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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/11/2025, n. 3899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3899 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
RG 1435/2024
Tribunale di Napoli Nord
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1435/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Gianluigi Passarelli, presso il cui studio in Caserta
(CE) alla via G.M. Bosco n. 65 pal. , risulta elettivamente domiciliata, giusta CP_1 mandato in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., (c.f. ) rapp.ta e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv.to Vincenzo Pasquarella, presso il cui studio in Caserta alla via
Marchesiello n. 52, risulta elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti costituite, nelle note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 7.11.2025 si riportavano ai propri atti e la causa viene decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da motivazione che segue.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12/2024 emesso in data 5-1-
2024 con il quale era stato ingiunto, su istanza della , Controparte_2 all'odierno opponente il pagamento della somma di euro € 33.918,00, oltre interessi legali e moratori come specificati in ricorso nonché al pagamento delle spese di lite, chiedendone la revoca con vittoria delle spese di giudizio.
1 RG 1435/2024
In particolare, la società opponente non contestava la sussistenza del rapporto sotteso al credito, tuttavia, eccepiva l'inadempimento dell'opposta la quale avrebbe abbandonato il cantiere ove le maestranze avrebbero dovuto eseguire i lavori e, inoltre, non avrebbe consegnato alla medesima, seppur ritualmente richiesti, i documenti di apertura cantiere Uniemens di ogni mensilità; DM10 e mod. F24 versati, in modo da comprovare effettivamente i lavoratori che hanno prestato servizio, nonché il Piano
Operativo di Sicurezza.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “-in via preliminare: per quanto innanzi esposto e provato sulla base della documentazione esibita nonché della spiegata eccezione riconvenzionale revocare l'opposto d.i.; - sempre in via principale: accertare e dichiarare nulle ed infondate, per quanto in narrativa, le pretese di controparte, e per l'effetto revocare l'opposto D.I.; - in ogni caso condannare l al Parte_1 pagamento di quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa, anche a seguito della eccezione riconvenzionale in narrativa;
Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari di causa, con attribuzione alsottoscritto procuratore antistataro ex art. 93 c.p.c.”
2. Si costituiva insistendo per il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
3. Con ordinanza resa in data 22.03.2025, all'esito dell'udienza di comparizione tenutasi il 21.03.2025, il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e rinviava la causa all'udienza del 7.10.2025, onerando le parti dell'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, udienza da trattarsi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
4. Nelle note depositate in data 6.10.2025 parte opponente deduceva di aver corrisposto la somma di € 37.529,72 in favore dell'opposta e all'Avv. Pasquarella quale antistatario la somma di € 2390,04 sicché era stato integralmente soddisfatto il credito di cui al d.i., non essendo dovuti gli interessi moratori.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di “dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., per intervenuto integrale pagamento delle somme dovute in base al decreto ingiuntivo e per insussistenza di ulteriori importi esigibili”.
Nelle note depositate in data 6.10.2025 l'opposta depositava in atti il verbale attestante l'esperimento, seppur infruttuoso, del procedimento di mediazione.
5. Con ordinanza resa in data 8.10.2025 la causa veniva rinviata al 7-11-2025 per la discussione della causa con termine fino a 15 giorni prima per il deposito di memorie conclusionali e 7 giorni prima per eventuali memorie di replica.
2 RG 1435/2024
6. Nelle comparse conclusionali l'opponente ribadiva di aver corrisposto integralmente le somme oggetto del d.i. e, pertanto, chiedeva la revoca dello stesso non essendo, in alcun modo, dovuti gli interessi moratori indicati in ricorso monitorio per la natura del rapporto.
7. Nelle memorie di replica, l'opposta, di contro, assumeva che il rapporto era
“caratterizzato dalla fornitura di servizi specializzati da parte di un'impresa a favore di un'altra impresa nell'ambito di un appalto pubblico” sicché insisteva per la condanna dell'opponente al pagamento degli interessi moratori maturati.
Preso atto dell'intervenuto pagamento, ancorché parziale, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per le somme non contestate, mentre, insisteva per la condanna dell'opponente “al pagamento degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 sulla sorte capitale di € 33.918,00 dalle singole scadenze delle fatture fino al saldo avvenuto, detratta la somma già corrisposta a titolo di interessi”, con vittoria delle spese di lite.
8. In via preliminare, occorre dichiarare la cessata materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione con riferimento al versamento delle somme non contestate tra le parti.
Come noto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il pagamento parziale dell'obbligazione pecuniaria compiuto da parte opponente comporta la revoca del D.I. originariamente emesso
La giurisprudenza, infatti, ha più volte chiarito che “In materia di decreto ingiuntivo, il fatto estintivo sopravvenuto alla pronuncia resa nella fase monitoria, ove sia idoneo a precludere una decisione sul merito della pretesa azionata, è destinato a travolgere la pronuncia stessa. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza. Ne deriva che, se il debito su cui si fonda il decreto ingiuntivo risulti anche parzialmente pagato in un momento posteriore all'emissione del decreto, si deve comunque revocare in toto il decreto opposto”. (Cassazione civile, sez. I, sentenza 18/05/2007 n° 11660; Tribunale di
Termini Imerese, n. 1537/2024).
Ebbene, tenuto conto che il credito oggetto del d.i. oggetto di opposizione, ivi compresi gli interessi legali e le spese legali, è stato integralmente pagato dall'opponente, quest'ultimo va revocato.
9. Ciò posto, la ulteriore domanda proposta dall'opposta volta ad ottenere la condanna dell'opponente “al pagamento degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 sulla sorte
3 RG 1435/2024
capitale di € 33.918,00 dalle singole scadenze delle fatture fino al saldo avvenuto, detratta la somma già corrisposta a titolo di interessi” è infondata e va rigettata.
In particolare, l'opponente ha eccepito la debenza degli interessi moratori sul presupposto che il rapporto avesse ad oggetto la fornitura di “prestazione di manodopera” tant'è che nelle fatture era previsto il distacco del personale sicché, trattandosi di credito di lavoro, non risultavano dovuti gli interessi moratori previsti dal
D.LGS. n. 231/2002.
Di contro, l'opposta evidenziava che il rapporto era consistito nella “fornitura di mezzi e maestranze da parte della alla nell'ambito dei lavori Controparte_2 Parte_1 della Trenovia Trieste Opicina. Tale prestazione si configura chiaramente come fornitura di servizi nell'ambito di una transazione commerciale tra imprese, rientrando pienamente nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2002. La circostanza che la prestazione abbia comportato il "distacco lavoratori" non modifica la natura commerciale del rapporto, che rimane caratterizzato dalla fornitura di servizi specializzati da parte di un'impresa a favore di un'altra impresa nell'ambito di un appalto pubblico. La qualificazione formale utilizzata nelle fatture ("distacco lavoratori", "mano d'opera") non può prevalere sulla sostanza del rapporto, che si configura come contratto di appalto di servizi tra imprese”.
Ebbene, tanto chiarito, si ritiene che l'opposta non abbia fornito la prova del rapporto con riferimento alla fornitura dei mezzi e, di conseguenza, il presupposto legittimante la debenza degli interessi richiesti.
Secondo la prospettazione dell'opposta, quest'ultima avrebbe fornito mezzi e maestranze all'opponente nell'ambito dei lavori a quest'ultima affidati dal Comune di
Trieste aventi ad oggetto "Trenovia Trieste Opicina - Manutenzioni straordinarie anno
2019".
Tuttavia, siffatte asserzioni sono rimaste del tutto indimostrate a fronte della contestazione specifica di parte opponente circa l'avvenuto pagamento in corso di giudizio del solo distacco delle maestranze e non dei mezzi, in quanto non oggetto di accordo.
Un siffatto rapporto, solo allegato, ovvero la fornitura di mezzi e manodopera, in difetto di ulteriori elementi forniti, riconducibile al subappalto e, trattandosi di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 applicabile ratione temporis all'appalto in esame, il relativo contratto avrebbe dovuto essere stipulato per iscritto a pena di nullità.
4 RG 1435/2024
Di contro, nel caso in esame, non risulta prodotto in atti il contratto né tantomeno l'opposto è stato in grado di specificare e/o provare in cosa sarebbe consistito tale rapporto a fronte delle causali riporte nelle fatture predisposte dalla stessa opposta.
Deve ritenersi che anche in difetto di prove ulteriori cui era onere dell'opposta dimostrare, che si tratti di un contratto di distacco con la conseguenza che non risultano dovuti gli interessi di cui al D.LGS. n. 231/2002 trattandosi di mero rimborso, essendo vietata ex lege la somministrazione di manodopera.
Pertanto, non possono essere riconosciuti in favore dell'opposta gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 sulla somma indicata nel decreto ingiuntivo.
10. Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione relativamente alla debenza degli interessi sopra indicati e della soccombenza virtuale dell'opponente, possono essere compensate per la metà, per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei criteri minimi di cui al dm n. 55/2014 per la semplicità della controversia e la ridotta attività istruttoria, considerando il valore della causa in base al decisum e l'attività svolta, con attribuzione al procuratore costituito, avv.to Vincenzo Pasquarella.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Maurizio Spezzaferri, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo n. 12/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 5-1-
2024;
b) dichiara la cessata materia del contendere e rigetta per il resto in relazione alla debenza degli interessi di mora così come previsti dal D.Lgs. 231/02;
c) compensa le spese di lite nella misura della metà; per la restante parte condanna in persona del legale rapp.te p.t, alla rifusione in favore Parte_1 di in persona del legale rapp.te p.t., delle spese del Controparte_2 presente giudizio, che liquida, al netto della detta compensazione, in euro=1.904,50= per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul totale, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to all'avvocato Vincenzo
Pasquarella, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, il 8-11-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
5
Tribunale di Napoli Nord
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1435/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Gianluigi Passarelli, presso il cui studio in Caserta
(CE) alla via G.M. Bosco n. 65 pal. , risulta elettivamente domiciliata, giusta CP_1 mandato in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., (c.f. ) rapp.ta e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv.to Vincenzo Pasquarella, presso il cui studio in Caserta alla via
Marchesiello n. 52, risulta elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti costituite, nelle note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 7.11.2025 si riportavano ai propri atti e la causa viene decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da motivazione che segue.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12/2024 emesso in data 5-1-
2024 con il quale era stato ingiunto, su istanza della , Controparte_2 all'odierno opponente il pagamento della somma di euro € 33.918,00, oltre interessi legali e moratori come specificati in ricorso nonché al pagamento delle spese di lite, chiedendone la revoca con vittoria delle spese di giudizio.
1 RG 1435/2024
In particolare, la società opponente non contestava la sussistenza del rapporto sotteso al credito, tuttavia, eccepiva l'inadempimento dell'opposta la quale avrebbe abbandonato il cantiere ove le maestranze avrebbero dovuto eseguire i lavori e, inoltre, non avrebbe consegnato alla medesima, seppur ritualmente richiesti, i documenti di apertura cantiere Uniemens di ogni mensilità; DM10 e mod. F24 versati, in modo da comprovare effettivamente i lavoratori che hanno prestato servizio, nonché il Piano
Operativo di Sicurezza.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “-in via preliminare: per quanto innanzi esposto e provato sulla base della documentazione esibita nonché della spiegata eccezione riconvenzionale revocare l'opposto d.i.; - sempre in via principale: accertare e dichiarare nulle ed infondate, per quanto in narrativa, le pretese di controparte, e per l'effetto revocare l'opposto D.I.; - in ogni caso condannare l al Parte_1 pagamento di quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa, anche a seguito della eccezione riconvenzionale in narrativa;
Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari di causa, con attribuzione alsottoscritto procuratore antistataro ex art. 93 c.p.c.”
2. Si costituiva insistendo per il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
3. Con ordinanza resa in data 22.03.2025, all'esito dell'udienza di comparizione tenutasi il 21.03.2025, il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e rinviava la causa all'udienza del 7.10.2025, onerando le parti dell'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, udienza da trattarsi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
4. Nelle note depositate in data 6.10.2025 parte opponente deduceva di aver corrisposto la somma di € 37.529,72 in favore dell'opposta e all'Avv. Pasquarella quale antistatario la somma di € 2390,04 sicché era stato integralmente soddisfatto il credito di cui al d.i., non essendo dovuti gli interessi moratori.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di “dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., per intervenuto integrale pagamento delle somme dovute in base al decreto ingiuntivo e per insussistenza di ulteriori importi esigibili”.
Nelle note depositate in data 6.10.2025 l'opposta depositava in atti il verbale attestante l'esperimento, seppur infruttuoso, del procedimento di mediazione.
5. Con ordinanza resa in data 8.10.2025 la causa veniva rinviata al 7-11-2025 per la discussione della causa con termine fino a 15 giorni prima per il deposito di memorie conclusionali e 7 giorni prima per eventuali memorie di replica.
2 RG 1435/2024
6. Nelle comparse conclusionali l'opponente ribadiva di aver corrisposto integralmente le somme oggetto del d.i. e, pertanto, chiedeva la revoca dello stesso non essendo, in alcun modo, dovuti gli interessi moratori indicati in ricorso monitorio per la natura del rapporto.
7. Nelle memorie di replica, l'opposta, di contro, assumeva che il rapporto era
“caratterizzato dalla fornitura di servizi specializzati da parte di un'impresa a favore di un'altra impresa nell'ambito di un appalto pubblico” sicché insisteva per la condanna dell'opponente al pagamento degli interessi moratori maturati.
Preso atto dell'intervenuto pagamento, ancorché parziale, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per le somme non contestate, mentre, insisteva per la condanna dell'opponente “al pagamento degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 sulla sorte capitale di € 33.918,00 dalle singole scadenze delle fatture fino al saldo avvenuto, detratta la somma già corrisposta a titolo di interessi”, con vittoria delle spese di lite.
8. In via preliminare, occorre dichiarare la cessata materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione con riferimento al versamento delle somme non contestate tra le parti.
Come noto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il pagamento parziale dell'obbligazione pecuniaria compiuto da parte opponente comporta la revoca del D.I. originariamente emesso
La giurisprudenza, infatti, ha più volte chiarito che “In materia di decreto ingiuntivo, il fatto estintivo sopravvenuto alla pronuncia resa nella fase monitoria, ove sia idoneo a precludere una decisione sul merito della pretesa azionata, è destinato a travolgere la pronuncia stessa. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza. Ne deriva che, se il debito su cui si fonda il decreto ingiuntivo risulti anche parzialmente pagato in un momento posteriore all'emissione del decreto, si deve comunque revocare in toto il decreto opposto”. (Cassazione civile, sez. I, sentenza 18/05/2007 n° 11660; Tribunale di
Termini Imerese, n. 1537/2024).
Ebbene, tenuto conto che il credito oggetto del d.i. oggetto di opposizione, ivi compresi gli interessi legali e le spese legali, è stato integralmente pagato dall'opponente, quest'ultimo va revocato.
9. Ciò posto, la ulteriore domanda proposta dall'opposta volta ad ottenere la condanna dell'opponente “al pagamento degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 sulla sorte
3 RG 1435/2024
capitale di € 33.918,00 dalle singole scadenze delle fatture fino al saldo avvenuto, detratta la somma già corrisposta a titolo di interessi” è infondata e va rigettata.
In particolare, l'opponente ha eccepito la debenza degli interessi moratori sul presupposto che il rapporto avesse ad oggetto la fornitura di “prestazione di manodopera” tant'è che nelle fatture era previsto il distacco del personale sicché, trattandosi di credito di lavoro, non risultavano dovuti gli interessi moratori previsti dal
D.LGS. n. 231/2002.
Di contro, l'opposta evidenziava che il rapporto era consistito nella “fornitura di mezzi e maestranze da parte della alla nell'ambito dei lavori Controparte_2 Parte_1 della Trenovia Trieste Opicina. Tale prestazione si configura chiaramente come fornitura di servizi nell'ambito di una transazione commerciale tra imprese, rientrando pienamente nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2002. La circostanza che la prestazione abbia comportato il "distacco lavoratori" non modifica la natura commerciale del rapporto, che rimane caratterizzato dalla fornitura di servizi specializzati da parte di un'impresa a favore di un'altra impresa nell'ambito di un appalto pubblico. La qualificazione formale utilizzata nelle fatture ("distacco lavoratori", "mano d'opera") non può prevalere sulla sostanza del rapporto, che si configura come contratto di appalto di servizi tra imprese”.
Ebbene, tanto chiarito, si ritiene che l'opposta non abbia fornito la prova del rapporto con riferimento alla fornitura dei mezzi e, di conseguenza, il presupposto legittimante la debenza degli interessi richiesti.
Secondo la prospettazione dell'opposta, quest'ultima avrebbe fornito mezzi e maestranze all'opponente nell'ambito dei lavori a quest'ultima affidati dal Comune di
Trieste aventi ad oggetto "Trenovia Trieste Opicina - Manutenzioni straordinarie anno
2019".
Tuttavia, siffatte asserzioni sono rimaste del tutto indimostrate a fronte della contestazione specifica di parte opponente circa l'avvenuto pagamento in corso di giudizio del solo distacco delle maestranze e non dei mezzi, in quanto non oggetto di accordo.
Un siffatto rapporto, solo allegato, ovvero la fornitura di mezzi e manodopera, in difetto di ulteriori elementi forniti, riconducibile al subappalto e, trattandosi di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 applicabile ratione temporis all'appalto in esame, il relativo contratto avrebbe dovuto essere stipulato per iscritto a pena di nullità.
4 RG 1435/2024
Di contro, nel caso in esame, non risulta prodotto in atti il contratto né tantomeno l'opposto è stato in grado di specificare e/o provare in cosa sarebbe consistito tale rapporto a fronte delle causali riporte nelle fatture predisposte dalla stessa opposta.
Deve ritenersi che anche in difetto di prove ulteriori cui era onere dell'opposta dimostrare, che si tratti di un contratto di distacco con la conseguenza che non risultano dovuti gli interessi di cui al D.LGS. n. 231/2002 trattandosi di mero rimborso, essendo vietata ex lege la somministrazione di manodopera.
Pertanto, non possono essere riconosciuti in favore dell'opposta gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 sulla somma indicata nel decreto ingiuntivo.
10. Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione relativamente alla debenza degli interessi sopra indicati e della soccombenza virtuale dell'opponente, possono essere compensate per la metà, per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei criteri minimi di cui al dm n. 55/2014 per la semplicità della controversia e la ridotta attività istruttoria, considerando il valore della causa in base al decisum e l'attività svolta, con attribuzione al procuratore costituito, avv.to Vincenzo Pasquarella.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Maurizio Spezzaferri, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo n. 12/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 5-1-
2024;
b) dichiara la cessata materia del contendere e rigetta per il resto in relazione alla debenza degli interessi di mora così come previsti dal D.Lgs. 231/02;
c) compensa le spese di lite nella misura della metà; per la restante parte condanna in persona del legale rapp.te p.t, alla rifusione in favore Parte_1 di in persona del legale rapp.te p.t., delle spese del Controparte_2 presente giudizio, che liquida, al netto della detta compensazione, in euro=1.904,50= per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul totale, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to all'avvocato Vincenzo
Pasquarella, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, il 8-11-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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