Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/05/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 2943/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2943/2024 tra
(avv. YOUROUKOVA KORNELIA MILOCHEVA)Parte_1
ATTORE OPPONENTE e (avv. GOSPODINOVA BORYANA Controparte_1
BORISLAVOVA) CONVENUTO OPPOSTO
* Oggi 22/05/2025, alle ore 12,30 innanzi al Giudice dott.sa Cristina Ferrari sono comparsi:
- per l'opponente l'avv. YOUROUKOVA KORNELIA MILOCHEVA;
- per l'opposta l'avv. l'avv. GOSPODINOVA BORYANA BORISLAVOVA. I procuratori delle parti precisano le conclusioni rispettivamente come da atto di citazione e comparsa di risposta. L'Avv. Gospodinova tiene a evidenziare che non ha mai presentato querele o denunce Pt_2 per condotte tenute da e contesta tutto quanto dedotto dall'opponente. CP_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2943/2024 promossa da
Parte_3 con il patrocinio dell'Avv. Youroukova Kornelia Milocheva come da mandato in atti, OPPONENTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Boryana Gospedinova come da mandato in atti, OPPOSTA
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Parma il 30.07.2024”.
Conclusioni: Per parte opponente come da atto di citazione e per parte opposta come da comparsa di costituzione e risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto e ottenuto provvedimento monitorio con il quale Controparte_1
è stato ingiunto al marito, , il pagamento immediato di 48.000,00 Parte_3
Euro, oltre interessi e spese, oggetto di formale riconoscimento di debito del 18.06.2023. Avverso tale provvedimento ha proposto opposizione che, ai fini della revoca del Pt_1 decreto, ha negato la dazione da parte della moglie della somma chiesta in restituzione e, senza contestare di avere sottoscritto il documento, ha dedotto di averlo fatto per paura, essendo la dedita alla pratica di rituali satanici. CP_1
Quest'ultima si è costituita e ha mantenuto ferma la propria pretesa economica, supportandola con riscontri documentali. In via riconvenzionale ha poi formulato richiesta risarcitoria per danni psicofisici ricondotti a comportamenti ingannevoli e manipolativi del marito.
2 In assenza di attività istruttoria, poiché non ammessa la prova testimoniale chiesta da entrambe le parti con l'ordinanza del 23.03.2025, la causa è pervenuta all'udienza odierna per gli incombenti dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** L'opposizione proposta da non è meritevole di accoglimento. Parte_3
L'efficacia probatoria del riconoscimento del debito (doc. n. 12 parte opposta) non è stata neutralizzata dalle circostanze introdotte dal debitore, per ragioni intrinseche alle stesse e perché indimostrate. In linea generale occorre premettere che riconoscimento di debito presuppone l'esistenza di un pregresso rapporto fondamentale, di cui produce un effetto conservativo, e non costituisce autonoma fonte di obbligazione, realizzandosi ai sensi dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa, dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità
o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito (cfr. Cass. n. 20689/2016; n. 7787/2010). Nella fattispecie in esame, è documentalmente provata l'assunzione dell'obbligo restitutorio dell'importo di 50.000,00 Euro da parte di nei confronti della Parte_1 controparte, obbligo da assolvere mensilmente mediante corresponsione dei 1.000,00 Euro mensili fino all'ottobre 2027, così come risultante dallo scritto. L'opponente non ha disconosciuto come propria la firma presente sulla scrittura, né che nel periodo indicato da a partire dal 2019 quando ancora non sposate le parti, siano stati CP_1 intrapresi presso l'abitazione dell'opponente lavori edili, proseguiti anche dopo l'unione coniugale.
ha negato la partecipazione economica di a detti lavori, negazione che Pt_1 CP_1 tuttavia trova smentita dalle produzioni documentali della creditrice, comprovanti plurimi esborsi per migliorie all'immobile di VE (doc. depositati e indicati al punto 11 della comparsa di risposta). Appare peraltro assolutamente verosimile, stante la relazione sentimentale già in essere tra i due, sfociata nel matrimonio del 2022, che le contribuzioni della donna siano avvenute frequentemente in contanti a favore del compagno o in pagamento diretto di acquisti fatti, e perciò non siano tracciabili. Risultaa anche, quale dato incontestato e documentato, che la scrittura privata di riconoscimento del debito sulla quale è fondata l'originaria domanda di pagamento di abbia avuto CP_1 iniziale esecuzione, per le prime due mensilità (doc. 13 opposta) – ciò che rende parallelamente poco credibile l'imputazione dei 2.000,00 Euro all'acquisto del caminetto di casa dedotta da
, stante la perfetta aderenza delle due corresponsioni, per importi e tempistica, alle Pt_1 previsioni della scrittura di riconoscimento del debito. Inidonee, per come formulate, le circostante capitolate da al fine di dimostrare di avere Pt_1 firmato lo scritto in stato di coscienza e volontà alterato dall'esistenza di vizio non meglio identificato, posto in relazione a pratiche esercitate dalla quali la raccolta di polvere di CP_1 casa e consegna a , spargimento di sale in contesto domestico, utilizzo di amuleti. Le Parte_4 scarne circostanze allegate ai fini della prova orale – proprio per questo non ammessa – sono prive dei necessari riferimenti temporali, spaziali e altri, perciò prive della necessaria specificità chiesta dall'art. 244 c.p.c..
3 L'opposizione va quindi rigettata e il decreto ingiuntivo confermato. La domanda riconvenzionale di a supporto della quale è stato introdotto un solo CP_1 capitolo di prova testimoniale per confermare l'esistenza di “disturbo psicologico”, è da respingere e sconta un quadro istruttorio lacunoso, limitato a un relazione medica, assimilabile per la valenza dimostrativa ad atto della stessa parte che intende avvalersene, e a un referto medico per problematica intima. Resta del tutto indimostrato il nesso causale tra i vari disturbi affermati dall'opposta e il contegno tenuto da durante la relazione sentimentale, contegno che non è stato chiesto di Pt_1 appurare. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da nei confronti di Parte_1
così decide: Controparte_1
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Parma il 30.07.2024;
-rigetta la domanda riconvenzionale di danni proposta da nei confronti di;
CP_1 Pt_1
- compensa interamente le spese del giudizio di opposizione.
Così deciso in Parma il 22 maggio 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice Cristina Ferrari
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