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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 09/05/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 92/2025 introdotta con ricorso depositato in data 31.01.2025 da
(C.F.: ) nata il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
Piceno e residente in [...], e Pt_2
(C.F.: ) nato il [...] a [...]
[...] C.F._2
(AP) ed ivi residente, in via Torino n. 16, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
Christian Lucidi del Foro di Ascoli Piceno;
Avente ad oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.01.2025, i ricorrenti sulla premessa che: - hanno contratto matrimonio, con rito concordatario e con regime patrimoniale della separazione dei beni, in data 21.06.2009 presso la Chiesa della SS. Annunziata di
San Benedetto del Tronto, con atto poi trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di San Benedetto del Tronto al n. 16, anno 2009, parte 2 serie A;
- dall'unione è nata il [...] a [...] l'unica figlia Per_1
(C.F: ;
[...] C.F._3
- la famiglia ha fissato la residenza anagrafica presso l'immobile, di proprietà esclusiva della moglie sito a San Benedetto del Tronto in via Parte_1
Torino 16 e identificato al NCEU del suddetto comune al foglio 28 particella 26 subalterno 8;
- insanabili divergenze insorte tra i coniugi hanno reso intollerabile la prosecuzione della loro vita matrimoniale;
- i coniugi dichiarano congiuntamente che vivono già separati dal mese di marzo
2023 e danno atto che il sig. si è da allora trasferito e tuttora è stabilito Parte_2
in via Sibilla Aleramo 23 di San Benedetto del Tronto presso la famiglia di origine;
- gli istanti dichiarano che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione inerenti alla prole e ai loro rapporti economici;
- la moglie dichiara di essere in attesa di poter sostenere l'esame di Parte_1
Stato per l'abilitazione alla professione forense (sinora non affrontato per difficoltà personali e ritardi legati alla gestione della economia domestica, alla sopravvenuta maternità e da ultimo a una grave malattia in corso di superamento) a seguito di compiuta pratica forense e, pur non essendo al momento provvista di occupazione lavorativa, intendendo appunto intraprendere la via dell'esercizio della professione,
e non avendo quindi presentato dichiarazioni dei redditi negli ultimi tre anni così come in precedenza, si dichiara economicamente indipendente per via del sostegno ricevuto dalla famiglia di origine e anche nell'ottica di favorire una soluzione consensuale della presente vicenda;
- il marito dichiara a sua volta di essere economicamente Parte_2
indipendente e autonomo, disponendo di una occupazione lavorativa come dipendente di Industria Abruzzo Società Cooperativa corrente in via del Lavoro 14 di Martinsicuro (TE), che gli garantisce il reddito, che egli ritiene adeguato, risultante dalle sue ultime tre dichiarazioni dei redditi allegate;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di omologare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi e vivranno separati in osservanza agli Parte_1 Parte_2
obblighi di legge, con reciproco impegno al mutuo rispetto e mantenendo, in ogni momento e luogo, una condotta civile, dignitosa e rispettosa del ruolo di genitori che li accomuna e con l'obbligo reciproco di comunicazione di eventuale cambio di residenza fino alla maggiore età della figlia minore;
2) la responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori e verranno assunte, di comune accordo tra loro, tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia in relazione alla sua istruzione, educazione e Persona_1
salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche disgiuntamente da ciascun genitore;
3) la collocazione abitativa prevalente della figlia minore sarà con la Persona_1
madre presso la sua casa di proprietà sita in via Torino 16 di San Parte_1
Benedetto del Tronto;
4) il padre potrà vedere e frequentare la figlia quando vorrà, previa Parte_2
comunicazione alla madre e alla figlia stessa e in accordo con loro;
nei fine settimana, di norma la figlia starà con ciascuno dei genitori a fine settimana alternati o secondo le altre modalità che verranno di volta in volta concordate fra i genitori e la figlia stessa ormai adolescente compatibilmente con i suoi impegni scolastici e sportivi e considerando anche le sue volontà; anche le vacanze estive e le festività, così come i ponti e tutte le altre ricorrenze, verranno suddivise equamente fra i genitori e di volta in volta concordate fra di loro e anche con la figlia minore sulla base delle sue volontà ed esigenze;
5) il marito corrisponderà mensilmente alla moglie la Parte_2 Parte_1
somma di € 200,00 (duecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia sino al raggiungimento dell'autonomia economica della stessa, con Persona_1
rivalutazione ISTAT come per legge;
l'importo sopra indicato di euro 200,00
(duecento/00) verrà erogato dal marito entro il giorno 28 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie codice Parte_1
Iban: [...], con causale “contributo al mantenimento della figlia o altra similare;
Persona_1
6) l'assegno unico spetterà a metà fra i genitori come per legge;
7) il 50% di tutte le spese straordinarie da ciascun genitore affrontate nell'interesse della figlia saranno reciprocamente rimborsate dall'altro genitore dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa;
tali spese straordinarie vengono concordemente individuate dai coniugi come da protocollo di intesa tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;
in particolare, i coniugi ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione tra loro per quanto riguarda la divisione a metà delle spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse di iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni) nonché per quelle relative ad almeno uno sport e a una vacanza ricreativa all'anno della figlia;
sarà invece necessario il preventivo accordo tra i coniugi affinché l'uno abbia diritto al rimborso dall'altro della metà delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica nonché di quelle relative a un eventuale secondo sport o ad altre attività ricreative. I coniugi concordano che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo e fermo il rinvio sopra operato al protocollo d'intesa sopra citato tra il Tribunale di Ascoli
Piceno ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, devono ritenersi straordinarie e quindi non ricomprese nel concordato assegno di mantenimento ordinario mensile della figlia che verrà corrisposto dal padre, le seguenti spese: - quelle mediche: chirurgiche compresi i costi di degenza, odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche, terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche;
in ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
- quelle scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola o doposcuola), tasse di iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi di istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
- quelle sportive e ricreative: costi per iscrizione e frequentazione di corsi
(sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre a quelli per l'acquisto delle relative attrezzature, soggiorni in centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto privato, oltre alle relative spese di bollo e assicurazione;
8) gli effetti dell'accordo decorreranno dalla data di sottoscrizione del medesimo;
9) i coniugi dichiarano di aver così definito tra loro ogni rapporto patrimoniale e quindi di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro sui rispettivi patrimoni mobiliari e immobiliari, fermo restando il rispetto delle condizioni sopra esposte.
Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 23.04.2024 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis. Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, sicché sussistono le condizioni per una pronuncia di separazione personale. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni in base alle quali omologare la separazione personale dei coniugi, nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse, nonché della figlia minore.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
- manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Benedetto del Tronto (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 9/5/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 92/2025 introdotta con ricorso depositato in data 31.01.2025 da
(C.F.: ) nata il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
Piceno e residente in [...], e Pt_2
(C.F.: ) nato il [...] a [...]
[...] C.F._2
(AP) ed ivi residente, in via Torino n. 16, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
Christian Lucidi del Foro di Ascoli Piceno;
Avente ad oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.01.2025, i ricorrenti sulla premessa che: - hanno contratto matrimonio, con rito concordatario e con regime patrimoniale della separazione dei beni, in data 21.06.2009 presso la Chiesa della SS. Annunziata di
San Benedetto del Tronto, con atto poi trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di San Benedetto del Tronto al n. 16, anno 2009, parte 2 serie A;
- dall'unione è nata il [...] a [...] l'unica figlia Per_1
(C.F: ;
[...] C.F._3
- la famiglia ha fissato la residenza anagrafica presso l'immobile, di proprietà esclusiva della moglie sito a San Benedetto del Tronto in via Parte_1
Torino 16 e identificato al NCEU del suddetto comune al foglio 28 particella 26 subalterno 8;
- insanabili divergenze insorte tra i coniugi hanno reso intollerabile la prosecuzione della loro vita matrimoniale;
- i coniugi dichiarano congiuntamente che vivono già separati dal mese di marzo
2023 e danno atto che il sig. si è da allora trasferito e tuttora è stabilito Parte_2
in via Sibilla Aleramo 23 di San Benedetto del Tronto presso la famiglia di origine;
- gli istanti dichiarano che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione inerenti alla prole e ai loro rapporti economici;
- la moglie dichiara di essere in attesa di poter sostenere l'esame di Parte_1
Stato per l'abilitazione alla professione forense (sinora non affrontato per difficoltà personali e ritardi legati alla gestione della economia domestica, alla sopravvenuta maternità e da ultimo a una grave malattia in corso di superamento) a seguito di compiuta pratica forense e, pur non essendo al momento provvista di occupazione lavorativa, intendendo appunto intraprendere la via dell'esercizio della professione,
e non avendo quindi presentato dichiarazioni dei redditi negli ultimi tre anni così come in precedenza, si dichiara economicamente indipendente per via del sostegno ricevuto dalla famiglia di origine e anche nell'ottica di favorire una soluzione consensuale della presente vicenda;
- il marito dichiara a sua volta di essere economicamente Parte_2
indipendente e autonomo, disponendo di una occupazione lavorativa come dipendente di Industria Abruzzo Società Cooperativa corrente in via del Lavoro 14 di Martinsicuro (TE), che gli garantisce il reddito, che egli ritiene adeguato, risultante dalle sue ultime tre dichiarazioni dei redditi allegate;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di omologare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi e vivranno separati in osservanza agli Parte_1 Parte_2
obblighi di legge, con reciproco impegno al mutuo rispetto e mantenendo, in ogni momento e luogo, una condotta civile, dignitosa e rispettosa del ruolo di genitori che li accomuna e con l'obbligo reciproco di comunicazione di eventuale cambio di residenza fino alla maggiore età della figlia minore;
2) la responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori e verranno assunte, di comune accordo tra loro, tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia in relazione alla sua istruzione, educazione e Persona_1
salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche disgiuntamente da ciascun genitore;
3) la collocazione abitativa prevalente della figlia minore sarà con la Persona_1
madre presso la sua casa di proprietà sita in via Torino 16 di San Parte_1
Benedetto del Tronto;
4) il padre potrà vedere e frequentare la figlia quando vorrà, previa Parte_2
comunicazione alla madre e alla figlia stessa e in accordo con loro;
nei fine settimana, di norma la figlia starà con ciascuno dei genitori a fine settimana alternati o secondo le altre modalità che verranno di volta in volta concordate fra i genitori e la figlia stessa ormai adolescente compatibilmente con i suoi impegni scolastici e sportivi e considerando anche le sue volontà; anche le vacanze estive e le festività, così come i ponti e tutte le altre ricorrenze, verranno suddivise equamente fra i genitori e di volta in volta concordate fra di loro e anche con la figlia minore sulla base delle sue volontà ed esigenze;
5) il marito corrisponderà mensilmente alla moglie la Parte_2 Parte_1
somma di € 200,00 (duecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia sino al raggiungimento dell'autonomia economica della stessa, con Persona_1
rivalutazione ISTAT come per legge;
l'importo sopra indicato di euro 200,00
(duecento/00) verrà erogato dal marito entro il giorno 28 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie codice Parte_1
Iban: [...], con causale “contributo al mantenimento della figlia o altra similare;
Persona_1
6) l'assegno unico spetterà a metà fra i genitori come per legge;
7) il 50% di tutte le spese straordinarie da ciascun genitore affrontate nell'interesse della figlia saranno reciprocamente rimborsate dall'altro genitore dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa;
tali spese straordinarie vengono concordemente individuate dai coniugi come da protocollo di intesa tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;
in particolare, i coniugi ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione tra loro per quanto riguarda la divisione a metà delle spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse di iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni) nonché per quelle relative ad almeno uno sport e a una vacanza ricreativa all'anno della figlia;
sarà invece necessario il preventivo accordo tra i coniugi affinché l'uno abbia diritto al rimborso dall'altro della metà delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica nonché di quelle relative a un eventuale secondo sport o ad altre attività ricreative. I coniugi concordano che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo e fermo il rinvio sopra operato al protocollo d'intesa sopra citato tra il Tribunale di Ascoli
Piceno ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, devono ritenersi straordinarie e quindi non ricomprese nel concordato assegno di mantenimento ordinario mensile della figlia che verrà corrisposto dal padre, le seguenti spese: - quelle mediche: chirurgiche compresi i costi di degenza, odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche, terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche;
in ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
- quelle scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola o doposcuola), tasse di iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi di istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
- quelle sportive e ricreative: costi per iscrizione e frequentazione di corsi
(sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre a quelli per l'acquisto delle relative attrezzature, soggiorni in centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto privato, oltre alle relative spese di bollo e assicurazione;
8) gli effetti dell'accordo decorreranno dalla data di sottoscrizione del medesimo;
9) i coniugi dichiarano di aver così definito tra loro ogni rapporto patrimoniale e quindi di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro sui rispettivi patrimoni mobiliari e immobiliari, fermo restando il rispetto delle condizioni sopra esposte.
Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 23.04.2024 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis. Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, sicché sussistono le condizioni per una pronuncia di separazione personale. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni in base alle quali omologare la separazione personale dei coniugi, nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse, nonché della figlia minore.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
- manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Benedetto del Tronto (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 9/5/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi