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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/10/2024, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
Pag. 1 di 5
n. 100919/2012 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 15/10/2024, alle ore 11.19, viene chiamata la causa indicata in epigrafe.
È presente per , l'Avv. MAZZONE, il quale chiede rinvio per la pendenza CP_1 della procedura esecutiva. In subordine, chiede procedersi al sorteggio.
È presente per , in sostituzione dell'Avv. VENTIMIGLIA l'Avv. Francesco Controparte_2
MARCHESE, il quale chiede darsi corso al sorteggio.
Il Giudice,
vista la superiore richiesta, dispone procedersi al sorteggio;
con l'assistenza del funzionario UPP dott. vengono preparati due biglietti con i Testimone_1 nominativi ( e ) e due immobili (Immobile A e Immobile B); CP_1 Controparte_2
il funzionario estrae:
primo immobile: Immobile A
primo nominativo: CP_1
secondo immobile: Immobile B
secondo nominativo: . Controparte_2
A questo punto, i procuratori chiedono la definizione del procedimento.
Il Giudice
Pronuncia sentenza ai sensi dell'art.281sexies CPC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
assistita dal funzionario UPP dott. Testimone_1 Pag. 2 di 5
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 100919/2012 R.G. promosso da:
(c.f. ), CP_1 CodiceFiscale_1
col patrocinio dell'Avv. Giovanni Mazzone;
- parte attrice -
nei confronti di:
(c.f. ), Controparte_3 CodiceFiscale_2
col patrocinio dell'Avv. Rosario Ventimiglia;
- parte convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
*****
Con atto di citazione del 20.11.2011 , premettendo di esser comproprietario CP_1 dell'immobile sito in Torrenova, Via Serroconiglio n. 11, identificato in Catasto al foglio 16, part. 207, sub 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, l'altro comproprietario al fine Controparte_3
di ottenere la divisione.
Con comparsa del 21.02.2013 si è costituito , aderendo alla domanda Controparte_3
di divisione.
A seguito della soppressione della sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, il processo è stato trasferito presso la sede centrale del Tribunale.
Indi è stata disposta CTU al fine di individuare e valutare i beni al fine della formazione delle quote da attribuire ai condividenti.
Con ordinanza del 24.11.2022 questo giudice ha rilevato che sugli immobili oggetto di divisione pende davanti a questo Tribunale una procedura esecutiva immobiliare, rubricata al n. 11/2023 Pag. 3 di 5
R.G.Es., il cui pignoramento è stato trascritto nei RR.II. in data antecedente rispetto alla domanda di divisione.
La causa è quindi stata più volte rinviata per consentire alle parti di trovare un accordo con i creditori iscritti e intervenuti in detta procedura.
Detto accordo non è tuttavia stato raggiunto, sicché all'odierna udienza si è proceduto alle operazioni di sorteggio e alla discussione orale ex art. 281 sexies CPC.
*****
Preliminarmente si rileva che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1113 e 2913 CC la presente divisione è inopponibile ai creditori iscritti e intervenuti nella procedura esecutiva immobiliare n. 11/2003 R.G.Es., nonché all'eventuale aggiudicatario.
Sul punto, si richiama quanto illustrato in motivazione dalla Suprema Corte nella sentenza
Cassazione civile sez. VI - 28/05/2020, n. 10067: “D) La omessa chiamata nel giudizio dei creditori
e aventi causa non invalida la sentenza anche nei confronti dei comproprietari (Cass. n.
4703/1981), ma comporta le conseguenze stabilite nell'art. 1113 c.c.: a) il potere di impugnativa della divisione, se la violazione è incorsa in danno dei creditori e aventi causa che abbiano fatto opposizione;
b) il potere di coloro che abbiano trascritto il negozio di acquisto o iscritto l'ipoteca di disconoscere l'efficacia della divisione, la quale sarà nei loro confronti tamquam non esset: "Nel giudizio di divisione di una comunione di beni, il terzo acquirente di un diritto su uno degli immobili comuni, per atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, non
è parte necessaria del giudizio, ma, se non chiamato ad intervenirvi, non gli può essere opposta la sentenza che lo definisce, con la conseguenza che egli, ove danneggiato dalla ripartizione, potrà pretendere che si proceda a nuova divisione" (Cass. n. 4330/1986). E) La protezione accordata ai creditori, acquirenti e cessionari di diritti su cose cadenti in comunione si spiega avendo riguardo agli effetti riflessi che può avere la divisione sulle garanzie patrimoniali dei loro diritti e sulla realizzazione effettiva del loro acquisto, in relazione al carattere retroattivo che la legge le attribuisce (artt. 757,2825 c.c.)”.
Fermo restando quanto testé detto, la domanda di scioglimento della comunione proposta da uno dei comproprietari va accolta, non sussistendo nel caso di specie motivi ostativi.
Il CTU nominato ha infatti accertato la regolarità urbanistica e catastale degli immobili, e che i beni sono comodamente divisibili in natura, predisponendo all'uopo due distinti progetti di divisione, Pag. 4 di 5
evidenziando altresì che le aree urbane identificate in Catasto al foglio 16, part. 207, sub 8 e 9, non sono più nella disponibilità delle parti e quindi sono state escluse dalla divisione.
In entrambi i progetti è prevista l'attribuzione alle parti degli immobili già in loro possesso, e segnatamente a delle unità immobiliari identificate in Catasto al foglio 16, CP_1
part. 207, sub 3 e 6; ed a delle unità immobiliari identificate in Controparte_3
Catasto al foglio 16, part. 207, sub 4 e 5.
Per quanto riguarda invece il locale garage, identificato in Catasto al foglio 16, part. 207, sub 2, è stato previsto il suo frazionamento in due lotti omogenei con ingresso indipendente sia dall'esterno che dall'interno, così come dettagliatamente descritto nella relazione del CTU, cui si rimanda.
Detti lotti sono stati identificati dal consulente come “immobile 1A” e “immobile 1B”.
Entrambe le parti hanno chiesto l'assegnazione dell'immobile 1A; sicché per la relativa assegnazione si è dovuto effettuare il sorteggio ex art. 729 CC, all'esito del quale è stato assegnato a l'immobile 1A e a l'immobile 1B. CP_1 Controparte_3
Atteso che il valore degli immobili assegnati a è maggiore rispetto a quello CP_1
degli immobili assegnati a , deve inoltre il primo corrispondere a Controparte_3
titolo di conguaglio la somma di 13.648,00 euro.
Di conseguenza, va dichiarato lo scioglimento della comunione, e disposta l'assegnazione a ciascun condividente della quota attribuita mediante sorteggio, con conguaglio di € 13.648,00 a carico di in favore di . CP_1 Controparte_3
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, vanno integralmente compensate tra le parti, avendo parte convenuta aderito alla domanda di divisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- DICHIARA LO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE SULL'IMMOBILE SITO IN
TORRENOVA, VIA SERROCONIGLIO N. 11, IDENTIFICATO IN CATASTO AL FOGLIO 16,
PART. 207, SUB 2, 3, 4, 5 E 6; Pag. 5 di 5
- ASSEGNA A I BENI IMMOBILI IDENTIFICATI IN CATASTO AL CP_1
FOGLIO 16, PART. 207, SUB 3 E 6; OLTRE AL LOTTO 1A DEL LOCALE GARAGE, COME
MEGLIO DESCRITTO DAL CTU NELLA PROPRIA RELAZIONE CUI SI RIMANDA;
- ASSEGNA A I BENI IMMOBILI IDENTIFICATI IN CATASTO Controparte_3
AL FOGLIO 16, PART. 207, SUB 4 E 5, OLTRE AL LOTTO 1B DEL LOCALE GARAGE,
COME MEGLIO DESCRITTO DAL CTU NELLA PROPRIA RELAZIONE CUI SI RIMANDA;
- CONDANNA AL PAGAMENTO DI EURO 13.648,00 IN FAVORE DI CP_1
, A TITOLO DI CONGUAGLIO;
Controparte_3
- COMPENSA INTEGRALMENTE TRA LE PARTI LE SPESE DI LITE;
- PONE LE SPESE DI CTU DEFINITIVAMENTE A CARICO DI ENTRAMBE LE PARTI
NELLA MISURA DEL 50% CIASCUNO.
Così deciso il 15 Ottobre 2024
Il Giudice
Michela Agata La Porta
n. 100919/2012 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 15/10/2024, alle ore 11.19, viene chiamata la causa indicata in epigrafe.
È presente per , l'Avv. MAZZONE, il quale chiede rinvio per la pendenza CP_1 della procedura esecutiva. In subordine, chiede procedersi al sorteggio.
È presente per , in sostituzione dell'Avv. VENTIMIGLIA l'Avv. Francesco Controparte_2
MARCHESE, il quale chiede darsi corso al sorteggio.
Il Giudice,
vista la superiore richiesta, dispone procedersi al sorteggio;
con l'assistenza del funzionario UPP dott. vengono preparati due biglietti con i Testimone_1 nominativi ( e ) e due immobili (Immobile A e Immobile B); CP_1 Controparte_2
il funzionario estrae:
primo immobile: Immobile A
primo nominativo: CP_1
secondo immobile: Immobile B
secondo nominativo: . Controparte_2
A questo punto, i procuratori chiedono la definizione del procedimento.
Il Giudice
Pronuncia sentenza ai sensi dell'art.281sexies CPC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
assistita dal funzionario UPP dott. Testimone_1 Pag. 2 di 5
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 100919/2012 R.G. promosso da:
(c.f. ), CP_1 CodiceFiscale_1
col patrocinio dell'Avv. Giovanni Mazzone;
- parte attrice -
nei confronti di:
(c.f. ), Controparte_3 CodiceFiscale_2
col patrocinio dell'Avv. Rosario Ventimiglia;
- parte convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
*****
Con atto di citazione del 20.11.2011 , premettendo di esser comproprietario CP_1 dell'immobile sito in Torrenova, Via Serroconiglio n. 11, identificato in Catasto al foglio 16, part. 207, sub 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, l'altro comproprietario al fine Controparte_3
di ottenere la divisione.
Con comparsa del 21.02.2013 si è costituito , aderendo alla domanda Controparte_3
di divisione.
A seguito della soppressione della sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, il processo è stato trasferito presso la sede centrale del Tribunale.
Indi è stata disposta CTU al fine di individuare e valutare i beni al fine della formazione delle quote da attribuire ai condividenti.
Con ordinanza del 24.11.2022 questo giudice ha rilevato che sugli immobili oggetto di divisione pende davanti a questo Tribunale una procedura esecutiva immobiliare, rubricata al n. 11/2023 Pag. 3 di 5
R.G.Es., il cui pignoramento è stato trascritto nei RR.II. in data antecedente rispetto alla domanda di divisione.
La causa è quindi stata più volte rinviata per consentire alle parti di trovare un accordo con i creditori iscritti e intervenuti in detta procedura.
Detto accordo non è tuttavia stato raggiunto, sicché all'odierna udienza si è proceduto alle operazioni di sorteggio e alla discussione orale ex art. 281 sexies CPC.
*****
Preliminarmente si rileva che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1113 e 2913 CC la presente divisione è inopponibile ai creditori iscritti e intervenuti nella procedura esecutiva immobiliare n. 11/2003 R.G.Es., nonché all'eventuale aggiudicatario.
Sul punto, si richiama quanto illustrato in motivazione dalla Suprema Corte nella sentenza
Cassazione civile sez. VI - 28/05/2020, n. 10067: “D) La omessa chiamata nel giudizio dei creditori
e aventi causa non invalida la sentenza anche nei confronti dei comproprietari (Cass. n.
4703/1981), ma comporta le conseguenze stabilite nell'art. 1113 c.c.: a) il potere di impugnativa della divisione, se la violazione è incorsa in danno dei creditori e aventi causa che abbiano fatto opposizione;
b) il potere di coloro che abbiano trascritto il negozio di acquisto o iscritto l'ipoteca di disconoscere l'efficacia della divisione, la quale sarà nei loro confronti tamquam non esset: "Nel giudizio di divisione di una comunione di beni, il terzo acquirente di un diritto su uno degli immobili comuni, per atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, non
è parte necessaria del giudizio, ma, se non chiamato ad intervenirvi, non gli può essere opposta la sentenza che lo definisce, con la conseguenza che egli, ove danneggiato dalla ripartizione, potrà pretendere che si proceda a nuova divisione" (Cass. n. 4330/1986). E) La protezione accordata ai creditori, acquirenti e cessionari di diritti su cose cadenti in comunione si spiega avendo riguardo agli effetti riflessi che può avere la divisione sulle garanzie patrimoniali dei loro diritti e sulla realizzazione effettiva del loro acquisto, in relazione al carattere retroattivo che la legge le attribuisce (artt. 757,2825 c.c.)”.
Fermo restando quanto testé detto, la domanda di scioglimento della comunione proposta da uno dei comproprietari va accolta, non sussistendo nel caso di specie motivi ostativi.
Il CTU nominato ha infatti accertato la regolarità urbanistica e catastale degli immobili, e che i beni sono comodamente divisibili in natura, predisponendo all'uopo due distinti progetti di divisione, Pag. 4 di 5
evidenziando altresì che le aree urbane identificate in Catasto al foglio 16, part. 207, sub 8 e 9, non sono più nella disponibilità delle parti e quindi sono state escluse dalla divisione.
In entrambi i progetti è prevista l'attribuzione alle parti degli immobili già in loro possesso, e segnatamente a delle unità immobiliari identificate in Catasto al foglio 16, CP_1
part. 207, sub 3 e 6; ed a delle unità immobiliari identificate in Controparte_3
Catasto al foglio 16, part. 207, sub 4 e 5.
Per quanto riguarda invece il locale garage, identificato in Catasto al foglio 16, part. 207, sub 2, è stato previsto il suo frazionamento in due lotti omogenei con ingresso indipendente sia dall'esterno che dall'interno, così come dettagliatamente descritto nella relazione del CTU, cui si rimanda.
Detti lotti sono stati identificati dal consulente come “immobile 1A” e “immobile 1B”.
Entrambe le parti hanno chiesto l'assegnazione dell'immobile 1A; sicché per la relativa assegnazione si è dovuto effettuare il sorteggio ex art. 729 CC, all'esito del quale è stato assegnato a l'immobile 1A e a l'immobile 1B. CP_1 Controparte_3
Atteso che il valore degli immobili assegnati a è maggiore rispetto a quello CP_1
degli immobili assegnati a , deve inoltre il primo corrispondere a Controparte_3
titolo di conguaglio la somma di 13.648,00 euro.
Di conseguenza, va dichiarato lo scioglimento della comunione, e disposta l'assegnazione a ciascun condividente della quota attribuita mediante sorteggio, con conguaglio di € 13.648,00 a carico di in favore di . CP_1 Controparte_3
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, vanno integralmente compensate tra le parti, avendo parte convenuta aderito alla domanda di divisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- DICHIARA LO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE SULL'IMMOBILE SITO IN
TORRENOVA, VIA SERROCONIGLIO N. 11, IDENTIFICATO IN CATASTO AL FOGLIO 16,
PART. 207, SUB 2, 3, 4, 5 E 6; Pag. 5 di 5
- ASSEGNA A I BENI IMMOBILI IDENTIFICATI IN CATASTO AL CP_1
FOGLIO 16, PART. 207, SUB 3 E 6; OLTRE AL LOTTO 1A DEL LOCALE GARAGE, COME
MEGLIO DESCRITTO DAL CTU NELLA PROPRIA RELAZIONE CUI SI RIMANDA;
- ASSEGNA A I BENI IMMOBILI IDENTIFICATI IN CATASTO Controparte_3
AL FOGLIO 16, PART. 207, SUB 4 E 5, OLTRE AL LOTTO 1B DEL LOCALE GARAGE,
COME MEGLIO DESCRITTO DAL CTU NELLA PROPRIA RELAZIONE CUI SI RIMANDA;
- CONDANNA AL PAGAMENTO DI EURO 13.648,00 IN FAVORE DI CP_1
, A TITOLO DI CONGUAGLIO;
Controparte_3
- COMPENSA INTEGRALMENTE TRA LE PARTI LE SPESE DI LITE;
- PONE LE SPESE DI CTU DEFINITIVAMENTE A CARICO DI ENTRAMBE LE PARTI
NELLA MISURA DEL 50% CIASCUNO.
Così deciso il 15 Ottobre 2024
Il Giudice
Michela Agata La Porta