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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/12/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 218/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 218/2023 R.G. promossa da
, (C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1
sede in Orvieto, via Clitunno n.10, in persona del Presidente del Collegio dei Liquidatori
e suo l.r. pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Leonasi ed Parte_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Orvieto, via Corsica n.1/a, in forza di procura rilasciata dal Collegio dei Liquidatori apposta in calce all'atto di citazione in appello;
-Appellante=
nei confronti di
, nata a [...] l'[...], C.F. , rappresentata e CP_1 CodiceFiscale_1
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovan LO Ruggeri e dall'Avv.
SO AL, giusta procura speciale apposta su foglio separato ma congiunto alla pagina 1 di 19 comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica dei suoi avvocati;
-Appellata e appellante in via incidentale=
e quale cessionaria del rischio assunto con il certificato Controparte_2
assicurativo n.A113C20233, da parte di alcuni in persona del Parte_3
Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Ranieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via S. Andrea n.3, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di risposta;
-Appellata=
e
Lloyd's Insurance Company S.A., quale cessionaria del rischio assunto con i certificati assicurativi n.A12012C3692 e n.A113C23811, da parte di alcuni Parte_3
in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Frank Jorg Geffers ed elettivamente Controparte_3
domiciliata presso il suo studio in Roma, via Ombrone n.14, giusta procura alle liti allegata in calce alla comparsa di risposta;
-Appellata=
e
, , , CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7
Controparte_8
-Appellati contumaci=
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI: pagina 2 di 19 Per parte appellante come all'atto di citazione in appello, e cioè: “voglia la Corte di
appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza, condannare l'Arch. , a CP_1
titolo risarcimento danni, al pagamento in favore della soc. “
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, della somma di €.458.365,00 o di quella maggiore o minore che dovesse
risultare secondo giustizia, oltre rivalutazione e interessi come per legge;
con vittoria di
spese e competenze professionali”;
Per La ZA Livia come alle note scritte del 15.10.24, e cioè: “Voglia la adita Corte di
Appello di Perugia, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: A) IN VIA
PRINCIPALE, rigettare l'impugnazione avversaria perché infonda ta in fatto e in
diritto; B) IN VIA INCIDENTALE, previo accertamento e dichiarazione che il Giudice di
primo grado ha errato nella emanazione della propria pronuncia per quanto di essa
costituisce occasione di condanna della appellata al pagamento di CP_1
somme di denaro, anche per spese di giudizio, avendo il Giudice stesso omesso di
prendere in considerazione ed anche di pronunciarsi circa la eccezione sollevata dalla
stessa Arch. , sin dal proprio atto di costituzione in giudizio nel CP_1
procedimento rubricato con il R.G.C.N. 1349/2018, come anche nei precedenti e nei
successivi propri scritti, di carenza di interesse della attrice al Parte_1
promovimento della causa di cui si tratta e la conseguente mancanza in capo ad essa di
ogni legittimazione sostanziale in proposito, in riforma in parte qua della emanata
pronuncia, rigettare ogni domanda di parte appellante;
C) IN VIA INCIDENTALE ed in
subordine rispetto a quanto precede, previo accertamento e dichiarazione che il Giudice
di primo grado ha errato nel rite nere l'Arch. La ZA responsabile degli asseriti
difetti di progettazione della rete fognaria, revocare la pronuncia di condanna e/o, in
ulteriore subordine, ricondurre la condanna a giusta misura. D) In ogni caso pagina 3 di 19 condannare i chiamati in causa dei Controparte_9
certificati e a manlevare e tenere indenne l'odierna NumeroDi_1 NumeroD_2
appellata da qualsiasi pregiudizio ad essa derivante dalla emananda pronuncia o
comunque dall'accoglimento di domande altrui. Con vittoria di spese e competenze
legali di entrambi i gradi di giudizio …”;
Per le altre parti costituite, come alle rispettive comparse di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18.12.2016 la soc. Parte_1
” opponeva il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
[...]
n.1182/2016 del 30.11.2016 con il quale il Tribunale di Terni aveva ingiunto all'attrice-
opponente il pagamento in favore dell'Arch. della somma di CP_1
€.196.897,55, oltre interessi e spese, a titolo di residuo compensi per progettazione e direzione lavori svolti dall'opposta -su incarico della Cooperativa committente- relativi alla realizzazione in Orvieto, loc. Sferracavallo, di n.40 alloggi sociali da assegnare ai soci.
Sosteneva l'opponente che la professionista non aveva adempiuto esattamente la propria obbligazione, essendo emersi vizi e difetti sia nella realizzazione dei fabbricati che nelle opere di urbanizzazione, motivo per cui, in via riconvenzionale, l'opponente chiedeva l'accertamento dell'estinzione del debito relativo al compenso spettante all'opposta e la ripetizione di quanto eventualmente versato in eccedenza dalla Cooperativa (che aveva già pagato un acconto di €.195.350,07).
Nel procedimento -rubricato al n.3418/2016 R.G. Trib. Terni- si costituiva in giudizio l'arch. chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1
ingiuntivo opposto, nonché di essere autorizzata a chiamare in causa la Pt_3
pagina 4 di 19 Assicurazioni Spa e gli ing. LO e per essere dagli stessi manlevata in Controparte_5
caso di accoglimento delle domande svolte dalla Parte_1
Deduceva la convenuta opposta di aver espletato in modo corretto l'incarico professionale affidatole, sia come progettista che come Direttore dei Lavori, e che gli eventuali vizi da accertare in corso di causa dovevano essere addebitati alla Parte_4
che aveva autorizzato gli inquilini ad occupare le case prima della
[...]
conclusione dei lavori, ragione per cui aveva rassegnato le proprie dimissioni.
Accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, a norma dell'art. 649 cpc, il G.I. rigettava l'istanza di chiamata in causa dei terzi e disponeva l'acquisizione del fascicolo dell'Accertamento Tecnico Preventivo svolto e conclusosi nel frattempo (n.1791/2016 R.G. Trib. Terni).
Successivamente, con ordinanza del 26.7.2020, veniva disposta la riunione al giudizio di opposizione a D.I. della causa iscritta al n.1349/2018 R.G. Trib. Terni, che aveva preso le mosse con atto di citazione notificato il 21.5.2018 mediante il quale la “
[...]
” aveva convenuto in giudizio l'arch. Parte_1
per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dalla committente CP_1
per gli errori nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori del complesso immobiliare sito ad Orvieto, loc. Sferracavallo, quantificati in €.695.000,00 oltre Iva.
Sosteneva l'attrice di avere stipulato il 29.10.2009 una convenzione con il Comune di
Orvieto, in forza della quale -a scomputo della quota concessoria di urbanizzazione primaria- si era impegnata a cedere a titolo gratuito le aree pubbliche ed i servizi presenti, ma i vizi del complesso -tra l'altro riscontrati nel citato avevano CP_10
impedito di dare attuazione alla convenzione. Posto che i vizi di cui trattasi erano riconducibili sia all'esecuzione dei lavori (non a regola d'arte) che alle inadempienze progettuali ed agli obblighi di vigilanza, tenuto conto che l'arch. era stata CP_1
pagina 5 di 19 incaricata di realizzare lo studio urbanistico, la redazione del piano attuativo, del progetto preliminare e definitivo, del progetto esecutivo e della generale direzione dei lavori e assistenza ai collaudi, l'attrice chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni quantificati in €.695.000,00 oltre Iva, rivalutazione ed interessi,
per l'inadempimento degli obblighi contrattuali a lei ascrivibili.
Radicatosi il contraddittorio, La ZA richiamava le deduzioni già svolte nel proc. CP_1
n. 3418/2016 R.G. Trib. Terni, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi da cui pretendeva di essere manlevata (assicuratori LO e Pt_3 Controparte_5
, ) ed eccepiva la nullità dell' per Controparte_7 Controparte_8 CP_4 CP_10
avere il CTU violato il contraddittorio tecnico tra le parti e per essersi avvalso -pur in assenza di autorizzazione alla delega- dell'opera dell'ing. , nominato D.L. CP_4
nel 2015 (in sostituzione dell'esponente).
Costituitosi il contraddittorio coi terzi chiamati, che resistevano alle domande svolte nei loro confronti, le due cause riunite venivano istruite mediante l'i.f. del legale rappresentante della , l'escussione dei testi Parte_1
citati ed una CTU;
quindi -sulle conclusioni rassegnate dalle parti- il Tribunale di Terni,
con sentenza n.159/2023, pubblicata l'8.3.2023, così statuiva (in relazione alla causa n.
3418/2016 R.G.):
- accoglie l'opposizione a d.i. promossa da Parte_1
” nei confronti e e, per l'effetto, revoca il d.i. n.1182/2016;
[...] CP_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti, ponendo le spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido;
poi, in relazione alla causa n.1349/2018 R.G.:
- in parziale accoglimento della domanda principale, condanna al CP_1
pagamento in favore di ” Parte_1
pagina 6 di 19 della somma, a titolo di risarcimento del danno, di €.132.941,76, oltre Iva se dovuta ed interessi legali dalla decisione al saldo;
- condanna gli dei certificati n.A12012C3692 e Controparte_9
n.A113C23811 a tenere indenne delle somme che dovrà corrispondere CP_1
alle a titolo di Parte_1
risarcimento del danno in forza della presente sentenza, detratta la somma di €.5.000,00
a titolo di franchigia;
- rigetta le residue domande di manleva spiegate da;
CP_1
- condanna alla rifusione in favore della CP_1 [...]
” delle spese di lite;
Parte_1
- condanna in solido la “ ” e Parte_1
alla rifusione in favore di tutti i terzi chiamati, ad eccezione degli CP_1
Assicuratori dei sottoscrittori dei certificati n.A12012C3692 e n.A113C23811, Pt_3
delle spese processuali;
- condanna gli dei certificati n.A12012C3692 e Controparte_9
n.A113C23811 a tenere indenne delle somme che questa dovrà CP_1
corrispondere a titolo di spese processuali nei confronti delle altre parti, oltre alle spese di ATP ed alla rifusione delle spese legali da essa sostenute.
Avverso tale sentenza ha interposto appello la soc. Parte_1
” per tre motivi e segnatamente:
[...]
1) “Violazione di legge degli artt. 1218 e 1223 c.c. e illegittimo mancato riconoscimento
della titolarità in capo alla attrice del diritto di credito al risarcimento per Parte_1
equivalente, con riferimento all'inadempimento contrattuale per i vizi di cui alle voci Qc
(infiltrazioni nei locali seminterrati), Qe (lesioni degli edifici) e Qg (collasso delle
tettoie)”. pagina 7 di 19 Il primo giudice ha affermato che il diritto al risarcimento dei danni arrecati ai beni immobili compete esclusivamente a chi ne era proprietario al momento dell'evento dannoso, onde è pervenuto al rigetto della domanda per la parte che ha riguardato i danni agli alloggi che erano già stati assegnati ai soci al momento della domanda, per difetto di titolarità del credito in capo alla (vizi di cui alle voci Qc -infiltrazioni nei Parte_1
locali seminterrati, Qe -lesioni degli edifici- e Qg, collasso delle tettoie).
Invero, avendo accertato l'inadempimento della professionista per gli errori progettuali
(non rilevati nemmeno in corso di esecuzione dell'opera, che quindi è risultata viziata),
la responsabilità contrattuale dovrebbe essere affermata per il semplice inadempimento,
a prescindere dalla proprietà del manufatto oggetto del contratto.
In buona sostanza la titolarità del diritto al risarcimento spetta alla parte committente semplicemente in virtù dell'inadempimento contrattuale, a prescindere dal momento in cui si sono verificate le singole manifestazioni dannose scaturenti dall'inadempimento,
tanto più che la convenuta non ha contestato il fatto che i vizi sull'opera CP_1
fossero emersi dopo l'assegnazione degli alloggi.
2) “Violazione del combinato disposto degli artt. 214 e segg. E 115 cpc e dell'art. 2702
c.c., in relazione alla mancata declaratoria di inutilizzabilità del documento 85 seconda
memoria arch. La ZA n.r.g. 1349/2018; violazione dell'art. 1176 e 1218 c.c. in
relazione alla responsabilità della progettista;
ed errata esclusione del risarcimento del
danno per i vizi e i difetti del muro lato nord-est (voce di danno Ql)”.
Il muro lato nord-est (di contenimento della strada carrabile) è opera di urbanizzazione primaria, rimasta in proprietà della la cui titolarità del diritto al Parte_1
risarcimento non può soffrire delle limitazioni indicate dal primo giudice per non essere più proprietaria.
pagina 8 di 19 Quanto alle caratteristiche del detto muro, il CTU ha rilevato l'assenza di progetti strutturali (calcoli statici e disegni esecutivi), confermando che è stato eseguito senza nessuna “verifica statica che ne garantisse la stabilità” (pag.21 dell'atto di appello).
La tesi che il Direttore dei Lavori avesse riscontrato l'assenza della progettazione segnalandola nel verbale di cantiere del 22.9.2011 -sicché non potrebbe essere ritenuto responsabile di culpa in vigilando- è poi indimostrata, atteso che il citato verbale è stato espressamente disconosciuto dalla committente, ed in disparte la considerazione che comunque difettava la relativa progettazione.
3) “violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. e degli artt. 115 e 116 cpc, per omessa
applicazione degli oneri di sicurezza e spese tecniche previste nella CTU, con
riferimento alla quantificazione del danno all'impianto fognario”.
Il Tribunale di Terni, pur ritenendo valida la CTU, ha inspiegabilmente ignorato nella quantificazione del danno relativa all'impianto fognario gli oneri di sicurezza e le spese tecniche, rispettivamente indicate nella misura del 7% e dell'8% (sull'importo complessivo di €.113.820,00).
In pratica il primo giudice ha semplicemente omesso ogni considerazione in proposito
(non rigettando tali voci di costo), occorre quindi aggiungere al danno già riconosciuto l'ammontare previsto per i detti oneri di sicurezza al 7% (quantificati in €.7.967,00) e per le spese tecniche all'8% (pari ad €.9.742,00).
In conformità delle deduzioni svolte la soc. Parte_1
” ha chiesto che, in parziale riforma della sentenza impugnata,
[...]
l'Arch. venisse condannata al pagamento dell'ulteriore somma di CP_1
€.458.365,00 o di quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, con vittoria di spese di lite.
pagina 9 di 19 Con comparsa datata 26.10.2023 La ZA ha resistito all'appello della soc. CP_1
ed ha interposto Parte_1 CP_11
appello incidentale.
Co L'arch. ZA ha sostenuto, in primo luogo, l'infondatezza dell'appello proposto dalla data la mancanza di titolarità del diritto al risarcimento dei danni inerenti Parte_1
alle singole abitazioni;
quanto al secondo ed al terzo motivo di appello ha CP_1
dedotto l'irritualità del disconoscimento del documento n.85, nonché la mancata dimostrazione da parte della di aver sostenuto costi per gli oneri di Parte_1
sicurezza e spese tecniche inerenti all'impianto fognario.
In seconda battuta ha svolto appello in via incidentale reiterando CP_1
l'eccezione di carenza di interesse della attrice ad ottenere il risarcimento Parte_1
dei danni richiesti, visto che la medesima cooperativa ha cessato di essere proprietaria degli immobili oggetto di lite in data “di gran lunga anteriore” all'inizio della causa e non essendo stata costretta a subire alcun esborso / riduzione di corrispettivi per i lamentati danni. Inoltre, in qualità di Direttore dei Lavori, ha verificato e CP_1
controllato le opere in via di realizzazione di concerto con la unitamente Parte_1
alla quale ha elaborato varianti comuni, salvo poi essere stata costretta a rassegnare le proprie dimissioni perché alcuni soci si erano insediati nelle abitazioni ancor prima del collaudo statico, con violazione delle norme di sicurezza ignorate dai soci e dal C.d.A.
della Cooperativa costruttrice (che, tra l'altro, aveva deciso di procedere in economia diretta, curando in prima persona l'esecuzione delle opere).
Sulla base di tutto quanto argomentato e dedotto l'Arch. La ZA ha concluso per CP_1
il rigetto dell'impugnazione principale e, in via incidentale, per la riforma della sentenza appellata mediante la revoca / riduzione di ogni statuizione di condanna pronunciata dal
Tribunale di Terni;
in subordine ha chiesto che fossero i terzi chiamati in causa a tenere pagina 10 di 19 indenne la professionista da ogni pregiudizio derivante dalle richieste risarcitorie della
Parte_1
Con distinte comparse si è costituita in giudizio anche quale Controparte_2
cessionaria del rischio assunto con il certificato assicurativo n. A113C20233 e quale cessionaria del rischio assunto con i certificati assicurativi n. A12012C3692 e
A113C23811, che ha concluso per il rigetto dell'appello principale, ritenuto infondato sotto un profilo di merito, e quanto alla domanda di manleva ha ribadito le ragioni di inoperatività delle polizze già invocate in primo grado, concludendo in conformità.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 15.11.2023 il Consigliere istruttore,
ritenuta la causa matura per la decisione, ha concesso i termini per il deposito di conclusioni, comparse e note di replica a norma dell'art. 352 cpc.
Con comparsa depositata l'11.2.25 Lloyd's Insurance Company S.A., quale cessionaria del rischio assunto con i certificati assicurativi n.A12012C3692 e n.A113C23811, si è
costituita in giudizio con un nuovo difensore.
La causa è stata riservata alla decisione del Collegio all'udienza telematica del
19.2.2025.
*****
Il primo motivo di appello proposto dalla soc. Parte_1
” non merita di essere accolto.
[...]
Richiamando espressamente la sentenza della Suprema corte a s.u. n.2951/2016,
confermativa dell'orientamento prevalente già espresso da Cass. Sent. n.24146/2014 e
Cass. n.13960/2007, il primo giudice ha specificato che al fine di individuare il soggetto cui compete il diritto al risarcimento dei danni a causa dell'inadempimento contrattuale occorre identificare chi ha subito la relativa diminuzione patrimoniale (cfr. pagg.18-21
pagina 11 di 19 della sentenza gravata); quindi decisiva -ai fini dell'accertamento di cui trattasi- è
l'individuazione dei proprietari al momento in cui si sono verificati i danni lamentati.
Risulta per tabulas ed è comunque incontestato che n.33 soci, tra l'estate del 2013 ed il mese di gennaio del 2014 (cfr. All.18 comparsa La ZA nel proc. n.1349/18 R.G.),
avessero già preso pieno possesso degli appartamenti edificati;
di contro i vizi denunciati dalla Cooperativa non sono collocabili temporalmente con certezza, dato che nemmeno il CTU si è espresso al riguardo (per quanto occorrer possa l'arch. La ZA ha dichiarato che i danni in questione non erano emersi prima delle sue dimissioni e la circostanza ha una sua logica visto che, in caso contrario, l'avrebbe contestato).
In buona sostanza la soc. ” Parte_1
non ha dimostrato che al momento in cui si sono verificati i danni lamentati fosse ancora proprietaria delle singole abitazioni, che comunque sono state tutte assegnate ai soci in un breve lasso di tempo.
Ciò posto è di solare evidenza che la diminuzione patrimoniale (derivante dai danni riscontrati) riguardante le abitazioni private è stata subita dai singoli proprietari e non dalla Cooperativa, quindi la titolarità del diritto al ristoro (da tenere distinta dalla legittimazione ad agire) compete ai soci e non alla Cooperativa.
Del resto la Cooperativa era sorta per edificare ed assegnare ai soci le abitazioni realizzate (tanto è vero che è stata posta in Liquidazione per il raggiungimento dello scopo), sicché la titolarità attiva dei danni subiti dalle singole unità immobiliari non può
che spettare ai soci, tenuto anche conto che l'appellante principale non ha dato prova di aver sofferto alcun danno patrimoniale -sotto il profilo di esborsi / riduzione dei corrispettivi- per il verificarsi dei lamentati danni.
pagina 12 di 19 Da quanto esposto deriva che le argomentazioni esposte dal primo giudice sul punto
(pagg. 18-21 della sentenza gravata) non sono state minimamente scalfite dalle censure dell'appellante principale.
Il primo motivo di impugnazione va pertanto respinto.
*****
Il secondo motivo di appello della è fondato e merita di essere accolto. Parte_1
Occorre osservare in proposito che le censure all'operato dell'Arch. riguardano CP_1
il muro lato nord-est di contenimento della strada carrabile;
il muro in questione costituisce un'opera di urbanizzazione primaria che è rimasta in proprietà della per cui permane in capo ad essa la titolarità del diritto al risarcimento (per Parte_1
ragioni speculari a quanto sopra sostenuto in relazione al primo motivo d'impugnazione).
Orbene, in ordine alle caratteristiche del detto muro il CTU ha innanzitutto verificato la presenza di forti lesioni, “con distacchi importanti nelle zone verticali d'angolo” (anche per la mancanza delle armature orizzontali di collegamento), poi ha rilevato l'assenza di elaborati progettuali, tanto che il muro è stato realizzato “senza alcuna verifica che ne garantisse la stabilità” (pag.21 dell'atto di appello); inoltre la fondazione a valle risulta sottodimensionata rispetto all'altezza del rilevato e del carico sostenuto dallo stesso
(pag.29 dell'elaborato del Consulente).
Sostiene al riguardo il primo giudice che i primi cedimenti del muro si erano verificati dopo il recesso dell'arch. (avvenuto il 15.11.2013) e dopo che la professionista CP_1
aveva riscontrato l'assenza della progettazione, segnalandola nel verbale di cantiere del
22.9.2011, di qui il rilievo che nessuna responsabilità sarebbe attribuibile all'Arch.
[...]
. CP_1
La tesi non può essere condivisa. pagina 13 di 19 L'assenza di progettazione del muro, ancorché provvisorio (secondo la tesi della professionista), già di per sé versa in colpa la progettista, responsabile dell'omissione,
fermo restando che non è credibile che un muro di contenimento di ben 4 metri di altezza -che di fatto consente la viabilità- possa avere carattere provvisorio.
Nè rileva la circostanza che i primi cedimenti del muro si fossero verificati solo dopo il recesso dell'arch. , dal momento che la fondazione a valle risultava chiaramente CP_1
sottodimensionata e che sarebbe stato preciso obbligo del Direttore dei Lavori rilevare fin dall'esecuzione tale difetto, a prescindere da eventuali cedimenti (per il resto poi puntualmente verificatisi) con scivolamento della sede stradale soprastante.
Da quanto argomentato consegue che il relativo danno, di cui è titolare la Cooperativa
per le argomentazioni sopra svolte, va risarcito;
in ordine al quantum ritiene questa Corte
che sia accoglibile la domanda ridotta formulata dall'appellante -nella misura di
€.110.000,00- e non in quella indicata dal CTU (€.177.000,00), tenuto conto che parte del danno è stato risarcito dall'impresa con apposita transazione Controparte_12
del 22.5.2018 (punto 2 dell'atto di transazione).
*****
Il terzo motivo dell'appello principale riguarda la quantificazione del danno relativa all'impianto fognario sotto il profilo degli oneri di sicurezza e delle spese tecniche,
rispettivamente indicate dal CTU (pag.34) nella misura del 7% e dell'8% (sull'importo complessivo di €.113.820,00), ma non riconosciute dal Tribunale di Terni, che pure sul punto ha ritenuto attendibile la Consulenza.
Al riguardo osserva questa Corte che il primo giudice non ha rigettato tali voci di costo
(cfr. pag.43 della sentenza gravata), ma ha semplicemente omesso ogni considerazione in proposito.
pagina 14 di 19 Sostiene l'appellata La ZA che il mancato riconoscimento di tali danni dipenda in realtà dal fatto che tali costi non sono stati dimostrati (cfr. pag.14 della comparsa di costituzione e risposta), quindi non sarebbero risarcibili.
Nondimeno osserva questa Corte che l'impianto fognario presenta delle criticità evidenti
(mancata separazione della linea delle acque nere da quella delle acque meteoriche, con conseguenti rigurgiti di acque nere in caso di forti precipitazioni) derivanti direttamente dal progetto.
Premesso dunque che la responsabilità della progettista sul punto non può essere messa in discussione, come del resto ritenuto dal giudice di prime cure (cfr. pagg.36-38 della sentenza gravata), ne deriva che i costi di ripristino della rete fognaria devono ricomprendere anche gli oneri di sicurezza e le spese tecniche, come indicato dal CTU,
trattandosi di spese accessorie assolutamente necessarie all'intervento di ripristino.
Da quanto esposto deriva che occorre aggiungere al danno già riconosciuto per i costi di ripristino della rete fognaria l'ammontare degli imprescindibili oneri di sicurezza
(quantificati in €.7.967,00) e delle spese tecniche (pari ad €.9.742,00), onde il terzo motivo di appello va accolto nei detti termini.
*****
Nella sentenza gravata viene statuito espressamente il diritto di ad essere CP_1
manlevata dagli dei certificati n.A12012C3692 e Controparte_9
n.A113C23811 per le somme che dovrà corrispondere alle “
[...]
” a titolo di risarcimento del danno, detratta la Parte_1
somma di €.5.000,00 a titolo di franchigia (cfr. pag. 48 della sentenza impugnata).
La ragione del diritto dell'assicurata ad essere tenuta indenne è stata compiutamente esposta alle pagg. 43-45 della motivazione e la compagnia assicuratrice non ha proposto pagina 15 di 19 appello incidentale, onde la relativa statuizione deve ritenersi coperta dal giudicato per acquiescenza (art.329 cpc).
*****
L'appellata ha a sua volta interposto appello incidentale avverso la CP_1
sentenza n.159/23 emessa dal Tribunale di Terni deducendo che il primo giudice sarebbe incorso in un errore riconoscendo alla la titolarità dell'interesse a Parte_1
promuovere la causa di risarcimento del danno, sia perché la detta Cooperativa ha cessato di essere proprietaria degli immobili in data anteriore al promovimento della causa (2018), sia perché ha rivestito il ruolo di costruttore/venditore degli appartamenti e, come tale, è l'unico soggetto a dover rispondere verso i propri soci.
Ritiene questa Corte che la censura non sia fondata, in parte anche per gli stessi motivi per cui è stato respinto il primo motivo dell'appello principale.
Secondo la citata sentenza della Suprema corte a s.u. n.2951/2016, confermativa dell'orientamento prevalente già espresso da Cass. Sent. n.24146/2014 e Cass.
n.13960/2007, al fine di individuare il soggetto cui compete il diritto al risarcimento dei danni a causa dell'inadempimento contrattuale occorre identificare chi ha subito la relativa diminuzione patrimoniale (sul punto vedi pagg.18-21 della sentenza gravata).
Nella fattispecie, sono stati rilevati sia danni alle abitazioni private, sia danni alle aree rimaste nella titolarità della soc. Parte_1
”; quindi, in base al principio di diritto sopra richiamato, la titolarità del
[...]
diritto al ristoro, che è stata negata alla per i danni subiti dalle singole unità Parte_1
immobiliari, va riconosciuta per tutti i danni che hanno interessato (e interessano) le opere di urbanizzazione primaria.
Ciò posto e considerato che il primo giudice ha riconosciuto alla la titolarità Parte_1
dei soli danni inerenti alle opere di urbanizzazione (e non anche dei danni patiti dalle pagina 16 di 19 abitazioni) appare evidente che la censura riguardante il passaggio di proprietà delle abitazioni non abbia rilievo, visto che il primo giudice ha limitato il risarcimento ai danni subiti dalle opere di urbanizzazione.
Sotto altro profilo l'arch. La ZA ha eccepito il fatto che debba essere la sola
-in qualità di costruttore/venditore- a rispondere dei danni riscontrati verso i Parte_1
soci.
Nondimeno osserva questa Corte che l'arch. non aveva solo il compito di CP_1
curare la “realizzazione del progetto edilizio per la costruzione degli alloggi ed
accessori” (in base all'art.4 del contratto d'opera professionale), ma prima ancora di rivestire il ruolo di Direttore dei lavori alla stessa era stato affidato il compito di redigere il progetto di costruzione delle opere.
Quindi, se è vero che la professionista non si era occupata della scelta dei materiali, né
dei fornitori cui rivolgersi, né aveva stipulato contratti con le imprese cui era stato affidato il compito di eseguire le singole opere, è anche vero che sono stati riscontrati errori progettuali -per quello che riguarda l'impianto fognario e la progettazione
(assente) del muro lato nord est- che sono da riferire direttamente al ruolo di progettista dell'arch. . CP_1
Del resto è noto che l'obbligazione di redigere un progetto di costruzione di un immobile è un'obbligazione di risultato (Cass. n.1214 del 18.1.2017) e se il progetto è
errato, o comunque inadeguato, il professionista risulterà inadempiente.
Ciò posto, gli inadempimenti contrattuali relativi all'elaborato progettuale -da cui sono derivati i danni di cui si discute- non possono che far carico all'arch. avendo CP_1
ella assunto l'incarico professionale di progettare tutta l'opera ed avendo commesso gli errori riscontrati dal CTU, sui quali peraltro non sono sorte specifiche contestazioni.
pagina 17 di 19 Ne deriva che l'appello proposto in via incidentale non può trovare accoglimento e va respinto.
*****
Da tutto quanto argomentato consegue che:
1) vanno accolti i motivi di appello principale indicati ai numeri 2 e 3;
2) sono da respingere sia il primo motivo di appello principale che l'appello incidentale proposto da , così come ogni altra domanda;
CP_1
3) le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, in persona del Presidente Parte_1
del Collegio dei Liquidatori e suo l.r. pro tempore, nei confronti di , CP_1
quale cessionaria del rischio assunto con il certificato Controparte_2
assicurativo n.A113C20233, Lloyd's Insurance Company S.A., quale cessionaria del rischio assunto con i certificati assicurativi n.A12012C3692 e n.A113C23811, CP_4
, ,
[...] Controparte_5 CP_6 Controparte_7 [...]
nonché sull'appello incidentale proposto da , contrariis CP_8 CP_1
reiectis, così provvede:
• In parziale riforma della sentenza impugnata (n.159/23 emessa dal Tribunale di Terni l'8.3.23)
condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
, della ulteriore (rispetto a quella già liquidata dal primo giudice) somma, a titolo
[...]
di risarcimento del danno, di €.127.709,00 oltre Iva se dovuta ed interessi legali dalla decisione di primo grado al saldo;
pagina 18 di 19 • condanna Lloyd's Insurance Company S.A., quale cessionaria del rischio assunto con i certificati assicurativi n.A12012C3692 e n.A113C23811, a tenere indenne delle CP_1
somme che dovrà corrispondere alle “ Parte_1
” a titolo di risarcimento del danno in forza della presente sentenza, detratta la
[...]
somma di €.5.000,00 a titolo di franchigia;
• Condanna alla rifusione in favore di CP_1 Parte_1
, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in €.9.991,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, nonché delle spese di lite sostenute da quale cessionaria del rischio assunto con il certificato Controparte_2
assicurativo n.A113C20233, che liquida in €.9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
• condanna Lloyd's Insurance Company S.A., quale cessionaria del rischio assunto con i certificati assicurativi n.A12012C3692 e n.A113C23811, a tenere indenne delle CP_1
somme che questa deve corrispondere a titolo di spese processuali nei confronti della appellante e di quale cessionaria del rischio assunto con il Parte_1 Controparte_2
certificato assicurativo n.A113C20233;
• visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché versi un ulteriore importo pari al contributo unificato. CP_1
Così deciso in Perugia, lì 1 Dicembre 2025
Il PRESIDENTE relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 218/2023 R.G. promossa da
, (C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1
sede in Orvieto, via Clitunno n.10, in persona del Presidente del Collegio dei Liquidatori
e suo l.r. pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Leonasi ed Parte_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Orvieto, via Corsica n.1/a, in forza di procura rilasciata dal Collegio dei Liquidatori apposta in calce all'atto di citazione in appello;
-Appellante=
nei confronti di
, nata a [...] l'[...], C.F. , rappresentata e CP_1 CodiceFiscale_1
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovan LO Ruggeri e dall'Avv.
SO AL, giusta procura speciale apposta su foglio separato ma congiunto alla pagina 1 di 19 comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica dei suoi avvocati;
-Appellata e appellante in via incidentale=
e quale cessionaria del rischio assunto con il certificato Controparte_2
assicurativo n.A113C20233, da parte di alcuni in persona del Parte_3
Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Ranieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via S. Andrea n.3, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di risposta;
-Appellata=
e
Lloyd's Insurance Company S.A., quale cessionaria del rischio assunto con i certificati assicurativi n.A12012C3692 e n.A113C23811, da parte di alcuni Parte_3
in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Frank Jorg Geffers ed elettivamente Controparte_3
domiciliata presso il suo studio in Roma, via Ombrone n.14, giusta procura alle liti allegata in calce alla comparsa di risposta;
-Appellata=
e
, , , CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7
Controparte_8
-Appellati contumaci=
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI: pagina 2 di 19 Per parte appellante come all'atto di citazione in appello, e cioè: “voglia la Corte di
appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza, condannare l'Arch. , a CP_1
titolo risarcimento danni, al pagamento in favore della soc. “
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, della somma di €.458.365,00 o di quella maggiore o minore che dovesse
risultare secondo giustizia, oltre rivalutazione e interessi come per legge;
con vittoria di
spese e competenze professionali”;
Per La ZA Livia come alle note scritte del 15.10.24, e cioè: “Voglia la adita Corte di
Appello di Perugia, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: A) IN VIA
PRINCIPALE, rigettare l'impugnazione avversaria perché infonda ta in fatto e in
diritto; B) IN VIA INCIDENTALE, previo accertamento e dichiarazione che il Giudice di
primo grado ha errato nella emanazione della propria pronuncia per quanto di essa
costituisce occasione di condanna della appellata al pagamento di CP_1
somme di denaro, anche per spese di giudizio, avendo il Giudice stesso omesso di
prendere in considerazione ed anche di pronunciarsi circa la eccezione sollevata dalla
stessa Arch. , sin dal proprio atto di costituzione in giudizio nel CP_1
procedimento rubricato con il R.G.C.N. 1349/2018, come anche nei precedenti e nei
successivi propri scritti, di carenza di interesse della attrice al Parte_1
promovimento della causa di cui si tratta e la conseguente mancanza in capo ad essa di
ogni legittimazione sostanziale in proposito, in riforma in parte qua della emanata
pronuncia, rigettare ogni domanda di parte appellante;
C) IN VIA INCIDENTALE ed in
subordine rispetto a quanto precede, previo accertamento e dichiarazione che il Giudice
di primo grado ha errato nel rite nere l'Arch. La ZA responsabile degli asseriti
difetti di progettazione della rete fognaria, revocare la pronuncia di condanna e/o, in
ulteriore subordine, ricondurre la condanna a giusta misura. D) In ogni caso pagina 3 di 19 condannare i chiamati in causa dei Controparte_9
certificati e a manlevare e tenere indenne l'odierna NumeroDi_1 NumeroD_2
appellata da qualsiasi pregiudizio ad essa derivante dalla emananda pronuncia o
comunque dall'accoglimento di domande altrui. Con vittoria di spese e competenze
legali di entrambi i gradi di giudizio …”;
Per le altre parti costituite, come alle rispettive comparse di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18.12.2016 la soc. Parte_1
” opponeva il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
[...]
n.1182/2016 del 30.11.2016 con il quale il Tribunale di Terni aveva ingiunto all'attrice-
opponente il pagamento in favore dell'Arch. della somma di CP_1
€.196.897,55, oltre interessi e spese, a titolo di residuo compensi per progettazione e direzione lavori svolti dall'opposta -su incarico della Cooperativa committente- relativi alla realizzazione in Orvieto, loc. Sferracavallo, di n.40 alloggi sociali da assegnare ai soci.
Sosteneva l'opponente che la professionista non aveva adempiuto esattamente la propria obbligazione, essendo emersi vizi e difetti sia nella realizzazione dei fabbricati che nelle opere di urbanizzazione, motivo per cui, in via riconvenzionale, l'opponente chiedeva l'accertamento dell'estinzione del debito relativo al compenso spettante all'opposta e la ripetizione di quanto eventualmente versato in eccedenza dalla Cooperativa (che aveva già pagato un acconto di €.195.350,07).
Nel procedimento -rubricato al n.3418/2016 R.G. Trib. Terni- si costituiva in giudizio l'arch. chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1
ingiuntivo opposto, nonché di essere autorizzata a chiamare in causa la Pt_3
pagina 4 di 19 Assicurazioni Spa e gli ing. LO e per essere dagli stessi manlevata in Controparte_5
caso di accoglimento delle domande svolte dalla Parte_1
Deduceva la convenuta opposta di aver espletato in modo corretto l'incarico professionale affidatole, sia come progettista che come Direttore dei Lavori, e che gli eventuali vizi da accertare in corso di causa dovevano essere addebitati alla Parte_4
che aveva autorizzato gli inquilini ad occupare le case prima della
[...]
conclusione dei lavori, ragione per cui aveva rassegnato le proprie dimissioni.
Accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, a norma dell'art. 649 cpc, il G.I. rigettava l'istanza di chiamata in causa dei terzi e disponeva l'acquisizione del fascicolo dell'Accertamento Tecnico Preventivo svolto e conclusosi nel frattempo (n.1791/2016 R.G. Trib. Terni).
Successivamente, con ordinanza del 26.7.2020, veniva disposta la riunione al giudizio di opposizione a D.I. della causa iscritta al n.1349/2018 R.G. Trib. Terni, che aveva preso le mosse con atto di citazione notificato il 21.5.2018 mediante il quale la “
[...]
” aveva convenuto in giudizio l'arch. Parte_1
per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dalla committente CP_1
per gli errori nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori del complesso immobiliare sito ad Orvieto, loc. Sferracavallo, quantificati in €.695.000,00 oltre Iva.
Sosteneva l'attrice di avere stipulato il 29.10.2009 una convenzione con il Comune di
Orvieto, in forza della quale -a scomputo della quota concessoria di urbanizzazione primaria- si era impegnata a cedere a titolo gratuito le aree pubbliche ed i servizi presenti, ma i vizi del complesso -tra l'altro riscontrati nel citato avevano CP_10
impedito di dare attuazione alla convenzione. Posto che i vizi di cui trattasi erano riconducibili sia all'esecuzione dei lavori (non a regola d'arte) che alle inadempienze progettuali ed agli obblighi di vigilanza, tenuto conto che l'arch. era stata CP_1
pagina 5 di 19 incaricata di realizzare lo studio urbanistico, la redazione del piano attuativo, del progetto preliminare e definitivo, del progetto esecutivo e della generale direzione dei lavori e assistenza ai collaudi, l'attrice chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni quantificati in €.695.000,00 oltre Iva, rivalutazione ed interessi,
per l'inadempimento degli obblighi contrattuali a lei ascrivibili.
Radicatosi il contraddittorio, La ZA richiamava le deduzioni già svolte nel proc. CP_1
n. 3418/2016 R.G. Trib. Terni, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi da cui pretendeva di essere manlevata (assicuratori LO e Pt_3 Controparte_5
, ) ed eccepiva la nullità dell' per Controparte_7 Controparte_8 CP_4 CP_10
avere il CTU violato il contraddittorio tecnico tra le parti e per essersi avvalso -pur in assenza di autorizzazione alla delega- dell'opera dell'ing. , nominato D.L. CP_4
nel 2015 (in sostituzione dell'esponente).
Costituitosi il contraddittorio coi terzi chiamati, che resistevano alle domande svolte nei loro confronti, le due cause riunite venivano istruite mediante l'i.f. del legale rappresentante della , l'escussione dei testi Parte_1
citati ed una CTU;
quindi -sulle conclusioni rassegnate dalle parti- il Tribunale di Terni,
con sentenza n.159/2023, pubblicata l'8.3.2023, così statuiva (in relazione alla causa n.
3418/2016 R.G.):
- accoglie l'opposizione a d.i. promossa da Parte_1
” nei confronti e e, per l'effetto, revoca il d.i. n.1182/2016;
[...] CP_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti, ponendo le spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido;
poi, in relazione alla causa n.1349/2018 R.G.:
- in parziale accoglimento della domanda principale, condanna al CP_1
pagamento in favore di ” Parte_1
pagina 6 di 19 della somma, a titolo di risarcimento del danno, di €.132.941,76, oltre Iva se dovuta ed interessi legali dalla decisione al saldo;
- condanna gli dei certificati n.A12012C3692 e Controparte_9
n.A113C23811 a tenere indenne delle somme che dovrà corrispondere CP_1
alle a titolo di Parte_1
risarcimento del danno in forza della presente sentenza, detratta la somma di €.5.000,00
a titolo di franchigia;
- rigetta le residue domande di manleva spiegate da;
CP_1
- condanna alla rifusione in favore della CP_1 [...]
” delle spese di lite;
Parte_1
- condanna in solido la “ ” e Parte_1
alla rifusione in favore di tutti i terzi chiamati, ad eccezione degli CP_1
Assicuratori dei sottoscrittori dei certificati n.A12012C3692 e n.A113C23811, Pt_3
delle spese processuali;
- condanna gli dei certificati n.A12012C3692 e Controparte_9
n.A113C23811 a tenere indenne delle somme che questa dovrà CP_1
corrispondere a titolo di spese processuali nei confronti delle altre parti, oltre alle spese di ATP ed alla rifusione delle spese legali da essa sostenute.
Avverso tale sentenza ha interposto appello la soc. Parte_1
” per tre motivi e segnatamente:
[...]
1) “Violazione di legge degli artt. 1218 e 1223 c.c. e illegittimo mancato riconoscimento
della titolarità in capo alla attrice del diritto di credito al risarcimento per Parte_1
equivalente, con riferimento all'inadempimento contrattuale per i vizi di cui alle voci Qc
(infiltrazioni nei locali seminterrati), Qe (lesioni degli edifici) e Qg (collasso delle
tettoie)”. pagina 7 di 19 Il primo giudice ha affermato che il diritto al risarcimento dei danni arrecati ai beni immobili compete esclusivamente a chi ne era proprietario al momento dell'evento dannoso, onde è pervenuto al rigetto della domanda per la parte che ha riguardato i danni agli alloggi che erano già stati assegnati ai soci al momento della domanda, per difetto di titolarità del credito in capo alla (vizi di cui alle voci Qc -infiltrazioni nei Parte_1
locali seminterrati, Qe -lesioni degli edifici- e Qg, collasso delle tettoie).
Invero, avendo accertato l'inadempimento della professionista per gli errori progettuali
(non rilevati nemmeno in corso di esecuzione dell'opera, che quindi è risultata viziata),
la responsabilità contrattuale dovrebbe essere affermata per il semplice inadempimento,
a prescindere dalla proprietà del manufatto oggetto del contratto.
In buona sostanza la titolarità del diritto al risarcimento spetta alla parte committente semplicemente in virtù dell'inadempimento contrattuale, a prescindere dal momento in cui si sono verificate le singole manifestazioni dannose scaturenti dall'inadempimento,
tanto più che la convenuta non ha contestato il fatto che i vizi sull'opera CP_1
fossero emersi dopo l'assegnazione degli alloggi.
2) “Violazione del combinato disposto degli artt. 214 e segg. E 115 cpc e dell'art. 2702
c.c., in relazione alla mancata declaratoria di inutilizzabilità del documento 85 seconda
memoria arch. La ZA n.r.g. 1349/2018; violazione dell'art. 1176 e 1218 c.c. in
relazione alla responsabilità della progettista;
ed errata esclusione del risarcimento del
danno per i vizi e i difetti del muro lato nord-est (voce di danno Ql)”.
Il muro lato nord-est (di contenimento della strada carrabile) è opera di urbanizzazione primaria, rimasta in proprietà della la cui titolarità del diritto al Parte_1
risarcimento non può soffrire delle limitazioni indicate dal primo giudice per non essere più proprietaria.
pagina 8 di 19 Quanto alle caratteristiche del detto muro, il CTU ha rilevato l'assenza di progetti strutturali (calcoli statici e disegni esecutivi), confermando che è stato eseguito senza nessuna “verifica statica che ne garantisse la stabilità” (pag.21 dell'atto di appello).
La tesi che il Direttore dei Lavori avesse riscontrato l'assenza della progettazione segnalandola nel verbale di cantiere del 22.9.2011 -sicché non potrebbe essere ritenuto responsabile di culpa in vigilando- è poi indimostrata, atteso che il citato verbale è stato espressamente disconosciuto dalla committente, ed in disparte la considerazione che comunque difettava la relativa progettazione.
3) “violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. e degli artt. 115 e 116 cpc, per omessa
applicazione degli oneri di sicurezza e spese tecniche previste nella CTU, con
riferimento alla quantificazione del danno all'impianto fognario”.
Il Tribunale di Terni, pur ritenendo valida la CTU, ha inspiegabilmente ignorato nella quantificazione del danno relativa all'impianto fognario gli oneri di sicurezza e le spese tecniche, rispettivamente indicate nella misura del 7% e dell'8% (sull'importo complessivo di €.113.820,00).
In pratica il primo giudice ha semplicemente omesso ogni considerazione in proposito
(non rigettando tali voci di costo), occorre quindi aggiungere al danno già riconosciuto l'ammontare previsto per i detti oneri di sicurezza al 7% (quantificati in €.7.967,00) e per le spese tecniche all'8% (pari ad €.9.742,00).
In conformità delle deduzioni svolte la soc. Parte_1
” ha chiesto che, in parziale riforma della sentenza impugnata,
[...]
l'Arch. venisse condannata al pagamento dell'ulteriore somma di CP_1
€.458.365,00 o di quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, con vittoria di spese di lite.
pagina 9 di 19 Con comparsa datata 26.10.2023 La ZA ha resistito all'appello della soc. CP_1
ed ha interposto Parte_1 CP_11
appello incidentale.
Co L'arch. ZA ha sostenuto, in primo luogo, l'infondatezza dell'appello proposto dalla data la mancanza di titolarità del diritto al risarcimento dei danni inerenti Parte_1
alle singole abitazioni;
quanto al secondo ed al terzo motivo di appello ha CP_1
dedotto l'irritualità del disconoscimento del documento n.85, nonché la mancata dimostrazione da parte della di aver sostenuto costi per gli oneri di Parte_1
sicurezza e spese tecniche inerenti all'impianto fognario.
In seconda battuta ha svolto appello in via incidentale reiterando CP_1
l'eccezione di carenza di interesse della attrice ad ottenere il risarcimento Parte_1
dei danni richiesti, visto che la medesima cooperativa ha cessato di essere proprietaria degli immobili oggetto di lite in data “di gran lunga anteriore” all'inizio della causa e non essendo stata costretta a subire alcun esborso / riduzione di corrispettivi per i lamentati danni. Inoltre, in qualità di Direttore dei Lavori, ha verificato e CP_1
controllato le opere in via di realizzazione di concerto con la unitamente Parte_1
alla quale ha elaborato varianti comuni, salvo poi essere stata costretta a rassegnare le proprie dimissioni perché alcuni soci si erano insediati nelle abitazioni ancor prima del collaudo statico, con violazione delle norme di sicurezza ignorate dai soci e dal C.d.A.
della Cooperativa costruttrice (che, tra l'altro, aveva deciso di procedere in economia diretta, curando in prima persona l'esecuzione delle opere).
Sulla base di tutto quanto argomentato e dedotto l'Arch. La ZA ha concluso per CP_1
il rigetto dell'impugnazione principale e, in via incidentale, per la riforma della sentenza appellata mediante la revoca / riduzione di ogni statuizione di condanna pronunciata dal
Tribunale di Terni;
in subordine ha chiesto che fossero i terzi chiamati in causa a tenere pagina 10 di 19 indenne la professionista da ogni pregiudizio derivante dalle richieste risarcitorie della
Parte_1
Con distinte comparse si è costituita in giudizio anche quale Controparte_2
cessionaria del rischio assunto con il certificato assicurativo n. A113C20233 e quale cessionaria del rischio assunto con i certificati assicurativi n. A12012C3692 e
A113C23811, che ha concluso per il rigetto dell'appello principale, ritenuto infondato sotto un profilo di merito, e quanto alla domanda di manleva ha ribadito le ragioni di inoperatività delle polizze già invocate in primo grado, concludendo in conformità.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 15.11.2023 il Consigliere istruttore,
ritenuta la causa matura per la decisione, ha concesso i termini per il deposito di conclusioni, comparse e note di replica a norma dell'art. 352 cpc.
Con comparsa depositata l'11.2.25 Lloyd's Insurance Company S.A., quale cessionaria del rischio assunto con i certificati assicurativi n.A12012C3692 e n.A113C23811, si è
costituita in giudizio con un nuovo difensore.
La causa è stata riservata alla decisione del Collegio all'udienza telematica del
19.2.2025.
*****
Il primo motivo di appello proposto dalla soc. Parte_1
” non merita di essere accolto.
[...]
Richiamando espressamente la sentenza della Suprema corte a s.u. n.2951/2016,
confermativa dell'orientamento prevalente già espresso da Cass. Sent. n.24146/2014 e
Cass. n.13960/2007, il primo giudice ha specificato che al fine di individuare il soggetto cui compete il diritto al risarcimento dei danni a causa dell'inadempimento contrattuale occorre identificare chi ha subito la relativa diminuzione patrimoniale (cfr. pagg.18-21
pagina 11 di 19 della sentenza gravata); quindi decisiva -ai fini dell'accertamento di cui trattasi- è
l'individuazione dei proprietari al momento in cui si sono verificati i danni lamentati.
Risulta per tabulas ed è comunque incontestato che n.33 soci, tra l'estate del 2013 ed il mese di gennaio del 2014 (cfr. All.18 comparsa La ZA nel proc. n.1349/18 R.G.),
avessero già preso pieno possesso degli appartamenti edificati;
di contro i vizi denunciati dalla Cooperativa non sono collocabili temporalmente con certezza, dato che nemmeno il CTU si è espresso al riguardo (per quanto occorrer possa l'arch. La ZA ha dichiarato che i danni in questione non erano emersi prima delle sue dimissioni e la circostanza ha una sua logica visto che, in caso contrario, l'avrebbe contestato).
In buona sostanza la soc. ” Parte_1
non ha dimostrato che al momento in cui si sono verificati i danni lamentati fosse ancora proprietaria delle singole abitazioni, che comunque sono state tutte assegnate ai soci in un breve lasso di tempo.
Ciò posto è di solare evidenza che la diminuzione patrimoniale (derivante dai danni riscontrati) riguardante le abitazioni private è stata subita dai singoli proprietari e non dalla Cooperativa, quindi la titolarità del diritto al ristoro (da tenere distinta dalla legittimazione ad agire) compete ai soci e non alla Cooperativa.
Del resto la Cooperativa era sorta per edificare ed assegnare ai soci le abitazioni realizzate (tanto è vero che è stata posta in Liquidazione per il raggiungimento dello scopo), sicché la titolarità attiva dei danni subiti dalle singole unità immobiliari non può
che spettare ai soci, tenuto anche conto che l'appellante principale non ha dato prova di aver sofferto alcun danno patrimoniale -sotto il profilo di esborsi / riduzione dei corrispettivi- per il verificarsi dei lamentati danni.
pagina 12 di 19 Da quanto esposto deriva che le argomentazioni esposte dal primo giudice sul punto
(pagg. 18-21 della sentenza gravata) non sono state minimamente scalfite dalle censure dell'appellante principale.
Il primo motivo di impugnazione va pertanto respinto.
*****
Il secondo motivo di appello della è fondato e merita di essere accolto. Parte_1
Occorre osservare in proposito che le censure all'operato dell'Arch. riguardano CP_1
il muro lato nord-est di contenimento della strada carrabile;
il muro in questione costituisce un'opera di urbanizzazione primaria che è rimasta in proprietà della per cui permane in capo ad essa la titolarità del diritto al risarcimento (per Parte_1
ragioni speculari a quanto sopra sostenuto in relazione al primo motivo d'impugnazione).
Orbene, in ordine alle caratteristiche del detto muro il CTU ha innanzitutto verificato la presenza di forti lesioni, “con distacchi importanti nelle zone verticali d'angolo” (anche per la mancanza delle armature orizzontali di collegamento), poi ha rilevato l'assenza di elaborati progettuali, tanto che il muro è stato realizzato “senza alcuna verifica che ne garantisse la stabilità” (pag.21 dell'atto di appello); inoltre la fondazione a valle risulta sottodimensionata rispetto all'altezza del rilevato e del carico sostenuto dallo stesso
(pag.29 dell'elaborato del Consulente).
Sostiene al riguardo il primo giudice che i primi cedimenti del muro si erano verificati dopo il recesso dell'arch. (avvenuto il 15.11.2013) e dopo che la professionista CP_1
aveva riscontrato l'assenza della progettazione, segnalandola nel verbale di cantiere del
22.9.2011, di qui il rilievo che nessuna responsabilità sarebbe attribuibile all'Arch.
[...]
. CP_1
La tesi non può essere condivisa. pagina 13 di 19 L'assenza di progettazione del muro, ancorché provvisorio (secondo la tesi della professionista), già di per sé versa in colpa la progettista, responsabile dell'omissione,
fermo restando che non è credibile che un muro di contenimento di ben 4 metri di altezza -che di fatto consente la viabilità- possa avere carattere provvisorio.
Nè rileva la circostanza che i primi cedimenti del muro si fossero verificati solo dopo il recesso dell'arch. , dal momento che la fondazione a valle risultava chiaramente CP_1
sottodimensionata e che sarebbe stato preciso obbligo del Direttore dei Lavori rilevare fin dall'esecuzione tale difetto, a prescindere da eventuali cedimenti (per il resto poi puntualmente verificatisi) con scivolamento della sede stradale soprastante.
Da quanto argomentato consegue che il relativo danno, di cui è titolare la Cooperativa
per le argomentazioni sopra svolte, va risarcito;
in ordine al quantum ritiene questa Corte
che sia accoglibile la domanda ridotta formulata dall'appellante -nella misura di
€.110.000,00- e non in quella indicata dal CTU (€.177.000,00), tenuto conto che parte del danno è stato risarcito dall'impresa con apposita transazione Controparte_12
del 22.5.2018 (punto 2 dell'atto di transazione).
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Il terzo motivo dell'appello principale riguarda la quantificazione del danno relativa all'impianto fognario sotto il profilo degli oneri di sicurezza e delle spese tecniche,
rispettivamente indicate dal CTU (pag.34) nella misura del 7% e dell'8% (sull'importo complessivo di €.113.820,00), ma non riconosciute dal Tribunale di Terni, che pure sul punto ha ritenuto attendibile la Consulenza.
Al riguardo osserva questa Corte che il primo giudice non ha rigettato tali voci di costo
(cfr. pag.43 della sentenza gravata), ma ha semplicemente omesso ogni considerazione in proposito.
pagina 14 di 19 Sostiene l'appellata La ZA che il mancato riconoscimento di tali danni dipenda in realtà dal fatto che tali costi non sono stati dimostrati (cfr. pag.14 della comparsa di costituzione e risposta), quindi non sarebbero risarcibili.
Nondimeno osserva questa Corte che l'impianto fognario presenta delle criticità evidenti
(mancata separazione della linea delle acque nere da quella delle acque meteoriche, con conseguenti rigurgiti di acque nere in caso di forti precipitazioni) derivanti direttamente dal progetto.
Premesso dunque che la responsabilità della progettista sul punto non può essere messa in discussione, come del resto ritenuto dal giudice di prime cure (cfr. pagg.36-38 della sentenza gravata), ne deriva che i costi di ripristino della rete fognaria devono ricomprendere anche gli oneri di sicurezza e le spese tecniche, come indicato dal CTU,
trattandosi di spese accessorie assolutamente necessarie all'intervento di ripristino.
Da quanto esposto deriva che occorre aggiungere al danno già riconosciuto per i costi di ripristino della rete fognaria l'ammontare degli imprescindibili oneri di sicurezza
(quantificati in €.7.967,00) e delle spese tecniche (pari ad €.9.742,00), onde il terzo motivo di appello va accolto nei detti termini.
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Nella sentenza gravata viene statuito espressamente il diritto di ad essere CP_1
manlevata dagli dei certificati n.A12012C3692 e Controparte_9
n.A113C23811 per le somme che dovrà corrispondere alle “
[...]
” a titolo di risarcimento del danno, detratta la Parte_1
somma di €.5.000,00 a titolo di franchigia (cfr. pag. 48 della sentenza impugnata).
La ragione del diritto dell'assicurata ad essere tenuta indenne è stata compiutamente esposta alle pagg. 43-45 della motivazione e la compagnia assicuratrice non ha proposto pagina 15 di 19 appello incidentale, onde la relativa statuizione deve ritenersi coperta dal giudicato per acquiescenza (art.329 cpc).
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L'appellata ha a sua volta interposto appello incidentale avverso la CP_1
sentenza n.159/23 emessa dal Tribunale di Terni deducendo che il primo giudice sarebbe incorso in un errore riconoscendo alla la titolarità dell'interesse a Parte_1
promuovere la causa di risarcimento del danno, sia perché la detta Cooperativa ha cessato di essere proprietaria degli immobili in data anteriore al promovimento della causa (2018), sia perché ha rivestito il ruolo di costruttore/venditore degli appartamenti e, come tale, è l'unico soggetto a dover rispondere verso i propri soci.
Ritiene questa Corte che la censura non sia fondata, in parte anche per gli stessi motivi per cui è stato respinto il primo motivo dell'appello principale.
Secondo la citata sentenza della Suprema corte a s.u. n.2951/2016, confermativa dell'orientamento prevalente già espresso da Cass. Sent. n.24146/2014 e Cass.
n.13960/2007, al fine di individuare il soggetto cui compete il diritto al risarcimento dei danni a causa dell'inadempimento contrattuale occorre identificare chi ha subito la relativa diminuzione patrimoniale (sul punto vedi pagg.18-21 della sentenza gravata).
Nella fattispecie, sono stati rilevati sia danni alle abitazioni private, sia danni alle aree rimaste nella titolarità della soc. Parte_1
”; quindi, in base al principio di diritto sopra richiamato, la titolarità del
[...]
diritto al ristoro, che è stata negata alla per i danni subiti dalle singole unità Parte_1
immobiliari, va riconosciuta per tutti i danni che hanno interessato (e interessano) le opere di urbanizzazione primaria.
Ciò posto e considerato che il primo giudice ha riconosciuto alla la titolarità Parte_1
dei soli danni inerenti alle opere di urbanizzazione (e non anche dei danni patiti dalle pagina 16 di 19 abitazioni) appare evidente che la censura riguardante il passaggio di proprietà delle abitazioni non abbia rilievo, visto che il primo giudice ha limitato il risarcimento ai danni subiti dalle opere di urbanizzazione.
Sotto altro profilo l'arch. La ZA ha eccepito il fatto che debba essere la sola
-in qualità di costruttore/venditore- a rispondere dei danni riscontrati verso i Parte_1
soci.
Nondimeno osserva questa Corte che l'arch. non aveva solo il compito di CP_1
curare la “realizzazione del progetto edilizio per la costruzione degli alloggi ed
accessori” (in base all'art.4 del contratto d'opera professionale), ma prima ancora di rivestire il ruolo di Direttore dei lavori alla stessa era stato affidato il compito di redigere il progetto di costruzione delle opere.
Quindi, se è vero che la professionista non si era occupata della scelta dei materiali, né
dei fornitori cui rivolgersi, né aveva stipulato contratti con le imprese cui era stato affidato il compito di eseguire le singole opere, è anche vero che sono stati riscontrati errori progettuali -per quello che riguarda l'impianto fognario e la progettazione
(assente) del muro lato nord est- che sono da riferire direttamente al ruolo di progettista dell'arch. . CP_1
Del resto è noto che l'obbligazione di redigere un progetto di costruzione di un immobile è un'obbligazione di risultato (Cass. n.1214 del 18.1.2017) e se il progetto è
errato, o comunque inadeguato, il professionista risulterà inadempiente.
Ciò posto, gli inadempimenti contrattuali relativi all'elaborato progettuale -da cui sono derivati i danni di cui si discute- non possono che far carico all'arch. avendo CP_1
ella assunto l'incarico professionale di progettare tutta l'opera ed avendo commesso gli errori riscontrati dal CTU, sui quali peraltro non sono sorte specifiche contestazioni.
pagina 17 di 19 Ne deriva che l'appello proposto in via incidentale non può trovare accoglimento e va respinto.
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Da tutto quanto argomentato consegue che:
1) vanno accolti i motivi di appello principale indicati ai numeri 2 e 3;
2) sono da respingere sia il primo motivo di appello principale che l'appello incidentale proposto da , così come ogni altra domanda;
CP_1
3) le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, in persona del Presidente Parte_1
del Collegio dei Liquidatori e suo l.r. pro tempore, nei confronti di , CP_1
quale cessionaria del rischio assunto con il certificato Controparte_2
assicurativo n.A113C20233, Lloyd's Insurance Company S.A., quale cessionaria del rischio assunto con i certificati assicurativi n.A12012C3692 e n.A113C23811, CP_4
, ,
[...] Controparte_5 CP_6 Controparte_7 [...]
nonché sull'appello incidentale proposto da , contrariis CP_8 CP_1
reiectis, così provvede:
• In parziale riforma della sentenza impugnata (n.159/23 emessa dal Tribunale di Terni l'8.3.23)
condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
, della ulteriore (rispetto a quella già liquidata dal primo giudice) somma, a titolo
[...]
di risarcimento del danno, di €.127.709,00 oltre Iva se dovuta ed interessi legali dalla decisione di primo grado al saldo;
pagina 18 di 19 • condanna Lloyd's Insurance Company S.A., quale cessionaria del rischio assunto con i certificati assicurativi n.A12012C3692 e n.A113C23811, a tenere indenne delle CP_1
somme che dovrà corrispondere alle “ Parte_1
” a titolo di risarcimento del danno in forza della presente sentenza, detratta la
[...]
somma di €.5.000,00 a titolo di franchigia;
• Condanna alla rifusione in favore di CP_1 Parte_1
, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in €.9.991,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, nonché delle spese di lite sostenute da quale cessionaria del rischio assunto con il certificato Controparte_2
assicurativo n.A113C20233, che liquida in €.9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
• condanna Lloyd's Insurance Company S.A., quale cessionaria del rischio assunto con i certificati assicurativi n.A12012C3692 e n.A113C23811, a tenere indenne delle CP_1
somme che questa deve corrispondere a titolo di spese processuali nei confronti della appellante e di quale cessionaria del rischio assunto con il Parte_1 Controparte_2
certificato assicurativo n.A113C20233;
• visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché versi un ulteriore importo pari al contributo unificato. CP_1
Così deciso in Perugia, lì 1 Dicembre 2025
Il PRESIDENTE relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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