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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/07/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1304/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1304/2024 tra
Parte_1 ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 10 luglio 2025 ad ore 12.50 innanzi al dott. Veronica Zanin, sono comparsi: per parte attrice opponente l'Avv. Michele Fragassi in sostituzione dell'Avv. Rosboch, collegato da remoto presso il proprio studio;
per parte convenuta opposta, l'Avv. Anna Russo in sostituzione dell'Avv. E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1 Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Fragassi precisa le conclusioni come da atto di citazione e nulla aggiunge. Concorda sulla declaratoria di cessata materia del contendere. L'Avv. Russo si riporta al contenuto della comparsa di costituzione e risposta ed in particolare modo Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. La lettura della sentenza avverrà nella stanza virtuale alle ore 17.15. Alle ore 17.17, presso la stanza virtuale del Giudice sono presenti l'Avv. Russo e l'Avv. Fragassi. Il Giudice dà lettura della decisione.
Il Giudice
dott. Veronica Zanin
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Veronica Zanin ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1304/2024 promossa da:
(C.F. e P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Amedeo Rosboch ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Torino, giusta procura in atti;
ATTORE/I contro
, iscritta al Registro Imprese presso il Tribunale della Contea di Controparte_2 Tartu n. 16754310, VAT Nr.: EE102625176, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Dagnino, Michele Mennoia, Ilaria Vigorosi e Ilaria Madonna ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Milano, giusta procura in atti;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: “In via preliminare e/o pregiudiziale: - difettando il titolo esecutivo, disporre inaudita altera parte la sospensione dell'avvianda procedura esecutiva e comunque dell'atto di precetto notificato da RMBRAM in data 8 luglio 2024; - per le anzidette ragioni, disporre all'udienza di comparizione delle parti ed all'esito della stessa la sospensione dell'avvianda procedura esecutiva e comunque dell'atto di precetto notificato da in data 8 luglio 2024. Nel merito: - CP_2 rilevata l'inesistenza del titolo esecutivo e la pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo europeo, accertare e dichiarare che non ha diritto ad agire esecutivamente a danno di CP_2
e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o Parte_1 improcedibile l'atto di precetto notificato da controparte;
- in via subordinata, dichiarare comunque la nullità dell'atto di precetto avversario per quanto illustrato al par. 2 del presente scritto;
- sussistendo i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., condannare al pagamento in favore di CP_2 Parte_1
di un importo a titolo risarcitorio da liquidarsi in via equitativa. In ogni caso: con vittoria di
[...] spese e competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario 15% come per legge. In via istruttoria: disporsi, occorrendo, l'acquisizione del fascicolo d'ufficio r.g. n. 563/2024 – Trib. Novara..” Per parte convenuta opposta: “In via principale: - preso atto dell'avvenuta rinuncia all'atto di precetto da parte di , accertare e dichiarare la cessazione della Controparte_3 materia del contendere del presente giudizio a spese compensate per i motivi di cui in narrativa;
- rigettare, con ogni miglior formula, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da
[...] nei confronti di per i motivi di cui in Parte_2 Controparte_3 narrativa.” pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato il 12.7.2024, ha proposto Parte_2 opposizione preventiva all'esecuzione e agli atti esecutivi contestando il diritto della convenuta di procedere esecutivamente sulla base del titolo azionato e del Controparte_3 precetto notificato il giorno 8/7/2024.
Parte attrice ha, in primo luogo, contestato la sussistenza del diritto di parte convenuta a procedere ad esecuzione eccependo l'inesistenza di valido titolo esecutivo, rappresentando che: a) il Tribunale di Novara, il 3/6/2024, ha pronunciato ingiunzione di pagamento europea, in particolare ingiungendo all'opponente il pagamento della somma di euro 22.315,29 oltre interessi al tasso dell'8% con decorrenza a far data dal 27/5/2020 e spese per euro 27,00; b) la predetta ingiunzione è stata notificata a parte attrice il 5/6/2024; c) il 4/7/2024, nel rispetto del termine di cui all'art. 16, secondo comma, Reg. 1896/2006, parte attrice ha depositato il modulo F previsto dal regolamento, promuovendo opposizione avverso la predetta ingiunzione;
d) ciononostante, parte opposta ha notificato atto di precetto, affermando l'esecutività dell'ingiunzione, malgrado la proposta opposizione e l'assenza di dichiarazione di esecutività dell'ingiunzione prevista e regolata dall'art. 18 del Regolamento richiamato.
In subordine, parte opponente ha eccepito la nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 654 c.p.c.
Con comparsa depositata il 5/9/2024 si è costituita in giudizio , Controparte_3 rappresentando che: a) il precetto è stato notificato nella convinzione, errata ma in buona fede formatasi, della mancata proposizione di opposizione all'ingiunzione europea;
b) al momento della notifica, infatti, non era ancora stata comunicata l'avvenuta proposizione di tale opposizione;
c) ricevuta la notifica dell'atto introduttivo della presente opposizione, parte opposta ha immediatamente rinunciato al precetto.
Sulla base delle predette considerazioni, parte opposta ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 19/9/2024, fissata per la discussione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata dall'opponente in via preliminare, le parti hanno dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere. Parte opponente ha insistito nella condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, nonché nella richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria. Parte opposta ha, invece, chiesto la compensazione delle spese di lite.
E' stata, dunque, fissata l'udienza odierna per l'assunzione in decisione della causa nelle modalità di cui all'art. 281sexies c.p.c.
***
E' pacifica tra le parti l'intervenuta rinuncia al precetto da parte dell'odierna opposta e le parti concordano, dunque, sulla declaratoria di cessata materia del contendere.
Come noto, con il termine di cessazione della materia del contendere ci si riferisce ad un istituto giuridico, di stretta elaborazione giurisprudenziale, che si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalle medesime parti, per le più svariate ragioni, venir meno dell'interesse che non può che portare che alla definizione del giudizio. La intervenuta rinuncia al precetto, in data successiva alla instaurazione del giudizio di opposizione, che si produce a seguito della notifica dell'atto di citazione, comporta, in effetti, la cessazione della materia del contendere, posto che non è dato decidere circa la fondatezza di una opposizione a precetto a fronte di un precetto non più azionabile (Cassazione civ., sez. VI, 31.7.2018,n. 20182). pagina 3 di 5 Ciò premesso, attesa la cessazione della materia del contendere, che viene con questa sentenza accertata, la causa viene in decisione al solo fine di stabilire la imputazione delle spese del giudizio, avendo parte opponente chiesto la rifusione delle spese di lite e parte opposta chiesto che ne venga, invece, disposta la compensazione.
In giurisprudenza si rileva che “la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso;
la composizione in tal modo della controversia giustifica… una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale” (Cass. Civ., sez. I, 13 settembre 2007, n. 19160; in senso conforme, cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. 11.2.2015, n. 2719).
Occorre pertanto verificare se la domanda avanzata, sulla quale alcuna attività istruttoria risulta essere stata espletata, aveva, alla data della sua proposizione, una sua fondatezza.
Come già riportato, parte opponente ha contestato l'esistenza di un valido titolo esecutivo, tenuto conto dell'intervenuta opposizione all'ingiunzione di pagamento europea e, comunque, della mancata apposizione della dichiarazione di esecutività prevista dall'art. 18 del Reg. 1896/2006.
Il motivo di opposizione risulta fondato.
Ai sensi dell'art. 18 del richiamato Regolamento, infatti, “1. Se al giudice di origine non è stata presentata opposizione entro il termine fissato nell'articolo 16, paragrafo 2, tenuto conto di un lasso di tempo adeguato affinché la domanda di opposizione arrivi a destinazione, il giudice d'origine dichiara, senza ritardo, esecutiva l'ingiunzione di pagamento europea, utilizzando il modulo standard G riprodotto nell'Allegato VII. Il giudice verifica la data della notifica.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le condizioni formali per l'acquisto della forza esecutiva sono disciplinate dalla legge dello Stato membro d'origine.
3. Il giudice trasmette al ricorrente l'ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva.”
Dalla disposizione richiamata è chiaro che l'ingiunzione di pagamento assume efficacia esecutiva solo a fronte di espressa dichiarazione del Giudice che l'ha emessa. Ne deriva che, al momento della proposizione dell'opposizione, l'opposta non fosse titolare del diritto di agire esecutivamente, né lo è divenuta in seguito (non essendo mai stata richiesta l'esecutività dell'ingiunzione a fronte della sopravvenuta opposizione). Non rilevano le deduzioni dell'opposta, laddove rappresenta una scusabile assenza di conoscenza in ordine all'avvenuta opposizione: è, infatti, incontestabile che l'opposta abbia notificato il precetto in assenza della dichiarazione di esecutività, necessaria, come detto, per rendere l'ingiunzione valido titolo esecutivo.
Ad analoghe conclusioni, peraltro, deve giungersi laddove si ritenga che, in luogo della soccombenza virtuale, debba darsi applicazione, in caso di cessazione della materia del contendere, al principio di causalità. Secondo parte della giurisprudenza di legittimità, infatti, la regolazione delle spese processuali non è condizionata solo alla vittoria della lite, ma al rapporto causale tra il ricorso all'autorità giudiziaria e l'affermazione del diritto, così che le spese vanno poste a carico di chi con il suo comportamento difforme rispetto al diritto sostanziale ha dato causa al processo (Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2006 n. 25141).
Nel caso di specie, la causa risulta iscritta a ruolo prima della rinuncia al precetto;
la proposizione dell'opposizione, dunque, costituiva attività processuale il cui compimento era necessario per la tutela della parte attrice.
Da ultimo si consideri come, secondo espresso orientamento della Suprema Corte, la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione comporta la cessazione della materia del contendere, senza che sia preclusa alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio (vedi, sul punto, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 351 del 10/01/2023).
Parte opposta deve, dunque, essere condannata al pagamento delle spese di lite. Ai fini della pagina 4 di 5 liquidazione, risulta necessario dare applicazione ai parametri previsti dal DM 55/2014 e successive modificazioni nella versione ratione temporis applicabile, avendo riguardo, per determinare il valore della causa, al credito per cui si procede e, dunque, all'importo indicato in precetto. Tenuto conto della limitata attività processuale e complessità delle questioni trattate, si ritiene di dare applicazione ai parametri minimi, esclusa la fase istruttoria e di trattazione.
Parte opponente ha espressamente richiesto la condanna di parte opposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., richiamando l'applicabilità nel caso di specie, sia del primo che del secondo comma. Deve escludersi la sussistenza dei presupposti per dare applicazione al comma 2, tenuto conto che l'esecuzione non risulta iniziata. Secondo la tesi dominante, la responsabilità prevista dalla norma in esame costituisce un'ipotesi peculiare da far rientrare nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana o extracontrattuale di cui all'art. 2043cc e che riguarda gli illeciti connessi alla qualità di parte del processo. La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. civ. n. 21798/2015). Nel caso di specie tale onere non è stato assolto, cosicché la domanda non può essere accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna a rimborsare a le spese Controparte_3 Parte_2 di lite, che liquida in euro 1.700, 00, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA, se dovuta, e CPA sull'imponibile; rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Novara 10 luglio 2025
Il Giudice dott. Veronica Zanin
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1304/2024 tra
Parte_1 ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 10 luglio 2025 ad ore 12.50 innanzi al dott. Veronica Zanin, sono comparsi: per parte attrice opponente l'Avv. Michele Fragassi in sostituzione dell'Avv. Rosboch, collegato da remoto presso il proprio studio;
per parte convenuta opposta, l'Avv. Anna Russo in sostituzione dell'Avv. E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1 Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Fragassi precisa le conclusioni come da atto di citazione e nulla aggiunge. Concorda sulla declaratoria di cessata materia del contendere. L'Avv. Russo si riporta al contenuto della comparsa di costituzione e risposta ed in particolare modo Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. La lettura della sentenza avverrà nella stanza virtuale alle ore 17.15. Alle ore 17.17, presso la stanza virtuale del Giudice sono presenti l'Avv. Russo e l'Avv. Fragassi. Il Giudice dà lettura della decisione.
Il Giudice
dott. Veronica Zanin
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Veronica Zanin ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1304/2024 promossa da:
(C.F. e P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Amedeo Rosboch ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Torino, giusta procura in atti;
ATTORE/I contro
, iscritta al Registro Imprese presso il Tribunale della Contea di Controparte_2 Tartu n. 16754310, VAT Nr.: EE102625176, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Dagnino, Michele Mennoia, Ilaria Vigorosi e Ilaria Madonna ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Milano, giusta procura in atti;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: “In via preliminare e/o pregiudiziale: - difettando il titolo esecutivo, disporre inaudita altera parte la sospensione dell'avvianda procedura esecutiva e comunque dell'atto di precetto notificato da RMBRAM in data 8 luglio 2024; - per le anzidette ragioni, disporre all'udienza di comparizione delle parti ed all'esito della stessa la sospensione dell'avvianda procedura esecutiva e comunque dell'atto di precetto notificato da in data 8 luglio 2024. Nel merito: - CP_2 rilevata l'inesistenza del titolo esecutivo e la pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo europeo, accertare e dichiarare che non ha diritto ad agire esecutivamente a danno di CP_2
e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o Parte_1 improcedibile l'atto di precetto notificato da controparte;
- in via subordinata, dichiarare comunque la nullità dell'atto di precetto avversario per quanto illustrato al par. 2 del presente scritto;
- sussistendo i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., condannare al pagamento in favore di CP_2 Parte_1
di un importo a titolo risarcitorio da liquidarsi in via equitativa. In ogni caso: con vittoria di
[...] spese e competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario 15% come per legge. In via istruttoria: disporsi, occorrendo, l'acquisizione del fascicolo d'ufficio r.g. n. 563/2024 – Trib. Novara..” Per parte convenuta opposta: “In via principale: - preso atto dell'avvenuta rinuncia all'atto di precetto da parte di , accertare e dichiarare la cessazione della Controparte_3 materia del contendere del presente giudizio a spese compensate per i motivi di cui in narrativa;
- rigettare, con ogni miglior formula, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da
[...] nei confronti di per i motivi di cui in Parte_2 Controparte_3 narrativa.” pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato il 12.7.2024, ha proposto Parte_2 opposizione preventiva all'esecuzione e agli atti esecutivi contestando il diritto della convenuta di procedere esecutivamente sulla base del titolo azionato e del Controparte_3 precetto notificato il giorno 8/7/2024.
Parte attrice ha, in primo luogo, contestato la sussistenza del diritto di parte convenuta a procedere ad esecuzione eccependo l'inesistenza di valido titolo esecutivo, rappresentando che: a) il Tribunale di Novara, il 3/6/2024, ha pronunciato ingiunzione di pagamento europea, in particolare ingiungendo all'opponente il pagamento della somma di euro 22.315,29 oltre interessi al tasso dell'8% con decorrenza a far data dal 27/5/2020 e spese per euro 27,00; b) la predetta ingiunzione è stata notificata a parte attrice il 5/6/2024; c) il 4/7/2024, nel rispetto del termine di cui all'art. 16, secondo comma, Reg. 1896/2006, parte attrice ha depositato il modulo F previsto dal regolamento, promuovendo opposizione avverso la predetta ingiunzione;
d) ciononostante, parte opposta ha notificato atto di precetto, affermando l'esecutività dell'ingiunzione, malgrado la proposta opposizione e l'assenza di dichiarazione di esecutività dell'ingiunzione prevista e regolata dall'art. 18 del Regolamento richiamato.
In subordine, parte opponente ha eccepito la nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 654 c.p.c.
Con comparsa depositata il 5/9/2024 si è costituita in giudizio , Controparte_3 rappresentando che: a) il precetto è stato notificato nella convinzione, errata ma in buona fede formatasi, della mancata proposizione di opposizione all'ingiunzione europea;
b) al momento della notifica, infatti, non era ancora stata comunicata l'avvenuta proposizione di tale opposizione;
c) ricevuta la notifica dell'atto introduttivo della presente opposizione, parte opposta ha immediatamente rinunciato al precetto.
Sulla base delle predette considerazioni, parte opposta ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 19/9/2024, fissata per la discussione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata dall'opponente in via preliminare, le parti hanno dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere. Parte opponente ha insistito nella condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, nonché nella richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria. Parte opposta ha, invece, chiesto la compensazione delle spese di lite.
E' stata, dunque, fissata l'udienza odierna per l'assunzione in decisione della causa nelle modalità di cui all'art. 281sexies c.p.c.
***
E' pacifica tra le parti l'intervenuta rinuncia al precetto da parte dell'odierna opposta e le parti concordano, dunque, sulla declaratoria di cessata materia del contendere.
Come noto, con il termine di cessazione della materia del contendere ci si riferisce ad un istituto giuridico, di stretta elaborazione giurisprudenziale, che si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalle medesime parti, per le più svariate ragioni, venir meno dell'interesse che non può che portare che alla definizione del giudizio. La intervenuta rinuncia al precetto, in data successiva alla instaurazione del giudizio di opposizione, che si produce a seguito della notifica dell'atto di citazione, comporta, in effetti, la cessazione della materia del contendere, posto che non è dato decidere circa la fondatezza di una opposizione a precetto a fronte di un precetto non più azionabile (Cassazione civ., sez. VI, 31.7.2018,n. 20182). pagina 3 di 5 Ciò premesso, attesa la cessazione della materia del contendere, che viene con questa sentenza accertata, la causa viene in decisione al solo fine di stabilire la imputazione delle spese del giudizio, avendo parte opponente chiesto la rifusione delle spese di lite e parte opposta chiesto che ne venga, invece, disposta la compensazione.
In giurisprudenza si rileva che “la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso;
la composizione in tal modo della controversia giustifica… una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale” (Cass. Civ., sez. I, 13 settembre 2007, n. 19160; in senso conforme, cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. 11.2.2015, n. 2719).
Occorre pertanto verificare se la domanda avanzata, sulla quale alcuna attività istruttoria risulta essere stata espletata, aveva, alla data della sua proposizione, una sua fondatezza.
Come già riportato, parte opponente ha contestato l'esistenza di un valido titolo esecutivo, tenuto conto dell'intervenuta opposizione all'ingiunzione di pagamento europea e, comunque, della mancata apposizione della dichiarazione di esecutività prevista dall'art. 18 del Reg. 1896/2006.
Il motivo di opposizione risulta fondato.
Ai sensi dell'art. 18 del richiamato Regolamento, infatti, “1. Se al giudice di origine non è stata presentata opposizione entro il termine fissato nell'articolo 16, paragrafo 2, tenuto conto di un lasso di tempo adeguato affinché la domanda di opposizione arrivi a destinazione, il giudice d'origine dichiara, senza ritardo, esecutiva l'ingiunzione di pagamento europea, utilizzando il modulo standard G riprodotto nell'Allegato VII. Il giudice verifica la data della notifica.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le condizioni formali per l'acquisto della forza esecutiva sono disciplinate dalla legge dello Stato membro d'origine.
3. Il giudice trasmette al ricorrente l'ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva.”
Dalla disposizione richiamata è chiaro che l'ingiunzione di pagamento assume efficacia esecutiva solo a fronte di espressa dichiarazione del Giudice che l'ha emessa. Ne deriva che, al momento della proposizione dell'opposizione, l'opposta non fosse titolare del diritto di agire esecutivamente, né lo è divenuta in seguito (non essendo mai stata richiesta l'esecutività dell'ingiunzione a fronte della sopravvenuta opposizione). Non rilevano le deduzioni dell'opposta, laddove rappresenta una scusabile assenza di conoscenza in ordine all'avvenuta opposizione: è, infatti, incontestabile che l'opposta abbia notificato il precetto in assenza della dichiarazione di esecutività, necessaria, come detto, per rendere l'ingiunzione valido titolo esecutivo.
Ad analoghe conclusioni, peraltro, deve giungersi laddove si ritenga che, in luogo della soccombenza virtuale, debba darsi applicazione, in caso di cessazione della materia del contendere, al principio di causalità. Secondo parte della giurisprudenza di legittimità, infatti, la regolazione delle spese processuali non è condizionata solo alla vittoria della lite, ma al rapporto causale tra il ricorso all'autorità giudiziaria e l'affermazione del diritto, così che le spese vanno poste a carico di chi con il suo comportamento difforme rispetto al diritto sostanziale ha dato causa al processo (Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2006 n. 25141).
Nel caso di specie, la causa risulta iscritta a ruolo prima della rinuncia al precetto;
la proposizione dell'opposizione, dunque, costituiva attività processuale il cui compimento era necessario per la tutela della parte attrice.
Da ultimo si consideri come, secondo espresso orientamento della Suprema Corte, la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione comporta la cessazione della materia del contendere, senza che sia preclusa alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio (vedi, sul punto, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 351 del 10/01/2023).
Parte opposta deve, dunque, essere condannata al pagamento delle spese di lite. Ai fini della pagina 4 di 5 liquidazione, risulta necessario dare applicazione ai parametri previsti dal DM 55/2014 e successive modificazioni nella versione ratione temporis applicabile, avendo riguardo, per determinare il valore della causa, al credito per cui si procede e, dunque, all'importo indicato in precetto. Tenuto conto della limitata attività processuale e complessità delle questioni trattate, si ritiene di dare applicazione ai parametri minimi, esclusa la fase istruttoria e di trattazione.
Parte opponente ha espressamente richiesto la condanna di parte opposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., richiamando l'applicabilità nel caso di specie, sia del primo che del secondo comma. Deve escludersi la sussistenza dei presupposti per dare applicazione al comma 2, tenuto conto che l'esecuzione non risulta iniziata. Secondo la tesi dominante, la responsabilità prevista dalla norma in esame costituisce un'ipotesi peculiare da far rientrare nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana o extracontrattuale di cui all'art. 2043cc e che riguarda gli illeciti connessi alla qualità di parte del processo. La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. civ. n. 21798/2015). Nel caso di specie tale onere non è stato assolto, cosicché la domanda non può essere accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna a rimborsare a le spese Controparte_3 Parte_2 di lite, che liquida in euro 1.700, 00, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA, se dovuta, e CPA sull'imponibile; rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Novara 10 luglio 2025
Il Giudice dott. Veronica Zanin
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