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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 22/11/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 422/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA composto dai magistrati: dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente dott.ssa Simona Di Paolo giudice rel dott.ssa Angela Di Dio giudice
. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 422/2017 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 25/9/2025, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Ottavio Ferrara ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del difensore sito in Isernia, c.so Risorgimento n. 30,
ATTORE nei confronti di
E , rappresentate e difese dagli avv.ti Stefano Controparte_1 Controparte_2
CA e DO ZI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in
Isernia, via Umbra (Centro Commercio e Affari), int. B/24
CONVENUTE
avente ad oggetto: altri istituti relativi alle successioni
Conclusioni come da verbale di udienza del 25.9.2025.
pagina 1 di 12
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio le sorelle Parte_1
e rappresentando: di essere erede, insieme alle sorelle, del padre Controparte_3 Controparte_4
e della madre entrambi deceduti “di recente” senza lasciare Persona_1 Persona_2 testamento, nonché di essere erede, insieme alle sorelle, della zia deceduta a Controparte_3
RO il 2 marzo 2009 senza lasciare figli né testamento;
che i genitori avevano disposto, in vita, in favore di , con atto di compravendita per notaio di Isernia in data 28 Controparte_4 Per_3 febbraio 2006, rep.113, dell'appartamento sito in Isernia, al c.so Risorgimento 75, di vani otto, in catasto fol.43, p.lla 372 sub 4, cat.A2, rc. 929,62, nonché del locale pertinenziale locale commerciale di mq 68, sito allo stesso civico di c.so Risorgimento, in catasto ivi, p.lla 372 sub.1, cat.C2, rc 386,31; che nel rogito veniva indicato il prezzo di € 152.050,00, di cui € 107.400,00 per l'appartamento e €
44.600,00 per il locale magazzino e che il pagamento del prezzo veniva dichiarato pagato dalle parti, senza specificazione delle modalità; che, inoltre, la zia, con atto notaio Controparte_3 Per_4
[.
. del 10 agosto 2004, aveva donato a l'intero appartamento sito nello P.IVA_1 Controparte_1 stesso fabbricato di c.so Risorgimento in n.c.e.u. Fol.43, p.lla 372 sub 5,6,7, del valore dichiarato di €
96.500,00; che detti atti sarebbero affetti da simulazione assoluta, poiché unico scopo di essi era quello di sottrarre i beni al diritto successorio dell'attore , all'epoca tossicodipendente e Parte_1 che, comunque, l'atto di compravendita del 2006 sarebbe affetto da simulazione relativa, chiedendo che la donazione dissimulata venga assoggettata a riduzione.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto: “dichiarare aperte le successioni di , Persona_1
e ; Controparte_3 Persona_2 dichiarare la simulazione assoluta dell'atto notaio di Isernia in data 28 febbraio 2006, rep.113 Per_3
e dell'atto notaio 188037 del 10 agosto 2004, disponendo che i beni in esso contemplati Persona_4 vengano riportati nella massa attiva delle eredità innanzi richiamate;
in subordine, dichiarare la simulazione relativa dell'atto notaio di Isernia in data 28 febbraio Per_3
2006, rep.113, disponendo che la donazione dissimulata venga assoggettata a riduzione nei limiti innanzi indicati. Con vittoria di spese e compensi”.
Si sono costituite in giudizio e , impugnando e contestando le deduzioni e le Controparte_3 CP_4 domande ex adverso formulate. In particolare, le convenute hanno chiesto di rigettarsi le domande attoree, anche per l'intervenuta prescrizione dei diritti asseritamente vantati da parte attrice e, in via subordinata, ove dovesse ritenersi aperta la successione e, quindi, procedersi alla formazione della pagina 2 di 12 massa ereditaria, hanno chiesto di far confluire nella stessa anche tutte le donazioni di beni mobili e immobili ricevute da , condannandolo a conferire nell'asse ereditario quanto da Parte_1 questi ricevuto a titolo di donazione e, all'esito, procedere alla divisione dell'asse ereditario.
La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione (rectius: rimessa al Collegio), previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata, per vero in maniera generica da parte convenuta, va rilevato che l'azione di simulazione assoluta è imprescrittibile, considerato che il discrimine tra azione di simulazione assoluta e di simulazione relativa in senso proprio, si fonda sul fatto che, con la prima si mira solo a far dichiarare l'inesistenza di qualsiasi mutamento della realtà giuridica preesistente al negozio simulato, mentre con la seconda si fa emergere il reale mutamento di detta realtà voluto dalle parti al posto di quello apparentemente posto in essere, per potersene in qualche modo avvantaggiare, con la conseguenza che solo in quest'ultimo caso, opererà la prescrizione, con esclusivo riferimento ai diritti nascenti dal negozio dissimulato (Cass. n. 125/2019).
Quanto all'azione di simulazione relativa proposta, in via subordinata, esclusivamente nei confronti dell'atto di compravendita posto in essere dai genitori delle parti in causa nel 2006, va evidenziato che, secondo quanto stabilito dai giudici di legittimità, “i beni oggetto di trasferimento a titolo oneroso
(anche se a favore del coerede) sono soggetti a collazione ereditaria solo se sia accertata la natura simulata del relativo atto dispositivo in accoglimento di un'apposita domanda formulata in tal senso dal coerede che chiede la divisione. In tal caso il "dies a quo" del termine di prescrizione dell'azione di simulazione varia in rapporto all'oggetto della domanda: se questa è proposta dall'erede quale legittimario, facendo valere il proprio diritto alla riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) lesiva della quota di riserva, il termine di prescrizione decorre dal momento dell'apertura della successione;
mentre se l'azione sia esperita al solo scopo di acquisire il bene oggetto di donazione alla massa ereditaria per determinare le quote dei condividenti e senza addurre alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'atto che si assume simulato, subentrando in tal caso l'erede, anche ai fini delle limitazioni probatorie ex art. 1417 c.c., nella medesima posizione del "de cuius" (Cass. n. 3932/2016).
Nel caso di specie, la domanda di accertamento della simulazione relativa è evidentemente finalizzata all'azione di riduzione per lesione di legittima e quindi, il dies a quo della prescrizione decorre dal momento di apertura della successione che non viene in alcun modo esplicitato da parte delle pagina 3 di 12 convenute, interessate a far valere la prescrizione, ricadendo in tal caso su parte attrice l'onere di dimostrare l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione stessa.
L'eccezione in questione deve, quindi, essere rigettata.
***
Venendo al merito della vicenda, occorre trattare distintamente i due atti oggetto del presente giudizio, ossia l'atto di compravendita di e in favore di , Persona_1 Persona_2 Controparte_4 redatto dal notaio di Isernia in data 28.2.2006 rep. 113 e l'atto di donazione di Per_3 CP_3 in favore di redatto dal notaio di Isernia in data 10.8.2004 rep.
[...] Controparte_1 Per_4
188037.
Quanto all'atto di compravendita posto in essere dai genitori e dalla zia delle parti in causa nel 2006, parte attrice ha chiesto di dichiararsi la simulazione assoluta o, in subordine, la simulazione relativa sia in quanto non vi è prova del pagamento del prezzo sia in quanto il prezzo pattuito sarebbe comunque, di gran lunga, inferiore al valore del bene.
Dalla documentazione depositata in atti da parte attrice, risulta che i , Persona_1 Persona_2
e ciascuno per la sua quota, hanno stipulato in data 28.2.2006 un atto di Controparte_3 compravendita con avente ad oggetto la proprietà dell'immobile sito in Isernia, c.so Controparte_4
Risorgimento n. 75 e del locale commerciale sito al civico 68 della medesima via, dietro corresponsione del prezzo di € 152.050,00 “già interamente versato anteriormente alla stipula del presente atto dalla parte acquirente alla parte venditrice, che rilascia quietanza liberatoria”.
Preliminare, ai fini del decidere è, dunque, l'accertamento della validità e della causa dell'atto di compravendita in questione.
Al riguardo si osserva che parte convenuta ha affermato di aver integralmente versato il prezzo pattuito, che l'immobile era vetusto e in stato di abbandono e che ha dovuto sostenere degli interventi di ristrutturazione per i quali ha ricevuto anche un finanziamento dalla allegato alla seconda CP_5 memoria istruttoria.
Le convenute hanno, poi, inteso dimostrare l'intervenuto pagamento a mezzo di testimoni e i relativi capitoli di prova sono stati dichiarati inammissibili.
Occorre, poi, chiarire che ai fini della prova della simulazione d'una vendita posta in essere dal de cuius onde dissimulare una donazione, l'erede può essere considerato terzo ed, in quanto tale, beneficiare delle agevolazioni probatorie previste dall'art. 1417 c.c. ove, come nella specie, abbia proposto - contestualmente all'azione intesa alla dichiarazione della simulazione e, facendo valere anche la qualità di legittimario, sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale all'integrità della quota di riserva spettantegli - un'espressa domanda di riduzione della pagina 4 di 12 donazione dissimulata, diretta a far dichiarare, in aggiunta all'appartenenza del bene all'asse ereditario, che la quota di riserva di sua pertinenza debba essere calcolata tenendo conto del bene stesso (Cass. n.
7048/2008; Cass., n. 11206/2002; Cass., n. 2093/2000).
Va altresì evidenziato come, in tema di simulazione, la natura stessa della controversia non consenta ordinariamente il ricorso a prove diverse da quella indiziaria e presuntiva: di conseguenza il Giudice, per dare una valida dimostrazione dell'esistenza o della inesistenza della simulazione, deve prendere in esame le circostanze desumibili dalla causa, procedendo ad un esame globale e complessivo di tutte le risultanze istruttorie, considerate in una visione unitaria (Cass. 9956/2008; Cass. 11372/2005; Cass.
17858/2003).
Ebbene, nel caso di specie, i dati conoscitivi desumibili dagli scritti difensivi e dai documenti versati in atti dalle parti del giudizio, valutati in un'ottica globale ed in modo coordinato, inducono a ritenere accertata la natura simulata della compravendita conclusa tra i de cuius e . Controparte_4
In questa prospettiva assumono evidente rilevanza sintomatica, in relazione al thema probandum, le seguenti circostanze: in primo luogo, vengono in rilievo i rapporti personali tra le parti e, in particolare, il fatto che la convenuta acquirente fosse la figlia e la nipote dei venditori e la mancata prova dell'effettivo pagamento del prezzo, circostanza che doveva essere dimostrata dall'acquirente convenuta (Cass. n. 1413/2006; Cass. n. 11372/2005): ciò sia in considerazione della sostanziale impossibilità per il terzo di provare l'adempimento di un'obbligazione relativa ad un contratto del quale egli non è parte, sia alla luce del principio di vicinanza della prova in virtù del quale l'onere probatorio circa un determinato fatto deve essere posto in capo alla parte che sia nelle condizioni di fornirne più agevolmente la dimostrazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, quindi, sul compratore grava l'onere di provare non il generico o “fittizio” adempimento dell'obbligazione gravante su di lui, bensì proprio l'effettivo pagamento del prezzo (Cass. n. 15346/2010 e Cass. 1413/2006). Pagamento di cui, nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova e che, peraltro, non poteva essere provato con prove orali, trattandosi di circostanza da provare documentalmente.
Peraltro, l'assenza di prova in ordine al mancato impoverimento della convenuta, valutata in uno con i rapporti di parentela intercorrenti tra parte compratrice e parte venditrice, oltre ad incidere sulla causa in concreto del contratto di compravendita, fornisce la prova del carattere fittizio della compravendita impugnata e, in particolare, della circostanza per cui le parti del contratto fossero d'accordo nel dichiarare come già ricevuto un prezzo mai, effettivamente, corrisposto.
pagina 5 di 12 Peraltro, parte convenuta ha dichiarato di aver contratto un finanziamento solo per la ristrutturazione dell'immobile asseritamente acquistato (nonostante il documento allegato alla memoria n. 2 riporti la dicitura di “mutuo prima casa”) concesso per la somma di € 55.000,00.
Nel caso di specie, quindi, è pienamente provata la mancata diminuzione del patrimonio della convenuta , che sarebbe dovuto conseguire al trasferimento del denaro versato ai Controparte_4 venditori a titolo di prezzo,
La dichiarazione resa dalle parti avanti al notaio in ordine all'intervenuto pagamento del prezzo prima della vendita rientra, anzi, nella complessiva attività simulatoria, e ciò al fine di creare un'apparenza di una situazione non corrispondente al vero.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che spetta all'acquirente l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto: effettivo pagamento sta, pertanto, a significare effettivo impoverimento della parte acquirente (Cass. n. 15510/2018).
La convenuta acquirente, peraltro, oltre a non aver fornito alcun elemento dal quale evincere l'effettivo pagamento, non ha neppure dimostrato che, all'epoca del rogito, fosse in condizioni reddituali tali da consentirle astrattamente di adempiere a siffatto pagamento. Anche tale elemento, in uno con i rapporti di parentela tra l'acquirente e i de cuius venditori devono essere valorizzati nella ricostruzione complessiva e non atomistica della vicenda.
Pertanto, il mancato trasferimento del denaro di cui alla vendita impugnata, in uno con gli ulteriori elementi volti a far presumere l'esistenza di un accordo tra le parti della compravendita e la consapevolezza delle stesse circa l'intenzione di vendere la proprietà del bene senza alcun corrispettivo, determina il carattere fittizio della vendita dell'immobile per cui è causa dissimulante una donazione.
Una volta accolta la domanda di simulazione, ciò comporta il rientro del bene solamente per quella parte che risulti lesiva della quota di riserva dell'attore, la cui domanda verrà successivamente trattata.
Deve, invece, rigettarsi la domanda proposta in via principale dall'attore e volta a far dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di compravendita.
Per integrare gli estremi della simulazione, infatti, non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né
l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla (Cass. n.
8188/1994; Cass. n. 25490/2008). Nel caso di specie, invece, lo stesso attore sostiene che l'intenzione dei genitori e della zia era quella di sottrarre i beni al diritto successorio dello stesso CP_3
pagina 6 di 12 (e, evidentemente, ciò non si realizza laddove il bene fosse stato alienato solo fittiziamente, Pt_1 restando, invece, di titolarità degli aventi causa) ma la convenuta acquirente ha prodotto il contratto di finanziamento asseritamente finalizzato alla ristrutturazione dell'immobile per cui è causa e le stesse prove orali acquisite nel corso del giudizio hanno evidenziato che l'acquirente ha effettuato su detto immobile, di cui quindi aveva effettivamente acquistato la titolarità, interventi di ristrutturazione.
Deve, quindi, rigettarsi la domanda principale svolta dall'attore con riferimento all'atto di compravendita del 2006 e accogliersi quella proposta in via subordinata.
***
Con riferimento all'atto di donazione del notaio del 10.8.2004 rep. 188037, con cui la zia Per_4 dell'attore ha donato a l'appartamento sito in Isernia, c.so Controparte_3 Controparte_1
Risorgimento n. 75, parte attrice ha chiesto di accertarsi la simulazione assoluta di tale atto, volto a suo dire, unicamente a sottrarre il bene ai suoi diritti successori.
La domanda deve essere rigettata.
Da un lato, infatti, non vi è alcuna prova circa il fatto per cui questa donazione sia stata soltanto apparente, nel senso, appunto che né il donante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né il donatario abbia inteso acquisirla, considerato che il teste di parte attrice non aveva conoscenza delle questioni relative alla zia di . Dall'altro lato, inoltre, è la stessa ricostruzione Parte_1 offerta dall'attore a contrastare con la presunta simulazione assoluta dell'atto.
Laddove, come sostiene , la zia avesse voluto effettivamente disfarsi dei propri Parte_1 beni in favore delle nipoti, onde evitare che potessero pervenire a avrebbe potuto Parte_1 farlo solo o donando direttamente tali beni o vendendoli (realmente o simulatamente) alle nipoti o disponendo degli stessi per mezzo di testamento ma, certamente, non ponendo in essere una simulazione assoluta della donazione, con l'intenzione di non dismettere i beni che, in tal caso, sarebbero invece riconfluiti nella massa ereditaria da dividere tra tutti i nipoti, in assenza di testamento.
Il fine ultimo paventato dall'attore e asseritamente posto a fondamento dell'atto di donazione sarebbe, quindi, contrastante proprio con la simulazione assoluta che l'attore intenderebbe far valere e che, comunque, non è stata in alcun modo provata.
Deve, quindi, rigettarsi la domanda di accertamento della simulazione assoluta dell'atto di donazione del 2004 in favore della sorella . Controparte_1
***
L'attore ha, poi, chiesto che “la donazione dissimulata venga assoggettata a riduzione nei limiti innanzi indicati” con riferimento al solo bene trasferito con l'atto del notaio di Isernia in data Per_3
28.2.2006 rep. 1113. pagina 7 di 12 Il bene in questione era per 1/3 ciascuno di e , Controparte_3 Persona_1 Persona_2 rispettivamente zia, padre e madre delle parti in causa.
Secondo la prospettazione di parte attrice, la quota di legittima spettante ad ogni coerede sarebbe di 1/3 dell'intero. L'attore ha, inoltre, aggiunto di essere stato totalmente pretermesso dalla successione del padre (e non anche, quindi, da quella della madre).
Al riguardo, va rilevato che né parte attrice né parte convenuta hanno specificato quale sia la successione con cui i de cuius siano morti (e, per verità, neanche hanno prodotto i relativi certificati di morte), specificando solo che la zia è morta a RO il 2 marzo 2009 mentre i genitori sono CP_3 morti “di recente”.
La questione non è di poco momento, atteso che, nel caso di specie, si sono formate delle plurimasse e che per comprendere quale sia effettivamente la quota spettante a ciascuno degli eredi, occorre sapere quando i vari de cuius siano morti e come, di volta in volta, sono succeduti i sopravvissuti.
In altre parole, assolutamente rilevante sarebbe, nel caso di specie, ad esempio, conoscere se la zia sia morta prima o dopo il fratello , atteso che, nel primo caso, questi avrebbe ereditato CP_3 Per_1 tutto, mentre nel secondo caso, l'eredità della zia sarebbe da attribuirsi direttamente ai nipoti in pari quota.
La domanda proposta da parte attrice, quindi, è rimasta completamente vaga e lacunosa.
Del pari, anche la domanda di divisione proposta – in via riconvenzionale – dalle convenute è rimasta completamente generica: non è stato fornito, infatti, al giudicante alcun elemento attraverso il quale ricostruire il patrimonio relitto dei de cuius.
Le convenute, pur avendo chiesto di accertare la consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare dei de cuius facendovi confluire anche i beni donati in vita al fratello non hanno allegato nulla Pt_1 circa la consistenza dell'(ulteriore) patrimonio dei genitori e della zia, affermando esclusivamente che alla morte della madre “l'attore unitamente alle sorelle, ha ricevuto in eredità, in parti uguali, un terreno con casolare in campagna in Isernia, alla c.da . Per_2
Laddove tale mancata allegazione dovesse intendersi giustificata dal fatto che gli unici beni ereditari siano da considerarsi quelli per i quali è stata svolta domanda di simulazione, resta comunque ferma l'impossibilità, per i motivi sopra evidenziati, di individuare specificatamente le quote di ciascun coerede.
Tanto la domanda di riduzione svolta dall'attore quanto la domanda di divisione spiccata dalle convenute sono, quindi, affette da nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c.
Si tratta di un vizio dell'editio actionis, che si configura nei casi di omissione o assoluta incertezza circa la determinazione della cosa oggetto della domanda e di carenza dell'esposizione dei fatti e degli pagina 8 di 12 elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. Tali vizi non possono essere sanati mediante la costituzione del convenuto, essendo questa inidonea a colmare le lacune della citazione che compromettono lo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito. La sanatoria di tali vizi richiede necessariamente la rinnovazione della citazione o l'integrazione della domanda e produce effetti esclusivamente ex nunc, restando ferme le decadenze maturate per espressa previsione dell'art. 164, comma 5 c.p.c. (Cass. n. 12693/2025).
La domanda di riduzione e quella di divisione devono, quindi, essere dichiarate inammissibili essendo caratterizzate da assoluta genericità nella descrizione dei fatti (e, nella specie, della successione dei decessi tra i de cuius) e da indeterminatezza in ordine alle consistenze patrimoniali dei de cuius ed essendo ormai maturate le preclusioni istruttorie.
La genericità e l'indeterminatezza delle domande, pur potendo essere meglio definite e precisate con le successive memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. n. 1 – cosa, per altro, non avvenuta nel caso di specie - comportano nullità della citazione in base all'art. 164, comma 4 c.p.c.
Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità delle citate domande.
***
La domanda di collazione svolta, sempre in via riconvenzionale, dalle convenute deve essere rigettata.
Con riferimento agli immobili asseritamente donati dai genitori al figlio nel corso degli anni, Pt_1 deve evidenziarsi che tale circostanza è rimasta sfornita di sostegno e che della stessa si sarebbe, peraltro, dovuto dare prova documentale e non a mezzo di prove orali (cfr. cap. 6-9-12 della seconda memoria istruttoria delle convenute). Al riguardo si specifica, altresì, che parte convenuta non ha neppure chiarito se i genitori abbiano donato direttamente gli immobili di cui si è chiesta la collazione ovvero se abbiano fornito al figlio la provvista per l'acquisto degli stessi.
I capitoli di prova relativi ai detti immobili sono, quindi, da ritenersi inammissibili e la domanda di collazione afferente agli stessi, carente di qualsiasi sostegno probatorio e, finanche, di qualsiasi allegazione, è da rigettare.
Con riferimento alla collazione dei beni mobili registrati (Ferrari, Jaguar e altre auto), la domanda deve essere, del pari rigettata, atteso che, all'esito dell'istruttoria, non è stato provato che gli stessi siano stati donati dai genitori all'odierno attore.
I testi escussi sui relativi capitoli, sia di parte attrice che di parte convenuta, non hanno reso dichiarazioni univoche in ordine a chi abbia effettivamente acquistato detti beni, considerato che il teste marito di , con riferimento alla Mercedes, asseritamente donata nel Testimone_1 Controparte_1
1975, ha dichiarato: aveva questa macchina ovvero una Mercedes che prima era Parte_1 del dottor ma come è arrivata a lui non lo so, ovvero non so se è stata acquistata, Persona_5
pagina 9 di 12 donata, posso solo dire che dubito che potesse avere un tale valore ovvero di 50 milioni di lire dal momento che era una semplice auto ancorchè Mercedes con la caratteristica di essere a cambio automatico”, con riferimento alla Jaguar ha dichiarato: “ aveva anche questa auto Persona_6 ovvero la Jaguar XJS 3000 ma mio suocero non c'entrava nulla per quanto sia a mia conoscenza nel senso che non ha provveduto lui all'acquisto. Nulla posso riferire sul perchè aveva poi in concreto questa auto, mentre sulla auto di cui al cap. 14 della seconda memoria istruttoria delle Pt_1 convenute, ha dichiarato: “delle macchine indicate sia la 164 nera che la 164 rossa c'erano in casa, non contestualmente, queste macchine ci sono state in periodi successivi se non sbaglio prima la nera e poi la rossa;
non ricordo affatto di una Opel e ricordo invece la kia VA in quanto sfondò il garage di casa con tale ultima auto mio cognato. Aggiungo inoltre che la VA era l'unica macchina nuova che comprò da un suo amico tale , queste macchine erano in uso a e aggiungo Per_6 Per_7 Pt_1 che le rate della carnival non furono pagate da lui e furono pagate poi dalla sorella e che “non CP_4 sono mai stato presente quando hanno acquistato le auto, ho visto le auto ma non sono stato presente all'atto di acquisto e nulla posso riferire in ordine al prezzo pagato”; il teste ha dichiarato Testimone_2 di non sapere nulla sulla Mercedes, mentre sulla Ferrari ha dichiarato: “posso dire che la Ferrari GT che io sappia l'ha acquistata personalmente pagandola con cambiali al tempo in cui Parte_1 lavorava con la madre. Questa circostanza mi è stata riferita davanti alla sorella dalla stessa CP_4 madre, , la quale obiettò alla figlia che diceva alla madre di aver comprato una Ferrari a suo Per_8 figlio e lei rispondeva che invece l'aveva acquistato da solo lo stesso ”, mentre con riferimento Pt_1 alle auto di cui al cap. 14, ha riferito: “la Alfa romeo 164 nera era la macchina dei genitori di e Pt_1 lui non ne era in possesso di tale auto;
la Alfa romeo 164 quadrifoglio verde l'ha comprata lui presso la concessionaria facendosi prestare i soldi da una finanziaria di;
la Controparte_6 Persona_9
Kia VA è sempre una macchina comprata in concessionaria con una finanziaria ma in verità che io sappia la finanziaria venne stipulata dalla madre ma lui pagava le rate considerato che all'epoca guadagnava molto anche se non poteva accedere più personalmente alle richieste di finanziamento;
c'era anche in questi anni una Jaguard XJ coupe comprata presso la concessionaria Saci di Isernia sempre da un finanziamento personale con una rata di tre milioni di lire al mese Parte_1 da lui pagati. Posso dire per quanto a mia conoscenza che questi beni sono stati acquistati da e Pt_1 da lui pagati. Fu acquistata da lui personalmente anche la Opel Omega acquistata da un rivenditore tale mediante sottoscrizione di cambiali”; il teste , ex marito della sig. Persona_10 Testimone_3
è l'unico ad aver affermato che la Mercedes fu regalata dai genitori al figlio al Controparte_4 compimento dei diciotto anni e che “in ordine alle macchine che ha ricevuto il sig.
[...] posso dire ad es che in relazione alla Ferrari sono andato con lui a ritirarla e precisamente Parte_1
pagina 10 di 12 eravamo in tale occasione io, ed il padre;
che io sappia le cambiali della ferrari le Parte_1 pagava il padre con la madre e sono state portate le predette cambiali materialmente al momento del ritiro, ritiro della auto Ferrari che è stato effettuato a Sauro a Bologna […] Preciso di essere stato presente al momento del ritiro delle seguenti auto;
Ferrari e una 164 Alfa romeo, mentre per la altre auto non ero presente personalmente. Di tutte le ulteriori circostanze chieste ne sono a conoscenza in quanto abitavo nella stessa casa dei miei suoceri e, pertanto, tali informazioni le ho acquisite in famiglia”.
Premesso, quindi, che all'esito dell'istruttoria permane il dubbio in ordine a chi abbia effettivamente acquistato le auto che le convenute asseriscono essere state donate dai genitori al figlio, va evidenziato che l'unico teste che ha sostenuto la tesi della donazione ( ), non ha avuto una Testimone_3 conoscenza diretta in ordine al pagamento delle suddette auto, fondandosi la sua testimonianza su quanto appreso indirettamente e su quanto riferitogli in famiglia (“tali informazioni le ho acquisite in famiglia”).
La domanda di collazione riferita ai beni mobili registrati va, del pari rigettata.
L'accoglimento solo parziale delle domande di parte attrice e il rigetto delle domande riconvenzionali di parte convenuta giustificano la compensazione di ½ delle spese di lite, restando l'ulteriore ½ a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di simulazione assoluta della donazione effettuata da in favore Controparte_3 di con atto notaio re.188037 del 10 agosto 2004 relativa all'immobile Controparte_1 Per_4 sito in Isernia, c.so Risorgimento in n.c.e.u. Fol.43, p.lla 372 sub 5,6,7, del valore dichiarato di €
96.500,00;
- dichiara che la compravendita per notaio di Isernia in data 28 febbraio 2006, rep.113, Per_3 dell'appartamento sito in Isernia, al c.so Risorgimento 75, di vani otto, in catasto fol.43, p.lla 372 sub
4, cat.A2, rc. 929,62, nonché del locale pertinenziale locale commerciale di mq 68, sito allo stesso civico di c.so Risorgimento, in catasto ivi, p.lla 372 sub.1, cat.C2, rc 386,31; dissimula una donazione dei de cuius a favore di;
Controparte_4
- dichiara l'inammissibilità della domanda di riduzione;
- rigetta la domanda di collazione svolta dalle convenute;
- dichiara l'inammissibilità della domanda di divisione svolta dalle convenute;
pagina 11 di 12 - condanna e , in solido tra loro, al pagamento di ½ delle spese di Controparte_1 Controparte_4 lite che si liquidano in € oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge e oltre ad € per esborsi, da versarsi in favore dello Stato;
- compensa tra le parti l'ulteriore ½ delle spese di lite.
Isernia, 6.11.2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Simona Di Paolo dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA composto dai magistrati: dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente dott.ssa Simona Di Paolo giudice rel dott.ssa Angela Di Dio giudice
. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 422/2017 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 25/9/2025, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Ottavio Ferrara ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del difensore sito in Isernia, c.so Risorgimento n. 30,
ATTORE nei confronti di
E , rappresentate e difese dagli avv.ti Stefano Controparte_1 Controparte_2
CA e DO ZI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in
Isernia, via Umbra (Centro Commercio e Affari), int. B/24
CONVENUTE
avente ad oggetto: altri istituti relativi alle successioni
Conclusioni come da verbale di udienza del 25.9.2025.
pagina 1 di 12
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio le sorelle Parte_1
e rappresentando: di essere erede, insieme alle sorelle, del padre Controparte_3 Controparte_4
e della madre entrambi deceduti “di recente” senza lasciare Persona_1 Persona_2 testamento, nonché di essere erede, insieme alle sorelle, della zia deceduta a Controparte_3
RO il 2 marzo 2009 senza lasciare figli né testamento;
che i genitori avevano disposto, in vita, in favore di , con atto di compravendita per notaio di Isernia in data 28 Controparte_4 Per_3 febbraio 2006, rep.113, dell'appartamento sito in Isernia, al c.so Risorgimento 75, di vani otto, in catasto fol.43, p.lla 372 sub 4, cat.A2, rc. 929,62, nonché del locale pertinenziale locale commerciale di mq 68, sito allo stesso civico di c.so Risorgimento, in catasto ivi, p.lla 372 sub.1, cat.C2, rc 386,31; che nel rogito veniva indicato il prezzo di € 152.050,00, di cui € 107.400,00 per l'appartamento e €
44.600,00 per il locale magazzino e che il pagamento del prezzo veniva dichiarato pagato dalle parti, senza specificazione delle modalità; che, inoltre, la zia, con atto notaio Controparte_3 Per_4
[.
. del 10 agosto 2004, aveva donato a l'intero appartamento sito nello P.IVA_1 Controparte_1 stesso fabbricato di c.so Risorgimento in n.c.e.u. Fol.43, p.lla 372 sub 5,6,7, del valore dichiarato di €
96.500,00; che detti atti sarebbero affetti da simulazione assoluta, poiché unico scopo di essi era quello di sottrarre i beni al diritto successorio dell'attore , all'epoca tossicodipendente e Parte_1 che, comunque, l'atto di compravendita del 2006 sarebbe affetto da simulazione relativa, chiedendo che la donazione dissimulata venga assoggettata a riduzione.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto: “dichiarare aperte le successioni di , Persona_1
e ; Controparte_3 Persona_2 dichiarare la simulazione assoluta dell'atto notaio di Isernia in data 28 febbraio 2006, rep.113 Per_3
e dell'atto notaio 188037 del 10 agosto 2004, disponendo che i beni in esso contemplati Persona_4 vengano riportati nella massa attiva delle eredità innanzi richiamate;
in subordine, dichiarare la simulazione relativa dell'atto notaio di Isernia in data 28 febbraio Per_3
2006, rep.113, disponendo che la donazione dissimulata venga assoggettata a riduzione nei limiti innanzi indicati. Con vittoria di spese e compensi”.
Si sono costituite in giudizio e , impugnando e contestando le deduzioni e le Controparte_3 CP_4 domande ex adverso formulate. In particolare, le convenute hanno chiesto di rigettarsi le domande attoree, anche per l'intervenuta prescrizione dei diritti asseritamente vantati da parte attrice e, in via subordinata, ove dovesse ritenersi aperta la successione e, quindi, procedersi alla formazione della pagina 2 di 12 massa ereditaria, hanno chiesto di far confluire nella stessa anche tutte le donazioni di beni mobili e immobili ricevute da , condannandolo a conferire nell'asse ereditario quanto da Parte_1 questi ricevuto a titolo di donazione e, all'esito, procedere alla divisione dell'asse ereditario.
La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione (rectius: rimessa al Collegio), previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata, per vero in maniera generica da parte convenuta, va rilevato che l'azione di simulazione assoluta è imprescrittibile, considerato che il discrimine tra azione di simulazione assoluta e di simulazione relativa in senso proprio, si fonda sul fatto che, con la prima si mira solo a far dichiarare l'inesistenza di qualsiasi mutamento della realtà giuridica preesistente al negozio simulato, mentre con la seconda si fa emergere il reale mutamento di detta realtà voluto dalle parti al posto di quello apparentemente posto in essere, per potersene in qualche modo avvantaggiare, con la conseguenza che solo in quest'ultimo caso, opererà la prescrizione, con esclusivo riferimento ai diritti nascenti dal negozio dissimulato (Cass. n. 125/2019).
Quanto all'azione di simulazione relativa proposta, in via subordinata, esclusivamente nei confronti dell'atto di compravendita posto in essere dai genitori delle parti in causa nel 2006, va evidenziato che, secondo quanto stabilito dai giudici di legittimità, “i beni oggetto di trasferimento a titolo oneroso
(anche se a favore del coerede) sono soggetti a collazione ereditaria solo se sia accertata la natura simulata del relativo atto dispositivo in accoglimento di un'apposita domanda formulata in tal senso dal coerede che chiede la divisione. In tal caso il "dies a quo" del termine di prescrizione dell'azione di simulazione varia in rapporto all'oggetto della domanda: se questa è proposta dall'erede quale legittimario, facendo valere il proprio diritto alla riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) lesiva della quota di riserva, il termine di prescrizione decorre dal momento dell'apertura della successione;
mentre se l'azione sia esperita al solo scopo di acquisire il bene oggetto di donazione alla massa ereditaria per determinare le quote dei condividenti e senza addurre alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'atto che si assume simulato, subentrando in tal caso l'erede, anche ai fini delle limitazioni probatorie ex art. 1417 c.c., nella medesima posizione del "de cuius" (Cass. n. 3932/2016).
Nel caso di specie, la domanda di accertamento della simulazione relativa è evidentemente finalizzata all'azione di riduzione per lesione di legittima e quindi, il dies a quo della prescrizione decorre dal momento di apertura della successione che non viene in alcun modo esplicitato da parte delle pagina 3 di 12 convenute, interessate a far valere la prescrizione, ricadendo in tal caso su parte attrice l'onere di dimostrare l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione stessa.
L'eccezione in questione deve, quindi, essere rigettata.
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Venendo al merito della vicenda, occorre trattare distintamente i due atti oggetto del presente giudizio, ossia l'atto di compravendita di e in favore di , Persona_1 Persona_2 Controparte_4 redatto dal notaio di Isernia in data 28.2.2006 rep. 113 e l'atto di donazione di Per_3 CP_3 in favore di redatto dal notaio di Isernia in data 10.8.2004 rep.
[...] Controparte_1 Per_4
188037.
Quanto all'atto di compravendita posto in essere dai genitori e dalla zia delle parti in causa nel 2006, parte attrice ha chiesto di dichiararsi la simulazione assoluta o, in subordine, la simulazione relativa sia in quanto non vi è prova del pagamento del prezzo sia in quanto il prezzo pattuito sarebbe comunque, di gran lunga, inferiore al valore del bene.
Dalla documentazione depositata in atti da parte attrice, risulta che i , Persona_1 Persona_2
e ciascuno per la sua quota, hanno stipulato in data 28.2.2006 un atto di Controparte_3 compravendita con avente ad oggetto la proprietà dell'immobile sito in Isernia, c.so Controparte_4
Risorgimento n. 75 e del locale commerciale sito al civico 68 della medesima via, dietro corresponsione del prezzo di € 152.050,00 “già interamente versato anteriormente alla stipula del presente atto dalla parte acquirente alla parte venditrice, che rilascia quietanza liberatoria”.
Preliminare, ai fini del decidere è, dunque, l'accertamento della validità e della causa dell'atto di compravendita in questione.
Al riguardo si osserva che parte convenuta ha affermato di aver integralmente versato il prezzo pattuito, che l'immobile era vetusto e in stato di abbandono e che ha dovuto sostenere degli interventi di ristrutturazione per i quali ha ricevuto anche un finanziamento dalla allegato alla seconda CP_5 memoria istruttoria.
Le convenute hanno, poi, inteso dimostrare l'intervenuto pagamento a mezzo di testimoni e i relativi capitoli di prova sono stati dichiarati inammissibili.
Occorre, poi, chiarire che ai fini della prova della simulazione d'una vendita posta in essere dal de cuius onde dissimulare una donazione, l'erede può essere considerato terzo ed, in quanto tale, beneficiare delle agevolazioni probatorie previste dall'art. 1417 c.c. ove, come nella specie, abbia proposto - contestualmente all'azione intesa alla dichiarazione della simulazione e, facendo valere anche la qualità di legittimario, sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale all'integrità della quota di riserva spettantegli - un'espressa domanda di riduzione della pagina 4 di 12 donazione dissimulata, diretta a far dichiarare, in aggiunta all'appartenenza del bene all'asse ereditario, che la quota di riserva di sua pertinenza debba essere calcolata tenendo conto del bene stesso (Cass. n.
7048/2008; Cass., n. 11206/2002; Cass., n. 2093/2000).
Va altresì evidenziato come, in tema di simulazione, la natura stessa della controversia non consenta ordinariamente il ricorso a prove diverse da quella indiziaria e presuntiva: di conseguenza il Giudice, per dare una valida dimostrazione dell'esistenza o della inesistenza della simulazione, deve prendere in esame le circostanze desumibili dalla causa, procedendo ad un esame globale e complessivo di tutte le risultanze istruttorie, considerate in una visione unitaria (Cass. 9956/2008; Cass. 11372/2005; Cass.
17858/2003).
Ebbene, nel caso di specie, i dati conoscitivi desumibili dagli scritti difensivi e dai documenti versati in atti dalle parti del giudizio, valutati in un'ottica globale ed in modo coordinato, inducono a ritenere accertata la natura simulata della compravendita conclusa tra i de cuius e . Controparte_4
In questa prospettiva assumono evidente rilevanza sintomatica, in relazione al thema probandum, le seguenti circostanze: in primo luogo, vengono in rilievo i rapporti personali tra le parti e, in particolare, il fatto che la convenuta acquirente fosse la figlia e la nipote dei venditori e la mancata prova dell'effettivo pagamento del prezzo, circostanza che doveva essere dimostrata dall'acquirente convenuta (Cass. n. 1413/2006; Cass. n. 11372/2005): ciò sia in considerazione della sostanziale impossibilità per il terzo di provare l'adempimento di un'obbligazione relativa ad un contratto del quale egli non è parte, sia alla luce del principio di vicinanza della prova in virtù del quale l'onere probatorio circa un determinato fatto deve essere posto in capo alla parte che sia nelle condizioni di fornirne più agevolmente la dimostrazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, quindi, sul compratore grava l'onere di provare non il generico o “fittizio” adempimento dell'obbligazione gravante su di lui, bensì proprio l'effettivo pagamento del prezzo (Cass. n. 15346/2010 e Cass. 1413/2006). Pagamento di cui, nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova e che, peraltro, non poteva essere provato con prove orali, trattandosi di circostanza da provare documentalmente.
Peraltro, l'assenza di prova in ordine al mancato impoverimento della convenuta, valutata in uno con i rapporti di parentela intercorrenti tra parte compratrice e parte venditrice, oltre ad incidere sulla causa in concreto del contratto di compravendita, fornisce la prova del carattere fittizio della compravendita impugnata e, in particolare, della circostanza per cui le parti del contratto fossero d'accordo nel dichiarare come già ricevuto un prezzo mai, effettivamente, corrisposto.
pagina 5 di 12 Peraltro, parte convenuta ha dichiarato di aver contratto un finanziamento solo per la ristrutturazione dell'immobile asseritamente acquistato (nonostante il documento allegato alla memoria n. 2 riporti la dicitura di “mutuo prima casa”) concesso per la somma di € 55.000,00.
Nel caso di specie, quindi, è pienamente provata la mancata diminuzione del patrimonio della convenuta , che sarebbe dovuto conseguire al trasferimento del denaro versato ai Controparte_4 venditori a titolo di prezzo,
La dichiarazione resa dalle parti avanti al notaio in ordine all'intervenuto pagamento del prezzo prima della vendita rientra, anzi, nella complessiva attività simulatoria, e ciò al fine di creare un'apparenza di una situazione non corrispondente al vero.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che spetta all'acquirente l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto: effettivo pagamento sta, pertanto, a significare effettivo impoverimento della parte acquirente (Cass. n. 15510/2018).
La convenuta acquirente, peraltro, oltre a non aver fornito alcun elemento dal quale evincere l'effettivo pagamento, non ha neppure dimostrato che, all'epoca del rogito, fosse in condizioni reddituali tali da consentirle astrattamente di adempiere a siffatto pagamento. Anche tale elemento, in uno con i rapporti di parentela tra l'acquirente e i de cuius venditori devono essere valorizzati nella ricostruzione complessiva e non atomistica della vicenda.
Pertanto, il mancato trasferimento del denaro di cui alla vendita impugnata, in uno con gli ulteriori elementi volti a far presumere l'esistenza di un accordo tra le parti della compravendita e la consapevolezza delle stesse circa l'intenzione di vendere la proprietà del bene senza alcun corrispettivo, determina il carattere fittizio della vendita dell'immobile per cui è causa dissimulante una donazione.
Una volta accolta la domanda di simulazione, ciò comporta il rientro del bene solamente per quella parte che risulti lesiva della quota di riserva dell'attore, la cui domanda verrà successivamente trattata.
Deve, invece, rigettarsi la domanda proposta in via principale dall'attore e volta a far dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di compravendita.
Per integrare gli estremi della simulazione, infatti, non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né
l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla (Cass. n.
8188/1994; Cass. n. 25490/2008). Nel caso di specie, invece, lo stesso attore sostiene che l'intenzione dei genitori e della zia era quella di sottrarre i beni al diritto successorio dello stesso CP_3
pagina 6 di 12 (e, evidentemente, ciò non si realizza laddove il bene fosse stato alienato solo fittiziamente, Pt_1 restando, invece, di titolarità degli aventi causa) ma la convenuta acquirente ha prodotto il contratto di finanziamento asseritamente finalizzato alla ristrutturazione dell'immobile per cui è causa e le stesse prove orali acquisite nel corso del giudizio hanno evidenziato che l'acquirente ha effettuato su detto immobile, di cui quindi aveva effettivamente acquistato la titolarità, interventi di ristrutturazione.
Deve, quindi, rigettarsi la domanda principale svolta dall'attore con riferimento all'atto di compravendita del 2006 e accogliersi quella proposta in via subordinata.
***
Con riferimento all'atto di donazione del notaio del 10.8.2004 rep. 188037, con cui la zia Per_4 dell'attore ha donato a l'appartamento sito in Isernia, c.so Controparte_3 Controparte_1
Risorgimento n. 75, parte attrice ha chiesto di accertarsi la simulazione assoluta di tale atto, volto a suo dire, unicamente a sottrarre il bene ai suoi diritti successori.
La domanda deve essere rigettata.
Da un lato, infatti, non vi è alcuna prova circa il fatto per cui questa donazione sia stata soltanto apparente, nel senso, appunto che né il donante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né il donatario abbia inteso acquisirla, considerato che il teste di parte attrice non aveva conoscenza delle questioni relative alla zia di . Dall'altro lato, inoltre, è la stessa ricostruzione Parte_1 offerta dall'attore a contrastare con la presunta simulazione assoluta dell'atto.
Laddove, come sostiene , la zia avesse voluto effettivamente disfarsi dei propri Parte_1 beni in favore delle nipoti, onde evitare che potessero pervenire a avrebbe potuto Parte_1 farlo solo o donando direttamente tali beni o vendendoli (realmente o simulatamente) alle nipoti o disponendo degli stessi per mezzo di testamento ma, certamente, non ponendo in essere una simulazione assoluta della donazione, con l'intenzione di non dismettere i beni che, in tal caso, sarebbero invece riconfluiti nella massa ereditaria da dividere tra tutti i nipoti, in assenza di testamento.
Il fine ultimo paventato dall'attore e asseritamente posto a fondamento dell'atto di donazione sarebbe, quindi, contrastante proprio con la simulazione assoluta che l'attore intenderebbe far valere e che, comunque, non è stata in alcun modo provata.
Deve, quindi, rigettarsi la domanda di accertamento della simulazione assoluta dell'atto di donazione del 2004 in favore della sorella . Controparte_1
***
L'attore ha, poi, chiesto che “la donazione dissimulata venga assoggettata a riduzione nei limiti innanzi indicati” con riferimento al solo bene trasferito con l'atto del notaio di Isernia in data Per_3
28.2.2006 rep. 1113. pagina 7 di 12 Il bene in questione era per 1/3 ciascuno di e , Controparte_3 Persona_1 Persona_2 rispettivamente zia, padre e madre delle parti in causa.
Secondo la prospettazione di parte attrice, la quota di legittima spettante ad ogni coerede sarebbe di 1/3 dell'intero. L'attore ha, inoltre, aggiunto di essere stato totalmente pretermesso dalla successione del padre (e non anche, quindi, da quella della madre).
Al riguardo, va rilevato che né parte attrice né parte convenuta hanno specificato quale sia la successione con cui i de cuius siano morti (e, per verità, neanche hanno prodotto i relativi certificati di morte), specificando solo che la zia è morta a RO il 2 marzo 2009 mentre i genitori sono CP_3 morti “di recente”.
La questione non è di poco momento, atteso che, nel caso di specie, si sono formate delle plurimasse e che per comprendere quale sia effettivamente la quota spettante a ciascuno degli eredi, occorre sapere quando i vari de cuius siano morti e come, di volta in volta, sono succeduti i sopravvissuti.
In altre parole, assolutamente rilevante sarebbe, nel caso di specie, ad esempio, conoscere se la zia sia morta prima o dopo il fratello , atteso che, nel primo caso, questi avrebbe ereditato CP_3 Per_1 tutto, mentre nel secondo caso, l'eredità della zia sarebbe da attribuirsi direttamente ai nipoti in pari quota.
La domanda proposta da parte attrice, quindi, è rimasta completamente vaga e lacunosa.
Del pari, anche la domanda di divisione proposta – in via riconvenzionale – dalle convenute è rimasta completamente generica: non è stato fornito, infatti, al giudicante alcun elemento attraverso il quale ricostruire il patrimonio relitto dei de cuius.
Le convenute, pur avendo chiesto di accertare la consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare dei de cuius facendovi confluire anche i beni donati in vita al fratello non hanno allegato nulla Pt_1 circa la consistenza dell'(ulteriore) patrimonio dei genitori e della zia, affermando esclusivamente che alla morte della madre “l'attore unitamente alle sorelle, ha ricevuto in eredità, in parti uguali, un terreno con casolare in campagna in Isernia, alla c.da . Per_2
Laddove tale mancata allegazione dovesse intendersi giustificata dal fatto che gli unici beni ereditari siano da considerarsi quelli per i quali è stata svolta domanda di simulazione, resta comunque ferma l'impossibilità, per i motivi sopra evidenziati, di individuare specificatamente le quote di ciascun coerede.
Tanto la domanda di riduzione svolta dall'attore quanto la domanda di divisione spiccata dalle convenute sono, quindi, affette da nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c.
Si tratta di un vizio dell'editio actionis, che si configura nei casi di omissione o assoluta incertezza circa la determinazione della cosa oggetto della domanda e di carenza dell'esposizione dei fatti e degli pagina 8 di 12 elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. Tali vizi non possono essere sanati mediante la costituzione del convenuto, essendo questa inidonea a colmare le lacune della citazione che compromettono lo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito. La sanatoria di tali vizi richiede necessariamente la rinnovazione della citazione o l'integrazione della domanda e produce effetti esclusivamente ex nunc, restando ferme le decadenze maturate per espressa previsione dell'art. 164, comma 5 c.p.c. (Cass. n. 12693/2025).
La domanda di riduzione e quella di divisione devono, quindi, essere dichiarate inammissibili essendo caratterizzate da assoluta genericità nella descrizione dei fatti (e, nella specie, della successione dei decessi tra i de cuius) e da indeterminatezza in ordine alle consistenze patrimoniali dei de cuius ed essendo ormai maturate le preclusioni istruttorie.
La genericità e l'indeterminatezza delle domande, pur potendo essere meglio definite e precisate con le successive memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. n. 1 – cosa, per altro, non avvenuta nel caso di specie - comportano nullità della citazione in base all'art. 164, comma 4 c.p.c.
Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità delle citate domande.
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La domanda di collazione svolta, sempre in via riconvenzionale, dalle convenute deve essere rigettata.
Con riferimento agli immobili asseritamente donati dai genitori al figlio nel corso degli anni, Pt_1 deve evidenziarsi che tale circostanza è rimasta sfornita di sostegno e che della stessa si sarebbe, peraltro, dovuto dare prova documentale e non a mezzo di prove orali (cfr. cap. 6-9-12 della seconda memoria istruttoria delle convenute). Al riguardo si specifica, altresì, che parte convenuta non ha neppure chiarito se i genitori abbiano donato direttamente gli immobili di cui si è chiesta la collazione ovvero se abbiano fornito al figlio la provvista per l'acquisto degli stessi.
I capitoli di prova relativi ai detti immobili sono, quindi, da ritenersi inammissibili e la domanda di collazione afferente agli stessi, carente di qualsiasi sostegno probatorio e, finanche, di qualsiasi allegazione, è da rigettare.
Con riferimento alla collazione dei beni mobili registrati (Ferrari, Jaguar e altre auto), la domanda deve essere, del pari rigettata, atteso che, all'esito dell'istruttoria, non è stato provato che gli stessi siano stati donati dai genitori all'odierno attore.
I testi escussi sui relativi capitoli, sia di parte attrice che di parte convenuta, non hanno reso dichiarazioni univoche in ordine a chi abbia effettivamente acquistato detti beni, considerato che il teste marito di , con riferimento alla Mercedes, asseritamente donata nel Testimone_1 Controparte_1
1975, ha dichiarato: aveva questa macchina ovvero una Mercedes che prima era Parte_1 del dottor ma come è arrivata a lui non lo so, ovvero non so se è stata acquistata, Persona_5
pagina 9 di 12 donata, posso solo dire che dubito che potesse avere un tale valore ovvero di 50 milioni di lire dal momento che era una semplice auto ancorchè Mercedes con la caratteristica di essere a cambio automatico”, con riferimento alla Jaguar ha dichiarato: “ aveva anche questa auto Persona_6 ovvero la Jaguar XJS 3000 ma mio suocero non c'entrava nulla per quanto sia a mia conoscenza nel senso che non ha provveduto lui all'acquisto. Nulla posso riferire sul perchè aveva poi in concreto questa auto, mentre sulla auto di cui al cap. 14 della seconda memoria istruttoria delle Pt_1 convenute, ha dichiarato: “delle macchine indicate sia la 164 nera che la 164 rossa c'erano in casa, non contestualmente, queste macchine ci sono state in periodi successivi se non sbaglio prima la nera e poi la rossa;
non ricordo affatto di una Opel e ricordo invece la kia VA in quanto sfondò il garage di casa con tale ultima auto mio cognato. Aggiungo inoltre che la VA era l'unica macchina nuova che comprò da un suo amico tale , queste macchine erano in uso a e aggiungo Per_6 Per_7 Pt_1 che le rate della carnival non furono pagate da lui e furono pagate poi dalla sorella e che “non CP_4 sono mai stato presente quando hanno acquistato le auto, ho visto le auto ma non sono stato presente all'atto di acquisto e nulla posso riferire in ordine al prezzo pagato”; il teste ha dichiarato Testimone_2 di non sapere nulla sulla Mercedes, mentre sulla Ferrari ha dichiarato: “posso dire che la Ferrari GT che io sappia l'ha acquistata personalmente pagandola con cambiali al tempo in cui Parte_1 lavorava con la madre. Questa circostanza mi è stata riferita davanti alla sorella dalla stessa CP_4 madre, , la quale obiettò alla figlia che diceva alla madre di aver comprato una Ferrari a suo Per_8 figlio e lei rispondeva che invece l'aveva acquistato da solo lo stesso ”, mentre con riferimento Pt_1 alle auto di cui al cap. 14, ha riferito: “la Alfa romeo 164 nera era la macchina dei genitori di e Pt_1 lui non ne era in possesso di tale auto;
la Alfa romeo 164 quadrifoglio verde l'ha comprata lui presso la concessionaria facendosi prestare i soldi da una finanziaria di;
la Controparte_6 Persona_9
Kia VA è sempre una macchina comprata in concessionaria con una finanziaria ma in verità che io sappia la finanziaria venne stipulata dalla madre ma lui pagava le rate considerato che all'epoca guadagnava molto anche se non poteva accedere più personalmente alle richieste di finanziamento;
c'era anche in questi anni una Jaguard XJ coupe comprata presso la concessionaria Saci di Isernia sempre da un finanziamento personale con una rata di tre milioni di lire al mese Parte_1 da lui pagati. Posso dire per quanto a mia conoscenza che questi beni sono stati acquistati da e Pt_1 da lui pagati. Fu acquistata da lui personalmente anche la Opel Omega acquistata da un rivenditore tale mediante sottoscrizione di cambiali”; il teste , ex marito della sig. Persona_10 Testimone_3
è l'unico ad aver affermato che la Mercedes fu regalata dai genitori al figlio al Controparte_4 compimento dei diciotto anni e che “in ordine alle macchine che ha ricevuto il sig.
[...] posso dire ad es che in relazione alla Ferrari sono andato con lui a ritirarla e precisamente Parte_1
pagina 10 di 12 eravamo in tale occasione io, ed il padre;
che io sappia le cambiali della ferrari le Parte_1 pagava il padre con la madre e sono state portate le predette cambiali materialmente al momento del ritiro, ritiro della auto Ferrari che è stato effettuato a Sauro a Bologna […] Preciso di essere stato presente al momento del ritiro delle seguenti auto;
Ferrari e una 164 Alfa romeo, mentre per la altre auto non ero presente personalmente. Di tutte le ulteriori circostanze chieste ne sono a conoscenza in quanto abitavo nella stessa casa dei miei suoceri e, pertanto, tali informazioni le ho acquisite in famiglia”.
Premesso, quindi, che all'esito dell'istruttoria permane il dubbio in ordine a chi abbia effettivamente acquistato le auto che le convenute asseriscono essere state donate dai genitori al figlio, va evidenziato che l'unico teste che ha sostenuto la tesi della donazione ( ), non ha avuto una Testimone_3 conoscenza diretta in ordine al pagamento delle suddette auto, fondandosi la sua testimonianza su quanto appreso indirettamente e su quanto riferitogli in famiglia (“tali informazioni le ho acquisite in famiglia”).
La domanda di collazione riferita ai beni mobili registrati va, del pari rigettata.
L'accoglimento solo parziale delle domande di parte attrice e il rigetto delle domande riconvenzionali di parte convenuta giustificano la compensazione di ½ delle spese di lite, restando l'ulteriore ½ a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di simulazione assoluta della donazione effettuata da in favore Controparte_3 di con atto notaio re.188037 del 10 agosto 2004 relativa all'immobile Controparte_1 Per_4 sito in Isernia, c.so Risorgimento in n.c.e.u. Fol.43, p.lla 372 sub 5,6,7, del valore dichiarato di €
96.500,00;
- dichiara che la compravendita per notaio di Isernia in data 28 febbraio 2006, rep.113, Per_3 dell'appartamento sito in Isernia, al c.so Risorgimento 75, di vani otto, in catasto fol.43, p.lla 372 sub
4, cat.A2, rc. 929,62, nonché del locale pertinenziale locale commerciale di mq 68, sito allo stesso civico di c.so Risorgimento, in catasto ivi, p.lla 372 sub.1, cat.C2, rc 386,31; dissimula una donazione dei de cuius a favore di;
Controparte_4
- dichiara l'inammissibilità della domanda di riduzione;
- rigetta la domanda di collazione svolta dalle convenute;
- dichiara l'inammissibilità della domanda di divisione svolta dalle convenute;
pagina 11 di 12 - condanna e , in solido tra loro, al pagamento di ½ delle spese di Controparte_1 Controparte_4 lite che si liquidano in € oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge e oltre ad € per esborsi, da versarsi in favore dello Stato;
- compensa tra le parti l'ulteriore ½ delle spese di lite.
Isernia, 6.11.2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Simona Di Paolo dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
pagina 12 di 12