Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. sostitutiva della udienza del 26.9.24, visti gli atti, lette le note di trattazione depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 8052\2018 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in cale al ricorso, Parte_1 dagli Avv.ti Giovanni della Corte e Pasquale Guadagni, ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Daniela Russo resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12. 2018, in ricorrente in epigrafe, premesso di essere un lavoratore socialmente utile ( LSU) in forza presso il Comune di CP_1 sin dal settembre 1996 e addetto, a decorrere dal 24.09.2012, alla “Squad
1
che sulla base della indagine della Polizia di Stato veniva originariamente attivato con lettera del 9.5.2014 il procedimento disciplinare a carico del ricorrente, procedimento poi sospeso - come previsto dalla legge vigente- , in ragione della particolare complessità della fattispecie;
che, a seguito della Sentenza n. 566/18 del Tribunale di Nola, con la quale veniva ritenuto parzialmente colpevole per alcuni dei fatti ascrittigli e condannato alla pena di mesi 8 e giorni 15 di reclusione e 400,00 € di multa ( sospesa ex art. 163 cp,) - provvedimento, allo stato, oggetto di appello- il procedimento disciplinare veniva riaperto, per cui, con nota prot. 31138 del 11.5.2018, su impulso del Segretario Generale, il ricorrente veniva nuovamente convocato dinanzi al UPD (Ufficio Provvedimenti Disciplinari) per essere sentito a propria difesa nell'udienza del 16.05.2018; che, a seguito della convocazione, presentata memoria difensiva, con lettera prot. 41584 del 26.06.2018, veniva trasmesso il verbale dell'UPD con cui si concludeva il procedimento disciplinare affermandosi “…relativamente al capo 80) non si rilevano elementi di attestazione della presenza per i fatti di cui al capo 80 della Sentenza 566/2018 pertanto si propone (limitatamente per il capo 80) per il dipendente/lsu Pt_1 il licenziamento disciplinare… l'UPD per le circostanze di fatto e di diritto
[...] decide all'unanimità di applicare nei confronti di la Parte_1 sanzione disciplinare della sospensione dall'integrazione oraria, sso la sanzione della sospensione dal servizio non avendo quest'ultimo un rapporto d'impiego con l'ente, nel contempo incarica il Dirigente Servizio Risorse Umane di avviare le necessarie procedure amministrative per la sospensione definitiva del sussidio lsu erogato dall'Inps, quale sanzione equivalente al licenziamento disciplinare… “; che il capo 80 della Sentenza Penale n. 566/18, resa dal Tribunale di Nola, sanziona un fatto presumibilmente verificatosi in data 03.06.2013 e, testualmente recita …Capo 80 e .Come Pt_2 Parte_1 da informativa in atti e visibile dalla telecamera (p. 56 e n in Pt_2 alle ore 07:41: 38 (corrispondente all'ora 07:46 sui tabulati delle presenze) si avvicin
[...] marcatempo 012 ove marca la sua presenza al lavoro con il cartellino 15082230. Immediatamente dopo, con il cartellino 15130869 marca la presenza al lavoro di Pt_2
Il f esenza in atti conferma la registrazione informatica dei due Parte_1 atempo 12, alle ore 7,46. Al successivo controllo di polizia sia il che Pt_2 risultano assenti. I suddetti elementi comprovano, quindi, che il alle ore Parte_1 erso l'uso del relativo badge, attestava falsamente la presenza fficio del
2 in realtà assente, in quanto non visibile dalle telecamere e non rinvenuto al comune dalla Pt_1 successive ore 8.20”; che impugnava la misura irrogata, invocandone la revoca;
che l'Amministrazione a decorrere dal mese di settembre 2018 si attivava affinchè non venisse più erogato il sussidio lsu dall' Inps, mentre l'integrazione oraria corrisposta dal Comune veniva sospesa dal mese di agosto 2018. Tanto premesso, parte ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento disciplinare adottato dall' Amministrazione resistente sotto plurimi profili, rilevando: che, essendo egli un “LSU”, non è possibile applicare le disposizioni di cui al D.LGS 165/2000, relative ai soli dipendenti pubblici e, mancando il rapporto di lavoro subordinato, non può farsi luogo ad alcun procedimento disciplinare;
che il provvedimento adottato ha natura discriminatoria per ragioni politiche e/o personali, comunque non connesse al rapporto di lavoro, evidenziando che dei 60 dipendenti condannati con la Sentenza n. 566/2018 del Tribunale di Nola, venivano celebrati 60 procedimenti disciplinari, adottate sanzioni disciplinari nei confronti di soli 38 dipendenti, di cui 32 di tipo conservativo e solo 6 licenziamenti;
che, ancora, il provvedimento impugnato è stato assunto in violazione del principio
“Tempus Regit Actum”, atteso che l'art. 165 del D. Lgs 165/2001 vigente al tempo dei fatti di causa (testo vigente prima delle modifiche apportate dal D.Lgs 75/2017) prevedeva la possibilità di sospendere il procedimento disciplinare in caso di complessità dell'istruttoria fino alla definizione del processo penale (con sentenza divenuta irrevocabile) e che, pertanto, la riapertura del procedimento disciplinare, disposta sulla base della Sentenza del Tribunale non definitiva, era da ritenersi illegittima. Nel merito poi, evidenziava, che il fatto contestato non sussiste, atteso che egli non si è mai assentato dal servizio, né ha posto in essere le violazioni di cui all'art. 55 quater d.lgs 165/2000 poiché, come era emerso dalla stessa istruttoria penale, gli agenti della Polizia di Stato non avevano effettuato alcuna indagine finalizzata ad acclarare l'effettiva assenza dal posto di lavoro, mentre gli stessi Dirigenti del Comune avevano confermato che nelle date in esame i lavoratori risultavano essere regolarmente in servizio, ed in ogni caso lamentava che la sanzione adottata appare sproporzionata ed adottata in violazione dei principi di buona fede e correttezza. In particolare evidenziava che, nella giornata del 3.6 dell'anno 2013, si era regolarmente recato in servizio, procedendo alla sottoscrizione del foglio di presenza cartaceo, svolgendo il servizio di manutenzione all'esterno e per tale ragione non era presente al controllo di polizia, ed aggiungeva che, in ogni caso, all'epoca dei fatti né il D.Lgs 165/2001, né il regolamento comunale prevedevano un obbligo di uso personale del per cui neppure sotto tale aspetto poteva Pt_3 essergli mossa alcuna contestazi , ancora, che, anche volendo considerare effettiva l'assenza per il giorno 3.6.2018 la normativa vigente per gli lsu (art 26 dlgs 150/2015) prevede che “…nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto, è facoltà del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore…:”, e pertanto, l'ente utilizzatore solo dinanzi a ripetute assenze che compromettano il progetto può chiedere la sostituzione del lavoratore. Concludeva, dunque, per la condanna del Comune di alla sua CP_1 reintegra/riassunzione/ricollocazione nel progetto LSU e nel po avoro, in
3 subordine chiedeva ripristinare comunque la situazione anteriore o, in via ancora più gradata, accertata la sussistenza degli estremi di cui al comma 1 dell'art. 55 ter del D. Lgs 165/01 ratione temporis vigente, ordinare all'Ufficio competente di reintegrare e/o riassumere e/o ricollocare, immediatamente, il ricorrente nel progetto Lsu e nel posto di lavoro occupato prima dell'emanazione dell'impugnando provvedimento e sospendere la celebrazione del procedimento disciplinare fino al termine del processo penale;
infine, chiedeva, in ogni caso, condannarsi il al risarcimento del danno parametrato ai contributi INPS e CP_1 alle integrazio al giorno dell'illegittima interruzione al ripristino dello status quo ante, oppure al pagamento di altra somma ritenuta di giustizia, il tutto con vittoria di spese. Costituitosi in giudizio, il sulla base di una serie di articolate CP_1 argomentazioni in fatto ed in d isteva per la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite Ritenuta la causa matura per la decisone senza necessità di attività istruttoria, la stessa veniva rinviata per discussione. Questo giudice è stato poi assente per maternità a decorre dal 5.10.2022, rientrando in servizio in data 2.10.2023 e, nelle more, il ruolo è stato assegnato alla supplenza di due Gop. All'esito della trattazione scritta sostitutiva della udienza del 14.3.24, atteso il mancato rinvenimento del fascicolo di ufficio (come da attestazione di cancelleria del 14.3.2024 agli atti del “fascicolo provvisorio”), la causa veniva rinviata ad altra udienza mandando la cancelleria per le ricerche dell'originario fascicolo, ed autorizzando le parti alla ricostruzione dello stesso, in particolare in relazione ad eventuali atti o documenti depositati in formato cartaceo. Nulla le parti hanno provveduto a depositare in relazione alla ricostruzione del fascicolo smarrito. Deve tuttavia evidenziarsi che gli atti introduttivi del giudizio(ricorso, memoria, ed i relativi allegati) sono telematici e che, per quanto concerne i provvedimenti ed i verbali cartacei, per quanto consta dall'esame del fascicolo telematico, sia il decreto cartaceo del 31.1.2019 di fissazione della prima udienza, che i verbali cartacei delle udienze del 14.11.2019 e del 6.2.2020, risultano essere stati scansionati ed acquisiti agli atti del fascicolo telematico, mentre le successive udienze sono state
“sostituite” dalla “trattazione scritta”, e dunque sia le note di trattazione depositate dalle parti, che il provvedimenti resi all'esito della trattazione scritta, risultano telematici. (v.si fascicolo telematico). Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art 127ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 26.9.2024 le parti depositavano note scritte consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti del fascicolo telematico, lette le note di trattazione depositate, ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con contestuale motivazione.
La domanda è infondata e deve essere rigettata sulla scorta delle motivazioni che si vanno ad esporre .
4 Procedendo per gradi, in ordine alla dedotta inapplicabilità nel caso di specie della disciplina dettata dal d. lgs. 165/2001, trattandosi di LSU, questo giudice pienamente condivide e fa proprie le diffuse argomentazioni già esposte in fattispecie analoga da altro giudice di questo Tribunale, nella sentenza depositata da parte resistente ( segnatamente sent. emessa in relazione al procedimento RG n 8087/2018 in data 9.11.2021, dott.ssa , e che di seguito si riportano, nelle Per_1 parti di interesse, ai sensi dell'art.118 dis .c.. : “Invero è orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il rapporto tra Ente utilizzatore e lsu non possa qualificarsi in termini di lavoro subordinato. Tuttavia la Suprema Corte a più riprese ha evidenziato la necessità di valutare il comportamento dell'Amministrazione, in ipotesi di interruzione del rapporto, secondo i canoni della correttezza e buona fede, laddove ha chiarito che “Non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze di un ente comunale per l'attuazione di un apposito progetto, realizzandosi con essa, alla stregua dell'apposita normativa in concreto applicabile, un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale. Ne consegue che, in difetto della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, non può trovare applicazione la disciplina limitativa dei licenziamenti, fermo restando tuttavia che lo scioglimento del rapporto di lavoro da parte dell'amministrazione deve essere sempre valutato alla luce dei principi generali di buona fede e correttezza” (cfr. ex multis Cass. 2887/2008). Analogamente Cass. n. 1828/2007 in cui si legge “Non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, né a termine né a tempo indeterminato, l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze di ente comunale per l'attuazione di apposito progetto, realizzandosi con essa, alla stregua dell'apposita normativa peculiare in concreto applicabile (art. 1 bis della legge n. 390 del 1981; art. 23, comma settimo, legge n. 67 del 1988; art. 8, comma primo, d. lgs. n. 468 del 1997; art. 4 d. lgs. n. 81 del 2000), un rapporto di lavoro speciale munito di una matrice essenzialmente assistenziale (pur con l'applicabilità di alcuni istituti tipici del lavoro subordinato, come quello, ad esempio, in tema di trattamento di malattia), con la conseguente esclusione della tutela reale legittimante la possibile reintegrazione nel posto di lavoro e l'ottenimento del risarcimento del danno a seguito dell'esercizio del recesso da parte dell'ente utilizzatore.” Ne consegue che quand'anche si ritenesse l'operato dell'Amministrazione contrario ai principi di correttezza e buona fede, la tutela conseguibile da parte del LSU non sarà mai reintegratoria ma solo eventualmente risarcitoria. Ciò posto, E' vero che la disciplina dettata dal d.lgs. 165/2001 fa esplicito riferimento ai dipendenti della PA, tuttavia, reputa il giudicante, che la stessa offra le linee guida di comportamento cui la PA deve uniformarsi nello svolgimento di qualsivoglia rapporto venga ad instaurarsi all'interno della stessa proprio a garanzia del rispetto dei succitati canoni di correttezza e buona fede. Diversamente opinando si addiverrebbe all'assurda conclusione che a fronte di una medesima condotta antigiuridica o comunque disciplinarmente rilevante posta in essere da un dipendente e da un lsu, il primo subisca la sanzione disciplinare anche espulsiva mentre per il secondo l'amministrazione utilizzatrice non avrebbe rimedio, con grave pregiudizio per quest'ultima. Invero, in linea generale si osserva che la speciale normativa statale che regolamenta lsu e lpu è dettata dal D.lgs. 1.12.1997, n. 468, successivamente integrato e in buona parte abrogato col
5 successivo D.lgs. 28.2.2000, n. 81. Ebbene, già la normativa dettata dal primo decreto offriva scarni strumenti per sanzionare il comportamento disciplinarmente rilevante del lsu, ovvero solo in alcuni specifici casi dai quali derivava la decadenza stessa dal rapporto. L'art. 9, infatti, si limitava a prevedere, come causa di decadenza “l'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle attività che concretano gli specifici lavori socialmente utili”, ovvero “la mancata regolare partecipazione a dette attività”, od infine “il mancato rispetto delle condizioni di utilizzo impartite”. Al di fuori di queste fattispecie, non si rinvenivano altre norme atte a modulare il sistema sanzionatorio, con riferimento ad altri comportamenti antidoverosi che si fossero verificati durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. Già dunque in base all'originaria normativa era difficile sostenere che il legislatore avesse inteso ricomprendere, nelle ora indicate fattispecie, l'intera gamma dei possibili comportamenti disciplinarmente rilevanti. Tale difficoltà è divenuta poi ancor più evidente con l'entrata in vigore del secondo dei citati decreti legislativi che, tra le altre norme, ha abrogato proprio l'art. 9 del primo decreto (cfr. art. 10, comma 3, lett. g, D.lgs. n. 81/2000), sostituendovi delle ancor più ristrette ipotesi dettate dall'art. 9 del nuovo decreto;
qui si prevede che decadano dai benefici i lavoratori che “rifiutino l'assunzione in luogo distante sino a 50 chilometri da quello di residenza”, “rifiutino di partecipare ai corsi di formazione”, ovvero “rifiutino l'avviamento a selezione effettuato dai servizi per l'impiego competenti o da agenzie private convenzionate”. Oltre a questi peculiari casi, rimane ad oggi in piedi un'altra sola norma che incide sul comportamento disciplinare del lavoratore socialmente utile, ed è quella che prevede, “in caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto”, la “facoltà del soggetto utilizzatore di richiedere la sostituzione del lavoratore” (art. 8, comma 13, D.lgs. n. 468/1997). Pensare, dunque, alla speciale normativa dettata per i lavoratori socialmente utili come a un sistema “chiuso” - almeno con riferimento ai comportamenti disciplinarmente rilevanti ed alle relative sanzioni, darebbe luogo ad evidenti distorsioni ed ingenererebbe un'arbitraria disparità di trattamento con altri lavoratori pubblici, tutte le volte in cui la condotta posta in essere dal lsu non sia ascrivibile ad una delle tipizzate ipotesi di decadenza dal beneficio o di sostituzione quale unica sanzione espressamente contemplata dalla normativa di settore. La soluzione dunque preferibile è quella o dell' applicazione, in via analogica, per le fattispecie non disciplinate dalle due norme speciali prima citate, della disciplina dettata per i dipendenti
“stabili” del Comparto, e dunque il CCNL di settore ed il testo unico del 2001, o quantomeno del necessario riferimento alle previsioni della contrattazione collettiva quale parametro per valutare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione stessa. Dunque a fronte di un evidente vuoto normativo nella disciplina di settore relativa ai lavoratori socialmente utili, la valutazione secondo correttezza e buona fede dell'operato dell'Amministrazione utilizzatrice nella gestione del rapporto con gli lsu quali soggetti attraverso i quali comunque, al pari dei propri dipendenti, la stessa opera, non può non passare anche attraverso il riferimento, sia pure in via analogica, alle norme della contrattazione collettiva, oltre al testo unico del 2001, in tema di condotte disciplinarmente rilevanti e relativo procedimento disciplinare, dacchè proprio tale disciplina offre le coordinate generali cui deve improntarsi l'operato dell'Amministrazione, la cui azione è giocoforza sempre procedimentalizzata. Il tutto anche a voler tacere che, quanto al procedimento, si è pur sempre in presenza di una disciplina più garantista per il lavoratore che se l'ente avesse proceduto all'interruzione anticipata dell'utilizzazione in applicazione delle norme civilistiche sulla risoluzione del contratto senza avere
6 riguardo al D.Lgs 165/2001” (v.si sent. cit). Dunque, tra il soggetto utilizzatore ed il lavoratore socialmente utile non intercorre un rapporto di lavoro in senso tecnico, ovvero non si realizza uno schema contrattuale che, nell'ambito della necessaria corrispettività, faccia sorgere in capo alle parti gli obblighi ed i diritti che fisiologicamente vengono in rilievo in caso di rapporto di lavoro subordinato. L'impossibilità di qualificare il rapporto intercorrente tra l'ente utilizzatore ed il lavoratore socialmente utile in termini di rapporto di lavoro subordinato esclude in radice la possibilità per il lavoratore di ottenere una tutela reintegratoria e/o ripristinatoria, in caso di cessazione del rapporto, analoga alla tutela prevista dalla disciplina limitativa dei licenziamenti. Per tali ragioni, va escluso, nella fattispecie che ci occupa, il diritto del ricorrente ad essere reimpiegato o ricollocato o riassunto nel progetto di assegnazione presso il Comune di così come non può riconoscersi, per i medesimi motivi, alcun CP_1 diritto al pag delle indennità mensili maturate a far data dalla cessazione della sua utilizzazione, a titolo di risarcimento del danno a seguito dell'esercizio del recesso da parte dell'ente utilizzatore. Ed infatti, vero è che il ricorrente non agisce nel presente giudizio per rivendicare il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, tuttavia, egli spiega in ogni caso una domanda diretta ad ottenere, in buona sostanza, previa declaratoria di illegittimità del provvedimento di cessazione del rapporto, il proprio re-inserimento nel progetto di appartenenza, con condanna dell'ente convenuto al pagamento di tutte le indennità maturate a far data dalla cessazione e sino al ripristino. Ebbene, tale domanda è chiaramente volta ad ottenere una tutela di tipo reintegratorio, tipica di un rapporto di lavoro subordinato e va, dunque, esclusa nel caso di specie, ove, come già ampiamente evidenziato, viene in rilievo un rapporto di matrice assistenziale cui non possono essere estese le tutele previste dalla disciplina limitativa dei licenziamenti Se, dunque, la conseguenza che deriva dall'assenza di un rapporto di lavoro subordinato è l'esclusione dell'applicabilità della disciplina limitativa dei licenziamenti e l'applicabilità, quale unica tutela accordabile, del risarcimento del danno secondo le regole comuni (Cfr. anche Cass., sez. lav., 19 novembre 2004, n. 21936), parte ricorrente avrebbe dovuto allegare in questi termini sia il petitum che la causa petendi. Tuttavia, se è vero che nelle conclusioni la parte ha richiesto anche la condanna dell'ente al risarcimento del danno, va rilevato come tale capo di domanda, per come formulato, appare strettamente connesso e conseguenziale a quelli volti ad ottenere la “reintegra” , leggendosi testualmente ” condannare, in ogni caso, il resistente
, in p. del Sindaco p.t., al risarcimento dei danni, parametrati all'importo dei Controparte_1 contributi INPS e delle integrazioni orarie, maturati dalla data della data dell'illegittima interruzione sino al giorno di ripristino dello status quo ante oppure al pagamento di altra somma ritenuta di Giustizia “. Ad ogni buon conto, anche a voler diversamente opinare, e ritenere che tale capo di domanda sia “autonomo” rispetto a quello volto alla “reintegra”, non può che rilevarsi che il ricorso difetta di compiuta allegazione in parte qua, posto che l'istante
7 non indica quali e quanti sarebbero i danni subiti, limitandosi a prospettare, peraltro in maniera generica, un comportamento dell'ente contrario ai canoni di correttezza e buona fede, deducendo sul punto che la decisione di espellere il ricorrente “è stata assunta a tavolino” , cercando fatti che avrebbero potuto giustificarne l'estromissione dal lavoro “beneficiando dell'effetto conseguente, derivante dalla campagna mediatica alimentata dalla stessa amministrazione comunale..”(v.si pag.36 ricorso, paragrafo n.8.) In merito giova ricordare che nel sistema dell'illecito civile l'ingiusta lesione dell'altrui interesse determina il sorgere dell'obbligazione di risarcire i danni che ne siano derivati, posto che il sistema della responsabilità civile, sia che si tratti di responsabilità contrattuale-da inadempimento ex art.1218 c.c., sia che si verta in tema di responsabilità extracontrattuale ex art.2043 ss cc, è finalizzato alla riparazione delle conseguenze dannose che l'illecito abbia prodotto nella sfera giuridica del soggetto danneggiato. Da quanto detto discende l'assoluta centralità, nella struttura dell'illecito, della effettiva sussistenza, da una parte di un evento dannoso che sia conseguenza del fatto, ovvero che sia ricollegabile eziologicamente al comportamento assunto come violativo dell'interesse giuridicamente protetto(c.d. causalità materiale), dall'altra di conseguenze dannose riconducibili all'evento dannoso stesso (c.d. causalità giuridica”) ( cfr. Cass., sez.un., n. 581/2008) e, pertanto, risarcibili. Rileva sul tema la costante affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo la quale “Nel nostro ordinamento infatti non esistono danni in rebus ipsis, e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto pregiudizio (ex multis, da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 18/11/2014, Rv. 633450; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 18812 del 05/09/2014, Rv. 632941; Sez. 1, Sentenza n. 23194 del 11/10/2013, Rv. 628570; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013, Rv. 627750). Il danno risarcibile, infatti, non può dirsi esistente sol perchè sia stato vulnerato un diritto. La lesione del diritto è il presupposto del danno, non il danno. Quest'ultimo vi sarà soltanto se dalla lesione del diritto sia altresì derivata una perdita, patrimoniale o non patrimoniale che sia.. L'inconcepibilità di danni in re ipsa fa sì che non è possibile pretendere il risarcimento, sol perchè si sia provata la lesione del diritto.” ( cass.18494/2015) Tanto in caso di responsabilità contrattuale, che in caso di responsabilità aquiliana
- che pure differiscono quanto a distribuzione dell'onere probatorio,- spetterà al creditore ovvero al danneggiato, che agiscano per ottenere il risarcimento, fornire la prova del danno lamentato. Applicando le suvviste coordinate ermeneutiche alla fattispecie per la quale è causa, in relazione alla richiesta risarcitoria riportata - vale la pena evidenziarlo-
,unicamente nelle conclusioni del ricorso, deve rilevarsi che difetta, nel corpo dell'atto introduttivo, qualsivoglia puntuale allegazione in ordine al danno evento ed al danno conseguenza. Ed invero, l'istante si limita a chiedere, unicamente nelle conclusioni del ricorso
“il risarcimento dei danni parametrati all'importo dei contributi INPS e delle integrazioni orarie……”, senza dunque specificare quali e quanti danni lamenti di aver subito (se patrimoniali, o non patrimoniali). Ciò posto, stante la mancanza di deduzione a monte ( con conseguente inammissibilità della prova a valle) del danno che avrebbe subito in conseguenza
8 della asserita condotta del violativa della buona fede e della correttezza, CP_1 anche la domanda risarcit e infondata, posto che, come visto, ai fini del risarcimento del danno non è sufficiente la deduzione (e la prova della lesione), ma è necessario dedurre e dimostrare anche il danno subito (oltre al nesso di causalità. ) Ad ogni buon conto, ferme ed assorbenti le suvviste considerazioni, anche a voler superare il deficit assertivo, la domanda va comunque rigettata, ritenendo il Tribunale che la scelta dell'Ente convenuto di sospendere dal servizio il ricorrente sia conforme ai canoni di correttezza e buona fede. Si è già detto che il rapporto che si instaura tra il lavoratore socialmente utile e l'ente utilizzatore è pur sempre un rapporto dal quale sorgono diritti ed obblighi per l'ente pubblico utilizzatore e per il lavoratore coinvolto nel progetto di l.s.u.. Strumentale rispetto a queste situazioni soggettive è poi l'obbligo generale di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) alla stregua del quale può essere valutata la determinazione del Convenuto di non avvalersi più del CP_1 lavoratore in ragione di asserite i nze dello stesso (cfr. in tal senso, Cass., sez. lav., 7 febbraio 2008, n. 2887). Come è noto, il principio di correttezza e buona fede enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere un danno risarcibile (cfr. Cass. S.U., 25 novembre 2008, n. 28056). Ai principi di correttezza e buona fede deve, pertanto, essere informato, ai sensi dell'art. 1175 c.c., ogni comportamento delle parti di un rapporto obbligatorio, e, quindi, anche il recesso di una di esse. Nel caso di specie, la ragione posta dal datore di lavoro a fondamento della sanzione disciplinare risiede nella contestazione mossa al di falsa Pt_1 attestazione della sua presenza in servizio nella giornata de gno 2013 avvalendosi della beggatura da parte del collega , che provvedeva a Pt_2 marcare il suo cartellino, mentre lui non era presente;
la decisione conclusiva dell'Ente poggia decisivamente sulle risultanze del giudizio penale, segnatamente sulla sentenza del Tribunale di Nola n.566/2018, capo 80. (v.si verbale UPD Comune di Acerra del 25.6.2018, doc. sub n. 12 prod.ricorrente, v.si sent. n. 566/2018 indicata al n. 28 dei documenti allegati al ricorso, e depositata telematicamente da parte ricorrente in data 27.12.2018). Parte ricorrente contesta che siffatta condotta si sia in concreto verificata, evidenziando di essere stato sempre presente a lavoro e che dunque si sarebbe al più trattato di un'irregolarità nella beggatura, in quanto effettuata per mano di un terzo, precisando inoltre che all'epoca dei fatti nessuna disposizione normativa o regolamentare prevedeva un obbligo di beggare personalmente. Ciò posto, ribadita la già rilevata inapplicabilità della disciplina limitativa dei licenziamenti(non essendosi in presenza di un rapporto di lavoro subordinato quale presupposto indefettibile per l'operatività della stessa), nel caso di specie non viene
9 in rilievo la nozione di giusta causa, e la determinazione del convenuto, CP_1 che ha anticipatamente posto fine all'utilizzazione del ricorr progetto di l.s.u., in ragione di quanto risultante dalla sentenza penale di condanna, va valutata unicamente alla luce dei richiamati principi generali di correttezza e buona fede. In altre parole, il giudizio che deve essere compiuto è ontologicamente diverso da quello richiesto ai fini dell'accertamento della sussistenza-insussistenza della giusta causa di licenziamento nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, non venendo in rilievo nell'ipotesi de qua la valutazione del parametro dell'impossibilità nemmeno provvisoria di prosecuzione del rapporto di lavoro, ed essendo sufficiente un giudizio di ragionevolezza del comportamento del Comune recedente, che escluda l'abuso del diritto e, quindi, la natura arbitraria del recesso. Ciò posto in linea generale, procedendo alla valutazione del fatto ascritto al ricorrente, a fronte del quale il adottava la sanzione in questa sede CP_1 impugnata, ritiene il giudicant in ragione della sede qualificata dell'accertamento dello stesso, ossia il processo penale- in cui sono ben più significative e incisive le garanzie apprestate dall'ordinamento al diritto di difesa dell'imputato, rispetto al procedimento disciplinare-, e della sua gravità, sussistono elementi idonei ad escludere la contrarietà ai canoni di correttezza e buona fede della condotta dell'ente. In altre parole, il comportamento dell'amministrazione che, a fronte dell'accertamento del fatto contenuto nella sentenza penale di condanna, ha inteso interrompere il rapporto con il ricorrente appare conforme a buona fede e correttezza e, dunque, niente affatto arbitrario, né irragionevole.
A ciò si aggiunga che, alla luce di quanto sopra già esposto in relazione all'applicazione delle previsioni di cui al dlgs D.Lgs 165/2001, il comportamento del appare conforme alle regole di correttezza e buona fede anche sotto CP_1 altr ossia avuto riguardo alla “procedimentalizzazione “ delle decisione di recedere dal rapporto, trattandosi di una disciplina (quella prevista dal DLGS 165/2001) certamente più garantista per il lavoratore rispetto alla eventuale diversa scelta dell'ente di procedere all'interruzione anticipata dell'utilizzazione in applicazione delle comuni norme civilistiche sulla risoluzione del contratto e, dunque, indice del rispetto del dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra parte. In definitiva, alla luce di tutto quanto evidenziato, ribadito che l'unica tutela in astratto accordabile al ricorrente è rappresentata dal risarcimento del danno secondo le regole di diritto comune, deve concludersi per la legittimità del comportamento dell'ente che, a fronte dell'accertamento contenuto in una sentenza penale di condanna, procedeva alla sospensione del trattamento di integrazione. Infine, per completezza, si rileva che non si ravvisano nè il vizio formale che parte ricorrente individua nell'iter procedimentale seguito dal sotto il profilo CP_1 della riattivazione del procedimento in assenza di una enale divenuta irrevocabile, pendente l'appello della citata pronuncia, né la dedotta disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti dipendenti del CP_1
Sul punto si richiamano le argomentazioni contenute nella già citata sentenza del Tribunale di Nola, versata in atti da parte resistente, e che questo giudice
10 pienamente condivide: “Dal punto di vista dell'inquadramento normativo si rileva che come correttamente evidenziato da parte ricorrente nella presente fattispecie non può trovare applicazione il complesso normativo noto come “Riforma Madia”, che ha preso le mosse dalla legge delega n. 124/2015, atteso che l'art. 22, co. 13, del d.lgs. n. 75 del 2017 chiarisce che “Le disposizioni di cui al Capo VII (relativo proprio alla Responsabilità Disciplinare del pubblico dipendente) si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Pertanto, collocandosi i fatti di causa nell'anno 2013, deve farsi riferimento alla normativa di cui all' art. 55 ter del d.lgs. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009. Ciò premesso, il Giudice non ritiene condivisibile la ricostruzione giuridica di parte ricorrente, dovendosi muovere dalla ratio sottesa al d.lgs. 150 del 2009 (cd. Riforma Brunetta), che ha messo fine alla cd. pregiudizialità penale, sancendo che “il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale” (art. 55 ter). Tale sistema tuttavia consente, nei casi di maggiore complessità ovvero di insufficienza di elementi probatori, all'Amministrazione di appartenenza di sospendere il procedimento disciplinare sino al termine di quello penale. Ebbene, ritenere che nell'ipotesi in cui l'ente pubblico si sia avvalso di tale facoltà allo stesso resti preclusa la riattivazione del procedimento disciplinare una volta pronunciata la sentenza da parte del giudice penale, dovendo attendere il passaggio in giudicato, appare in contrasto con la descritta finalità legislativa di rendere il più possibile indipendente il procedimento amministrativo da quello giudiziario. In sostanza, se è vero che l'Ente può decidere di sospendere la procedura disciplinare, pendente il giudizio penale, deve anche ritenersi che lo stesso possa, sulla base degli elementi emersi nel processo, anche se non concluso con sentenza irrevocabile, valutare di possedere elementi sufficienti per riavviare e concludere il procedimento disciplinare, portandolo a termine in un momento anteriore a quello della completa definizione del processo penale (cfr. sent. Corte d'App. Napoli n. 4630/2016). Tale esegesi della normativa appare peraltro confermata dai successivi interventi del Legislatore, che col d.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75 ha expressis verbis previsto che “il procedimento disciplinare sospeso puo' essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo” (cfr. nuova formulazione del comma 1 dell'art. 55 ter), aggiungendo che anche le sentenze non definitive devono essere oggetto di comunicazione da parte della cancelleria del giudice penale, al fine della facoltativa riattivazione del procedimento sospeso di cui al comma 1 (cfr. art. 55 ter u.c. nella nuova formulazione), secondo quanto previsto dall'art. 154 ter delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del c.p.p.. Neppure si ravvisa la dedotta disparità di trattamento, avendo il applicato la sanzione CP_1 ad una minoranza dei lavoratori ed LSU coinvolti, posto che p te non ha dedotto le posizioni lavorative e dunque il ruolo assolto all'interno del Comune dai singoli lavoratori ed lsu asseritamente trattati con maggior favore dall'Ente. Ciò sarebbe stato necessario atteso che la gravità della condotta va valutata non già in astratto, ma in concreto tenendo conto del grado di fiducia riposto dal nel singolo lavoratore in ragione del ruolo ricoperto, del settore nel CP_1 quale è inserito e tenendo altresì conto delle modalità concrete con cui la condotta contestata è stata complessivamente posta in essere, assumendo particolare rilievo sotto il profilo della maggior
11 inclinazione e propensione a violare le norme di servizio (e perciò minando maggiormente il rapporto fiduciario), anche la reiterazione e ripetitività della stessa nel tempo, e non solo il numero totale di ore di assenza. “ Né, infine, ritiene questo giudice che ricorra la lamentata violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento impugnato. Basti considerare, sul punto, ed in via assorbente, che la normativa richiamata dal ricorrente, ossia l'art 7.St. lav, non trova applicazione al caso di specie posto che, come già più volte evidenziato, non si verte in tema di rapporto di lavoro subordinato. In conclusione il ricorso va rigettato. La novità, peculiarità e complessità delle questioni trattate, inducono a compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e deduzione respinta, così provvede così provvede: a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa le spese di lite
Si comunichi Nola, 31.01.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
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