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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo, Terza
Sezione Civile, in persona del Giudice Dottoressa Francesca
Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero 1511 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per le cause ordinarie dell'anno
2022, vertente tra (codice fiscale Parte_1
) rappresentato e difeso dagli Avvocati C.F._1
Alessandro Corvino e Vincenzo Putrignano del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, attore, contro Controparte_1
(codice fiscale ), rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avvocato David Giuseppe Apolloni del foro di Roma in forza di mandato in atti, convenuta, e Controparte_2
(codice fiscale ) domiciliata a Torino, alla
[...] P.IVA_2
Piazza San Carlo civico numero 156, convenuta contumace.
Motivi della decisione
Trattasi di affare contenzioso civile introdotto dall'attore nei confronti delle convenute con atto di citazione ritualmente notificato, che, costituitasi ritualmente CP_1 contumace l'altra convenuta, dopo trattazione come in atti è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di seguito esposte, all'udienza del 21 ottobre 2024.
Ciò posto, occorre evidenziare quanto segue.
E' pacifico che l'attore ha stipulato con la convenuta contumace, presso la filiale di Bergamo via Gasparini civico numero 4, un contratto di conto corrente bancario contraddistinto dal numero [...].
Afferma e documenta l'attore (si esamini quanto prodotto al numero 2) di aver chiesto alla convenuta contumace di acquistare una carta di debito di tipo XME Card Plus, da appoggiarsi sul sunnominato conto corrente.
1 Aggiunge di aver ricevuto una telefonata da un impostore, da lui non riconosciuto come tale, che, spacciatosi per un funzionario della convenuta contumace, gli carpì dati sensibili, tramite i quali vennero indebitamente prelevati dal suo conto corrente 3.000,00 euro (tramite l'utilizzo, con la
XME Card Plus, del presidio ATM della convenuta contumace sito a Maddaloni alla via Capillo civico numero 13) e vennero indebitamente effettuate undici ricariche di una aliena
Postepay, per 2.622,00 euro.
Afferma che il danno patito è riconducibile a responsabilità della convenuta contumace.
Aggiunge che la convenuta costituita è cessionaria del credito controverso oggetto del contendere e sopra indicato.
Agisce contro entrambe chiedendone la condanna al risarcimento in via solidale di tutti i danni patiti (patrimoniali e non patrimoniali), che quantifica in 10.622,00 euro (o nella diversa somma accertata nel corso del procedimento).
Chiede altresì la condanna delle convenute ai sensi del disposto dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Insta per la vittoria in punto spese e conclude altresì in via istruttoria, chiedendo l'espletamento di ulteriori incombenti di tal fatta.
La convenuta contumace nulla chiede e non conclude, non essendosi mai costituita.
La convenuta costituita insta per il rigetto delle domande attoree o, in subordine, per il loro accoglimento nella misura minore possibile.
Insta per la vittoria in punto spese.
Ciò posto, osserva il giudicante quanto segue.
Non dovrà procedersi all'espletamento di ulteriore attività istruttoria per la presenza, come sarà agevolmente deducibile da quanto verrà esplicitato di seguito, di tutti gli elementi atti a consentire la definizione del procedimento.
2 Devesi doverosamente premettere che il credito controverso risulta oggetto di avvenuta cessione intervenuta prima dell'instaurazione del presente procedimento.
E' infatti incontroverso che in data 19 febbraio 2021 la convenuta contumace ha ceduto alla convenuta costituita un ramo di azienda del quale faceva parte la sunnominata filiale di Bergamo sita in via Gasparini e sopra indicata, con tutte le situazioni giuridiche soggettive (attive e passive) inerenti la filiale medesima, comprese quelle che ci occupano.
E' sempre incontroverso che tale cessione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno 2021.
Dunque la convenuta contumace non può considerarsi legittimata passiva con riferimento al procedimento de quo, instaurato ben dopo il 26 giugno 2021, poiché non titolare, all'atto dell'instaurazione del presente procedimento, del debito controverso.
Dovrà dunque dichiararsi il suo difetto di legittimazione passiva.
Ben ha chiamato in causa, invece, l'attore la convenuta costituita, che, peraltro, pur riconoscendo la sua piena legittimazione passiva nel costituirsi in qualità di convenuta, ha poi depositato un autonomo atto di intervento, in qualità di cessionaria del debito controverso.
Trattasi di atto di intervento inammissibile, giacché operato allorché la convenuta costituita medesima si era già costituita in qualità, appunto, di convenuta e aveva già affermato, proprio in forza dell'intervenuta cessione, la sua legittimazione passiva (si esamini in punto la terza pagina della comparsa di risposta).
Tornando alla convenuta contumace, la convenuta costituita ne chiede l'estromissione.
Trattasi di domanda non accoglibile, non ricorrendo, pacificamente, i presupposti previsti dall'articolo 108 e 109 del codice di procedura civile ma neanche quelli, adombrati
3 dalla convenuta costituita, stabiliti dall'articolo 111 del codice di procedura civile, poiché applicabile solo ai casi, estranei al presente, di successione nel diritto controverso intervenuta nel corso del procedimento: giova ribadire che nel caso di specie la cessione si è perfezionata prima.
Dunque, giova ripeterlo, la convenuta contumace è parte a pieno titolo del presente procedimento in quanto vocata in ius e non dovrà essere estromessa, dovendo invece essere dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva.
Devesi a questo punto transitare alla disamina del merito della controversia.
La medesima non potrà che essere risolta alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte reso, per caso assimilabile, con la sentenza numero 7214 del 2023.
Con tale pronuncia gli hanno sancito l'impossibilità CP_3 di ascrivere alla banca la responsabilità di una truffa avvenuta tramite phishing quando quest'ultima sia stata perpetrata da un hacker sfruttando un comportamento gravemente negligente dell'utente.
La sussistenza di colpa grave della vittima (colpa grave che va provata dalla banca – si esamini anche la pronuncia della
Corte d'Appello di Milano numero 3940 del 2022) è impeditiva dell'accoglimento della sua domanda.
Ciò doverosamente premesso, devesi evidenziare quanto segue.
Afferma l'attore che la truffa ai suoi danni, avvenuta ad opera di ignoti e debitamente denunciata, non sarebbe mai avvenuta se la convenuta avesse adempiuto l'obbligo di custodia della XME Card Plus da lui richiesta alla propria filiale e avesse provveduto alla consegna della carta medesima a sue mani con modalità idonee a evitare che terzi se ne appropriassero.
Afferma che i truffatori, oltre tutto, erano in possesso di un'ingente quantità di informazioni e di dati personali che lo riguardavano, erano a conoscenza del fatto che lui aveva
4 chiesto una XME Card Plus e sapevano quando l'aveva ordinata, conoscevano il suo numero di cellulare e quello della figlia
(anche lei correntista presso la medesima filiale), conoscevano la sua data e il suo luogo di nascita, la sua residenza e l'IBAN del suo conto corrente.
Adombra che tali dati sono stati carpiti dal truffatore proprio per negligenza della convenuta, che, oltre tutto, non lo avrebbe mai avvertito in merito a questa modalità di truffa.
La convenuta, inoltre, non avrebbe prestato adeguata attenzione al fatto che sul conto, dopo la telefonata del truffatore, venne variato il numero di cellulare di riferimento e vennero eseguite ben undici operazioni telematiche concatenate, variando in aumento, oltre tutto, il limite di massimale della carta.
Una volta, poi, ricevuta la sua segnalazione, la convenuta non si sarebbe adoperata al fine di preservare i filmati della postazione ATM di Maddaloni.
Ora, però, non può non evidenziarsi che fu proprio l'attore a fornire al truffatore tutti i dati necessari per poter effettuare le operazioni de quibus.
Come si evince sia dal tenore del libello introduttivo sia dal documento numero 7 di produzione attorea (la denuncia-querela sporta contro ignoti) l'attore ammette di aver ricevuto due
SMS da parte della convenuta contenenti due codici da 8 cifre inopinatamente da lui comunicati telefonicamente al truffatore.
Nella denuncia afferma che il secondo codice (numero 652062 pervenuto alle ore 15,20 , come da screenshot allegato alla denuncia medesima) conteneva un messaggio di testo che invitava a non cedere il codice e conteneva la seguente dicitura “ … Se qualcuno te lo chiede è una frode! … “.
L'attore afferma di non aver badato, nella fretta, a tale messaggio.
5 Trattasi di negligenza inescusabile.
Malgrado fosse stato messo sull'avviso dalla specifica dicitura del messaggio, l'attore riferì al truffatore il codice che permetteva l'esecuzione delle operazioni illegittime.
Senza tale incauto contegno queste ultime non si sarebbero in alcun modo potute eseguire.
Il contegno dell'attore è stato l'unica effettiva causa di quanto inopinatamente accaduto e la scusante della fretta non può di certo giocare in danno della convenuta.
Alla luce delle suesposte considerazioni è quindi ravvisabile, ad avviso del giudicante, una condotta gravemente colposa in capo all'attore, determinante a bypassare tutti i presidi di sicurezza predisposti dalla convenuta.
Ne discende la soccombenza attorea.
Non resta dunque che delibare in ordine alle spese del presente procedimento, che, come liquidate in dispositivo, non potranno che seguire la soccombenza.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, dichiara il difetto di legittimazione passiva della convenuta contumace.
Rigetta le domande formulate dall'attore nei confronti della convenuta costituita.
Condanna l'attore alla rifusione, a favore della convenuta costituita, delle spese del presente procedimento, che liquida in 5.077,00 euro per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario pari al 15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente.
Così deciso a Bergamo il 14 gennaio 2025.
Il Giudice
Dottoressa Francesca Bresciani
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