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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/01/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27327/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Katia Songia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27327/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASTROIANNI FRANCESCO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA APPIA 695 04026 MINTURNO, presso il difensore avv.
MASTROIANNI FRANCESCO
OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDINI ALESSANDRA e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. SCOTTI ELISABETTA ALEXANDRA ( ) C.F._1 CP_2
BERTARELLI N.1 MILANO;
elettivamente domiciliato in PIAZZA LUIGI VITTORIO
[...]
BERTARELLI N.1 MILANO, presso il difensore avv. CARDINI ALESSANDRA
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per la parte opponente Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, disattesa, preliminarmente:
a) DICHIARARE ED ACCERTARE:
1) l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in favore di quello di Cassino, nonché
2) improcedibile il procedimento monitorio per mancato esperimento del tentativo di mediazione ed infine
3) il difetto di legittimazione attiva della Società procedente e passiva dell'istante, e quindi
4) improcedibile il D.I. per difetto dei presupposti e condizioni dell'azione, e pagina 1 di 10 5) non conforme la documentazione allegata e
6) disconosciuto l'eventuale contratto di fornitura se depositato
b) ACCOGLIERE la presente opposizione e per l'effetto
c) REVOCARE il D.I. proposto, se non dichiarato già improcedibile, se ritenuta la mancata attivazione della procedura di mediazione, ed il difetto di legittimazione attiva e passiva,
d) DICHIARARE ED ACCERTARE inesistente fra le parti una contrattazione obbligatoria con indicazione dei rispettivi diritti ed oneri né rituali messe in mora e/o diffide ad adempiere de guisa che, quindi, che nulla è dovuto dall'ingiunta alla Società ricorrente per le ragioni in Controparte_3 premessa, tanto in fatto quanto in diritto e comunque che la somma, in via del tutto mediata salvo rispettoso gravame, non è dovuta così come ingiunta e non dovuti gli interessi di mora e le penali applicate non applicabili al caso di specie,
e) DICHIARARE comunque nullo e di nessun effetto il Decreto Ingiuntivo opposto nei confronti dell'attore perché emesso in violazione di legge infondato, ingiusto ed illegittimo e revocarlo con ogni altra conseguenza di legge,
f) DICHIARARE illegittimi e per l'effetto non dovuti gli interessi così come richiesti ed accordati dal
Tribunale perché contrari alla legge, non oggetto di contrattazione né di contestazione preventiva con riconduzione eventualmente al saggio legale ed alla proposizione del ricorso per Decreto Ingiuntivo,
g) CONDANNARE la parte convenuta al pagamento delle spese ed onorari del giudizio con distrazione.
Salvo ogni altro diritto istruttorio all'esito delle avverse difese.
In via istruttoria: Si allega documentazione come da indice analitico parte integrante del presente atto
e si chiede inoltre l'ammissione di una prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa premesso (“Vero che…”), nonché CTU contabile in ordine alla validità sostanziale delle fatture e le modalità del calcolo effettivo”,
“integrate dalla richiesta di revoca della concessa provvisoria esecuzione dell'emanato D.I., con contestuale rimessione in istruttoria per l'ammissione della prova richiesta necessaria ai fini del decidere stante il thema decidendum proposto al vaglio del Tribunale”.
Per parte opposta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe tutte le declaratorie del caso, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così giudicare:
In via principale nel merito respingere l'opposizione e tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente confermare integralmente l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 10356/2023 del 12/06/2023, RG n. 20311/2023 e, nella denegata ipotesi di revoca dello stesso, comunque
pagina 2 di 10 condannare in persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratrice Unica Parte_1
GN , a pagare a favore di in persona del legale Parte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, la somma di Euro 46.179,22, oltre agli interessi, dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, nella misura di cui al Tasso Ufficiale di Riferimento (ex T.U.S.) maggiorato del 3,5% come previsto dalla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n.
200/99.
In ogni caso
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria: rilevato che non ha articolato capitoli di prova ma si è limitata ai chiedere Pt_1 di essere ammessa alla prova per testi sulle circostanze di cui alla narrativa della proprio atto di citazione nonché CTU contabile “in ordine alla validità sostanziale delle fatture e le modalità del calcolo effettivo” si oppone all'ammissione della prova per testi in quanto, da un lato, la CP_1 mancata articolazione in capitoli e, dall'altro, la circostanza che l'atto avversario non riporta fatti astrattamente oggetto di prova per testi bensì contiene unicamente valutazioni e considerazioni, la prova richiesta è generica e, comunque, riferita a questioni non demandabili a un teste.
si oppone altresì alla richiesta CTU, in quanto relativa a una questione, “la validità CP_1 sostanziale delle fatture” formulata in modo generico e vago e, in ogni caso, non demandabile a un
CTU, trattandosi semmai di una valutazione che spetta al giudicante, nonché, nella parte relativa alle modalità di calcolo effettivo, esplorativa, non avendo controparte svolto precise allegazioni in merito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 17.07.2023, la società proponeva CP_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10356/2023 emesso dal Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Elena Maria Bernante, in data 12.06.2023, nel procedimento monitorio R.G. 20311/2023, notificatole in data 12.6.2023, con cui le veniva ingiunto di pagare in favore di , la Controparte_1 somma complessiva di € 46.179,22 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di corrispettivo per i consumi di energia elettrica relativi alla fornitura n. 6036187034 resa dalla predetta Controparte_1 in regime di tutele graduali sul POD n. IT001E60818991, sito in Via Condotto SN – 04023, Formia
(LT), portato dalle fatture n. 521004379596 dell'08 novembre 2021, n. 521004622304 del 26 novembre 2021, n. 521005133146 del 27 dicembre 2021, n. 522000372382 del 27 gennaio 2022, n.
522000816104 del 25 febbraio 2022, n. 522001672670 del 15 aprile 2022 e n.522003306866 del 22 luglio 2022.
A fondamento della propria opposizione la eccepiva in via preliminare l'incompetenza CP_3 territoriale del Tribunale di Milano, in favore di quello di Cassino - per non essere il credito azionato in via monitoria dotato del requisito della liquidità, in quanto non supportato da fonte negoziale, e non trovando pertanto applicazione il terzo comma dell'art. 1182 c.c. -, il difetto di legittimazione attiva e passiva delle parti in causa, non esistendo alcun contratto sottoscritto tra le medesime e la non conformità della documentazione offerta in prova, che affermava non esserle mai stata comunicata in precedenza, di cui formulava disconoscimento ex art. 2719 c.c., chiedendo l'acquisizione della documentazione in originale. Nel merito eccepiva la non corrispondenza degli importi esposti nelle pagina 3 di 10 fatture azionate ai reali consumi dell'esercizio commerciale a cui le medesime si riferivano, contestando altresì le modalità di applicazione degli interessi. Evidenziava che già in precedenza altra
Società, il Servizio Elettrico Nazionale, aveva annullato, stornandola, analoga fattura per un ammontare complessivo di Euro 33.000,00 a seguito di procedura di mediazione, riconoscendo l'assoluta mancanza dei presupposti per la quantificazione delle fatture in modo unilaterale e senza riscontro, affermando che anche nel caso di specie non vi sia stata la verifica del reale consumo del contatore e senza contraddittorio e come la mancata produzione di un contratto inter partes comportasse insussistenza dell'obbligo e comunque incertezza del credito. Affermava in fatto di gestire un punto – vendita allacciato regolarmente alla linea elettrica con un contratto intercorrente con altro fornitore, al quale aveva sempre pagato regolarmene le bollette. Eccepiva l'insussistenza dei presupposti e condizioni dell'azione, essendo la medesima fondata unicamente su fatture e come tale non supportata da idonea prova scritta e certa del preteso credito, ciò anche e soprattutto in ordine alle eventuali penali e sanzioni esposte per il ritardato pagamento, difettando pertanto la domanda svolta dall'opposta dei requisiti di “liquidità e certezza”. Osservava altresì come in ogni caso l'azione riguardasse una somma
“più che spropositata” in relazione ai consumi all'epoca effettuati dall'esercizio commerciale e come, laddove le fatture azionate fossero bollette “in stima” in base a sconosciute condizioni contrattuali, dovessero comunque considerarsi errate dal momento che la normativa speciale dell'AEEG prevede che la stima possa essere effettuata solo sulla scorta dei “consumi effettivi medi storici” e non già arbitrariamente. Eccepiva l'illegittimità degli interessi richiesti e concessi con il decreto opposto, non essendo stato indicato il saggio e la relativa decorrenza, considerato peraltro che la Delibera AEEG n°
200/99, per espressa previsione legislativa e per gli effetti dell'art. 1 e 2 della direttiva n° 2000/35/CE, non trovi applicabile nei contratti conclusi con consumatori, necessitando in ogni caso di pattuizione scritta. Eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito, rilevando come spettasse alla società opposta la dimostrazione del tempo dell'effettiva erogazione. Infine, eccepiva il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, con conseguente improcedibilità della domanda. Sulla scorta di tali deduzioni ed eccezioni, chiedeva il rigetto dell'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Milano in favore di quello di Cassino, la dichiarazione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, la dichiarazione di difetto della propria legittimazione passiva e della legittimazione attiva dell'opposta, la dichiarazione di improcedibilità del decreto opposto per difetto dei presupposti e condizioni dell'azione, la dichiarazione di non conformità della documentazione allegata dall'opposta in sede monitoria, e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e, in ogni caso, la dichiarazione di inesistenza del credito preteso da Controparte_1
Si costituiva in giudizio prendendo posizione sulle eccezioni e conclusioni Controparte_1 svolte dall'opponente. In particolare contestava l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, perché irritualmente dedotta e perché comunque infondata, essendo il credito azionato dotato del requisito della liquidità in quanto ancorato a dati oggettivi, ovvero i consumi rilevati dal distributore, il costo della materia prima e le componenti tariffarie dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ai sensi della delibera n. 348/07 e successive modifiche ed integrazioni, espressamente indicati nelle fatture stesse. Quanto all'eccepita carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti in causa, osservava che tra le medesime era intercorso un rapporto di somministrazione di energia elettrica in pagina 4 di 10 regime di Servizio a Tutele Graduali, sul POD (punto di prelievo) IT001E60818991 con indirizzo di fornitura in Via Condotto Sn - 04023 Formia (LT). Con riferimento alla contestata improcedibilità dell'opposizione per omesso espletamento del tentativo di conciliazione, rilevava come il Servizio
Conciliazione non fosse attivabile dai clienti multisito con almeno un punto di prelievo/riconsegna non connesso in BT, MT o BP, mentre, con riferimento al mancato esperimento della procedura di mediazione resa obbligatoria della riforma Cartabia per le controversie in materia di somministrazione, evidenziava come la procedura in questione non dovesse essere avviata nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Contestava l'eccezione di mancata produzione della documentazione offerta in prova in copia conforme all'originale ed il conseguente disconoscimento di conformità ex art. 2719
c.c., osservando – tra l'altro - che le fatture azionate in via monitoria erano fatture elettroniche inviate Cont al pertanto rese disponibili all'opponente nei canali previsti dall'Agenzia delle Entrate, ed inviate successivamente in copia analogica a mezzo posta ordinaria. Contestava l'applicabilità dell'art. 2719
c.c., riguardante le copie fotografiche di scritture, posto che nel caso di specie era stata prodotta la riproduzione informatica di documenti elettronici (le fatture), il cui disconoscimento di conformità avrebbe dovuto essere semmai effettuato ai sensi dell'art. 2712 c.c.. Eccepiva in ogni caso come il disconoscimento dovesse essere formulato in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, e dovesse concretarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta. Quanto ai consumi, ricordando che la contestazione dei consumi esposti in fattura dovesse essere specifica, si riservava di produrre le fatture e/o certificazioni dei consumi emesse dalla società di distribuzione operativa sul territorio dove si trova il punto di fornitura. Con riferimento agli interessi evidenziava come la misura degli interessi richiesti - Tasso Ufficiale di Riferimento (ex T.U.S.) maggiorato del 3,5% come previsto dalla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n.
200/99 - fosse applicabile a non potendosi attribuire alla medesima la qualifica di CP_3 consumatore. Quanto infine all'eccepita prescrizione del credito, osservava come la fornitura oggetto di causa fosse stata attivata l'1.09.2021 e fosse cessata il 15.03.2022, e come le bollette relative a tale periodo siano state emesse tra novembre 2021 e luglio 2022, seguite in data 9.01.2023 da una pec di sollecito e in data 13.06.2023 dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto. Sulla scorta di tali considerazioni concludeva chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, la relativa conferma ovvero, in caso di sua revoca, la condanna di al pagamento in suo favore della somma complessiva di Euro 46.179,22, CP_3 oltre agli interessi, dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, nella misura di cui al Tasso
Ufficiale di Riferimento (ex T.U.S.) maggiorato del 3,5% come previsto dalla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 200/99.
Nella propria memoria integrativa ex art. 171ter c. 1 n. 2 c.p.c. l'opponente introduceva eccezione di indebito arricchimento, affermando che gli importi oggetto del decreto opposto fossero relativi a periodi per cui anche altre società di vendita avrebbero emesso e poi azionato altrettante fatture;
indicava quindi i nominativi di due testi - residente a [...]
TO snc e SE NT Via Palazzo n. 57 Formia -, chiedendone l'escussione sulle circostanze di cui alla narrativa del proprio atto di citazione, mediante prova delegata al Tribunale di
Cassino, e chiedeva quindi la disposizione di C.T.U. contabile “sulla eccepita titolarità del credito e sulla realtà entità della somma ingiunta atteso che controparte non ha indicato neanche il metodo di
pagina 5 di 10 calcolo utilizzato per la ricostruzione dei consumi”.
Parte opposta, invece, con la propria memoria istruttoria depositava le fatture del distributore locale di zona, nonché le fatture elettroniche azionate in via monitoria e le contestuali ricevute di avvenuta consegna all'opponente.
In occasione della prima udienza di trattazione, tenutasi il 14 febbraio 2024, il procuratore dell'opposta dava atto di aver depositato la domanda di avvio della procedura di mediazione, il cui incontro era fissato al 7.03.2024, per il che chiedeva un breve rinvio per verificare l'esito dell'incontro, impregiudicati i diritti di prima udienza, cui si associava il difensore della parte opponente. La causa veniva pertanto rinviata al 27.03.2024.
In occasione dell'udienza del 27.03.2024, tenutasi mediante collegamento audio-video da remoto, nessuno compariva per l'opponente, mentre il difensore di parte opposta dava atto che il tentativo di mediazione aveva avuto esito negativo, riportandosi al verbale già depositato, ed insisteva per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, chiedendo il rigetto delle istanze istruttorie avversarie e chiedendo di fissarsi udienza ex art. 281quinquies c.p.c..
Con riservata ordinanza del 24.04.2024 a scioglimento della riserva assunta in occasione dell'udienza del 27.03.2024, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto. Ritenuta
l'inammissibilità dell'istanza di prova testimoniale dedotta da parte opponente e della richiesta di disposizione di CTU formulata dalla medesima, venivano rigettate le istanze istruttore di CP_3
e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva disposto il rinvio all'udienza ex art. 281quinquies
c.p.c. del 13.09.2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Nelle conclusioni rassegnate con la prima memoria ex art. 189 c.p.c. del 4.06.2024 e con la memoria di replica del 24 luglio 2024, parte opponente insisteva nella eccezione, dapprima formulata con la memoria 171 ter c. 1 n. 2 c.p.c., di indebito arricchimento, per essere a suo dire gli importi oggetto del decreto opposto relativi a periodi per cui anche altre società di vendita avrebbero emesso e poi azionato altrettante fatture. A ciò l'opposta replicava nelle proprie difese conclusive, osservando che i titoli richiesti da altri fornitori riguardassero periodi diversi da quelli per i quali erano state emesse le fatture azionate in via monitoria.
Con provvedimento emesso ai sensi del terzo comma dell'art. 127ter c.p.c. in data 9.10.2024, la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, deve, in primo luogo, respingersi l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente nell'atto di citazione. Infatti, premesso che in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, restando, altrimenti, radicata la competenza del giudice adito (cfr., tra molte,
Cass. sent. n. 17374/2020), osserva il Tribunale che nel caso di specie, l'eccezione sollevata da parte opponente (convenuta in senso sostanziale) non risulta completa, non avendo essa contestato tempestivamente la competenza del Tribunale adito con riferimento a tutti i criteri di collegamento previsto dal codice di rito, di guisa che la stessa deve ritenersi come non proposta, con radicamento pagina 6 di 10 della competenza del giudice adito (v. Cass. Civ. Sez. II, Sent. 24-10-2018, n. 26985 “in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice adito possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non
(o non efficacemente) contestato (tra le tante, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 118 del 04/01/2017 Rv. 642310;
Cass. n. 24903/20005, Cass. n. 3989/2011, Cass. n. 21769/2016)”).
In ogni caso il Tribunale di Milano va ritenuto foro territorialmente competente in quanto forum solutionis ai sensi del combinato disposto dell'art. 1182 terzo comma c.c. e 20 c.p.c., essendo la pretesa azionata da parte opposta relativa ad obbligazione pecuniaria da eseguirsi al domicilio del creditore, avendo ad oggetto, sin dall'origine, una prestazione in danaro liquida ed esigibile.
In proposito si osserva come la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17989/2016 resa a
Sezioni Unite, ha avuto modo di affermare che: "Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono - agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 c.p.c., ultima parte, - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38 c.p.c., u.c.". Nel caso di specie, trattandosi di credito relativo a fornitura di energia elettrica resa all'opponente in regime di Servizio a Tutele Graduali, lo stesso deve dirsi assistito dal requisito della liquidità, in quanto determinato in base a dati oggettivi, ovvero i consumi rilevati dal distributore, il costo della materia prima e le componenti tariffarie dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (ARERA) ai sensi della delibera n. 348/07 e successive modifiche ed integrazioni, espressamente indicati nelle fatture azionate in via monitoria, e dunque in base ad un titolo portante i criteri per determinarlo, senza lasciare alcun margine di discrezionalità di relativa determinazione in capo al creditore.
Va altresì rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e passiva delle parti: CP_1
ha provato di aver somministrato energia elettrica all'opponente sul POD (punto di prelievo)
[...]
IT001E60818991 con indirizzo di fornitura in Via Condotto Sn - 04023 Formia (LT) in regime di
Servizio a Tutele Graduali, dal 1.09.2021 al 15.03.2022, quale società di fornitura del servizio in questione per la regione Lazio selezionata attraverso apposita procedura concorsuale, in osservanza di quanto normativamente previsto, nonché delle disposizioni regolatorie di ARERA. Ha documentato di aver inviato in data 23.08.2021 all'opponente, apposita comunicazione informandola espressamente del fatto che “Il Servizio a Tutele Graduali è stato istituito dall'ARERA (Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente) al fine di garantire la continuità della fornitura di energia elettrica ai clienti che rispondano a specifici requisiti e che ancora non abbiano sottoscritto un'offerta a Mercato” (v. doc. 5 fascicolo opposta). A fronte delle puntuali allegazioni e prove fornite sul punto dalla parte opposta, parte opponente non ha svolto alcuna contestazione.
pagina 7 di 10 Parimenti deve ritenersi infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda, formulata da parte opponente, per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, dal momento che il procedimento in questione è stato ritualmente esperito nel corso del giudizio ed ha avuto esito negativo, mentre, per quanto riguarda il pure eccepito mancato esperimento del tentativo conciliativo previsto dal
TICO (Testo Integrato Conciliazione), adottato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico con Deliberazione del 05 maggio 2016 n. 209/2016/E/com, se ne rileva l'infondatezza dal momento che tale previsione trova applicazione allorquando sia l'utente finale a voler instaurare un giudizio nei confronti di gestori o fornitori e non viceversa.
Deve essere infine rigettata l'eccezione di intervenuta prescrizione biennale del credito azionato, avendo parte opposta allegato e documento che la fornitura oggetto di causa è stata attivata l'1.09.2021 ed è cessata il 15.03.2022, che le bollette, relative a tale periodo e oggetto di causa sono state emesse tra novembre 2021 e luglio 2022 e sono state regolarmente consegnate all'opponente (v. doc. 7 fascicolo opposta), che in data 9.01.2023 è stato inviato via pec un sollecito di pagamento (v. doc. 3 fascicolo opposta), e che in data 13.06.2023 è stato notificato il decreto oggetto di opposizione.
Infine, osserva il Tribunale che parte opposta, nella fase sommaria, ha corredato il proprio ricorso monitorio di documentazione utile a soddisfare la condizione di ammissibilità della “prova scritta” ai sensi degli artt. 633, 1° comma, n.1 c.p.c. in quanto ha prodotto le fatture determinanti il credito azionato (sub doc.1 in fascicolo monitorio) e l'“estratto autentico” delle scritture contabili (doc. 2 in fascicolo monitorio) come prescritto dall'art. 634 c.p.c., di conseguenza il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso.
Ciò posto, deve osservarsi che l'opposizione proposta da infondata e, pertanto, non può CP_3 essere accolta.
Al riguardo deve, infatti, rilevarsi che parte opponente ha affermato l'assenza di valida sottoscrizione del contratto di somministrazione, ma a fronte di tale contestazione l'opposta ha puntualmente allegato e documentato che il rapporto intercorso tra le parti non trae origine da una fonte negoziale, bensì rientra nel servizio di Tutela Graduale. Inoltre, risulta pacifica l'effettiva esecuzione della somministrazione di energia elettrica da parte di non sussistendo alcuna Controparte_1 specifica contestazione sul punto da parte dell'opponente né la prova che nel medesimo periodo a cui il credito si riferisce, la predetta abbia avuto la somministrazione di energia elettrica da altro fornitore.
Parte opponente ha altresì allegato l'erroneità dei consumi dedotti nelle fatture e la non corrispondenza degli stessi agli effettivi consumi. Richiamato sul punto il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di guisa che, a fronte della pretesa creditoria della somministrante, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento dell'obbligo di pagare il corrispettivo della somministrazione non è a lui imputabile, all'uopo contestando il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo in considerazione (cfr. Cass. n. 13605/2019), rileva il
Tribunale come, non risultando in atti alcuna richiesta di verifica del contatore formulata da parte opponente, né alcuna allegazione sui consumi anche presuntivamente effettuati, i generici asserti della parte opponente di cui sopra si è detto risultino del tutto inidonei a paralizzare la pretesa creditoria avanzata da Controparte_1
pagina 8 di 10 Orbene, nel carente contesto allegativo su indicato, posto che com'è noto, "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. Un. n.
13533/2001), rileva il Tribunale che parte opposta mediante la produzione in atti della Delibera Arera relativa al servizio di Tutela Graduale (doc. 4 fascicolo monitorio), delle fatture emesse corredate dall'estratto autentico delle scritture contabili (doc.1 e 2 fascicolo monitorio), nonché delle “fatture di trasporto” e delle certificazioni del distributore (doc. 7 fascicolo opposta) recanti l'analitica indicazione dei consumi effettuati dall'utente - documentazione non specificamente contestata dall'opponente nella sua efficacia rappresentativa – ha sufficientemente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine al fondamento giustificativo della pretesa creditoria vantata in giudizio.
Quanto al disconoscimento effettuato da parte opponente ai sensi dell'art. 2719 c.c. in relazione alla produzione documentale della parte ricorrente in sede monitoria, si osserva come tale disconoscimento debba essere giudicato irrituale, come da conforme giurisprudenza sia di legittimità che di merito, che richiede che il disconoscimento per essere efficacemente effettuato deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, e deve concretarsi nell'allegazione di elementi che attestino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (si vedano C.civ. 21/12794; C.civ. 19/1220; C.civ. 18/7595; App.
Venezia 24.12.2021, n. 3150; Trib. Teramo 22.10.2021, n. 935; Trib. Firenze 25.02.2021, n. 445; App.
Cagliari 7.05.2019, n. 395) e che il disconoscimento non possa riguardare “in blocco” tutti i documenti prodotti, senza individuazione analitica degli stessi (così Trib. Busto Arsizio 17.03.2020, n. 438; Trib.
Massa 3.08.2020, n. 380). Nel caso di specie il disconoscimento effettuato da parte opponente non soddisfa tali requisiti, di tal che deve ritenersi inammissibile.
Quanto alla misura degli interessi riconosciuti ed alla relativa decorrenza, si osserva come correttamente debbano applicarsi gli interessi del Tasso Ufficiale di Riferimento (ex T.U.S.) maggiorato del 3,5% come previsto dalla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n.
200/99, prodotta da parte opposta in sede monitoria (v. doc. 4 fascicolo monitorio), che trova applicazione nel caso di specie, dovendosi peraltro escludere che la abbia la qualità di CP_3 consumatore.
Neppure deve giudicarsi meritevole di accoglimento l'eccezione di indebito arricchimento formulata dall'opponente nella seconda memoria integrativa ex art. 171ter c.p.c. e reiterata sia nelle conclusioni rassegnate con la prima memoria ex art. 189 c.p.c. che con la memoria di replica del 24 luglio 2024, per essere a suo dire gli importi oggetto del decreto opposto relativi a periodi per cui anche altre società di vendita avrebbero emesso e poi azionato altrettante fatture, dal momento che i documenti prodotti dall'opponente a supporto di tale eccezione evidenziano come il decreto ingiuntivo richiesto da
[...] riguardi il periodo di fornitura 20 settembre 2019 – 21 dicembre 2019 mentre quello CP_5 richiesto da riguardi il periodo di fornitura 2 luglio 2020 – 29 luglio 2021, e Controparte_6 dunque periodi anteriori a quello oggetto delle fatture azionate da A2A ENERGIA S. p.A..
Sulle istanze istruttorie formulate da parte opponente, di cui la medesima ha reiterato la richiesta di accoglimento in sede di precisazione delle conclusioni, si ribadisce che la stessa, nella propria memoria pagina 9 di 10 ex art. 171ter c.1 n. 2 c.p.c. ha chiesto “l'ammissione delle prove articolate in calce all'atto di opposizione qui per integralmente riportate e trascritte”, e che in calce a tale atto è stata dedotta la richiesta di prova testimoniale sulle circostanze di cui in narrativa, senza che peraltro in tale narrativa vi sia una capitolazione atta ad integrare il requisito della specificità richiesto dall'art. 244 c.p.c., per il che deve giudicarsi inammissibile, in conformità con la tesi interpretativa generale della Corte di
Cassazione, a mente della quale la mancanza di indicazione specifica dei fatti nella deduzione della testimonianza, in quanto requisito di rilevanza della prova, è rilevabile d'ufficio dal giudice e rende inammissibile la testimonianza medesima (Cass. 19 gennaio 2018, n. 1294, in Pluris;
v. altresì Cass. 7 giugno 2011, n. 12292, la quale, con riferimento ad una ipotesi di deduzione della prova testimoniale sul contenuto integrale della comparsa di risposta, ha precisato che non può essere richiesto al giudice di estrapolare i capitoli di prova, tramite «lettura esplorativa» dell'atto di parte, contrastandovi il principio di disponibilità della prova. Quanto alla richiesta di disposizione di CTU “contabile sulla eccepita titolarità del credito e sulla realtà entità della somma ingiunta” si ribadisce che la stessa deve giudicarsi esplorativa e generica, ed in quanto tale inammissibile.
Pertanto, in definitiva, per tutto quanto detto, l'opposizione proposta da va rigettata e il CP_3 decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, seguono la soccombenza della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo CP_3 opposto (d.i. n. 10356/2023 emesso dal Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Elena Maria Bernante, in data 12.06.2023, nel procedimento monitorio R.G. 20311/2023)
- condanna alla rifusione in favore di elle spese di lite, che si CP_3 Controparte_1 liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Così deciso in Milano, 20 gennaio 2025
Il GOP
dott.ssa Katia Songia
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Katia Songia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27327/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASTROIANNI FRANCESCO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA APPIA 695 04026 MINTURNO, presso il difensore avv.
MASTROIANNI FRANCESCO
OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDINI ALESSANDRA e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. SCOTTI ELISABETTA ALEXANDRA ( ) C.F._1 CP_2
BERTARELLI N.1 MILANO;
elettivamente domiciliato in PIAZZA LUIGI VITTORIO
[...]
BERTARELLI N.1 MILANO, presso il difensore avv. CARDINI ALESSANDRA
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per la parte opponente Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, disattesa, preliminarmente:
a) DICHIARARE ED ACCERTARE:
1) l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in favore di quello di Cassino, nonché
2) improcedibile il procedimento monitorio per mancato esperimento del tentativo di mediazione ed infine
3) il difetto di legittimazione attiva della Società procedente e passiva dell'istante, e quindi
4) improcedibile il D.I. per difetto dei presupposti e condizioni dell'azione, e pagina 1 di 10 5) non conforme la documentazione allegata e
6) disconosciuto l'eventuale contratto di fornitura se depositato
b) ACCOGLIERE la presente opposizione e per l'effetto
c) REVOCARE il D.I. proposto, se non dichiarato già improcedibile, se ritenuta la mancata attivazione della procedura di mediazione, ed il difetto di legittimazione attiva e passiva,
d) DICHIARARE ED ACCERTARE inesistente fra le parti una contrattazione obbligatoria con indicazione dei rispettivi diritti ed oneri né rituali messe in mora e/o diffide ad adempiere de guisa che, quindi, che nulla è dovuto dall'ingiunta alla Società ricorrente per le ragioni in Controparte_3 premessa, tanto in fatto quanto in diritto e comunque che la somma, in via del tutto mediata salvo rispettoso gravame, non è dovuta così come ingiunta e non dovuti gli interessi di mora e le penali applicate non applicabili al caso di specie,
e) DICHIARARE comunque nullo e di nessun effetto il Decreto Ingiuntivo opposto nei confronti dell'attore perché emesso in violazione di legge infondato, ingiusto ed illegittimo e revocarlo con ogni altra conseguenza di legge,
f) DICHIARARE illegittimi e per l'effetto non dovuti gli interessi così come richiesti ed accordati dal
Tribunale perché contrari alla legge, non oggetto di contrattazione né di contestazione preventiva con riconduzione eventualmente al saggio legale ed alla proposizione del ricorso per Decreto Ingiuntivo,
g) CONDANNARE la parte convenuta al pagamento delle spese ed onorari del giudizio con distrazione.
Salvo ogni altro diritto istruttorio all'esito delle avverse difese.
In via istruttoria: Si allega documentazione come da indice analitico parte integrante del presente atto
e si chiede inoltre l'ammissione di una prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa premesso (“Vero che…”), nonché CTU contabile in ordine alla validità sostanziale delle fatture e le modalità del calcolo effettivo”,
“integrate dalla richiesta di revoca della concessa provvisoria esecuzione dell'emanato D.I., con contestuale rimessione in istruttoria per l'ammissione della prova richiesta necessaria ai fini del decidere stante il thema decidendum proposto al vaglio del Tribunale”.
Per parte opposta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe tutte le declaratorie del caso, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così giudicare:
In via principale nel merito respingere l'opposizione e tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente confermare integralmente l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 10356/2023 del 12/06/2023, RG n. 20311/2023 e, nella denegata ipotesi di revoca dello stesso, comunque
pagina 2 di 10 condannare in persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratrice Unica Parte_1
GN , a pagare a favore di in persona del legale Parte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, la somma di Euro 46.179,22, oltre agli interessi, dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, nella misura di cui al Tasso Ufficiale di Riferimento (ex T.U.S.) maggiorato del 3,5% come previsto dalla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n.
200/99.
In ogni caso
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria: rilevato che non ha articolato capitoli di prova ma si è limitata ai chiedere Pt_1 di essere ammessa alla prova per testi sulle circostanze di cui alla narrativa della proprio atto di citazione nonché CTU contabile “in ordine alla validità sostanziale delle fatture e le modalità del calcolo effettivo” si oppone all'ammissione della prova per testi in quanto, da un lato, la CP_1 mancata articolazione in capitoli e, dall'altro, la circostanza che l'atto avversario non riporta fatti astrattamente oggetto di prova per testi bensì contiene unicamente valutazioni e considerazioni, la prova richiesta è generica e, comunque, riferita a questioni non demandabili a un teste.
si oppone altresì alla richiesta CTU, in quanto relativa a una questione, “la validità CP_1 sostanziale delle fatture” formulata in modo generico e vago e, in ogni caso, non demandabile a un
CTU, trattandosi semmai di una valutazione che spetta al giudicante, nonché, nella parte relativa alle modalità di calcolo effettivo, esplorativa, non avendo controparte svolto precise allegazioni in merito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 17.07.2023, la società proponeva CP_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10356/2023 emesso dal Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Elena Maria Bernante, in data 12.06.2023, nel procedimento monitorio R.G. 20311/2023, notificatole in data 12.6.2023, con cui le veniva ingiunto di pagare in favore di , la Controparte_1 somma complessiva di € 46.179,22 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di corrispettivo per i consumi di energia elettrica relativi alla fornitura n. 6036187034 resa dalla predetta Controparte_1 in regime di tutele graduali sul POD n. IT001E60818991, sito in Via Condotto SN – 04023, Formia
(LT), portato dalle fatture n. 521004379596 dell'08 novembre 2021, n. 521004622304 del 26 novembre 2021, n. 521005133146 del 27 dicembre 2021, n. 522000372382 del 27 gennaio 2022, n.
522000816104 del 25 febbraio 2022, n. 522001672670 del 15 aprile 2022 e n.522003306866 del 22 luglio 2022.
A fondamento della propria opposizione la eccepiva in via preliminare l'incompetenza CP_3 territoriale del Tribunale di Milano, in favore di quello di Cassino - per non essere il credito azionato in via monitoria dotato del requisito della liquidità, in quanto non supportato da fonte negoziale, e non trovando pertanto applicazione il terzo comma dell'art. 1182 c.c. -, il difetto di legittimazione attiva e passiva delle parti in causa, non esistendo alcun contratto sottoscritto tra le medesime e la non conformità della documentazione offerta in prova, che affermava non esserle mai stata comunicata in precedenza, di cui formulava disconoscimento ex art. 2719 c.c., chiedendo l'acquisizione della documentazione in originale. Nel merito eccepiva la non corrispondenza degli importi esposti nelle pagina 3 di 10 fatture azionate ai reali consumi dell'esercizio commerciale a cui le medesime si riferivano, contestando altresì le modalità di applicazione degli interessi. Evidenziava che già in precedenza altra
Società, il Servizio Elettrico Nazionale, aveva annullato, stornandola, analoga fattura per un ammontare complessivo di Euro 33.000,00 a seguito di procedura di mediazione, riconoscendo l'assoluta mancanza dei presupposti per la quantificazione delle fatture in modo unilaterale e senza riscontro, affermando che anche nel caso di specie non vi sia stata la verifica del reale consumo del contatore e senza contraddittorio e come la mancata produzione di un contratto inter partes comportasse insussistenza dell'obbligo e comunque incertezza del credito. Affermava in fatto di gestire un punto – vendita allacciato regolarmente alla linea elettrica con un contratto intercorrente con altro fornitore, al quale aveva sempre pagato regolarmene le bollette. Eccepiva l'insussistenza dei presupposti e condizioni dell'azione, essendo la medesima fondata unicamente su fatture e come tale non supportata da idonea prova scritta e certa del preteso credito, ciò anche e soprattutto in ordine alle eventuali penali e sanzioni esposte per il ritardato pagamento, difettando pertanto la domanda svolta dall'opposta dei requisiti di “liquidità e certezza”. Osservava altresì come in ogni caso l'azione riguardasse una somma
“più che spropositata” in relazione ai consumi all'epoca effettuati dall'esercizio commerciale e come, laddove le fatture azionate fossero bollette “in stima” in base a sconosciute condizioni contrattuali, dovessero comunque considerarsi errate dal momento che la normativa speciale dell'AEEG prevede che la stima possa essere effettuata solo sulla scorta dei “consumi effettivi medi storici” e non già arbitrariamente. Eccepiva l'illegittimità degli interessi richiesti e concessi con il decreto opposto, non essendo stato indicato il saggio e la relativa decorrenza, considerato peraltro che la Delibera AEEG n°
200/99, per espressa previsione legislativa e per gli effetti dell'art. 1 e 2 della direttiva n° 2000/35/CE, non trovi applicabile nei contratti conclusi con consumatori, necessitando in ogni caso di pattuizione scritta. Eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito, rilevando come spettasse alla società opposta la dimostrazione del tempo dell'effettiva erogazione. Infine, eccepiva il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, con conseguente improcedibilità della domanda. Sulla scorta di tali deduzioni ed eccezioni, chiedeva il rigetto dell'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Milano in favore di quello di Cassino, la dichiarazione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, la dichiarazione di difetto della propria legittimazione passiva e della legittimazione attiva dell'opposta, la dichiarazione di improcedibilità del decreto opposto per difetto dei presupposti e condizioni dell'azione, la dichiarazione di non conformità della documentazione allegata dall'opposta in sede monitoria, e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e, in ogni caso, la dichiarazione di inesistenza del credito preteso da Controparte_1
Si costituiva in giudizio prendendo posizione sulle eccezioni e conclusioni Controparte_1 svolte dall'opponente. In particolare contestava l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, perché irritualmente dedotta e perché comunque infondata, essendo il credito azionato dotato del requisito della liquidità in quanto ancorato a dati oggettivi, ovvero i consumi rilevati dal distributore, il costo della materia prima e le componenti tariffarie dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ai sensi della delibera n. 348/07 e successive modifiche ed integrazioni, espressamente indicati nelle fatture stesse. Quanto all'eccepita carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti in causa, osservava che tra le medesime era intercorso un rapporto di somministrazione di energia elettrica in pagina 4 di 10 regime di Servizio a Tutele Graduali, sul POD (punto di prelievo) IT001E60818991 con indirizzo di fornitura in Via Condotto Sn - 04023 Formia (LT). Con riferimento alla contestata improcedibilità dell'opposizione per omesso espletamento del tentativo di conciliazione, rilevava come il Servizio
Conciliazione non fosse attivabile dai clienti multisito con almeno un punto di prelievo/riconsegna non connesso in BT, MT o BP, mentre, con riferimento al mancato esperimento della procedura di mediazione resa obbligatoria della riforma Cartabia per le controversie in materia di somministrazione, evidenziava come la procedura in questione non dovesse essere avviata nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Contestava l'eccezione di mancata produzione della documentazione offerta in prova in copia conforme all'originale ed il conseguente disconoscimento di conformità ex art. 2719
c.c., osservando – tra l'altro - che le fatture azionate in via monitoria erano fatture elettroniche inviate Cont al pertanto rese disponibili all'opponente nei canali previsti dall'Agenzia delle Entrate, ed inviate successivamente in copia analogica a mezzo posta ordinaria. Contestava l'applicabilità dell'art. 2719
c.c., riguardante le copie fotografiche di scritture, posto che nel caso di specie era stata prodotta la riproduzione informatica di documenti elettronici (le fatture), il cui disconoscimento di conformità avrebbe dovuto essere semmai effettuato ai sensi dell'art. 2712 c.c.. Eccepiva in ogni caso come il disconoscimento dovesse essere formulato in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, e dovesse concretarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta. Quanto ai consumi, ricordando che la contestazione dei consumi esposti in fattura dovesse essere specifica, si riservava di produrre le fatture e/o certificazioni dei consumi emesse dalla società di distribuzione operativa sul territorio dove si trova il punto di fornitura. Con riferimento agli interessi evidenziava come la misura degli interessi richiesti - Tasso Ufficiale di Riferimento (ex T.U.S.) maggiorato del 3,5% come previsto dalla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n.
200/99 - fosse applicabile a non potendosi attribuire alla medesima la qualifica di CP_3 consumatore. Quanto infine all'eccepita prescrizione del credito, osservava come la fornitura oggetto di causa fosse stata attivata l'1.09.2021 e fosse cessata il 15.03.2022, e come le bollette relative a tale periodo siano state emesse tra novembre 2021 e luglio 2022, seguite in data 9.01.2023 da una pec di sollecito e in data 13.06.2023 dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto. Sulla scorta di tali considerazioni concludeva chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, la relativa conferma ovvero, in caso di sua revoca, la condanna di al pagamento in suo favore della somma complessiva di Euro 46.179,22, CP_3 oltre agli interessi, dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, nella misura di cui al Tasso
Ufficiale di Riferimento (ex T.U.S.) maggiorato del 3,5% come previsto dalla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 200/99.
Nella propria memoria integrativa ex art. 171ter c. 1 n. 2 c.p.c. l'opponente introduceva eccezione di indebito arricchimento, affermando che gli importi oggetto del decreto opposto fossero relativi a periodi per cui anche altre società di vendita avrebbero emesso e poi azionato altrettante fatture;
indicava quindi i nominativi di due testi - residente a [...]
TO snc e SE NT Via Palazzo n. 57 Formia -, chiedendone l'escussione sulle circostanze di cui alla narrativa del proprio atto di citazione, mediante prova delegata al Tribunale di
Cassino, e chiedeva quindi la disposizione di C.T.U. contabile “sulla eccepita titolarità del credito e sulla realtà entità della somma ingiunta atteso che controparte non ha indicato neanche il metodo di
pagina 5 di 10 calcolo utilizzato per la ricostruzione dei consumi”.
Parte opposta, invece, con la propria memoria istruttoria depositava le fatture del distributore locale di zona, nonché le fatture elettroniche azionate in via monitoria e le contestuali ricevute di avvenuta consegna all'opponente.
In occasione della prima udienza di trattazione, tenutasi il 14 febbraio 2024, il procuratore dell'opposta dava atto di aver depositato la domanda di avvio della procedura di mediazione, il cui incontro era fissato al 7.03.2024, per il che chiedeva un breve rinvio per verificare l'esito dell'incontro, impregiudicati i diritti di prima udienza, cui si associava il difensore della parte opponente. La causa veniva pertanto rinviata al 27.03.2024.
In occasione dell'udienza del 27.03.2024, tenutasi mediante collegamento audio-video da remoto, nessuno compariva per l'opponente, mentre il difensore di parte opposta dava atto che il tentativo di mediazione aveva avuto esito negativo, riportandosi al verbale già depositato, ed insisteva per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, chiedendo il rigetto delle istanze istruttorie avversarie e chiedendo di fissarsi udienza ex art. 281quinquies c.p.c..
Con riservata ordinanza del 24.04.2024 a scioglimento della riserva assunta in occasione dell'udienza del 27.03.2024, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto. Ritenuta
l'inammissibilità dell'istanza di prova testimoniale dedotta da parte opponente e della richiesta di disposizione di CTU formulata dalla medesima, venivano rigettate le istanze istruttore di CP_3
e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva disposto il rinvio all'udienza ex art. 281quinquies
c.p.c. del 13.09.2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Nelle conclusioni rassegnate con la prima memoria ex art. 189 c.p.c. del 4.06.2024 e con la memoria di replica del 24 luglio 2024, parte opponente insisteva nella eccezione, dapprima formulata con la memoria 171 ter c. 1 n. 2 c.p.c., di indebito arricchimento, per essere a suo dire gli importi oggetto del decreto opposto relativi a periodi per cui anche altre società di vendita avrebbero emesso e poi azionato altrettante fatture. A ciò l'opposta replicava nelle proprie difese conclusive, osservando che i titoli richiesti da altri fornitori riguardassero periodi diversi da quelli per i quali erano state emesse le fatture azionate in via monitoria.
Con provvedimento emesso ai sensi del terzo comma dell'art. 127ter c.p.c. in data 9.10.2024, la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, deve, in primo luogo, respingersi l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente nell'atto di citazione. Infatti, premesso che in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, restando, altrimenti, radicata la competenza del giudice adito (cfr., tra molte,
Cass. sent. n. 17374/2020), osserva il Tribunale che nel caso di specie, l'eccezione sollevata da parte opponente (convenuta in senso sostanziale) non risulta completa, non avendo essa contestato tempestivamente la competenza del Tribunale adito con riferimento a tutti i criteri di collegamento previsto dal codice di rito, di guisa che la stessa deve ritenersi come non proposta, con radicamento pagina 6 di 10 della competenza del giudice adito (v. Cass. Civ. Sez. II, Sent. 24-10-2018, n. 26985 “in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice adito possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non
(o non efficacemente) contestato (tra le tante, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 118 del 04/01/2017 Rv. 642310;
Cass. n. 24903/20005, Cass. n. 3989/2011, Cass. n. 21769/2016)”).
In ogni caso il Tribunale di Milano va ritenuto foro territorialmente competente in quanto forum solutionis ai sensi del combinato disposto dell'art. 1182 terzo comma c.c. e 20 c.p.c., essendo la pretesa azionata da parte opposta relativa ad obbligazione pecuniaria da eseguirsi al domicilio del creditore, avendo ad oggetto, sin dall'origine, una prestazione in danaro liquida ed esigibile.
In proposito si osserva come la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17989/2016 resa a
Sezioni Unite, ha avuto modo di affermare che: "Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono - agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 c.p.c., ultima parte, - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38 c.p.c., u.c.". Nel caso di specie, trattandosi di credito relativo a fornitura di energia elettrica resa all'opponente in regime di Servizio a Tutele Graduali, lo stesso deve dirsi assistito dal requisito della liquidità, in quanto determinato in base a dati oggettivi, ovvero i consumi rilevati dal distributore, il costo della materia prima e le componenti tariffarie dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (ARERA) ai sensi della delibera n. 348/07 e successive modifiche ed integrazioni, espressamente indicati nelle fatture azionate in via monitoria, e dunque in base ad un titolo portante i criteri per determinarlo, senza lasciare alcun margine di discrezionalità di relativa determinazione in capo al creditore.
Va altresì rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e passiva delle parti: CP_1
ha provato di aver somministrato energia elettrica all'opponente sul POD (punto di prelievo)
[...]
IT001E60818991 con indirizzo di fornitura in Via Condotto Sn - 04023 Formia (LT) in regime di
Servizio a Tutele Graduali, dal 1.09.2021 al 15.03.2022, quale società di fornitura del servizio in questione per la regione Lazio selezionata attraverso apposita procedura concorsuale, in osservanza di quanto normativamente previsto, nonché delle disposizioni regolatorie di ARERA. Ha documentato di aver inviato in data 23.08.2021 all'opponente, apposita comunicazione informandola espressamente del fatto che “Il Servizio a Tutele Graduali è stato istituito dall'ARERA (Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente) al fine di garantire la continuità della fornitura di energia elettrica ai clienti che rispondano a specifici requisiti e che ancora non abbiano sottoscritto un'offerta a Mercato” (v. doc. 5 fascicolo opposta). A fronte delle puntuali allegazioni e prove fornite sul punto dalla parte opposta, parte opponente non ha svolto alcuna contestazione.
pagina 7 di 10 Parimenti deve ritenersi infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda, formulata da parte opponente, per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, dal momento che il procedimento in questione è stato ritualmente esperito nel corso del giudizio ed ha avuto esito negativo, mentre, per quanto riguarda il pure eccepito mancato esperimento del tentativo conciliativo previsto dal
TICO (Testo Integrato Conciliazione), adottato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico con Deliberazione del 05 maggio 2016 n. 209/2016/E/com, se ne rileva l'infondatezza dal momento che tale previsione trova applicazione allorquando sia l'utente finale a voler instaurare un giudizio nei confronti di gestori o fornitori e non viceversa.
Deve essere infine rigettata l'eccezione di intervenuta prescrizione biennale del credito azionato, avendo parte opposta allegato e documento che la fornitura oggetto di causa è stata attivata l'1.09.2021 ed è cessata il 15.03.2022, che le bollette, relative a tale periodo e oggetto di causa sono state emesse tra novembre 2021 e luglio 2022 e sono state regolarmente consegnate all'opponente (v. doc. 7 fascicolo opposta), che in data 9.01.2023 è stato inviato via pec un sollecito di pagamento (v. doc. 3 fascicolo opposta), e che in data 13.06.2023 è stato notificato il decreto oggetto di opposizione.
Infine, osserva il Tribunale che parte opposta, nella fase sommaria, ha corredato il proprio ricorso monitorio di documentazione utile a soddisfare la condizione di ammissibilità della “prova scritta” ai sensi degli artt. 633, 1° comma, n.1 c.p.c. in quanto ha prodotto le fatture determinanti il credito azionato (sub doc.1 in fascicolo monitorio) e l'“estratto autentico” delle scritture contabili (doc. 2 in fascicolo monitorio) come prescritto dall'art. 634 c.p.c., di conseguenza il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso.
Ciò posto, deve osservarsi che l'opposizione proposta da infondata e, pertanto, non può CP_3 essere accolta.
Al riguardo deve, infatti, rilevarsi che parte opponente ha affermato l'assenza di valida sottoscrizione del contratto di somministrazione, ma a fronte di tale contestazione l'opposta ha puntualmente allegato e documentato che il rapporto intercorso tra le parti non trae origine da una fonte negoziale, bensì rientra nel servizio di Tutela Graduale. Inoltre, risulta pacifica l'effettiva esecuzione della somministrazione di energia elettrica da parte di non sussistendo alcuna Controparte_1 specifica contestazione sul punto da parte dell'opponente né la prova che nel medesimo periodo a cui il credito si riferisce, la predetta abbia avuto la somministrazione di energia elettrica da altro fornitore.
Parte opponente ha altresì allegato l'erroneità dei consumi dedotti nelle fatture e la non corrispondenza degli stessi agli effettivi consumi. Richiamato sul punto il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di guisa che, a fronte della pretesa creditoria della somministrante, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento dell'obbligo di pagare il corrispettivo della somministrazione non è a lui imputabile, all'uopo contestando il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo in considerazione (cfr. Cass. n. 13605/2019), rileva il
Tribunale come, non risultando in atti alcuna richiesta di verifica del contatore formulata da parte opponente, né alcuna allegazione sui consumi anche presuntivamente effettuati, i generici asserti della parte opponente di cui sopra si è detto risultino del tutto inidonei a paralizzare la pretesa creditoria avanzata da Controparte_1
pagina 8 di 10 Orbene, nel carente contesto allegativo su indicato, posto che com'è noto, "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. Un. n.
13533/2001), rileva il Tribunale che parte opposta mediante la produzione in atti della Delibera Arera relativa al servizio di Tutela Graduale (doc. 4 fascicolo monitorio), delle fatture emesse corredate dall'estratto autentico delle scritture contabili (doc.1 e 2 fascicolo monitorio), nonché delle “fatture di trasporto” e delle certificazioni del distributore (doc. 7 fascicolo opposta) recanti l'analitica indicazione dei consumi effettuati dall'utente - documentazione non specificamente contestata dall'opponente nella sua efficacia rappresentativa – ha sufficientemente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine al fondamento giustificativo della pretesa creditoria vantata in giudizio.
Quanto al disconoscimento effettuato da parte opponente ai sensi dell'art. 2719 c.c. in relazione alla produzione documentale della parte ricorrente in sede monitoria, si osserva come tale disconoscimento debba essere giudicato irrituale, come da conforme giurisprudenza sia di legittimità che di merito, che richiede che il disconoscimento per essere efficacemente effettuato deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, e deve concretarsi nell'allegazione di elementi che attestino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (si vedano C.civ. 21/12794; C.civ. 19/1220; C.civ. 18/7595; App.
Venezia 24.12.2021, n. 3150; Trib. Teramo 22.10.2021, n. 935; Trib. Firenze 25.02.2021, n. 445; App.
Cagliari 7.05.2019, n. 395) e che il disconoscimento non possa riguardare “in blocco” tutti i documenti prodotti, senza individuazione analitica degli stessi (così Trib. Busto Arsizio 17.03.2020, n. 438; Trib.
Massa 3.08.2020, n. 380). Nel caso di specie il disconoscimento effettuato da parte opponente non soddisfa tali requisiti, di tal che deve ritenersi inammissibile.
Quanto alla misura degli interessi riconosciuti ed alla relativa decorrenza, si osserva come correttamente debbano applicarsi gli interessi del Tasso Ufficiale di Riferimento (ex T.U.S.) maggiorato del 3,5% come previsto dalla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n.
200/99, prodotta da parte opposta in sede monitoria (v. doc. 4 fascicolo monitorio), che trova applicazione nel caso di specie, dovendosi peraltro escludere che la abbia la qualità di CP_3 consumatore.
Neppure deve giudicarsi meritevole di accoglimento l'eccezione di indebito arricchimento formulata dall'opponente nella seconda memoria integrativa ex art. 171ter c.p.c. e reiterata sia nelle conclusioni rassegnate con la prima memoria ex art. 189 c.p.c. che con la memoria di replica del 24 luglio 2024, per essere a suo dire gli importi oggetto del decreto opposto relativi a periodi per cui anche altre società di vendita avrebbero emesso e poi azionato altrettante fatture, dal momento che i documenti prodotti dall'opponente a supporto di tale eccezione evidenziano come il decreto ingiuntivo richiesto da
[...] riguardi il periodo di fornitura 20 settembre 2019 – 21 dicembre 2019 mentre quello CP_5 richiesto da riguardi il periodo di fornitura 2 luglio 2020 – 29 luglio 2021, e Controparte_6 dunque periodi anteriori a quello oggetto delle fatture azionate da A2A ENERGIA S. p.A..
Sulle istanze istruttorie formulate da parte opponente, di cui la medesima ha reiterato la richiesta di accoglimento in sede di precisazione delle conclusioni, si ribadisce che la stessa, nella propria memoria pagina 9 di 10 ex art. 171ter c.1 n. 2 c.p.c. ha chiesto “l'ammissione delle prove articolate in calce all'atto di opposizione qui per integralmente riportate e trascritte”, e che in calce a tale atto è stata dedotta la richiesta di prova testimoniale sulle circostanze di cui in narrativa, senza che peraltro in tale narrativa vi sia una capitolazione atta ad integrare il requisito della specificità richiesto dall'art. 244 c.p.c., per il che deve giudicarsi inammissibile, in conformità con la tesi interpretativa generale della Corte di
Cassazione, a mente della quale la mancanza di indicazione specifica dei fatti nella deduzione della testimonianza, in quanto requisito di rilevanza della prova, è rilevabile d'ufficio dal giudice e rende inammissibile la testimonianza medesima (Cass. 19 gennaio 2018, n. 1294, in Pluris;
v. altresì Cass. 7 giugno 2011, n. 12292, la quale, con riferimento ad una ipotesi di deduzione della prova testimoniale sul contenuto integrale della comparsa di risposta, ha precisato che non può essere richiesto al giudice di estrapolare i capitoli di prova, tramite «lettura esplorativa» dell'atto di parte, contrastandovi il principio di disponibilità della prova. Quanto alla richiesta di disposizione di CTU “contabile sulla eccepita titolarità del credito e sulla realtà entità della somma ingiunta” si ribadisce che la stessa deve giudicarsi esplorativa e generica, ed in quanto tale inammissibile.
Pertanto, in definitiva, per tutto quanto detto, l'opposizione proposta da va rigettata e il CP_3 decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, seguono la soccombenza della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo CP_3 opposto (d.i. n. 10356/2023 emesso dal Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Elena Maria Bernante, in data 12.06.2023, nel procedimento monitorio R.G. 20311/2023)
- condanna alla rifusione in favore di elle spese di lite, che si CP_3 Controparte_1 liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Così deciso in Milano, 20 gennaio 2025
Il GOP
dott.ssa Katia Songia
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