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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/07/2025, n. 2546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2546 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Vittoria DI SARIO Presidente Dott. Guido ROSA Consigliere Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliera est.
All'esito dell'udienza del 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2463 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Morcavallo e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via Luigi Settembrini n. 28 Appellante
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
IZ MI e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via Ennio Quirino Visconti n. 20 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2762/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data 06/03/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 10/07/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , dipendente dell' Controparte_1 Parte_1
con mansioni di collaboratore sanitario professionale infermiere,
[...] premesso che, pur avendo svolto turni di lavoro settimanali con un orario superiore alle sei ore di servizio giornaliere, l' non aveva mai provveduto a Pt_1 riconoscerle il servizio di mensa dopo le sei ore, confermando quanto contenuto nell'ordinanza del Direttore Generale n. 27/DG del 17/11/2021 e riconoscendo il diritto alla mensa solo dopo otto ore continuative di servizio svolto, e dedotto di aver svolto n.
1.610 turni superiori alle 6 ore continuative nel periodo dal'11/05/2014 al novembre 2022, ha agito in giudizio contro l'indicata Amministrazione rassegnando le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, previa disapplicazione dell'ordinanza del Direttore Generale dell'Azienda datrice n. 27/DG del 17 novembre 2011, - condannare l al Parte_1 riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere, - condannare l
[...]
a risarcire il danno subito dalla parte Parte_1 ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n.
1.610 turni non riconosciuti nel periodo dal 11° maggio 2014 al 30 novembre 2022, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 6.649,30, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre all'ulteriore risarcimento del danno per tutti i turni di lavoro non riconosciuti che superano le sei ore di servizio giornaliero continuativo a decorrere dal mese di dicembre 2022 in avanti, con la maggiorazione, altresì, della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo”.
1.1. Nella resistenza dell' , Pt_1 Parte_1 il Tribunale di Roma ha così statuito: “accoglie il ricorso;
condanna l Pt_1 convenuta a corrispondere a parte ricorrente la somma di € 6.649,30 oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo, ed alle spese di lite, liquidate in
€ 2.700,00 oltre contributo unificato, spese generali, iva e cpa”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) fondata - seppur parzialmente - la domanda nel merito, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito circa l'interpretazione dell'art. 4 CCNL Sanità 2009, modificativo dell'art. 29 comma 1 CCNL integrativo 2001, e dell'art. 27, comma 4, CCNL 2016/2018, principi che impongono “all'azienda che istituisca il servizio di mensa o il servizio sostitutivo della medesima di rispettare la disciplina contrattuale, attribuendo detti servizi a tutti i lavoratori, secondo la particolare articolazione dell'orario di lavoro”; b) infondata l'eccezione di compensazione del valore del buono pasto con la decurtazione di trenta minuti per la consumazione del pasto, essendo l'accertato diritto alla fruizione del buono pasto conseguenza proprio dell'osservanza di orario lavorativo giornaliero di almeno sei ore, che risulterebbe vanificato dalla decurtazione in parola;
c) infondata l'eccezione di prescrizione, risultando prodotta in atti documentazione idonea all'interruzione del relativo termine, formulata in maniera
2 idonea a dimostrare la compiuta rivendicazione del buono pasto e del risarcimento dei danni per buoni pasto non goduti;
d) infondata la domanda volta ad ottenere il risarcimento per i turni lavorativi superiori alle sei ore di servizio per il periodo da dicembre 2022, in difetto di documentazione relativa al turni prestati. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello l' Parte_1
, lamentando: I) l'erroneità della decisione nella parte in
[...] cui il primo giudice ha disatteso l'eccezione di prescrizione attribuendo efficacia interruttiva a una comunicazione epistolare priva di riferimento specifico alla quantificazione del credito o ai parametri utili alla sua quantificazione;
ha lamentato, dunque, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 2943, ultimo comma, c.c. II) l'erroneità della decisione per aver il primo giudice, in modo incongruo rispetto al dato letterale e sistematico della disciplina collettiva, omesso di considerare che la sovrapposizione tra la pausa lavorativa e l'interruzione dell'orario di lavoro per lo spostamento in mensa riguarda esclusivamente i lavoratori non turnisti, risultando invece incompatibile con l'attività infermieristica in turno e non prevista per l'orario continuativo;
ha lamentato, dunque, la violazione o falsa o erronea applicazione dell'art. 27, comma 4, c.c.n.l. 2016-2018 e dell'art. 43, comma 4, c.c.n.l. 2019-2021, applicabili ratione temporis ed incidenti anche sulla interpretazione delle disposizioni negoziali anteriori, anche in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c. III) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha esteso la fruizione della mensa a carico aziendale oltre i limiti di istituzione di detto servizio, riservati all'autonomia gestionale dell' ; ha lamentato, Parte_2 dunque, la violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell'art. 1218 c.c. in relazione all'art. 29, comma 1, c.c.n.l. , anche in relazione all'art. 1363 c.c. CP_2
e all'art. 40 d.lgs. n. 165/2001. IV) l'erroneità della decisione per aver il primo giudice riconosciuto il diritto alla mensa anche in orario notturno trascurando la mancata istituzione del servizio in tale fascia oraria e l'incompatibilità della relativa fruizione con la disciplina collettiva relativa all'indennità per il lavoro notturno;
ha lamentato, dunque, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e contestuale violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell'art. 1218 c.c. in relazione all'art. 106, commi 1 e 3, c.c.n.l. 2019-2021, all'art. 86, comma 12, c.c.n.l. 2016-2018 e all'art. 44, commi 3 e 11, c.c.n.l. 1995, come richiamato anche nell'ordinanza direttoriale aziendale del 2011. V) in via subordinata, l'erroneità della decisione per aver il primo giudice omesso di pronunciarsi, nella quantificazione della pretesa risarcitoria, sulla richiesta di elisione, dagli importi pretesi, delle quote di retribuzione per i tempi di asserita mancata destinazione alla consumazione del pasto in mensa;
ha lamentato, dunque, la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e contestuale violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione degli art. 1223 e 1226 cod. civ., anche in relazione all'art. 29, comma 3, del c.c.n.l. del CP_2
VI) in via ancora subordinata, l'erroneità della decisione per avere il primo giudice riconosciuto, sulle somme liquidate a favore dell'odierna parte appellata, tanto la rivalutazione quanto gli interessi, e ciò in violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, in combinato disposto con l'art. 16, comma 6, legge n. 412/1991. 2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone Controparte_1 il rigetto.
3 2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
3.1. La questione in esame è stata già oggetto di numerose pronunce di questa Corte, in diversa composizione, la quale con indirizzo unanime ha già disatteso tutte le questioni riproposte in questa sede dall' appellante. Pt_1
3.2. A tale indirizzo, anche per ragioni di uniformità, va data continuità in assenza di decisivi argomenti che ne giustifichino una rivisitazione sicché, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., vanno qui riproposte le ragioni di dette decisioni (ex plurimis CdA Roma n. 1922/2025, n. 2011/2025, n. 1923/2025, n. 2014/2025, n. 741/2024, n. 947/2023 e prima ancora Cass n. 2568/2021). 4. Con riguardo al primo motivo d'impugnazione, osserva la Corte che, in tema d'interruzione della prescrizione, è consolidato il seguente principio di diritto:
“L'atto di costituzione in mora non è soggetto all'adozione di formule sacramentali e quindi non richiede la quantificazione del credito (che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile), avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese;
e il relativo accertamento costituisce indagine di fatto, riservata all'apprezzamento del giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità ove immune da errori giuridici e/o vizi logici. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto, quale atto di costituzione in mora, valido atto interruttivo della prescrizione, la richiesta di "pagamento delle competenze", rivolta da un professionista al proprio cliente)” (Cass. n. 5681/2006). Del resto, giusta l'art. 2935 c.c. l'esercizio del diritto è precluso dall'esistenza di impedimenti giuridici, non certo da impedimenti fattuali, tra i quali vanno - all'evidenza - annoverati quelli collegati alla determinazione dell'ammontare del credito rivendicato (in questo senso, v. Cass. n. 3584/2012: “L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”). A maggior ragione, dunque, a fini interruttivi della prescrizione è utile anche la richiesta di pagamento di un credito non determinato nel suo ammontare.
4.1. Il Tribunale si è uniformato a detti princìpi essendo inequivoca la volontà espressa dal dipendente con la diffida inviata via pec in data 10/5/2019 di rivendicare sia per il passato che per il futuro il diritto qui in contestazione.
5. Gli altri motivi di impugnazione vanno trattati congiuntamente per evidente connessione e vanno disattesi.
5.1. L'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 66/2003 prevede che “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.
4 Il verbo “deve” evidenzia che la pausa dopo sei ore di lavoro è obbligatoria, e la disposizione può essere derogata, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto, solamente da apposita previsione dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. L'articolo 27 del CCNL comparto sanità 2016 – 2018, che riguarda l'orario di lavoro, al comma 4 prevede che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”. La disposizione, quindi, richiama chiaramente la previsione dell'articolo 8 del d.lgs. 66/2003, né prevede deroga espressa alla stessa. L'inciso “purché non in turno” non costituisce, ad avviso di questa Corte, una deroga espressa alla norma di cui all'articolo 8 del d.lgs. 66/2003 che avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione. L'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio, ma non esclusa. La norma contrattuale collettiva rinvia, per la consumazione del pasto, alla disciplina dell'articolo 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 e dell'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009. L'interpretazione di tali ultime disposizioni contrattuali, in relazione al diritto a fruire della consumazione del pasto, è stata oggetto di recenti arresti della Suprema Corte. Con la sentenza n. 5547 del 1° marzo 2021 la Suprema Corte ha affermato che “Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore” (Cass. 28.11.2019 nr. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 nr. 22985).
5.2. Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il
5 tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso, l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. … 4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5.3. Non è invece conferente al giudizio la norma dell'articolo 45 CCNL 14.9.2000, Part richiamata dalla in quanto relativa al diverso comparto Regioni ed Autonomie Locali.
5.4. Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL Integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio. L'articolo 26 del CCNL Sanità 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL Integrativo 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto -ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto- è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. Di qui il rilievo del D.lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la
6 durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che l'attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste.” (conforme anche la recentissima decisione della Suprema Corte n. 32113 del 31 ottobre 2022 con riferimento a dipendenti turnisti dell' Parte_4
).
[...]
La Corte Suprema, ai fini del riconoscimento del buono pasto a un dipendente adibito a turni orari, ha, quindi, considerato coessenziale alle "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del CCNL del comparto sanità del 20 settembre 2001, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno. Ha quindi affermato che l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa di lavoro che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. Da ciò il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003 nr. 66, articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto. Questa Corte condivide l'approdo cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, né ravvisa motivi per andare in contrario avviso.
5.3. In coerenza con il conforme consolidato orientamento del Giudice di legittimità, è stato anche osservato da altra pronuncia di questa Corte (n. 502/2025), che “…13. Come ben si vede, l'appellata, con orario di servizio turnario 7-14, 14-21, 21-7, pur prestando la propria attività per più di sei ore, non rientra nella platea degli aventi diritto al servizio mensa. Né è previsto che, all'interno del turno, il dipendente possa Part fruire della pausa pranzo. Ha allegato la stessa che per il personale turnista <<non può essere contemplata l'interruzione dell'orario di servizio dopo le 6 ore lavorative, in quanto l'eventuale pausa configurerebbe un'interruzione pubblico>> (punto 13 della memoria di costituzione in giudizio). Part Dunque, la tesi dell è che il turnista debba fruire della pausa pranzo prima dell'inizio del turno o dopo la fine del turno di 7 ore (o di 10, se notturno). Ma è evidente che ciò contrasta con la finalità della pausa. Non può il datore di lavoro pretendere che il dipendente si rechi in servizio (senza essere retribuito) prima dell'inizio del turno ovvero che sosti in azienda (sempre senza retribuzione) dopo che ha finito di rendere la sua prestazione. La pausa pranzo deve essere osservata all'interno dell'orario di lavoro, ancorché trattasi di un intervallo non lavorato e non retribuito.
7 Questo spiega perché gli artt. 5, 11 e 12 del regolamento prevedono il servizio mensa
o l'erogazione del buono pasto sostitutivo in favore dei dipendenti che osservano un orario di lavoro prolungato dopo l'effettuazione della relativa pausa pranzo. Part Il lavoro turnista non ha diritto ad alcuna pausa, di tal che, in definitiva, l pretende che il turnista debba avvalersi del servizio mensa non all'interno ma al di fuori dell'arco lavorativo, essendo concettualmente insostenibile che la pausa (ossia l'intervallo nella prestazione lavorativa, quando l'orario superi sei ore) venga osservata quando il turno non è ancora iniziato o è già finito. E come ha espressamente affermato la S.C. (vd. sent. cit., nonché Cass. 22478/2024; 32113/2022 e 5547/2021), l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, un intervallo non lavorato. Né rileva l'integrazione del Regolamento a firma del Direttore generale, che estende il diritto alla fruizione del servizio mensa o del servizio sostitutivo a coloro che effettuano turni sulle 12/24 ore, giacché non è prevista, in ogni caso, una pausa pranzo. In conclusione, incontestata la impossibilità per il personale turnista di fruire di una pausa pranzo, sussiste il diritto dell'appellato alla fruizione del ticket mensa per il periodo oggetto di causa, per tutti i turni lavorativi eccedenti le 6 ore. …”.
5.4. Con riguardo al quinto motivo, la citata giurisprudenza di questa Corte ha anche osservato che “…Il buono pasto è una componente del generale trattamento economico da riservare al lavoratore (ancorché avente funzione preminentemente assistenziale) e la sua mancata erogazione dà titolo al dipendente alla corresponsione, a titolo risarcitorio, del relativo valore e non si comprende la ragione per la quale dovrebbe operarsi una decurtazione dell'intero danno subito dal dipendente, per il fatto che la consumazione del pasto in mensa è escluso dal computo dell'orario di lavoro. L'obiezione dell è, dunque, giuridicamente inconsistente…”. Pt_1
D'altro canto, il diritto del lavoratore alla fruizione del buono pasto è conseguenza proprio dell'osservanza di orario lavorativo giornaliero di almeno sei ore e - come già osservato dal Tribunale - tale diritto risulterebbe vanificato dalla decurtazione in parola ove si seguisse la tesi dell'appellante e si compensasse il valore del buono pasto con la decurtazione di trenta minuti per la consumazione del pasto.
5.5. Anche il sesto motivo di appello è da ritenere infondato. Come già affermato da questa Corte (cfr. sentenza n. 1922/2025), il regime degli accessori che maturano sui crediti aventi fonte nel rapporto d'impiego contrattualizzato, qual è quello oggetto di causa, è stabilito dall'art. 22, co. 36 della L. n. 724/1994, nel senso che sulla sorte spetta la maggior somma tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. (V. Corte Costituzionale n. 459/2000, v. Cass. n. 13624/2020). È indubbia la generale presunzione di conoscenza di questa norma, in quanto avente fonte legale. Corollario di quanto premesso è che, nel riconoscere al lavoratore gli accessori
“dovuti”, il Tribunale non può che avergli attribuito gli accessori previsti dalla legge, secondo il regime indicato. Pertanto, la condanna della a pagare al lavoratore il credito in Parte_1 parola “oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo”, recata dal
8 dispositivo della sentenza in oggetto, non può che essere intesa nel senso, univoco, di cui alla motivazione, il che la sottrae alle censure sollevate dall'appellante.
6. Alla stregua delle svolte considerazioni l'appello va quindi integralmente respinto.
7. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
8. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l' appellante al pagamento in favore di Pt_1
delle spese di lite del grado che liquida in € 3.011,00, oltre Controparte_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 10/07/2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott.ssa Vittoria Di Sario
9
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Vittoria DI SARIO Presidente Dott. Guido ROSA Consigliere Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliera est.
All'esito dell'udienza del 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2463 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Morcavallo e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via Luigi Settembrini n. 28 Appellante
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
IZ MI e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via Ennio Quirino Visconti n. 20 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2762/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data 06/03/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 10/07/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , dipendente dell' Controparte_1 Parte_1
con mansioni di collaboratore sanitario professionale infermiere,
[...] premesso che, pur avendo svolto turni di lavoro settimanali con un orario superiore alle sei ore di servizio giornaliere, l' non aveva mai provveduto a Pt_1 riconoscerle il servizio di mensa dopo le sei ore, confermando quanto contenuto nell'ordinanza del Direttore Generale n. 27/DG del 17/11/2021 e riconoscendo il diritto alla mensa solo dopo otto ore continuative di servizio svolto, e dedotto di aver svolto n.
1.610 turni superiori alle 6 ore continuative nel periodo dal'11/05/2014 al novembre 2022, ha agito in giudizio contro l'indicata Amministrazione rassegnando le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, previa disapplicazione dell'ordinanza del Direttore Generale dell'Azienda datrice n. 27/DG del 17 novembre 2011, - condannare l al Parte_1 riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere, - condannare l
[...]
a risarcire il danno subito dalla parte Parte_1 ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n.
1.610 turni non riconosciuti nel periodo dal 11° maggio 2014 al 30 novembre 2022, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 6.649,30, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre all'ulteriore risarcimento del danno per tutti i turni di lavoro non riconosciuti che superano le sei ore di servizio giornaliero continuativo a decorrere dal mese di dicembre 2022 in avanti, con la maggiorazione, altresì, della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo”.
1.1. Nella resistenza dell' , Pt_1 Parte_1 il Tribunale di Roma ha così statuito: “accoglie il ricorso;
condanna l Pt_1 convenuta a corrispondere a parte ricorrente la somma di € 6.649,30 oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo, ed alle spese di lite, liquidate in
€ 2.700,00 oltre contributo unificato, spese generali, iva e cpa”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) fondata - seppur parzialmente - la domanda nel merito, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito circa l'interpretazione dell'art. 4 CCNL Sanità 2009, modificativo dell'art. 29 comma 1 CCNL integrativo 2001, e dell'art. 27, comma 4, CCNL 2016/2018, principi che impongono “all'azienda che istituisca il servizio di mensa o il servizio sostitutivo della medesima di rispettare la disciplina contrattuale, attribuendo detti servizi a tutti i lavoratori, secondo la particolare articolazione dell'orario di lavoro”; b) infondata l'eccezione di compensazione del valore del buono pasto con la decurtazione di trenta minuti per la consumazione del pasto, essendo l'accertato diritto alla fruizione del buono pasto conseguenza proprio dell'osservanza di orario lavorativo giornaliero di almeno sei ore, che risulterebbe vanificato dalla decurtazione in parola;
c) infondata l'eccezione di prescrizione, risultando prodotta in atti documentazione idonea all'interruzione del relativo termine, formulata in maniera
2 idonea a dimostrare la compiuta rivendicazione del buono pasto e del risarcimento dei danni per buoni pasto non goduti;
d) infondata la domanda volta ad ottenere il risarcimento per i turni lavorativi superiori alle sei ore di servizio per il periodo da dicembre 2022, in difetto di documentazione relativa al turni prestati. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello l' Parte_1
, lamentando: I) l'erroneità della decisione nella parte in
[...] cui il primo giudice ha disatteso l'eccezione di prescrizione attribuendo efficacia interruttiva a una comunicazione epistolare priva di riferimento specifico alla quantificazione del credito o ai parametri utili alla sua quantificazione;
ha lamentato, dunque, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 2943, ultimo comma, c.c. II) l'erroneità della decisione per aver il primo giudice, in modo incongruo rispetto al dato letterale e sistematico della disciplina collettiva, omesso di considerare che la sovrapposizione tra la pausa lavorativa e l'interruzione dell'orario di lavoro per lo spostamento in mensa riguarda esclusivamente i lavoratori non turnisti, risultando invece incompatibile con l'attività infermieristica in turno e non prevista per l'orario continuativo;
ha lamentato, dunque, la violazione o falsa o erronea applicazione dell'art. 27, comma 4, c.c.n.l. 2016-2018 e dell'art. 43, comma 4, c.c.n.l. 2019-2021, applicabili ratione temporis ed incidenti anche sulla interpretazione delle disposizioni negoziali anteriori, anche in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c. III) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha esteso la fruizione della mensa a carico aziendale oltre i limiti di istituzione di detto servizio, riservati all'autonomia gestionale dell' ; ha lamentato, Parte_2 dunque, la violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell'art. 1218 c.c. in relazione all'art. 29, comma 1, c.c.n.l. , anche in relazione all'art. 1363 c.c. CP_2
e all'art. 40 d.lgs. n. 165/2001. IV) l'erroneità della decisione per aver il primo giudice riconosciuto il diritto alla mensa anche in orario notturno trascurando la mancata istituzione del servizio in tale fascia oraria e l'incompatibilità della relativa fruizione con la disciplina collettiva relativa all'indennità per il lavoro notturno;
ha lamentato, dunque, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e contestuale violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell'art. 1218 c.c. in relazione all'art. 106, commi 1 e 3, c.c.n.l. 2019-2021, all'art. 86, comma 12, c.c.n.l. 2016-2018 e all'art. 44, commi 3 e 11, c.c.n.l. 1995, come richiamato anche nell'ordinanza direttoriale aziendale del 2011. V) in via subordinata, l'erroneità della decisione per aver il primo giudice omesso di pronunciarsi, nella quantificazione della pretesa risarcitoria, sulla richiesta di elisione, dagli importi pretesi, delle quote di retribuzione per i tempi di asserita mancata destinazione alla consumazione del pasto in mensa;
ha lamentato, dunque, la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e contestuale violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione degli art. 1223 e 1226 cod. civ., anche in relazione all'art. 29, comma 3, del c.c.n.l. del CP_2
VI) in via ancora subordinata, l'erroneità della decisione per avere il primo giudice riconosciuto, sulle somme liquidate a favore dell'odierna parte appellata, tanto la rivalutazione quanto gli interessi, e ciò in violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, in combinato disposto con l'art. 16, comma 6, legge n. 412/1991. 2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone Controparte_1 il rigetto.
3 2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
3.1. La questione in esame è stata già oggetto di numerose pronunce di questa Corte, in diversa composizione, la quale con indirizzo unanime ha già disatteso tutte le questioni riproposte in questa sede dall' appellante. Pt_1
3.2. A tale indirizzo, anche per ragioni di uniformità, va data continuità in assenza di decisivi argomenti che ne giustifichino una rivisitazione sicché, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., vanno qui riproposte le ragioni di dette decisioni (ex plurimis CdA Roma n. 1922/2025, n. 2011/2025, n. 1923/2025, n. 2014/2025, n. 741/2024, n. 947/2023 e prima ancora Cass n. 2568/2021). 4. Con riguardo al primo motivo d'impugnazione, osserva la Corte che, in tema d'interruzione della prescrizione, è consolidato il seguente principio di diritto:
“L'atto di costituzione in mora non è soggetto all'adozione di formule sacramentali e quindi non richiede la quantificazione del credito (che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile), avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese;
e il relativo accertamento costituisce indagine di fatto, riservata all'apprezzamento del giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità ove immune da errori giuridici e/o vizi logici. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto, quale atto di costituzione in mora, valido atto interruttivo della prescrizione, la richiesta di "pagamento delle competenze", rivolta da un professionista al proprio cliente)” (Cass. n. 5681/2006). Del resto, giusta l'art. 2935 c.c. l'esercizio del diritto è precluso dall'esistenza di impedimenti giuridici, non certo da impedimenti fattuali, tra i quali vanno - all'evidenza - annoverati quelli collegati alla determinazione dell'ammontare del credito rivendicato (in questo senso, v. Cass. n. 3584/2012: “L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”). A maggior ragione, dunque, a fini interruttivi della prescrizione è utile anche la richiesta di pagamento di un credito non determinato nel suo ammontare.
4.1. Il Tribunale si è uniformato a detti princìpi essendo inequivoca la volontà espressa dal dipendente con la diffida inviata via pec in data 10/5/2019 di rivendicare sia per il passato che per il futuro il diritto qui in contestazione.
5. Gli altri motivi di impugnazione vanno trattati congiuntamente per evidente connessione e vanno disattesi.
5.1. L'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 66/2003 prevede che “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.
4 Il verbo “deve” evidenzia che la pausa dopo sei ore di lavoro è obbligatoria, e la disposizione può essere derogata, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto, solamente da apposita previsione dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. L'articolo 27 del CCNL comparto sanità 2016 – 2018, che riguarda l'orario di lavoro, al comma 4 prevede che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”. La disposizione, quindi, richiama chiaramente la previsione dell'articolo 8 del d.lgs. 66/2003, né prevede deroga espressa alla stessa. L'inciso “purché non in turno” non costituisce, ad avviso di questa Corte, una deroga espressa alla norma di cui all'articolo 8 del d.lgs. 66/2003 che avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione. L'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio, ma non esclusa. La norma contrattuale collettiva rinvia, per la consumazione del pasto, alla disciplina dell'articolo 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 e dell'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009. L'interpretazione di tali ultime disposizioni contrattuali, in relazione al diritto a fruire della consumazione del pasto, è stata oggetto di recenti arresti della Suprema Corte. Con la sentenza n. 5547 del 1° marzo 2021 la Suprema Corte ha affermato che “Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore” (Cass. 28.11.2019 nr. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 nr. 22985).
5.2. Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il
5 tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso, l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. … 4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5.3. Non è invece conferente al giudizio la norma dell'articolo 45 CCNL 14.9.2000, Part richiamata dalla in quanto relativa al diverso comparto Regioni ed Autonomie Locali.
5.4. Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL Integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio. L'articolo 26 del CCNL Sanità 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL Integrativo 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto -ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto- è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. Di qui il rilievo del D.lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la
6 durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che l'attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste.” (conforme anche la recentissima decisione della Suprema Corte n. 32113 del 31 ottobre 2022 con riferimento a dipendenti turnisti dell' Parte_4
).
[...]
La Corte Suprema, ai fini del riconoscimento del buono pasto a un dipendente adibito a turni orari, ha, quindi, considerato coessenziale alle "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del CCNL del comparto sanità del 20 settembre 2001, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno. Ha quindi affermato che l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa di lavoro che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. Da ciò il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003 nr. 66, articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto. Questa Corte condivide l'approdo cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, né ravvisa motivi per andare in contrario avviso.
5.3. In coerenza con il conforme consolidato orientamento del Giudice di legittimità, è stato anche osservato da altra pronuncia di questa Corte (n. 502/2025), che “…13. Come ben si vede, l'appellata, con orario di servizio turnario 7-14, 14-21, 21-7, pur prestando la propria attività per più di sei ore, non rientra nella platea degli aventi diritto al servizio mensa. Né è previsto che, all'interno del turno, il dipendente possa Part fruire della pausa pranzo. Ha allegato la stessa che per il personale turnista <<non può essere contemplata l'interruzione dell'orario di servizio dopo le 6 ore lavorative, in quanto l'eventuale pausa configurerebbe un'interruzione pubblico>> (punto 13 della memoria di costituzione in giudizio). Part Dunque, la tesi dell è che il turnista debba fruire della pausa pranzo prima dell'inizio del turno o dopo la fine del turno di 7 ore (o di 10, se notturno). Ma è evidente che ciò contrasta con la finalità della pausa. Non può il datore di lavoro pretendere che il dipendente si rechi in servizio (senza essere retribuito) prima dell'inizio del turno ovvero che sosti in azienda (sempre senza retribuzione) dopo che ha finito di rendere la sua prestazione. La pausa pranzo deve essere osservata all'interno dell'orario di lavoro, ancorché trattasi di un intervallo non lavorato e non retribuito.
7 Questo spiega perché gli artt. 5, 11 e 12 del regolamento prevedono il servizio mensa
o l'erogazione del buono pasto sostitutivo in favore dei dipendenti che osservano un orario di lavoro prolungato dopo l'effettuazione della relativa pausa pranzo. Part Il lavoro turnista non ha diritto ad alcuna pausa, di tal che, in definitiva, l pretende che il turnista debba avvalersi del servizio mensa non all'interno ma al di fuori dell'arco lavorativo, essendo concettualmente insostenibile che la pausa (ossia l'intervallo nella prestazione lavorativa, quando l'orario superi sei ore) venga osservata quando il turno non è ancora iniziato o è già finito. E come ha espressamente affermato la S.C. (vd. sent. cit., nonché Cass. 22478/2024; 32113/2022 e 5547/2021), l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, un intervallo non lavorato. Né rileva l'integrazione del Regolamento a firma del Direttore generale, che estende il diritto alla fruizione del servizio mensa o del servizio sostitutivo a coloro che effettuano turni sulle 12/24 ore, giacché non è prevista, in ogni caso, una pausa pranzo. In conclusione, incontestata la impossibilità per il personale turnista di fruire di una pausa pranzo, sussiste il diritto dell'appellato alla fruizione del ticket mensa per il periodo oggetto di causa, per tutti i turni lavorativi eccedenti le 6 ore. …”.
5.4. Con riguardo al quinto motivo, la citata giurisprudenza di questa Corte ha anche osservato che “…Il buono pasto è una componente del generale trattamento economico da riservare al lavoratore (ancorché avente funzione preminentemente assistenziale) e la sua mancata erogazione dà titolo al dipendente alla corresponsione, a titolo risarcitorio, del relativo valore e non si comprende la ragione per la quale dovrebbe operarsi una decurtazione dell'intero danno subito dal dipendente, per il fatto che la consumazione del pasto in mensa è escluso dal computo dell'orario di lavoro. L'obiezione dell è, dunque, giuridicamente inconsistente…”. Pt_1
D'altro canto, il diritto del lavoratore alla fruizione del buono pasto è conseguenza proprio dell'osservanza di orario lavorativo giornaliero di almeno sei ore e - come già osservato dal Tribunale - tale diritto risulterebbe vanificato dalla decurtazione in parola ove si seguisse la tesi dell'appellante e si compensasse il valore del buono pasto con la decurtazione di trenta minuti per la consumazione del pasto.
5.5. Anche il sesto motivo di appello è da ritenere infondato. Come già affermato da questa Corte (cfr. sentenza n. 1922/2025), il regime degli accessori che maturano sui crediti aventi fonte nel rapporto d'impiego contrattualizzato, qual è quello oggetto di causa, è stabilito dall'art. 22, co. 36 della L. n. 724/1994, nel senso che sulla sorte spetta la maggior somma tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. (V. Corte Costituzionale n. 459/2000, v. Cass. n. 13624/2020). È indubbia la generale presunzione di conoscenza di questa norma, in quanto avente fonte legale. Corollario di quanto premesso è che, nel riconoscere al lavoratore gli accessori
“dovuti”, il Tribunale non può che avergli attribuito gli accessori previsti dalla legge, secondo il regime indicato. Pertanto, la condanna della a pagare al lavoratore il credito in Parte_1 parola “oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo”, recata dal
8 dispositivo della sentenza in oggetto, non può che essere intesa nel senso, univoco, di cui alla motivazione, il che la sottrae alle censure sollevate dall'appellante.
6. Alla stregua delle svolte considerazioni l'appello va quindi integralmente respinto.
7. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
8. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l' appellante al pagamento in favore di Pt_1
delle spese di lite del grado che liquida in € 3.011,00, oltre Controparte_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 10/07/2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott.ssa Vittoria Di Sario
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