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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/11/2025, n. 5609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5609 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
n. 8751/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Rossella Vittorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 8751/2023
PROMOSSA DA
, NATA A NI (BRASILE) IN DATA 11/04/1984, Parte_1
, IN NOME PROPRIO ED INSIEME A NATO A NI (BRASILE) IN Parte_2 Controparte_1
DATA 15/09/1980, – IN QUALITÀ DI GENITORI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE – ANCHE Parte_3
IN NOME E PER CONTO DELLA FIGLIA MINORE NATA A QUERETARO (MESSICO) IN DATA Persona_1
25/02/2021, NATO A NI/GO (BRASILE) IN DATA 29/04/1991, Parte_4
, NATA A NI (BASILE) IL 09/11/1994, Parte_3 Parte_5 Parte_2
, NATA A MA (BRASILE) IN DATA 12/11/1952, ,
[...] Parte_6 Parte_2
, NATA A AS (BRASILE) IN DATA 17/04/1986, , Parte_7 Parte_2
TUTTI RAPPRESENTATI E DIFESI DALL'AVV. ANTONELLA CASTELLONE (C.F. ), C.F._1 Pt_8
IN ATTI
[...]
RICORRENTI
CONTRO
IN PERSONA DEL MINISTRO P.T., PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_2 AT (CF: ) P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: cittadinanza
CONCLUSIONI: con note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto che la causa sia posta in decisione, con accoglimento del ricorso e riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies co. 1 c.p.c., gli odierni attori hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di nato il Persona_2
12/04/1872 a Floridia (SR).
Si espone nel ricorso che l'avo italiano , nato in [...] genitori italiani, in data Persona_2
26/11/1897 si sposava in Italia con , e successivamente si trasferiva in Brasile. Persona_3
Dalla loro unione nasceva , in data 03/08/1903 a Jaú (SP), Brasile. Persona_4
non perdeva mai la cittadinanza italiana in quanto mai si naturalizzava Persona_2
, trasferendo, pertanto, la cittadinanza italiana in linea diretta iure sanguinis al figlio Parte_3
Per_
. Quest'ultimo trasferiva la cittadinanza italiana alla figlia nata a [...] Persona_5
Aprazivel – San Paolo, il 09.07.1930, a seguito di matrimonio tra e Persona_4 Controparte_3
(contratto il 06.05.1925 a San Paolo).
A sua volta in data 05.05.1951 contraeva matrimonio con a Persona_5 Persona_6
IL (San Paolo, Brasile) e dalla loro unione nascevano (nata il [...] a Parte_6
IL (San Paolo, Brasile) - pronipote dell'avo italiano e odierna ricorrente - , Parte_9
(nato il [...] a [...] – San Paolo, Brasile), (nato il [...] a [...] – San Parte_10
Paolo, Brasile) e (nata il [...] a [...] – Goias, Brasile). Parte_11
contraeva matrimonio in Brasile con e dalla loro unione Parte_9 Persona_7
nasceva l'odierna ricorrente (nata il [...] Goiania – Goias, Brasile), la Persona_8
quale contraeva matrimonio il 16.08.2008 a Goiania Brasile) con e dalla Per_9 Controparte_4
loro unione nasceva il 25/02/2021 a Queretaro (Messico), pronipote dell'avo Persona_1
italiano, ricorrente nel presente giudizio. si univa in Brasile a generando Parte_10 Persona_10 Parte_4
(nato il [...] a [...], Brasile) e (nata il [...] a Per_9 Parte_5
Goiania, Brasile) pronipoti dell'avo italiano ed odierni ricorrenti. Per_9
sposava in data 05.01.1981 (a Goiania - Goias, Brasile) , e Parte_11 Persona_11
dalla loro unione nasceva (17.04.1986 a Brasilia – Brasile), pronipote dell'avo Parte_7
italiano e anch'essa odierna ricorrente.
Il ricorso è stato notificato a parte resistente ed il nel costituirsi in giudizio in data CP_2
29/11/2024 non contestava espressamente la richiesta di riconoscimento della cittadinanza della controparte.
All'esito dell'udienza cartolare del 25/01/2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate come da note scritte.
____
I ricorrenti hanno tentato, preliminarmente, di avviare già nel 2022 l'iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza, inviando via mail e a mezzo posta la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, come si evince dalla documentazione in atti, senza riuscire però ad accedere al servizio di prenotazione. Il Consolato territorialmente competente a cui si sono rivolti i ricorrenti, nello specifico quello di San Paolo e l'Ambasciata italiana a Brasilia, infatti, non hanno dato ai ricorrenti neanche la possibilità di inserirsi nella lista di attesa (all'istanza non hanno ricevuto alcuna risposta). Nel ricorso si evidenzia che la lista di attesa non è più visibile sul sito del
, pertanto i ricorrenti non hanno nessuna possibilità di verificare lo Parte_12
stato attuale delle domande presentate.
Al ricorso sono stati allegati i seguenti documenti muniti di Apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja:
1. certificato negativo di naturalizzazione di , sia in lingua originale che con Persona_2
relativa traduzione italiana e completo di Apostille, rilasciato in data 13.06.2022;
2. estratto dell'atto di nascita di rilasciato dal Comune di Floridia (SR) e del Persona_2
certificato di matrimonio con;
Persona_3
3. certificato di nascita e di matrimonio di sia in lingua originale che con Persona_4
relativa traduzione italiana e completo di Apostille;
4. certificato di nascita e di matrimonio di sia in lingua originale che Parte_13
con relativa traduzione italiana e completo di Apostille;
5. certificato di nascita e di matrimonio di sia in lingua originale che con Persona_12
relativa traduzione italiana e completo di Apostille;
6. certificato di nascita e di matrimonio di sia in lingua originale che con Parte_9
relativa traduzione italiana e completo di Apostille,
7. certificato di nascita e di matrimonio di sia in lingua originale che con Parte_1
relativa traduzione italiana e completo di Apostille;
8. certificato di nascita di sia in lingua originale che con relativa traduzione Persona_1
italiana e completo di Apostille;
9. certificato di nascita e di matrimonio di sia in lingua originale che con relativa Parte_10
traduzione italiana e completo di Apostille;
;
10. certificato di nascita di sia in lingua originale che con relativa Parte_4
traduzione italiana e completo di Apostille;
11. certificato di nascita di sia in lingua originale che con relativa Parte_5
traduzione italiana e completo di Apostille;
12. certificato di nascita e di matrimonio di sia in lingua originale che con Parte_11
relativa traduzione italiana e completo di Apostille;
13. certificato di nascita di sia in lingua originale che con relativa traduzione Parte_7
italiana e completo di Apostille;
14. e-mail di invio del modulo di riconoscimento della cittadinanza italiana e moduli di accesso alle liste di attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana;
15. avvisi di ricevimento dell'invio effettuato a mezzo posta.
Ciò premesso, va ritenuta l'ammissibilità della domanda relativa al riconoscimento della cittadinanza. Invero, sebbene il riconoscimento dello status civitatis spetti al
[...]
, e il richiedente dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel CP_2
Pt_1 caso di richiedente non residente in , a richiedere il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui risiede sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani, senza necessità di adire il giudice ordinario, deve considerarsi che ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi.
Nel caso dei procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal d.P.R.
17.01.2014 n. 33 è di 730 giorni.
Pertanto, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito sussiste l'interesse dei ricorrenti ad agire per l'accertamento dello status in sede giurisdizionale, nel caso in cui l'istante fornisca prova di essersi inutilmente attivato in sede amministrativa, mediante la presentazione della richiesta all'Autorità consolare competente.
Ebbene, nel caso di specie i ricorrenti hanno provato di aver tentato, tra gennaio e luglio 2022, di presentare richiesta di accertamento dello status di cittadini italiani alle competenti Autorità consolari attraverso l'invio di email e facendo recapitare il modulo di inserimento nelle liste di attesa a mezzo posta, documentate dalle ricevute di ritorno in atti (all. 25 al ricorso). Nonostante le richieste inviate, le autorità consolari nulla hanno risposto e, pertanto, i ricorrenti non sono neanche a conoscenza del loro inserimento nelle liste di attesa. Lo stato di paralisi di dette procedure è del resto ammesso dallo stesso nella comparsa di costituzione, Controparte_2
laddove si afferma che e Consolati italiani all'estero sono impossibilitati ad esitare CP_5
tempestivamente l'enorme mole di richieste di riconoscimento dello status civitatis jure sanguinis;
che l'eccezionalità della situazione ha determinato presso i “una situazione di cronica Pt_14
insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992”, che le rappresentanze consolari convocano in media 6000 persone all'anno, e che per il Consolato
Generale di San Paolo la lista di attesa per gli anni 2020 e 2021 è di 141.000 richiedenti.
Deve pertanto ritenersi sussistente l'interesse ad agire in giudizio.
Nel merito, si osserva che, ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello
Stato al quale questi appartengono;
la legislazione italiana, del resto, come si osserva nel ricorso, prevede come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Al riguardo, le Sez. U., con Sentenza n. 25317 del 24/08/2022, hanno chiarito che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.
La giurisprudenza di legittimità (n. 12894 del 11/05/2023) ha, inoltre, chiarito che “L'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
"ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”.
Nella specie, la domanda avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza risulta dunque fondata.
Invero, l'avo cittadino italiano, secondo quanto si deduce e si documenta nel ricorso, è Per_2
, nato Floridia (SR), il 12/04/1872, mai naturalizzatosi (v. certificato negativo di
[...] Parte_3
naturalizzazione allegato del 13.06.2022) e che, pertanto, in assenza di interruzioni e elementi Per_ ostativi, ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana, iure sanguinis, al proprio figlio , nato in
Brasile il 03.08.1903 e a tutti i suoi discendenti, così come sopra meglio generalizzati.
È dunque provata la discendenza diretta degli attori, per linea paterna, da cittadino italiano non essendo stati eccepiti fatti interruttivi (naturalizzazione straniera del genitore dante causa prima della nascita del figlio o rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei discendenti).
Pertanto, dev'essere accolta la domanda, dichiarando la Parte_6 Parte_1
minore e Persona_1 Parte_4 Parte_5 Parte_7 cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei
[...] Controparte_2
provvedimenti conseguenti.
____
Tenuto conto della condotta processuale di parte resistente, che non ha contestato la fondatezza nel merito della domanda giudiziale, nonché di quanto rappresentato a motivo dell'impossibilità di ottenere tempestivamente, in sede amministrativa, il riconoscimento dello status, le spese sono compensate.
PQM
Il Giudice unico, dott.ssa Rossella Vittorini, visto l'art. 281 decies e ss. c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8751/2023 R.G.:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli istanti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Catania il 19/11/2025.
--------------------------------------------------------------------------------- Il Giudice
----------------------------------------------------- Dott.ssa Rossella Vittorini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Rossella Vittorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 8751/2023
PROMOSSA DA
, NATA A NI (BRASILE) IN DATA 11/04/1984, Parte_1
, IN NOME PROPRIO ED INSIEME A NATO A NI (BRASILE) IN Parte_2 Controparte_1
DATA 15/09/1980, – IN QUALITÀ DI GENITORI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE – ANCHE Parte_3
IN NOME E PER CONTO DELLA FIGLIA MINORE NATA A QUERETARO (MESSICO) IN DATA Persona_1
25/02/2021, NATO A NI/GO (BRASILE) IN DATA 29/04/1991, Parte_4
, NATA A NI (BASILE) IL 09/11/1994, Parte_3 Parte_5 Parte_2
, NATA A MA (BRASILE) IN DATA 12/11/1952, ,
[...] Parte_6 Parte_2
, NATA A AS (BRASILE) IN DATA 17/04/1986, , Parte_7 Parte_2
TUTTI RAPPRESENTATI E DIFESI DALL'AVV. ANTONELLA CASTELLONE (C.F. ), C.F._1 Pt_8
IN ATTI
[...]
RICORRENTI
CONTRO
IN PERSONA DEL MINISTRO P.T., PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_2 AT (CF: ) P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: cittadinanza
CONCLUSIONI: con note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto che la causa sia posta in decisione, con accoglimento del ricorso e riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies co. 1 c.p.c., gli odierni attori hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di nato il Persona_2
12/04/1872 a Floridia (SR).
Si espone nel ricorso che l'avo italiano , nato in [...] genitori italiani, in data Persona_2
26/11/1897 si sposava in Italia con , e successivamente si trasferiva in Brasile. Persona_3
Dalla loro unione nasceva , in data 03/08/1903 a Jaú (SP), Brasile. Persona_4
non perdeva mai la cittadinanza italiana in quanto mai si naturalizzava Persona_2
, trasferendo, pertanto, la cittadinanza italiana in linea diretta iure sanguinis al figlio Parte_3
Per_
. Quest'ultimo trasferiva la cittadinanza italiana alla figlia nata a [...] Persona_5
Aprazivel – San Paolo, il 09.07.1930, a seguito di matrimonio tra e Persona_4 Controparte_3
(contratto il 06.05.1925 a San Paolo).
A sua volta in data 05.05.1951 contraeva matrimonio con a Persona_5 Persona_6
IL (San Paolo, Brasile) e dalla loro unione nascevano (nata il [...] a Parte_6
IL (San Paolo, Brasile) - pronipote dell'avo italiano e odierna ricorrente - , Parte_9
(nato il [...] a [...] – San Paolo, Brasile), (nato il [...] a [...] – San Parte_10
Paolo, Brasile) e (nata il [...] a [...] – Goias, Brasile). Parte_11
contraeva matrimonio in Brasile con e dalla loro unione Parte_9 Persona_7
nasceva l'odierna ricorrente (nata il [...] Goiania – Goias, Brasile), la Persona_8
quale contraeva matrimonio il 16.08.2008 a Goiania Brasile) con e dalla Per_9 Controparte_4
loro unione nasceva il 25/02/2021 a Queretaro (Messico), pronipote dell'avo Persona_1
italiano, ricorrente nel presente giudizio. si univa in Brasile a generando Parte_10 Persona_10 Parte_4
(nato il [...] a [...], Brasile) e (nata il [...] a Per_9 Parte_5
Goiania, Brasile) pronipoti dell'avo italiano ed odierni ricorrenti. Per_9
sposava in data 05.01.1981 (a Goiania - Goias, Brasile) , e Parte_11 Persona_11
dalla loro unione nasceva (17.04.1986 a Brasilia – Brasile), pronipote dell'avo Parte_7
italiano e anch'essa odierna ricorrente.
Il ricorso è stato notificato a parte resistente ed il nel costituirsi in giudizio in data CP_2
29/11/2024 non contestava espressamente la richiesta di riconoscimento della cittadinanza della controparte.
All'esito dell'udienza cartolare del 25/01/2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate come da note scritte.
____
I ricorrenti hanno tentato, preliminarmente, di avviare già nel 2022 l'iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza, inviando via mail e a mezzo posta la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, come si evince dalla documentazione in atti, senza riuscire però ad accedere al servizio di prenotazione. Il Consolato territorialmente competente a cui si sono rivolti i ricorrenti, nello specifico quello di San Paolo e l'Ambasciata italiana a Brasilia, infatti, non hanno dato ai ricorrenti neanche la possibilità di inserirsi nella lista di attesa (all'istanza non hanno ricevuto alcuna risposta). Nel ricorso si evidenzia che la lista di attesa non è più visibile sul sito del
, pertanto i ricorrenti non hanno nessuna possibilità di verificare lo Parte_12
stato attuale delle domande presentate.
Al ricorso sono stati allegati i seguenti documenti muniti di Apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja:
1. certificato negativo di naturalizzazione di , sia in lingua originale che con Persona_2
relativa traduzione italiana e completo di Apostille, rilasciato in data 13.06.2022;
2. estratto dell'atto di nascita di rilasciato dal Comune di Floridia (SR) e del Persona_2
certificato di matrimonio con;
Persona_3
3. certificato di nascita e di matrimonio di sia in lingua originale che con Persona_4
relativa traduzione italiana e completo di Apostille;
4. certificato di nascita e di matrimonio di sia in lingua originale che Parte_13
con relativa traduzione italiana e completo di Apostille;
5. certificato di nascita e di matrimonio di sia in lingua originale che con Persona_12
relativa traduzione italiana e completo di Apostille;
6. certificato di nascita e di matrimonio di sia in lingua originale che con Parte_9
relativa traduzione italiana e completo di Apostille,
7. certificato di nascita e di matrimonio di sia in lingua originale che con Parte_1
relativa traduzione italiana e completo di Apostille;
8. certificato di nascita di sia in lingua originale che con relativa traduzione Persona_1
italiana e completo di Apostille;
9. certificato di nascita e di matrimonio di sia in lingua originale che con relativa Parte_10
traduzione italiana e completo di Apostille;
;
10. certificato di nascita di sia in lingua originale che con relativa Parte_4
traduzione italiana e completo di Apostille;
11. certificato di nascita di sia in lingua originale che con relativa Parte_5
traduzione italiana e completo di Apostille;
12. certificato di nascita e di matrimonio di sia in lingua originale che con Parte_11
relativa traduzione italiana e completo di Apostille;
13. certificato di nascita di sia in lingua originale che con relativa traduzione Parte_7
italiana e completo di Apostille;
14. e-mail di invio del modulo di riconoscimento della cittadinanza italiana e moduli di accesso alle liste di attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana;
15. avvisi di ricevimento dell'invio effettuato a mezzo posta.
Ciò premesso, va ritenuta l'ammissibilità della domanda relativa al riconoscimento della cittadinanza. Invero, sebbene il riconoscimento dello status civitatis spetti al
[...]
, e il richiedente dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel CP_2
Pt_1 caso di richiedente non residente in , a richiedere il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui risiede sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani, senza necessità di adire il giudice ordinario, deve considerarsi che ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi.
Nel caso dei procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal d.P.R.
17.01.2014 n. 33 è di 730 giorni.
Pertanto, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito sussiste l'interesse dei ricorrenti ad agire per l'accertamento dello status in sede giurisdizionale, nel caso in cui l'istante fornisca prova di essersi inutilmente attivato in sede amministrativa, mediante la presentazione della richiesta all'Autorità consolare competente.
Ebbene, nel caso di specie i ricorrenti hanno provato di aver tentato, tra gennaio e luglio 2022, di presentare richiesta di accertamento dello status di cittadini italiani alle competenti Autorità consolari attraverso l'invio di email e facendo recapitare il modulo di inserimento nelle liste di attesa a mezzo posta, documentate dalle ricevute di ritorno in atti (all. 25 al ricorso). Nonostante le richieste inviate, le autorità consolari nulla hanno risposto e, pertanto, i ricorrenti non sono neanche a conoscenza del loro inserimento nelle liste di attesa. Lo stato di paralisi di dette procedure è del resto ammesso dallo stesso nella comparsa di costituzione, Controparte_2
laddove si afferma che e Consolati italiani all'estero sono impossibilitati ad esitare CP_5
tempestivamente l'enorme mole di richieste di riconoscimento dello status civitatis jure sanguinis;
che l'eccezionalità della situazione ha determinato presso i “una situazione di cronica Pt_14
insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992”, che le rappresentanze consolari convocano in media 6000 persone all'anno, e che per il Consolato
Generale di San Paolo la lista di attesa per gli anni 2020 e 2021 è di 141.000 richiedenti.
Deve pertanto ritenersi sussistente l'interesse ad agire in giudizio.
Nel merito, si osserva che, ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello
Stato al quale questi appartengono;
la legislazione italiana, del resto, come si osserva nel ricorso, prevede come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Al riguardo, le Sez. U., con Sentenza n. 25317 del 24/08/2022, hanno chiarito che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.
La giurisprudenza di legittimità (n. 12894 del 11/05/2023) ha, inoltre, chiarito che “L'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
"ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”.
Nella specie, la domanda avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza risulta dunque fondata.
Invero, l'avo cittadino italiano, secondo quanto si deduce e si documenta nel ricorso, è Per_2
, nato Floridia (SR), il 12/04/1872, mai naturalizzatosi (v. certificato negativo di
[...] Parte_3
naturalizzazione allegato del 13.06.2022) e che, pertanto, in assenza di interruzioni e elementi Per_ ostativi, ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana, iure sanguinis, al proprio figlio , nato in
Brasile il 03.08.1903 e a tutti i suoi discendenti, così come sopra meglio generalizzati.
È dunque provata la discendenza diretta degli attori, per linea paterna, da cittadino italiano non essendo stati eccepiti fatti interruttivi (naturalizzazione straniera del genitore dante causa prima della nascita del figlio o rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei discendenti).
Pertanto, dev'essere accolta la domanda, dichiarando la Parte_6 Parte_1
minore e Persona_1 Parte_4 Parte_5 Parte_7 cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei
[...] Controparte_2
provvedimenti conseguenti.
____
Tenuto conto della condotta processuale di parte resistente, che non ha contestato la fondatezza nel merito della domanda giudiziale, nonché di quanto rappresentato a motivo dell'impossibilità di ottenere tempestivamente, in sede amministrativa, il riconoscimento dello status, le spese sono compensate.
PQM
Il Giudice unico, dott.ssa Rossella Vittorini, visto l'art. 281 decies e ss. c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8751/2023 R.G.:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli istanti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Catania il 19/11/2025.
--------------------------------------------------------------------------------- Il Giudice
----------------------------------------------------- Dott.ssa Rossella Vittorini