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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2565 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 92000494/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa
IM RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92000494/2010 (a cui è stata riunita la causa n. 92000609/2010) ex
Sezione Distaccata di Altamura in opposizione al decreto ingiuntivo n. 115/2010 (R.G. 107/2010) emesso in data 03.03.2010 dal Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Altamura, promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Teresa Santamato presso il cui studio Parte_1 sito in Bari alla via Vincenzo De Romita n. 14 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- attrice opponente –
CONTRO in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Massimo D'Arcangelo con studio in Foggia alla p.zza U. Giordano, giusta procura in atti;
- convenuta opposta –
E
n persona del legale rappresentante p.t., in qualità di procuratrice speciale Controparte_2 di rappresentata e difesa dall'avv. Renato Sardi presso la cui casella di Posta Parte_2
Elettronica Certificata , ha eletto domicilio, giusta procura alle Email_1 liti in atti;
- interventrice ex art. 111 c.p.c. -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 115/2010 (R.G. 107/2010).
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza del 25.01.2024 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
IM RR
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo datato 17.05.2010 nel Parte_1 giudizio recante R.G. n. 92000609/2010 e Clemar S.r.l. in liquidazione e nel Parte_3 giudizio iscritto al n. 92000494/2010 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 115/2010 (R.G. 107/2010) emesso in data 03.03.2010 dal Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Altamura, con cui veniva ingiunto alla Clemar s.r.l. in liquidazione, quale debitore principale e a e , quali fideiussori, di pagare l'importo Parte_3 Parte_1 complessivo di €. 359.109,61, oltre interessi, spese e competenze della procedura monitoria, di cui
€. 91.626,72 per scoperto di c/c n. 1349 sottoscritto presso la B.N.L. Agenzia di Altamura in data
09.06.1998; €. 16.458,77 per n. 4 effetti insoluti e protestati ed €. 251.024,12 per n. 4 RI.BA. insolute, oltre interessi convenzionali.
In particolare chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“1) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto per lo meno per la parte di credito non provato da titoli di credito e cioè per € 342.647,84 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 649 c.p.c.; 2) accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di conto corrente ordinario n. 1349 acceso presso la agenzia di Altamura, Controparte_1 particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali avendo riguardo anche all'applicazione della commissione di massimo scoperto, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
3) accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsiasi pretesa della banca convenuta per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il cd. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento;
4) accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo effettuato in sede di CTU tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione
IM RR relativa al rapporto di conto corrente, anche la fine di determinare il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario;
5) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
6) condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore dell'odierna istante;
7) in ogni caso, condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, da determinarsi in via equitativa;
8) condannare in ogni caso la parte convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio”.
La Clemar s.r.l. in liquidazione e proponevano le medesime eccezioni e Parte_3 richieste formulate da . Parte_1
Con comparsa depositata in Cancelleria il 22.09.2010 si costituiva la Controparte_1
(d'ora innanzi per brevità B.N.L.) che, previa riunione dei due giudizi per connessione
[...] oggettiva, instava per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e condanna al pagamento delle spese di giudizio, oltre al risarcimento ex art. 96 c.p.c..
Disposta la riunione alla prima udienza del 30.09.2010 e concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, il precedente Giudice, ritenuta la necessità di disporre ctu, nominava il dott.
e rinviava all'udienza del 06.12.2011, per il giuramento di rito e la formulazione Persona_1 dei seguenti quesiti:
“a) determini il c.t.u. il tasso d'interesse pattuito tra le parti e comunque nei limiti del cd tasso soglia nei limiti dei tassi soglia di cui ai dd mm succedutisi nel tempo a partire dall'01.04.1997, all'interno del quale dovrà considerare ogni eventuale addebito per c.m.s. e comunque qualsivoglia provvigione derivata dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.
Ove manchi qualunque pattuizione, ovvero in caso di pattuizioni di interessi cd “uso piazza”, applichi il tasso legale sino all'entrata in vigore della l. 154/92 e, per il periodo successivo, il tasso di cui all'art. 117 TUB con i tassi nominali BOT o titoli similari (nel quale l'indice più favorevole andrà applicato per le operazioni a credito per il cliente). In via alternativa, applichi il c.t.u. i tassi indicati in premessa, eliminando le commissioni di massimo scoperto;
b) calcoli il c.t.u. gli interessi sulle operazioni bancarie con valuta dal giorno in cui tali operazioni vengono effettuate, salva diversa pattuizione contrattuale;
c) quanto all'anatocismo, ove riscontrato, espunga qualsiasi forma di capitalizzazione dal lato attivo e passivo sino al 30.06.2000; per il periodo successivo, verifichi il
c.t.u. se la banca abbia applicato nel conteggio la medesima periodicità degli interessi, espungendo, in caso contrario, qualsiasi forma di capitalizzazione. In via alternativa elimini il c.t.u. in ogni caso qualsiasi forma di capitalizzazione;
d) ove manchino tutti gli estratti conto ma siano presenti almeno quelli del decennio anteriore alla proposizione della domanda di accertamento, utilizzi il c.t.u. quale
IM RR prima posta contabile il saldo zero ove la stessa sia negativa per il cliente e la prima posta disponibile se positiva per il correntista;
e) nel caso in cui, dopo il primo estratto conto disponibile, manchino degli estratti conto successivi, effettui il c.t.u. la ricostruzione dell'andamento dei rapporti bancari sulla base degli estratti conto effettivamente disponibili”.
Nel corso del giudizio con sentenza 6/2015 del 16.01.2015 veniva dichiarato il fallimento di
Clemar S.r.l. in liquidazione;
con atto di riassunzione del 30.06.2015 riassumeva il Parte_1 giudizio e la causa veniva rinviata per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Dopo taluni rinvii il giudizio veniva nuovamente interrotto a seguito del decesso di Parte_3
, riassunto da con ricorso del 04.03.2020 che chiedeva, altresi', la sospensione
[...] Parte_1 del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio R.G. n. 6118/2019 nel quale la Pt_1 aveva proposto querela di falso in via principale della firma apposta in calce alla fideiussione rilasciata in favore della B.N.L. in data 19.10.2006.
Detta richiesta di sospensione veniva rigettata atteso che nell'atto di citazione con cui era stata presentata la querela di falso venivano impugnate, oltre alla fideiussione bancaria oggetto dell'odierno giudizio anche altre fideiussioni bancarie e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 25.01.2024 il nuovo procuratore costituito per presentava querela di falso avverso il contratto di fideiussione Parte_1 rilasciato in data 19.10.2006 in favore della B.N.L..
Con ordinanza del 25.01.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, rimessa sul ruolo avendo parte attrice insistito nella proposizione della querela di falso.
Con comparsa depositata in data 07.11.2024 si costituiva in giudizio in Controparte_2 qualità di procuratrice speciale di che nelle more del giudizio aveva acquistato Parte_2 pro soluto un portafoglio di crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) individuabili “in blocco”, con efficacia economica dal
31.12.2023 (escluso) ed efficacia giuridica dal 13.03.2024, in forza di contratto di cessione concluso in data 12.03.2024 con Controparte_1
All'esito dell'udienza del 25.11.2024 la relativa istanza veniva dichiarata inammissibile atteso che il profilo di asserita falsità della fideiussione recante la sottoscrizione di non era Parte_1 stato sollevato né in atto di citazione, né negli atti di riassunzione e la querela di falso era stata presentata in via autonoma soltanto nel 2019 allorquando la parte opponente impugnava, oltre alla fideiussione bancaria oggetto del presente giudizio anche altre fideiussioni bancarie, emessa da differenti istituiti di credito, senza nemmeno allegare le concrete circostanze di fatto, in cui le false
IM RR fideiussioni sarebbero state rilasciate.
La causa veniva, pertanto, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
09.01.2025 e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Durante la pendenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali, in data
11.03.2025 depositava la sentenza n. 61/2025 resa dal Tribunale di Bari in data Parte_1
06.03.2025 con la quale veniva dichiarata l'apertura della liquidazione controllata di CP_3
e chiedeva, pertanto, che venisse disposta la sospensione del presente giudizio.
[...]
La difesa dell'interventrice vi si opponeva.
Le parti non depositavano né le rispettive comparse conclusionali, né le memorie di replica.
*****
Tanto premesso in fatto, preliminarmente deve essere disattesa l'istanza di sospensione del giudizio avanzata dal procuratore di per le ragioni di seguito evidenziate. CP_4
Come condivisibilmente argomentato dal procuratore della parte interventrice, infatti, per un verso non è parte del presente giudizio atteso che, ancorchè erede dell'originario CP_4 opponente , non ha riassunto il giudizio né si è costituita in riassunzione quale erede CP_5 del predetto.
Sotto ulteriore profilo, inoltre, l'odierno giudizio non attiene né ad una procedura esecutiva, né cautelare sicchè non può essere annoverato tra i procedimenti di cui al punto n. 6 della sentenza n. 61/2025 che erroneamente ne riporta il numero di R.G..
Sempre in via preliminare, stante l'intervento in giudizio di quale Parte_2 successore a titolo particolare nel diritto controverso di in mancanza di consenso delle CP_6 altre parti all'estromissione dell'alienante, l'originaria parte opposta non ha perso la propria qualità di parte.
Pertanto ai sensi dell'art. 111 co. 4 c.p.c. la sentenza va pronunciata tra le parti originarie, pur spiegando i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare (cfr. Cass. Civ. sent. n. 6471/2012, n. 22424/2009 “la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti”)
Ancora in premessa, quanto al riparto dell'onere della prova, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è opportuno osservare che il giudizio di cognizione che si apre in
IM RR conseguenza dell'opposizione ex art. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle regole enucleabili dall'art. 2697 c.c. e che pertanto, anche in questo procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito – e non anche l'inadempimento che deve solo allegare – mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Con specifico riferimento alla materia bancaria, è bene evidenziare, altresi', che nel giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un cliente, la AN opposta, quale attore in senso sostanziale, è onerata della prova del credito azionato, dovendo all'uopo depositare gli estratti conto dall'inizio del rapporto, nei quali vengono menzionati, tra le varie voci,
i movimenti annotati, gli interessi applicati, le commissioni e le spese addebitate.
Venendo, ora, al merito della vicenda, rileva il Tribunale che l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Giova evidenziare che il credito originariamente vantato dalla e successivamente CP_6 ceduto a risulta ampiamente provato dagli atti di causa essendo stati versati in Parte_2 giudizio la certificazione ex art. 50 TUB, l'originale del contratto di accensione del conto corrente n.
1349, la lettera di fideiussione rilasciata in data 19.10.2006 da e fino Parte_3 Parte_1 alla concorrenza di €. 2.240.000,00; la raccomandata a/r del 23.09.2008 di revoca dei fidi dalla B.N.L. alla Clemar S.r.l. e ai suoi fideiussori, gli estratti conto del c/c n. 1349 dal 29.06.1998 al 30.06.2009,
l'originale della distinta degli effetti all'11.06.2008 presentata dalla Clemar S.r.l., n. 4 effetti cambiari e relativi protesti per l'importo complessivo di €. 16.458,77, la dichiarazione della B.N.L. del
20.11.2009 in cui si attesta che i n. 4 effetti cambiari insoluti e protestati per €. 16.458,77 e le n. 4
RI.BA. insolute per €. 251.024,12 non sono stati addebitati sul conto corrente.
Quanto alla decisione della causa mette conto rilevare fin d'ora la necessità di pronunciare la revoca del decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente, in conseguenza del ricalcolo operato dal
CTU mediante puntuale applicazione delle condizioni di contratto.
La causa può, quindi, essere decisa sulla base della ctu, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale l'odierno Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti, agli atti ed allo stato di fatto analizzato. A tali conclusioni, in ragione della intrinseca persuasività delle motivazioni che le sorreggono e della mancanza di una specifica ed argomentata contestazione ad opera delle parti, questo Giudice intende riportarsi (cfr. Cass. n. 10222/2009).
In particolare, tra le diverse ipotesi di ricalcolo effettuate dal CTU, devono essere recepiti i
IM RR conteggi svolti escludendo la capitalizzazione degli interessi e delle spese fino al 30.06.2000 e con la capitalizzazione trimestrale a partire dal 01.07.2000 - atteso che a partire da tale data la ha CP_1 praticato in estratti conto la stessa periodicità di capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi creditori che per gli interessi debitori - ovvero tenendo conto dei tassi pattuiti, delle spese e della commissione di massimo scoperto per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre.
Passando a scrutinare i motivi di opposizione e prendendo le mosse dalla dedotta nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi ultralegali, va rammentato che ai sensi dell'art. 1284 c.c. un tasso di interesse superiore a quello legale deve essere pattuito per iscritto a pena di nullità. In tema di contratti bancari l'art. 117 co. 4 TUB prevede che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. In caso di violazione deve applicarsi al contratto il tasso nominale massimo per le operazioni passive dei BOT emessi nell'anno precedente alla conclusione del contratto.
Nel caso di specie, come emerge dal contratto del 09.06.1998 e correttamente rilevato dal
CTU, il tasso di interesse debitore risulta convenuto tra le parti, analogamente a prezzi e condizioni;
conseguentemente deve ritenersi valida la clausola relativa al tasso debitore ultra-legale in quanto pattuita per iscritto.
Per quanto concerne la doglianza incentrata sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi c.d. anatocismo bancario, va rammentato che detta questione è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici.
Per lungo tempo la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli istituti di credito equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, detto orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, allorquando la Suprema Corte ha ritenuto nulle le clausole in esame in quanto non fondate su un uso normativo, bensi' su un mero uso negoziale.
E' poi intervenuto il Legislatore con l'art. 120 co. 2 TUB disponendo che “Il CICR stabilisce le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia creditori che debitori”. L'art. 2 co. 2 della delibera CICR del 09.02.2000 attuativa del D. Lgs. n.
342/1999 a sua volta dispone “Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
La Corte Costituzionale con sentenza 425/2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 25 co. 3 D. Lgs. n. 342/1999 che aveva fatto salva la validità ed efficacia delle clausole anatocistiche stipulate prima dell'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25. Di conseguenza, in base ai principi che regolano la successione delle leggi nel
IM RR tempo, tali clausole disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
Il quadro normativo è stato ulteriormente mutato a partire dall'01.01.2014 per effetto dell'entrata in vigore della Legge n. 147/2013 che ha nuovamente modificato l'art. 120 co. 2 TUB prevedendo che “Il CICR stabilisce le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia creditori che debitori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Successivamente l'art. 120 co. 2 TUB è stato nuovamente modificato dal D. L. n. 18/2016 convertito in Legge n. 49/2016 nei seguenti termini: “Il CICR stabilisce le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia creditori che debitori comunque non inferiore ad un anno…”. La delibera CICR è stata emanata soltanto in data 03.08.2016.
Va nondimeno rilevato che, nel caso di specie, essendo stato il contratto di conto corrente stato stipulato in data 09.06.1998, ai fini della presente controversia rileva la disciplina dal 1998 al
201°.
Ciò posto il CTU, sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono condivisibili e scevre da errori, ha accertato che, a far data dal 01.07.2000, la ha applicato la stessa periodicità di CP_1 capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori in conformità alle prescrizioni della nota delibera CICR 9.2.2000; relativamente al periodo sino al 30.06.2000, invece, il CTU nella ricostruzione del rapporto che questo Giudice ritiene applicabile alla vicenda per cui è causa non ha applicato alcuna capitalizzazione degli interessi.
Quanto al motivo di opposizione incentrato sull'illegittimità dell'addebito della commissione di massimo scoperto, giova precisare che la stessa è valida sotto il profilo causale, in quanto remunerativa per la banca che tiene impegnata e a disposizione del correntista una certa somma anche se non prelevata. Aderendo all'interpretazione della prevalente giurisprudenza la c.m.s. per essere legittima deve specificare la base di calcolo, il tasso e la periodicità dell'addebito e, in mancanza di tali requisiti, gli addebiti annotati a tale titolo dalla AN nel conto corrente devono ritenersi illegittimi. Orbene, nel caso di specie, il CTU ne ha rilevato l'espressa pattuizione e, pertanto, l'ha
IM RR computata in sede di rideterminazione del saldo.
In merito alle spese, il CTU le ha addebitate nella misura pattuita tra le parti in quanto non oggetto di contestazione.
Passando ad esaminare la censura di usurarietà del tasso di interesse che parte attrice opponente assume sia stato pattuito in misura superiore al tasso-soglia tempo per tempo previsto dalla
L. n. 108/1996, deve evidenziarsi che il CTU ha proceduto a verificare la coerenza dei tassi di interesse applicati dalla AN con i tassi soglia ai sensi della Legge n.106/98 in materia di usura, sulla scorta delle previsioni normative della Legge ora citata e DD.MM. pubblicati trimestralmente nonché delle Istruzioni della AN d'IT, pervenendo alla conclusione che “I T.E.G. trimestrali non hanno mai superato le soglie usura, pur includendo la c.m.s. nel calcolo”.
In proposito, mette conto rilevare che in merito al superamento del tasso soglia in materia di usura deve essere esclusa la cms dalla formula di calcolo del TEG quale adottata dalla AN d'IT nelle circolari applicative dell'art. 2 della L. n°108/1996, come integrato dal DM Ministero del Tesoro del febbraio 1997 (primo in ordine di tempo) e dai successivi decreti emessi ogni trimestre.
Come noto, il sistema introdotto dall'art. 2 della L. n°108/1996 demandava (e demanda tutt'oggi) ad appositi Decreti emessi trimestralmente dal Ministro del Tesoro la rilevazione del tasso effettivo globale medio praticato dagli operatori bancari o finanziari, distinto per classi omogenee di operazioni, sulla base delle indicazioni fornite dalla AN d'IT in sede consultiva. [questo il testo integrale dell'articolo 2: “1. II Ministro del tesoro, sentiti la AN d'IT e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla AN d'IT ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la AN d'IT e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e
2. 4. Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono
IM RR sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”]. In sede di prima applicazione della normativa, come in tutti i decreti emessi successivamente (sino alla novella contenuta nella L. n. 2/2009), la rilevazione è avvenuta espungendo, dal tasso effettivo globale medio, le commissioni di massimo scoperto già conosciute nella prassi degli operatori creditizi.
Analogamente le Circolari esplicative della AN d'IT hanno ripetuto le prescrizioni contenute nel primo Decreto Ministeriale applicativo della legge antiusura, sempre evidenziando la necessità di distinguere e separare la rilevazione del tasso effettivo globale medio (TEGM) dalla rilevazione della commissione di massimo scoperto.
Secondo l'opinione della migliore dottrina, che questo Tribunale fa propria, la commissione di massimo scoperto non poteva (certamente fino al sopravvenire della L. n. 2/2009, però inapplicabile ai rapporti pregressi in quanto testualmente irretroattiva) essere inclusa in alcuna delle voci della formula di calcolo del TEGM, così espressa nelle Circolari della AN d'IT (sino al
2009): TEG = [(interessi * 36.500) /numeri debitori + (oneri * 100/accordato)].
Come si è detto innanzi, sotto il profilo causale, la convenzione di commissione di massimo scoperto (in senso stretto, o di massimo utilizzato sia intra che extra fido), costituisce un negozio, ancorché atipico (art. 1322 c.c.), fornito di idonea causa giustificatrice e come tale meritevole di essere tutelato dall'ordinamento (cfr. in tal senso anche Tribunale di Novara, n° 877/2010, Tribunale di Torino, sentenza del 23.07.2003; Tribunale di Brescia, sentenza del 18 gennaio 2010).
Premesso quanto sopra sull'esistenza di una valida causa giustificatrice a fondamento della convenzione di commissione di massimo scoperto, va qui segnalata l'impossibilità di prenderla in considerazione nella formula algebrica di calcolo del TEGM, quale esposta in tutte le circolari
(istruzioni) della AN d'IT succedutesi dal 1997 sino al 2009 (allorché il legislatore ha disciplinato la commissione di affidamento c.d. pura e la commissione c.d. di massimo utilizzato intra fido, nell'art. 2 bis del D.L. n°185.2008 cit.), ed in particolare l'impossibilità di includere la commissione in alcuna delle sue voci di calcolo e componenti.
A fugare ogni dubbio circa la rilevanza usuraria della cms ed il suo computo nella formula per il calcolo del TEG sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 163030 del 2018 statuendo che: “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione
n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di
IM RR massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientranti nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Il suesposto principio implica che, con riferimento alla cms “quella che nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto”, si debba escludere che l'art. 2 bis d. l. n. 185 del 2008 possa essere qualificata come norma di interpretazione autentica dell'art. 644 co. 3 c.p.; trattasi, invece, di disposizione con portata innovativa dell'ordinamento che, lungi dal comportare l'esclusione di tali commissioni dalla verifica sull'usura - atteso che l'art. 644 c.p. include in tale valutazione tutte le “commissioni e/o remunerazioni del credito” - è intervenuta a modificare la disciplina tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari. Ed infatti, se è vero che nei DD.MM. fino al
31.12.2009 le c.m.s. non rientravano nel calcolo del TEGM, nei medesimi decreti tali commissioni venivano, comunque, rilevate nella loro “percentuale media” sì da consentire di operare un raffronto rispetto alla soglia “usura”, ancorchè sia evidente che tale soglia non possa essere quella prevista per gli interessi corrispettivi atteso che le c.m.s. non rientrano nel calcolo del TEGM “essendo rilevate separatamente secondo grandezze non omogenee rispetto al tasso degli interessi”, sicchè devono essere oggetto di comparazione separata. Inoltre, anche in ipotesi di sforamento di tale soglia da parte delle c.m.s. non è detto che si configuri usura delle condizioni applicate in quanto deve essere effettuata una valutazione complessiva, di talchè l'eventuale sforamento o eccedenza delle c.m.s rispetto alla c.d. “C soglia” (derivante dal confronto tra l'ammontare percentuale della commissione praticata e l'entità massima della commissione applicabile), va solo compensato con l'eventuale margine e/o differenza tra la soglia prevista per gli interessi corrispettivi “T soglia” e gli interessi in concreto praticati.
Infine, il CTU ha applicato i tassi pattuiti e non i tassi praticati in quanto meno favorevoli alla correntista atteso che, pur avendo le parti espressamente previsto lo jus variandi, ossia il diritto della di modificare, unilateralmente e anche in peius le condizioni praticate, non risulta che la CP_1 CP_1 abbia comunicato alla correntista dette modifiche trasmettendogli estratti conto contenenti tali variazioni peggiorative solo successivamente alla loro applicazione.
IM RR Deve, da ultimo, essere esaminata la doglianza relativa alla mancata produzione dei contratti afferenti le anticipazioni su RI.BA. s.b.f. e su cambiali.
Nel premettere che il CTU ha rilevato che la non ha prodotto: 1) l'eventuale contratto CP_1 di concessione dell'apertura di credito con l'eventuale indicazione delle condizioni economiche e 2) eventuali altri contratti, la opposta ha, sul punto, dedotto che trattasi di operazioni di apertura CP_1 di credito, che non necessitano della forma scritta, in quanto sono regolate dalle previsioni del conto corrente di corrispondenza principale, nel caso di specie il n. 1349.
Giova, a tal riguardo, ripercorrere taluni passaggi espressi dalla Suprema Corte con ordinanza n. 7420/2024 siccome pertinenti al caso di specie: “Nella giurisprudenza di legittimità è acquisito il principio secondo cui, in tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 3 co. 3 della L.
n. 154/1992 e successivamente l'art. 117 co. 2 TUB, abilitano la banca, su conforme delibera del
CICR, a stabilire che “particolari contratti” possono essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicchè quanto da queste autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta, “in esecuzioni di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto”, va interpretato nel senso che
l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che salvaguardi
l'indicazione nel “contratto madre” delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il
“contratto figlio”(nel caso esaminato da Cass. n. 27836/2017 la Suprema Corte ha respinto il ricorso della banca che chiedeva di considerare valido il contratto di apertura di credito sulla base di sola menzione di condizioni quadro contenute nel contratto di conto corrente, senza previsione delle regole relative alla parte economica). Nella stessa direzione questa Corte ha respinto il ricorso incidentale della banca avverso la sentenza di merito che aveva rilevato la carenza di una sostanziale regolamentazione del contratto accessorio desumibile da quello formato per iscritto (Cass.
7763/2017) e ha escluso la possibilità di esonerare l'apertura di credito dalla redazione per iscritto,
a meno che essa non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera CIRC del 04 marzo 2003 non potendosi ricostruirne il contenuto attraverso l'esame del “regolamento di portafoglio” (Cass. 926/2022).
Nella specie la Corte salernitana per esonerare i conti anticipi su fatture dal requisito della forma scritta ha valorizzato esclusivamente la loro connessione funzionale ed operativa con i contratti ordinari di conto corrente, senza argomentare alcunchè in ordine alla previsione nei contratti di conto ordinari della possibilità di accendere “conti anticipi” e del loro contenuto con riferimento alle specifiche condizioni economiche”.
Orbene, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla vicenda oggetto di causa, mette conto rilevare che nel contratto di conto corrente ordinario e, segnatamente, nell'art. 6 dello stesso si
IM RR rinvengono le statuizioni cui soggiacciono “le aperture di credito che l'Azienda di credito ritenesse eventualmente di concedere al ”, sicchè oltre alla connessione funzionale e operativa di CP_7 detti contratti con quello ordinario di conto corrente, vi è un contenuto che inerisce la possibilità di accendere conti anticipi e le condizioni ad essi applicabili da parte dell'Istituto di credito.
Da tanto consegue che al ricalcolo effettuato dal CTU per un debito pari a €. 66.902,47 quale saldo del conto corrente n. 1349 devono aggiungersi €. 16.458,77 per n. 4 effetti cambiari, oltre interessi legali dalla scadenza al soddisfo ed €. 251.024,12 per n. 4 RI.BA. oltre interessi legali dalla scadenza al soddisfo, per un totale di €. 334.385,36.
Come si è detto innanzi, la parziale fondatezza dell'opposizione giustifica la revoca del decreto ingiuntivo stante la riduzione del quantum complessivamente dovuto a debito dall'attrice opponente.
La richiesta di condanna al risarcimento dei danni avanzata da deve essere Parte_1 integralmente rigettata essendo stata formulata in maniera generica, senza fornire la prova del danno subito e del nesso causale tra il lamentato danno e la condotta di controparte.
Parimenti deve essere rigettata la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta non ravvisandosi nell'azione proposta un contegno connotato da dolo e/o colpa grave.
L'esito parzialmente vittorioso dell'opposizione giustifica la compensazione in misura di 1/5 delle spese di lite, con i restanti 4/5 a carico dell'opponente.
La medesima regolamentazione opera con riferimento alle competenze del CTU, le quali vengono compensate nella misura di 1/5 con i restanti 4/5 a carico dell'attrice opponente.
Le spese sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del decisum sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022 (con i valori medi previsti per la fase introduttiva, di studio, istruttoria e decisoria delle controversie rientranti nello scaglione da €. 260.001,00 a €.
520.000,00 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, con riduzione al 50% della fase decisoria non essendo state depositate comparse conclusionali e memorie di replica).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 con atto di citazione del 17.05.2010, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione
[...] disattesa così provvede:
1) ACCOGLIE per quanto di ragione l'opposizione proposta da e, per l'effetto: Parte_1
a. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 115/2010 (R.G. 107/2010);
b. CONDANNA l'attrice opponente al pagamento in favore di B.N.L. della complessiva somma di €. 334.385,36 quale saldo a debito del conto corrente n. 1349, n. 4 effetti cambiari e n. 4
Parte_4 oltre interessi legali dal 09.06.2012 al soddisfo;
[...]
c. RIGETTA la domanda di risarcimento danni avanzata da;
Parte_1
2) RIGETTA la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da CP_6
3) COMPENSA nella misura di 1/5 le spese del presente giudizio – che liquida in complessivi
€. 19.375,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso spese generali del 15% e accessori come per legge
- CONDANNANDO alla rifusione in favore di dei Parte_1 Controparte_1 restanti 4/5;
4) COMPENSA nella misura di 1/5 le spese di ctu già liquidate a mezzo di separato decreto,
PONENDO definitivamente a carico di i restanti 4/5. Parte_1
Così deciso in Bari, l'01.07.2025.
Il Giudice dott.ssa IM RR
IM RR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa
IM RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92000494/2010 (a cui è stata riunita la causa n. 92000609/2010) ex
Sezione Distaccata di Altamura in opposizione al decreto ingiuntivo n. 115/2010 (R.G. 107/2010) emesso in data 03.03.2010 dal Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Altamura, promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Teresa Santamato presso il cui studio Parte_1 sito in Bari alla via Vincenzo De Romita n. 14 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- attrice opponente –
CONTRO in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Massimo D'Arcangelo con studio in Foggia alla p.zza U. Giordano, giusta procura in atti;
- convenuta opposta –
E
n persona del legale rappresentante p.t., in qualità di procuratrice speciale Controparte_2 di rappresentata e difesa dall'avv. Renato Sardi presso la cui casella di Posta Parte_2
Elettronica Certificata , ha eletto domicilio, giusta procura alle Email_1 liti in atti;
- interventrice ex art. 111 c.p.c. -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 115/2010 (R.G. 107/2010).
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza del 25.01.2024 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
IM RR
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo datato 17.05.2010 nel Parte_1 giudizio recante R.G. n. 92000609/2010 e Clemar S.r.l. in liquidazione e nel Parte_3 giudizio iscritto al n. 92000494/2010 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 115/2010 (R.G. 107/2010) emesso in data 03.03.2010 dal Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Altamura, con cui veniva ingiunto alla Clemar s.r.l. in liquidazione, quale debitore principale e a e , quali fideiussori, di pagare l'importo Parte_3 Parte_1 complessivo di €. 359.109,61, oltre interessi, spese e competenze della procedura monitoria, di cui
€. 91.626,72 per scoperto di c/c n. 1349 sottoscritto presso la B.N.L. Agenzia di Altamura in data
09.06.1998; €. 16.458,77 per n. 4 effetti insoluti e protestati ed €. 251.024,12 per n. 4 RI.BA. insolute, oltre interessi convenzionali.
In particolare chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“1) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto per lo meno per la parte di credito non provato da titoli di credito e cioè per € 342.647,84 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 649 c.p.c.; 2) accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di conto corrente ordinario n. 1349 acceso presso la agenzia di Altamura, Controparte_1 particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali avendo riguardo anche all'applicazione della commissione di massimo scoperto, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
3) accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsiasi pretesa della banca convenuta per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il cd. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento;
4) accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo effettuato in sede di CTU tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione
IM RR relativa al rapporto di conto corrente, anche la fine di determinare il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario;
5) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
6) condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore dell'odierna istante;
7) in ogni caso, condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, da determinarsi in via equitativa;
8) condannare in ogni caso la parte convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio”.
La Clemar s.r.l. in liquidazione e proponevano le medesime eccezioni e Parte_3 richieste formulate da . Parte_1
Con comparsa depositata in Cancelleria il 22.09.2010 si costituiva la Controparte_1
(d'ora innanzi per brevità B.N.L.) che, previa riunione dei due giudizi per connessione
[...] oggettiva, instava per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e condanna al pagamento delle spese di giudizio, oltre al risarcimento ex art. 96 c.p.c..
Disposta la riunione alla prima udienza del 30.09.2010 e concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, il precedente Giudice, ritenuta la necessità di disporre ctu, nominava il dott.
e rinviava all'udienza del 06.12.2011, per il giuramento di rito e la formulazione Persona_1 dei seguenti quesiti:
“a) determini il c.t.u. il tasso d'interesse pattuito tra le parti e comunque nei limiti del cd tasso soglia nei limiti dei tassi soglia di cui ai dd mm succedutisi nel tempo a partire dall'01.04.1997, all'interno del quale dovrà considerare ogni eventuale addebito per c.m.s. e comunque qualsivoglia provvigione derivata dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.
Ove manchi qualunque pattuizione, ovvero in caso di pattuizioni di interessi cd “uso piazza”, applichi il tasso legale sino all'entrata in vigore della l. 154/92 e, per il periodo successivo, il tasso di cui all'art. 117 TUB con i tassi nominali BOT o titoli similari (nel quale l'indice più favorevole andrà applicato per le operazioni a credito per il cliente). In via alternativa, applichi il c.t.u. i tassi indicati in premessa, eliminando le commissioni di massimo scoperto;
b) calcoli il c.t.u. gli interessi sulle operazioni bancarie con valuta dal giorno in cui tali operazioni vengono effettuate, salva diversa pattuizione contrattuale;
c) quanto all'anatocismo, ove riscontrato, espunga qualsiasi forma di capitalizzazione dal lato attivo e passivo sino al 30.06.2000; per il periodo successivo, verifichi il
c.t.u. se la banca abbia applicato nel conteggio la medesima periodicità degli interessi, espungendo, in caso contrario, qualsiasi forma di capitalizzazione. In via alternativa elimini il c.t.u. in ogni caso qualsiasi forma di capitalizzazione;
d) ove manchino tutti gli estratti conto ma siano presenti almeno quelli del decennio anteriore alla proposizione della domanda di accertamento, utilizzi il c.t.u. quale
IM RR prima posta contabile il saldo zero ove la stessa sia negativa per il cliente e la prima posta disponibile se positiva per il correntista;
e) nel caso in cui, dopo il primo estratto conto disponibile, manchino degli estratti conto successivi, effettui il c.t.u. la ricostruzione dell'andamento dei rapporti bancari sulla base degli estratti conto effettivamente disponibili”.
Nel corso del giudizio con sentenza 6/2015 del 16.01.2015 veniva dichiarato il fallimento di
Clemar S.r.l. in liquidazione;
con atto di riassunzione del 30.06.2015 riassumeva il Parte_1 giudizio e la causa veniva rinviata per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Dopo taluni rinvii il giudizio veniva nuovamente interrotto a seguito del decesso di Parte_3
, riassunto da con ricorso del 04.03.2020 che chiedeva, altresi', la sospensione
[...] Parte_1 del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio R.G. n. 6118/2019 nel quale la Pt_1 aveva proposto querela di falso in via principale della firma apposta in calce alla fideiussione rilasciata in favore della B.N.L. in data 19.10.2006.
Detta richiesta di sospensione veniva rigettata atteso che nell'atto di citazione con cui era stata presentata la querela di falso venivano impugnate, oltre alla fideiussione bancaria oggetto dell'odierno giudizio anche altre fideiussioni bancarie e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 25.01.2024 il nuovo procuratore costituito per presentava querela di falso avverso il contratto di fideiussione Parte_1 rilasciato in data 19.10.2006 in favore della B.N.L..
Con ordinanza del 25.01.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, rimessa sul ruolo avendo parte attrice insistito nella proposizione della querela di falso.
Con comparsa depositata in data 07.11.2024 si costituiva in giudizio in Controparte_2 qualità di procuratrice speciale di che nelle more del giudizio aveva acquistato Parte_2 pro soluto un portafoglio di crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) individuabili “in blocco”, con efficacia economica dal
31.12.2023 (escluso) ed efficacia giuridica dal 13.03.2024, in forza di contratto di cessione concluso in data 12.03.2024 con Controparte_1
All'esito dell'udienza del 25.11.2024 la relativa istanza veniva dichiarata inammissibile atteso che il profilo di asserita falsità della fideiussione recante la sottoscrizione di non era Parte_1 stato sollevato né in atto di citazione, né negli atti di riassunzione e la querela di falso era stata presentata in via autonoma soltanto nel 2019 allorquando la parte opponente impugnava, oltre alla fideiussione bancaria oggetto del presente giudizio anche altre fideiussioni bancarie, emessa da differenti istituiti di credito, senza nemmeno allegare le concrete circostanze di fatto, in cui le false
IM RR fideiussioni sarebbero state rilasciate.
La causa veniva, pertanto, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
09.01.2025 e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Durante la pendenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali, in data
11.03.2025 depositava la sentenza n. 61/2025 resa dal Tribunale di Bari in data Parte_1
06.03.2025 con la quale veniva dichiarata l'apertura della liquidazione controllata di CP_3
e chiedeva, pertanto, che venisse disposta la sospensione del presente giudizio.
[...]
La difesa dell'interventrice vi si opponeva.
Le parti non depositavano né le rispettive comparse conclusionali, né le memorie di replica.
*****
Tanto premesso in fatto, preliminarmente deve essere disattesa l'istanza di sospensione del giudizio avanzata dal procuratore di per le ragioni di seguito evidenziate. CP_4
Come condivisibilmente argomentato dal procuratore della parte interventrice, infatti, per un verso non è parte del presente giudizio atteso che, ancorchè erede dell'originario CP_4 opponente , non ha riassunto il giudizio né si è costituita in riassunzione quale erede CP_5 del predetto.
Sotto ulteriore profilo, inoltre, l'odierno giudizio non attiene né ad una procedura esecutiva, né cautelare sicchè non può essere annoverato tra i procedimenti di cui al punto n. 6 della sentenza n. 61/2025 che erroneamente ne riporta il numero di R.G..
Sempre in via preliminare, stante l'intervento in giudizio di quale Parte_2 successore a titolo particolare nel diritto controverso di in mancanza di consenso delle CP_6 altre parti all'estromissione dell'alienante, l'originaria parte opposta non ha perso la propria qualità di parte.
Pertanto ai sensi dell'art. 111 co. 4 c.p.c. la sentenza va pronunciata tra le parti originarie, pur spiegando i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare (cfr. Cass. Civ. sent. n. 6471/2012, n. 22424/2009 “la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti”)
Ancora in premessa, quanto al riparto dell'onere della prova, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è opportuno osservare che il giudizio di cognizione che si apre in
IM RR conseguenza dell'opposizione ex art. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle regole enucleabili dall'art. 2697 c.c. e che pertanto, anche in questo procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito – e non anche l'inadempimento che deve solo allegare – mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Con specifico riferimento alla materia bancaria, è bene evidenziare, altresi', che nel giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un cliente, la AN opposta, quale attore in senso sostanziale, è onerata della prova del credito azionato, dovendo all'uopo depositare gli estratti conto dall'inizio del rapporto, nei quali vengono menzionati, tra le varie voci,
i movimenti annotati, gli interessi applicati, le commissioni e le spese addebitate.
Venendo, ora, al merito della vicenda, rileva il Tribunale che l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Giova evidenziare che il credito originariamente vantato dalla e successivamente CP_6 ceduto a risulta ampiamente provato dagli atti di causa essendo stati versati in Parte_2 giudizio la certificazione ex art. 50 TUB, l'originale del contratto di accensione del conto corrente n.
1349, la lettera di fideiussione rilasciata in data 19.10.2006 da e fino Parte_3 Parte_1 alla concorrenza di €. 2.240.000,00; la raccomandata a/r del 23.09.2008 di revoca dei fidi dalla B.N.L. alla Clemar S.r.l. e ai suoi fideiussori, gli estratti conto del c/c n. 1349 dal 29.06.1998 al 30.06.2009,
l'originale della distinta degli effetti all'11.06.2008 presentata dalla Clemar S.r.l., n. 4 effetti cambiari e relativi protesti per l'importo complessivo di €. 16.458,77, la dichiarazione della B.N.L. del
20.11.2009 in cui si attesta che i n. 4 effetti cambiari insoluti e protestati per €. 16.458,77 e le n. 4
RI.BA. insolute per €. 251.024,12 non sono stati addebitati sul conto corrente.
Quanto alla decisione della causa mette conto rilevare fin d'ora la necessità di pronunciare la revoca del decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente, in conseguenza del ricalcolo operato dal
CTU mediante puntuale applicazione delle condizioni di contratto.
La causa può, quindi, essere decisa sulla base della ctu, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale l'odierno Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti, agli atti ed allo stato di fatto analizzato. A tali conclusioni, in ragione della intrinseca persuasività delle motivazioni che le sorreggono e della mancanza di una specifica ed argomentata contestazione ad opera delle parti, questo Giudice intende riportarsi (cfr. Cass. n. 10222/2009).
In particolare, tra le diverse ipotesi di ricalcolo effettuate dal CTU, devono essere recepiti i
IM RR conteggi svolti escludendo la capitalizzazione degli interessi e delle spese fino al 30.06.2000 e con la capitalizzazione trimestrale a partire dal 01.07.2000 - atteso che a partire da tale data la ha CP_1 praticato in estratti conto la stessa periodicità di capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi creditori che per gli interessi debitori - ovvero tenendo conto dei tassi pattuiti, delle spese e della commissione di massimo scoperto per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre.
Passando a scrutinare i motivi di opposizione e prendendo le mosse dalla dedotta nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi ultralegali, va rammentato che ai sensi dell'art. 1284 c.c. un tasso di interesse superiore a quello legale deve essere pattuito per iscritto a pena di nullità. In tema di contratti bancari l'art. 117 co. 4 TUB prevede che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. In caso di violazione deve applicarsi al contratto il tasso nominale massimo per le operazioni passive dei BOT emessi nell'anno precedente alla conclusione del contratto.
Nel caso di specie, come emerge dal contratto del 09.06.1998 e correttamente rilevato dal
CTU, il tasso di interesse debitore risulta convenuto tra le parti, analogamente a prezzi e condizioni;
conseguentemente deve ritenersi valida la clausola relativa al tasso debitore ultra-legale in quanto pattuita per iscritto.
Per quanto concerne la doglianza incentrata sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi c.d. anatocismo bancario, va rammentato che detta questione è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici.
Per lungo tempo la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli istituti di credito equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, detto orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, allorquando la Suprema Corte ha ritenuto nulle le clausole in esame in quanto non fondate su un uso normativo, bensi' su un mero uso negoziale.
E' poi intervenuto il Legislatore con l'art. 120 co. 2 TUB disponendo che “Il CICR stabilisce le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia creditori che debitori”. L'art. 2 co. 2 della delibera CICR del 09.02.2000 attuativa del D. Lgs. n.
342/1999 a sua volta dispone “Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
La Corte Costituzionale con sentenza 425/2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 25 co. 3 D. Lgs. n. 342/1999 che aveva fatto salva la validità ed efficacia delle clausole anatocistiche stipulate prima dell'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25. Di conseguenza, in base ai principi che regolano la successione delle leggi nel
IM RR tempo, tali clausole disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
Il quadro normativo è stato ulteriormente mutato a partire dall'01.01.2014 per effetto dell'entrata in vigore della Legge n. 147/2013 che ha nuovamente modificato l'art. 120 co. 2 TUB prevedendo che “Il CICR stabilisce le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia creditori che debitori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Successivamente l'art. 120 co. 2 TUB è stato nuovamente modificato dal D. L. n. 18/2016 convertito in Legge n. 49/2016 nei seguenti termini: “Il CICR stabilisce le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia creditori che debitori comunque non inferiore ad un anno…”. La delibera CICR è stata emanata soltanto in data 03.08.2016.
Va nondimeno rilevato che, nel caso di specie, essendo stato il contratto di conto corrente stato stipulato in data 09.06.1998, ai fini della presente controversia rileva la disciplina dal 1998 al
201°.
Ciò posto il CTU, sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono condivisibili e scevre da errori, ha accertato che, a far data dal 01.07.2000, la ha applicato la stessa periodicità di CP_1 capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori in conformità alle prescrizioni della nota delibera CICR 9.2.2000; relativamente al periodo sino al 30.06.2000, invece, il CTU nella ricostruzione del rapporto che questo Giudice ritiene applicabile alla vicenda per cui è causa non ha applicato alcuna capitalizzazione degli interessi.
Quanto al motivo di opposizione incentrato sull'illegittimità dell'addebito della commissione di massimo scoperto, giova precisare che la stessa è valida sotto il profilo causale, in quanto remunerativa per la banca che tiene impegnata e a disposizione del correntista una certa somma anche se non prelevata. Aderendo all'interpretazione della prevalente giurisprudenza la c.m.s. per essere legittima deve specificare la base di calcolo, il tasso e la periodicità dell'addebito e, in mancanza di tali requisiti, gli addebiti annotati a tale titolo dalla AN nel conto corrente devono ritenersi illegittimi. Orbene, nel caso di specie, il CTU ne ha rilevato l'espressa pattuizione e, pertanto, l'ha
IM RR computata in sede di rideterminazione del saldo.
In merito alle spese, il CTU le ha addebitate nella misura pattuita tra le parti in quanto non oggetto di contestazione.
Passando ad esaminare la censura di usurarietà del tasso di interesse che parte attrice opponente assume sia stato pattuito in misura superiore al tasso-soglia tempo per tempo previsto dalla
L. n. 108/1996, deve evidenziarsi che il CTU ha proceduto a verificare la coerenza dei tassi di interesse applicati dalla AN con i tassi soglia ai sensi della Legge n.106/98 in materia di usura, sulla scorta delle previsioni normative della Legge ora citata e DD.MM. pubblicati trimestralmente nonché delle Istruzioni della AN d'IT, pervenendo alla conclusione che “I T.E.G. trimestrali non hanno mai superato le soglie usura, pur includendo la c.m.s. nel calcolo”.
In proposito, mette conto rilevare che in merito al superamento del tasso soglia in materia di usura deve essere esclusa la cms dalla formula di calcolo del TEG quale adottata dalla AN d'IT nelle circolari applicative dell'art. 2 della L. n°108/1996, come integrato dal DM Ministero del Tesoro del febbraio 1997 (primo in ordine di tempo) e dai successivi decreti emessi ogni trimestre.
Come noto, il sistema introdotto dall'art. 2 della L. n°108/1996 demandava (e demanda tutt'oggi) ad appositi Decreti emessi trimestralmente dal Ministro del Tesoro la rilevazione del tasso effettivo globale medio praticato dagli operatori bancari o finanziari, distinto per classi omogenee di operazioni, sulla base delle indicazioni fornite dalla AN d'IT in sede consultiva. [questo il testo integrale dell'articolo 2: “1. II Ministro del tesoro, sentiti la AN d'IT e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla AN d'IT ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la AN d'IT e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e
2. 4. Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono
IM RR sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”]. In sede di prima applicazione della normativa, come in tutti i decreti emessi successivamente (sino alla novella contenuta nella L. n. 2/2009), la rilevazione è avvenuta espungendo, dal tasso effettivo globale medio, le commissioni di massimo scoperto già conosciute nella prassi degli operatori creditizi.
Analogamente le Circolari esplicative della AN d'IT hanno ripetuto le prescrizioni contenute nel primo Decreto Ministeriale applicativo della legge antiusura, sempre evidenziando la necessità di distinguere e separare la rilevazione del tasso effettivo globale medio (TEGM) dalla rilevazione della commissione di massimo scoperto.
Secondo l'opinione della migliore dottrina, che questo Tribunale fa propria, la commissione di massimo scoperto non poteva (certamente fino al sopravvenire della L. n. 2/2009, però inapplicabile ai rapporti pregressi in quanto testualmente irretroattiva) essere inclusa in alcuna delle voci della formula di calcolo del TEGM, così espressa nelle Circolari della AN d'IT (sino al
2009): TEG = [(interessi * 36.500) /numeri debitori + (oneri * 100/accordato)].
Come si è detto innanzi, sotto il profilo causale, la convenzione di commissione di massimo scoperto (in senso stretto, o di massimo utilizzato sia intra che extra fido), costituisce un negozio, ancorché atipico (art. 1322 c.c.), fornito di idonea causa giustificatrice e come tale meritevole di essere tutelato dall'ordinamento (cfr. in tal senso anche Tribunale di Novara, n° 877/2010, Tribunale di Torino, sentenza del 23.07.2003; Tribunale di Brescia, sentenza del 18 gennaio 2010).
Premesso quanto sopra sull'esistenza di una valida causa giustificatrice a fondamento della convenzione di commissione di massimo scoperto, va qui segnalata l'impossibilità di prenderla in considerazione nella formula algebrica di calcolo del TEGM, quale esposta in tutte le circolari
(istruzioni) della AN d'IT succedutesi dal 1997 sino al 2009 (allorché il legislatore ha disciplinato la commissione di affidamento c.d. pura e la commissione c.d. di massimo utilizzato intra fido, nell'art. 2 bis del D.L. n°185.2008 cit.), ed in particolare l'impossibilità di includere la commissione in alcuna delle sue voci di calcolo e componenti.
A fugare ogni dubbio circa la rilevanza usuraria della cms ed il suo computo nella formula per il calcolo del TEG sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 163030 del 2018 statuendo che: “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione
n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di
IM RR massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientranti nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Il suesposto principio implica che, con riferimento alla cms “quella che nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto”, si debba escludere che l'art. 2 bis d. l. n. 185 del 2008 possa essere qualificata come norma di interpretazione autentica dell'art. 644 co. 3 c.p.; trattasi, invece, di disposizione con portata innovativa dell'ordinamento che, lungi dal comportare l'esclusione di tali commissioni dalla verifica sull'usura - atteso che l'art. 644 c.p. include in tale valutazione tutte le “commissioni e/o remunerazioni del credito” - è intervenuta a modificare la disciplina tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari. Ed infatti, se è vero che nei DD.MM. fino al
31.12.2009 le c.m.s. non rientravano nel calcolo del TEGM, nei medesimi decreti tali commissioni venivano, comunque, rilevate nella loro “percentuale media” sì da consentire di operare un raffronto rispetto alla soglia “usura”, ancorchè sia evidente che tale soglia non possa essere quella prevista per gli interessi corrispettivi atteso che le c.m.s. non rientrano nel calcolo del TEGM “essendo rilevate separatamente secondo grandezze non omogenee rispetto al tasso degli interessi”, sicchè devono essere oggetto di comparazione separata. Inoltre, anche in ipotesi di sforamento di tale soglia da parte delle c.m.s. non è detto che si configuri usura delle condizioni applicate in quanto deve essere effettuata una valutazione complessiva, di talchè l'eventuale sforamento o eccedenza delle c.m.s rispetto alla c.d. “C soglia” (derivante dal confronto tra l'ammontare percentuale della commissione praticata e l'entità massima della commissione applicabile), va solo compensato con l'eventuale margine e/o differenza tra la soglia prevista per gli interessi corrispettivi “T soglia” e gli interessi in concreto praticati.
Infine, il CTU ha applicato i tassi pattuiti e non i tassi praticati in quanto meno favorevoli alla correntista atteso che, pur avendo le parti espressamente previsto lo jus variandi, ossia il diritto della di modificare, unilateralmente e anche in peius le condizioni praticate, non risulta che la CP_1 CP_1 abbia comunicato alla correntista dette modifiche trasmettendogli estratti conto contenenti tali variazioni peggiorative solo successivamente alla loro applicazione.
IM RR Deve, da ultimo, essere esaminata la doglianza relativa alla mancata produzione dei contratti afferenti le anticipazioni su RI.BA. s.b.f. e su cambiali.
Nel premettere che il CTU ha rilevato che la non ha prodotto: 1) l'eventuale contratto CP_1 di concessione dell'apertura di credito con l'eventuale indicazione delle condizioni economiche e 2) eventuali altri contratti, la opposta ha, sul punto, dedotto che trattasi di operazioni di apertura CP_1 di credito, che non necessitano della forma scritta, in quanto sono regolate dalle previsioni del conto corrente di corrispondenza principale, nel caso di specie il n. 1349.
Giova, a tal riguardo, ripercorrere taluni passaggi espressi dalla Suprema Corte con ordinanza n. 7420/2024 siccome pertinenti al caso di specie: “Nella giurisprudenza di legittimità è acquisito il principio secondo cui, in tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 3 co. 3 della L.
n. 154/1992 e successivamente l'art. 117 co. 2 TUB, abilitano la banca, su conforme delibera del
CICR, a stabilire che “particolari contratti” possono essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicchè quanto da queste autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta, “in esecuzioni di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto”, va interpretato nel senso che
l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che salvaguardi
l'indicazione nel “contratto madre” delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il
“contratto figlio”(nel caso esaminato da Cass. n. 27836/2017 la Suprema Corte ha respinto il ricorso della banca che chiedeva di considerare valido il contratto di apertura di credito sulla base di sola menzione di condizioni quadro contenute nel contratto di conto corrente, senza previsione delle regole relative alla parte economica). Nella stessa direzione questa Corte ha respinto il ricorso incidentale della banca avverso la sentenza di merito che aveva rilevato la carenza di una sostanziale regolamentazione del contratto accessorio desumibile da quello formato per iscritto (Cass.
7763/2017) e ha escluso la possibilità di esonerare l'apertura di credito dalla redazione per iscritto,
a meno che essa non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera CIRC del 04 marzo 2003 non potendosi ricostruirne il contenuto attraverso l'esame del “regolamento di portafoglio” (Cass. 926/2022).
Nella specie la Corte salernitana per esonerare i conti anticipi su fatture dal requisito della forma scritta ha valorizzato esclusivamente la loro connessione funzionale ed operativa con i contratti ordinari di conto corrente, senza argomentare alcunchè in ordine alla previsione nei contratti di conto ordinari della possibilità di accendere “conti anticipi” e del loro contenuto con riferimento alle specifiche condizioni economiche”.
Orbene, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla vicenda oggetto di causa, mette conto rilevare che nel contratto di conto corrente ordinario e, segnatamente, nell'art. 6 dello stesso si
IM RR rinvengono le statuizioni cui soggiacciono “le aperture di credito che l'Azienda di credito ritenesse eventualmente di concedere al ”, sicchè oltre alla connessione funzionale e operativa di CP_7 detti contratti con quello ordinario di conto corrente, vi è un contenuto che inerisce la possibilità di accendere conti anticipi e le condizioni ad essi applicabili da parte dell'Istituto di credito.
Da tanto consegue che al ricalcolo effettuato dal CTU per un debito pari a €. 66.902,47 quale saldo del conto corrente n. 1349 devono aggiungersi €. 16.458,77 per n. 4 effetti cambiari, oltre interessi legali dalla scadenza al soddisfo ed €. 251.024,12 per n. 4 RI.BA. oltre interessi legali dalla scadenza al soddisfo, per un totale di €. 334.385,36.
Come si è detto innanzi, la parziale fondatezza dell'opposizione giustifica la revoca del decreto ingiuntivo stante la riduzione del quantum complessivamente dovuto a debito dall'attrice opponente.
La richiesta di condanna al risarcimento dei danni avanzata da deve essere Parte_1 integralmente rigettata essendo stata formulata in maniera generica, senza fornire la prova del danno subito e del nesso causale tra il lamentato danno e la condotta di controparte.
Parimenti deve essere rigettata la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta non ravvisandosi nell'azione proposta un contegno connotato da dolo e/o colpa grave.
L'esito parzialmente vittorioso dell'opposizione giustifica la compensazione in misura di 1/5 delle spese di lite, con i restanti 4/5 a carico dell'opponente.
La medesima regolamentazione opera con riferimento alle competenze del CTU, le quali vengono compensate nella misura di 1/5 con i restanti 4/5 a carico dell'attrice opponente.
Le spese sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del decisum sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022 (con i valori medi previsti per la fase introduttiva, di studio, istruttoria e decisoria delle controversie rientranti nello scaglione da €. 260.001,00 a €.
520.000,00 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, con riduzione al 50% della fase decisoria non essendo state depositate comparse conclusionali e memorie di replica).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 con atto di citazione del 17.05.2010, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione
[...] disattesa così provvede:
1) ACCOGLIE per quanto di ragione l'opposizione proposta da e, per l'effetto: Parte_1
a. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 115/2010 (R.G. 107/2010);
b. CONDANNA l'attrice opponente al pagamento in favore di B.N.L. della complessiva somma di €. 334.385,36 quale saldo a debito del conto corrente n. 1349, n. 4 effetti cambiari e n. 4
Parte_4 oltre interessi legali dal 09.06.2012 al soddisfo;
[...]
c. RIGETTA la domanda di risarcimento danni avanzata da;
Parte_1
2) RIGETTA la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da CP_6
3) COMPENSA nella misura di 1/5 le spese del presente giudizio – che liquida in complessivi
€. 19.375,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso spese generali del 15% e accessori come per legge
- CONDANNANDO alla rifusione in favore di dei Parte_1 Controparte_1 restanti 4/5;
4) COMPENSA nella misura di 1/5 le spese di ctu già liquidate a mezzo di separato decreto,
PONENDO definitivamente a carico di i restanti 4/5. Parte_1
Così deciso in Bari, l'01.07.2025.
Il Giudice dott.ssa IM RR
IM RR