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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/11/2025, n. 4254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4254 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
7743/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 24/11/2025 come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7743/2024 R.G. L. promosso
DA
, c. f. , nato a [...] il [...] ed ivi res. Parte_1 C.F._1
Via Magenta 75, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Fabio Burgio come da procura in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Solarino via Cavour 85;
RICORRENTE
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. con sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, c. f. , in giudizio rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Vetri Alessandra come da procura in atti , domiciliato in Catania Piazza della
Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Oggetto : opposizione ad ordinanza ingiunzione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio del 02 agosto 2024, parte ricorrente proponeva opposizione ad ordinanza ingiunzione n.OI-2164269 notificata il 15/7/2024 con la quale gli è stato intimato il pagamento di euro 7.602,00 a titolo di sanzione amministrativa , oltre spese di notifica pari ad euro
9,05.
Premetteva in fatto che, in data 27/12/2018, assieme a e aveva Controparte_2 Parte_2 costituito la società “VPD srl” di cui il ricorrente ricopriva la carica di amministratore. Dopo pochissimi mesi a causa di contrasti non sanabili con gli atri soci si dimetteva dalla carica di amministratore unico in data 18/3/2019, formalizzando le dimissioni giusto verbale di assemblea sociale di pari data , depositato in atti di giudizio.
Il ricorrente odierno non ricordava di avere ricevuto notifica dell'atto di accertamento richiamato nell'ordinanza ingiunzione. A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva la prescrizione del diritto a riscuotere i contributi da parte dell' . Richiamava sotto Controparte_3 tale profilo l'art. 28 della legge n. 689/1981 che prevede il termine quinquennale per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione che decorre dal giorno in cui le violazioni sono state commesse.
Se la pretesa non viene fatta valere nel termine quinquennale previsto e richiamato sopra , il diritto ad ottenere la riscossione della sanzione si estingue.
Sotto altro profilo deduceva la violazione dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 3 della legge 241 del 1990, la violazione dell'art. 13 e seguenti delle legge, più volte richiamata, n. 689/1981.
Deduceva la carenza di motivazione del provvedimento impugnato e la circostanza dell'omessa notifica dell'atto di accertamento richiamato , mai conosciuto dal ricorrente odierno, che non era in condizione di conoscere la motivazione della sanzione irrogata.
Deduceva che erano omessi i criteri di calcolo della sanzione irrogata con l'ordinanza opposta risultando, anche sotto tale profilo, carente di motivazione il provvedimento impugnato.
Deduceva altresì che l'omessa notifica dell'accertamento richiamato nell'Ordinanza ingiunzione , aveva impedito al trasgressore di presentare scritti difensivi , produrre documenti ed essere sentito dall'Autorità competente. L'espletamento dell'audizione degli interessati da parte dell'Amministrazione non rappresentava una facoltà ma una condizione di procedibilità e di validità del procedimento sanzionatorio.
Deduceva la violazione di altre norme della legge sulla depenalizzazione del 1981 n. 689 e evidenziava la capacità di intendere e volere, colpa e dolo e l'elemento psicologico per attribuire il fatto illecito all'autore. Evidenziava altresì che nella fattispecie il ricorrente era stato amministratore unico della società per un periodo molto breve , ovverosia per due mesi e mezzo , dopo i quali aveva anche ceduto le proprie quote , e durante la carica rivestita si era prodigato per eseguire con regolarità tutti i pagamenti. Ribadiva che nessuna contestazione era stata comunicata al ricorrente stesso e pertanto aveva perduto la possibilità di difendersi nella fase endoprocedimentale, con violazione dei propri diritti , compresa la possibilità di estinguere il procedimento sanzionatorio eseguendo il pagamento della sanzione ridotta entro i sessanta giorni dalla comunicazione dell'accertamento.
Chiedeva, previa sospensione dell'ordinanza impugnata, l'annullamento del provvedimento opposto ed in subordine chiedeva al Tribunale di dichiarare che l'atto impugnato non aveva effetti nei confronti del ricorrente odierno, con vittoria di spese di giudizio. Il Tribunale disponeva la sospensione degli atti impugnati e fissava l'udienza di discussione del CP_ 03/02/2025. Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza e deduceva l'insussistenza di tutte le doglianze esposte dal ricorrente in atto introduttivo del giudizio .
Deduceva la regolare notifica di tutti gli atti propedeutici l'ordinanza ingiunzione impugnata e in particolare dell'atto di accertamento delle violazioni afferenti l'anno 2019 . CP_ Precisava che aveva rettificato le sanzioni irrogate al ricorrente in considerazione del fatto che questi era stato legale rappresentante della società sino al mese di maggio 2019 e pertanto aveva rideterminato la sanzione calcolandola in un importo inferiore che teneva conto della qualità di responsabile della società nei periodi di febbraio marzo e d aprile del 2019. Evidenziava di avere rispettato tutte le norme relative alla quantificazione della irrogazione di sanzione amministrativa previste dalla legge 689 del 1981 e di avere altresì tenuto conto della nuova normativa introdotta dal d.l. 48/2023, convertito nella legge 3 luglio 2023 n.85, e della misura delle sanzioni in esso previste.
Deduceva l'infondatezza della prescrizione nella fattispecie e la notifica degli atti interruttivi rappresentati dall'accertamento di violazione e dall'ordinanza ingiunzione , cui aveva fatto seguito il periodo di sospensione per legge , previsto dalla normativa emessa durante il periodo emergenziale da covid-19. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso , previa verifica della tempestività , dichiarandolo inammissibile in caso di prova di tardività ed il rigetto di tutte le domande proposte dal ricorrente . CP_ Chiedeva la conferma dell'ordinanza opposta e rideterminata in autotutela dall' nella misura della sanzione, chiedendo conferma dell'esecutorietà e la condanna del ricorrente al pagamento delle sanzioni previste e rideterminate , come evidenziato dall'ente, con vittoria di spese di giudizio.
Il Tribunale respingeva le istanze istruttorie formulate dal ricorrente, alla luce della natura documentale della controversia e fissava l'udienza di discussione al 24/11/2024 con modalità di trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
Successivamente questo giudice veniva delegato della discussione e decisione del giudizio all'esame ed acquisite le note come dalle parti depositate, il giudizio viene definito dal presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
In via preliminare ed in riferimento alla tempestività del ricorso occorre dichiarare il rispetto del termine di 30 giorni per proporre l'opposizione all'ordinanza ingiunzione OI-2164269 notificata il
15.07.2024 come da avviso di ricevimento in atti prodotto dall'Ente resistente. Pertanto risulta rispettato nella fattispecie il termine di cui all'art. 6 d.lgs. n. 150/2011.
La fattispecie all'esame attiene all'ordinanza ingiunzione OI-2164269, relativa all'accertamento n.
.2100.15/01/2021.0029256, emessa nei confronti del ricorrente odierno in qualità di legale CP_1 rappresentante e responsabile della società VPD S.R.L. in liquidazione, con la quale è stato ingiunto di versare la somma di euro 7.602,00 a titolo di sanzione amministrativa, per violazioni riferite all'annualità 2019. L'ordinanza impugnata trae origine dall'accertamento di violazione prevista dall'art. 2 comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463 , convertito con modificazioni dalla legge 11.11.1983 n. 638 afferente omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, con contestuale comunicazione di sanzione amministrativa in misura ridotta ( art. 16 L. 24.11.1981 CP_ n. 689) . Con detto accertamento ha provveduto alla contestazione al ricorrente dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali per gli importi e per i periodi di competenza , specificati nell'allegato “ Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione “ , produttivi della violazione dell'art. 2, comma 1-bis d. l. 12/9/1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/1983
n. 638 e ss. mm. ii.
In giudizio , dall'esame della documentazione in atti versata dalle parti costituite , risultano notificati l'atto di accertamento , sopra specificato , e la successiva ordinanza ingiunzione oggi impugnata.
L'atto di accertamento ( recante protocollo .2100..15/01/2021.0029256) risulta notificato con CP_1 raccomandata n. 7860392744268 ed è stato ritirato presso l'ufficio postale in data 29.11.2021, in atti risulta anche depositato l'avviso di ricevimento di raccomandata inviato al destinatario.
L'atto risulta notificato in data in cui il ricorrente non era ormai amministratore unico della società , tuttavia l'ordinanza ingiunzione e la notifica nei confronti del medesimo ricorrente sono legittime, limitatamente alcuni dei periodi di violazione , risalenti a febbraio e marzo 2019, in cui questi risultava ancora in carica quale amministratore unico della s.r.l. VPD.
Affrontando per ordine le motivazioni a sostegno dell'opposizione, sollevate dal ricorrente occorre evidenziare che tutti i vizi formali circa l'omessa motivazione dell'ordinanza ingiunzione sono infondati. Secondo consolidata giurisprudenza il procedimento che ìrroga la sanzione amministrativa
è compiutamente retto dai principi di cui alla legge n. 689/1981 e non trova applicazione in questa materia la legge 241/1990 ( cfr. Cass. 17088/2019; Cass. 4363/2015).
In ordine alla motivazione dell'ordinanza ingiunzione, l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non è oggetto di provvedimenti discrezionali in riferimento ai quali l'amministrazione deve esternare i criteri valutativi per ponderare interessi in gioco. L'accertamento di violazione piuttosto rappresenta una attività vincolata per la quale la motivazione consiste nella individuazione del presupposto normativo sul quale contestare la violazione. L'obbligo di motivazione pertanto risulta soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata in modo che l'ingiunto possa fare valere le sue ragioni ed il giudice possa svolgere il controllo giurisdizionale. Risulta pertanto ammissibile la motivazione mediante il richiamo all'atto di accertamento, già noto al trasgressore per mezzo della contestazione. CP_ Nella fattispecie , dalla documentazione versata in atti dall' l'accertamento risulta ritualmente notificato a mezzo raccomandata diretta e ritirata presso l'ufficio postale, come sopra evidenziato. Sotto il profilo del merito occorre evidenziare che la violazione viene contestata in riferimento ai periodi che riguardano mensilità del 2019 con le somme non versate in riferimento alle singole mensilità. Il ricorrente, dagli atti depositati in allegato a ricorso, ed in allegato alla memoria di CP_ costituzione risulta legale rappresentante e quindi responsabile della società all'esame, per il mese di febbraio e marzo e non già sino al 07 maggio 2019 come sostiene l' . CP_1
Ed invero dalla visura storica della “VPD S.R.L.” risulta che il ricorrente odierno è stato nominato in carica di amministratore unico il 27.12.2018 e si è dimesso in data 18/03/2019. Nella data medesima
è iniziata la carica di amministratore unico della , poi nominata liquidatore della Parte_3 società in data 01/10/2019. Tale data di cessazione dalla carica di amministratore unico ( 18/03/2019) da parte del ricorrente ed inizio della carica ( 18/03/2019) del nuovo amministratore unico
[...]
, sono naturalmente presenti in entrambe le visure in atti depositate, trattandosi di visure Parte_3 storiche. Il ricorrente documenta altresì le dimissioni del 18 marzo 2019 con verbale dell'assemblea della società e la cessione e vendita della propria quota di partecipazione societaria del 13 marzo
2019 con atto pubblico del 13/03/2019 , repertorio 19743; raccolta n. 15633.
Pertanto nella fattispecie è avvenuto che la notifica dell'atto di accertamento è stata eseguita quando il ricorrente non rivestiva più la carica di amministratore unico , essendo la notifica dell'accertamento avvenuta il 29.11.2021 con plico ritirato presso l'Ufficio postale , tuttavia i periodi di contestazione in cui il ricorrente era responsabile di violazione in quanto legale rappresentante sono limitati al febbraio e marzo 2019 e non già sino al 07/05/2019 come deduce l' ( cfr. pag. 3 memoria CP_1
CP_ costituzione . Per tali periodi la responsabilità del ricorrente permane.
Sotto il profilo della prescrizione occorre evidenziare che il decorso di prescrizione non è avvenuto nella fattispecie poiché la violazione del versamento di ritenute previdenziali riguarda il 2019 ( in riferimento alla responsabilità del ricorrente febbraio e marzo) e la notifica dell'accertamento è avvenuta nel 2021. Il decorso dei cinque anni di prescrizione è stato sospeso dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 ai sensi di quanto ha disposto l'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020 n. 27 che ha disposto: “ Il termine di prescrizione di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal
23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo .Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981
n. 689”. Considerando altresì la notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta il 15/7/2024, nella fattispecie all'esame la prescrizione quinquennale non risulta decorsa.
La sanzione a carico del ricorrente odierno deve essere valutata in base agli elementi afferenti : gravità della condotta dell'autore e tutti gli elementi di valutazione;
gli articoli 6, 8, 10,11,18 e 35 della legge n. 689/1981; in considerazione dell'art. 23 del decreto legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito , con modificazioni , dalla legge 3 luglio 2023n. 85, che ha fissato la misura della sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Considerato che il ricorrente è stato legale rappresentante della società all'esame di giudizio appena due mesi e mezzo ( dal 27/12/2018 al 18.032019) , considerato altresì l'importo delle quote non versate in riferimento ai periodi febbraio 2019 e marzo 2019 , come si evincono dall'atto di accertamento, risulta corretto a parere di questo giudice applicare nella fattispecie la sanzione pari ad euro 2.550, in riferimento ai periodi limitatissimi in cui il ricorrente era rappresentante legale e responsabile della società VPD s.r.l.
Non può essere applicata la superiore sanzione calcolata dall'Istituto previdenziale in autotutela poiché il ricorrente non era rappresentante legale sino al 07/05/2019, dalla documentazione in atti versata da entrambe le parti il ricorrente risulta cessato dalla carica il 18.03.2019 ed in pari data viene nominata nuovo amministratore unico . Parte_3
Le spese di giudizio sono compensate tra le parti alla luce della reciproca soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 7743/2024 R.G. disattesa ogni contraria eccezione e domanda così provvede :
Conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata dichiarandone l'esecutorietà;
Ridetermina la sanzione amministrativa per l'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di febbraio e marzo 2019 nella misura di euro
2.550; CP_ Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' della sanzione amministrativa nella misura di euro 2.550 ;
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Catania 26/11/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 24/11/2025 come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7743/2024 R.G. L. promosso
DA
, c. f. , nato a [...] il [...] ed ivi res. Parte_1 C.F._1
Via Magenta 75, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Fabio Burgio come da procura in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Solarino via Cavour 85;
RICORRENTE
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. con sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, c. f. , in giudizio rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Vetri Alessandra come da procura in atti , domiciliato in Catania Piazza della
Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Oggetto : opposizione ad ordinanza ingiunzione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio del 02 agosto 2024, parte ricorrente proponeva opposizione ad ordinanza ingiunzione n.OI-2164269 notificata il 15/7/2024 con la quale gli è stato intimato il pagamento di euro 7.602,00 a titolo di sanzione amministrativa , oltre spese di notifica pari ad euro
9,05.
Premetteva in fatto che, in data 27/12/2018, assieme a e aveva Controparte_2 Parte_2 costituito la società “VPD srl” di cui il ricorrente ricopriva la carica di amministratore. Dopo pochissimi mesi a causa di contrasti non sanabili con gli atri soci si dimetteva dalla carica di amministratore unico in data 18/3/2019, formalizzando le dimissioni giusto verbale di assemblea sociale di pari data , depositato in atti di giudizio.
Il ricorrente odierno non ricordava di avere ricevuto notifica dell'atto di accertamento richiamato nell'ordinanza ingiunzione. A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva la prescrizione del diritto a riscuotere i contributi da parte dell' . Richiamava sotto Controparte_3 tale profilo l'art. 28 della legge n. 689/1981 che prevede il termine quinquennale per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione che decorre dal giorno in cui le violazioni sono state commesse.
Se la pretesa non viene fatta valere nel termine quinquennale previsto e richiamato sopra , il diritto ad ottenere la riscossione della sanzione si estingue.
Sotto altro profilo deduceva la violazione dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 3 della legge 241 del 1990, la violazione dell'art. 13 e seguenti delle legge, più volte richiamata, n. 689/1981.
Deduceva la carenza di motivazione del provvedimento impugnato e la circostanza dell'omessa notifica dell'atto di accertamento richiamato , mai conosciuto dal ricorrente odierno, che non era in condizione di conoscere la motivazione della sanzione irrogata.
Deduceva che erano omessi i criteri di calcolo della sanzione irrogata con l'ordinanza opposta risultando, anche sotto tale profilo, carente di motivazione il provvedimento impugnato.
Deduceva altresì che l'omessa notifica dell'accertamento richiamato nell'Ordinanza ingiunzione , aveva impedito al trasgressore di presentare scritti difensivi , produrre documenti ed essere sentito dall'Autorità competente. L'espletamento dell'audizione degli interessati da parte dell'Amministrazione non rappresentava una facoltà ma una condizione di procedibilità e di validità del procedimento sanzionatorio.
Deduceva la violazione di altre norme della legge sulla depenalizzazione del 1981 n. 689 e evidenziava la capacità di intendere e volere, colpa e dolo e l'elemento psicologico per attribuire il fatto illecito all'autore. Evidenziava altresì che nella fattispecie il ricorrente era stato amministratore unico della società per un periodo molto breve , ovverosia per due mesi e mezzo , dopo i quali aveva anche ceduto le proprie quote , e durante la carica rivestita si era prodigato per eseguire con regolarità tutti i pagamenti. Ribadiva che nessuna contestazione era stata comunicata al ricorrente stesso e pertanto aveva perduto la possibilità di difendersi nella fase endoprocedimentale, con violazione dei propri diritti , compresa la possibilità di estinguere il procedimento sanzionatorio eseguendo il pagamento della sanzione ridotta entro i sessanta giorni dalla comunicazione dell'accertamento.
Chiedeva, previa sospensione dell'ordinanza impugnata, l'annullamento del provvedimento opposto ed in subordine chiedeva al Tribunale di dichiarare che l'atto impugnato non aveva effetti nei confronti del ricorrente odierno, con vittoria di spese di giudizio. Il Tribunale disponeva la sospensione degli atti impugnati e fissava l'udienza di discussione del CP_ 03/02/2025. Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza e deduceva l'insussistenza di tutte le doglianze esposte dal ricorrente in atto introduttivo del giudizio .
Deduceva la regolare notifica di tutti gli atti propedeutici l'ordinanza ingiunzione impugnata e in particolare dell'atto di accertamento delle violazioni afferenti l'anno 2019 . CP_ Precisava che aveva rettificato le sanzioni irrogate al ricorrente in considerazione del fatto che questi era stato legale rappresentante della società sino al mese di maggio 2019 e pertanto aveva rideterminato la sanzione calcolandola in un importo inferiore che teneva conto della qualità di responsabile della società nei periodi di febbraio marzo e d aprile del 2019. Evidenziava di avere rispettato tutte le norme relative alla quantificazione della irrogazione di sanzione amministrativa previste dalla legge 689 del 1981 e di avere altresì tenuto conto della nuova normativa introdotta dal d.l. 48/2023, convertito nella legge 3 luglio 2023 n.85, e della misura delle sanzioni in esso previste.
Deduceva l'infondatezza della prescrizione nella fattispecie e la notifica degli atti interruttivi rappresentati dall'accertamento di violazione e dall'ordinanza ingiunzione , cui aveva fatto seguito il periodo di sospensione per legge , previsto dalla normativa emessa durante il periodo emergenziale da covid-19. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso , previa verifica della tempestività , dichiarandolo inammissibile in caso di prova di tardività ed il rigetto di tutte le domande proposte dal ricorrente . CP_ Chiedeva la conferma dell'ordinanza opposta e rideterminata in autotutela dall' nella misura della sanzione, chiedendo conferma dell'esecutorietà e la condanna del ricorrente al pagamento delle sanzioni previste e rideterminate , come evidenziato dall'ente, con vittoria di spese di giudizio.
Il Tribunale respingeva le istanze istruttorie formulate dal ricorrente, alla luce della natura documentale della controversia e fissava l'udienza di discussione al 24/11/2024 con modalità di trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
Successivamente questo giudice veniva delegato della discussione e decisione del giudizio all'esame ed acquisite le note come dalle parti depositate, il giudizio viene definito dal presente provvedimento.
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In via preliminare ed in riferimento alla tempestività del ricorso occorre dichiarare il rispetto del termine di 30 giorni per proporre l'opposizione all'ordinanza ingiunzione OI-2164269 notificata il
15.07.2024 come da avviso di ricevimento in atti prodotto dall'Ente resistente. Pertanto risulta rispettato nella fattispecie il termine di cui all'art. 6 d.lgs. n. 150/2011.
La fattispecie all'esame attiene all'ordinanza ingiunzione OI-2164269, relativa all'accertamento n.
.2100.15/01/2021.0029256, emessa nei confronti del ricorrente odierno in qualità di legale CP_1 rappresentante e responsabile della società VPD S.R.L. in liquidazione, con la quale è stato ingiunto di versare la somma di euro 7.602,00 a titolo di sanzione amministrativa, per violazioni riferite all'annualità 2019. L'ordinanza impugnata trae origine dall'accertamento di violazione prevista dall'art. 2 comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463 , convertito con modificazioni dalla legge 11.11.1983 n. 638 afferente omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, con contestuale comunicazione di sanzione amministrativa in misura ridotta ( art. 16 L. 24.11.1981 CP_ n. 689) . Con detto accertamento ha provveduto alla contestazione al ricorrente dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali per gli importi e per i periodi di competenza , specificati nell'allegato “ Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione “ , produttivi della violazione dell'art. 2, comma 1-bis d. l. 12/9/1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/1983
n. 638 e ss. mm. ii.
In giudizio , dall'esame della documentazione in atti versata dalle parti costituite , risultano notificati l'atto di accertamento , sopra specificato , e la successiva ordinanza ingiunzione oggi impugnata.
L'atto di accertamento ( recante protocollo .2100..15/01/2021.0029256) risulta notificato con CP_1 raccomandata n. 7860392744268 ed è stato ritirato presso l'ufficio postale in data 29.11.2021, in atti risulta anche depositato l'avviso di ricevimento di raccomandata inviato al destinatario.
L'atto risulta notificato in data in cui il ricorrente non era ormai amministratore unico della società , tuttavia l'ordinanza ingiunzione e la notifica nei confronti del medesimo ricorrente sono legittime, limitatamente alcuni dei periodi di violazione , risalenti a febbraio e marzo 2019, in cui questi risultava ancora in carica quale amministratore unico della s.r.l. VPD.
Affrontando per ordine le motivazioni a sostegno dell'opposizione, sollevate dal ricorrente occorre evidenziare che tutti i vizi formali circa l'omessa motivazione dell'ordinanza ingiunzione sono infondati. Secondo consolidata giurisprudenza il procedimento che ìrroga la sanzione amministrativa
è compiutamente retto dai principi di cui alla legge n. 689/1981 e non trova applicazione in questa materia la legge 241/1990 ( cfr. Cass. 17088/2019; Cass. 4363/2015).
In ordine alla motivazione dell'ordinanza ingiunzione, l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non è oggetto di provvedimenti discrezionali in riferimento ai quali l'amministrazione deve esternare i criteri valutativi per ponderare interessi in gioco. L'accertamento di violazione piuttosto rappresenta una attività vincolata per la quale la motivazione consiste nella individuazione del presupposto normativo sul quale contestare la violazione. L'obbligo di motivazione pertanto risulta soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata in modo che l'ingiunto possa fare valere le sue ragioni ed il giudice possa svolgere il controllo giurisdizionale. Risulta pertanto ammissibile la motivazione mediante il richiamo all'atto di accertamento, già noto al trasgressore per mezzo della contestazione. CP_ Nella fattispecie , dalla documentazione versata in atti dall' l'accertamento risulta ritualmente notificato a mezzo raccomandata diretta e ritirata presso l'ufficio postale, come sopra evidenziato. Sotto il profilo del merito occorre evidenziare che la violazione viene contestata in riferimento ai periodi che riguardano mensilità del 2019 con le somme non versate in riferimento alle singole mensilità. Il ricorrente, dagli atti depositati in allegato a ricorso, ed in allegato alla memoria di CP_ costituzione risulta legale rappresentante e quindi responsabile della società all'esame, per il mese di febbraio e marzo e non già sino al 07 maggio 2019 come sostiene l' . CP_1
Ed invero dalla visura storica della “VPD S.R.L.” risulta che il ricorrente odierno è stato nominato in carica di amministratore unico il 27.12.2018 e si è dimesso in data 18/03/2019. Nella data medesima
è iniziata la carica di amministratore unico della , poi nominata liquidatore della Parte_3 società in data 01/10/2019. Tale data di cessazione dalla carica di amministratore unico ( 18/03/2019) da parte del ricorrente ed inizio della carica ( 18/03/2019) del nuovo amministratore unico
[...]
, sono naturalmente presenti in entrambe le visure in atti depositate, trattandosi di visure Parte_3 storiche. Il ricorrente documenta altresì le dimissioni del 18 marzo 2019 con verbale dell'assemblea della società e la cessione e vendita della propria quota di partecipazione societaria del 13 marzo
2019 con atto pubblico del 13/03/2019 , repertorio 19743; raccolta n. 15633.
Pertanto nella fattispecie è avvenuto che la notifica dell'atto di accertamento è stata eseguita quando il ricorrente non rivestiva più la carica di amministratore unico , essendo la notifica dell'accertamento avvenuta il 29.11.2021 con plico ritirato presso l'Ufficio postale , tuttavia i periodi di contestazione in cui il ricorrente era responsabile di violazione in quanto legale rappresentante sono limitati al febbraio e marzo 2019 e non già sino al 07/05/2019 come deduce l' ( cfr. pag. 3 memoria CP_1
CP_ costituzione . Per tali periodi la responsabilità del ricorrente permane.
Sotto il profilo della prescrizione occorre evidenziare che il decorso di prescrizione non è avvenuto nella fattispecie poiché la violazione del versamento di ritenute previdenziali riguarda il 2019 ( in riferimento alla responsabilità del ricorrente febbraio e marzo) e la notifica dell'accertamento è avvenuta nel 2021. Il decorso dei cinque anni di prescrizione è stato sospeso dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 ai sensi di quanto ha disposto l'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020 n. 27 che ha disposto: “ Il termine di prescrizione di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal
23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo .Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981
n. 689”. Considerando altresì la notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta il 15/7/2024, nella fattispecie all'esame la prescrizione quinquennale non risulta decorsa.
La sanzione a carico del ricorrente odierno deve essere valutata in base agli elementi afferenti : gravità della condotta dell'autore e tutti gli elementi di valutazione;
gli articoli 6, 8, 10,11,18 e 35 della legge n. 689/1981; in considerazione dell'art. 23 del decreto legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito , con modificazioni , dalla legge 3 luglio 2023n. 85, che ha fissato la misura della sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Considerato che il ricorrente è stato legale rappresentante della società all'esame di giudizio appena due mesi e mezzo ( dal 27/12/2018 al 18.032019) , considerato altresì l'importo delle quote non versate in riferimento ai periodi febbraio 2019 e marzo 2019 , come si evincono dall'atto di accertamento, risulta corretto a parere di questo giudice applicare nella fattispecie la sanzione pari ad euro 2.550, in riferimento ai periodi limitatissimi in cui il ricorrente era rappresentante legale e responsabile della società VPD s.r.l.
Non può essere applicata la superiore sanzione calcolata dall'Istituto previdenziale in autotutela poiché il ricorrente non era rappresentante legale sino al 07/05/2019, dalla documentazione in atti versata da entrambe le parti il ricorrente risulta cessato dalla carica il 18.03.2019 ed in pari data viene nominata nuovo amministratore unico . Parte_3
Le spese di giudizio sono compensate tra le parti alla luce della reciproca soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 7743/2024 R.G. disattesa ogni contraria eccezione e domanda così provvede :
Conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata dichiarandone l'esecutorietà;
Ridetermina la sanzione amministrativa per l'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di febbraio e marzo 2019 nella misura di euro
2.550; CP_ Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' della sanzione amministrativa nella misura di euro 2.550 ;
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Catania 26/11/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo