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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 431/2023 R.G.L. e vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ilaria Raffanti e Dario Cosimo Adornato;
-appellante-
E
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
GI VI;
- appellato –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 06.04.2022 la ricorrente esponeva di aver presentato, in data
22.05.2019, all' domanda di pensione anticipata, accolta con provvedimento del 28 CP_2 maggio 2010, con decorrenza 1° giugno 2019 con il quale veniva liquidata la pensione categoria VOCOM numero 36411206. Lamentava che, con successiva nota del 21 dicembre
2021, l' richiedeva alla ricorrente la restituzione della somma di euro 10.493,50 con la CP_2
motivazione: <<…la pensione n. 36411206 categoria VOCOM a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1° giugno 2019 … dal ricalcolo è derivato, fino al 31 gennaio 2022, un debito a suo carico di euro 13.216,98 …>>.
Ritenendo illegittimo il provvedimento dell' adiva il Tribunale di Palmi in funzione CP_2
di Giudice del lavoro al fine di sentire dichiarare non dovute le somme richieste dall' CP_2
con conseguente condanna dell' alla restituzione degli importi eventualmente già Pt_1 trattenuti sulla percepita prestazione pensionistica, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. La ricorrente si doleva dell'erroneità del provvedimento di recupero adottato dall' illustrando due motivi principali: la mancanza di motivazione quanto ai modi e CP_2 ai tempi in cui il presunto indebito si sarebbe formato, nonché la mancata specificazione delle operazioni di calcolo che avrebbero evidenziato la corresponsione di una somma non dovuta;
l'irripetibilità delle somme erogate a titolo di pensione, alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali che avevano valorizzato la generale regola della tutela dell'affidamento incolpevole e della buona fede del percettore.
Costituendosi in giudizio l' ribadiva la regolarità del provvedimento di recupero atteso CP_2
che l'indebito si era creato sulla pensione cat. VOCOM n. 36411206 a seguito della sua trasformazione da provvisoria in definitiva.
Precisava che, nel calcolare la pensione in via provvisoria, sulla base dei dati a disposizione,
l' aveva liquidato una pensione superiore a quella spettante con conseguente Pt_1
segnalazione dell'indebito nel momento in cui si era passati dalla liquidazione provvisoria a quella definitiva.
Precisava, ulteriormente, che l'indebito non si era generato per motivi reddituali e che in materia di indebito l'onere della prova grava sul pensionato che non lo avrebbe assolto.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 318/2023, depositata in data 16.03.2023, il Tribunale di Palmi accoglieva il ricorso, così statuendo: di cui alla nota datata 21.12.2021 e, per l'effetto, condanna l'istituto alla restituzione, in favore CP_2 di parte ricorrente, degli importi eventualmente trattenuti a tale titolo, oltre interessi legali e rivalutazione;
condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € CP_2 1.865,00, esclusa la fase istruttoria, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dell'avv. GI VI, dichiaratosi anticipatario>>.
Avverso detta decisione ha interposto appello l' per i motivi di seguito trattati. CP_2
Si è costituita la per difendersi. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28.11.2025.
Motivi della decisione
Con la sentenza appellata il ricorso è stato rigettato sulla base della motivazione di seguito integralmente trascritta: <Ai fini della decisione si deve, tuttavia, premettere come, ex art. 2697
c.c., non gravi sull' ma sul pensionato - che chiede l'accertamento negativo del diritto CP_2 dell'Istituto di procedere alla ripetizione di quanto indebitamente erogato - l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa. La giurisprudenza più recente, peraltro anche a Sezioni Unite, ha infatti affermato che: “Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni” (cfr. Cass. civile, sez. un., 04/08/2010, n. 18046). Il suddetto principio può trovare applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011); in difetto di tali presupposti, non scatta
l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito. Dal tenore di tale sentenza si evince che - in alternativa - per far scattare l'onere della prova ex art. 2697 c.c. in capo all'accipiens è sufficiente che l' CP_2 costituendosi in giudizio, fornisca argomenti idonei a consentire la ricostruzione delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero, così adempiendo l'onere di contestazione previsto dall'art. 416 c.p.c. in capo alla parte convenuta.
Ebbene, nella specie, nella comunicazione del 21.12.2021, con la quale viene portato a conoscenza della ricorrente l'indebito a suo carico, l' convenuto ha omesso di fornire indicazioni ed Pt_1 elementi utili a far comprendere alla ricorrente le ragioni del carattere indebito delle somme percepite
e la correttezza del calcolo effettuato. Non è dato, infatti, evincere nel provvedimento le ragioni fondanti il ricalcolo e le modalità dello stesso.
Nel caso di specie, neppure dalle precisazioni offerte nella memoria di costituzione in giudizio dall' è dato evincere quali siano le ragioni del ricalcolo. L'unica certezza che si trae dalla difesa CP_2 dell' è che le ragioni dell'indebito non sono riconducibili a questioni legate al reddito, ma a un CP_2 calcolo errato della pensione in via provvisoria, effettuato sui dati allora a disposizione.
Non è dato sapere se i dati a disposizione dell' siano poi cambiati, determinando una Pt_2 liquidazione al ribasso. CP_ In definitiva, deve ritenersi che l'iniziale errore nelle operazioni di calcolo sia imputabile all'
Non avendo a disposizione argomenti idonei a consentire la ricostruzione delle ragioni che hanno indotto l' all'emissione del provvedimento di recupero, il ricorrente è esonerato dall'onere ex art. CP_2
2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato.
Le precedenti osservazioni sarebbero già sufficienti all'accoglimento del ricorso.
Si deve, cionondimeno, esaminare le eccezioni relative alla irripetibilità delle somme già percepite dal ricorrente e all'operatività nell'ipotesi in esame della disciplina derogatoria prevista in materia di indebito pensionistico.
Al riguardo, occorre osservare che la materia è regolata dalla legge 09/03/1989, n. 88 che, all'art. 52
(intitolato appunto “prestazioni indebite”), così dispone: “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta
a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Tale norma è stata poi oggetto di interpretazione autentica con l'art. 13 L. 412/91 che dispone: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite” (comma 1).
“L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla CP_2 misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza” (comma 2).
Pertanto, il recupero di quanto indebitamente già erogato è ammesso non solo in caso di dolo del pensionato, ma anche nell'ipotesi di “omessa od incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto
o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente”.
Così delineata la disciplina, si osserva che è necessario verificare se via sia stato dolo o una omessa o incompleta segnalazione, da parte della ricorrente, di dati incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non fossero già conosciuti dall'ente resistente.
Dagli atti di causa emerge che nessun comportamento doloso o omissivo può essere contestato al ricorrente.
Le ragioni dell'indebito sono rinvenibili nell'erronea elaborazione dei dati a disposizione dell' in CP_2 sede di prima liquidazione della pensione, dati che, per quanto è dato riscontrare dalla documentazione allegata, sono i medesimi posti a base della riliquidazione, evidentemente conteggiati in modo diverso e della cui consapevolezza da parte del ricorrente non vi è prova in atti, mancando qualsivoglia riscontro di un avvenuto disconoscimento, di un difetto contributivo o di altra causa determinante il ricalcolo.
E allora, l'origine dell'indebito può essere ascritta unicamente all'errore dell che solo a distanza CP_2 di qualche anno si è accorta dell'errore.
Più volte la Corte Costituzionale ha ricordato che “diversamente "dalla generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto... avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta"(Corte Cost n.
166/1996). D'altra parte, è lo stesso comma 2 dell'art. 13 che, pur non prevedendo un termine unico per la conclusione del procedimento, ma statuendo che “L' procede annualmente alla verifica CP_2 delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.” fornisce un adeguato “criterio di orientamento” (Corte Cost. cit.), indicando un discrimine temporale, valevole anche quando la causa della maggiore elargizione dipende da fattori diversi dal reddito, superato il quale - nei casi in cui i dati siano conosciuti dall'Ente- le somme devono essere considerate irripetibili.
Ciò posto, alla luce della disciplina su richiamata, deve dichiararsi che parte ricorrente nulla deve CP_ all' in ordine alle causali e per gli importi indicati nella missiva del dicembre 2021.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione ex art. 93 c.p.c.>>.
Con l'appello l' contesta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione CP_2 dell'artt. 2697 c.c.
In particolare sostiene che il giudice del lavoro non è il giudice dell'atto ma del merito, ed è dunque chiamato a decidere non già sui vizi formali dell'atto amministrativo bensì a vagliare la fondatezza o meno della pretesa contributiva fatta valere;
pertanto ogni contestazione relativa all'eventuale nullità del provvedimento d'indebito per eventuali vizi di motivazione si palesa come inammissibile e/o infondata.
In ordine all'onere probatorio sulla ripetibilità dell'indebito previdenziale deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, spettava all'odierna appellata l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto invocato, non assumendo alcuna rilevanza l'eventuale mancata (o inadeguata) specificazione da parte dell'ente previdenziale delle ragioni determinanti l'indebito.
Con il secondo motivo di appello deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 52 L.
88/89 e dell'art. 13 L. 412/1991, sostenendo che la circostanza che l'indebito si sia creato all'esito di una liquidazione provvisoria rende inapplicabile la normativa speciale sull'irripetibilità invocata dal giudice di primo grado che presuppone un provvedimento definitivo.
Riassunti i motivi di appello, il ricorso è infondato.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento del
21.12.2021 con cui l' ha chiesto la restituzione di € 13.216,98, “somma pagata in più” CP_2 sulla pensione cat. VOCOM numero 36411206, di cui parte appellata è titolare, con conseguente accertamento della non debenza delle somme richieste.
L'art. 52, co. 2, legge n. 88 del 1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato.
L'art. 13, co. 1, legge n. 412 del 1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa (Corte cost. n. 3 del 1993), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, co. 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
L'indebito pensionistico per essere ripetibile, deve pertanto derivare da errore CP_2
imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_2
La combinata lettura dell'art. 52, commi 1 e 2, e dell'art. 13, comma 1 (che offre l'interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 52) induce a ritenere che l' può in Pt_1
ogni momento rettificare la pensione, ma non può procedere al recupero delle somme risultanti indebitamente erogate in base ad un formale, definitivo provvedimento viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all' medesimo, salvo che l'indebito sia dipeso Pt_1
da dolo del pensionato o consegua all'incompleta o omessa segnalazione da parte di questi di fatti incidenti sul diritto o la misura della pensione che non siano già conosciuti dall' Pt_2 previdenziale.
Nel settore previdenziale vige, dunque, una normativa di carattere speciale in deroga al disposto di cui all'art. 2033 c.c.
Così delineata la disciplina, si osserva che è necessario verificare se vi sia stato dolo o una omessa o incompleta segnalazione, da parte della ricorrente, di dati incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non fossero già conosciuti dall'ente resistente.
Dagli atti di causa emerge, quindi, non soltanto l'assenza di dolo, ma altresì che non via
è stata alcuna omissione da parte della . CP_1
Invero, la si trovava in una situazione di buona fede più che giustificata e CP_1
consolidata dal lunghissimo lasso di tempo intercorso tra l'erogazione e la contestazione del presunto indebito che ha consolidato nella pensionata la ragionevole convinzione di percepire nella misura esatta la prestazione dovutagli.
Inoltre, la normativa impone all'Ente previdenziale di operare i controlli sulle prestazioni erogate.
Tutto ciò non è avvenuto per ben trentuno mesi e dunque l' non può pretendere CP_2
quanto richiesto ignorando e violando la normativa di carattere speciale che gli impone tali controlli, a maggior ragione per la circostanza che l'eventuale errore non è in alcun modo dipeso da dolo della pensionata, la quale non ha posto in essere alcuna condotta dolosa che abbia potuto trarre in inganno l CP_2
Nel corso del giudizio di primo grado l ha precisato che l'indebito non si è generato CP_2 per motivi reddituali, sebbene per un errore imputabile esclusivamente all' che, Pt_1
nel calcolare la pensione in via provvisoria, sulla base dei dati a disposizione, avrebbe liquidato una pensione superiore a quella spettante.
Di tanto l' si sarebbe accorto dopo ben trentuno mesi dalla liquidazione, pur Pt_1
avendo la disponibilità dei dati, la competenza e gli strumenti per verificare il calcolo della pensione.
L'odierna appellata, così come non era in grado di valutare la correttezza della liquidazione della pensione intervenuta nel maggio 2019, non è in grado di valutare la correttezza delle operazioni di riliquidazione della medesima pensione elaborati nel dicembre 2021.
D'altra parte nessuna comunicazione era prevista a carico della pensionata, salvo la sola presentazione della domanda di pensione, atteso che i dati per la quantificazione dell'importo mensile e la liquidazione della pensione erano e sono nella disponibilità dell' . Pt_1
Orbene, nel caso che ci occupa, è di tutta evidenza come, da un lato, l'origine dell'indebito può essere ascritta unicamente all'errore dell' dall'altro, la ha riposto CP_2 CP_1 legittimo affidamento nella definitività della misura della pensione percepita e la sua buona fede rappresenta l'elemento di discrimine, di ostacolo alla restituzione dell'indebito, tanto da rendere illegittimo il provvedimento di riliquidazione e iscrizione a debito della somma di € 13.216,98.
Più volte la Corte Costituzionale ha ricordato che “diversamente "dalla generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto... avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta"(Corte
Cost n. 166/1996).
D'altra parte è lo stesso comma 2 dell'art. 13 che, pur non prevedendo un termine unico per la conclusione del procedimento, ma statuendo che “L' procede annualmente alla CP_2
verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza” fornisce un adeguato “criterio di orientamento” (Corte Cost. cit.), indicando un discrimine temporale, superato il quale - nei casi in cui i dati siano conosciuti dall'Ente- le somme devono essere considerate irripetibili.
Ciò posto, alla luce della disciplina su richiamata la sentenza va confermata.
Le spese del giudizio, liquidate, ex D. M. 146/2022 e distratte ex art 93 c.p.c. come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'appello proposto da verso contro avverso la sentenza del CP_2 Controparte_1
Tribunale di Palmi n. 318/2023, pubblicata in data 16.03.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1)Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)Condanna l' alla refusione, in favore della , delle spese di lite liquidate CP_2 CP_1 in complessivi € 2.906,00 oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. GI VI, dichiaratosi antistatario.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28/11/2025.
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 431/2023 R.G.L. e vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ilaria Raffanti e Dario Cosimo Adornato;
-appellante-
E
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
GI VI;
- appellato –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 06.04.2022 la ricorrente esponeva di aver presentato, in data
22.05.2019, all' domanda di pensione anticipata, accolta con provvedimento del 28 CP_2 maggio 2010, con decorrenza 1° giugno 2019 con il quale veniva liquidata la pensione categoria VOCOM numero 36411206. Lamentava che, con successiva nota del 21 dicembre
2021, l' richiedeva alla ricorrente la restituzione della somma di euro 10.493,50 con la CP_2
motivazione: <<…la pensione n. 36411206 categoria VOCOM a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1° giugno 2019 … dal ricalcolo è derivato, fino al 31 gennaio 2022, un debito a suo carico di euro 13.216,98 …>>.
Ritenendo illegittimo il provvedimento dell' adiva il Tribunale di Palmi in funzione CP_2
di Giudice del lavoro al fine di sentire dichiarare non dovute le somme richieste dall' CP_2
con conseguente condanna dell' alla restituzione degli importi eventualmente già Pt_1 trattenuti sulla percepita prestazione pensionistica, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. La ricorrente si doleva dell'erroneità del provvedimento di recupero adottato dall' illustrando due motivi principali: la mancanza di motivazione quanto ai modi e CP_2 ai tempi in cui il presunto indebito si sarebbe formato, nonché la mancata specificazione delle operazioni di calcolo che avrebbero evidenziato la corresponsione di una somma non dovuta;
l'irripetibilità delle somme erogate a titolo di pensione, alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali che avevano valorizzato la generale regola della tutela dell'affidamento incolpevole e della buona fede del percettore.
Costituendosi in giudizio l' ribadiva la regolarità del provvedimento di recupero atteso CP_2
che l'indebito si era creato sulla pensione cat. VOCOM n. 36411206 a seguito della sua trasformazione da provvisoria in definitiva.
Precisava che, nel calcolare la pensione in via provvisoria, sulla base dei dati a disposizione,
l' aveva liquidato una pensione superiore a quella spettante con conseguente Pt_1
segnalazione dell'indebito nel momento in cui si era passati dalla liquidazione provvisoria a quella definitiva.
Precisava, ulteriormente, che l'indebito non si era generato per motivi reddituali e che in materia di indebito l'onere della prova grava sul pensionato che non lo avrebbe assolto.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 318/2023, depositata in data 16.03.2023, il Tribunale di Palmi accoglieva il ricorso, così statuendo: di cui alla nota datata 21.12.2021 e, per l'effetto, condanna l'istituto alla restituzione, in favore CP_2 di parte ricorrente, degli importi eventualmente trattenuti a tale titolo, oltre interessi legali e rivalutazione;
condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € CP_2 1.865,00, esclusa la fase istruttoria, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dell'avv. GI VI, dichiaratosi anticipatario>>.
Avverso detta decisione ha interposto appello l' per i motivi di seguito trattati. CP_2
Si è costituita la per difendersi. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28.11.2025.
Motivi della decisione
Con la sentenza appellata il ricorso è stato rigettato sulla base della motivazione di seguito integralmente trascritta: <Ai fini della decisione si deve, tuttavia, premettere come, ex art. 2697
c.c., non gravi sull' ma sul pensionato - che chiede l'accertamento negativo del diritto CP_2 dell'Istituto di procedere alla ripetizione di quanto indebitamente erogato - l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa. La giurisprudenza più recente, peraltro anche a Sezioni Unite, ha infatti affermato che: “Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni” (cfr. Cass. civile, sez. un., 04/08/2010, n. 18046). Il suddetto principio può trovare applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011); in difetto di tali presupposti, non scatta
l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito. Dal tenore di tale sentenza si evince che - in alternativa - per far scattare l'onere della prova ex art. 2697 c.c. in capo all'accipiens è sufficiente che l' CP_2 costituendosi in giudizio, fornisca argomenti idonei a consentire la ricostruzione delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero, così adempiendo l'onere di contestazione previsto dall'art. 416 c.p.c. in capo alla parte convenuta.
Ebbene, nella specie, nella comunicazione del 21.12.2021, con la quale viene portato a conoscenza della ricorrente l'indebito a suo carico, l' convenuto ha omesso di fornire indicazioni ed Pt_1 elementi utili a far comprendere alla ricorrente le ragioni del carattere indebito delle somme percepite
e la correttezza del calcolo effettuato. Non è dato, infatti, evincere nel provvedimento le ragioni fondanti il ricalcolo e le modalità dello stesso.
Nel caso di specie, neppure dalle precisazioni offerte nella memoria di costituzione in giudizio dall' è dato evincere quali siano le ragioni del ricalcolo. L'unica certezza che si trae dalla difesa CP_2 dell' è che le ragioni dell'indebito non sono riconducibili a questioni legate al reddito, ma a un CP_2 calcolo errato della pensione in via provvisoria, effettuato sui dati allora a disposizione.
Non è dato sapere se i dati a disposizione dell' siano poi cambiati, determinando una Pt_2 liquidazione al ribasso. CP_ In definitiva, deve ritenersi che l'iniziale errore nelle operazioni di calcolo sia imputabile all'
Non avendo a disposizione argomenti idonei a consentire la ricostruzione delle ragioni che hanno indotto l' all'emissione del provvedimento di recupero, il ricorrente è esonerato dall'onere ex art. CP_2
2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato.
Le precedenti osservazioni sarebbero già sufficienti all'accoglimento del ricorso.
Si deve, cionondimeno, esaminare le eccezioni relative alla irripetibilità delle somme già percepite dal ricorrente e all'operatività nell'ipotesi in esame della disciplina derogatoria prevista in materia di indebito pensionistico.
Al riguardo, occorre osservare che la materia è regolata dalla legge 09/03/1989, n. 88 che, all'art. 52
(intitolato appunto “prestazioni indebite”), così dispone: “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta
a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Tale norma è stata poi oggetto di interpretazione autentica con l'art. 13 L. 412/91 che dispone: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite” (comma 1).
“L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla CP_2 misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza” (comma 2).
Pertanto, il recupero di quanto indebitamente già erogato è ammesso non solo in caso di dolo del pensionato, ma anche nell'ipotesi di “omessa od incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto
o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente”.
Così delineata la disciplina, si osserva che è necessario verificare se via sia stato dolo o una omessa o incompleta segnalazione, da parte della ricorrente, di dati incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non fossero già conosciuti dall'ente resistente.
Dagli atti di causa emerge che nessun comportamento doloso o omissivo può essere contestato al ricorrente.
Le ragioni dell'indebito sono rinvenibili nell'erronea elaborazione dei dati a disposizione dell' in CP_2 sede di prima liquidazione della pensione, dati che, per quanto è dato riscontrare dalla documentazione allegata, sono i medesimi posti a base della riliquidazione, evidentemente conteggiati in modo diverso e della cui consapevolezza da parte del ricorrente non vi è prova in atti, mancando qualsivoglia riscontro di un avvenuto disconoscimento, di un difetto contributivo o di altra causa determinante il ricalcolo.
E allora, l'origine dell'indebito può essere ascritta unicamente all'errore dell che solo a distanza CP_2 di qualche anno si è accorta dell'errore.
Più volte la Corte Costituzionale ha ricordato che “diversamente "dalla generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto... avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta"(Corte Cost n.
166/1996). D'altra parte, è lo stesso comma 2 dell'art. 13 che, pur non prevedendo un termine unico per la conclusione del procedimento, ma statuendo che “L' procede annualmente alla verifica CP_2 delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.” fornisce un adeguato “criterio di orientamento” (Corte Cost. cit.), indicando un discrimine temporale, valevole anche quando la causa della maggiore elargizione dipende da fattori diversi dal reddito, superato il quale - nei casi in cui i dati siano conosciuti dall'Ente- le somme devono essere considerate irripetibili.
Ciò posto, alla luce della disciplina su richiamata, deve dichiararsi che parte ricorrente nulla deve CP_ all' in ordine alle causali e per gli importi indicati nella missiva del dicembre 2021.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione ex art. 93 c.p.c.>>.
Con l'appello l' contesta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione CP_2 dell'artt. 2697 c.c.
In particolare sostiene che il giudice del lavoro non è il giudice dell'atto ma del merito, ed è dunque chiamato a decidere non già sui vizi formali dell'atto amministrativo bensì a vagliare la fondatezza o meno della pretesa contributiva fatta valere;
pertanto ogni contestazione relativa all'eventuale nullità del provvedimento d'indebito per eventuali vizi di motivazione si palesa come inammissibile e/o infondata.
In ordine all'onere probatorio sulla ripetibilità dell'indebito previdenziale deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, spettava all'odierna appellata l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto invocato, non assumendo alcuna rilevanza l'eventuale mancata (o inadeguata) specificazione da parte dell'ente previdenziale delle ragioni determinanti l'indebito.
Con il secondo motivo di appello deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 52 L.
88/89 e dell'art. 13 L. 412/1991, sostenendo che la circostanza che l'indebito si sia creato all'esito di una liquidazione provvisoria rende inapplicabile la normativa speciale sull'irripetibilità invocata dal giudice di primo grado che presuppone un provvedimento definitivo.
Riassunti i motivi di appello, il ricorso è infondato.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento del
21.12.2021 con cui l' ha chiesto la restituzione di € 13.216,98, “somma pagata in più” CP_2 sulla pensione cat. VOCOM numero 36411206, di cui parte appellata è titolare, con conseguente accertamento della non debenza delle somme richieste.
L'art. 52, co. 2, legge n. 88 del 1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato.
L'art. 13, co. 1, legge n. 412 del 1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa (Corte cost. n. 3 del 1993), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, co. 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
L'indebito pensionistico per essere ripetibile, deve pertanto derivare da errore CP_2
imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_2
La combinata lettura dell'art. 52, commi 1 e 2, e dell'art. 13, comma 1 (che offre l'interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 52) induce a ritenere che l' può in Pt_1
ogni momento rettificare la pensione, ma non può procedere al recupero delle somme risultanti indebitamente erogate in base ad un formale, definitivo provvedimento viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all' medesimo, salvo che l'indebito sia dipeso Pt_1
da dolo del pensionato o consegua all'incompleta o omessa segnalazione da parte di questi di fatti incidenti sul diritto o la misura della pensione che non siano già conosciuti dall' Pt_2 previdenziale.
Nel settore previdenziale vige, dunque, una normativa di carattere speciale in deroga al disposto di cui all'art. 2033 c.c.
Così delineata la disciplina, si osserva che è necessario verificare se vi sia stato dolo o una omessa o incompleta segnalazione, da parte della ricorrente, di dati incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non fossero già conosciuti dall'ente resistente.
Dagli atti di causa emerge, quindi, non soltanto l'assenza di dolo, ma altresì che non via
è stata alcuna omissione da parte della . CP_1
Invero, la si trovava in una situazione di buona fede più che giustificata e CP_1
consolidata dal lunghissimo lasso di tempo intercorso tra l'erogazione e la contestazione del presunto indebito che ha consolidato nella pensionata la ragionevole convinzione di percepire nella misura esatta la prestazione dovutagli.
Inoltre, la normativa impone all'Ente previdenziale di operare i controlli sulle prestazioni erogate.
Tutto ciò non è avvenuto per ben trentuno mesi e dunque l' non può pretendere CP_2
quanto richiesto ignorando e violando la normativa di carattere speciale che gli impone tali controlli, a maggior ragione per la circostanza che l'eventuale errore non è in alcun modo dipeso da dolo della pensionata, la quale non ha posto in essere alcuna condotta dolosa che abbia potuto trarre in inganno l CP_2
Nel corso del giudizio di primo grado l ha precisato che l'indebito non si è generato CP_2 per motivi reddituali, sebbene per un errore imputabile esclusivamente all' che, Pt_1
nel calcolare la pensione in via provvisoria, sulla base dei dati a disposizione, avrebbe liquidato una pensione superiore a quella spettante.
Di tanto l' si sarebbe accorto dopo ben trentuno mesi dalla liquidazione, pur Pt_1
avendo la disponibilità dei dati, la competenza e gli strumenti per verificare il calcolo della pensione.
L'odierna appellata, così come non era in grado di valutare la correttezza della liquidazione della pensione intervenuta nel maggio 2019, non è in grado di valutare la correttezza delle operazioni di riliquidazione della medesima pensione elaborati nel dicembre 2021.
D'altra parte nessuna comunicazione era prevista a carico della pensionata, salvo la sola presentazione della domanda di pensione, atteso che i dati per la quantificazione dell'importo mensile e la liquidazione della pensione erano e sono nella disponibilità dell' . Pt_1
Orbene, nel caso che ci occupa, è di tutta evidenza come, da un lato, l'origine dell'indebito può essere ascritta unicamente all'errore dell' dall'altro, la ha riposto CP_2 CP_1 legittimo affidamento nella definitività della misura della pensione percepita e la sua buona fede rappresenta l'elemento di discrimine, di ostacolo alla restituzione dell'indebito, tanto da rendere illegittimo il provvedimento di riliquidazione e iscrizione a debito della somma di € 13.216,98.
Più volte la Corte Costituzionale ha ricordato che “diversamente "dalla generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto... avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta"(Corte
Cost n. 166/1996).
D'altra parte è lo stesso comma 2 dell'art. 13 che, pur non prevedendo un termine unico per la conclusione del procedimento, ma statuendo che “L' procede annualmente alla CP_2
verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza” fornisce un adeguato “criterio di orientamento” (Corte Cost. cit.), indicando un discrimine temporale, superato il quale - nei casi in cui i dati siano conosciuti dall'Ente- le somme devono essere considerate irripetibili.
Ciò posto, alla luce della disciplina su richiamata la sentenza va confermata.
Le spese del giudizio, liquidate, ex D. M. 146/2022 e distratte ex art 93 c.p.c. come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'appello proposto da verso contro avverso la sentenza del CP_2 Controparte_1
Tribunale di Palmi n. 318/2023, pubblicata in data 16.03.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1)Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)Condanna l' alla refusione, in favore della , delle spese di lite liquidate CP_2 CP_1 in complessivi € 2.906,00 oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. GI VI, dichiaratosi antistatario.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28/11/2025.
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti