Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/03/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 958/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/2/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 1/3/2024 da
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato PAOLA DE Parte_1 C.F._1
FERRARI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Massa (MS), via P. A.
Guglielmi n.13, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato PAOLA Parte_2 C.F._2
ANDREINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via di Poggio n.
34, piazza Cittadella, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«Assegnazione casa familiare
1)La casa coniugale e la rimessa/posto auto sita in Viale Guglielmo Oberdan n. 37/B Pietrasanta,
Lucca, di proprietà del IG. identificata al Catasto Urbano Comune di Pietrasanta Parte_2 al foglio 16 particella 495 subalterno 2, sarà assegnata alla IG.ra ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 337 sexies c.c..
Il mutuo della casa familiare in quanto di proprietà esclusiva del marito resta a totale carico del IG.
. Parte_2
Affidamento figlio minore
2)Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali ex art. 337 ter C.C. Persona_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza
1
, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi Per_1 rapporti con entrambe le linee parentali.
Collocamento figlio minore
3) il figlio sarà residente e domiciliato prevalentemente presso la madre e manterrà costanti Per_1 rapporti con il padre che avrà ampia facoltà di vederlo e tenerlo con sé – anche quotidianamente – compatibilmente con le esigenze ed i desideri dello stesso in considerazione della sua età. Salvo più ampia frequentazione, previamente concordata tra i genitori, il figlio si tratterrà con il padre secondo il seguente calendario:
- ogni mercoledì all'uscita dell'asilo e lo terrà presso con sé sino al giovedì mattina quando lo riaccompagnerà all'asilo, o al corso di psicomotricità, salvo diversi impegni lavorativi dei genitori;
- a settimane alterne dal sabato mattina alle ore 9,30 presso la casa materna per ivi riaccompagnarlo la domenica alle ore 18;
- nella settimana in cui non è previsto il pernottamento del sabato, il padre potrà trascorrere con il figlio un altro pomeriggio oltre al mercoledì, giorno che comunicherà con un preavviso di almeno 10 giorni e terrà il bambino con sé dall'uscita dell'asilo sino alle ore 19 quando lo riaccompagnerà dalla madre;
- sin da ora i genitori prevedono che al compimento dell'età di 6 anni di , il bambino potrà Per_1 trascorrere, nel corso della settimana, un ulteriore pomeriggio con pernottamento presso il padre da aggiungersi al già stabilito mercoledì ed alla regolamentazione del weekend ogni 15 giorni,
- i giorni saranno così stabiliti: quando non è previsto il weekend, pernotterà dal padre il Per_1 mercoledì ed il giovedì, quando previsto il weekend, il martedì ed il mercoledì.
- Quanto agli orari nei mesi estivi e/o extrascolastici, la madre accompagnerà il bambino a casa del padre alle ore 9,30 ed il padre accompagnerà il bambino dalla madre alle ore 19
- I genitori concordano fin da ora che, nel caso dovessero emergere criticità, richiederanno un consulto ad uno specialista scelto dai genitori di comune accordo (psicomotricista, psicoterapeuta dell'età evolutiva o figura analoga).
Festività e Periodo Feriale
- Per le festività natalizie e pasquali e per le altre festività (1/1- 6/1-25/4-1/5-2/6-15/8- 1/11-8/12), salvo quanto si dirà di seguito per i giorni 24-25 e 26 dicembre, verrà seguito il criterio dell'alternanza anno per anno e festività per festività ad esempio il genitore che non terrà il figlio nel giorno Pasqua trascorrerà con lo stesso il giorno di TA (sempre nel rispetto del criterio dell'alternanza). I genitori concordano che trascorrerà con la madre la Pasqua 2024 e TA con il padre. Per_1
- Per quanto riguarda i giorni 24-25 e 26 dicembre il minore trascorrerà la Vigilia di Natale con la madre, il giorno del 25 dicembre il padre prenderà la mattina alle ore 9,30 e la madre lo Per_1 andrà a riprendere alle ore 18. Il giorno di Santo Stefano il padre andrà a prendere il minore alle ore
9,30 e lo riaccompagnerà dalla madre il giorno seguente alle ore 9,30.
- Durante le ferie, siano esse estive e/o invernali, il padre trascorrerà, inoltre, con ulteriori Per_1
7 giorni anche non consecutivi con un massimo di tre pernottamenti sino al compimento dei sette anni, detti giorni sono da intendere complessivamente all'anno per tutto il periodo feriale.
- Al compimento dei sette anni e fatto salvo quanto sopra previsto in caso di criticità, il padre
2 trascorrerà, inoltre, ulteriori 15 giorni anche non consecutivi con un massimo di 8 pernottamenti consecutivi.
- Le ferie estive saranno concordate entro il 31 maggio di ciascun anno, in caso di vacanze invernali con almeno due mesi di preavviso.
Mantenimento figlio minore
4)Il IG. tenuto conto in particolare delle disponibilità reddituali e patrimoniali di Parte_2 entrambe le parti al netto degli oneri sopportati e dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, corrisponderà alla IG.ra per il mantenimento del figlio , la Parte_1 Per_1 somma mensile complessiva di € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (a far data dall'udienza Presidenziale di comparizione delle parti o, se trattata in via cartolare, dal deposito in PCT delle note scritte di trattazione) e da corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente intestato alla IG.ra . Parte_1
Ad integrazione del predetto contributo mensile al mantenimento del figlio il IG. Parte_2 provvederà integralmente al pagamento della mensa scolastica della scuola materna frequentata da
. Per_1
Spese straordinarie
5)I genitori sosterranno le spese straordinarie in misura del 50% ciascuno. Per spese straordinarie si intenderanno quelle previste dal Tribunale di Lucca nel Protocollo d'Intesa 7/10/2020 che si allega al presente ricorso sottoscritto da entrambi i coniugi e si considera parte integrante dello stesso (doc.
12) fatta salva la deroga relativamente alla spesa per la mensa scolastica della scuola materna che sarà sostenuta al 100% dal IG. . Parte_2
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, email, fax PEC ecc.), dovrà motivare un motivato dissenso per iscritto entro giorni 10 dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Il genitore che sosterrà la spesa, previa esibizione della relativa ricevuta, riceverà il rimborso della quota spettante all'altro, entro 15 giorni dalla richiesta. sul punto, nello specifico, si precisa che:
- le parti ricorreranno alla baby-sitter, già presente come figura nell'organizzazione familiare, nelle ipotesi in cui non sia possibile l'aiuto delle figure familiari;
spesa al 50%, salvo particolari esigenze del singolo genitore;
- i genitori sono d'accordo che frequenti un percorso di psicomotricità (giovedì mattina) e Per_1 si alterneranno nell'accompagnarlo, spesa al 50% - inoltre sono d'accordo per la frequenza di al campo estivo, spesa al 50% Per_1
Consenso all'espatrio
6)I coniugi concedono sin d'ora il nulla-osta per il rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero (così come della carta di identità valida per l'espatrio), nonché quello per il rilascio e/o il rinnovo della carta di identità o del passaporto del minore;
Per_1
Regolamentazione rapporti patrimoniali tra i coniugi
7)I coniugi dichiarano di aver già preventivamente regolato ogni questione patrimoniale tra i medesimi nonché di essere economicamente autosufficienti, e pertanto dichiarano e confermano di non avanzare alcuna reciproca pretesa o richiesta economica in ordine all'assegno di mantenimento, al quale entrambi dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano.
Spese legali
8) Le spese legali del presente giudizio saranno integralmente compensate».
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pietrasanta (LU) il 13/10/2018, dal quale è nato il figlio
(nato il [...]) ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
L'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore è stata comunicata al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
n Pietrasanta (LU) in data 13/10/2018, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Pt_2
Matrimonio del Comune di Pietrasanta (LU) all'Atto Numero 96, Parte 2, Serie C, dell'Anno 2018;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Pietrasanta (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/2/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4