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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/10/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1042/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 1042/2023 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 15 settembre 2025 di rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.;
promossa da
C.F. in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, prof. rappresentata e Parte_2 difesa dagli avv. Pasquale Minniti e Angelo Neri;
(appellante)
contro
, C.F. , nata a [...] CP_1 C.F._1 il 18.7.1953, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Palumbo;
(appellata)
Svolgimento del processo
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, CP_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 6/2013 emesso il 15.1.2013 dal Giudice di Pace di Melito di Porto Salvo (RC) con il quale le veniva ingiunto di pagare alla la somma di € 1.021,88, oltre interessi legali e Parte_1
pagina 1 di 9 spese di procedura.
A sostegno dell'opposizione, l'odierna parte appellata deduceva che: 1) la non era legittimata a chiedere il pagamento delle spese condominiali dal Parte_1 momento che era stato nominato l'amministratore di condominio;
2) il credito vantato dalla risultava non provato e parzialmente prescritto, 3) aveva eseguito un Parte_1 versamento sul conto corrente intestato alla per il pagamento della tassa Parte_1
ICI relativa all'anno 2007; 4) secondo quanto deliberato dall'assemblea dei soci il
12.10.2012, la perdita di bilancio andava ripartita in parti uguali tra i quarantadue membri della Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 15.5.2013, si costituiva in giudizio la eccependo e/o deducendo che: 1) il Parte_1 credito azionato dalla Cooperativa derivava da spese di gestione amministrativa della società e dal pagamento di imposte varie;
2) la prova del credito vantato si rinveniva nei verbali di assemblea condominiale e del Consiglio di Amministrazione prodotti;
3) il credito vantato dalla Cooperativa non risultava prescritto perché soggiacente al termine decennale di prescrizione ed era stato oggetto di plurimi atti interruttivi;
4) la perdita di bilancio era stata determinata dal mancato pagamento delle quote di gestione da parte della sig.ra e di altri soci. CP_1
Con sentenza n. 1/2023 il Giudice di Pace di Reggio Calabria, in accoglimento dell'opposizione proposta, così decideva:
“-accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto: revoca il decreto CP_1 ingiuntivo n. 6/2013, emesso dal Giudice di Pace di Melito P.S. (Reggio Calabria) in data 15.01.2013;
-condanna l'opposta in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore alla restituzione dell'importo già corrisposta dalla opponente, a seguito della provvisoria esecuzione;
-condanna, altresì, parte opposta al pagamento delle spese di giudizio che liquida
pagina 2 di 9 complessivamente in € 1.205,00 …”.
Avverso tale decisione, la proponeva appello basato su motivi così Parte_1 rubricati:
I)Violazione delle norme sul procedimento ed in particolare dell'art. 115c.p.c.per omessa valutazione delle proveofferte dal creditore,attesa altresì la non contestazione dei documenti contenuti nel fascicolo del monitorio ed acquisiti alla procedura di opposizione–Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata considerazione del parziale riconoscimento di debito ad opera dell'opponente, circostanza rilevante ai fini della decisione impugnata-Violazione di legge ed in particolare del principio regolatore della materia con riferimento al valore delle delibere delle assemblee dei soci delle Cooperative ex art. 2377 c.c.;
II)Violazione delle norme sul procedimento, ed in particolare dell'art. 132, comma
4, c.p.c. per difetto o apparenza della motivazione–Omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c.
L'appellante, in sintesi, ha argomentato che le deliberazioni assunte in sede di approvazione di bilanci alle assemblee sono vincolanti e che la sig.ra ha CP_1 effettuato un riconoscimento parziale del debito.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 9.9.2023, si costituiva in giudizio la sig.ra e, preliminarmente, chiedeva che venisse dichiarato CP_1 inammissibile l'atto di appello ai sensi degli artt. 113 e 339 c.p.c.; nel merito, riproponeva le medesime difese formulate innanzi al giudice di pace.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice rimetteva la causa in decisione, ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 15.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello in esame è inammissibile per i motivi che seguono.
La sentenza appellata è stata emessa a definizione di un giudizio di opposizione a pagina 3 di 9 decreto ingiuntivo d'importo pari ad € 1.021,88.
Nessun dubbio e nessuna contestazione vi sono circa il valore della causa, pari all'importo del credito di valuta azionato dalla Cooperativa nei confronti di CP_1
[...]
Ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c., le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente € 1.100,00, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerarsi sempre pronunciate secondo equità (cd. giudizio di equità necessario).
Dal combinato disposto degli artt. 113 c. 2 (“il Giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro”) e 339 c. 3 c.p.c. (“Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia) si ricava che le sentenze emesse dal Giudice di Pace nelle cause di valore non superiore ad € 1.100,00 sono appellabili, esclusivamente, per violazione delle norme del procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Le regole di equità devono ritenersi utilizzate indipendentemente dal fatto che il giudice di pace abbia invocato l'equità per la soluzione del caso singolo, oppure abbia risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, atteso che anche in questo caso la lettura delle norme data dal giudice è compiuta in chiave equitativa e non può essere denunciata in cassazione ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per violazione di legge
(Cass. Civ. Ord. 14609/2020).
L'ammissibilità dell'appello è, dunque, circoscritta a motivi limitati, enucleati dal terzo comma dell'art. 339 c.p.c. (Cass. Civ. Ord. 10063/2020).
In ordine all'individuazione e al contenuto della critica vincolata è utile riepilogare pagina 4 di 9 che:
- l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal Giudice di pace si ponga con esso in contrasto (Cfr.
Cass. 3005/2014; 18064/2022);
- non è sufficiente, allo scopo di enucleare i principi violati, la mera deduzione della violazione di norme di diritto sostanziale (cfr. Cass. sent. n. 23963/2004).
- i "principi informatori della materia" non corrispondono a singole norme regolatrici della materia, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva, il cui mancato rispetto comporta una decisione ingiusta;
- la “violazione delle norme sul procedimento” comprende i motivi attinenti alla giurisdizione, alla nullità della sentenza o del procedimento e la violazione delle norme sulla competenza (Cfr. Cass. sent. n. 6410/2013), nonché alla omessa o apparente motivazione della sentenza.
Va ricordato, ancora, che non rientra di per sé nell'ambito dell'inosservanza delle norme sul procedimento la valutazione da parte del giudice adito delle risultanze probatorie acquisite o il vizio motivazionale e che la costante giurisprudenza di legittimità ammette il rimedio dell'appello per vizio motivazionale solo nell'ipotesi di radicale assenza della motivazione (cfr., fra le tante, Cass. sent. nn. 6410/2013;
27399/2008; 10775/2008), ossia laddove la parte motiva del provvedimento sia del tutto inesistente, meramente apparente o insanabilmente contraddittoria, e non anche nell'ipotesi in cui siano contestate le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.
La si è limitata a censurare la sentenza impugnata senza formulare Parte_1 motivi riconducibili a quelli indicati dall'art. 339 comma 3 c.p.c.; non sono indicate pagina 5 di 9 violazione di norme costituzionali o comunitarie, ma neppure violazioni di norme sul procedimento rientranti nelle ipotesi contemplate dalla giurisprudenza e neanche principi regolatori in grado di contrastare la decisione impugnata.
L'appellante reputa che la sentenza oggetto di gravame “risulti viziata per l'erronea valutazione, da parte del primo giudice, dei documenti prodotti dalla , e Parte_1 pertanto è evidente la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2377 c.c.” e che il Giudice di
Pace “ha reso una sentenza carente di motivazione, in quanto ha semplicemente affermato che la non aveva dato prova del credito vantato, senza Parte_1 premettere alcuna valutazione del materiale probatorio (anzi, non considerandolo neppure)”, chiedendo “il riesame del fatto rappresentato dai documenti cartacei prodotti nel primo grado, attese anche le non contestazioni o le ambiguità difensive assunte dall'opponente”.
Sul materiale probatorio offerto dalla parte istante, con motivazione indubbiamente succinta, il giudice di pace ha affermato: “Con riferimento alla documentazione posta
a sostegno del giudizio monitorio va evidenziato che si tratta di meri prospetti, privi di attestazione di conformità, i cui importi non sono espressamente richiamati nei verbali di approvazione dei bilanci. Il CTU dott. contrariamente a quanto affermato Per_1 dalla parte opposta, ha affermati che “la nota integrativa al bilancio dovrebbe indicare le quote richieste ai soci e non ancora versate;
tuttavia, tali importi non vengono dettagliatamente illustrati e si evincono solo da prospetti di calcolo e ripartizioni allegati ed … il CTU non può che rilevare il debito solo da tali prospetti”.
In sostanza i due consulenti sono giunti alle medesime conclusioni, non ci sono atti formali da cui ricavare con certezza la posizione debitoria della sig. ”. CP_1
La motivazione richiamata, per quanto stringata, pare soddisfare il c.d. minimo costituzionale poiché rende percepibile il fondamento della decisione e il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e, cioè, l'ammontare del credito non è ritenuto provato dal primo giudice poiché specificato in meri prospetti di calcolo e ripartizioni “non espressamente richiamati nei verbali di approvazione dei
pagina 6 di 9 bilanci”.
In buona sostanza, il primo giudice ha fondato la sua decisione sul rilievo decisivo che le delibere prodotte non prevedevano nessun riparto di spesa e su questo specifico dato l'appellante non offre deduzioni pertinenti, né letture alternative.
Del tutto ad abundantiam, si osserva che l'articolo 63 disp. att. cod. civ. prevede la necessità, per dimostrare i debiti e il loro ammontare, che la delibera di approvazione del bilancio sia corredata dallo stato di ripartizione e che, nel caso di specie, la delibera del 12 ottobre 2012, su cui si fonda la richiesta di decreto ingiuntivo, indica le perdite di esercizio 2010 e 2011, ma non richiama alcuna ripartizione delle quote, né dà contezza della loro allegazione;
del resto, nello stesso ricorso per decreto ingiuntivo, si legge che il prospetto riepilogativo è accluso alle raccomandate con cui si sollecitano i soci a provvedere ai pagamenti.
Nemmeno resiste all'eccezione di inammissibilità dell'appello la censura relativa alla violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere il primo giudice condannato la al pagamento della somma di € 358,97 che la assume essere stata CP_1 Parte_1 oggetto di riconoscimento del debito o, comunque, non contestata.
È bene ricordare che il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione
("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti;
il vizio sussiste sia quando il giudice trascuri di esaminare una domanda od una eccezione, sia quando sostituisca d'ufficio un'azione ad un'altra, nonché quando pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa della parte.
Orbene, è lo stesso appellante a rilevare che la controparte “nelle conclusioni del suo
pagina 7 di 9 atto di opposizione aveva chiesto, in subordine, che venisse dichiarata tenuta al pagamento dell'importo di € 358,97”.
La difesa con cui si chiede la riduzione della somma ingiunta “addebitando a
la quota di perdita d'esercizio suddivisa per 42 soci” (dalle conclusioni CP_1 dell'atto di opposizione) è svolta, in subordine, rispetto alle altre contestazioni, tra cui quella relativa alla mancata indicazione nelle delibere assembleari dell'addebito di €
1.021,88; pertanto, non vi è alcuna violazione del principio richiamato dall'appellante.
Lo svolgimento della difesa “subordinata” non vale, di certo, ad esimere la parte creditrice dall'assolvimento degli oneri probatori sulla stessa incombenti;
tali oneri probatori, con la motivazione già richiamata, sono stati ritenuti non assolti dal giudice di pace, nei termini e seguendo l'iter logico-giuridico già esaminato.
In conclusione, la sentenza impugnata è inappellabile e, quindi, l'appello va dichiarato inammissibile, con conseguente conferma della pronuncia.
2. Le spese di lite, relative al presente giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m.
55/2014, tenendo conto della riduzione prevista per la decisione in rito e dell'assenza della fase istruttoria.
Non vi è spazio, invece, per l'invocata condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96
c.p.c., giacché ai fini della configurabilità della responsabilità processuale aggravata “è necessario che siano accertate sia l'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio, in relazione alla fattispecie concreta” (così, ex multis, Cass. 9 novembre 2017, n. 26515) e, nel caso in esame, anche in ragione della concisione della motivazione, non può ritenersi che dalla ricostruzione offerta dall'appellante emergesse la palese infondatezza della sua prospettazione.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1 c.17 L.228/2012 - che ha pagina 8 di 9 aggiunto il c.
1-quater all'art. 13 del TU di cui al d.P.R. 115/2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione sulla causa come in epigrafe promossa, avverso la sentenza n. 1/2023 del Giudice di Pace di
Reggio Calabria, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Reggio Calabria n. 1/2023, depositata il 6.2.2023;
2) condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente giudizio di appello, che si liquidano in complessivi € 200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA come nelle misure di legge, da distrarre in favore del procuratore della parte appellata dichiaratosi antistatario;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Reggio Calabria, 14 ottobre 2025
Il Giudice
(dr.ssa Lucia Delfino)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 1042/2023 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 15 settembre 2025 di rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.;
promossa da
C.F. in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, prof. rappresentata e Parte_2 difesa dagli avv. Pasquale Minniti e Angelo Neri;
(appellante)
contro
, C.F. , nata a [...] CP_1 C.F._1 il 18.7.1953, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Palumbo;
(appellata)
Svolgimento del processo
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, CP_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 6/2013 emesso il 15.1.2013 dal Giudice di Pace di Melito di Porto Salvo (RC) con il quale le veniva ingiunto di pagare alla la somma di € 1.021,88, oltre interessi legali e Parte_1
pagina 1 di 9 spese di procedura.
A sostegno dell'opposizione, l'odierna parte appellata deduceva che: 1) la non era legittimata a chiedere il pagamento delle spese condominiali dal Parte_1 momento che era stato nominato l'amministratore di condominio;
2) il credito vantato dalla risultava non provato e parzialmente prescritto, 3) aveva eseguito un Parte_1 versamento sul conto corrente intestato alla per il pagamento della tassa Parte_1
ICI relativa all'anno 2007; 4) secondo quanto deliberato dall'assemblea dei soci il
12.10.2012, la perdita di bilancio andava ripartita in parti uguali tra i quarantadue membri della Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 15.5.2013, si costituiva in giudizio la eccependo e/o deducendo che: 1) il Parte_1 credito azionato dalla Cooperativa derivava da spese di gestione amministrativa della società e dal pagamento di imposte varie;
2) la prova del credito vantato si rinveniva nei verbali di assemblea condominiale e del Consiglio di Amministrazione prodotti;
3) il credito vantato dalla Cooperativa non risultava prescritto perché soggiacente al termine decennale di prescrizione ed era stato oggetto di plurimi atti interruttivi;
4) la perdita di bilancio era stata determinata dal mancato pagamento delle quote di gestione da parte della sig.ra e di altri soci. CP_1
Con sentenza n. 1/2023 il Giudice di Pace di Reggio Calabria, in accoglimento dell'opposizione proposta, così decideva:
“-accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto: revoca il decreto CP_1 ingiuntivo n. 6/2013, emesso dal Giudice di Pace di Melito P.S. (Reggio Calabria) in data 15.01.2013;
-condanna l'opposta in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore alla restituzione dell'importo già corrisposta dalla opponente, a seguito della provvisoria esecuzione;
-condanna, altresì, parte opposta al pagamento delle spese di giudizio che liquida
pagina 2 di 9 complessivamente in € 1.205,00 …”.
Avverso tale decisione, la proponeva appello basato su motivi così Parte_1 rubricati:
I)Violazione delle norme sul procedimento ed in particolare dell'art. 115c.p.c.per omessa valutazione delle proveofferte dal creditore,attesa altresì la non contestazione dei documenti contenuti nel fascicolo del monitorio ed acquisiti alla procedura di opposizione–Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata considerazione del parziale riconoscimento di debito ad opera dell'opponente, circostanza rilevante ai fini della decisione impugnata-Violazione di legge ed in particolare del principio regolatore della materia con riferimento al valore delle delibere delle assemblee dei soci delle Cooperative ex art. 2377 c.c.;
II)Violazione delle norme sul procedimento, ed in particolare dell'art. 132, comma
4, c.p.c. per difetto o apparenza della motivazione–Omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c.
L'appellante, in sintesi, ha argomentato che le deliberazioni assunte in sede di approvazione di bilanci alle assemblee sono vincolanti e che la sig.ra ha CP_1 effettuato un riconoscimento parziale del debito.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 9.9.2023, si costituiva in giudizio la sig.ra e, preliminarmente, chiedeva che venisse dichiarato CP_1 inammissibile l'atto di appello ai sensi degli artt. 113 e 339 c.p.c.; nel merito, riproponeva le medesime difese formulate innanzi al giudice di pace.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice rimetteva la causa in decisione, ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 15.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello in esame è inammissibile per i motivi che seguono.
La sentenza appellata è stata emessa a definizione di un giudizio di opposizione a pagina 3 di 9 decreto ingiuntivo d'importo pari ad € 1.021,88.
Nessun dubbio e nessuna contestazione vi sono circa il valore della causa, pari all'importo del credito di valuta azionato dalla Cooperativa nei confronti di CP_1
[...]
Ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c., le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente € 1.100,00, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerarsi sempre pronunciate secondo equità (cd. giudizio di equità necessario).
Dal combinato disposto degli artt. 113 c. 2 (“il Giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro”) e 339 c. 3 c.p.c. (“Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia) si ricava che le sentenze emesse dal Giudice di Pace nelle cause di valore non superiore ad € 1.100,00 sono appellabili, esclusivamente, per violazione delle norme del procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Le regole di equità devono ritenersi utilizzate indipendentemente dal fatto che il giudice di pace abbia invocato l'equità per la soluzione del caso singolo, oppure abbia risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, atteso che anche in questo caso la lettura delle norme data dal giudice è compiuta in chiave equitativa e non può essere denunciata in cassazione ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per violazione di legge
(Cass. Civ. Ord. 14609/2020).
L'ammissibilità dell'appello è, dunque, circoscritta a motivi limitati, enucleati dal terzo comma dell'art. 339 c.p.c. (Cass. Civ. Ord. 10063/2020).
In ordine all'individuazione e al contenuto della critica vincolata è utile riepilogare pagina 4 di 9 che:
- l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal Giudice di pace si ponga con esso in contrasto (Cfr.
Cass. 3005/2014; 18064/2022);
- non è sufficiente, allo scopo di enucleare i principi violati, la mera deduzione della violazione di norme di diritto sostanziale (cfr. Cass. sent. n. 23963/2004).
- i "principi informatori della materia" non corrispondono a singole norme regolatrici della materia, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva, il cui mancato rispetto comporta una decisione ingiusta;
- la “violazione delle norme sul procedimento” comprende i motivi attinenti alla giurisdizione, alla nullità della sentenza o del procedimento e la violazione delle norme sulla competenza (Cfr. Cass. sent. n. 6410/2013), nonché alla omessa o apparente motivazione della sentenza.
Va ricordato, ancora, che non rientra di per sé nell'ambito dell'inosservanza delle norme sul procedimento la valutazione da parte del giudice adito delle risultanze probatorie acquisite o il vizio motivazionale e che la costante giurisprudenza di legittimità ammette il rimedio dell'appello per vizio motivazionale solo nell'ipotesi di radicale assenza della motivazione (cfr., fra le tante, Cass. sent. nn. 6410/2013;
27399/2008; 10775/2008), ossia laddove la parte motiva del provvedimento sia del tutto inesistente, meramente apparente o insanabilmente contraddittoria, e non anche nell'ipotesi in cui siano contestate le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.
La si è limitata a censurare la sentenza impugnata senza formulare Parte_1 motivi riconducibili a quelli indicati dall'art. 339 comma 3 c.p.c.; non sono indicate pagina 5 di 9 violazione di norme costituzionali o comunitarie, ma neppure violazioni di norme sul procedimento rientranti nelle ipotesi contemplate dalla giurisprudenza e neanche principi regolatori in grado di contrastare la decisione impugnata.
L'appellante reputa che la sentenza oggetto di gravame “risulti viziata per l'erronea valutazione, da parte del primo giudice, dei documenti prodotti dalla , e Parte_1 pertanto è evidente la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2377 c.c.” e che il Giudice di
Pace “ha reso una sentenza carente di motivazione, in quanto ha semplicemente affermato che la non aveva dato prova del credito vantato, senza Parte_1 premettere alcuna valutazione del materiale probatorio (anzi, non considerandolo neppure)”, chiedendo “il riesame del fatto rappresentato dai documenti cartacei prodotti nel primo grado, attese anche le non contestazioni o le ambiguità difensive assunte dall'opponente”.
Sul materiale probatorio offerto dalla parte istante, con motivazione indubbiamente succinta, il giudice di pace ha affermato: “Con riferimento alla documentazione posta
a sostegno del giudizio monitorio va evidenziato che si tratta di meri prospetti, privi di attestazione di conformità, i cui importi non sono espressamente richiamati nei verbali di approvazione dei bilanci. Il CTU dott. contrariamente a quanto affermato Per_1 dalla parte opposta, ha affermati che “la nota integrativa al bilancio dovrebbe indicare le quote richieste ai soci e non ancora versate;
tuttavia, tali importi non vengono dettagliatamente illustrati e si evincono solo da prospetti di calcolo e ripartizioni allegati ed … il CTU non può che rilevare il debito solo da tali prospetti”.
In sostanza i due consulenti sono giunti alle medesime conclusioni, non ci sono atti formali da cui ricavare con certezza la posizione debitoria della sig. ”. CP_1
La motivazione richiamata, per quanto stringata, pare soddisfare il c.d. minimo costituzionale poiché rende percepibile il fondamento della decisione e il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e, cioè, l'ammontare del credito non è ritenuto provato dal primo giudice poiché specificato in meri prospetti di calcolo e ripartizioni “non espressamente richiamati nei verbali di approvazione dei
pagina 6 di 9 bilanci”.
In buona sostanza, il primo giudice ha fondato la sua decisione sul rilievo decisivo che le delibere prodotte non prevedevano nessun riparto di spesa e su questo specifico dato l'appellante non offre deduzioni pertinenti, né letture alternative.
Del tutto ad abundantiam, si osserva che l'articolo 63 disp. att. cod. civ. prevede la necessità, per dimostrare i debiti e il loro ammontare, che la delibera di approvazione del bilancio sia corredata dallo stato di ripartizione e che, nel caso di specie, la delibera del 12 ottobre 2012, su cui si fonda la richiesta di decreto ingiuntivo, indica le perdite di esercizio 2010 e 2011, ma non richiama alcuna ripartizione delle quote, né dà contezza della loro allegazione;
del resto, nello stesso ricorso per decreto ingiuntivo, si legge che il prospetto riepilogativo è accluso alle raccomandate con cui si sollecitano i soci a provvedere ai pagamenti.
Nemmeno resiste all'eccezione di inammissibilità dell'appello la censura relativa alla violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere il primo giudice condannato la al pagamento della somma di € 358,97 che la assume essere stata CP_1 Parte_1 oggetto di riconoscimento del debito o, comunque, non contestata.
È bene ricordare che il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione
("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti;
il vizio sussiste sia quando il giudice trascuri di esaminare una domanda od una eccezione, sia quando sostituisca d'ufficio un'azione ad un'altra, nonché quando pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa della parte.
Orbene, è lo stesso appellante a rilevare che la controparte “nelle conclusioni del suo
pagina 7 di 9 atto di opposizione aveva chiesto, in subordine, che venisse dichiarata tenuta al pagamento dell'importo di € 358,97”.
La difesa con cui si chiede la riduzione della somma ingiunta “addebitando a
la quota di perdita d'esercizio suddivisa per 42 soci” (dalle conclusioni CP_1 dell'atto di opposizione) è svolta, in subordine, rispetto alle altre contestazioni, tra cui quella relativa alla mancata indicazione nelle delibere assembleari dell'addebito di €
1.021,88; pertanto, non vi è alcuna violazione del principio richiamato dall'appellante.
Lo svolgimento della difesa “subordinata” non vale, di certo, ad esimere la parte creditrice dall'assolvimento degli oneri probatori sulla stessa incombenti;
tali oneri probatori, con la motivazione già richiamata, sono stati ritenuti non assolti dal giudice di pace, nei termini e seguendo l'iter logico-giuridico già esaminato.
In conclusione, la sentenza impugnata è inappellabile e, quindi, l'appello va dichiarato inammissibile, con conseguente conferma della pronuncia.
2. Le spese di lite, relative al presente giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m.
55/2014, tenendo conto della riduzione prevista per la decisione in rito e dell'assenza della fase istruttoria.
Non vi è spazio, invece, per l'invocata condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96
c.p.c., giacché ai fini della configurabilità della responsabilità processuale aggravata “è necessario che siano accertate sia l'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio, in relazione alla fattispecie concreta” (così, ex multis, Cass. 9 novembre 2017, n. 26515) e, nel caso in esame, anche in ragione della concisione della motivazione, non può ritenersi che dalla ricostruzione offerta dall'appellante emergesse la palese infondatezza della sua prospettazione.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1 c.17 L.228/2012 - che ha pagina 8 di 9 aggiunto il c.
1-quater all'art. 13 del TU di cui al d.P.R. 115/2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione sulla causa come in epigrafe promossa, avverso la sentenza n. 1/2023 del Giudice di Pace di
Reggio Calabria, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Reggio Calabria n. 1/2023, depositata il 6.2.2023;
2) condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente giudizio di appello, che si liquidano in complessivi € 200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA come nelle misure di legge, da distrarre in favore del procuratore della parte appellata dichiaratosi antistatario;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Reggio Calabria, 14 ottobre 2025
Il Giudice
(dr.ssa Lucia Delfino)
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