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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/07/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
n. 359/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 359/2018 R.G. promossa con atto di opposizione
da
emplificata, in p.l.r.p.t.., P.I.: , con gli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Fulvio Villa, Luca Pietra e Michele Pozzi;
- parte opponente - contro in p.l.r.p.t., P.I.: , con l'avv. Giuseppe Muscolino;
Controparte_1 P.IVA_2
- parte opposta –
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 651/17 del 14.11.2017, notificato in data 9.1.2018.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con decreto ingiuntivo n. 651/2017 del 14.11.2017, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme nel procedimento monitorio iscritto al n. 1842/2017 R.g., veniva ingiunto alla in persona Parte_1 del l.r.p.t., di pagare, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, alla in persona del Controparte_1
l.r.p.t., la somma di € 18.861,53, oltre interessi, ONché spese e competenze del procedimento monitorio;
la ricorrente deduceva il mancato pagamento di n. 6 fatture, emesse per la fornitura di prodotti di editoria.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, la proponevano opposizione, con atto Parte_1 di citazione con domanda riconvenzionale, deducendo, in particolare: di aver commissionato alla CP_1 la stampa di alcuni prodotti letterari, ma che gli stessi, purtroppo, erano affetti da numerosi gravi difetti
[...] di stampa, tutti segnalati alla ricorrente;
che il rifiuto della di porre rimedio alla situazione e, Controparte_1 dunque, di provvedere alla ristampa integrale delle opere costringeva la società opponente a provvedere autonomamente a tale inadempimento avvalendosi di altra tipografia. Sulla base di tali deduzioni, l'opponente chiedeva, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna della società opposta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e ON patrimoniali, da liquidarsi anche in via equitativa, derivanti dalla vicenda riferita, oltre interessi e vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la in persona del l.r.p.t., la quale contestava tutto quanto esposto Controparte_1 dalla società opponente e, in particolare, deduceva che le opere erano esenti da vizi o difetti e che la denuncia dei presunti difetti ON era, comunque, avvenuta nei modi e nei termini di legge;
chiedeva, dunque: preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;
nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda riconvenzionale, anche per l'intervenuta decadenza del diritto di garanzia per vizi, oltre che inammissibile e infondata in fatto e diritto;
il tutto, con vittoria delle spese di lite.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 651/2017, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e attraverso l'espletamento delle prove testimoniali ammesse.
Con provvedimento del 12.3.2024, veniva formulava alle parti, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la seguente proposta conciliativa: “a) Revoca del decreto ingiuntivo b) Pagamento da parte della Parte_2 della somma di euro 16.850,00, comprensiva di euro 2.000,00 per spese legali, a saldo e
[...] stralcio di ogni pretesa, in favore di ….”; detta proposta trovava il favore della Controparte_1 CP_1
mentre ON trovava il favore della
[...] Parte_1
La causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del
15.4.2025, senza la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, anzitutto, osservato che ON vi è contestazione in relazione al rapporto sottostante l'emissione delle fatture poste a fondamento del ricorso per emissione di decreto ingiuntivo;
risulta, dunque, che la
[...] abbia commissionato alla la stampa dei prodotti letterari oggetto di Parte_1 Controparte_1 causa ed, in particolare dei seguenti volumi: “M da HA, “Come un pugno”, “Tutta colpa della neve”, “Reggio Emilia Jazz”, IT ON E”, “Abbecedario eretico”, “Start up”, “Lambruscologia” e
“Tu ON c'eri”.
Tuttavia, la società opponente ha ritenuto di ON dover provvedere al pagamento di dette fatture, presentando alcuni dei prodotti letterari vizi e difetti, tutti segnalati alla venditrice.
La domanda deve, dunque, essere fatta rientrare nell'alveo applicativo degli artt. 1490 c.c. e ss. essendo stata spiegata domanda di revoca del decreto ingiuntivo n. 651/2017, ONché domanda riconvenzionale, in quanto il bene venduto presentava vizi e difetti che lo hanno reso inidoneo all'uso cui era destinato.
Detta norma espressamente prevede che “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.
Possono considerarsi “vizi” ai sensi dell'art. 1490 c.c. le imperfezioni materiali della cosa, concernenti il processo della sua produzione, fabbricazione e formazione, ed incidenti sulla sua utilizzabilità, rendendola inidonea all'uso cui è destinata ovvero diminuendone il valore in modo apprezzabile (cfr., sul punto, Cass. n.
19199/2004; Cass. n.5153/2002; Cass. n. 8537/1994; Cass. n. 1424/1994; Cass. n. 6988/1986).
La garanzia per vizi presuppone un riferimento ad una speciale responsabilità contrattuale del venditore, il cui fondamento è costituito dalla imperfetta realizzazione del risultato traslativo, dipendente dalla inidoneità del materiale relativo alla cosa venduta.
Tale responsabilità si traduce, in una prospettiva processuale, nella soggezione del venditore alla risoluzione del contratto - azione redibitoria - ovvero alla riduzione del prezzo - azione estimatoria o quanti minoris - ai sensi degli artt. 1492 e 1493 c.c., ONchè, nell'ipotesi di conoscenza o negligente ignoranza del vizio da parte del venditore, al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1494 c.c..
Dato fondamentale è quello per cui nel contratto di vendita, la garanzia per i vizi è dovuta per il solo fatto oggettivo della loro esistenza, indipendentemente da una connotazione soggettiva in termini di colpa del venditore (cfr. C. 14193/2004; C. 639/2000; C. 8533/1994).
A fronte, dunque, di un bene compravenduto affetto da vizi occulti tali da rendere il bene inidoneo all'uso o tali da farne scemare significativamente il valore l'acquirente è tutelato dalle azioni di cui al già citato art. 1492
c.c., e, dunque, l'azione redibitoria e l'azione estimatoria.
Perché possa essere, pertanto, invocata la predetta tutela è necessario che il bene sia viziato nei termini indicati dall'art. 1490 c.c., considerato l'incipit dell'art. 1492 c.c. che limita l'operatività della norma ai soli casi di cui all'art. 1490 c.c..
In conclusione – ai sensi degli artt. 1490 e ss. c.c. - il venditore è gravato da un obbligo di diligenza relativo allo stato ed alle caratteristiche della merce oggetto del trasferimento, dovendo consegnare all'acquirente beni che siano immuni da vizi che li rendano inidonei all'uso cui sono destinati o che ne riducano in maniera apprezzabile il valore.
Ove, invece, il bene oggetto di vendita presenti vizi e difetti di qualità del tipo di quelli contemplati dall'art. 1490 c.c. (cd. vizi redibitori), l'acquirente ha a propria disposizione ON solo le azioni di garanzia di cui all'art. 1492 c.c. (riduzione del prezzo o risoluzione del contratto), ma anche il rimedio contemplato dall'art. 1494 c.c.
e volto ad ottenere il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale.
In particolare, mentre i rimedi di cui all'art. 1492 c.c. sono tra loro alternativi, il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale può essere richiesto in ogni caso, essendo cumulabile sia con la domanda di risoluzione che con la richiesta di riduzione del prezzo (nel quale ultimo caso, naturalmente, il ristoro può essere accordato nei limiti del pregiudizio ON coperto dalla riduzione del prezzo) e potendo essere azionato anche indipendentemente dai rimedi di cui all'art. 1492 c.c., rispetto ai quali si pone in posizione di autonomia in ragione della diversità di presupposti e finalità.
Quanto alla denuncia dei vizi, a norma dell'art. 1495 c.c. il compratore decade dal diritto alla garanzia se ON denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, ON necessitando tale denuncia di formalità specifiche né della forma scritta.
2. Nel caso specie, parte opponente ha dato prova dell'avvenuta tempestiva denuncia dei vizi, tramite le e-mail prodotte, ma soprattutto grazie alla prova testimoniale di e , dipendenti della Tes_1 Testimone_2 stessa società opponente, le quali confermavano sia l'esistenza dei vizi che la loro avvenuta immediata denuncia.
L'esistenza dei vizi veniva provata, altresì, tramite la documentazione fotografica allegata.
Va, tuttavia specificato che la invocando la garanzia per i vizi della cosa Parte_1 venduta, ON ha specificatamente indicato il rimedio richiesto (riduzione del prezzo o risoluzione del contratto), limitandosi a richiedere la revoca del decreto opposto, oltre la condanna al risarcimento dei danni patiti.
Ebbene, in atti sono presenti le fatture relative alle spese sostenute dalla società opponente ed affrontate per la ristampa dei volumi viziati (all. 41, 42, 43 e 44 del fascicolo di parte opponente); dette fatture si riferiscono, in realtà solo ad alcuni dei volumi oggetto di contestazione e ON a tutte le copie, motivo per il quale ritiene questo Tribunale che ON sarebbe congrua la risoluzione contrattuale, ma solo la riduzione del prezzo.
Detta riduzione può essere effettuata proprio prendendo in considerazione le spese affrontate per la ristampa delle copie affette da vizi e difetti e, dunque, per l'importo complessivo di € 4.950,00 (di cui € 1.144,00 per
“Start up”, € 2.350,00 per “Tu ON c'eri”, € 124,80 per “Lambruscologia”, € 530,40 per “Abbecedario eretico ed € 800,80 per IT ON E”), ON essendo le fatture allegate riferite ai soli volumi oggetto di contestazione, ma anche ad altri volumi ON oggetto di contestazione (“Non lo saprà nessuno”, “L'amore sgarbato”, “Un elefante rosa in bicicletta” e “Il cattivo infinito”).
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato e la avendo Parte_1 diritto alla riduzione del prezzo sopra calcolato, dovrà corrispondere alla la somma di € Controparte_1
13.911,53 (data dalla differenza tra la somma ingiunta di € 18.861,53 e la riduzione del prezzo di € 4.950,00).
3. Quanto alla domanda riconvenzionale - e, dunque, alla richiesta di risarcimento del danno patito - va detto che, così come tutte le domande giudiziali, la domanda di risarcimento danni è regolata dal principio generale dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., secondi cui “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”; spetta, dunque, al danneggiato fornire la prova del fatto generatore del danno, dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore.
Ciò tanto nell'ipotesi di responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale, difatti la Cassazione ha chiarito che “Ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 28995/17; Corte di Cassazione, sentenza n. 21140/2007).
Difatti, i principi giurisprudenziali per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, si applicano solo in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, e ON in tema di prova del danno consequenziale.
Nel caso di specie sono rimasti del tutto indimostrati l'esistenza e la consistenza dei danni lamentati come subiti dall'opponente in conseguenza dei fatti di causa. Ed invero, nell'atto di citazione si è avanzata domanda risarcitoria per danni patrimoniali quantificati in €
5.304,32, sostenuti per la ristampa delle opere difettate, con l'aggiunta del danno subito “per la perdita di altri
e diversi progetti editoriali”, oltre che del danno all'immagine.
Ebbene, come detto, le spese sostenute per la ristampa delle opere difettate sono state già imputate alla riduzione del prezzo, e, dunque, sottratte all'importo dovuto alla mentre le riferite perdite di Controparte_1 progetti editoriali sono rimaste totalmente prive di riscontro probatorio in merito alla loro quantificazione
(anche approssimativa).
Parimenti indimostrato il quantum relativo all'eventuale danno all'immagine, di cui è stata richiesta la liquidazione in via equitativa.
Si rammenta che la liquidazione del danno in via equitativa, da un lato, può aver luogo soltanto in caso di impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e sull'entità del danno subito e, dall'altro, ON esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo, quale presupposto indispensabile per una valutazione equitativa, per consentire che tale apprezzamento sia, per quanto possibile, limitato alla funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa liquidazione del danno (cfr. Cass. 11.07.07, n. 15585).
Nel caso di specie è mancata totalmente qualsivoglia indicazione relativa alla sussistenza dei danni lamentati.
Segue il rigetto della domanda.
4. Spese di lite parzialmente compensate, in considerazione della riduzione dell'importo dovuto dalla alla Parte_1 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico dott. Marino Reda, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 651/2017 del 14.11.2017, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme nel procedimento monitorio iscritto al n. 1842/2017 R.g.;
- condanna la compagnia in p.l.r.p.t., al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
in p.l.r.p.t., della somma complessiva di € 13.911,53;
[...]
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente;
- -Condanna parte opponente, in ragione della parziale compensazione, alla refusione delle spese di giudizio in favore della parte opposta liquidate in euro 2.100,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Lamezia Terme, 25.7.2025
Il giudice
dott. Marino Reda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 359/2018 R.G. promossa con atto di opposizione
da
emplificata, in p.l.r.p.t.., P.I.: , con gli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Fulvio Villa, Luca Pietra e Michele Pozzi;
- parte opponente - contro in p.l.r.p.t., P.I.: , con l'avv. Giuseppe Muscolino;
Controparte_1 P.IVA_2
- parte opposta –
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 651/17 del 14.11.2017, notificato in data 9.1.2018.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con decreto ingiuntivo n. 651/2017 del 14.11.2017, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme nel procedimento monitorio iscritto al n. 1842/2017 R.g., veniva ingiunto alla in persona Parte_1 del l.r.p.t., di pagare, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, alla in persona del Controparte_1
l.r.p.t., la somma di € 18.861,53, oltre interessi, ONché spese e competenze del procedimento monitorio;
la ricorrente deduceva il mancato pagamento di n. 6 fatture, emesse per la fornitura di prodotti di editoria.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, la proponevano opposizione, con atto Parte_1 di citazione con domanda riconvenzionale, deducendo, in particolare: di aver commissionato alla CP_1 la stampa di alcuni prodotti letterari, ma che gli stessi, purtroppo, erano affetti da numerosi gravi difetti
[...] di stampa, tutti segnalati alla ricorrente;
che il rifiuto della di porre rimedio alla situazione e, Controparte_1 dunque, di provvedere alla ristampa integrale delle opere costringeva la società opponente a provvedere autonomamente a tale inadempimento avvalendosi di altra tipografia. Sulla base di tali deduzioni, l'opponente chiedeva, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna della società opposta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e ON patrimoniali, da liquidarsi anche in via equitativa, derivanti dalla vicenda riferita, oltre interessi e vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la in persona del l.r.p.t., la quale contestava tutto quanto esposto Controparte_1 dalla società opponente e, in particolare, deduceva che le opere erano esenti da vizi o difetti e che la denuncia dei presunti difetti ON era, comunque, avvenuta nei modi e nei termini di legge;
chiedeva, dunque: preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;
nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda riconvenzionale, anche per l'intervenuta decadenza del diritto di garanzia per vizi, oltre che inammissibile e infondata in fatto e diritto;
il tutto, con vittoria delle spese di lite.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 651/2017, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e attraverso l'espletamento delle prove testimoniali ammesse.
Con provvedimento del 12.3.2024, veniva formulava alle parti, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la seguente proposta conciliativa: “a) Revoca del decreto ingiuntivo b) Pagamento da parte della Parte_2 della somma di euro 16.850,00, comprensiva di euro 2.000,00 per spese legali, a saldo e
[...] stralcio di ogni pretesa, in favore di ….”; detta proposta trovava il favore della Controparte_1 CP_1
mentre ON trovava il favore della
[...] Parte_1
La causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del
15.4.2025, senza la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, anzitutto, osservato che ON vi è contestazione in relazione al rapporto sottostante l'emissione delle fatture poste a fondamento del ricorso per emissione di decreto ingiuntivo;
risulta, dunque, che la
[...] abbia commissionato alla la stampa dei prodotti letterari oggetto di Parte_1 Controparte_1 causa ed, in particolare dei seguenti volumi: “M da HA, “Come un pugno”, “Tutta colpa della neve”, “Reggio Emilia Jazz”, IT ON E”, “Abbecedario eretico”, “Start up”, “Lambruscologia” e
“Tu ON c'eri”.
Tuttavia, la società opponente ha ritenuto di ON dover provvedere al pagamento di dette fatture, presentando alcuni dei prodotti letterari vizi e difetti, tutti segnalati alla venditrice.
La domanda deve, dunque, essere fatta rientrare nell'alveo applicativo degli artt. 1490 c.c. e ss. essendo stata spiegata domanda di revoca del decreto ingiuntivo n. 651/2017, ONché domanda riconvenzionale, in quanto il bene venduto presentava vizi e difetti che lo hanno reso inidoneo all'uso cui era destinato.
Detta norma espressamente prevede che “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.
Possono considerarsi “vizi” ai sensi dell'art. 1490 c.c. le imperfezioni materiali della cosa, concernenti il processo della sua produzione, fabbricazione e formazione, ed incidenti sulla sua utilizzabilità, rendendola inidonea all'uso cui è destinata ovvero diminuendone il valore in modo apprezzabile (cfr., sul punto, Cass. n.
19199/2004; Cass. n.5153/2002; Cass. n. 8537/1994; Cass. n. 1424/1994; Cass. n. 6988/1986).
La garanzia per vizi presuppone un riferimento ad una speciale responsabilità contrattuale del venditore, il cui fondamento è costituito dalla imperfetta realizzazione del risultato traslativo, dipendente dalla inidoneità del materiale relativo alla cosa venduta.
Tale responsabilità si traduce, in una prospettiva processuale, nella soggezione del venditore alla risoluzione del contratto - azione redibitoria - ovvero alla riduzione del prezzo - azione estimatoria o quanti minoris - ai sensi degli artt. 1492 e 1493 c.c., ONchè, nell'ipotesi di conoscenza o negligente ignoranza del vizio da parte del venditore, al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1494 c.c..
Dato fondamentale è quello per cui nel contratto di vendita, la garanzia per i vizi è dovuta per il solo fatto oggettivo della loro esistenza, indipendentemente da una connotazione soggettiva in termini di colpa del venditore (cfr. C. 14193/2004; C. 639/2000; C. 8533/1994).
A fronte, dunque, di un bene compravenduto affetto da vizi occulti tali da rendere il bene inidoneo all'uso o tali da farne scemare significativamente il valore l'acquirente è tutelato dalle azioni di cui al già citato art. 1492
c.c., e, dunque, l'azione redibitoria e l'azione estimatoria.
Perché possa essere, pertanto, invocata la predetta tutela è necessario che il bene sia viziato nei termini indicati dall'art. 1490 c.c., considerato l'incipit dell'art. 1492 c.c. che limita l'operatività della norma ai soli casi di cui all'art. 1490 c.c..
In conclusione – ai sensi degli artt. 1490 e ss. c.c. - il venditore è gravato da un obbligo di diligenza relativo allo stato ed alle caratteristiche della merce oggetto del trasferimento, dovendo consegnare all'acquirente beni che siano immuni da vizi che li rendano inidonei all'uso cui sono destinati o che ne riducano in maniera apprezzabile il valore.
Ove, invece, il bene oggetto di vendita presenti vizi e difetti di qualità del tipo di quelli contemplati dall'art. 1490 c.c. (cd. vizi redibitori), l'acquirente ha a propria disposizione ON solo le azioni di garanzia di cui all'art. 1492 c.c. (riduzione del prezzo o risoluzione del contratto), ma anche il rimedio contemplato dall'art. 1494 c.c.
e volto ad ottenere il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale.
In particolare, mentre i rimedi di cui all'art. 1492 c.c. sono tra loro alternativi, il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale può essere richiesto in ogni caso, essendo cumulabile sia con la domanda di risoluzione che con la richiesta di riduzione del prezzo (nel quale ultimo caso, naturalmente, il ristoro può essere accordato nei limiti del pregiudizio ON coperto dalla riduzione del prezzo) e potendo essere azionato anche indipendentemente dai rimedi di cui all'art. 1492 c.c., rispetto ai quali si pone in posizione di autonomia in ragione della diversità di presupposti e finalità.
Quanto alla denuncia dei vizi, a norma dell'art. 1495 c.c. il compratore decade dal diritto alla garanzia se ON denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, ON necessitando tale denuncia di formalità specifiche né della forma scritta.
2. Nel caso specie, parte opponente ha dato prova dell'avvenuta tempestiva denuncia dei vizi, tramite le e-mail prodotte, ma soprattutto grazie alla prova testimoniale di e , dipendenti della Tes_1 Testimone_2 stessa società opponente, le quali confermavano sia l'esistenza dei vizi che la loro avvenuta immediata denuncia.
L'esistenza dei vizi veniva provata, altresì, tramite la documentazione fotografica allegata.
Va, tuttavia specificato che la invocando la garanzia per i vizi della cosa Parte_1 venduta, ON ha specificatamente indicato il rimedio richiesto (riduzione del prezzo o risoluzione del contratto), limitandosi a richiedere la revoca del decreto opposto, oltre la condanna al risarcimento dei danni patiti.
Ebbene, in atti sono presenti le fatture relative alle spese sostenute dalla società opponente ed affrontate per la ristampa dei volumi viziati (all. 41, 42, 43 e 44 del fascicolo di parte opponente); dette fatture si riferiscono, in realtà solo ad alcuni dei volumi oggetto di contestazione e ON a tutte le copie, motivo per il quale ritiene questo Tribunale che ON sarebbe congrua la risoluzione contrattuale, ma solo la riduzione del prezzo.
Detta riduzione può essere effettuata proprio prendendo in considerazione le spese affrontate per la ristampa delle copie affette da vizi e difetti e, dunque, per l'importo complessivo di € 4.950,00 (di cui € 1.144,00 per
“Start up”, € 2.350,00 per “Tu ON c'eri”, € 124,80 per “Lambruscologia”, € 530,40 per “Abbecedario eretico ed € 800,80 per IT ON E”), ON essendo le fatture allegate riferite ai soli volumi oggetto di contestazione, ma anche ad altri volumi ON oggetto di contestazione (“Non lo saprà nessuno”, “L'amore sgarbato”, “Un elefante rosa in bicicletta” e “Il cattivo infinito”).
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato e la avendo Parte_1 diritto alla riduzione del prezzo sopra calcolato, dovrà corrispondere alla la somma di € Controparte_1
13.911,53 (data dalla differenza tra la somma ingiunta di € 18.861,53 e la riduzione del prezzo di € 4.950,00).
3. Quanto alla domanda riconvenzionale - e, dunque, alla richiesta di risarcimento del danno patito - va detto che, così come tutte le domande giudiziali, la domanda di risarcimento danni è regolata dal principio generale dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., secondi cui “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”; spetta, dunque, al danneggiato fornire la prova del fatto generatore del danno, dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore.
Ciò tanto nell'ipotesi di responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale, difatti la Cassazione ha chiarito che “Ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 28995/17; Corte di Cassazione, sentenza n. 21140/2007).
Difatti, i principi giurisprudenziali per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, si applicano solo in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, e ON in tema di prova del danno consequenziale.
Nel caso di specie sono rimasti del tutto indimostrati l'esistenza e la consistenza dei danni lamentati come subiti dall'opponente in conseguenza dei fatti di causa. Ed invero, nell'atto di citazione si è avanzata domanda risarcitoria per danni patrimoniali quantificati in €
5.304,32, sostenuti per la ristampa delle opere difettate, con l'aggiunta del danno subito “per la perdita di altri
e diversi progetti editoriali”, oltre che del danno all'immagine.
Ebbene, come detto, le spese sostenute per la ristampa delle opere difettate sono state già imputate alla riduzione del prezzo, e, dunque, sottratte all'importo dovuto alla mentre le riferite perdite di Controparte_1 progetti editoriali sono rimaste totalmente prive di riscontro probatorio in merito alla loro quantificazione
(anche approssimativa).
Parimenti indimostrato il quantum relativo all'eventuale danno all'immagine, di cui è stata richiesta la liquidazione in via equitativa.
Si rammenta che la liquidazione del danno in via equitativa, da un lato, può aver luogo soltanto in caso di impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e sull'entità del danno subito e, dall'altro, ON esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo, quale presupposto indispensabile per una valutazione equitativa, per consentire che tale apprezzamento sia, per quanto possibile, limitato alla funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa liquidazione del danno (cfr. Cass. 11.07.07, n. 15585).
Nel caso di specie è mancata totalmente qualsivoglia indicazione relativa alla sussistenza dei danni lamentati.
Segue il rigetto della domanda.
4. Spese di lite parzialmente compensate, in considerazione della riduzione dell'importo dovuto dalla alla Parte_1 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico dott. Marino Reda, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 651/2017 del 14.11.2017, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme nel procedimento monitorio iscritto al n. 1842/2017 R.g.;
- condanna la compagnia in p.l.r.p.t., al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
in p.l.r.p.t., della somma complessiva di € 13.911,53;
[...]
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente;
- -Condanna parte opponente, in ragione della parziale compensazione, alla refusione delle spese di giudizio in favore della parte opposta liquidate in euro 2.100,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Lamezia Terme, 25.7.2025
Il giudice
dott. Marino Reda