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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 01/07/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 182/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott. SI Codispoti Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. 182/2024 promossa da
(C.F.: ), nato ad [...] Parte_1 C.F._1
(Svizzera), il 27 marzo 1965, residente a [...], sottoposto alla misura dell'amministrazione di sostegno (Tribunale di
Teramo, V.G. R.G. N. 1009/2021), elettivamente domiciliato a Teramo, in via
Getulio, n. 22, presso e nello studio dell'Avv. Mariella Di Nisio, in qualità di procuratore che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata al ricorso ed anche in qualità di amministratrice di sostegno, in forza di autorizzazione del Giudice Tutelare di cui al verbale di udienza del 17 gennaio 2024, parimenti allegato al ricorso;
- ricorrente - contro
(C.F.: ), nata a [...] CP_1 C.F._2
(Nigeria), il 24 marzo 1979, residente in Germania (EE), Koblenz, Brenderweg
n. 141, elettivamente domiciliata a Teramo, in via A. Gasbarrini n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Riccardina Leonetti, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione.
- resistente -
e con l'intervento ex lege del P.M. presso il Tribunale di Teramo
- intervenuto -
1 OGGETTO: ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. per la modifica delle condizioni economiche di separazione.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dell'udienza di rimessione della causa in decisione del
30 giugno 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2024, il sig. , Parte_1 premesso di essere titolare di una pensione mensile di invalidità per € 302,88, ha convenuto in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, la sig.ra
[...]
chiedendo la revoca, a far data dal deposito del ricorso, CP_1 dell'assegno di mantenimento di cui al decreto - emesso dal Tribunale di
Teramo in data 11 settembre 2007 - di omologa della separazione consensuale nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 852/2007, che sancisce, fra le altre cose, l'obbligo, a suo carico, di contribuire al mantenimento dei figli
SI (nata il [...]) e (nato il [...]), mediante Per_1 la corresponsione della somma mensile di € 253,16,00, attraverso storno diretto di tale importo dalla pensione di invalidità dallo stesso percepita, con accredito sul conto della sig.ra CP_1
A sostegno della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento, il sig. ha in sintesi rappresentato che: Pt_1
- in data 9 giugno 2001 ha sposato la odierna resistente, dalla cui unione sono nati SI (il 12 settembre 2001) e il (il 3 dicembre 2005); Per_1
- con decreto emesso dal Tribunale di Teramo in data 11 settembre 2007, è stata omologata la separazione consensuale delle parti, con previsione in capo ad esso ricorrente, già allora ed anche oggi privo di reddito e titolare di una modesta pensione di invalidità (dell'importo mensile di € 302,88), di stornare direttamente, a titolo di mantenimento per i figli, la somma di
€ 253,16, con accredito sul conto della sig.ra CP_1
- le sue condizioni di salute fisiche e psichiatriche sono peggiorate di gran lunga negli ultimi anni, essendo stato sottoposto ad amministrazione di sostegno, per cui esso ricorrente, orfano di padre, dalla separazione convive con l'anziana madre, (nata a [...] il 15 aprile CP_2
1941), parimenti sottoposta ad amministrazione di sostegno (sempre con l'Avv. Mariella Di Nisio), la quale percepisce una minima pensione di circa
€ 1.000,00 che non consente più ad entrambi di badare alle loro cure mediche, personali e digestione della casa tra utenze e spese alimentari;
2 - i figli SI e , che hanno perso totalmente ogni tipo di contatto con Per_1 esso ricorrente (non vedendolo ormai da circa 12/13 anni), hanno raggiunto entrambi la maggiore età, dovendosi sottolineare “il venir meno dell'obbligo di mantenimento anche in situazioni in cui i figli si trovino addirittura privi di un'occupazione stabile e continuativa (Tra le tante Cass Civ.,
Sent. n.° 18974/2013; Cass Civ., Sent. n.° 1585/2014), ovvero addirittura anche in conseguenza di un licenziamento (Cass Civ., Sent. n.° 23590/10; Cass Civ.,
Ord. n.° 24515/13; Cass Civ., Sent. n.° 16799/14)” (cfr. p. 3 ricorso);
- urge che esso ricorrente, malato, disoccupato e convivente con l'anziano genitore ottantaduenne, rientri nella disponibilità dell'assegno di invalidità, siccome necessario per far fronte alle spese mediche e di gestione della casa nella quale convive con la madre.
Si è costituita in giudizio la sig.ra chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso in quanto infondato, difettando i presupposti della domanda di revisione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, oggi sì maggiorenni ma comunque non autosufficienti dal punto di vista economico: nello specifico, SI è iscritta alla facoltà di Scienze Applicate presso l'Università di Koblenz in Germania, mentre frequenta la scuola Per_1 alberghiera, per cui entrambi hanno ancora diritto al mantenimento a carico del padre;
la resistente, affetta da tumore a causa del quale ha trascorso lunghi periodi di degenza ospedaliera per cure e terapie senza mai chiedere aiuto al ricorrente (che è titolare di pensione di invalidità e che convive con la propria madre anch'ella titolare di pensione propria oltre che della reversibilità svizzera del marito, e che sono proprietari di molteplici fabbricati e terreni, fonti di reddito), ha inoltre evidenziato che l'assegno di mantenimento è stato invero “concordato in sede di separazione quando le condizioni di salute del ricorrente erano già acclarate”, per cui “nulla di nuovo in punto di fatto.”
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 21 maggio 2024, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto un breve rinvio al fine di visionare la comparsa di costituzione, depositata il giorno prima, di parte resistente, la quale non si è opposta, per cui la causa è stata rinviata all'udienza del 27 maggio 2024, in occasione della quale il procuratore della sig.ra ha insistito per il rigetto del ricorso, facendo presente di aver CP_1 depositato (i) sentenza n. 1046/2010 - successiva alla separazione - con cui il
Tribunale di Teramo ha condannato l'odierno ricorrente per il reato p. e p. dall'art. 572 c.p., confermata in appello nel 2012 e (ii) decreto del Tribunale per i minorenni di L'Aquila del 6 novembre 2011 che ha dichiarato la
3 decadenza della responsabilità genitoriale dell'odierno ricorrente sui figli all'epoca minorenne SI e , con divieto di ogni contatto con gli stessi, Per_1 riservando il deposito della documentazione patrimoniale aggiornata, mentre il procuratore del sig. ha rilevato come controparte abbia conferito Pt_1 una procura senza autenticazione da parte del difensore, espressamente rinunciando tuttavia ad eccepirne la nullità e quindi insistendo nell'accoglimento del ricorso;
all'esito di tale udienza, il Tribunale ha invitato parte resistente a produrre un certificato di frequenza o comunque documentazione attestante la frequentazione, da parte del figlio , della Per_1 scuola alberghiera, rinviando la causa per il prosieguo all'udienza del 23 settembre 2024.
Senonché, alla predetta udienza, il procuratore di parte resistente ha rappresentato che il mancato deposito della documentazione richiesta dal
Tribunale alla precedente udienza è dovuto alla circostanza che la sig.ra si trova ancora in cura in Germania per la neoplasia documentata CP_1 in atti e che, per tale motivo, è stata impossibilitata a reperire la documentazione attestante la frequentazione da parte del figlio della Per_1 scuola alberghiera, con conseguente richiesta di un rinvio al fine di produrre tale documentazione e tentare di trovare un accordo conciliativo, cui il procuratore di parte resistente non si è opposto, con conseguente fissazione dell'udienza del 28 gennaio 2025 per il prosieguo del giudizio.
A tale udienza, constatato il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti e presto atto del deposito di autodichiarazione del figlio in Per_1 ordine alla frequenza della scuola alberghiera, oltre a documentazione medica della parte resistente, il Tribunale ha fissato per la rimessone della causa in decisione l'udienza del 30 giugno 2025, con concessione dei termini previsti dall'art. 473-bis.28 c.p.c.; quindi, depositato il triplice scritto difensivo di cui alla citata disposizione normativa, nonché le note di trattazione scritta sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La domanda di revoca dell'assegno di mantenimento spiegata dal ricorrente non può trovare accoglimento.
Preme preliminarmente al Collegio osservare che, inizialmente, in sede di ricorso introduttivo dell'odierno procedimento, la difesa del sig. Pt_1 ha sostenuto la richiesta revoca dell'assegno di mantenimento in ragione del semplice raggiungimento della maggiore età da parte della prole e della
(invero non affatto dimostrata) raggiunta autosufficienza economica dei figli
4 SI e , rassegnando coerentemente nel ricorso le conclusioni che di Per_1 seguito si trascrivono: “Accertare e Dichiarare che i figli del ricorrente SI e
nati a Teramo rispettivamente il 12.09.2001 e 03.12.2005 che hanno raggiunto Per_1 la maggiore età e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella omologa di separazione RG 852/2007 di separazione dell'11.09.2007 cron.7980/2007 - revocare con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul signor quale contributo al mantenimento dei Parte_1 propri figli”, successivamente ribadite, negli stessi esatti termini, anche nelle note di precisazione delle conclusioni ex art. 473-bis.28 c.p.c. depositate in data
30 aprile 2025.
Senonché, (soltanto) in sede di comparsa conclusionale depositata in data 30 maggio 2025, la difesa di parte ricorrente, lasciando inalterato il petitum immediato (revoca dell'assegno di mantenimento), ha modificato le ragioni a sostegno della domanda, affermando espressamente che, invero,
“non si discute del fatto che i figli siano o meno autonomi economicamente, ma di come siano gravemente cambiate in peggio le condizioni del ricorrente rispetto a quando ha scelto di dare via una somma indisponibile per sua stessa natura”, giacché il sig. , “rispetto all'omologa di separazione, si è ammalato e vive in una Pt_1
Struttura protetta, come disposto dal Centro di Salute Mentale dell'Ospedale di
Teramo”, ove è ricoverato dal 5 agosto 2024 (all'uopo producendo relazione datata 11 marzo 2025 della struttura residenziale protetta), struttura che, sebbene “sia a carico del SSN”, comporta a carico del sig. Parte_1
“mensilmente spese per la lavanderia di €. 70,00 e spese per i bisogni quotidiani che ammontano a circa €. 80/100,00 al mese”, sostenendo inoltre per la prima volta l'argomento secondo cui “la pensione di invalidità non può essere utilizzata come mantenimento per i figli, in quanto ha la funzione di garantire il sostentamento per motivi di salute. L'assegno di mantenimento è invece un contributo economico che un genitore deve versare all'altro per il mantenimento e l'assistenza dei figli, anche dopo la maggiore età, se questi non sono autonomi.”, concludendo quindi che si tratta
“di una somma che, per sua stessa natura, non può essere ceduta”.
In sede di memoria di replica, la difesa di parte resistente si è espressamente opposta “alla produzione documentale depositata dal ricorrente unitamente alla comparsa conclusionale, poiché tardivamente prodotta e se ne chiede, pertanto lo stralcio dal fascicolo. Invero, trattasi di documentazione datata 11.3.2025,
e quindi non sopravvenuta al termine per il deposito della comparsa conclusionale: il documento in parola, artatamente introdotto negli scritti conclusivi, era a
5 disposizione della difesa del ricorrente in tempo per essere prodotta nel contraddittorio tra le parti, e comunque entro il termine della prima difesa utile, in specie spirato.”
Ebbene, rileva il Collegio la inammissibilità della descritta variazione, in corso di causa e precisamente in sede di comparsa conclusionale, della causa petendi della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento, effettivamente coltivata inizialmente sulla sola scorta del mero raggiungimento della maggiore età dei figli, oltre che la inutilizzabilità della documentazione (datata 11 marzo 2025) prodotta dal ricorrente in sede di comparsa conclusionale (depositata il 30 maggio 2025), e quindi non nella prima difesa utile (e cioè le note di precisazione delle conclusioni ex art. 473- bis.28 c.p.c., depositate infatti il 30 aprile 2025).
Peraltro, anche a voler prescindere dalle appena rilevate inammissibilità e inutilizzabilità, non può fare a meno il Collegio di sottolineare, rispetto alla (nuova) difesa coltivata in comparsa di inutilizzabilità della pensione di invalidità come mantenimento dei figli, come, a ben vedere, è stato proprio l'odierno ricorrente – il quale, già in sede di separazione, aveva affermato nella relativa comparsa di costituzione del 26 maggio 2007 di “essere privo sostanzialmente di reddito in quanto disoccupato e titolare unicamente di modesta pensione di invalidità” (cfr. p. 3 comparsa di costituzione nel procedimento R.G. 852/2007 allegata al ricorso sub doc. 1
“fascicolo separazione”) – ad aver, di intesa con la sig.ra ed in sede Pt_2 di separazione consensuale, concordato di corrispondere “al coniuge, quale contributo di mantenimento in favore dei propri figli, la somma di Euro 253,16 mensili;
in tal senso, il sig. presta sin da ora piena autorizzazione Parte_1 allo storno diretto e alla fonte di detta somma in favore del coniuge anche con accredito diretto presso il conto corrente in uso alla medesima ciò a far data dal mese di luglio
2007; il contributo di mantenimento viene in tal modo determinato sull'espressa considerazione dell'attuale disoccupazione di entrambi i coniugi, con espresso patto di automatica modifica del contributo nel caso di regolare assunzione dell'uno o dell'altro genitore” (cfr. verbale d'udienza presidenziale del 7 giugno 2007 allegato al ricorso sub doc. 1 “fascicolo separazione”), condizione questa che, al pari delle altre concordate fra le odierne parti e riportate nel predetto verbale, sono state omologate dal Tribunale con decreto collegiale emesso in data 11 settembre 2007.
In altri termini, la difesa del sig. sostiene oggi che, assolvendo Pt_1
a funzioni differenti, la pensione di invalidità non può essere utilizzata come mantenimento per i figli, dimenticando tuttavia che, dal mese di luglio 2007
6 (e quindi da ben diciotto anni), ha liberamente ed espressamente concertato con la odierna resistente lo storno diretto ed alla fonte della somma mensile di € 253,16 a titolo di contributo di mantenimento della prole.
Non sussiste, dunque, alcun elemento sopravvenuto idoneo a revocare l'assegno di mantenimento in favore dei figli SI e , anche tenuto Per_1 conto del fatto che entrambi, per quanto maggiorenni, non hanno raggiunto, senza loro colpa, l'autosufficienza economica, giacché stanno ancora studiando ed investendo il loro tempo per portare a compimento il percorso di formazione.
Nel dettaglio, risulta documentalmente dimostrato che SI è iscritta alla facoltà di Scienze Applicate presso la Hochschule Koblenz, ossia l'Università di Koblenz, in Germania (come da certificato di studio allegato alla comparsa di costituzione), mentre , parimenti residente Per_1
Brenderweg, in Germania (come da certificato contestuale di , Persona_2 di Stato di famiglia , allegato al ricorso), ivi frequenta la scuola Per_2 alberghiera, come da autodichiarazione del 28 gennaio 2025 depositata, su richiesta del Tribunale, in data 28 gennaio 2025 (nella quale dichiara “di Per_1 essere iscritto al secondo Anno nella classe BSKO23 A della scuola Julius-Wegeler-
Schule, via Beatusstraße 143-147, 56073 Koblenz in Germania e frequenta regolarmente le lezioni”, con allegato documento di identità), dichiarazione non contestata, neppure genericamente, da controparte.
Da ultimo, giova peraltro precisare che, avendo il ricorrente chiesto la modifica delle condizioni patrimoniale ex 473-bis.29 c.p.c., trovano applicazione “le forme previste per la presente sezione”, per cui, a rigore, il ricorrente avrebbe dovuto produrre la documentazione prevista dall'art. 473- bis.12 c.p.c. (dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, etc), che invece non ha versato in atti, non avendo quindi fatto nulla per aiutare a ricostruire la propria attuale situazione economica rispetto a quella esistente al momento del decreto di omologa e rispetto alla quale, quindi, è preclusa la verifica della concreta incidenza delle (soltanto dedotte e non provate) spese di “lavanderia di € 70,00 e per i bisogni quotidiani che ammontano a circa €. 80/100,00” all'interno della struttura residenziale nella quale si trova attualmente, struttura peraltro dichiaratamente a carico del CP_3
Di conseguenza, alla luce delle superiori considerazioni, la domanda formulata dal ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della prole non può trovare accoglimento.
7 Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, queste sono poste a carico della parte rimasta soccombente e sono liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. n. 147/2022, parametri relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, con applicazione, ai sensi dell'art. 5, comma VI del citato D.M. n. 55/2014, dello scaglione ricompreso da
€ 5.200,01 a € 26.000,00 e dei parametri minimi per tutte le fasi, in ragione della non particolare complessità della questione giuridica controversa e della totale assenza di istruttoria orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio contraddistinto dal numero di R.G. di cui in epigrafe, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1. RIGETTA la domanda avanzata da parte ricorrente;
2. CONDANNA parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che sono liquidate nella somma di € 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge.
Teramo, così deciso all'esito della camera di consiglio del 1 luglio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lorenza Pedullà dott.ssa Mariangela Mastro
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott. SI Codispoti Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. 182/2024 promossa da
(C.F.: ), nato ad [...] Parte_1 C.F._1
(Svizzera), il 27 marzo 1965, residente a [...], sottoposto alla misura dell'amministrazione di sostegno (Tribunale di
Teramo, V.G. R.G. N. 1009/2021), elettivamente domiciliato a Teramo, in via
Getulio, n. 22, presso e nello studio dell'Avv. Mariella Di Nisio, in qualità di procuratore che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata al ricorso ed anche in qualità di amministratrice di sostegno, in forza di autorizzazione del Giudice Tutelare di cui al verbale di udienza del 17 gennaio 2024, parimenti allegato al ricorso;
- ricorrente - contro
(C.F.: ), nata a [...] CP_1 C.F._2
(Nigeria), il 24 marzo 1979, residente in Germania (EE), Koblenz, Brenderweg
n. 141, elettivamente domiciliata a Teramo, in via A. Gasbarrini n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Riccardina Leonetti, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione.
- resistente -
e con l'intervento ex lege del P.M. presso il Tribunale di Teramo
- intervenuto -
1 OGGETTO: ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. per la modifica delle condizioni economiche di separazione.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dell'udienza di rimessione della causa in decisione del
30 giugno 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2024, il sig. , Parte_1 premesso di essere titolare di una pensione mensile di invalidità per € 302,88, ha convenuto in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, la sig.ra
[...]
chiedendo la revoca, a far data dal deposito del ricorso, CP_1 dell'assegno di mantenimento di cui al decreto - emesso dal Tribunale di
Teramo in data 11 settembre 2007 - di omologa della separazione consensuale nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 852/2007, che sancisce, fra le altre cose, l'obbligo, a suo carico, di contribuire al mantenimento dei figli
SI (nata il [...]) e (nato il [...]), mediante Per_1 la corresponsione della somma mensile di € 253,16,00, attraverso storno diretto di tale importo dalla pensione di invalidità dallo stesso percepita, con accredito sul conto della sig.ra CP_1
A sostegno della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento, il sig. ha in sintesi rappresentato che: Pt_1
- in data 9 giugno 2001 ha sposato la odierna resistente, dalla cui unione sono nati SI (il 12 settembre 2001) e il (il 3 dicembre 2005); Per_1
- con decreto emesso dal Tribunale di Teramo in data 11 settembre 2007, è stata omologata la separazione consensuale delle parti, con previsione in capo ad esso ricorrente, già allora ed anche oggi privo di reddito e titolare di una modesta pensione di invalidità (dell'importo mensile di € 302,88), di stornare direttamente, a titolo di mantenimento per i figli, la somma di
€ 253,16, con accredito sul conto della sig.ra CP_1
- le sue condizioni di salute fisiche e psichiatriche sono peggiorate di gran lunga negli ultimi anni, essendo stato sottoposto ad amministrazione di sostegno, per cui esso ricorrente, orfano di padre, dalla separazione convive con l'anziana madre, (nata a [...] il 15 aprile CP_2
1941), parimenti sottoposta ad amministrazione di sostegno (sempre con l'Avv. Mariella Di Nisio), la quale percepisce una minima pensione di circa
€ 1.000,00 che non consente più ad entrambi di badare alle loro cure mediche, personali e digestione della casa tra utenze e spese alimentari;
2 - i figli SI e , che hanno perso totalmente ogni tipo di contatto con Per_1 esso ricorrente (non vedendolo ormai da circa 12/13 anni), hanno raggiunto entrambi la maggiore età, dovendosi sottolineare “il venir meno dell'obbligo di mantenimento anche in situazioni in cui i figli si trovino addirittura privi di un'occupazione stabile e continuativa (Tra le tante Cass Civ.,
Sent. n.° 18974/2013; Cass Civ., Sent. n.° 1585/2014), ovvero addirittura anche in conseguenza di un licenziamento (Cass Civ., Sent. n.° 23590/10; Cass Civ.,
Ord. n.° 24515/13; Cass Civ., Sent. n.° 16799/14)” (cfr. p. 3 ricorso);
- urge che esso ricorrente, malato, disoccupato e convivente con l'anziano genitore ottantaduenne, rientri nella disponibilità dell'assegno di invalidità, siccome necessario per far fronte alle spese mediche e di gestione della casa nella quale convive con la madre.
Si è costituita in giudizio la sig.ra chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso in quanto infondato, difettando i presupposti della domanda di revisione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, oggi sì maggiorenni ma comunque non autosufficienti dal punto di vista economico: nello specifico, SI è iscritta alla facoltà di Scienze Applicate presso l'Università di Koblenz in Germania, mentre frequenta la scuola Per_1 alberghiera, per cui entrambi hanno ancora diritto al mantenimento a carico del padre;
la resistente, affetta da tumore a causa del quale ha trascorso lunghi periodi di degenza ospedaliera per cure e terapie senza mai chiedere aiuto al ricorrente (che è titolare di pensione di invalidità e che convive con la propria madre anch'ella titolare di pensione propria oltre che della reversibilità svizzera del marito, e che sono proprietari di molteplici fabbricati e terreni, fonti di reddito), ha inoltre evidenziato che l'assegno di mantenimento è stato invero “concordato in sede di separazione quando le condizioni di salute del ricorrente erano già acclarate”, per cui “nulla di nuovo in punto di fatto.”
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 21 maggio 2024, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto un breve rinvio al fine di visionare la comparsa di costituzione, depositata il giorno prima, di parte resistente, la quale non si è opposta, per cui la causa è stata rinviata all'udienza del 27 maggio 2024, in occasione della quale il procuratore della sig.ra ha insistito per il rigetto del ricorso, facendo presente di aver CP_1 depositato (i) sentenza n. 1046/2010 - successiva alla separazione - con cui il
Tribunale di Teramo ha condannato l'odierno ricorrente per il reato p. e p. dall'art. 572 c.p., confermata in appello nel 2012 e (ii) decreto del Tribunale per i minorenni di L'Aquila del 6 novembre 2011 che ha dichiarato la
3 decadenza della responsabilità genitoriale dell'odierno ricorrente sui figli all'epoca minorenne SI e , con divieto di ogni contatto con gli stessi, Per_1 riservando il deposito della documentazione patrimoniale aggiornata, mentre il procuratore del sig. ha rilevato come controparte abbia conferito Pt_1 una procura senza autenticazione da parte del difensore, espressamente rinunciando tuttavia ad eccepirne la nullità e quindi insistendo nell'accoglimento del ricorso;
all'esito di tale udienza, il Tribunale ha invitato parte resistente a produrre un certificato di frequenza o comunque documentazione attestante la frequentazione, da parte del figlio , della Per_1 scuola alberghiera, rinviando la causa per il prosieguo all'udienza del 23 settembre 2024.
Senonché, alla predetta udienza, il procuratore di parte resistente ha rappresentato che il mancato deposito della documentazione richiesta dal
Tribunale alla precedente udienza è dovuto alla circostanza che la sig.ra si trova ancora in cura in Germania per la neoplasia documentata CP_1 in atti e che, per tale motivo, è stata impossibilitata a reperire la documentazione attestante la frequentazione da parte del figlio della Per_1 scuola alberghiera, con conseguente richiesta di un rinvio al fine di produrre tale documentazione e tentare di trovare un accordo conciliativo, cui il procuratore di parte resistente non si è opposto, con conseguente fissazione dell'udienza del 28 gennaio 2025 per il prosieguo del giudizio.
A tale udienza, constatato il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti e presto atto del deposito di autodichiarazione del figlio in Per_1 ordine alla frequenza della scuola alberghiera, oltre a documentazione medica della parte resistente, il Tribunale ha fissato per la rimessone della causa in decisione l'udienza del 30 giugno 2025, con concessione dei termini previsti dall'art. 473-bis.28 c.p.c.; quindi, depositato il triplice scritto difensivo di cui alla citata disposizione normativa, nonché le note di trattazione scritta sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La domanda di revoca dell'assegno di mantenimento spiegata dal ricorrente non può trovare accoglimento.
Preme preliminarmente al Collegio osservare che, inizialmente, in sede di ricorso introduttivo dell'odierno procedimento, la difesa del sig. Pt_1 ha sostenuto la richiesta revoca dell'assegno di mantenimento in ragione del semplice raggiungimento della maggiore età da parte della prole e della
(invero non affatto dimostrata) raggiunta autosufficienza economica dei figli
4 SI e , rassegnando coerentemente nel ricorso le conclusioni che di Per_1 seguito si trascrivono: “Accertare e Dichiarare che i figli del ricorrente SI e
nati a Teramo rispettivamente il 12.09.2001 e 03.12.2005 che hanno raggiunto Per_1 la maggiore età e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella omologa di separazione RG 852/2007 di separazione dell'11.09.2007 cron.7980/2007 - revocare con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul signor quale contributo al mantenimento dei Parte_1 propri figli”, successivamente ribadite, negli stessi esatti termini, anche nelle note di precisazione delle conclusioni ex art. 473-bis.28 c.p.c. depositate in data
30 aprile 2025.
Senonché, (soltanto) in sede di comparsa conclusionale depositata in data 30 maggio 2025, la difesa di parte ricorrente, lasciando inalterato il petitum immediato (revoca dell'assegno di mantenimento), ha modificato le ragioni a sostegno della domanda, affermando espressamente che, invero,
“non si discute del fatto che i figli siano o meno autonomi economicamente, ma di come siano gravemente cambiate in peggio le condizioni del ricorrente rispetto a quando ha scelto di dare via una somma indisponibile per sua stessa natura”, giacché il sig. , “rispetto all'omologa di separazione, si è ammalato e vive in una Pt_1
Struttura protetta, come disposto dal Centro di Salute Mentale dell'Ospedale di
Teramo”, ove è ricoverato dal 5 agosto 2024 (all'uopo producendo relazione datata 11 marzo 2025 della struttura residenziale protetta), struttura che, sebbene “sia a carico del SSN”, comporta a carico del sig. Parte_1
“mensilmente spese per la lavanderia di €. 70,00 e spese per i bisogni quotidiani che ammontano a circa €. 80/100,00 al mese”, sostenendo inoltre per la prima volta l'argomento secondo cui “la pensione di invalidità non può essere utilizzata come mantenimento per i figli, in quanto ha la funzione di garantire il sostentamento per motivi di salute. L'assegno di mantenimento è invece un contributo economico che un genitore deve versare all'altro per il mantenimento e l'assistenza dei figli, anche dopo la maggiore età, se questi non sono autonomi.”, concludendo quindi che si tratta
“di una somma che, per sua stessa natura, non può essere ceduta”.
In sede di memoria di replica, la difesa di parte resistente si è espressamente opposta “alla produzione documentale depositata dal ricorrente unitamente alla comparsa conclusionale, poiché tardivamente prodotta e se ne chiede, pertanto lo stralcio dal fascicolo. Invero, trattasi di documentazione datata 11.3.2025,
e quindi non sopravvenuta al termine per il deposito della comparsa conclusionale: il documento in parola, artatamente introdotto negli scritti conclusivi, era a
5 disposizione della difesa del ricorrente in tempo per essere prodotta nel contraddittorio tra le parti, e comunque entro il termine della prima difesa utile, in specie spirato.”
Ebbene, rileva il Collegio la inammissibilità della descritta variazione, in corso di causa e precisamente in sede di comparsa conclusionale, della causa petendi della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento, effettivamente coltivata inizialmente sulla sola scorta del mero raggiungimento della maggiore età dei figli, oltre che la inutilizzabilità della documentazione (datata 11 marzo 2025) prodotta dal ricorrente in sede di comparsa conclusionale (depositata il 30 maggio 2025), e quindi non nella prima difesa utile (e cioè le note di precisazione delle conclusioni ex art. 473- bis.28 c.p.c., depositate infatti il 30 aprile 2025).
Peraltro, anche a voler prescindere dalle appena rilevate inammissibilità e inutilizzabilità, non può fare a meno il Collegio di sottolineare, rispetto alla (nuova) difesa coltivata in comparsa di inutilizzabilità della pensione di invalidità come mantenimento dei figli, come, a ben vedere, è stato proprio l'odierno ricorrente – il quale, già in sede di separazione, aveva affermato nella relativa comparsa di costituzione del 26 maggio 2007 di “essere privo sostanzialmente di reddito in quanto disoccupato e titolare unicamente di modesta pensione di invalidità” (cfr. p. 3 comparsa di costituzione nel procedimento R.G. 852/2007 allegata al ricorso sub doc. 1
“fascicolo separazione”) – ad aver, di intesa con la sig.ra ed in sede Pt_2 di separazione consensuale, concordato di corrispondere “al coniuge, quale contributo di mantenimento in favore dei propri figli, la somma di Euro 253,16 mensili;
in tal senso, il sig. presta sin da ora piena autorizzazione Parte_1 allo storno diretto e alla fonte di detta somma in favore del coniuge anche con accredito diretto presso il conto corrente in uso alla medesima ciò a far data dal mese di luglio
2007; il contributo di mantenimento viene in tal modo determinato sull'espressa considerazione dell'attuale disoccupazione di entrambi i coniugi, con espresso patto di automatica modifica del contributo nel caso di regolare assunzione dell'uno o dell'altro genitore” (cfr. verbale d'udienza presidenziale del 7 giugno 2007 allegato al ricorso sub doc. 1 “fascicolo separazione”), condizione questa che, al pari delle altre concordate fra le odierne parti e riportate nel predetto verbale, sono state omologate dal Tribunale con decreto collegiale emesso in data 11 settembre 2007.
In altri termini, la difesa del sig. sostiene oggi che, assolvendo Pt_1
a funzioni differenti, la pensione di invalidità non può essere utilizzata come mantenimento per i figli, dimenticando tuttavia che, dal mese di luglio 2007
6 (e quindi da ben diciotto anni), ha liberamente ed espressamente concertato con la odierna resistente lo storno diretto ed alla fonte della somma mensile di € 253,16 a titolo di contributo di mantenimento della prole.
Non sussiste, dunque, alcun elemento sopravvenuto idoneo a revocare l'assegno di mantenimento in favore dei figli SI e , anche tenuto Per_1 conto del fatto che entrambi, per quanto maggiorenni, non hanno raggiunto, senza loro colpa, l'autosufficienza economica, giacché stanno ancora studiando ed investendo il loro tempo per portare a compimento il percorso di formazione.
Nel dettaglio, risulta documentalmente dimostrato che SI è iscritta alla facoltà di Scienze Applicate presso la Hochschule Koblenz, ossia l'Università di Koblenz, in Germania (come da certificato di studio allegato alla comparsa di costituzione), mentre , parimenti residente Per_1
Brenderweg, in Germania (come da certificato contestuale di , Persona_2 di Stato di famiglia , allegato al ricorso), ivi frequenta la scuola Per_2 alberghiera, come da autodichiarazione del 28 gennaio 2025 depositata, su richiesta del Tribunale, in data 28 gennaio 2025 (nella quale dichiara “di Per_1 essere iscritto al secondo Anno nella classe BSKO23 A della scuola Julius-Wegeler-
Schule, via Beatusstraße 143-147, 56073 Koblenz in Germania e frequenta regolarmente le lezioni”, con allegato documento di identità), dichiarazione non contestata, neppure genericamente, da controparte.
Da ultimo, giova peraltro precisare che, avendo il ricorrente chiesto la modifica delle condizioni patrimoniale ex 473-bis.29 c.p.c., trovano applicazione “le forme previste per la presente sezione”, per cui, a rigore, il ricorrente avrebbe dovuto produrre la documentazione prevista dall'art. 473- bis.12 c.p.c. (dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, etc), che invece non ha versato in atti, non avendo quindi fatto nulla per aiutare a ricostruire la propria attuale situazione economica rispetto a quella esistente al momento del decreto di omologa e rispetto alla quale, quindi, è preclusa la verifica della concreta incidenza delle (soltanto dedotte e non provate) spese di “lavanderia di € 70,00 e per i bisogni quotidiani che ammontano a circa €. 80/100,00” all'interno della struttura residenziale nella quale si trova attualmente, struttura peraltro dichiaratamente a carico del CP_3
Di conseguenza, alla luce delle superiori considerazioni, la domanda formulata dal ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della prole non può trovare accoglimento.
7 Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, queste sono poste a carico della parte rimasta soccombente e sono liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. n. 147/2022, parametri relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, con applicazione, ai sensi dell'art. 5, comma VI del citato D.M. n. 55/2014, dello scaglione ricompreso da
€ 5.200,01 a € 26.000,00 e dei parametri minimi per tutte le fasi, in ragione della non particolare complessità della questione giuridica controversa e della totale assenza di istruttoria orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio contraddistinto dal numero di R.G. di cui in epigrafe, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1. RIGETTA la domanda avanzata da parte ricorrente;
2. CONDANNA parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che sono liquidate nella somma di € 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge.
Teramo, così deciso all'esito della camera di consiglio del 1 luglio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lorenza Pedullà dott.ssa Mariangela Mastro
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