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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 640/2025 Registro generale Appello Lavoro n. 1377/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di MILANO n. 3193/2024, est. dott. Giorgio Mariani, discussa all'udienza collegiale del 08/07/2025 e promossa
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti TOSI PAOLO e CONTI MARIA GIOVANNA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in VIA PALEOCAPA, 6 20121 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F: ), Controparte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
e (C.F. ) tutti C.F._3 Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dagli Avv. ti PATANE' ROBERTA e PATANE' GIUSEPPE ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in VIALE MONZA 73 20125 MILANO
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia questa ecc.ma Corte d'Appello, previa fissazione dell'udienza di discussione: nel merito, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 3193/2024 del 21.6.2024 e non notificata, respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto, con conseguente condanna degli appellati a restituire tutto quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado;
in subordine, nell'ipotesi in cui venga confermata la nullità delle clausole contrattuali censurate da controparte, dichiarare altresì la nullità di tutte le clausole relative alle indennità in questione, in
[1] ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni debenza delle relative somme ed accertare la natura indebita di quanto già percepito, oltre alla non incidenza di queste sulla retribuzione feriale e, con compensazione tra quanto indebitamente corrisposto e quanto domandato in ricorso, rigettare le domande avversarie;
in via ulteriormente subordinata, limitare la condanna della Società agli importi effettivamente dovuti ai sig.ri e nei limiti della CP_1 Pt_3 prescrizione quinquennale, con esclusione delle differenze retributive in ipotesi maturate per il periodo anteriore al 6.2.2019 e per l'effetto condannare gli appellati e CP_1 restituire tutto quanto percepito in eccesso esecuzione della sentenza di primo Pt_3 grado”.
Per gli appellati: “Voglia Codesta Corte d'Appello adita, totalmente rigettare il ricorso in appello notificato dalla per i motivi esposti nel presente atto e per Parte_5
l'effetto; - confermare in ogni sua parte la impugnata sentenza n. 3193/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, Giudice Dr. Mariani nel procedimento già annotato al NRG 2813/2024; - nella non temuta ipotesi di adesione di Codesta adita Corte alle richieste istruttorie proposte da parte appellante in via istruttoria, si chiede a Codesta Corte d'Appello, ove ne ravvisasse i presupposti in fatto e in diritto, la nomina di idoneo C.T.U. con il fine precipuo di verificare l'ammontare delle somme dovute da ai Parte_1 lavoratori per le causali di cui in atti;
condannare la in persona del Parte_1 legale rappresentate pro tempore. c.f./p.iva con sede legale corrente in P.IVA_1
00161 Roma alla Piazza della Croce Rossa n. 1, al pagamento delle spese, compensi professionali di causa, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre CPA ed IVA, se dovuta, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che all'uopo ne fanno espressa dichiarazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 19.12.2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 3193/24 mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO, in accoglimento delle domande di Controparte_1 Parte_2
, e tutti assunti con mansioni e
[...] Parte_3 Parte_4 qualifica di macchinisti, ha dichiarato “la nullità delle clausole contenute nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80; nell'art. 72.2.4 del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003, dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016, laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
nell'art. 30.6 CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati” e per l'effetto ha dichiarato “il diritto dei ricorrenti a che ogni giorno di ferie sia retribuito dalla Società con un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica dei ricorrenti, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti
[2] sono quelli previsti: A) dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”); B) dall'art. 31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016 (“intera indennità di utilizzazione/condotta chilometri, dell'indennità di riserva/disponibilità/formazione/traghettamento”)” e quindi condannato a pagare ai ricorrenti le seguenti somme lorde “in favore della Parte_1 sig.ra della somma di € 2.177,02 oltre a interessi legali Controparte_1
e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
in favore del sig. Parte_2 della somma di € 2.049,20 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
in favore del sig. della somma di € 2.566,36 oltre a Parte_3 interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
in favore del sig. della somma di € 2.522,09 oltre a interessi legali e Parte_4 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.
In fatto i ricorrenti aveva lamentato che la retribuzione corrisposta da durante i giorni di ferie includeva solo gli elementi fissi della Parte_1 retribuzione, con esclusione dal calcolo delle ulteriori voci, pur connesse allo svolgimento della mansione propria del profilo professionale, di retribuzione variabile, in violazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea e dalla giurisprudenza di legittimità.
Il primo Giudice, rilevato che la questione era stata affrontata di recente dalla CORTE di CASSAZIONE, richiamata ex art. 118 Disp. Att. la motivazione della sentenza n. 13970/2024, nonché la giurisprudenza comunitaria in merito alla nozione di retribuzione e la disciplina contrattuale degli istituti oggetto di causa, ha accolto le domande dei ricorrenti ritenendo che le indennità rivendicate sono emolumenti strettamente correlati allo svolgimento della mansione e finalizzati a compensare il disagio per l'espletamento dell'attività che la datrice di lavoro è tenuta a mantenere anche durante il periodo feriale.
Precisava inoltre che la mancata fruizione di tali indennità potrebbe costituire un ostacolo alla piena fruizione del diritto alle ferie la cui retribuzione sarebbe di fatto decurtata in concomitanza con il congedo dal lavoro per ferie.
Del pari respingeva anche la doglianza con la quale aveva sostenuto Parte_1 all'applicabilità diretta della normativa comunitaria nel limite delle “quattro settimane” la cui contestazione era stata ritenuta generica non essendo dato ricavare alcuna doglianza rispetto al calcolo eseguito dai ricorrenti.
Ai fini della quantificazione delle somme riconosciute ai ricorrenti, venivano recepiti i conteggi dagli stessi depositati, ritenuti corretti dal TRIBUNALE.
Il TRIBUNALE, riportando la motivazione della sentenza n. 26246/2022 della CORTE di CASSAZIONE respingeva altresì l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti vantati da e Controparte_1 Pt_3
[3] sollevata da alla luce dell'entrata in vigore – dal Pt_3 Parte_1
18.07.2012 – della legge n. 92/12, che aveva modificato l'ambito di applicabilità della tutela reale di cui all'articolo 18 S.L., con conseguente sussistenza del metus, idoneo ad ostacolare le azioni giudiziarie in costanza di rapporto anche in capo ai dipendenti di imprese dotate del relativo requisito dimensionale.
In ragione della soccombenza è stata condannata a rifondere Parte_1 ai ricorrenti le spese di lite quantificate in complessivi Euro 3.000,00, oltre a spese generali e oneri di legge con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Con un primo motivo di gravame deduce l'erroneità della sentenza laddove il primo Giudice “richiamate le motivazioni di altre pronunce del Tribunale di Milano, della Corte d'Appello di Milano e della Suprema Corte, ha accolto le domande dei Part lavoratori ritenendo per ciò che riguarda la che sia “intrinsecamente connessa alle mansioni svolte dai capitreno e, inoltre, come dimostrato dalle buste paga prodotte (docc. sub 4 fasc. ric.: “IUP. PDM/PDB”), è corrisposta con continuità” che sia “un elemento fisso della retribuzione dei ricorrenti” e “indennità intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore. Evidente, inoltre, la natura di compensazione dell'incomodo consistente nell'essere in costante movimento e nel non avere, quindi, un luogo fisso di lavoro. e per ciò che riguarda l'indennità di assenza dalla residenza”.
A sostegno della doglianza, deduce che la sentenza non ha preso in considerazione il ruolo, la funzione e l'efficacia della contrattazione collettiva, accogliendo invece una interpretazione errata e parziale dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea e dalla CORTE di CASSAZIONE e non riconoscendo l'assenza di contrasto, in concreto, delle disposizioni della contrattazione collettiva con norme inderogabili di legge.
Con un secondo motivo, richiamata la nozione comunitaria di retribuzione durante le ferie, osserva che nel caso di specie i lavoratori dovrebbero dimostrare non solo che le voci variabili richieste costituiscano elementi retributivi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte o correlati allo status professionale dell'appellato (unico aspetto vagliato in sentenza), ma anche che: (a) tali voci non siano state già prese in considerazione dalle parti sociali, al fine di individuare una retribuzione per la giornata di ferie;
(b) il trattamento complessivo comunque reso durante le ferie non sia paragonabile a quello per la giornata ordinaria, secondo una valutazione da effettuare nello specifico settore e in relazione anche al valore degli importi, e quindi, di fatto, si realizzi in concreto un effetto dissuasivo. Si duole che la sentenza abbia del tutto ignorato tali aspetti.
Con un terzo motivo deduce l'infondatezza delle domande avversarie, in quanto la
“indennità di utilizzazione professionale” (IUP) sarebbe già adeguatamente
[4] compresa nella retribuzione per ferie. A sostegno della censura rileva inoltre che le somme rivendicate e riconosciute in sentenza sia a titolo di “indennità di utilizzazione professionale” sia a titolo di “indennità per assenza dalla residenza” hanno un'incidenza annua irrisoria rispetto alla retribuzione degli appellati, tale da escludere ogni effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie.
Con un quarto motivo si duole della pronuncia laddove il TRIBUNALE ha riconosciuto che anche il compenso per assenza dalla residenza debba essere erogato durante il periodo feriale, trattandosi di emolumento avente natura indennitaria escluso dalla nozione “giuridica” di retribuzione.
Con un quinto motivo deduce che l'incidenza delle somme richieste e della IUP in particolare hanno un'incidenza annua irrisoria rispetto alla retribuzione degli appellati tale da escludere ogni effetto dissuasivo.
Nell'ambito di tale motivo nel contestare la quantificazione avversaria, impugna il capo della sentenza con il quale il TRIBUNALE ha Parte_1 ritenuto corretto il conteggio delle differenze retributive allegato dagli odierni appellati. Ai fini del corretto calcolo, deduce che debba applicarsi il disposto dell'art. 68 punto 6 del CCNL in virtù del quale per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile occorre dividere convenzionalmente per 26, ottenendo quindi valori inferiori a quelli usati da controparte che invece aveva utilizzato il divisore 22.
A ciò aggiunge che “in ogni caso la pretesa avversaria trova un limite invalicabile nel fatto che la disciplina comunitaria impone quattro settimane di ferie annue, con la conseguenza che per i giorni di ferie annualmente eccedenti tale periodo, i principi comunitari non sono invocabili”.
Nello specifico deduce che “in base alle specifiche norme del CCNL applicato e alle concrete modalità di fruizione delle ferie, per l'appellato - macchinista con articolazione oraria settimanale su cinque giorni - il godimento di quattro settimane di ferie comporta l'utilizzo di soli 20 giorni di ferie rispetto ai quali si pone un tema di incidenza o meno delle voci variabili”.
Nella prospettazione dell'appello, nel caso di specie, ai fini dell'applicabilità della garanzia comunitaria rilevano solo i (primi) 20 giorni annui di ferie di ogni anno, essendo i successivi – siano essi giorni di ferie dell'anno in corso, ovvero residui dell'anno precedente - del tutto irrilevanti ai fini dell'applicabilità dell'art. 7 Dir. CE 88/2003.
Con un sesto motivo si duole dell'omessa pronuncia in ordine all'eccezione sollevata in via subordinata relativa all'applicazione della clausola di inscindibilità prevista dal CCNL con la quale aveva chiesto che venisse dichiarata la nullità anche di tutte le altre norme che disciplinano le indennità censurate ex adverso.
[5] A sostegno della doglianza rileva che, se le parti sociali fossero state a conoscenza dell'invalidità delle norme collettive che disciplinano e/o limitano la loro inclusione nella retribuzione feriale, non avrebbero introdotto le indennità in contestazione o lo avrebbero fatto in diversa misura.
Con un ultimo motivo impugna il capo della sentenza con cui il TRIBUNALE ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata in ordine ai crediti maturate per il periodo anteriore al 06.02.2019 vantati da e Controparte_1
, avallando l'interpretazione che vorrebbe la legge 28 giugno 2012 Parte_3
n. 92 produttiva di effetti sospensivi della prescrizione ed evidenzia come detta legge abbia preservato diverse ipotesi di operatività della tutela reale in caso di licenziamento illegittimo, sicché la tutela in essa approntata è una tutela forte, cui non potrebbero estendersi i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale – peraltro in un contesto economico e giuridico incomparabile all'odierno – con riferimento alla tutela obbligatoria.
Su tali presupposti, chiede alla CORTE di riformare la Parte_1 sentenza appellata respingendo tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto con condanna degli appellati alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di I grado e, in subordine, in caso di conferma della sentenza impugnata di dichiarare la nullità delle clausole contrattuali relative alle indennità in questione e per l'effetto escludere ogni debenza delle somme richieste e, in via ulteriormente subordinata di limitare la condanna della Società agli importi effettivamente dovuti agli appellati
[...]
e nei limiti della prescrizione quinquennale, con CP_1 Parte_3 esclusione delle differenze retributive maturate per il periodo anteriore al 06.02.2019 con condannata di questi ultimi a restituire tutto quanto percepito in eccesso esecuzione della sentenza di primo grado.
Con memoria depositata in data 13.02.2025 hanno resistito gli appellati difendendo la sentenza impugnata anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità che ha affrontato fattispecie analoga alla presente della quale chiedono la conferma con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite del grado da distrarre a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
All'udienza di discussione del 08.07.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto del quale è stata lettura.
____________
L'impugnazione proposta da è infondata e non può, pertanto, Parte_1 trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
La questione sottoposta all'esame del Collegio ha di recente formato oggetto di pronunce della CORTE di CASSAZIONE con le quali è stata confermata la
[6] correttezza delle motivazioni adottate da questa Corte territoriale nelle plurime sentenze pronunciate in fattispecie analoghe alla presente.
In particolare, la CORTE di CASSAZIONE con la pronuncia n. 13972/2024 con cui è stata confermata la sentenza n. 1470/2021 di questa CORTE di APPELLO, ha affermato quanto segue:
10.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza Per_1
del 2006, ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite"
[...] contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C- 520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione CP_2 equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 Per_2 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
10.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
10.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589).
[7] 10.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
10.5. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
10.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE CP_3
10/04/1984 causa C-14/83 von LS p. 26, CGUE 28/06/2012 causa CP_4
p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa
[...] motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
10.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva
[8] dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
10.8. Rileva allora il Collegio che nell'ambito in particolare del primo motivo la ricorrente asserisce che "la sentenza impugnata (come molte altre) muove dall'erronea percezione che la IUP variabile di cui al comma 4 dell'art. 31 CA 2012 e 2016 (la cui incidenza viene rivendicata in causa) sia l'intero, il tutto, il compenso che percepisce il macchinista quando fa il suo lavoro, mentre la IUP giornaliera in misura fissa di cui al punto 5 sia solo una parte, un minus per quando il macchinista non lavora".
10.9. Sennonché, tale specifica affermazione così attribuita alla Corte distrettuale e nel contempo censurata dalla ricorrente neppure si riscontra nel testo dell'impugnata sentenza, la quale, con precipuo riferimento all'indennità di Part utilizzazione professionale (in sigla ), ha svolto tutt'altro genere di considerazioni, legate essenzialmente all'incidenza di tale indennità "sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito"; indagine, questa, che la stessa Corte ha operato accertando le decurtazioni subite a riguardo da entrambi i lavoratori all'epoca appellati.
10.10. E tale accertamento è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
10.11. Inoltre, con riguardo specificatamente alla idoneità della mancata erogazione di tali compensi ad integrare una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, ritiene il Collegio che la sua valutazione in concreto appartiene al giudice di merito che nella specie ha plausibilmente dato conto delle ragioni per le quali l'ha ravvisata.
10.12. Del resto, è la stessa ricorrente ad ammettere che la IUP è comunque riconosciuta "per attività svolte tipiche del macchinista", ossia, in relazione alla qualifica rivestita da entrambi i lavoratori attuali controricorrenti.
11. Quanto all'indennità di assenza dalla residenza, come premesso in narrativa, la Corte di merito ne ha motivatamente ritenuto la natura "di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza" in precedenza richiamata.
11.1. A fronte di tale argomentata qualificazione di detta indennità, la ricorrente assume essenzialmente che essa "costituisce un ristoro forfettizzato delle micro-
[9] spese variabili (considerato anche l'importo esiguo) che il macchinista deve sopportare quando si trova fuori dall'impianto", sicché si tratterebbe di emolumento che avrebbe "natura realmente indennitaria" oppure "natura e funzione risarcitoria".
11.2. Tale tesi, però, è sostenuta in termini essenzialmente assertivi, assumendosi la "pacifica natura giuridica" appunto "indennitaria" della voce in questione, e senza specificare da quali precisi indici letterali della precipua previsione collettiva cui si è riferita la Corte di merito, ossia, l'art. 77, comma 2, dei CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviaria, del 20.7.2012 e del 16.12.2016, si dovrebbe trarre "il valore ristorativo del compenso (rimborso forfettizzato di micro-spese, es. bottiglia di acqua) che coerentemente scatta solo dopo 3 ore di lontananza".
Del resto, è la stessa ricorrente a far presente che il compenso per assenza dalla residenza è erogato solo per "... servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore ...", e non già a titolo di rimborso magari forfettizzato.
11.3. La ricorrente insiste, poi, sull'assunto che l'indennità in questione non rientrerebbe nell'imponibile fiscale, ma correttamente la Corte territoriale ha ritenuto non rilevante tale profilo. La nozione di retribuzione ai fini fiscali e previdenziali non è, infatti, dirimente per accertare l'effettiva natura retributiva di un determinato emolumento al diverso scopo di stabilire se rientri nella retribuzione dovuta nel periodo feriale. Condivisibilmente, perciò, la stessa Corte a riguardo ha evidenziato la funzione sostanziale dello stesso emolumento, in "diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione".
12. Le considerazioni innanzi richiamate, espressive dell'indirizzo di questa Corte in subiecta materia, valgono a respingere anche il terzo, il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso.
13. Più nello specifico, con riferimento al terzo motivo ed al quinto motivo, la Corte d'appello non ha certamente fatto un'applicazione in via generale ed astratta dei principi espressi dalla CGUE nella materia che ci occupa, ma, avuto riguardo all'orientamento delineato nelle due decisioni di questa Corte Suprema che ha richiamato, a loro volta basate su estesa considerazione della specifica giurisprudenza di detta Corte UE (cfr. facciate 5-8 della sua sentenza), e tenendo conto di conformazione, natura ed incidenza delle indennità in questione secondo la contrattazione collettiva di settore e aziendale, ha concluso che dette indennità Part dovessero essere incluse (integralmente, nel caso della ) nella retribuzione dovuta nel periodo feriale. E si è già chiarito, del resto, che precipue disposizioni collettive, ove risultanti in contrato con la nozione "europea" di retribuzione come recepita nel nostro ordinamento, possano essere giudicate nulle.
14. Contrariamente, poi, a quanto sostenuto nel quarto motivo, la Corte di merito non ha operato un'erronea lettura di Cass. n. 22401/2020 e n. 13425/2019, che
[10] ha richiamato nella propria motivazione. Come già rilevato in precedenza, infatti, ai medesimi principi di diritto già enunciati in quelle decisioni di legittimità è stata poi data continuità da questa Corte anche nel campo della mobilità/settore attività ferroviarie, che qui viene in considerazione. Né assume rilievo il dato che "i casi concreti decisi dalla CGE riguardano situazioni di fatto e compensi strutturalmente differenti rispetto a quelli qui in esame".
Come evidenziato nelle recenti sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023, citate all'inizio di questa motivazione, la valutazione del caso concreto, vale a dire la verifica se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, possano o meno essere escluse dal computo della retribuzione da erogare nei giorni per le ferie annuali, è attività riservata comunque al giudice nazionale e non ha quello europeo che vi ha provveduto applicando le direttive provenienti dalla Corte del Lussemburgo.
15. Inoltre, per quanto già osservato, la decisione gravata non ha sicuramente "elevato di fatto a fonte normativa generale ed astratta le sentenza della CGE rese su un caso concreto", come invece sostenuto nel sesto e nel settimo motivo di ricorso.
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., ben si attaglia alla fattispecie gravame per cui è causa e viene integralmente condivisa da questo Collegio.
In particolare, per quanto riguarda l'indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'evoluzione dell'istituto nel succedersi dei contratti collettivi e il fatto che l'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali del Gruppo Ferrovie dello Stato 2012 e 2016 non escluda totalmente tale voce dalla base di calcolo della retribuzione in periodo feriale (riconoscendola nell'importo fisso di Euro 12,80) non assumono rilievo dirimente, né consentono di ritenere l'anzidetta previsione collettiva conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia in tema di retribuzione da corrispondere nel periodo feriale in base all'art. 7 della direttiva 2003/88 e dell'art. 31 n. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Infatti, pacifico che l'indennità in discorso sia correlata allo specifico status professionale del lavoratore, il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale sopra delineato è quello della tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e la retribuzione percepita nei periodi di effettivo lavoro.
Tale criterio non può dirsi soddisfatto nel caso di specie, tenuto conto dell'incidenza della IUP sulla retribuzione mensile degli appellati nei periodi lavorati e del divario tra la stessa e gli importi liquidati a tale titolo in misura fissa nei giorni di ferie (cfr. cedolini paga allegati): l'entità del divario appare non
[11] trascurabile e in grado di incidere sulla decisione di ciascun lavoratore se fruire o meno delle ferie.
Nello specifico, negli anni presi in considerazione (da gennaio 2018 a dicembre 2023 per , da gennaio 2020 a dicembre 2023 per Controparte_1
, da gennaio 2018 a dicembre 2023 per , da Parte_2 Parte_3 gennaio 2021 a dicembre 2023 per esaminando le buste Parte_4 paga e i prospetti riepilogativi, emerge che per i rispettivi periodi temporali di riferimento ha subito una decurtazione stipendiale Controparte_1 lorda di Euro 2.177,02, di Euro 2.049,20, di Parte_2 Parte_3
Euro 2.566,36 e di Euro 2.522,09 (cfr. docc. 4 e 5 fasc. I Parte_4 grado appellati).
È di evidenza che la decurtazione della retribuzione ordinaria determinata dal godimento delle ferie, ha una indubbia potenzialità dissuasiva a fruire delle stesse, il cui ammontare non è certamente irrisorio o trascurabile, tale da poterne escludere l'effetto disincentivante, come invece sostenuto da Parte_1
Anche le censure svolte dalla società con riguardo all'indennità di assenza dalla residenza vanno disattese, trattandosi di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza sopra riportata. Essa appare, infatti, volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede.
Giova, infatti, rammentare come l'art. 77 c. 2 CCNL riconosca detta voce al
“personale mobile”, in ragione dell'”assenza dalla residenza di lavoro”, in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo “misure orarie” specificamente indicate.
Né rilevano, in senso contrario, l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, stabilite dai punti nn. 3 e 4 del citato art. 77 co. 2, in quanto inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione.
Tale è, del resto, il criterio da utilizzare, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, nell'individuazione della retribuzione rilevante ai fini per cui è causa.
Per le suesposte ragioni, i primi quattro motivi di appello sono infondati.
[12] Anche il quinto motivo di gravame con il quale l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia per aver il TRIBUNALE ritenuto corretti i conteggi avversari non è meritevole di accoglimento.
Nello specifico l'appellante sostiene che, al fine di ottenere un importo presunto (media matematica) relativo alle competenze accessorie, eventualmente spettante anche nelle giornate di ferie, il totale delle indennità percepite in presenza dovrebbe essere diviso, come previsto dall'art. 68 punto 6 CCNL
“convenzionalmente per 26” anziché per il divisore 22 come applicato nei conteggi di parte appellata e accolti in sentenza.
L'assunto di non è condivisibile. Parte_1
L'art. 68 punto 6 del CCNL prevede espressamente:
“6. Retribuzione giornaliera e oraria
La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1, ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”.
A sua volta, il punto 1.1 del medesimo articolo stabilisce che
“
1. Elementi della retribuzione 1.1. Sono elementi della retribuzione: a) minimo contrattuale, di cui al punto 3 del presente articolo;
b) aumenti periodici di anzianità; c) assegni "ad personam" pensionabili, di cui al punto 4 del presente articolo”.
La richiamata lettera d) del punto 1.2 prevede:
“
1.2. Sono elementi ulteriori della retribuzione: (...) d) salario professionale”.
Dalla chiara lettura della norma richiamata, emerge che il divisore 26 invocato dall'appellante si applica solo alle competenze fisse e non a quelle variabili – quali quelle oggetto di causa – che mutano a seconda dell'attività prestata nelle singole giornate lavorative e conseguentemente, ad avviso della Corte, non è utilizzabile per il calcolo delle voci retributive per cui è causa, dovendosi invece preferire un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza della GCEU (cfr. sentenza Hein punto 37). Per_3
Quanto, invece, alla questione del limite delle quattro settimane di ferie garantite, osserva il Collegio che la garanzia retributiva per il trattamento economico del
[13] dipendente in ferie debba essere assicurata per quattro settimane di calendario, come se fosse stata prestata ordinaria attività lavorativa in detto arco temporale, fermo restando il numero di giornate di ferie fruibili a norma del CCNL di settore.
Analizzando il ricorso introduttivo del giudizio, emerge che la domanda proposta dai lavoratori si fonda sull'allegazione dell'errato calcolo della retribuzione dei giorni di ferie in relazione ai quali lamentano un inesatto adempimento della obbligazione retributiva da parte della Società.
La corretta ripartizione degli oneri probatori in tema di inadempimento contrattuale pone in capo al datore di lavoro la dimostrazione di avervi esattamente adempiuto.
L'appellante con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado si è limitata a richiamare la sentenza n. 385/2018 della CGUE, senza tuttavia allegare alcuna circostanza atta a spiegare la ragione per cui in taluni anni i lavoratori abbiano fruito di un maggior numero di giorni di ferie;
se ne deve quindi dedurre che si versi in una ipotesi di trascinamento delle giornate non godute in periodi pregressi.
La tutela accordata al lavoratore in relazione alla retribuzione, infatti, deve essere assicurata anche nell'ipotesi in cui il dipendente che non ne abbia tempestivamente goduto, ne fruisca negli anni successivi, senza, che in ragione di ciò, incorra in un pregiudizio economico.
Per tali ragioni anche il quinto motivo di appello deve essere respinto.
Quanto al sesto motivo, svolto in via subordinata, con il quale Parte_1 censura la sentenza per aver il primo Giudice omesso di pronunciarsi sulla questione relativa all'applicazione della clausola di inscindibilità atteso che, nel contratto collettivo nazionale della mobilità è presente una clausola in virtù della quale “le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlate inscindibili ed esigibili”, se è pur vero che il primo Giudice non si è pronunciato, non è meritevole di accoglimento.
Su identico motivo di appello questa Corte si è già pronunciata, tra le altre, con le sentenze nn. 149/23, 150/23, 195/23, 210/23 le cui motivazioni vengono condivise e richiamate ex art. 118 Disp. Att. c.p.c.
In particolare con la sentenza n. 210/23 nel rispondere al medesimo motivo di gravame, è stato affermato che l'argomentazione sostenuta dall'appellante non può essere condivisa “in quanto non idonea a scalfire i principi di diritto sopra richiamati, giacché l'effetto non sarebbe idoneo a pregiudicare i lavoratori, atteso che quanto loro già corrisposto e in ipotesi indebitamente percepito (si pensi alla Part
) comporterebbe unicamente che, rispetto al presente accertamento, le somme sarebbero dovute non più detraendo quanto già corrisposto nel corso del rapporto
[14] (in quanto la parte ricorrente ha correttamente richiesto la differenza tra quanto dovuto e quanto frutto dell'accoglimento delle domande di cui al presente giudizio) ma nella loro integralità.
Inoltre, non sono stati offerti elementi dalla parte convenuta sul fatto che effettivamente l'accertamento della nullità della clausola sia idoneo a travolgere l'intero accordo intervenuto tra le parti sociali”.
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., ben si attaglia alla fattispecie per cui è causa e viene integralmente condivisa da questo Collegio.
Anche l'ultimo motivo con cui censura la sentenza appellata Parte_1 per avere respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti vantati da e , sulla base di un'interpretazione Controparte_1 Parte_3 costituzionalmente orientata dell'art. 2948 c.c. in relazione all'art.18 L. 300/70, come novellato dalla L. n. 92/2012 non è meritevole di accoglimento.
La correttezza della decisione del primo Giudice è stata confermata dalla recente sopra citata sentenza n. 13972/24 della CORTE di CASSAZIONE con la quale, nel respingere analogo motivo di gravame proposto da , ha affermato: Parte_1
16.1 “… Orbene questa Corte, proprio affrontando la questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, ha recentemente affermato che per effetto delle modifiche apportate dalla Legge n. 92 del 2012 e poi dal D. Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, di tal che questo non è assistito da un regime di stabilità. Ne consegue che per tutti quei diritti che, come nella specie, non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. dalla cessazione del rapporto di lavoro (così Cass. 06/09/2022 n. 26246, poi seguita da altre conformi).
16.2. La sentenza gravata, pertanto, nel respingere il motivo d'appello con il quale l'allora appellante si doleva del rigetto dell'eccezione di prescrizione dalla stessa sollevata in primo grado, è conforme a tali principi”.
Alla luce delle considerazioni esposte – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello proposto da deve essere respinto, con Parte_1 integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
[15] Considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, il numero delle parti assistite (4), nonché la serialità della controversia, le stesse vengono liquidate in base al D.M. 10.3.2014 n. 55 come modificato dal D.M.
8.3.2018 n. 37 e dal D.M. 13.8.2022 n. 147, come da dispositivo in calce nella complessiva somma di Euro 2.600,00, oltre a spese generali e oneri di legge da distrarre a favore dei procuratori delle parti appellate dichiaratisi antistatari.
Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 3193/24 del TRIBUNALE di MILANO.
Condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida in complessivi Euro 2.600,00, oltre a spese generali e oneri di legge da distrarre a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Si dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano, 08/07/2025
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Silvia Marina Ravazzoni Francesca Beoni
[16]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di MILANO n. 3193/2024, est. dott. Giorgio Mariani, discussa all'udienza collegiale del 08/07/2025 e promossa
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti TOSI PAOLO e CONTI MARIA GIOVANNA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in VIA PALEOCAPA, 6 20121 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F: ), Controparte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
e (C.F. ) tutti C.F._3 Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dagli Avv. ti PATANE' ROBERTA e PATANE' GIUSEPPE ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in VIALE MONZA 73 20125 MILANO
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia questa ecc.ma Corte d'Appello, previa fissazione dell'udienza di discussione: nel merito, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 3193/2024 del 21.6.2024 e non notificata, respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto, con conseguente condanna degli appellati a restituire tutto quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado;
in subordine, nell'ipotesi in cui venga confermata la nullità delle clausole contrattuali censurate da controparte, dichiarare altresì la nullità di tutte le clausole relative alle indennità in questione, in
[1] ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni debenza delle relative somme ed accertare la natura indebita di quanto già percepito, oltre alla non incidenza di queste sulla retribuzione feriale e, con compensazione tra quanto indebitamente corrisposto e quanto domandato in ricorso, rigettare le domande avversarie;
in via ulteriormente subordinata, limitare la condanna della Società agli importi effettivamente dovuti ai sig.ri e nei limiti della CP_1 Pt_3 prescrizione quinquennale, con esclusione delle differenze retributive in ipotesi maturate per il periodo anteriore al 6.2.2019 e per l'effetto condannare gli appellati e CP_1 restituire tutto quanto percepito in eccesso esecuzione della sentenza di primo Pt_3 grado”.
Per gli appellati: “Voglia Codesta Corte d'Appello adita, totalmente rigettare il ricorso in appello notificato dalla per i motivi esposti nel presente atto e per Parte_5
l'effetto; - confermare in ogni sua parte la impugnata sentenza n. 3193/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, Giudice Dr. Mariani nel procedimento già annotato al NRG 2813/2024; - nella non temuta ipotesi di adesione di Codesta adita Corte alle richieste istruttorie proposte da parte appellante in via istruttoria, si chiede a Codesta Corte d'Appello, ove ne ravvisasse i presupposti in fatto e in diritto, la nomina di idoneo C.T.U. con il fine precipuo di verificare l'ammontare delle somme dovute da ai Parte_1 lavoratori per le causali di cui in atti;
condannare la in persona del Parte_1 legale rappresentate pro tempore. c.f./p.iva con sede legale corrente in P.IVA_1
00161 Roma alla Piazza della Croce Rossa n. 1, al pagamento delle spese, compensi professionali di causa, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre CPA ed IVA, se dovuta, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che all'uopo ne fanno espressa dichiarazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 19.12.2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 3193/24 mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO, in accoglimento delle domande di Controparte_1 Parte_2
, e tutti assunti con mansioni e
[...] Parte_3 Parte_4 qualifica di macchinisti, ha dichiarato “la nullità delle clausole contenute nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80; nell'art. 72.2.4 del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003, dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016, laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
nell'art. 30.6 CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati” e per l'effetto ha dichiarato “il diritto dei ricorrenti a che ogni giorno di ferie sia retribuito dalla Società con un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica dei ricorrenti, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti
[2] sono quelli previsti: A) dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”); B) dall'art. 31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016 (“intera indennità di utilizzazione/condotta chilometri, dell'indennità di riserva/disponibilità/formazione/traghettamento”)” e quindi condannato a pagare ai ricorrenti le seguenti somme lorde “in favore della Parte_1 sig.ra della somma di € 2.177,02 oltre a interessi legali Controparte_1
e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
in favore del sig. Parte_2 della somma di € 2.049,20 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
in favore del sig. della somma di € 2.566,36 oltre a Parte_3 interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
in favore del sig. della somma di € 2.522,09 oltre a interessi legali e Parte_4 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.
In fatto i ricorrenti aveva lamentato che la retribuzione corrisposta da durante i giorni di ferie includeva solo gli elementi fissi della Parte_1 retribuzione, con esclusione dal calcolo delle ulteriori voci, pur connesse allo svolgimento della mansione propria del profilo professionale, di retribuzione variabile, in violazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea e dalla giurisprudenza di legittimità.
Il primo Giudice, rilevato che la questione era stata affrontata di recente dalla CORTE di CASSAZIONE, richiamata ex art. 118 Disp. Att. la motivazione della sentenza n. 13970/2024, nonché la giurisprudenza comunitaria in merito alla nozione di retribuzione e la disciplina contrattuale degli istituti oggetto di causa, ha accolto le domande dei ricorrenti ritenendo che le indennità rivendicate sono emolumenti strettamente correlati allo svolgimento della mansione e finalizzati a compensare il disagio per l'espletamento dell'attività che la datrice di lavoro è tenuta a mantenere anche durante il periodo feriale.
Precisava inoltre che la mancata fruizione di tali indennità potrebbe costituire un ostacolo alla piena fruizione del diritto alle ferie la cui retribuzione sarebbe di fatto decurtata in concomitanza con il congedo dal lavoro per ferie.
Del pari respingeva anche la doglianza con la quale aveva sostenuto Parte_1 all'applicabilità diretta della normativa comunitaria nel limite delle “quattro settimane” la cui contestazione era stata ritenuta generica non essendo dato ricavare alcuna doglianza rispetto al calcolo eseguito dai ricorrenti.
Ai fini della quantificazione delle somme riconosciute ai ricorrenti, venivano recepiti i conteggi dagli stessi depositati, ritenuti corretti dal TRIBUNALE.
Il TRIBUNALE, riportando la motivazione della sentenza n. 26246/2022 della CORTE di CASSAZIONE respingeva altresì l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti vantati da e Controparte_1 Pt_3
[3] sollevata da alla luce dell'entrata in vigore – dal Pt_3 Parte_1
18.07.2012 – della legge n. 92/12, che aveva modificato l'ambito di applicabilità della tutela reale di cui all'articolo 18 S.L., con conseguente sussistenza del metus, idoneo ad ostacolare le azioni giudiziarie in costanza di rapporto anche in capo ai dipendenti di imprese dotate del relativo requisito dimensionale.
In ragione della soccombenza è stata condannata a rifondere Parte_1 ai ricorrenti le spese di lite quantificate in complessivi Euro 3.000,00, oltre a spese generali e oneri di legge con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Con un primo motivo di gravame deduce l'erroneità della sentenza laddove il primo Giudice “richiamate le motivazioni di altre pronunce del Tribunale di Milano, della Corte d'Appello di Milano e della Suprema Corte, ha accolto le domande dei Part lavoratori ritenendo per ciò che riguarda la che sia “intrinsecamente connessa alle mansioni svolte dai capitreno e, inoltre, come dimostrato dalle buste paga prodotte (docc. sub 4 fasc. ric.: “IUP. PDM/PDB”), è corrisposta con continuità” che sia “un elemento fisso della retribuzione dei ricorrenti” e “indennità intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore. Evidente, inoltre, la natura di compensazione dell'incomodo consistente nell'essere in costante movimento e nel non avere, quindi, un luogo fisso di lavoro. e per ciò che riguarda l'indennità di assenza dalla residenza”.
A sostegno della doglianza, deduce che la sentenza non ha preso in considerazione il ruolo, la funzione e l'efficacia della contrattazione collettiva, accogliendo invece una interpretazione errata e parziale dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea e dalla CORTE di CASSAZIONE e non riconoscendo l'assenza di contrasto, in concreto, delle disposizioni della contrattazione collettiva con norme inderogabili di legge.
Con un secondo motivo, richiamata la nozione comunitaria di retribuzione durante le ferie, osserva che nel caso di specie i lavoratori dovrebbero dimostrare non solo che le voci variabili richieste costituiscano elementi retributivi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte o correlati allo status professionale dell'appellato (unico aspetto vagliato in sentenza), ma anche che: (a) tali voci non siano state già prese in considerazione dalle parti sociali, al fine di individuare una retribuzione per la giornata di ferie;
(b) il trattamento complessivo comunque reso durante le ferie non sia paragonabile a quello per la giornata ordinaria, secondo una valutazione da effettuare nello specifico settore e in relazione anche al valore degli importi, e quindi, di fatto, si realizzi in concreto un effetto dissuasivo. Si duole che la sentenza abbia del tutto ignorato tali aspetti.
Con un terzo motivo deduce l'infondatezza delle domande avversarie, in quanto la
“indennità di utilizzazione professionale” (IUP) sarebbe già adeguatamente
[4] compresa nella retribuzione per ferie. A sostegno della censura rileva inoltre che le somme rivendicate e riconosciute in sentenza sia a titolo di “indennità di utilizzazione professionale” sia a titolo di “indennità per assenza dalla residenza” hanno un'incidenza annua irrisoria rispetto alla retribuzione degli appellati, tale da escludere ogni effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie.
Con un quarto motivo si duole della pronuncia laddove il TRIBUNALE ha riconosciuto che anche il compenso per assenza dalla residenza debba essere erogato durante il periodo feriale, trattandosi di emolumento avente natura indennitaria escluso dalla nozione “giuridica” di retribuzione.
Con un quinto motivo deduce che l'incidenza delle somme richieste e della IUP in particolare hanno un'incidenza annua irrisoria rispetto alla retribuzione degli appellati tale da escludere ogni effetto dissuasivo.
Nell'ambito di tale motivo nel contestare la quantificazione avversaria, impugna il capo della sentenza con il quale il TRIBUNALE ha Parte_1 ritenuto corretto il conteggio delle differenze retributive allegato dagli odierni appellati. Ai fini del corretto calcolo, deduce che debba applicarsi il disposto dell'art. 68 punto 6 del CCNL in virtù del quale per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile occorre dividere convenzionalmente per 26, ottenendo quindi valori inferiori a quelli usati da controparte che invece aveva utilizzato il divisore 22.
A ciò aggiunge che “in ogni caso la pretesa avversaria trova un limite invalicabile nel fatto che la disciplina comunitaria impone quattro settimane di ferie annue, con la conseguenza che per i giorni di ferie annualmente eccedenti tale periodo, i principi comunitari non sono invocabili”.
Nello specifico deduce che “in base alle specifiche norme del CCNL applicato e alle concrete modalità di fruizione delle ferie, per l'appellato - macchinista con articolazione oraria settimanale su cinque giorni - il godimento di quattro settimane di ferie comporta l'utilizzo di soli 20 giorni di ferie rispetto ai quali si pone un tema di incidenza o meno delle voci variabili”.
Nella prospettazione dell'appello, nel caso di specie, ai fini dell'applicabilità della garanzia comunitaria rilevano solo i (primi) 20 giorni annui di ferie di ogni anno, essendo i successivi – siano essi giorni di ferie dell'anno in corso, ovvero residui dell'anno precedente - del tutto irrilevanti ai fini dell'applicabilità dell'art. 7 Dir. CE 88/2003.
Con un sesto motivo si duole dell'omessa pronuncia in ordine all'eccezione sollevata in via subordinata relativa all'applicazione della clausola di inscindibilità prevista dal CCNL con la quale aveva chiesto che venisse dichiarata la nullità anche di tutte le altre norme che disciplinano le indennità censurate ex adverso.
[5] A sostegno della doglianza rileva che, se le parti sociali fossero state a conoscenza dell'invalidità delle norme collettive che disciplinano e/o limitano la loro inclusione nella retribuzione feriale, non avrebbero introdotto le indennità in contestazione o lo avrebbero fatto in diversa misura.
Con un ultimo motivo impugna il capo della sentenza con cui il TRIBUNALE ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata in ordine ai crediti maturate per il periodo anteriore al 06.02.2019 vantati da e Controparte_1
, avallando l'interpretazione che vorrebbe la legge 28 giugno 2012 Parte_3
n. 92 produttiva di effetti sospensivi della prescrizione ed evidenzia come detta legge abbia preservato diverse ipotesi di operatività della tutela reale in caso di licenziamento illegittimo, sicché la tutela in essa approntata è una tutela forte, cui non potrebbero estendersi i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale – peraltro in un contesto economico e giuridico incomparabile all'odierno – con riferimento alla tutela obbligatoria.
Su tali presupposti, chiede alla CORTE di riformare la Parte_1 sentenza appellata respingendo tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto con condanna degli appellati alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di I grado e, in subordine, in caso di conferma della sentenza impugnata di dichiarare la nullità delle clausole contrattuali relative alle indennità in questione e per l'effetto escludere ogni debenza delle somme richieste e, in via ulteriormente subordinata di limitare la condanna della Società agli importi effettivamente dovuti agli appellati
[...]
e nei limiti della prescrizione quinquennale, con CP_1 Parte_3 esclusione delle differenze retributive maturate per il periodo anteriore al 06.02.2019 con condannata di questi ultimi a restituire tutto quanto percepito in eccesso esecuzione della sentenza di primo grado.
Con memoria depositata in data 13.02.2025 hanno resistito gli appellati difendendo la sentenza impugnata anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità che ha affrontato fattispecie analoga alla presente della quale chiedono la conferma con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite del grado da distrarre a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
All'udienza di discussione del 08.07.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto del quale è stata lettura.
____________
L'impugnazione proposta da è infondata e non può, pertanto, Parte_1 trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
La questione sottoposta all'esame del Collegio ha di recente formato oggetto di pronunce della CORTE di CASSAZIONE con le quali è stata confermata la
[6] correttezza delle motivazioni adottate da questa Corte territoriale nelle plurime sentenze pronunciate in fattispecie analoghe alla presente.
In particolare, la CORTE di CASSAZIONE con la pronuncia n. 13972/2024 con cui è stata confermata la sentenza n. 1470/2021 di questa CORTE di APPELLO, ha affermato quanto segue:
10.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza Per_1
del 2006, ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite"
[...] contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C- 520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione CP_2 equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 Per_2 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
10.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
10.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589).
[7] 10.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
10.5. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
10.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE CP_3
10/04/1984 causa C-14/83 von LS p. 26, CGUE 28/06/2012 causa CP_4
p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa
[...] motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
10.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva
[8] dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
10.8. Rileva allora il Collegio che nell'ambito in particolare del primo motivo la ricorrente asserisce che "la sentenza impugnata (come molte altre) muove dall'erronea percezione che la IUP variabile di cui al comma 4 dell'art. 31 CA 2012 e 2016 (la cui incidenza viene rivendicata in causa) sia l'intero, il tutto, il compenso che percepisce il macchinista quando fa il suo lavoro, mentre la IUP giornaliera in misura fissa di cui al punto 5 sia solo una parte, un minus per quando il macchinista non lavora".
10.9. Sennonché, tale specifica affermazione così attribuita alla Corte distrettuale e nel contempo censurata dalla ricorrente neppure si riscontra nel testo dell'impugnata sentenza, la quale, con precipuo riferimento all'indennità di Part utilizzazione professionale (in sigla ), ha svolto tutt'altro genere di considerazioni, legate essenzialmente all'incidenza di tale indennità "sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito"; indagine, questa, che la stessa Corte ha operato accertando le decurtazioni subite a riguardo da entrambi i lavoratori all'epoca appellati.
10.10. E tale accertamento è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
10.11. Inoltre, con riguardo specificatamente alla idoneità della mancata erogazione di tali compensi ad integrare una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, ritiene il Collegio che la sua valutazione in concreto appartiene al giudice di merito che nella specie ha plausibilmente dato conto delle ragioni per le quali l'ha ravvisata.
10.12. Del resto, è la stessa ricorrente ad ammettere che la IUP è comunque riconosciuta "per attività svolte tipiche del macchinista", ossia, in relazione alla qualifica rivestita da entrambi i lavoratori attuali controricorrenti.
11. Quanto all'indennità di assenza dalla residenza, come premesso in narrativa, la Corte di merito ne ha motivatamente ritenuto la natura "di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza" in precedenza richiamata.
11.1. A fronte di tale argomentata qualificazione di detta indennità, la ricorrente assume essenzialmente che essa "costituisce un ristoro forfettizzato delle micro-
[9] spese variabili (considerato anche l'importo esiguo) che il macchinista deve sopportare quando si trova fuori dall'impianto", sicché si tratterebbe di emolumento che avrebbe "natura realmente indennitaria" oppure "natura e funzione risarcitoria".
11.2. Tale tesi, però, è sostenuta in termini essenzialmente assertivi, assumendosi la "pacifica natura giuridica" appunto "indennitaria" della voce in questione, e senza specificare da quali precisi indici letterali della precipua previsione collettiva cui si è riferita la Corte di merito, ossia, l'art. 77, comma 2, dei CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviaria, del 20.7.2012 e del 16.12.2016, si dovrebbe trarre "il valore ristorativo del compenso (rimborso forfettizzato di micro-spese, es. bottiglia di acqua) che coerentemente scatta solo dopo 3 ore di lontananza".
Del resto, è la stessa ricorrente a far presente che il compenso per assenza dalla residenza è erogato solo per "... servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore ...", e non già a titolo di rimborso magari forfettizzato.
11.3. La ricorrente insiste, poi, sull'assunto che l'indennità in questione non rientrerebbe nell'imponibile fiscale, ma correttamente la Corte territoriale ha ritenuto non rilevante tale profilo. La nozione di retribuzione ai fini fiscali e previdenziali non è, infatti, dirimente per accertare l'effettiva natura retributiva di un determinato emolumento al diverso scopo di stabilire se rientri nella retribuzione dovuta nel periodo feriale. Condivisibilmente, perciò, la stessa Corte a riguardo ha evidenziato la funzione sostanziale dello stesso emolumento, in "diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione".
12. Le considerazioni innanzi richiamate, espressive dell'indirizzo di questa Corte in subiecta materia, valgono a respingere anche il terzo, il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso.
13. Più nello specifico, con riferimento al terzo motivo ed al quinto motivo, la Corte d'appello non ha certamente fatto un'applicazione in via generale ed astratta dei principi espressi dalla CGUE nella materia che ci occupa, ma, avuto riguardo all'orientamento delineato nelle due decisioni di questa Corte Suprema che ha richiamato, a loro volta basate su estesa considerazione della specifica giurisprudenza di detta Corte UE (cfr. facciate 5-8 della sua sentenza), e tenendo conto di conformazione, natura ed incidenza delle indennità in questione secondo la contrattazione collettiva di settore e aziendale, ha concluso che dette indennità Part dovessero essere incluse (integralmente, nel caso della ) nella retribuzione dovuta nel periodo feriale. E si è già chiarito, del resto, che precipue disposizioni collettive, ove risultanti in contrato con la nozione "europea" di retribuzione come recepita nel nostro ordinamento, possano essere giudicate nulle.
14. Contrariamente, poi, a quanto sostenuto nel quarto motivo, la Corte di merito non ha operato un'erronea lettura di Cass. n. 22401/2020 e n. 13425/2019, che
[10] ha richiamato nella propria motivazione. Come già rilevato in precedenza, infatti, ai medesimi principi di diritto già enunciati in quelle decisioni di legittimità è stata poi data continuità da questa Corte anche nel campo della mobilità/settore attività ferroviarie, che qui viene in considerazione. Né assume rilievo il dato che "i casi concreti decisi dalla CGE riguardano situazioni di fatto e compensi strutturalmente differenti rispetto a quelli qui in esame".
Come evidenziato nelle recenti sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023, citate all'inizio di questa motivazione, la valutazione del caso concreto, vale a dire la verifica se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, possano o meno essere escluse dal computo della retribuzione da erogare nei giorni per le ferie annuali, è attività riservata comunque al giudice nazionale e non ha quello europeo che vi ha provveduto applicando le direttive provenienti dalla Corte del Lussemburgo.
15. Inoltre, per quanto già osservato, la decisione gravata non ha sicuramente "elevato di fatto a fonte normativa generale ed astratta le sentenza della CGE rese su un caso concreto", come invece sostenuto nel sesto e nel settimo motivo di ricorso.
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., ben si attaglia alla fattispecie gravame per cui è causa e viene integralmente condivisa da questo Collegio.
In particolare, per quanto riguarda l'indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'evoluzione dell'istituto nel succedersi dei contratti collettivi e il fatto che l'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali del Gruppo Ferrovie dello Stato 2012 e 2016 non escluda totalmente tale voce dalla base di calcolo della retribuzione in periodo feriale (riconoscendola nell'importo fisso di Euro 12,80) non assumono rilievo dirimente, né consentono di ritenere l'anzidetta previsione collettiva conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia in tema di retribuzione da corrispondere nel periodo feriale in base all'art. 7 della direttiva 2003/88 e dell'art. 31 n. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Infatti, pacifico che l'indennità in discorso sia correlata allo specifico status professionale del lavoratore, il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale sopra delineato è quello della tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e la retribuzione percepita nei periodi di effettivo lavoro.
Tale criterio non può dirsi soddisfatto nel caso di specie, tenuto conto dell'incidenza della IUP sulla retribuzione mensile degli appellati nei periodi lavorati e del divario tra la stessa e gli importi liquidati a tale titolo in misura fissa nei giorni di ferie (cfr. cedolini paga allegati): l'entità del divario appare non
[11] trascurabile e in grado di incidere sulla decisione di ciascun lavoratore se fruire o meno delle ferie.
Nello specifico, negli anni presi in considerazione (da gennaio 2018 a dicembre 2023 per , da gennaio 2020 a dicembre 2023 per Controparte_1
, da gennaio 2018 a dicembre 2023 per , da Parte_2 Parte_3 gennaio 2021 a dicembre 2023 per esaminando le buste Parte_4 paga e i prospetti riepilogativi, emerge che per i rispettivi periodi temporali di riferimento ha subito una decurtazione stipendiale Controparte_1 lorda di Euro 2.177,02, di Euro 2.049,20, di Parte_2 Parte_3
Euro 2.566,36 e di Euro 2.522,09 (cfr. docc. 4 e 5 fasc. I Parte_4 grado appellati).
È di evidenza che la decurtazione della retribuzione ordinaria determinata dal godimento delle ferie, ha una indubbia potenzialità dissuasiva a fruire delle stesse, il cui ammontare non è certamente irrisorio o trascurabile, tale da poterne escludere l'effetto disincentivante, come invece sostenuto da Parte_1
Anche le censure svolte dalla società con riguardo all'indennità di assenza dalla residenza vanno disattese, trattandosi di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza sopra riportata. Essa appare, infatti, volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede.
Giova, infatti, rammentare come l'art. 77 c. 2 CCNL riconosca detta voce al
“personale mobile”, in ragione dell'”assenza dalla residenza di lavoro”, in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo “misure orarie” specificamente indicate.
Né rilevano, in senso contrario, l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, stabilite dai punti nn. 3 e 4 del citato art. 77 co. 2, in quanto inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione.
Tale è, del resto, il criterio da utilizzare, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, nell'individuazione della retribuzione rilevante ai fini per cui è causa.
Per le suesposte ragioni, i primi quattro motivi di appello sono infondati.
[12] Anche il quinto motivo di gravame con il quale l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia per aver il TRIBUNALE ritenuto corretti i conteggi avversari non è meritevole di accoglimento.
Nello specifico l'appellante sostiene che, al fine di ottenere un importo presunto (media matematica) relativo alle competenze accessorie, eventualmente spettante anche nelle giornate di ferie, il totale delle indennità percepite in presenza dovrebbe essere diviso, come previsto dall'art. 68 punto 6 CCNL
“convenzionalmente per 26” anziché per il divisore 22 come applicato nei conteggi di parte appellata e accolti in sentenza.
L'assunto di non è condivisibile. Parte_1
L'art. 68 punto 6 del CCNL prevede espressamente:
“6. Retribuzione giornaliera e oraria
La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1, ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”.
A sua volta, il punto 1.1 del medesimo articolo stabilisce che
“
1. Elementi della retribuzione 1.1. Sono elementi della retribuzione: a) minimo contrattuale, di cui al punto 3 del presente articolo;
b) aumenti periodici di anzianità; c) assegni "ad personam" pensionabili, di cui al punto 4 del presente articolo”.
La richiamata lettera d) del punto 1.2 prevede:
“
1.2. Sono elementi ulteriori della retribuzione: (...) d) salario professionale”.
Dalla chiara lettura della norma richiamata, emerge che il divisore 26 invocato dall'appellante si applica solo alle competenze fisse e non a quelle variabili – quali quelle oggetto di causa – che mutano a seconda dell'attività prestata nelle singole giornate lavorative e conseguentemente, ad avviso della Corte, non è utilizzabile per il calcolo delle voci retributive per cui è causa, dovendosi invece preferire un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza della GCEU (cfr. sentenza Hein punto 37). Per_3
Quanto, invece, alla questione del limite delle quattro settimane di ferie garantite, osserva il Collegio che la garanzia retributiva per il trattamento economico del
[13] dipendente in ferie debba essere assicurata per quattro settimane di calendario, come se fosse stata prestata ordinaria attività lavorativa in detto arco temporale, fermo restando il numero di giornate di ferie fruibili a norma del CCNL di settore.
Analizzando il ricorso introduttivo del giudizio, emerge che la domanda proposta dai lavoratori si fonda sull'allegazione dell'errato calcolo della retribuzione dei giorni di ferie in relazione ai quali lamentano un inesatto adempimento della obbligazione retributiva da parte della Società.
La corretta ripartizione degli oneri probatori in tema di inadempimento contrattuale pone in capo al datore di lavoro la dimostrazione di avervi esattamente adempiuto.
L'appellante con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado si è limitata a richiamare la sentenza n. 385/2018 della CGUE, senza tuttavia allegare alcuna circostanza atta a spiegare la ragione per cui in taluni anni i lavoratori abbiano fruito di un maggior numero di giorni di ferie;
se ne deve quindi dedurre che si versi in una ipotesi di trascinamento delle giornate non godute in periodi pregressi.
La tutela accordata al lavoratore in relazione alla retribuzione, infatti, deve essere assicurata anche nell'ipotesi in cui il dipendente che non ne abbia tempestivamente goduto, ne fruisca negli anni successivi, senza, che in ragione di ciò, incorra in un pregiudizio economico.
Per tali ragioni anche il quinto motivo di appello deve essere respinto.
Quanto al sesto motivo, svolto in via subordinata, con il quale Parte_1 censura la sentenza per aver il primo Giudice omesso di pronunciarsi sulla questione relativa all'applicazione della clausola di inscindibilità atteso che, nel contratto collettivo nazionale della mobilità è presente una clausola in virtù della quale “le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlate inscindibili ed esigibili”, se è pur vero che il primo Giudice non si è pronunciato, non è meritevole di accoglimento.
Su identico motivo di appello questa Corte si è già pronunciata, tra le altre, con le sentenze nn. 149/23, 150/23, 195/23, 210/23 le cui motivazioni vengono condivise e richiamate ex art. 118 Disp. Att. c.p.c.
In particolare con la sentenza n. 210/23 nel rispondere al medesimo motivo di gravame, è stato affermato che l'argomentazione sostenuta dall'appellante non può essere condivisa “in quanto non idonea a scalfire i principi di diritto sopra richiamati, giacché l'effetto non sarebbe idoneo a pregiudicare i lavoratori, atteso che quanto loro già corrisposto e in ipotesi indebitamente percepito (si pensi alla Part
) comporterebbe unicamente che, rispetto al presente accertamento, le somme sarebbero dovute non più detraendo quanto già corrisposto nel corso del rapporto
[14] (in quanto la parte ricorrente ha correttamente richiesto la differenza tra quanto dovuto e quanto frutto dell'accoglimento delle domande di cui al presente giudizio) ma nella loro integralità.
Inoltre, non sono stati offerti elementi dalla parte convenuta sul fatto che effettivamente l'accertamento della nullità della clausola sia idoneo a travolgere l'intero accordo intervenuto tra le parti sociali”.
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., ben si attaglia alla fattispecie per cui è causa e viene integralmente condivisa da questo Collegio.
Anche l'ultimo motivo con cui censura la sentenza appellata Parte_1 per avere respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti vantati da e , sulla base di un'interpretazione Controparte_1 Parte_3 costituzionalmente orientata dell'art. 2948 c.c. in relazione all'art.18 L. 300/70, come novellato dalla L. n. 92/2012 non è meritevole di accoglimento.
La correttezza della decisione del primo Giudice è stata confermata dalla recente sopra citata sentenza n. 13972/24 della CORTE di CASSAZIONE con la quale, nel respingere analogo motivo di gravame proposto da , ha affermato: Parte_1
16.1 “… Orbene questa Corte, proprio affrontando la questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, ha recentemente affermato che per effetto delle modifiche apportate dalla Legge n. 92 del 2012 e poi dal D. Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, di tal che questo non è assistito da un regime di stabilità. Ne consegue che per tutti quei diritti che, come nella specie, non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. dalla cessazione del rapporto di lavoro (così Cass. 06/09/2022 n. 26246, poi seguita da altre conformi).
16.2. La sentenza gravata, pertanto, nel respingere il motivo d'appello con il quale l'allora appellante si doleva del rigetto dell'eccezione di prescrizione dalla stessa sollevata in primo grado, è conforme a tali principi”.
Alla luce delle considerazioni esposte – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello proposto da deve essere respinto, con Parte_1 integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
[15] Considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, il numero delle parti assistite (4), nonché la serialità della controversia, le stesse vengono liquidate in base al D.M. 10.3.2014 n. 55 come modificato dal D.M.
8.3.2018 n. 37 e dal D.M. 13.8.2022 n. 147, come da dispositivo in calce nella complessiva somma di Euro 2.600,00, oltre a spese generali e oneri di legge da distrarre a favore dei procuratori delle parti appellate dichiaratisi antistatari.
Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 3193/24 del TRIBUNALE di MILANO.
Condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida in complessivi Euro 2.600,00, oltre a spese generali e oneri di legge da distrarre a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Si dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano, 08/07/2025
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Silvia Marina Ravazzoni Francesca Beoni
[16]