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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/07/2025, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 1255/2025, pendente tra
, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del Parte_1 ricorso, dall'Avv. Rossella Vitali e dall'Avv Carola Promontorio, elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Corso Venezia N. 6 a Milano ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via CP_1
Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Casagli, per procura generale alle liti in atti, con domicilio eletto in Milano, Via Savarè, 1 resistente
Oggetto: pensione opzione donna
Conclusioni:
Per la ricorrente:
Accertare e dichiarare il diritto della sig.r ad accedere alla pensione Parte_1 ata "Opzione Donna" ai sensi della normativa vigente e per l'effetto condannare al pagamento in favore della Ricorrente della pensione anticipata "Opzione CP_1
Donna" a far data dalla domanda amministrativa (07.06.2024), con corresponsione di tutti i relativi arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ed ogni consequenziale pronuncia.
In ogni caso, condannare alla refusione delle spese legali di lite CP_1
Per CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare improponibili le avversarie domande;
in subordine, nel merito, respingere le avversarie pretese in quanto infondate e destituite di supporto probatorio.
Spese, diritti ed onorari come per legge
1 Svolgimento del processo
La ricorrente ha convenuto in giudizio , deducendo: - di avere sempre lavorato CP_1 nel corso della sua vita;
- di avere lavorato ultimi 20 anni con mansione di custode presso il a Milano, prima a tempo pieno, e dal Controparte_2
2018, con orario part-time; - che in data 16.03.2023, il Condominio le aveva comunicato il licenziamento per motivo oggettivo, a causa dell'eliminazione del servizio di portierato, con ampio preavviso, con decorrenza effettiva in data 31.03.2024; - di avere presentato in data 07.06.2024 domanda per il riconoscimento della pensione anticipata "Opzione Donna”; - che con lettera datata 02.07.2024, l di Milano Centro aveva CP_1 rigettato detta domanda;
- di avere presentato ricorso con missiva del .2024, evidenziando la sussistenza dei presupposti previsti per legge;
- che l' aveva CP_1 respinto il ricorso;
- di avere interesse ad impugnare tale rigetto, essendo in possesso di tutti i requisiti previsi per poter beneficiare della pensione anticipata c.d. opzione donna.
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Alla udienza del 27.5.2025, omessa ogni attività istruttoria ritenuta irrilevante ai fini della decisione, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
1. Risulta documentalmente che la ricorrente avesse presentato domanda per il riconoscimento della pensione anticipata "Opzione Donna” ai sensi della lettera c) del comma 1bis dell'art 16 DL 4/19, come modificato dall'art 1, comma 138, lett. a), numero
2) L. 213/23 e dall'art 1, comma 292, lett. a), L. 197/22, prevista per le lavoratrici licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale (doc. 1, fascicolo ). CP_1
L'art 16 DL 4/19, come modificato dall'art 1, comma 138, lett. a), numero 2) L. 213/23 e dall'art 1, comma 292, lett. a), L. 197/22, nel testo in vigore sino al 31.12.24 prevede quanto segue:
“1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .
1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessantuno anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:
2 a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessantuno anni di cui all'alinea del presente comma si applica a prescindere dal numero di figli .
2. Al trattamento pensionistico di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
2. La ricorrente contesta il provvedimento di reiezione della domanda di CP_1 pensione, sostenendo di possedere tutti i requisi ui alla disposizione sopra citata ma con riferimento alla diversa ipotesi di cui alla lettera a) (lavoratori che “assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104…”)
Pacifica, quindi, l'insussistenza del requisito dell'essere la ricorrente lavoratrice licenziata o dipendente “da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
Orbene, al di là del fatto che la domanda di riconoscimento della pensione in questione ai sensi della lettera a) della norma citata sarebbe improcedibile per difetto di presentazione della relativa domanda amministrativa, va detto che allo stato non paiono sussistere nemmeno i presupposti per il riconoscimento di tale pensione, atteso che il coniuge della ricorrente, sig. , risulta essere portatore di handicap ex Persona_1 art 3, comma 1, L 104/92 ed invali ura del 67%, condizione insufficiente ai sensi della lettera a) della norma citata (cfr. documenti depositati dall' in data CP_1
8.5.2025).
3. La domanda deve, quindi, essere respinta.
Le spese devono essere compensate in ragione della particolarità delle questioni oggetto di causa e delle condizioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
3 rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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