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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/10/2025, n. 4298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4298 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7520/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7520/2025
Oggi 6 ottobre 2025 innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per l'avv. BORASIO FABRIZIO sostituito dall'avv. Giorgio Parte_1
Strambi.
- per nessuno compare . CP_1
Il Giudice, rilevata la rituale notificazione dell'ordinanza di mutamento rito a parte convenuta, dichiara la contumacia di . CP_1
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
L'avv. Strambi dà atto che in data 9.9.2025 è stato convalidato lo sfratto per morosità.
Rinuncia, pertanto, alla domanda di risoluzione del contratto e chiede solo la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 2.378,67=, di cui € 1.680,00 per il mancato pagamento dei canoni di locazione di luglio, agosto e settembre '25, € 109,53= per conguaglio accessori 2024 ed € 463,48= per conguaglio accessori 23/24, ed € 125,66.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7520/2025 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ZI AS in forza di procura ad litem del 17.02.2025, elettivamente domiciliato in
Torino, Corso Lione n. 91/a
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Udienza di discussione in data 6.10.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione o pretesa, nel merito,
- condannare la sig. , per le suesposte ragioni, all'immediato pagamento, per le CP_1 ragioni dedotte in giudizio, della somma di € 2.378,67=, di cui € 1.680,00 per il mancato pagamento dei canoni di locazione di luglio, agosto e settembre '25, € 109,53= per conguaglio accessori 2024 ed € 463,48= per conguaglio accessori 23/24, ed € 125,66= a titolo di costi sostenuti per radicare il procedimento di mediazione obbligatoria.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio della procedura di sfratto, della procedura di mediazione e di quella instauratasi successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito.”
pagina 2 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida del
1.04.2025 il ricorrente, premesso di aver locato, ad uso abitativo, l'immobile CP_1 sito in Torino, Via Boccherini n. 10, con contratto sottoscritto in data 22.07.2024 e registrato in data 23.07.2024, rappresentava come il conduttore si fosse reso inadempiente al pagamento della somma di € 1.143,01, corrispondenti al canone di locazione di febbraio 2025, per un importo pari a € 500,00, oltre a € 60,00 per spese accessorie, nonché € 109,53 per conguaglio oneri accessori 2024 ed € 463,48 per conguaglio spese 2023/2024, oltre a € 10,00 per saldo della mensilità di gennaio 2025 e chiedeva la convalida dello sfratto per morosità, con contestuale emissione di ingiunzione di pagamento.
All'udienza del 9.04.2025 parte ricorrente dava atto che il conduttore aveva sanato la morosità relativa ai canoni, ma non quella relativa alle spese accessorie e legali, quindi, chiedeva la condanna al pagamento delle stesse.
Disposto il mutamento rito con ordinanza del 9.04.2025 ed espletato infruttuosamente il procedimento di mediazione, all'udienza odierna parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come in epigrafe.
2. Preliminarmente occorre precisare che il giudizio è procedibile in virtù dell'avveramento della condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, così come prevista dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010 (doc. 3).
3. Le domande di risoluzione e di rilascio risultano rinunciate e deve, dunque, dichiararsi la cessazione della materia del contendere su di esse.
Risulta, invece, accoglibile la domanda di condanna al pagamento dei canoni sino a settembre
2025 nella misura di € 1.680,00 (500 canone + 60 acconto oneri accessori) per le mensilità non pagate di luglio, agosto e settembre 2025.
Non può, invece, essere accolta la domanda di condanna al pagamento di € 109,53 per conguaglio accessori 2024 e di € 463,48 per conguaglio accessori 23/24 in quanto parte ricorrente non ha fornito la prova né della misura di tali spese, né dell'anticipazione delle stesse da parte della proprietà.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come segue, in assenza di nota spese, secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i. per le cause di valore ricompreso tra € 1.000,01 ed € 5.200,00, ridotte al minimo in considerazione dell'attività svolta e della semplicità della controversia:
Fase di studio della convalida: € 265,00
pagina 3 di 4 Fase introduttiva: € 247,00
Fase di trattazione a seguito di mutamento rito: € 425,50
Fase decisionale: € 425,50
Mediazione: € 213,00
Oltre a € 228,66 per spese documentate di causa e di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere sulle domande di risoluzione e di rilascio.
CONDANNA a corrispondere a la somma di 1.680,00; CP_1 Parte_1
RIGETTA la domanda di condanna al pagamento del conguaglio oneri accessori;
CONDANNA, altresì, a rimborsare a le spese di lite, CP_1 Parte_1 che si liquidano in € 1.576,00 per compensi, € 228,66 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Torino, 6 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7520/2025
Oggi 6 ottobre 2025 innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per l'avv. BORASIO FABRIZIO sostituito dall'avv. Giorgio Parte_1
Strambi.
- per nessuno compare . CP_1
Il Giudice, rilevata la rituale notificazione dell'ordinanza di mutamento rito a parte convenuta, dichiara la contumacia di . CP_1
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
L'avv. Strambi dà atto che in data 9.9.2025 è stato convalidato lo sfratto per morosità.
Rinuncia, pertanto, alla domanda di risoluzione del contratto e chiede solo la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 2.378,67=, di cui € 1.680,00 per il mancato pagamento dei canoni di locazione di luglio, agosto e settembre '25, € 109,53= per conguaglio accessori 2024 ed € 463,48= per conguaglio accessori 23/24, ed € 125,66.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7520/2025 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ZI AS in forza di procura ad litem del 17.02.2025, elettivamente domiciliato in
Torino, Corso Lione n. 91/a
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Udienza di discussione in data 6.10.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione o pretesa, nel merito,
- condannare la sig. , per le suesposte ragioni, all'immediato pagamento, per le CP_1 ragioni dedotte in giudizio, della somma di € 2.378,67=, di cui € 1.680,00 per il mancato pagamento dei canoni di locazione di luglio, agosto e settembre '25, € 109,53= per conguaglio accessori 2024 ed € 463,48= per conguaglio accessori 23/24, ed € 125,66= a titolo di costi sostenuti per radicare il procedimento di mediazione obbligatoria.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio della procedura di sfratto, della procedura di mediazione e di quella instauratasi successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito.”
pagina 2 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida del
1.04.2025 il ricorrente, premesso di aver locato, ad uso abitativo, l'immobile CP_1 sito in Torino, Via Boccherini n. 10, con contratto sottoscritto in data 22.07.2024 e registrato in data 23.07.2024, rappresentava come il conduttore si fosse reso inadempiente al pagamento della somma di € 1.143,01, corrispondenti al canone di locazione di febbraio 2025, per un importo pari a € 500,00, oltre a € 60,00 per spese accessorie, nonché € 109,53 per conguaglio oneri accessori 2024 ed € 463,48 per conguaglio spese 2023/2024, oltre a € 10,00 per saldo della mensilità di gennaio 2025 e chiedeva la convalida dello sfratto per morosità, con contestuale emissione di ingiunzione di pagamento.
All'udienza del 9.04.2025 parte ricorrente dava atto che il conduttore aveva sanato la morosità relativa ai canoni, ma non quella relativa alle spese accessorie e legali, quindi, chiedeva la condanna al pagamento delle stesse.
Disposto il mutamento rito con ordinanza del 9.04.2025 ed espletato infruttuosamente il procedimento di mediazione, all'udienza odierna parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come in epigrafe.
2. Preliminarmente occorre precisare che il giudizio è procedibile in virtù dell'avveramento della condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, così come prevista dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010 (doc. 3).
3. Le domande di risoluzione e di rilascio risultano rinunciate e deve, dunque, dichiararsi la cessazione della materia del contendere su di esse.
Risulta, invece, accoglibile la domanda di condanna al pagamento dei canoni sino a settembre
2025 nella misura di € 1.680,00 (500 canone + 60 acconto oneri accessori) per le mensilità non pagate di luglio, agosto e settembre 2025.
Non può, invece, essere accolta la domanda di condanna al pagamento di € 109,53 per conguaglio accessori 2024 e di € 463,48 per conguaglio accessori 23/24 in quanto parte ricorrente non ha fornito la prova né della misura di tali spese, né dell'anticipazione delle stesse da parte della proprietà.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come segue, in assenza di nota spese, secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i. per le cause di valore ricompreso tra € 1.000,01 ed € 5.200,00, ridotte al minimo in considerazione dell'attività svolta e della semplicità della controversia:
Fase di studio della convalida: € 265,00
pagina 3 di 4 Fase introduttiva: € 247,00
Fase di trattazione a seguito di mutamento rito: € 425,50
Fase decisionale: € 425,50
Mediazione: € 213,00
Oltre a € 228,66 per spese documentate di causa e di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere sulle domande di risoluzione e di rilascio.
CONDANNA a corrispondere a la somma di 1.680,00; CP_1 Parte_1
RIGETTA la domanda di condanna al pagamento del conguaglio oneri accessori;
CONDANNA, altresì, a rimborsare a le spese di lite, CP_1 Parte_1 che si liquidano in € 1.576,00 per compensi, € 228,66 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Torino, 6 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
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