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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2788 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 24133/2018 1
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 527/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: pagamento di indebito, e vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Parte_1
Mario Porzio, Giancarlo Porzio e Rodolfo Pinto, in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti CP_1
Luigi Pacileo e Bruno Pacileo, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12/12/2024 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (d'ora in avanti Parte_1
”) agiva in giudizio nei confronti della (d'ora in avanti Pt_1 CP_1
), chiedendo: CP_1
-A) “accertare, previa disapplicazione di ogni e qualsivoglia disposizione in senso contrario, in primis dell'art. 6, 2° e 3° comma d.l. n. 511/1988, che, per il periodo gennaio - dicembre 2011, ha illegittimamente addebitato a CP_1
l'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica, come Parte_2
risulta dalle fatture emesse e depositate in atti, per un importo mensile di Euro
1.860,00 e complessivo annuo di Euro 22.320,00”; R.G. n. 24133/2018 2
B) “condannare, per l'effetto, a rimborsare a la CP_1 Parte_1
somma di Euro 22.320,00, oltre interessi al tasso legale dal giorno del pagamento delle singole somme e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
La costituitasi in giudizio, eccepiva l'improcedibilità della CP_1
domanda per omesso esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio per le controversie in materia di forniture, nonché per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. n. 132/2014, conv. in L. n.
162/2014; nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e chiedeva di chiamare in causa l' territorialmente competente per essere Controparte_2
dalla stessa manlevata in caso di accoglimento della domanda.
Disattesa l'istanza di chiamata in causa, veniva fissata, dopo la scadenza deli termini per le memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c., l'udienza di precisazione delle conclusioni e, in data 12/12/2024, la causa veniva riservata a sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio previsto per le controversie in materia di forniture. Infatti, l'art.
2.3 del T.I.C.O. espressamente dispone che “Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente provvedimento le controversie: a) attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali…”. Nella specie, l'attrice chiede la restituzione di quanto pagato a titolo di addizionali alle accise sulle fatture emesse dalla nel periodo gennaio- CP_1
dicembre 2011, sicchè la controversia presente chiari profili di natura tributaria, stante la natura di imposta diretta delle addizionali alle accise, con la conseguenza che la stessa esula dall'ambito di applicazione della richiamata disciplina.
Sempre in via preliminare va, poi, rilevato che la ha attivato il Pt_1 procedimento di negoziazione assistita di cui all'art. 3, D.L. n. 132/2014, convertito nella Legge n. 162/2014, con invito notificato alla in data CP_1
31/3/2021, la quale, tuttavia, non vi ha aderito.
Nel merito, giova rilevare che la domanda è stata correttamente proposta nei confronti della atteso che, come chiarito dalla Suprema Corte, “Il CP_1
consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte R.G. n. 24133/2018 3
addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del dl. n.
511 del 1988 (nel testo applicabile ratione temporis) da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito” (cfr. in tal senso: Cass. n. 27099/2019).
Ciò posto, va evidenziato che la somma versata dall'attrice a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, in forza del contratto di fornitura stipulato per lo stabilimento ubicato in Avellino, alla Via Pianodardine, rappresenta un indebito oggettivo, in quanto non più dovuto alla luce di un orientamento consolidato della giurisprudenza sia nazionale che comunitaria per cui “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del
D.L. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze
5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17” (Cass.
27101/2019). Invero, la contrarietà al diritto unionale dell'addizionale sull'energia elettrica istituita ai sensi dell'art. 6 co. 3 D.L. n. 511 del 1988 è stata accertata dalla stessa Commissione Europea per assenza del requisito di “finalità specifica” richiesto dall'art. 1 p. 2 della direttiva 2008/118/CE. La Commissione, infatti, ha avviato una procedura di infrazione contro l'Italia, che ha portato alla successiva abrogazione di tale addizionale con D.L. 2 marzo 2012, n. 16.
Per quanto concerne, tuttavia, le addizionali provinciali pagate negli anni in cui la disciplina nazionale era ancora in vigore, in virtù dei principi che regolano i rapporti tra le fonti del diritto comunitarie e quelle nazionali, queste non erano legittime e non erano di conseguenza dovute. Ciò in quanto il D.L. n.
511 del 1988, art. 6, comma 2, istitutivo della addizionale provinciale, così come modificato nella sua ultima versione scaturente dal D. Lgs. n. 26 del 2007, art. 5, comma 1, certamente illegittimo perché in contrasto con la normativa europea, come sopra dedotto e come confermato anche dalla sua abrogazione a partire dall'anno 2012, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (in tal R.G. n. 24133/2018 4
senso ex multis Cass. S.U. 17/02/2010 n 3674; Cass. 10/08/2016 n. 16923; Cass.
31/10/2018 n. 27822). . E merita rammentare come, se è vero che l'istituto della disapplicazione o non applicazione della norma interna incompatibile presuppone che la norma UE sia dotata di efficacia diretta e che, nel caso delle direttive dettagliate o self-executing, lo stesso viene in considerazione solo nei cd. rapporti
“verticali”, è anche vero e pacifico che le pronunce interpretative della Corte di
Giustizia UE costituiscono esse stesse fonti di diritto comunitario, efficaci oltre il singolo caso concreto deciso e, al pari delle altre fonti comunitarie direttamente applicabili, sono immediatamente operanti negli ordinamenti interni e vincolanti per il giudice nazionale nel senso di condizionare e determinare, con effetto ex tunc e dunque anche per i rapporti giuridici anteriormente sorti, il significato e gli effetti della norma UE e i limiti entro i quali le norme interne conservano efficacia. Sotto tale profilo l'eccezione sollevata dalla opponente in merito all'impossibilità di disapplicare una norma interna in contrasto con una direttiva comunitaria nell'ambito di una vertenza che coinvolga soltanto soggetti privati
(inapplicabilità delle direttive dell'UE in senso cd. “orizzontale”) è mal posta e priva di concreta incidenza. Il principio di diritto sancito dalla Corte di Giustizia
UE è, infatti, di per sé idoneo e sufficiente ad imporre al giudice nazionale di disapplicare, anche nell'ambito di controversie che coinvolgono soltanto soggetti privati, l'art. 6, comma 2, DL 551/88, in quanto norma interna che si pone, in base ai principi enunciati dalla Corte, in contrasto con il diritto dell'Unione.
Le argomentazioni sin qui spese non si pongono del resto in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza resa lo scorso
11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal
Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui all'art. 6 D.L. n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria, non tempestivamente recepita, e sul potere spettante al cliente finale per ottenere il rimborso di quanto illegittimamente versato.
Sul punto, si richiamano ai sensi dell'art 118 disp att. c.p.c. le argomentazioni di recente espresse dalla Corte di Appello di Milano ( sent. n.
2491 del 20.09.2024), in quanto pienamente condivise da questo Giudice e di seguito riportate:
“È vero, infatti, che la CGUE ha affermato che “l'art. 288, terzo comma,
TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale R.G. n. 24133/2018 5
disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”. Come detto, tuttavia, il fondamento della disapplicazione non va ravvisato nella direttiva in sé, bensì nelle pronunce della Corte di Giustizia, o - secondo l'alternativa soluzione sopra evidenziata - nel disconoscimento del diritto in capo al fornitore di ribaltare sul cliente finale il costo corrispondente ad un'imposta non dovuta. La Corte, alla luce delle informazioni alla stessa fornite “in merito alle caratteristiche della normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, e fatta salva la loro verifica da parte del giudice del rinvio”, ha quindi affermato che “il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”. Dalla motivazione della sentenza della CGUE risulta che il principio di partenza inderogabile è che gli Stati membri sono tenuti a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione. In una situazione quale quella oggetto di causa, in cui l'onere dell'imposta indebitamente percepita è stato sopportato non dal soggetto passivo d'imposta, bensì dal consumatore finale sul quale l'onere è stato riversato, la CGUE ha affermato che, avendo il consumatore finale, sopportato detto onere economico supplementare - “tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il R.G. n. 24133/2018 6
rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere allo Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”. Ebbene, ha proseguito la Corte europea, “in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso di suddetto onere economico [...], restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività [...]. In particolare, qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato” (cfr. §§ 33 e 34 sent. CGUE 11.4.2024). Dalla motivazione della sentenza emerge, quindi, la piena ammissibilità e adeguatezza del rimedio qui adottato, tra quelli previsti dall'ordinamento nazionale, dell'azione di ripetizione dell'indebito avente ad oggetto quanto pagato per rivalsa da parte del consumatore finale verso il soggetto passivo dell'imposta, per neutralizzare gli effetti della pretesa impositiva di cui all'art. 6 D.L. 511/1988, in assenza di una tempestiva e corretta trasposizione della direttiva europea che ne sanciva
l'illegittimità. Non può farsi a meno, inoltre, di osservare che il soggetto passivo dell'imposta (il fornitore di energia, odierno terzo chiamato) è già ampiamente decaduto dal diritto di ripetere l'imposta verso lo Stato per effetto del decorso del termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 co. 2 TUA, a prescindere dal fatto che l'azione sarebbe comunque preclusa dall'avere il fornitore traslato
l'imposta sull'utente. Quanto al diritto del consumatore finale al risarcimento del danno verso lo Stato per mancata/carente trasposizione della Direttiva n.
118/2008/CE, lo stesso sarebbe ad oggi potenzialmente estinto per prescrizione, vuoi che si consideri il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., vuoi che si consideri il termine breve di cinque anni introdotto dall'art. 4 co. 43 L. n.
183/2011, considerando come dies a quo la data entro cui la citata direttiva avrebbe dovuto essere recepita. Di contro, con il meccanismo innescato dalla presente azione si riescono a rispettare i principi di equivalenza ed effettività, sulla base del disposto dell'art. 14 co. 4 TUA: “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia R.G. n. 24133/2018 7
condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”. Alla luce di tale disposizione, che riconosce implicitamente la possibilità per il consumatore di rivalersi sul fornitore neutralizzando l'onere economico che ha dovuto sopportare, ove il fornitore, soggetto passivo dell'imposta, sia destinatario di un provvedimento giudiziario di condanna a restituire le somme traslate sull'utente finale al medesimo, lo stesso è rimesso in termini per proporre l'azione di recupero verso l'Erario. In altre parole, alla stregua del disposto dell'art. 14 co. 2 e 4 TUA, l'azione di recupero da parte del fornitore verso l'Erario non può che essere un posterius della vittoriosa azione proposta nei confronti del fornitore dall'utente inciso dal peso economico dell'imposta. Infatti, il diritto al rimborso nei confronti dell'Erario spetta unicamente al fornitore (soggetto passivo dell'imposta), che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria: a) nel caso in cui non abbia traslato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui abbia traslato l'imposta sul consumatore finale, ove quest'ultimo abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (Cass. 22345/2020). In sostanza, mentre il rigetto della domanda attorea determinerebbe il definitivo consolidamento della pretesa impositiva fondata su una disposizione interna contrastante con il diritto unionale
e l'impossibilità per il soggetto passivo dell'imposta di ripeterla giudizialmente - soluzione che è inaccettabile alla luce del principio di effettività dei diritti e dei rimedi ex art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'UE - di contro l'accoglimento della domanda consente di neutralizzare gli effetti della norma interna contrastante con il diritto dell'Unione”.
Con riferimento specifico alla tutela degli utenti finali su cui il fornitore di energia elettrica ha traslato il peso economico dell'addizionale con relativo addebito in bolletta, la Corte di giustizia ha ripetutamente sottolineato (tra le tante,
CGUE 27 aprile 2017, causa C-564/15), che, in mancanza di un'apposita disciplina dell'Unione europea in materia di domande di rimborso delle imposte, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possono essere presentate, purché i R.G. n. 24133/2018 8
requisiti in questione rispettino i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire, non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su norme di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (in termini, CGUE 15 marzo 2007, causa C-35/05, Reemtsma
Cigarettenfabriken, punto 37). Sul punto è successivamente intervenuta anche la
Suprema Corte affermando che: “nel caso di addebito delle accise al consumatore finale, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando, l'azione esperibile nei confronti del fornitore sia oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore)” (in tal senso Cass. n. 27099/2019, Cass. n.
24799/2020 e Cass. n. 27649/2020). Ne deriva che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il pagamento da parte dell'utente finale dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, effettuato negli anni precedenti all'abrogazione della stessa con D.L. 2 marzo 2012, n. 16, costituisce un indebito oggettivo che la società fornitrice è tenuta a restituire ai sensi dell'art. 2033 c.c..
Nel caso di specie, dall'analisi della documentazione prodotta in giudizio dalla parte attrice, risulta provato sia l'addebito in bolletta del costo delle addizionali provinciali, sia l'avvenuto pagamento di tale costo da parte della società attrice, come emerge dagli estratti conto bancari allegati in atti, in cui sono riportati i pagamenti effettuati in favore della CP_1
Quest'ultima, peraltro, non ha sollevato alcuna contestazione né in comparsa di costituzione, né nella successiva appendice scritta ex art. 183 comma
6 c.p.c. in ordine all'esistenza del rapporto di fornitura e all'idoneità della documentazione de quibus a comprovare i pagamenti effettuati dalla società attrice, avendo soltanto in comparsa conclusionale inammissibilmente disconosciuto, peraltro, in maniera del tutto generica, la conformità all'originale della suddetta documentazione prodotta in copia a norma degli artt. 2719 c.c. e
214 c.p.c.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, si impone l'accoglimento della domanda, con conseguente condanna della al pagamento, in favore CP_1 della , della somma di € 22.300,00, oltre interessi legali a decorrere dal Pt_1 R.G. n. 24133/2018 9
3/2/2020 (data della prima richiesta stragiudiziale di pagamento), atteso che l'espressione dalla “domanda” contenuta nell'art. 2033 c.c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti di natura stragiudiziale aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219
c.c. (cfr. Cass. 11/4/2024, n. 9757). A decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale sono, invece, dovuti gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma
4 c.c.
Quanto alle spese di lite, va accolta la richiesta della convenuta di disporne la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto della novità delle questioni trattate anche alla luce della recente pronuncia della Corte di Giustizia innanzi richiamata, nonché della copiosa giurisprudenza di merito di segno contrario richiamata anche dalla nei propri scritti difensivi. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla così provvede: Parte_1
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la al CP_1
pagamento, in favore della della somma di € 22.320,00, oltre Parte_1 interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 comma 1° c.c. a decorrere dal
3/2/2020 e sino alla notificazione della domanda e al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4.c.c. per il periodo successivo e sino al saldo;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Napoli, 17/3/2025 Il Giudice monocratico
(dott.ssa Carla Sorrentini)
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 527/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: pagamento di indebito, e vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Parte_1
Mario Porzio, Giancarlo Porzio e Rodolfo Pinto, in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti CP_1
Luigi Pacileo e Bruno Pacileo, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12/12/2024 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (d'ora in avanti Parte_1
”) agiva in giudizio nei confronti della (d'ora in avanti Pt_1 CP_1
), chiedendo: CP_1
-A) “accertare, previa disapplicazione di ogni e qualsivoglia disposizione in senso contrario, in primis dell'art. 6, 2° e 3° comma d.l. n. 511/1988, che, per il periodo gennaio - dicembre 2011, ha illegittimamente addebitato a CP_1
l'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica, come Parte_2
risulta dalle fatture emesse e depositate in atti, per un importo mensile di Euro
1.860,00 e complessivo annuo di Euro 22.320,00”; R.G. n. 24133/2018 2
B) “condannare, per l'effetto, a rimborsare a la CP_1 Parte_1
somma di Euro 22.320,00, oltre interessi al tasso legale dal giorno del pagamento delle singole somme e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
La costituitasi in giudizio, eccepiva l'improcedibilità della CP_1
domanda per omesso esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio per le controversie in materia di forniture, nonché per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. n. 132/2014, conv. in L. n.
162/2014; nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e chiedeva di chiamare in causa l' territorialmente competente per essere Controparte_2
dalla stessa manlevata in caso di accoglimento della domanda.
Disattesa l'istanza di chiamata in causa, veniva fissata, dopo la scadenza deli termini per le memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c., l'udienza di precisazione delle conclusioni e, in data 12/12/2024, la causa veniva riservata a sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio previsto per le controversie in materia di forniture. Infatti, l'art.
2.3 del T.I.C.O. espressamente dispone che “Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente provvedimento le controversie: a) attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali…”. Nella specie, l'attrice chiede la restituzione di quanto pagato a titolo di addizionali alle accise sulle fatture emesse dalla nel periodo gennaio- CP_1
dicembre 2011, sicchè la controversia presente chiari profili di natura tributaria, stante la natura di imposta diretta delle addizionali alle accise, con la conseguenza che la stessa esula dall'ambito di applicazione della richiamata disciplina.
Sempre in via preliminare va, poi, rilevato che la ha attivato il Pt_1 procedimento di negoziazione assistita di cui all'art. 3, D.L. n. 132/2014, convertito nella Legge n. 162/2014, con invito notificato alla in data CP_1
31/3/2021, la quale, tuttavia, non vi ha aderito.
Nel merito, giova rilevare che la domanda è stata correttamente proposta nei confronti della atteso che, come chiarito dalla Suprema Corte, “Il CP_1
consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte R.G. n. 24133/2018 3
addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del dl. n.
511 del 1988 (nel testo applicabile ratione temporis) da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito” (cfr. in tal senso: Cass. n. 27099/2019).
Ciò posto, va evidenziato che la somma versata dall'attrice a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, in forza del contratto di fornitura stipulato per lo stabilimento ubicato in Avellino, alla Via Pianodardine, rappresenta un indebito oggettivo, in quanto non più dovuto alla luce di un orientamento consolidato della giurisprudenza sia nazionale che comunitaria per cui “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del
D.L. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze
5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17” (Cass.
27101/2019). Invero, la contrarietà al diritto unionale dell'addizionale sull'energia elettrica istituita ai sensi dell'art. 6 co. 3 D.L. n. 511 del 1988 è stata accertata dalla stessa Commissione Europea per assenza del requisito di “finalità specifica” richiesto dall'art. 1 p. 2 della direttiva 2008/118/CE. La Commissione, infatti, ha avviato una procedura di infrazione contro l'Italia, che ha portato alla successiva abrogazione di tale addizionale con D.L. 2 marzo 2012, n. 16.
Per quanto concerne, tuttavia, le addizionali provinciali pagate negli anni in cui la disciplina nazionale era ancora in vigore, in virtù dei principi che regolano i rapporti tra le fonti del diritto comunitarie e quelle nazionali, queste non erano legittime e non erano di conseguenza dovute. Ciò in quanto il D.L. n.
511 del 1988, art. 6, comma 2, istitutivo della addizionale provinciale, così come modificato nella sua ultima versione scaturente dal D. Lgs. n. 26 del 2007, art. 5, comma 1, certamente illegittimo perché in contrasto con la normativa europea, come sopra dedotto e come confermato anche dalla sua abrogazione a partire dall'anno 2012, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (in tal R.G. n. 24133/2018 4
senso ex multis Cass. S.U. 17/02/2010 n 3674; Cass. 10/08/2016 n. 16923; Cass.
31/10/2018 n. 27822). . E merita rammentare come, se è vero che l'istituto della disapplicazione o non applicazione della norma interna incompatibile presuppone che la norma UE sia dotata di efficacia diretta e che, nel caso delle direttive dettagliate o self-executing, lo stesso viene in considerazione solo nei cd. rapporti
“verticali”, è anche vero e pacifico che le pronunce interpretative della Corte di
Giustizia UE costituiscono esse stesse fonti di diritto comunitario, efficaci oltre il singolo caso concreto deciso e, al pari delle altre fonti comunitarie direttamente applicabili, sono immediatamente operanti negli ordinamenti interni e vincolanti per il giudice nazionale nel senso di condizionare e determinare, con effetto ex tunc e dunque anche per i rapporti giuridici anteriormente sorti, il significato e gli effetti della norma UE e i limiti entro i quali le norme interne conservano efficacia. Sotto tale profilo l'eccezione sollevata dalla opponente in merito all'impossibilità di disapplicare una norma interna in contrasto con una direttiva comunitaria nell'ambito di una vertenza che coinvolga soltanto soggetti privati
(inapplicabilità delle direttive dell'UE in senso cd. “orizzontale”) è mal posta e priva di concreta incidenza. Il principio di diritto sancito dalla Corte di Giustizia
UE è, infatti, di per sé idoneo e sufficiente ad imporre al giudice nazionale di disapplicare, anche nell'ambito di controversie che coinvolgono soltanto soggetti privati, l'art. 6, comma 2, DL 551/88, in quanto norma interna che si pone, in base ai principi enunciati dalla Corte, in contrasto con il diritto dell'Unione.
Le argomentazioni sin qui spese non si pongono del resto in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza resa lo scorso
11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal
Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui all'art. 6 D.L. n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria, non tempestivamente recepita, e sul potere spettante al cliente finale per ottenere il rimborso di quanto illegittimamente versato.
Sul punto, si richiamano ai sensi dell'art 118 disp att. c.p.c. le argomentazioni di recente espresse dalla Corte di Appello di Milano ( sent. n.
2491 del 20.09.2024), in quanto pienamente condivise da questo Giudice e di seguito riportate:
“È vero, infatti, che la CGUE ha affermato che “l'art. 288, terzo comma,
TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale R.G. n. 24133/2018 5
disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”. Come detto, tuttavia, il fondamento della disapplicazione non va ravvisato nella direttiva in sé, bensì nelle pronunce della Corte di Giustizia, o - secondo l'alternativa soluzione sopra evidenziata - nel disconoscimento del diritto in capo al fornitore di ribaltare sul cliente finale il costo corrispondente ad un'imposta non dovuta. La Corte, alla luce delle informazioni alla stessa fornite “in merito alle caratteristiche della normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, e fatta salva la loro verifica da parte del giudice del rinvio”, ha quindi affermato che “il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”. Dalla motivazione della sentenza della CGUE risulta che il principio di partenza inderogabile è che gli Stati membri sono tenuti a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione. In una situazione quale quella oggetto di causa, in cui l'onere dell'imposta indebitamente percepita è stato sopportato non dal soggetto passivo d'imposta, bensì dal consumatore finale sul quale l'onere è stato riversato, la CGUE ha affermato che, avendo il consumatore finale, sopportato detto onere economico supplementare - “tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il R.G. n. 24133/2018 6
rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere allo Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”. Ebbene, ha proseguito la Corte europea, “in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso di suddetto onere economico [...], restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività [...]. In particolare, qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato” (cfr. §§ 33 e 34 sent. CGUE 11.4.2024). Dalla motivazione della sentenza emerge, quindi, la piena ammissibilità e adeguatezza del rimedio qui adottato, tra quelli previsti dall'ordinamento nazionale, dell'azione di ripetizione dell'indebito avente ad oggetto quanto pagato per rivalsa da parte del consumatore finale verso il soggetto passivo dell'imposta, per neutralizzare gli effetti della pretesa impositiva di cui all'art. 6 D.L. 511/1988, in assenza di una tempestiva e corretta trasposizione della direttiva europea che ne sanciva
l'illegittimità. Non può farsi a meno, inoltre, di osservare che il soggetto passivo dell'imposta (il fornitore di energia, odierno terzo chiamato) è già ampiamente decaduto dal diritto di ripetere l'imposta verso lo Stato per effetto del decorso del termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 co. 2 TUA, a prescindere dal fatto che l'azione sarebbe comunque preclusa dall'avere il fornitore traslato
l'imposta sull'utente. Quanto al diritto del consumatore finale al risarcimento del danno verso lo Stato per mancata/carente trasposizione della Direttiva n.
118/2008/CE, lo stesso sarebbe ad oggi potenzialmente estinto per prescrizione, vuoi che si consideri il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., vuoi che si consideri il termine breve di cinque anni introdotto dall'art. 4 co. 43 L. n.
183/2011, considerando come dies a quo la data entro cui la citata direttiva avrebbe dovuto essere recepita. Di contro, con il meccanismo innescato dalla presente azione si riescono a rispettare i principi di equivalenza ed effettività, sulla base del disposto dell'art. 14 co. 4 TUA: “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia R.G. n. 24133/2018 7
condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”. Alla luce di tale disposizione, che riconosce implicitamente la possibilità per il consumatore di rivalersi sul fornitore neutralizzando l'onere economico che ha dovuto sopportare, ove il fornitore, soggetto passivo dell'imposta, sia destinatario di un provvedimento giudiziario di condanna a restituire le somme traslate sull'utente finale al medesimo, lo stesso è rimesso in termini per proporre l'azione di recupero verso l'Erario. In altre parole, alla stregua del disposto dell'art. 14 co. 2 e 4 TUA, l'azione di recupero da parte del fornitore verso l'Erario non può che essere un posterius della vittoriosa azione proposta nei confronti del fornitore dall'utente inciso dal peso economico dell'imposta. Infatti, il diritto al rimborso nei confronti dell'Erario spetta unicamente al fornitore (soggetto passivo dell'imposta), che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria: a) nel caso in cui non abbia traslato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui abbia traslato l'imposta sul consumatore finale, ove quest'ultimo abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (Cass. 22345/2020). In sostanza, mentre il rigetto della domanda attorea determinerebbe il definitivo consolidamento della pretesa impositiva fondata su una disposizione interna contrastante con il diritto unionale
e l'impossibilità per il soggetto passivo dell'imposta di ripeterla giudizialmente - soluzione che è inaccettabile alla luce del principio di effettività dei diritti e dei rimedi ex art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'UE - di contro l'accoglimento della domanda consente di neutralizzare gli effetti della norma interna contrastante con il diritto dell'Unione”.
Con riferimento specifico alla tutela degli utenti finali su cui il fornitore di energia elettrica ha traslato il peso economico dell'addizionale con relativo addebito in bolletta, la Corte di giustizia ha ripetutamente sottolineato (tra le tante,
CGUE 27 aprile 2017, causa C-564/15), che, in mancanza di un'apposita disciplina dell'Unione europea in materia di domande di rimborso delle imposte, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possono essere presentate, purché i R.G. n. 24133/2018 8
requisiti in questione rispettino i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire, non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su norme di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (in termini, CGUE 15 marzo 2007, causa C-35/05, Reemtsma
Cigarettenfabriken, punto 37). Sul punto è successivamente intervenuta anche la
Suprema Corte affermando che: “nel caso di addebito delle accise al consumatore finale, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando, l'azione esperibile nei confronti del fornitore sia oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore)” (in tal senso Cass. n. 27099/2019, Cass. n.
24799/2020 e Cass. n. 27649/2020). Ne deriva che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il pagamento da parte dell'utente finale dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, effettuato negli anni precedenti all'abrogazione della stessa con D.L. 2 marzo 2012, n. 16, costituisce un indebito oggettivo che la società fornitrice è tenuta a restituire ai sensi dell'art. 2033 c.c..
Nel caso di specie, dall'analisi della documentazione prodotta in giudizio dalla parte attrice, risulta provato sia l'addebito in bolletta del costo delle addizionali provinciali, sia l'avvenuto pagamento di tale costo da parte della società attrice, come emerge dagli estratti conto bancari allegati in atti, in cui sono riportati i pagamenti effettuati in favore della CP_1
Quest'ultima, peraltro, non ha sollevato alcuna contestazione né in comparsa di costituzione, né nella successiva appendice scritta ex art. 183 comma
6 c.p.c. in ordine all'esistenza del rapporto di fornitura e all'idoneità della documentazione de quibus a comprovare i pagamenti effettuati dalla società attrice, avendo soltanto in comparsa conclusionale inammissibilmente disconosciuto, peraltro, in maniera del tutto generica, la conformità all'originale della suddetta documentazione prodotta in copia a norma degli artt. 2719 c.c. e
214 c.p.c.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, si impone l'accoglimento della domanda, con conseguente condanna della al pagamento, in favore CP_1 della , della somma di € 22.300,00, oltre interessi legali a decorrere dal Pt_1 R.G. n. 24133/2018 9
3/2/2020 (data della prima richiesta stragiudiziale di pagamento), atteso che l'espressione dalla “domanda” contenuta nell'art. 2033 c.c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti di natura stragiudiziale aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219
c.c. (cfr. Cass. 11/4/2024, n. 9757). A decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale sono, invece, dovuti gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma
4 c.c.
Quanto alle spese di lite, va accolta la richiesta della convenuta di disporne la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto della novità delle questioni trattate anche alla luce della recente pronuncia della Corte di Giustizia innanzi richiamata, nonché della copiosa giurisprudenza di merito di segno contrario richiamata anche dalla nei propri scritti difensivi. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla così provvede: Parte_1
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la al CP_1
pagamento, in favore della della somma di € 22.320,00, oltre Parte_1 interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 comma 1° c.c. a decorrere dal
3/2/2020 e sino alla notificazione della domanda e al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4.c.c. per il periodo successivo e sino al saldo;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Napoli, 17/3/2025 Il Giudice monocratico
(dott.ssa Carla Sorrentini)