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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/12/2025, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
CO, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 17
Ottobre 2025 e il 9 Dicembre 2025 in sostituzione dell'udienza del 12 Dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 444 del ruolo generale dell'anno 2025, promossa
DA
il signor , nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(AG), nella via Nola n. 25/A, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini CodiceFiscale_1
del presente giudizio, a Canicattì, nella via Regina Elena n. 60, presso lo studio dell'Avv.
NG AV, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso in opposizione con domanda di sospensione depositato il 6/02/2025,
- ricorrente -
CONTRO
l , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via
Unità d'Italia n. 98, presso l'Ufficio Legale della propria sede provinciale, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi giusta procura allegata agli atti di lite,
- resistente -
Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito.
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 6 Febbraio 2025, notificato a mezzo pec in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti l'11 Marzo 2025, il signor
1 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 591 2024 00020580 Parte_1
68 000, formato il 9 Dicembre 2024, notificatogli per posta il 14 Gennaio 2025. Esponendo che, per il tramite di tale provvedimento l' gli aveva intimato il pagamento di contributi CP_2
I.V.S. I.A.T.P. e di somme aggiuntive dovuti in conseguenza della sua iscrizione alla Gestione
Agricola – Lavoratori Autonomi ed Associati per il periodo da 01/2023 a 12/2023, nonché di spese di notifica, per il complessivo importo di € 3.581,06. All'uopo il ricorrente formulava una serie di motivi per contestarlo. In forza delle ragioni sviluppate nel citato ricorso domandava al
Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, di sospendere l'efficacia esecutiva del suddetto avviso di addebito e degli atti presupposti. Indi, di dichiarare l'insussistenza del diritto del prefato a percepire i contributi e le somme aggiuntive in parola. Di CP_1 conseguenza, di annullare e, comunque, di privare di efficacia l'atto impugnato e quelli precedenti e conseguenziali.
L' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 17 Ottobre 2025 il rispettivo fascicolo con la memoria di risposta. In tale scritto difensivo deduceva che, l'ufficio gestione del credito aveva provveduto a sgravare in toto in quest'ultima data l'avviso di addebito opposto. Ragion per cui, chiedeva all'adita autorità giudiziaria di pronunciare una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12 Dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 17 Ottobre 2025 e il 9 Dicembre 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2.- In diritto. Nell'ipotesi che ci occupa deve essere dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere. Invero, sulla scorta di quanto espressamente affermato dall' CP_2
in seno alla memoria di costituzione e risposta depositata il 17 Ottobre 2025 è possibile constatare una dirimente e troncante circostanza. Segnatamente che, l'ente resistente ha proceduto a sgravare totalmente l'avviso di addebito n. 591 2024 00020580 68 000, che è stato opposto dal signor introducendo il procedimento de quo. Il che si evince Parte_1 dall'esame della documentazione allegata dal cennato Istituto nel proprio fascicolo e, in particolare, della nota datata 17 Ottobre 2025, con la quale ha comunicato al ricorrente di avere provveduto all'annullamento del debito in contestazione per cessazione attività. In conseguenza di ciò viene meno lo scopo al quale è stato finalizzato il ricorso che ha incoato la vertenza processuale che ci occupa. Pertanto, innanzitutto, il difensore dell' nell'ambito della CP_2
2 nominata memoria ha chiesto all'adita autorità giudiziaria di pronunciare una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. In secondo luogo, in seno alle note scritte depositate il 9 Dicembre 2025 il legale dell'istante ha aderito a tale richiesta. In proposito occorre rilevare che, per costante esegesi giurisprudenziale la declaratoria di cessazione della materia oggetto del contendere presuppone non solo che nel corso del processo sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore; ma, altresì, che tutte le parti concordino sull'esistenza dell'evento e sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr.: Cass. n.
1950/2003; Cass. n. 11931/2006; Cass. n. 16150/2010). Ebbene, nel caso di specie si è
verificato un evento che ha comportato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in ius, che trova concorde sia il signor , che l' . Integrato, appunto, dall'avvenuto Parte_1 CP_2
sgravio dei carichi iscritti a ruolo e azionati con il ricordato avviso di addebito. Alla luce di questa incontrovertibile circostanza, le parti in contesa hanno domandato a codesto Giudice di dichiarare la cessazione della materia oggetto del contendere. Sicché, a fronte di tale situazione,
che vede le stesse concordi, va in questa sede dichiarata cessata la materia oggetto di contesa.
3.- Infine, con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, si palesa necessario rilevare un significativo aspetto. Precipuamente, in forza delle informazioni desumibili dalla documentazione avuta a disposizione si constata che, l'annullamento dell'avviso di addebito in dibattito è stato disposto dall'ente resistente il 17 Ottobre 2025, ossia soltanto dopo il deposito del ricorso con cui è stata incoata la vertenza processuale in esame, avvenuto il 6 Febbraio 2025,
e successivamente alla rispettiva notificazione nei suoi confronti, compiuta a mezzo pec inviata l'11 Marzo 2025. Sicché, avendo indotto il ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria, per il principio della soccombenza, il citato Istituto deve essere condannato a rifondergli le spese del procedimento de quo, che si liquidano in complessivi € 650,00, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del proprio difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara CO, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'intervenuta cessazione della materia oggetto del contendere;
3 - infine, condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere CP_2
al signor le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € Parte_1
650,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del suo difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento in data 12 Dicembre 2025.
Il Giudice
Barbara CO
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