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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/06/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5819/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 05/09/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5819/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. ALONGE ERMINIA ALESSIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE I. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori e in data 13.07.2017, trascritto nei Registri dello stato Parte_1 Parte_2 civile del Comune di AR al N. 11 P. II S. A Anno 2017, alle medesime condizioni indicate per la separazione ad esclusione della pattuizione economica di cui al punto 12), da intendersi qui trascritte e confermate;
II. Ordinare al Comune di AR di annotare l'emananda sentenza di divorzio a margine dell'atto di matrimonio;
III. Dichiarare integralmente compensate le spese di procedura e compensi del procuratore costituito.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale nel medesimo procedimento de quo con sentenza emessa in data 31 ottobre 2024 (sent. n. 933/24
– pubbl. in data 05.11.2024). Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (21.06.2019) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 05/09/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
AR (MI) in data 13/07/2017 (atto n. 11, Parte II, Serie A, del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di AR (MI)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di AR (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22 maggio 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 05/09/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5819/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. ALONGE ERMINIA ALESSIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE I. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori e in data 13.07.2017, trascritto nei Registri dello stato Parte_1 Parte_2 civile del Comune di AR al N. 11 P. II S. A Anno 2017, alle medesime condizioni indicate per la separazione ad esclusione della pattuizione economica di cui al punto 12), da intendersi qui trascritte e confermate;
II. Ordinare al Comune di AR di annotare l'emananda sentenza di divorzio a margine dell'atto di matrimonio;
III. Dichiarare integralmente compensate le spese di procedura e compensi del procuratore costituito.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale nel medesimo procedimento de quo con sentenza emessa in data 31 ottobre 2024 (sent. n. 933/24
– pubbl. in data 05.11.2024). Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (21.06.2019) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 05/09/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
AR (MI) in data 13/07/2017 (atto n. 11, Parte II, Serie A, del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di AR (MI)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di AR (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22 maggio 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona