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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/04/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 670/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado promosso da:
col patrocinio dell'avv. LUCIA LICHERI Parte_1
ADOTTANTE per l'adozione di
Persona_1
[...]
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: adozione di maggiorenne
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 febbraio 2025 , nato a [...] il [...], Parte_1 chiedeva di adottare , nata a [...] il [...] dal precedente matrimonio Persona_1 della coniuge di esso ricorrente, , con . Parte_2 Persona_2
Esponeva che la madre dell'adottanda, a seguito del divorzio dal coniuge, il 30 agosto 2020 aveva contratto matrimonio con esso ricorrente dopo una lunga convivenza, unione subito accettata dalla figlia . Aggiungeva il ricorrente che, non avendo egli altri figli, aveva instaurato un profondo Per_1 legame affettivo con la sig.ra che a sua volta aveva stabilito con lui un rapporto paterno. Per_1
Comparse anche personalmente le parti all'udienza del 15 aprile 2025 innanzi al presidente che raccoglieva le dichiarazioni di consenso e assenso all'adozione di tutti gli interessati, la causa era rimessa al collegio per la decisione.
Il genitore dell'adottanda, , non compariva all'udienza né si costituiva, nonostante la Persona_2 regolare notificazione del ricorso introduttivo e del decreto.
Tanto premesso, la domanda dev'essere accolta, considerato che l'adottante e l'adottanda hanno personalmente manifestato all'udienza il loro consenso all'adozione nelle forme di legge e che anche la coniuge dell'adottante e madre dell'adottanda ha senza riserve espresso il suo assenso. Stante il disinteresse manifestato dal genitore dell'adottanda, , e non essendovi altri parenti Persona_2 interessati al procedimento, ricorrono dunque tutte le condizioni previste dagli artt. 291, ss., c.c., per farsi luogo all'adozione, stante la sua evidente convenienza per l'interessata che, in ragione del profondo legame affettivo che la unisce all'adottante, pure confermato dalle parti, riconosce di fatto nella sua persona una figura affine a quella genitoriale.
Non è emersa nessuna circostanza ostativa all'adozione e risultano dunque adempiute tutte le condizioni di legge per farvi luogo.
Come richiesto dall'adottanda senza opposizione, si dispone l'aggiunta del cognome dell'adottante al suo attuale cognome paterno, ai sensi dell'art. 299, co. 1°, c.c., posponendolo, sicché ella assumerà il cognome , come richiesto (al riguardo, Corte Cost., sentenza n. 135/2023). Per_3
Nulla per le spese, stante l'adesione alla domanda di tutti gli interessati.
P.Q.M.
Dispone farsi luogo alla adozione di , nata a [...] il [...], da parte di Persona_1
, nato a [...] il [...]. Parte_1
L'adottata assumerà il cognome . Per_3
Manda al cancelliere di comunicare la presente sentenza all'adottante, all'adottata e al P.M., nonché di trascriverla sull'apposito registro e comunicarla all'ufficiale di stato civile del comune di Sassari competente per l'annotazione.
Nulla per le spese.
Sassari 15 aprile 2025
Il Presidente relatore
Stefania Deiana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado promosso da:
col patrocinio dell'avv. LUCIA LICHERI Parte_1
ADOTTANTE per l'adozione di
Persona_1
[...]
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: adozione di maggiorenne
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 febbraio 2025 , nato a [...] il [...], Parte_1 chiedeva di adottare , nata a [...] il [...] dal precedente matrimonio Persona_1 della coniuge di esso ricorrente, , con . Parte_2 Persona_2
Esponeva che la madre dell'adottanda, a seguito del divorzio dal coniuge, il 30 agosto 2020 aveva contratto matrimonio con esso ricorrente dopo una lunga convivenza, unione subito accettata dalla figlia . Aggiungeva il ricorrente che, non avendo egli altri figli, aveva instaurato un profondo Per_1 legame affettivo con la sig.ra che a sua volta aveva stabilito con lui un rapporto paterno. Per_1
Comparse anche personalmente le parti all'udienza del 15 aprile 2025 innanzi al presidente che raccoglieva le dichiarazioni di consenso e assenso all'adozione di tutti gli interessati, la causa era rimessa al collegio per la decisione.
Il genitore dell'adottanda, , non compariva all'udienza né si costituiva, nonostante la Persona_2 regolare notificazione del ricorso introduttivo e del decreto.
Tanto premesso, la domanda dev'essere accolta, considerato che l'adottante e l'adottanda hanno personalmente manifestato all'udienza il loro consenso all'adozione nelle forme di legge e che anche la coniuge dell'adottante e madre dell'adottanda ha senza riserve espresso il suo assenso. Stante il disinteresse manifestato dal genitore dell'adottanda, , e non essendovi altri parenti Persona_2 interessati al procedimento, ricorrono dunque tutte le condizioni previste dagli artt. 291, ss., c.c., per farsi luogo all'adozione, stante la sua evidente convenienza per l'interessata che, in ragione del profondo legame affettivo che la unisce all'adottante, pure confermato dalle parti, riconosce di fatto nella sua persona una figura affine a quella genitoriale.
Non è emersa nessuna circostanza ostativa all'adozione e risultano dunque adempiute tutte le condizioni di legge per farvi luogo.
Come richiesto dall'adottanda senza opposizione, si dispone l'aggiunta del cognome dell'adottante al suo attuale cognome paterno, ai sensi dell'art. 299, co. 1°, c.c., posponendolo, sicché ella assumerà il cognome , come richiesto (al riguardo, Corte Cost., sentenza n. 135/2023). Per_3
Nulla per le spese, stante l'adesione alla domanda di tutti gli interessati.
P.Q.M.
Dispone farsi luogo alla adozione di , nata a [...] il [...], da parte di Persona_1
, nato a [...] il [...]. Parte_1
L'adottata assumerà il cognome . Per_3
Manda al cancelliere di comunicare la presente sentenza all'adottante, all'adottata e al P.M., nonché di trascriverla sull'apposito registro e comunicarla all'ufficiale di stato civile del comune di Sassari competente per l'annotazione.
Nulla per le spese.
Sassari 15 aprile 2025
Il Presidente relatore
Stefania Deiana