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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/06/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Grazia Mandanici, in esito all'udienza del 19.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art 127 ter cpc così come modificato dal dlg 164/24 a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 4499/24 e n. 2257/2023 R.G. vertenti
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pt_1
MONORITI ANTONELLO giusta procura generale per atto del Notaio dott. rep. Persona_1
n.80974 del 21.7.2015, elettivamente domiciliato in Messina via Tommaso Capra n.301 bis presso l'Ufficio dell' Controparte_1
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 47, Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Messina Via XXVII Luglio C.F._1
34 is. 195 presso e nello studio dell'Avvocato Francesco Micali, il quale lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità (l. 222/84);
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art.445bis c.p.c. depositato in data 26.04.23, rappresentava Controparte_2 di avere depositato domanda amministrativa, ai fini del riconoscimento dell' assegno ordinario di invalidità a fare data dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Sottoposto a visita dalla Commissione medica dell' la domanda veniva respinta e chiedeva, Pt_1 Controparte_2 pertanto, in sede di ATP la nomina di ctu ai fini dell''accertamento della sussistenza del requisito sanitario. In sede di ATP, il nominato ctu riconosceva un'invalidità propria della prestazione previdenziale invocata. L' dopo aver di depositato dichiarazione di dissenso, in data 31.07.24, Pt_1 con ricorso del 30.08.24, si opponeva alle conclusioni del c.t.u. per la valutazione fornita sulla portata delle patologie dalle quali era affetto e ribadiva che non era sussistente Controparte_2 alla data della domanda amministrativa l'invalidità propria dell' assegno ordinario (l.222/84). Concludeva chiedendo l'accertamento dell' insussistenza del requisito sanitario proprio della prestazione invocata, già a far data dalla domanda con condanna di parte avversaria per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore. Controparte_2 si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 11.11.2024, contestando la fondatezza della domanda, poiché era stata ritenuta la sussistenza del requisito sanitario e chiedendo conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi. Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., in data odierna,. in esito al deposito telematico di note scritte, disposta ctu e in seguito al deposito della relazione peritale, la causa veniva decisa. Il presente ricorso di merito è fondato e, pertanto, deve essere totalmente accolto.
********* Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata. Il CTU nominato, dr. , nella relazione scritta depositata in atti, a seguito Persona_2 dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, non ha diagnosticato in capo all'istante la sussistenza del requisito sanitario proprio dell'assegno ordinario invalidità, non presentando il ricorrente una riduzione delle capacità lavorative a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini
Da una più attenta analisi degli atti, la relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare non suscettibile di censure, considerato che il CTU, ha analizzato tutti i fattori rilevanti e per questo, il giudicante non ritiene, quindi, di dovere effettuare né rinnovi dell'elaborato peritale né richieste di chiarimenti (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso iscritto a ruolo il 30.08.24 può in toto accogliersi.
******** Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, a parere di questo decidente sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici, avendo il consulente adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede e comprovate dalla visita effettuata. Rileva il decidente che la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia e conduca dunque al rigetto della domanda. Pertanto, si dichiara che l' istante non trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell' assegno ordinario di invalidità, non sussistendone le condizioni sanitarie. Stante la presenza in atti della dichiarazione ex art 152 disp att. Cpc non si dispone la condanna della parte soccombente. Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati come da separato provvedimento, si pongono definitivamente a carico dell' Pt_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, ai sensi dell'art 127 ter comma 5 cpc, sulle domande proposte da con ricorso depositato in data 26.04.23 nei confronti dell' in persona del Controparte_2 Pt_1 legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: Contr
- dichiara che non trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell' Controparte_2
(assegno ordinario di invalidità, ex L. 222/84);
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con decreto Pt_1 emesso nel corso del giudizio. Messina, 20.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Maria Grazia Mandanici)