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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50008/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al NRG. 50008/2023 vertente
TRA
e , con studio in Parte_1 Parte_2
Zagarolo, Viale Ungheria n. 81, che si rappresentano e difendono da sé medesimi ai sensi dell'art. 86 c.p.c. ricorrenti
E
pagina 1 di 5 CP_1 convenuto contumace
Oggetto: altri istituti e leggi speciali
Conclusioni: all'udienza del 5 febbraio 2025 i ricorrenti hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con vittoria di spese di lite
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la domanda introduttiva di giudizio gli avv. e Parte_1
hanno riferito di aver assistito, quali difensori Parte_2 antistatari, tale in un procedimento di accertamento Controparte_2 tecnico preventivo, promosso nei confronti dell' definito con CP_1 provvedimento del 6 marzo 2023, con cui il Tribunale di Roma aveva omologato l'accertamento positivo del requisito sanitario, secondo le risultanze di cui alla relazione del ctu, e aveva condannato l' alla CP_1 refusione delle spese di lite in favore degli odierni ricorrenti, quali difensori antistatari, liquidando tali spese nella misura di € 1.200,00 oltre
IVA, cassa e spese generali.
Lamentato il mancato pagamento da parte dell' delle predette spese CP_1 riconosciute in loro favore, i ricorrenti ne hanno chiesto la condanna al pagamento della somma di € 1.435,20 oltre interessi e rivalutazione.
L' ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_1
2. All'udienza del 30.01.2024 gli stessi attori hanno dato atto di aver conseguito, nelle more del giudizio, il pagamento della somma richiesta.
pagina 2 di 5 Deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente improcedibilità del giudizio, secondo quanto domandato dagli attori che hanno realizzato il risultato perseguito con l'introduzione del procedimento in epigrafe.
3. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, non è possibile condannare la parte convenuta contumace alla refusione, dovendo essere, piuttosto, rilevata la soccombenza virtuale degli attori.
Gli odierni attori, come dagli stessi evidenziato, già sono muniti di un titolo esecutivo giudiziale nei confronti dell' costituito dal citato CP_1 provvedimento del 6.03.2023, così che non è ravvisabile un interesse ad agire nel presente giudizio, che non è stato neanche dedotto, non avendo i ricorrenti indicato il vantaggio ulteriore che avrebbero potuto conseguire con l'accoglimento della domanda proposta.
Infatti, il mancato pagamento delle spese avrebbe potuto giustificare di per sé un'azione esecutiva, ma non la proposta azione cognitiva.
In altre parole, non è stata indicata alcuna situazione giuridica che non aveva già trovato esaustiva tutela nel provvedimento del 6.03.2023, suscettibile di giustificare l'azione intrapresa.
Ciò posto si osserva che la domanda proposta dagli attori è infondata anche sotto un altro profilo.
Come chiarito dalla Corte di legittimità, “l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale (cfr. Cass., Sez. 6- 3,
pagina 3 di 5 Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017, Rv. 646824; Cass., Sez. 3, Sentenza n.
9062 del 15/04/2010, Rv. 612482; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 15964 del
18/05/2022, Rv. 664884)” (cfr. Cass. n. 11623 del 4 maggio 2023).
Ne consegue che, come rilevato dalla stessa Corte di Cassazione, la domanda di distrazione delle spese non può essere proposta in un giudizio autonomo e separato (cfr. Cass n. 809 del 14 gennaio 2011, in cui è stato evidenziato che “In tema di spese giudiziali, il difensore della parte vittoriosa, a tutela del credito per gli onorari e le spese vantato quale difensore della parte vittoriosa nel giudizio, può proporre l'istanza di distrazione prevista dall'art.
93 cod. proc. civ. nel processo stesso, sostituendosi alla parte difesa, mentre non può far valere il medesimo credito in un diverso giudizio, poiché tra il difensore della parte vittoriosa ed il soccombente non v'è alcun rapporto di diritto sostanziale).
La richiesta di distrazione delle spese di lite non presenta, dunque, i caratteri della domanda giudiziale in senso proprio.
Ne consegue che, attesa la contumacia dell' nulla è dovuto per le CP_1 spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• dichiara il giudizio improcedibile per essere cessata la materia del contendere;
• nulla per le spese.
Roma, 5.02.2025
pagina 4 di 5 Il Giudice
Sentenza redatta con la collaborazione dei M.OT. dott.ssa Giulia Vespucci e dott.
Domenico Vicario
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al NRG. 50008/2023 vertente
TRA
e , con studio in Parte_1 Parte_2
Zagarolo, Viale Ungheria n. 81, che si rappresentano e difendono da sé medesimi ai sensi dell'art. 86 c.p.c. ricorrenti
E
pagina 1 di 5 CP_1 convenuto contumace
Oggetto: altri istituti e leggi speciali
Conclusioni: all'udienza del 5 febbraio 2025 i ricorrenti hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con vittoria di spese di lite
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la domanda introduttiva di giudizio gli avv. e Parte_1
hanno riferito di aver assistito, quali difensori Parte_2 antistatari, tale in un procedimento di accertamento Controparte_2 tecnico preventivo, promosso nei confronti dell' definito con CP_1 provvedimento del 6 marzo 2023, con cui il Tribunale di Roma aveva omologato l'accertamento positivo del requisito sanitario, secondo le risultanze di cui alla relazione del ctu, e aveva condannato l' alla CP_1 refusione delle spese di lite in favore degli odierni ricorrenti, quali difensori antistatari, liquidando tali spese nella misura di € 1.200,00 oltre
IVA, cassa e spese generali.
Lamentato il mancato pagamento da parte dell' delle predette spese CP_1 riconosciute in loro favore, i ricorrenti ne hanno chiesto la condanna al pagamento della somma di € 1.435,20 oltre interessi e rivalutazione.
L' ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_1
2. All'udienza del 30.01.2024 gli stessi attori hanno dato atto di aver conseguito, nelle more del giudizio, il pagamento della somma richiesta.
pagina 2 di 5 Deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente improcedibilità del giudizio, secondo quanto domandato dagli attori che hanno realizzato il risultato perseguito con l'introduzione del procedimento in epigrafe.
3. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, non è possibile condannare la parte convenuta contumace alla refusione, dovendo essere, piuttosto, rilevata la soccombenza virtuale degli attori.
Gli odierni attori, come dagli stessi evidenziato, già sono muniti di un titolo esecutivo giudiziale nei confronti dell' costituito dal citato CP_1 provvedimento del 6.03.2023, così che non è ravvisabile un interesse ad agire nel presente giudizio, che non è stato neanche dedotto, non avendo i ricorrenti indicato il vantaggio ulteriore che avrebbero potuto conseguire con l'accoglimento della domanda proposta.
Infatti, il mancato pagamento delle spese avrebbe potuto giustificare di per sé un'azione esecutiva, ma non la proposta azione cognitiva.
In altre parole, non è stata indicata alcuna situazione giuridica che non aveva già trovato esaustiva tutela nel provvedimento del 6.03.2023, suscettibile di giustificare l'azione intrapresa.
Ciò posto si osserva che la domanda proposta dagli attori è infondata anche sotto un altro profilo.
Come chiarito dalla Corte di legittimità, “l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale (cfr. Cass., Sez. 6- 3,
pagina 3 di 5 Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017, Rv. 646824; Cass., Sez. 3, Sentenza n.
9062 del 15/04/2010, Rv. 612482; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 15964 del
18/05/2022, Rv. 664884)” (cfr. Cass. n. 11623 del 4 maggio 2023).
Ne consegue che, come rilevato dalla stessa Corte di Cassazione, la domanda di distrazione delle spese non può essere proposta in un giudizio autonomo e separato (cfr. Cass n. 809 del 14 gennaio 2011, in cui è stato evidenziato che “In tema di spese giudiziali, il difensore della parte vittoriosa, a tutela del credito per gli onorari e le spese vantato quale difensore della parte vittoriosa nel giudizio, può proporre l'istanza di distrazione prevista dall'art.
93 cod. proc. civ. nel processo stesso, sostituendosi alla parte difesa, mentre non può far valere il medesimo credito in un diverso giudizio, poiché tra il difensore della parte vittoriosa ed il soccombente non v'è alcun rapporto di diritto sostanziale).
La richiesta di distrazione delle spese di lite non presenta, dunque, i caratteri della domanda giudiziale in senso proprio.
Ne consegue che, attesa la contumacia dell' nulla è dovuto per le CP_1 spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• dichiara il giudizio improcedibile per essere cessata la materia del contendere;
• nulla per le spese.
Roma, 5.02.2025
pagina 4 di 5 Il Giudice
Sentenza redatta con la collaborazione dei M.OT. dott.ssa Giulia Vespucci e dott.
Domenico Vicario
pagina 5 di 5