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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3000 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 30.09.2025; da
(C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria, il 06.12.1991, rappresentata e difesa giusta procura resa su atto separato dall'avv. Matteo M. Riso, presso il cui studio sito in Reggio
Calabria, Via Bruno Buozzi, n. 8/A ha eletto domicilio;
e
(C.F.: ) nato a [...], il CP_1 C.F._2
19.09.1990, rappresentato e difeso giusta procura resa su atto separato dall'avv. Domenica Dell'Arena, presso il cui studio sito in Reggio
Calabria, Via Sbarre Inferiori INA/C Mont., n. 47 ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. -interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 25.10.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14.07.2018;
-rilevato che con sentenza n. 25/2025 emessa all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c in data 31.01.2025 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
-considerato che con ordinanza del 31.01.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 30.09.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 30.09.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio a
Reggio Calabria il 14.07.2018; b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) con sentenza n. 25/2025, pubblicata in data 31.01.2025, è stata dichiarata la separazione personale consensuale tra i coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per la separazione consensuale e comunque dalla data di deposito della sentenza di separazione personale dei coniugi avvenuta in data 31.01.2025 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3
n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
02.12.2024 il quale ha apposto il relativo visto in data 21.01.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato il
25.10.2024 da e così provvede: Parte_1 CP_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e il cui atto di matrimonio risulta Parte_1 CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria, Parte II, Serie A, n. 260, u. 1, anno 2018, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati mutuandosi reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Reggio Calabria Via Sbarre Inf. INA/C
Mont. n. 47, di proprietà della Sig.ra , rimarrà alla moglie con Pt_1
tutti gli arredi, esclusi: asciugatrice, tablet, fornetto, 2 teste di moro, stirella con asse da stiro, lampadari della camera da letto e del salone, pozzetto congelatore, albero di Natale, i due televisori 48” e 43”. Il sig. provvederà a prelevare tutti i beni personali e i regali ricevuti e/o CP_1 acquistati personalmente prima del matrimonio e/o in costanza di matrimonio, dai di lui parenti;
3) La Sig.ra verserà al Sig. al momento della Pt_1 CP_1
sottoscrizione del presente accordo, l'importo di € 500,00 a saldo e tacitazione di ogni pretesa dovuta per la sua quota parte relativa all'addebito presente nella Carta di Credito Intesa San Paolo intestata al
Sig. ed utilizzata anche per le spese familiari. Inoltre, resta a CP_1
carico integrale della Sig.ra il pagamento della somma di € Pt_1
780,00 per il tributo TARI dovuto alla data del 19/09/2024 come da
Attestazione della HE RL che si allega (v. doc. n. 3) e della somma di
€ 297,77 per il pagamento del Servizio Idrico Integrato dovuto alla data del 20/9/2024 come da Attestazione della HE RL che si allega (v. doc. n. 4);
4) Il sig. lascerà la casa coniugale al momento della CP_1
sottoscrizione del presente accordo, consegnando contestualmente copia delle chiavi di casa in suo possesso;
5) La signora si obbliga e si impegna a non chiedere il rimborso Pt_1
della sua quota parte delle rate dell'auto acquistata in costanza di matrimonio e intestata al sig. marca Toyota Yaris targata CP_1
GJ103HJ, lasciandone la piena proprietà e il possesso allo stesso. Al momento della sottoscrizione del presente accordo consegnerà la copia delle chiavi dell'auto in suo possesso;
6) La signora si obbliga e si impegna a versare mensilmente sul Pt_1
conto corrente del marito, fino alla scadenza del 15.12.2025, la quota di euro 60,00 a titolo di pagamento per l'acquisto in costanza di matrimonio, dell'I-phone, la cui domiciliazione per il prelievo era stata concordata sul conto corrente intestato al sig. Il versamento di CP_1
tale quota dovrà avvenire entro e non oltre il 14 di ogni mese;
7) La signora provvederà entro sette (7) giorni dalla sottoscrizione del Pt_1
presente accordo alla voltura delle utenze di casa intestate al sig. CP_1
8) I coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere e dovere l'uno all'altro a titolo di mantenimento reciproco, né di avere altre ragioni di credito l'uno nei confronti dell'altro, oltre a quanto già indicato;
9) I coniugi dichiarano di volere dare, siccome danno, immediata esecuzione ai presenti patti;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.10.2025
Il Presidente rel.
Dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3000 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 30.09.2025; da
(C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria, il 06.12.1991, rappresentata e difesa giusta procura resa su atto separato dall'avv. Matteo M. Riso, presso il cui studio sito in Reggio
Calabria, Via Bruno Buozzi, n. 8/A ha eletto domicilio;
e
(C.F.: ) nato a [...], il CP_1 C.F._2
19.09.1990, rappresentato e difeso giusta procura resa su atto separato dall'avv. Domenica Dell'Arena, presso il cui studio sito in Reggio
Calabria, Via Sbarre Inferiori INA/C Mont., n. 47 ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. -interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 25.10.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14.07.2018;
-rilevato che con sentenza n. 25/2025 emessa all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c in data 31.01.2025 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
-considerato che con ordinanza del 31.01.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 30.09.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 30.09.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio a
Reggio Calabria il 14.07.2018; b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) con sentenza n. 25/2025, pubblicata in data 31.01.2025, è stata dichiarata la separazione personale consensuale tra i coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per la separazione consensuale e comunque dalla data di deposito della sentenza di separazione personale dei coniugi avvenuta in data 31.01.2025 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3
n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
02.12.2024 il quale ha apposto il relativo visto in data 21.01.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato il
25.10.2024 da e così provvede: Parte_1 CP_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e il cui atto di matrimonio risulta Parte_1 CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria, Parte II, Serie A, n. 260, u. 1, anno 2018, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati mutuandosi reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Reggio Calabria Via Sbarre Inf. INA/C
Mont. n. 47, di proprietà della Sig.ra , rimarrà alla moglie con Pt_1
tutti gli arredi, esclusi: asciugatrice, tablet, fornetto, 2 teste di moro, stirella con asse da stiro, lampadari della camera da letto e del salone, pozzetto congelatore, albero di Natale, i due televisori 48” e 43”. Il sig. provvederà a prelevare tutti i beni personali e i regali ricevuti e/o CP_1 acquistati personalmente prima del matrimonio e/o in costanza di matrimonio, dai di lui parenti;
3) La Sig.ra verserà al Sig. al momento della Pt_1 CP_1
sottoscrizione del presente accordo, l'importo di € 500,00 a saldo e tacitazione di ogni pretesa dovuta per la sua quota parte relativa all'addebito presente nella Carta di Credito Intesa San Paolo intestata al
Sig. ed utilizzata anche per le spese familiari. Inoltre, resta a CP_1
carico integrale della Sig.ra il pagamento della somma di € Pt_1
780,00 per il tributo TARI dovuto alla data del 19/09/2024 come da
Attestazione della HE RL che si allega (v. doc. n. 3) e della somma di
€ 297,77 per il pagamento del Servizio Idrico Integrato dovuto alla data del 20/9/2024 come da Attestazione della HE RL che si allega (v. doc. n. 4);
4) Il sig. lascerà la casa coniugale al momento della CP_1
sottoscrizione del presente accordo, consegnando contestualmente copia delle chiavi di casa in suo possesso;
5) La signora si obbliga e si impegna a non chiedere il rimborso Pt_1
della sua quota parte delle rate dell'auto acquistata in costanza di matrimonio e intestata al sig. marca Toyota Yaris targata CP_1
GJ103HJ, lasciandone la piena proprietà e il possesso allo stesso. Al momento della sottoscrizione del presente accordo consegnerà la copia delle chiavi dell'auto in suo possesso;
6) La signora si obbliga e si impegna a versare mensilmente sul Pt_1
conto corrente del marito, fino alla scadenza del 15.12.2025, la quota di euro 60,00 a titolo di pagamento per l'acquisto in costanza di matrimonio, dell'I-phone, la cui domiciliazione per il prelievo era stata concordata sul conto corrente intestato al sig. Il versamento di CP_1
tale quota dovrà avvenire entro e non oltre il 14 di ogni mese;
7) La signora provvederà entro sette (7) giorni dalla sottoscrizione del Pt_1
presente accordo alla voltura delle utenze di casa intestate al sig. CP_1
8) I coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere e dovere l'uno all'altro a titolo di mantenimento reciproco, né di avere altre ragioni di credito l'uno nei confronti dell'altro, oltre a quanto già indicato;
9) I coniugi dichiarano di volere dare, siccome danno, immediata esecuzione ai presenti patti;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.10.2025
Il Presidente rel.
Dott. Giuseppe Campagna