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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/04/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
SENTENZA
Il dott. Massimo Lisi, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'esito dell'udienza del 17/04/2025 svolta mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.511/2024 R.A.L., promossa da Parte_1
, nata a [...], il [...], C.F.
[...]
, nella qualità di erede di , C.F._1 Persona_1 nata in [...] il [...], codice fiscale C.F._2 elett.te domiciliata in Tivoli, Via Antonio del Re, presso lo studio dell'Avv.
Simone Gentili, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso.
ricorrente contro
Controparte_1
(Avv. Maria Antonietta Tuminelli)
resistente
OGGETTO: prestazioni assistenziali per invalidità civile.
CONCLUSIONI: come da rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui interamente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso che:
la dante causa aveva presentato domanda per il Persona_1
1 riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L.
18/80 e L.508/88;
era stata sottoposta a visita medica dinanzi alla Persona_1
Commissione Periferica con esito negativo, per difetto del requisito sanitario;
si trovava invece nelle condizioni sanitarie e socio- Persona_1 economiche previste dalla legge per l'attribuzione del trattamento previdenziale domandato;
deceduta , nella qualità di sua Persona_1 Parte_1 erede, aveva proposto procedimento di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c., nell'ambito del quale era stata riconosciuta la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per la indennità di accompagnamento, nel periodo da dicembre
2022 e fino al decesso del 09/04/2023;
aveva contestato specificamente le conclusioni rese dal perito nella precedente fase di A.T.P., ritenendo che i requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'indennità di accompagno dovevano farsi decorrere dalla data della domanda (01.06.2022) ovvero in via subordinata dalla data della visita presso l' (18.11.2022) relativa al verbale impugnato. CP_1
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto al giudice Parte_1 adito di “accertare e dichiarare la decorrenza del possesso da parte della Sig.ra dei requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'indennità di accompagno ex L. Per_1
n. 18/1980 con decorrenza dalla data della domanda (01.06.2022) ovvero in via subordinata dalla data della visita presso l' (18.11.2022) relativa al verbale CP_1 impugnato ed in ulteriore subordine dal 01.12.2022 come riconosciuto nel procedimento ex art. 445bis cpc;
(m) In via subordinata la nomina di un Consulente
Tecnico d'Ufficio affinché provveda alla verifica in capo alla ricorrente dei requisiti sanitari specificati nel ricorso ex art. 445bis cpc e nel punto che precede;
(n) per
l'effetto condannare l' al versamento degli arretrati unitamente agli interessi al CP_1 tasso legale ed alla rivalutazione monetaria . Con vittoria di spese, competenze e onorari, sia della fase precedente che della presente, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 cpc, in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva l' eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso e CP_1 affermando, nel merito, l'infondatezza della domanda.
2 Disposta ed espletata C.T.U. medico-legale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il
Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
2. In ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che la stessa è infondata e va quindi rigettata.
3. Nel merito il consulente d'ufficio ha concluso la propria indagine accertando che, tenuto conto dei nuovi criteri tabellari di valutazione stabiliti dal Ministro della Sanità, parte ricorrente risulta affetta dalle specifiche patologie indicate nell'elaborato peritale, che devono intendersi integralmente riportate nella presente sentenza.
Tali infermità, che non dipendono da causa di guerra, di servizio o da infortunio sul lavoro, hanno determinato sulla persona sottoposta a perizia la necessità continua di assistenza, vista l'incapacità di deambulare o di attendere autonomamente alle proprie esigenze di vita quotidiane (ipotesi alternative, come chiarito da Cass. 1993 n.4664), a decorrere da dicembre 2022 fino all'epoca del decesso, così confermando la decorrenza già riconosciuta in sede di ATP. Pertanto, l'erogazione del beneficio assistenziale dovrà farsi decorrere dal 01.12.2022.
Vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate, l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico-legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente. Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni.
Verificata la sussistenza in atti di idonea documentazione comprovante che parte ricorrente ha gli ulteriori requisiti socio-economici necessari secondo la legge per ottenere le previdenze richieste, la domanda è accolta nei termini precisati in dispositivo, oltre interessi legali.
Per quel che concerne la decorrenza, sui crediti previdenziali ed assistenziali, gli interessi decorrono dalla data di maturazione del diritto alla prestazione
3 previdenziale, ove questo sia sorto in corso di causa, in seguito ad aggravamento della malattia denunciata o ad infermità sopravvenute che il giudice è tenuto a valutare ex art. 149 disp. att. c.p.c., non potendosi in tal caso concedere all'Ente alcuno spatium deliberandi, visto che un'eventuale domanda amministrativa presentata in corso di causa sarebbe ritenuta vietata ed inefficace, essendo la relativa valutazione riservata esclusivamente al giudice.
Le spese di lite vanno compensate, considerato che la data di decorrenza del requisito sanitario necessario per ottenere la richiesta prestazione, che era stata accertata nella fase di A.T.P., è stata confermata nel presente giudizio.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vengono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di a percepire l'indennità Persona_1 di accompagnamento, a decorrere da dicembre 2022, sino al decesso
(09/04/2023);
2) condanna l' a liquidare a quale erede di CP_1 Parte_1
, i relativi ratei maturati, con interessi legali dalla Persona_1 maturazione dei singoli ratei del credito al saldo;
3) compensa le spese di lite;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., come CP_1 liquidate con separato decreto.
Frosinone, 17/04/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Massimo Lisi
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