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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/11/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel.
Dott. LUISA BETTIO Giudice
Dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice sentito il Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10039/2025 R.V.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
IC AO
e da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
IC AO con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni congiunte delle parti:
1. Stabilire l'affido condiviso paritario del figlio a entrambi i genitori i quali, Per_1 nei rispettivi tempi di presenza, eserciteranno disgiuntamente le prerogative connesse alla responsabilità relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, riservando al previo accordo le decisioni di maggiore importanza e di significativa rilevanza per l'educazione del figlio e, pertanto, le decisioni di maggiore Per_1 interesse per relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta Per_1 della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
pagina 1 di 4 2. Stabilire che il figlio avrà residenza prevalente presso l'abitazione della Per_1 madre e il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio presso la sua CP_2 nuova abitazione dal 15/11/2025, secondo i seguenti accordi (come da allegato sub. documento n. 12):
• settimana A) un fine settimana alternato dal venerdì al termine dell'asilo/scuola fino alla domenica sera prima di cena, quando il padre accompagnerà presso Per_1
l'abitazione materna;
due pernotti infrasettimanali dal martedì (prima di cena, circa
19:30) fino al giovedì mattina quando il padre accompagnerà il figlio all'asilo/scuola;
• settimana B) nella settimana in cui il fine settimana è con la madre, due Per_1 pernotti infrasettimanali dal martedì (prima di cena, circa 19:30) fino al giovedì mattina quanto il padre accompagnerà il figlio all'asilo/scuola nonché da domenica
(prima di cena, circa 19:30) fino al lunedì mattina, quando il padre accompagnerà il figlio all'asilo/scuola.
trascorrerà le principali festività e ricorrenze, in particolare Natale, Per_1
Capodanno e Pasqua, alternativamente e a rotazione con l'uno o l'altro dei genitori, che provvederanno a suddividere i giorni di vacanza in due periodi, possibilmente di ugual durata, il primo dei quali comprenderà il giorno di Natale e S. NO (per l'anno 2025 con il papà) e il secondo Capodanno e l'Epifania (per l'anno 2025 con la mamma); altrettanto dicasi per le festività pasquali in cui il primo periodo comprenderà la domenica di Pasqua e il secondo il lunedì in Albis. I genitori si danno atto del loro reciproco impegno a non ostacolare brevi visite e/o incontri con il figlio (soprattutto nel giorno di Natale) da parte del genitore che nei suddetti periodi non ha con sé . Compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro i Per_1 coniugi concordano di trascorrere con il figlio , nel corso del periodo delle Per_1 vacanze estive, una settimana ciascuno durante il mese di agosto ed un'altra settimana ciascuno durante i mesi di giugno o luglio, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Il padre potrà inoltre tenere con sé il figlio anche per altri brevi periodi durante l'anno con preavviso alla madre di almeno una settimana. . Il giorno della festa del papà e della mamma ed il compleanno del genitore sarà trascorso con il figlio con il genitore festeggiato, mentre il giorno del compleanno di sarà suddiviso a metà con ciascun genitore (pranzo e cena) se non sarà Per_1 possibile trascorrerlo tutti assieme;
i ponti scolastici verranno diversamente alternati pagina 2 di 4 tra i genitori di anno in anno. Resta inteso che il presente calendario sarà modificabile per accordo tra i genitori, in ragione delle effettive esigenze familiari ed il Sig. potrà chiedere di vedere e tenere con sé il figlio per brevi periodi, CP_2 accordandosi con la madre con un preavviso di almeno una settimana.
Entrambi i coniugi accompagneranno i figli agli impegni sportivi ed extrascolastici
(ad es. visite mediche, catechismo, ecc.) con paritario impegno settimanale.
3. Prendere atto che i genitori sono concordi affinché il padre, fino al suo ingresso nella nuova abitazione (indicativamente dal 15.11.2025), starà con il figlio presso l'abitazione della madre, nei rispettivi tempi di collocamento come da documento n.
12 (ad eccezione del pernotto notturno).
4. Darsi atto che i genitori concordano che eventuali future frequentazioni di ciascun genitore con terze persone dovranno essere comunicate all'altro, concordandosi tra le parti un percorso di avvicinamento della terza persona ai minori. Detto coinvolgimento non potrà in ogni caso aver luogo prima che siano decorsi sei mesi dall'inizio della nuova relazione sentimentale.
5. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio mediante il Per_1 versamento mensile della somma di € 700,00 al domicilio bancario della madre, entro il giorno 10 di ogni mese (rivalutabili Istat a decorrere dal mese di settembre
2026);
6. disporre che le spese straordinarie, secondo il Protocollo in uso al Tribunale di
Padova del 17.01.2017, vengano supportate nella misura del 100% a carico del Sig.
, e versate al domicilio bancario del genitore che le ha sostenute entro CP_2
20 giorni dalla presentazione delle pezze giustificative;
prendere atto che i genitori concordano – a parziale modifica di quanto stabilito nel Protocollo in uso al
Tribunale di Padova- che rientrano nelle spese extrascolastiche senza il preventivo accordo anche le spese relative all'attività sportiva e alla pertinente attrezzatura fino al secondo sport.
7. Prendere atto che i genitori rilasciano reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto proprio e del minore o di altri documenti validi per l'espatrio.
Conclusioni del P.M.: Parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 4 Con ricorso congiunto depositato in data 6.10.2025, e Controparte_1 CP_2
, premesso che dalla loro unione non matrimoniale era nato il figlio in
[...] Per_1 data 3.7.2020, che la convivenza era cessata e che era necessario provvede alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, chiedevano la pronuncia di sentenza in conformità alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza cartolare del 4.11.2025, fissata ai sensi dell'art.473-bis 51, comma 2
c.p.c., le parti confermavano le condizioni concordate, come riportate in epigrafe.
Osserva il Tribunale che le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio concordate dai genitori appaiono rispondenti all'interesse morale e materiale dello stesso e va pertanto preso atto degli accordi intervenuti.
Stante la natura del procedimento e la comune difesa delle parti, nulla va disposto in merito alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) prende atto degli accordi intervenuti fra e in Controparte_1 CP_2 ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di come in epigrafe;
Persona_2
2) nulla per le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel.
Dott. LUISA BETTIO Giudice
Dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice sentito il Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10039/2025 R.V.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
IC AO
e da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
IC AO con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni congiunte delle parti:
1. Stabilire l'affido condiviso paritario del figlio a entrambi i genitori i quali, Per_1 nei rispettivi tempi di presenza, eserciteranno disgiuntamente le prerogative connesse alla responsabilità relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, riservando al previo accordo le decisioni di maggiore importanza e di significativa rilevanza per l'educazione del figlio e, pertanto, le decisioni di maggiore Per_1 interesse per relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta Per_1 della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
pagina 1 di 4 2. Stabilire che il figlio avrà residenza prevalente presso l'abitazione della Per_1 madre e il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio presso la sua CP_2 nuova abitazione dal 15/11/2025, secondo i seguenti accordi (come da allegato sub. documento n. 12):
• settimana A) un fine settimana alternato dal venerdì al termine dell'asilo/scuola fino alla domenica sera prima di cena, quando il padre accompagnerà presso Per_1
l'abitazione materna;
due pernotti infrasettimanali dal martedì (prima di cena, circa
19:30) fino al giovedì mattina quando il padre accompagnerà il figlio all'asilo/scuola;
• settimana B) nella settimana in cui il fine settimana è con la madre, due Per_1 pernotti infrasettimanali dal martedì (prima di cena, circa 19:30) fino al giovedì mattina quanto il padre accompagnerà il figlio all'asilo/scuola nonché da domenica
(prima di cena, circa 19:30) fino al lunedì mattina, quando il padre accompagnerà il figlio all'asilo/scuola.
trascorrerà le principali festività e ricorrenze, in particolare Natale, Per_1
Capodanno e Pasqua, alternativamente e a rotazione con l'uno o l'altro dei genitori, che provvederanno a suddividere i giorni di vacanza in due periodi, possibilmente di ugual durata, il primo dei quali comprenderà il giorno di Natale e S. NO (per l'anno 2025 con il papà) e il secondo Capodanno e l'Epifania (per l'anno 2025 con la mamma); altrettanto dicasi per le festività pasquali in cui il primo periodo comprenderà la domenica di Pasqua e il secondo il lunedì in Albis. I genitori si danno atto del loro reciproco impegno a non ostacolare brevi visite e/o incontri con il figlio (soprattutto nel giorno di Natale) da parte del genitore che nei suddetti periodi non ha con sé . Compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro i Per_1 coniugi concordano di trascorrere con il figlio , nel corso del periodo delle Per_1 vacanze estive, una settimana ciascuno durante il mese di agosto ed un'altra settimana ciascuno durante i mesi di giugno o luglio, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Il padre potrà inoltre tenere con sé il figlio anche per altri brevi periodi durante l'anno con preavviso alla madre di almeno una settimana. . Il giorno della festa del papà e della mamma ed il compleanno del genitore sarà trascorso con il figlio con il genitore festeggiato, mentre il giorno del compleanno di sarà suddiviso a metà con ciascun genitore (pranzo e cena) se non sarà Per_1 possibile trascorrerlo tutti assieme;
i ponti scolastici verranno diversamente alternati pagina 2 di 4 tra i genitori di anno in anno. Resta inteso che il presente calendario sarà modificabile per accordo tra i genitori, in ragione delle effettive esigenze familiari ed il Sig. potrà chiedere di vedere e tenere con sé il figlio per brevi periodi, CP_2 accordandosi con la madre con un preavviso di almeno una settimana.
Entrambi i coniugi accompagneranno i figli agli impegni sportivi ed extrascolastici
(ad es. visite mediche, catechismo, ecc.) con paritario impegno settimanale.
3. Prendere atto che i genitori sono concordi affinché il padre, fino al suo ingresso nella nuova abitazione (indicativamente dal 15.11.2025), starà con il figlio presso l'abitazione della madre, nei rispettivi tempi di collocamento come da documento n.
12 (ad eccezione del pernotto notturno).
4. Darsi atto che i genitori concordano che eventuali future frequentazioni di ciascun genitore con terze persone dovranno essere comunicate all'altro, concordandosi tra le parti un percorso di avvicinamento della terza persona ai minori. Detto coinvolgimento non potrà in ogni caso aver luogo prima che siano decorsi sei mesi dall'inizio della nuova relazione sentimentale.
5. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio mediante il Per_1 versamento mensile della somma di € 700,00 al domicilio bancario della madre, entro il giorno 10 di ogni mese (rivalutabili Istat a decorrere dal mese di settembre
2026);
6. disporre che le spese straordinarie, secondo il Protocollo in uso al Tribunale di
Padova del 17.01.2017, vengano supportate nella misura del 100% a carico del Sig.
, e versate al domicilio bancario del genitore che le ha sostenute entro CP_2
20 giorni dalla presentazione delle pezze giustificative;
prendere atto che i genitori concordano – a parziale modifica di quanto stabilito nel Protocollo in uso al
Tribunale di Padova- che rientrano nelle spese extrascolastiche senza il preventivo accordo anche le spese relative all'attività sportiva e alla pertinente attrezzatura fino al secondo sport.
7. Prendere atto che i genitori rilasciano reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto proprio e del minore o di altri documenti validi per l'espatrio.
Conclusioni del P.M.: Parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 4 Con ricorso congiunto depositato in data 6.10.2025, e Controparte_1 CP_2
, premesso che dalla loro unione non matrimoniale era nato il figlio in
[...] Per_1 data 3.7.2020, che la convivenza era cessata e che era necessario provvede alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, chiedevano la pronuncia di sentenza in conformità alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza cartolare del 4.11.2025, fissata ai sensi dell'art.473-bis 51, comma 2
c.p.c., le parti confermavano le condizioni concordate, come riportate in epigrafe.
Osserva il Tribunale che le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio concordate dai genitori appaiono rispondenti all'interesse morale e materiale dello stesso e va pertanto preso atto degli accordi intervenuti.
Stante la natura del procedimento e la comune difesa delle parti, nulla va disposto in merito alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) prende atto degli accordi intervenuti fra e in Controparte_1 CP_2 ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di come in epigrafe;
Persona_2
2) nulla per le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
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