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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 24/10/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 25/2025 RG promossa da
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), C.F._2 Parte_3
( ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
( ), Parte_5 C.F._5 Parte_6
C.F._6 Parte_7 C.F._7 quali eredi di elettivamente domiciliati presso lo studio Persona_1 dell'avv. DIAZ PIETRO NATALE che li rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. PES TERESA;
ricorrenti in riassunzione contro
), Controparte_1 C.F._8 Parte_4
) ( C.F._9 CP_2 C.F._10 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FANTI ALBERTO che li rappresenta e difende per procura in atti;
convenuti in riassunzione All'udienza del 20.6.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse della parte attrice in riassunzione: Per i motivi su indicati Voglia la Corte di Appello di Cagliari, ogni contraria domanda eccezione conclusione rigettata, preso atto della decisione della Corte di cassazione n. 5718/2023 del 29.10.2024 e in conformità alla stessa:
1. accolga le conclusioni formulate nell'atto di appello 12.10.2011 che qui letteralmente si riportano:
“a) in riforma della sentenza impugnata: b) ogni avversa domanda ed eccezione rigettata c) dichiari, per le ragioni indicate, la sentenza che dichiara gli attori “eredi universali di ” viziata da ultrapetita e conseguentemente rigetti Persona_2 la domanda ità e/o infondatezza;
d) accolga l'eccezione di giudicato e dichiari inammissibile o improponibile l'azione, carente la legittimazione attiva;
1 e) accolga l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, di prescrizione del diritto di accettare l'eredità e dichiari inammissibile o infondata la azione (cfr memorie 183.2 c.pc. e quanto sub 36 segg in questo atto); f) rigetti la domanda di cancellazione della trascrizione compiuta dalla convenuta dichiarando il difetto di interesse, la sua inammissibilità o la nullità per le ragioni indicate;
g) accolga la domanda riconvenzionale e ordini la cancellazione della trascrizione di tutti gli atti relativi al bene di cui è causa compiuti da
[...]
e dai suoi successori compiuta in violazione del giudicato (sentenza Per_2
Nuoro 439/1994 in atti); h) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
2. liquidi oltre alle spese e i compensi relativi al primo grado di lite (830/2008 rg), al grado di appello (505/2011 rg), i compensi e le spese per i giudizi di cassazione (25878/2017 rg e 5718/2023 rg), e condanni gli odierni appellati al loro pagamento, a favore degli appellanti, maggiorati degli oneri di registrazione dei provvedimenti conclusivi e del costo per la trascrizione e l'annotazione della emananda sentenza nei pubblici registri;
3. Dichiari che a seguito dell'annullamento della sentenza di appello e delle sue ragioni (affermata improcedibilità dell'intero giudizio) gli attuali appellanti hanno diritto alla restituzione, ex art 389 c.p.c., del terreno oggetto di lite sito in RU-regione Lotzona, distinto in catasto al F 15 mapp.li 138-140- 142 (già 123) 124,125-126 (già 47), per complessive Ha 16.47.47”, così come da loro consegnato agli appellati a seguito della esecuzione della sentenza e ordini agli appellati di restituirlo, agli odierni appellanti, libero e vuoto di persone e loro cose;
4. Condanni gli odierni appellati alle spese e ai compensi di lite del presente giudizio di Riassunzione. Nell'interesse della parte convenuta in riassunzione: Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, A. rigettare le avverse domande perché inammissibili e in ogni caso infondate;
B. compensare le spese di lite dei procedimenti n. 830/2008 RG del Tribunale di Nuoro, n. 505/2011 RG della Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, n. 25878/2017 RG e n. 5718/2023 della Corte di Cassazione;
C. condannare parte appellante alla rifusione delle competenze professionali e spese di lite in favore degli appellati. Svolgimento del processo Con sentenza n. 96/2011, emessa il 30.1.2011, il Tribunale di Nuoro, in accoglimento della domanda proposta nei confronti di , dichiarò Persona_1
, e di Controparte_1 Parte_4 CP_2 [...]
e proprietari del terreno sito in comune di RU censito al fg. 15, Per_2
8, 140, 142, 124, 125 e 126 di ha 16,47, ordinando a Persona_1 il rilascio dell'immobile e la cancellazione della trascrizione dell'acquisto a causa di morte nella parte in cui elencava tra i beni ereditari il suddetto terreno e dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla Per_1 per l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapion
[...] medesimo bene.
2 La Corte d'appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 122/17, rigettava l'appello proposto dalla condannandola alla Per_1 rifusione delle spese di lite. Secondo la Corte di merito, qualificata esattamente dal giudice di primo grado la domanda come petizione di eredità sulla base del contenuto dell'atto di citazione, era infondata la censura con cui la sosteneva che la Per_1 domanda di rivendica del bene era coperta dal precedente giudicato di cui alla sentenza n. 616/2006 del Tribunale di Nuoro, data la diversità con l'azione proposta nel precedente giudizio. Gli eredi di , deceduta nelle more del giudizio, hanno proposto Persona_1 ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza affidato a sei motivi. La Corte di cassazione con ordinanza n. 24173/22 ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardivo deposito. È stato, quindi, proposto un giudizio di revocazione dagli eredi della e la Suprema Corte, con sentenza n. Per_1
27897/24, in fase rescindente, ha revocato l'ordinanza n. 24173/22, per la erronea valutazione della data di deposito del ricorso, e, nel giudizio rescissorio, ha ritenuto fondati i primi quattro motivi di ricorso avverso la sentenza della corte di merito n. 122/2017 ed assorbiti gli ultimi due. In particolare, la Suprema Corte – dato atto che tutte le censure contenute nei primi quattro motivi di ricorso erano relative “alla erroneità della decisione dei giudici di merito che, partendo dalla qualifica della domanda proposta da
, e quale petizione di eredità ex Controparte_1 Parte_4 CP_2
e nibile agli attori il giudicato esterno rappresentato dalla sentenza n. 616/2005(rectius:2006) del Tribunale di Nuoro, che aveva rigettato la domanda riconvenzionale con la quale i germani avevano chiesto l'accertamento nei confronti di Per_1 Persona_1 che il t in questione era” di loro proprietà – ha ri l'eccezione, posto che “il passaggio in giudicato, per mancata impugnazione, della sentenza del Tribunale di Nuoro n.616 del 2006 (rg439/1994) che ha rigettato per mancanza di prova la domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà in capo agli attori del presente giudizio preclude la domanda di petizione di eredità nei confronti dei medesimi soggetti al fine di ottenere la restituzione del medesimo bene. Infatti, in tema di efficacia vincolante del giudicato, il mutamento della prospettazione giuridica tra due domande, aventi alla base lo stesso fatto costitutivo della pretesa, è irrilevante ai fini della loro qualificazione in termini di diversità, con la conseguenza che è precluso al giudice il riesame dell'identico punto di diritto già accertato e risolto in via definitiva, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo giudizio……. il petitum e la causa petendi del primo giudizio, costituito dall'accertamento del diritto di proprietà acquistato in via ereditaria, sono sostanzialmente gli stessi del secondo giudizio costituito dall'accertamento della qualità di erede al fine di ottenere la restituzione del medesimo bene, cambiando solo la prospettazione giuridica tra le due domande. Di conseguenza l'accertamento costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva circa la mancanza di
3 prova della proprietà del terreno rivendicato (nel ns. caso relativa anche alla mancanza di prova del testamento dato che gli attori in riconvenzionale asserivano essere divenuta di loro proprietà per successione ereditaria a seguito di testamento), è comune alla causa di petizione di eredità introdotta posteriormente sicché è precluso il riesame della medesima questione avendo i due giudizi, come si è già detto, gli stessi elementi costitutivi dell'azione (soggetti, causa petendi e petitum)” (Cass. 23-12-1999 n. 1447)”. La Suprema Corte ha, infine, ritenuto assorbiti gli ultimi due motivi di ricorso con cui gli eredi della hanno eccepito il difetto di interesse degli attori Per_1
a ottenere l'ordine llazione della trascrizione della successione limitatamente all'immobile oggetto di causa, in quanto essi non erano proprietari di quel bene, nonché l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità di tale domanda. Gli eredi di hanno riassunto la causa davanti alla Corte di Persona_1
Appello di Cagliari, la quale ha rimesso gli atti a questa sezione distaccata, formulando le conclusioni sopra riportate per la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta dai per l'intervenuto giudicato sulla proprietà del Per_1 bene nonché di rigetto dine di cancellazione della trascrizione e domandando, ex art. 389 cpc, la restituzione del terreno oggetto di causa, consegnato ai convenuti in riassunzione nella fase esecutiva della sentenza di primo grado non sospesa in appello. Si sono costituiti , e chiedendo Parte_4 Controparte_1 CP_2 il rigetto delle do d uzione dei terreni, posto che la sentenza del Tribunale di Nuoro n. 616/06, passata in giudicato, rigettò sia la domanda di accertamento della proprietà sul bene oggetto di causa proposta dai sia quella proposta dalla dante causa degli Per_1 attuali attori in riassunzione, . I convenuti hanno, pertanto, Persona_1 richiesto la compensazione delle spese di lite. La causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione
convenne in giudizio i nel 1994 chiedendo che venisse Persona_1 Per_1 dichiarata la simulazione del contratto di compravendita stipulato nel 1957 tra
, alienante e precedente coniuge di , il quale aveva CP_3 Persona_3 poi contratto matrimonio con , e , acquirente, zio e Persona_1 Persona_2 dante causa dei , relati te rule oggetto della Per_1 presente causa, ed, in subordine, che venisse dichiarato il suo acquisto della proprietà di tale bene per usucapione. I , nipoti di , chiesero il rigetto della domanda ed in via Per_1 Persona_2 ri nzionale l' lla proprietà del bene in capo al e, Per_2 quindi, essendo caduto nella di lui successione, in capo ai tre nipoti , suoi Per_1 eredi. Il Tribunale di Nuoro, con la sentenza n. 616/06, rigettò la domanda principale Perso della ritenendo che non fu provata la simulazione della compravendita, dato che il aveva acquistato il bene corrispondendo il relativo prezzo Per_2
4 previa stipulazione di un mutuo bancario con iscrizione di ipoteca e non si era affatto disinteressato del fondo, e neppure il possesso utile ai fini Perso dell'usucapione della famiglia Inoltre, escluso che il rigetto della domanda della comportasse automaticamente la prova della proprietà del Per_1 medesimo terreno in capo ai , rigettò anche la domanda riconvenzionale Per_1 degli stessi, dal momento che i era stato depositato solo l'atto di acquisto del 1957. La sentenza passò in giudicato. I agirono, quindi, in giudizio, sempre nei confronti di , nel Per_1 Persona_1
2 hiedendo che venisse accertata in loro favore la pro imo terreno di RU in forza della successione ereditaria pervenuta dal de cuius
, il quale con testamento olografo del 1989 aveva lasciato ai Persona_2 nipoti la proprietà di tutti i suoi beni, tra cui quello di RU acquistato nel 1957 dall'ex moglie di , poi sposatosi con la , sua erede. Persona_3 Per_1
Nel giudizio si costituì resistendo alla domanda contro cui Persona_1 eccepì il giudicato disce enza n. 616/06 e riproponendo a sua volta la domanda di accertamento della proprietà sul medesimo bene per simulazione del contratto di vendita del 1957 e per usucapione. Il Tribunale di Nuoro, con la sentenza n. 96/11 - affermato che la domanda riconvenzionale della era coperta dal giudicato di rigetto contenuto
Per_1 nella sentenza n. 616 i furono disattese in via definitiva le medesime domande – ritenne invece che quella di petizione ereditaria formulata dai
Per_1 fosse nuova e non potesse ritenersi coperta dal medesimo giudicato p fondata su di un elemento diverso, la qualità di eredi dei . Pertanto, in
Per_1 accoglimento della domanda, ritenne i proprietari de o e, dato che
Per_1 era incontestato che il bene era occupato dalla la condannò al
Per_1 rilascio dello stesso e alla cancellazione del ione presso la Conservatoria della successione nella parte in cui il bene oggetto di causa era indicato tra quelli rientrati nella eredità di . Persona_3
Tanto premesso, in forza del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte nel presente giudizio, la domanda proposta da , Controparte_1 Parte_4
e di petizione ereditaria e conseguente accertamento della CP_2 proprietà sul terreno sito in Comune di RU per successione ereditaria, va dichiarata inammissibile in forza del “passaggio in giudicato, per mancata impugnazione, della sentenza del Tribunale di Nuoro n. 616 del 2006 (rg439/1994) che ha rigettato per mancanza di prova la domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà in capo agli attori del presente giudizio”, con conseguente preclusione della “domanda di petizione di eredità nei confronti dei medesimi soggetti al fine di ottenere la restituzione del medesimo bene”. In buona sostanza, già nel giudizio di primo grado il tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile non solo la domanda di accertamento della proprietà avanzata in via riconvenzionale dalla – pronuncia sulla quale non vi è Per_1 stata impugnazione - ma anche quel dai , dato che entrambe, Per_1
5 trattandosi di diritti autodeterminati, erano coperte dal giudicato di rigetto derivante dalla precedente sentenza emessa dallo stesso tribunale nel 2006. Conseguentemente, seppur in astratto possa configurarsi l'ammissibilità di una autonoma domanda diretta a fare dichiarare l'illegittimità di una trascrizione immobiliare avvenuta fuori dei casi previsti dalla legge (vedi Cass. n. 2007/25248), nel caso in esame, non è configurabile l'interesse ad agire dei convenuti in riassunzione, rispetto ai quali è stata rigettata, con efficacia di giudicato, la domanda di accertamento della proprietà in relazione all'immobile oggetto di trascrizione. Il rigetto della domanda di accertamento della proprietà in capo ai avrebbe ovviamente determinato, per difetto di interesse, Per_1 anche il rigetto della domanda di cancellazione della trascrizione dell'atto di acquisto mortis causa effettuata dalla Per_1
In punto di trascrizione, è appena il caso di evidenziare che gli attori in riassunzione hanno in questo giudizio riproposto anche la seguente conclusione già avanzata in sede di appello: “g) accolga la domanda riconvenzionale e ordini la cancellazione della trascrizione di tutti gli atti relativi al bene di cui è causa compiuti da e dai suoi successori compiuta in violazione Persona_2 del giudicato (sen Nuoro 439/1994 in atti)”, su cui, peraltro, non è dato sapere alcunchè in ordine agli atti cui si riferisce. In ogni caso, posto che con le sentenze pronunciate nel presente giudizio, anche la domanda riconvenzionale proposta dalla era stata ritenuta inammissibile per il Per_1 giudicato di rigetto contenuto nella sentenza del 2006, per le stesse ragioni di cui sopra, anche questa domanda degli eredi di non può trovare Per_1 accoglimento. Infine, una volta rigettata la domanda di accertamento della proprietà del bene in capo ai , il tribunale non avrebbe potuto disporre il rilascio del bene in Per_1 loro favor o che annullato il titolo che ha causato la privazione del bene, e, quindi, nel caso di specie, la statuizione di rilascio contenuta nella sentenza di primo grado confermata in appello con sentenza cassata, colui che l'ha sofferta ha diritto di vedersi restituito nella medesima situazione nella quale si sarebbe trovato in mancanza di quella privazione, in quanto la parte che invoca la tutela giurisdizionale assume su di sé i rischi collegati all'attuazione di questa. Pertanto, in accoglimento della domanda ex art. 389 cpc, , Controparte_1
e vanno dichiarati tenuti a restituire in favore Parte_4 CP_2 reno di cui è causa, sito in Comune di RU Persona_1
e distinto in catasto al fg. 15, mapp. 138, 140, 142, 124, 125 e 126 di ha 16,47. Peraltro, dato che, di fatto, il giudizio viene definito con il rigetto, per inammissibilità, di entrambe le domande proposte in giudizio dalle parti, sia quella principale avanzata dai sia quella riconvenzionale avanzata dagli Per_1 eredi della posto ntrambe erano fin dall'inizio coperte dal Per_1 giudicato, si ravvisano eccezionali e gravi ragioni per compensare integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quelli di legittimità.
P.Q.M.
6 La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) dichiara inammissibile la domanda proposta da , Controparte_1 [...]
e di accertamento della proprietà del fondo Pt_4 CP_2 distinto in catasto al fg. 15, mapp. 138, 140, 142, 124, 125 e 126 di ha 16,47 e, per l'effetto, rigetta quella di cancellazione della trascrizione dell'atto di acquisto mortis causa effettuata dalla e di rilascio Per_1 del bene;
2) dichiara tenuti ex art. 389 cpc , e Controparte_1 Parte_4 [...]
a restituire in favore il CP_2 Persona_1 distinto in catasto al fg. 15, mapp. 138, 140, 142, 124, 125 e 126 di ha 16,47; 3) compensa tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio. Così deciso in Sassari, 17/10/2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
7
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), C.F._2 Parte_3
( ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
( ), Parte_5 C.F._5 Parte_6
C.F._6 Parte_7 C.F._7 quali eredi di elettivamente domiciliati presso lo studio Persona_1 dell'avv. DIAZ PIETRO NATALE che li rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. PES TERESA;
ricorrenti in riassunzione contro
), Controparte_1 C.F._8 Parte_4
) ( C.F._9 CP_2 C.F._10 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FANTI ALBERTO che li rappresenta e difende per procura in atti;
convenuti in riassunzione All'udienza del 20.6.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse della parte attrice in riassunzione: Per i motivi su indicati Voglia la Corte di Appello di Cagliari, ogni contraria domanda eccezione conclusione rigettata, preso atto della decisione della Corte di cassazione n. 5718/2023 del 29.10.2024 e in conformità alla stessa:
1. accolga le conclusioni formulate nell'atto di appello 12.10.2011 che qui letteralmente si riportano:
“a) in riforma della sentenza impugnata: b) ogni avversa domanda ed eccezione rigettata c) dichiari, per le ragioni indicate, la sentenza che dichiara gli attori “eredi universali di ” viziata da ultrapetita e conseguentemente rigetti Persona_2 la domanda ità e/o infondatezza;
d) accolga l'eccezione di giudicato e dichiari inammissibile o improponibile l'azione, carente la legittimazione attiva;
1 e) accolga l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, di prescrizione del diritto di accettare l'eredità e dichiari inammissibile o infondata la azione (cfr memorie 183.2 c.pc. e quanto sub 36 segg in questo atto); f) rigetti la domanda di cancellazione della trascrizione compiuta dalla convenuta dichiarando il difetto di interesse, la sua inammissibilità o la nullità per le ragioni indicate;
g) accolga la domanda riconvenzionale e ordini la cancellazione della trascrizione di tutti gli atti relativi al bene di cui è causa compiuti da
[...]
e dai suoi successori compiuta in violazione del giudicato (sentenza Per_2
Nuoro 439/1994 in atti); h) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
2. liquidi oltre alle spese e i compensi relativi al primo grado di lite (830/2008 rg), al grado di appello (505/2011 rg), i compensi e le spese per i giudizi di cassazione (25878/2017 rg e 5718/2023 rg), e condanni gli odierni appellati al loro pagamento, a favore degli appellanti, maggiorati degli oneri di registrazione dei provvedimenti conclusivi e del costo per la trascrizione e l'annotazione della emananda sentenza nei pubblici registri;
3. Dichiari che a seguito dell'annullamento della sentenza di appello e delle sue ragioni (affermata improcedibilità dell'intero giudizio) gli attuali appellanti hanno diritto alla restituzione, ex art 389 c.p.c., del terreno oggetto di lite sito in RU-regione Lotzona, distinto in catasto al F 15 mapp.li 138-140- 142 (già 123) 124,125-126 (già 47), per complessive Ha 16.47.47”, così come da loro consegnato agli appellati a seguito della esecuzione della sentenza e ordini agli appellati di restituirlo, agli odierni appellanti, libero e vuoto di persone e loro cose;
4. Condanni gli odierni appellati alle spese e ai compensi di lite del presente giudizio di Riassunzione. Nell'interesse della parte convenuta in riassunzione: Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, A. rigettare le avverse domande perché inammissibili e in ogni caso infondate;
B. compensare le spese di lite dei procedimenti n. 830/2008 RG del Tribunale di Nuoro, n. 505/2011 RG della Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, n. 25878/2017 RG e n. 5718/2023 della Corte di Cassazione;
C. condannare parte appellante alla rifusione delle competenze professionali e spese di lite in favore degli appellati. Svolgimento del processo Con sentenza n. 96/2011, emessa il 30.1.2011, il Tribunale di Nuoro, in accoglimento della domanda proposta nei confronti di , dichiarò Persona_1
, e di Controparte_1 Parte_4 CP_2 [...]
e proprietari del terreno sito in comune di RU censito al fg. 15, Per_2
8, 140, 142, 124, 125 e 126 di ha 16,47, ordinando a Persona_1 il rilascio dell'immobile e la cancellazione della trascrizione dell'acquisto a causa di morte nella parte in cui elencava tra i beni ereditari il suddetto terreno e dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla Per_1 per l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapion
[...] medesimo bene.
2 La Corte d'appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 122/17, rigettava l'appello proposto dalla condannandola alla Per_1 rifusione delle spese di lite. Secondo la Corte di merito, qualificata esattamente dal giudice di primo grado la domanda come petizione di eredità sulla base del contenuto dell'atto di citazione, era infondata la censura con cui la sosteneva che la Per_1 domanda di rivendica del bene era coperta dal precedente giudicato di cui alla sentenza n. 616/2006 del Tribunale di Nuoro, data la diversità con l'azione proposta nel precedente giudizio. Gli eredi di , deceduta nelle more del giudizio, hanno proposto Persona_1 ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza affidato a sei motivi. La Corte di cassazione con ordinanza n. 24173/22 ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardivo deposito. È stato, quindi, proposto un giudizio di revocazione dagli eredi della e la Suprema Corte, con sentenza n. Per_1
27897/24, in fase rescindente, ha revocato l'ordinanza n. 24173/22, per la erronea valutazione della data di deposito del ricorso, e, nel giudizio rescissorio, ha ritenuto fondati i primi quattro motivi di ricorso avverso la sentenza della corte di merito n. 122/2017 ed assorbiti gli ultimi due. In particolare, la Suprema Corte – dato atto che tutte le censure contenute nei primi quattro motivi di ricorso erano relative “alla erroneità della decisione dei giudici di merito che, partendo dalla qualifica della domanda proposta da
, e quale petizione di eredità ex Controparte_1 Parte_4 CP_2
e nibile agli attori il giudicato esterno rappresentato dalla sentenza n. 616/2005(rectius:2006) del Tribunale di Nuoro, che aveva rigettato la domanda riconvenzionale con la quale i germani avevano chiesto l'accertamento nei confronti di Per_1 Persona_1 che il t in questione era” di loro proprietà – ha ri l'eccezione, posto che “il passaggio in giudicato, per mancata impugnazione, della sentenza del Tribunale di Nuoro n.616 del 2006 (rg439/1994) che ha rigettato per mancanza di prova la domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà in capo agli attori del presente giudizio preclude la domanda di petizione di eredità nei confronti dei medesimi soggetti al fine di ottenere la restituzione del medesimo bene. Infatti, in tema di efficacia vincolante del giudicato, il mutamento della prospettazione giuridica tra due domande, aventi alla base lo stesso fatto costitutivo della pretesa, è irrilevante ai fini della loro qualificazione in termini di diversità, con la conseguenza che è precluso al giudice il riesame dell'identico punto di diritto già accertato e risolto in via definitiva, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo giudizio……. il petitum e la causa petendi del primo giudizio, costituito dall'accertamento del diritto di proprietà acquistato in via ereditaria, sono sostanzialmente gli stessi del secondo giudizio costituito dall'accertamento della qualità di erede al fine di ottenere la restituzione del medesimo bene, cambiando solo la prospettazione giuridica tra le due domande. Di conseguenza l'accertamento costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva circa la mancanza di
3 prova della proprietà del terreno rivendicato (nel ns. caso relativa anche alla mancanza di prova del testamento dato che gli attori in riconvenzionale asserivano essere divenuta di loro proprietà per successione ereditaria a seguito di testamento), è comune alla causa di petizione di eredità introdotta posteriormente sicché è precluso il riesame della medesima questione avendo i due giudizi, come si è già detto, gli stessi elementi costitutivi dell'azione (soggetti, causa petendi e petitum)” (Cass. 23-12-1999 n. 1447)”. La Suprema Corte ha, infine, ritenuto assorbiti gli ultimi due motivi di ricorso con cui gli eredi della hanno eccepito il difetto di interesse degli attori Per_1
a ottenere l'ordine llazione della trascrizione della successione limitatamente all'immobile oggetto di causa, in quanto essi non erano proprietari di quel bene, nonché l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità di tale domanda. Gli eredi di hanno riassunto la causa davanti alla Corte di Persona_1
Appello di Cagliari, la quale ha rimesso gli atti a questa sezione distaccata, formulando le conclusioni sopra riportate per la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta dai per l'intervenuto giudicato sulla proprietà del Per_1 bene nonché di rigetto dine di cancellazione della trascrizione e domandando, ex art. 389 cpc, la restituzione del terreno oggetto di causa, consegnato ai convenuti in riassunzione nella fase esecutiva della sentenza di primo grado non sospesa in appello. Si sono costituiti , e chiedendo Parte_4 Controparte_1 CP_2 il rigetto delle do d uzione dei terreni, posto che la sentenza del Tribunale di Nuoro n. 616/06, passata in giudicato, rigettò sia la domanda di accertamento della proprietà sul bene oggetto di causa proposta dai sia quella proposta dalla dante causa degli Per_1 attuali attori in riassunzione, . I convenuti hanno, pertanto, Persona_1 richiesto la compensazione delle spese di lite. La causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione
convenne in giudizio i nel 1994 chiedendo che venisse Persona_1 Per_1 dichiarata la simulazione del contratto di compravendita stipulato nel 1957 tra
, alienante e precedente coniuge di , il quale aveva CP_3 Persona_3 poi contratto matrimonio con , e , acquirente, zio e Persona_1 Persona_2 dante causa dei , relati te rule oggetto della Per_1 presente causa, ed, in subordine, che venisse dichiarato il suo acquisto della proprietà di tale bene per usucapione. I , nipoti di , chiesero il rigetto della domanda ed in via Per_1 Persona_2 ri nzionale l' lla proprietà del bene in capo al e, Per_2 quindi, essendo caduto nella di lui successione, in capo ai tre nipoti , suoi Per_1 eredi. Il Tribunale di Nuoro, con la sentenza n. 616/06, rigettò la domanda principale Perso della ritenendo che non fu provata la simulazione della compravendita, dato che il aveva acquistato il bene corrispondendo il relativo prezzo Per_2
4 previa stipulazione di un mutuo bancario con iscrizione di ipoteca e non si era affatto disinteressato del fondo, e neppure il possesso utile ai fini Perso dell'usucapione della famiglia Inoltre, escluso che il rigetto della domanda della comportasse automaticamente la prova della proprietà del Per_1 medesimo terreno in capo ai , rigettò anche la domanda riconvenzionale Per_1 degli stessi, dal momento che i era stato depositato solo l'atto di acquisto del 1957. La sentenza passò in giudicato. I agirono, quindi, in giudizio, sempre nei confronti di , nel Per_1 Persona_1
2 hiedendo che venisse accertata in loro favore la pro imo terreno di RU in forza della successione ereditaria pervenuta dal de cuius
, il quale con testamento olografo del 1989 aveva lasciato ai Persona_2 nipoti la proprietà di tutti i suoi beni, tra cui quello di RU acquistato nel 1957 dall'ex moglie di , poi sposatosi con la , sua erede. Persona_3 Per_1
Nel giudizio si costituì resistendo alla domanda contro cui Persona_1 eccepì il giudicato disce enza n. 616/06 e riproponendo a sua volta la domanda di accertamento della proprietà sul medesimo bene per simulazione del contratto di vendita del 1957 e per usucapione. Il Tribunale di Nuoro, con la sentenza n. 96/11 - affermato che la domanda riconvenzionale della era coperta dal giudicato di rigetto contenuto
Per_1 nella sentenza n. 616 i furono disattese in via definitiva le medesime domande – ritenne invece che quella di petizione ereditaria formulata dai
Per_1 fosse nuova e non potesse ritenersi coperta dal medesimo giudicato p fondata su di un elemento diverso, la qualità di eredi dei . Pertanto, in
Per_1 accoglimento della domanda, ritenne i proprietari de o e, dato che
Per_1 era incontestato che il bene era occupato dalla la condannò al
Per_1 rilascio dello stesso e alla cancellazione del ione presso la Conservatoria della successione nella parte in cui il bene oggetto di causa era indicato tra quelli rientrati nella eredità di . Persona_3
Tanto premesso, in forza del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte nel presente giudizio, la domanda proposta da , Controparte_1 Parte_4
e di petizione ereditaria e conseguente accertamento della CP_2 proprietà sul terreno sito in Comune di RU per successione ereditaria, va dichiarata inammissibile in forza del “passaggio in giudicato, per mancata impugnazione, della sentenza del Tribunale di Nuoro n. 616 del 2006 (rg439/1994) che ha rigettato per mancanza di prova la domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà in capo agli attori del presente giudizio”, con conseguente preclusione della “domanda di petizione di eredità nei confronti dei medesimi soggetti al fine di ottenere la restituzione del medesimo bene”. In buona sostanza, già nel giudizio di primo grado il tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile non solo la domanda di accertamento della proprietà avanzata in via riconvenzionale dalla – pronuncia sulla quale non vi è Per_1 stata impugnazione - ma anche quel dai , dato che entrambe, Per_1
5 trattandosi di diritti autodeterminati, erano coperte dal giudicato di rigetto derivante dalla precedente sentenza emessa dallo stesso tribunale nel 2006. Conseguentemente, seppur in astratto possa configurarsi l'ammissibilità di una autonoma domanda diretta a fare dichiarare l'illegittimità di una trascrizione immobiliare avvenuta fuori dei casi previsti dalla legge (vedi Cass. n. 2007/25248), nel caso in esame, non è configurabile l'interesse ad agire dei convenuti in riassunzione, rispetto ai quali è stata rigettata, con efficacia di giudicato, la domanda di accertamento della proprietà in relazione all'immobile oggetto di trascrizione. Il rigetto della domanda di accertamento della proprietà in capo ai avrebbe ovviamente determinato, per difetto di interesse, Per_1 anche il rigetto della domanda di cancellazione della trascrizione dell'atto di acquisto mortis causa effettuata dalla Per_1
In punto di trascrizione, è appena il caso di evidenziare che gli attori in riassunzione hanno in questo giudizio riproposto anche la seguente conclusione già avanzata in sede di appello: “g) accolga la domanda riconvenzionale e ordini la cancellazione della trascrizione di tutti gli atti relativi al bene di cui è causa compiuti da e dai suoi successori compiuta in violazione Persona_2 del giudicato (sen Nuoro 439/1994 in atti)”, su cui, peraltro, non è dato sapere alcunchè in ordine agli atti cui si riferisce. In ogni caso, posto che con le sentenze pronunciate nel presente giudizio, anche la domanda riconvenzionale proposta dalla era stata ritenuta inammissibile per il Per_1 giudicato di rigetto contenuto nella sentenza del 2006, per le stesse ragioni di cui sopra, anche questa domanda degli eredi di non può trovare Per_1 accoglimento. Infine, una volta rigettata la domanda di accertamento della proprietà del bene in capo ai , il tribunale non avrebbe potuto disporre il rilascio del bene in Per_1 loro favor o che annullato il titolo che ha causato la privazione del bene, e, quindi, nel caso di specie, la statuizione di rilascio contenuta nella sentenza di primo grado confermata in appello con sentenza cassata, colui che l'ha sofferta ha diritto di vedersi restituito nella medesima situazione nella quale si sarebbe trovato in mancanza di quella privazione, in quanto la parte che invoca la tutela giurisdizionale assume su di sé i rischi collegati all'attuazione di questa. Pertanto, in accoglimento della domanda ex art. 389 cpc, , Controparte_1
e vanno dichiarati tenuti a restituire in favore Parte_4 CP_2 reno di cui è causa, sito in Comune di RU Persona_1
e distinto in catasto al fg. 15, mapp. 138, 140, 142, 124, 125 e 126 di ha 16,47. Peraltro, dato che, di fatto, il giudizio viene definito con il rigetto, per inammissibilità, di entrambe le domande proposte in giudizio dalle parti, sia quella principale avanzata dai sia quella riconvenzionale avanzata dagli Per_1 eredi della posto ntrambe erano fin dall'inizio coperte dal Per_1 giudicato, si ravvisano eccezionali e gravi ragioni per compensare integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quelli di legittimità.
P.Q.M.
6 La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) dichiara inammissibile la domanda proposta da , Controparte_1 [...]
e di accertamento della proprietà del fondo Pt_4 CP_2 distinto in catasto al fg. 15, mapp. 138, 140, 142, 124, 125 e 126 di ha 16,47 e, per l'effetto, rigetta quella di cancellazione della trascrizione dell'atto di acquisto mortis causa effettuata dalla e di rilascio Per_1 del bene;
2) dichiara tenuti ex art. 389 cpc , e Controparte_1 Parte_4 [...]
a restituire in favore il CP_2 Persona_1 distinto in catasto al fg. 15, mapp. 138, 140, 142, 124, 125 e 126 di ha 16,47; 3) compensa tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio. Così deciso in Sassari, 17/10/2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
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