Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 21/01/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 635 del 21.2.2023 Oggetto: indebito assistenziale
N. R.G. 426/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
ha pronunciat o l a present e
SENTENZ A
nell a cont roversi a ci vile in mat eri a assi st enzi ale, i n grado di appello ,
tra
, rappresent at o e di feso dal l'Avv.Mari a Rosari a Parte_1
Val erio
Appel lant e e
, CP_1 Controparte_2 in persona del s uo President e pro -tempore, rappresentat o e di feso dall 'Avv. Salvatore Grazius o e dall'Avv. S alv atore Fanara
Appell ato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Lecce il 15.2.2022 , Parte_1 premesso di essere stato riconosciuto invalido totale con diritto all'indennità di accompagnamento in data 25.5.2015 e che nella visita di revisione del 4.3.2016 era stato invece riconosciuto solo invalido al 75%, mentre nella successiva visita del 28.3.2018 nella misura del 100%, aveva dedotto
Aveva lamentato la violazione dell'art.3 ter d.l.n.850/197, dell'art 3 comma 9 d.l. n.173/1988, e dell'art.37 comma 8 l.n.448/1998, evidenziando che non vi era stato alcun provvedimento di sospensione e di revoca anteriormente alla comunicazione del 17.2.2020 e sostenendo pertanto la non ripetibilità delle somme corrisposte;
aveva altresì invocato la tutela dell'affidamento del percipiente in buona fede, stante l'inerzia prolungata dell' nel procedimento finalizzato alla CP_1 revoca. Aveva eccepito la genericità del provvedimento di indebito. Aveva quindi chiesto che fosse accertata l'illegittimità della pretesa restitutoria dell' . CP_1
L' aveva eccepito l'infondatezza dell'avverso ricorso, di cui aveva chiesto il rigetto. CP_1
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale aveva respinto il ricorso osservando: - che, sebbene nel caso di specie la norma di riferimento fosse costituita dall'art. 37 comma 8 l.n.448/1998 la ripetizione dell'indebito era legittima perché derivante dalla radicale insussistenza del requisito sanitario all'esito della visita di revisione;
-che si sarebbe dovuto escludere un affidamento incolpevole, e dunque una condizione di buona fede, essendo il ricorrente a conoscenza di essere stato sottoposto a visita e del miglioramento delle proprie condizioni di salute.
Con ricorso in appello ha precisato che egli aveva ricevuto solo il Parte_1 verbale della visita di revisione e non anche un formale provvedimento di revoca;
ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso il suo legittimo affidamento senza considerare che, malgrado la previsione delle norme di settore, non era stato emesso un provvedimento di sospensione della prestazione né un provvedimento di revoca, e nella parte in cui era stata attribuita rilevanza al verbale sanitario che, invece, essendo impugnabile nel termine di sei mesi, non poteva valere come revoca. Ha invocato l'art.38 Cost e ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
L' , eccepita l'infondatezza del gravame, ne ha chiesto il rigetto. CP_1
All'udienza di discussione del 22.11.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Infondata è la doglianza dell'appellante.
Egli sostiene che sulla base dell'art.37 l.n.448/1998, all'esito del verbale della commissione medica che accerta il venir meno delle condizioni sanitarie occorrenti per la conferma della prestazione di invalidità civile precedentemente riconosciuta, la prestazione non spetta più soltanto allorchè venga sospesa e poi definitivamente revocata.
Tuttavia in senso contrario si è pronunciata la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la perdita dei benefici per gli invalidi civili per motivi attinenti al requisito sanitario si produce dalla visita di verifica e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni: in tal senso depone la sentenza della Cassazione n.26096\2010, resa con riferimento all'art. 4, comma 3 bis, D.L. n.
323/1996 che peraltro (non prevedendo l'immediata sospensione della prestazione dopo la visita di verifica) conteneva una disciplina meno rigorosa di quella prevista dall'art.37 comma 8
l.n.448/1998, applicabile ratione temporis alla fattispecie qui in esame. Anche in altre pronunce di legittimità si legge che “
4.3 Regole specifiche ricorrono per
l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici”
(così Cass. n.28771/2018; in tal senso v. anche Cass.n.248/2023).
E'stato altresì recentemente chiarito che "In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa
Corte" (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e
31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito
(assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. sent. n. 24180/2022).
Il contemperamento dei due diversi principi, quello della perdita del diritto a percepire la prestazione assistenziale anche prima del provvedimento formale di revoca per mancanza del requisito sanitario accertato come insussistente, e quello del legittimo affidamento, si realizza nel caso concreto considerando irripetibile la prestazione erogata anteriormente alla comunicazione del verbale di visita di revisione del 4.4.2016; ma per il periodo successivo, in cui all'assistito era nota la valutazione del 75% di invalidità, non è ravvisabile un affidamento ragionevole e tutelabile.
Nel caso di specie è infatti pacifico che all'appellante sia stato notificato il verbale della visita di revisione (v. pag.7 atto di appello).
A decorrere dal ricevimento della copia del verbale di visita il ricorrente è stato posto nelle condizioni di avere legale conoscenza dell'accertamento negativo del requisito sanitario necessario per la conferma dell'indennità di accompagnamento;
quindi per il periodo successivo non può più ritenersi sussistente un affidamento legittimo sulla spettanza della prestazione che l' ha CP_1 indebitamente continuato ad erogare.
Ne consegue che è suscettibile di ripetizione l'importo dell'indennità di accompagnamento costituente oggetto della comunicazione di indebito del 2020, non ostandovi l'art.38 Cost. che tutela la necessità assistenziali nei casi in cui sussistano gli appositi requisiti stabiliti dalla legge.
In definitiva l'appello, risultando infondato, va respinto.
3. Le spese di questo grado sono irripetibili, stante la dichiarazione resa dall'interessato ai sensi dell'art.152 disp. Att. C.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce –Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 17.06.2023 da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del 21.02.2023 n.635 del Tribunale di Lecce, così provvede: CP_1
Rigetta l'appello.
Spese irripetibili. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del DPR n. 115/2002 da atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 22.11.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.Gennaro Lombardi