale di
Operatore Socio-Sanitario dal 29.10.2015 e, quindi, di aver svolto, sin dal mese successivo,
continuativamente e con piena autonomia ed assunzione di responsabilità, attività di cura ed assistenza in favore dei degenti sotto il profilo delle loro esigenze di tipo "alberghiero", tra l'altro vestendo la divisa da
O.S.S.
Per tale ragione, il ricorrente chiedeva il riconoscimento dello svolgimento di tale attività alle dipendenze della CP 1, per tutto il periodo sopra indicato, nonché il diritto a percepire le relative differenze retributive.
Orbene, venendo al merito della questione, si osserva quanto di seguito.
La categoria A nella quale il ricorrente asseriva di essere inquadrato specifica che "appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite,
riferita al corretto svolgimento della propria attività".
Inoltre il CCNL, nell'indicare i profili professionali facenti capo alla suddetta categoria specifica che l'Ausiliario Specializzato è colui che "svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa". L'Ausiliario Specializzato operante nei servizi socio assistenziali provvede all'accompagnamento e allo spostamento dei degenti in rapporto alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate".
Ciò detto, si rammenta che il lavoratore che reclama il riconoscimento delle mansioni superiori ha l'onere di dimostrare non solo la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, ma anche il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma;
la diversità
corrente tra le mansioni per le quali è stato assunto e quelle diverse svolte, appunto riconducibili alla qualifica superiore.
Per il consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, l'eventuale riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato che nei casi di datore pubblico comporta esclusivamente il riconoscimento di spettanze di natura retributiva - deve essere conseguenza non solo della riconducibilità delle mansioni alla declaratoria contrattuale di quest'ultimo, ma anche e in via concorrente, della esclusione della riconducibilità delle medesime mansioni a quelle in astratto previste per l'inquadramento ufficiale assegnato.
Dunque, nel caso in cui il lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita ed il pagamento delle relative differenze retributive, il lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore. Piuttosto occorre accertare in fatto l'attività concretamente svolta dal lavoratore, poi individuare categorie, qualifiche e gradi previsti dalla contrattazione collettiva e infine mettere a raffronto il risultato della prima indagine con le previsioni di detta ultima disciplina.
Non vi è dubbio che al fine di procedere a tale accertamento, è necessario che il ricorrente indichi le mansioni che avrebbe dovuto svolgere e il "contenuto" delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso, nonché le norme della contrattazione collettiva o aziendale che ritiene siano state violate a causa del mancato riconoscimento della qualifica superiore e/o delle differenze retributive e delle quali invoca l'applicazione nella propria domanda.
Oltre a tanto, si è affermato in giurisprudenza che, per il personale amministrativo del comparto sanità, il riconoscimento di mansioni superiori è subordinato alla sussistenza di precisi presupposti giuridici: la presenza di un posto vacante in pianta organica corrispondente alla qualifica nella quale si chiede il passaggio;
l'assenza di un bando di concorso per quel posto;
l'esistenza di un atto formale di incarico proveniente ex ante dall'organo competente (Consiglio di Stato, sentenza n. 569/2014). E tanto perché l'art. 36 Cost. non costituisce l'unico principio applicabile al rapporto di pubblico impiego sanitario, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale, quali quelli previsti dagli artt. 51, 97 e 98 Cost., per cui le attribuzioni delle mansioni e del relativo trattamento economico non possono essere oggetto di libere determinazioni dei funzionari amministrativi.
Del resto, non può essere sotto tale aspetto il rapporto di pubblico impiego assimilabile al rapporto di lavoro privato, sia perché gli interessi pubblici coinvolti sono di natura indisponibile sia perché
l'attribuzione di mansioni superiori e del correlativo trattamento economico devono avere il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di inquadramento. La stessa Corte di Cassazione, pur riconoscendo il diritto alla retribuzione nell'ipotesi di svolgimento di mansioni superiori, ha affermato che
"il diritto trova un limite nei casi in cui l'espletamento di mansioni superiori sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente oppure allorquando sia il frutto della fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente" (Cass. Civ., Sent. n. 8774/2018).
Tutti i predetti presupposti non ricorrevano però nel caso di specie.
Non risultava cioè che il ricorrente avesse ricoperto un posto vacante in pianta organica né che avesse ricevuto disposizioni di svolgimento di mansioni appartenenti alla categoria "B" o "BS" dall'unico Organo
preposto a farlo, ossia dalla Direzione Generale dell CP 1, derivando da ciò che le presunte mansioni superiori lamentate dal ricorrente sarebbero state comunque eventualmente compiute "all'insaputa dell'ente che mai ha manifestato un volontà in tal senso", con la logica conseguenza che esse non generano alcun diritto a qualsiasi richiesta di differenze retributive. Né l'eventuale possesso di attestato di qualifica di
OSS può essere elemento dirimente in senso contrario.
Del resto, si deve ritenere sempre legittimo il rifiuto di un dipendente a svolgere mansioni di livello superiore per le quali non è in possesso delle competenze professionali necessarie e per cui può rischiare responsabilità penali in caso di errore.
Di contro, nella fattispecie, il ricorrente non provava e nemmeno deduceva di aver segnalato all'azienda lo svolgimento di mansioni che non gli competevano ovvero di essersi rifiutato di svolgere le presunte mansioni superiori che, quand'anche svolte, sono state spontanee e volontarie.
Sulla scorta di quanto fin qui esposto, non appaiono rilevanti le dichiarazioni assunte dai due testi di parte ricorrente escussi in giudizio. La teste Testimone 1 dichiarava: "lavoro presso l'Ospedale Don Tonino Bello di Molfetta presso il
Reparto di Chirurgia con profilo di Infermiera Professionale dal 2003"; "conosco il sig. Parte 1
perché abbiamo lavorato insieme presso il Reparto di Chirurgia dell'Ospedale di Molfetta". La teste confermava che il ricorrente avesse svolto le mansioni superiori indicate in ricorso e precisava che "durante il turno di lavoro il rapporto infermiere-ausiliario è di uno a uno per cui [...] era necessario che l'ausiliario espletasse prevalentemente mansioni da OSS in ausilio dell'Infermiere così come spesso l'Infermiere
espletava mansioni inferiori". E tanto a riprova del fatto che, come previsto dall'art. 13, V co. del CCNL 1998 -2001, "ogni dipendente è inquadrato nella corrispondente categoria del sistema di classificazione in base al profilo di appartenenza. Ciascun dipendente è tenuto a svolgere anche attività complementari e strumentali a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito".
Infine, la teste chiariva che "tutte le mansioni svolte dal ricorrente venivano espletate sotto la vigilanza della infermiera coordinatrice Dott.ssa Persona 1
La teste Testimone 2 dichiarava: "lavoro dal 2000 presso l'Ospedale Don Tonino Bello di Molfetta
presso il Reparto di Chirurgia con qualifica di Coll. Proff.. Infermiera"; "conosco il sig. Parte 1
perché abbiamo lavorato insieme presso il Reparto di Chirurgia". La teste confermava che il ricorrente avesse svolto le mansioni superiori indicate in ricorso, in un rapporto uno a uno con l'infermiere e precisava che "il ricorrente svolgeva tutte le attività [...] sotto la vigilanza e il controllo del Primario del reparto e della coordinatrice infermieristica".
Concludendo, in forza delle ragioni in disamina, il ricorso va rigettato.
Valutata la controvertibilità della questione, appare ragionevole la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1
,con ricorso depositato in data 27.10.2023, nei confronti di CP_1, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Trani, il 22/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore