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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 01/12/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 811/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice rel./est.
Dott. Davide Palazzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 811/2023 R.G., avente ad oggetto: “divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Enna alla via Grimaldi n. 8 presso lo studio dell'Avv. Gianpiero Cortese (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
-RICORRENTE-
pagina 1 di 8 CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F.: , elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._3
Enna alla via Trapani n, 2 presso lo studio dell'Avv. Patrizia Di Mattia (C.F.: , C.F._4
che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-RESISTENTE-
CON L'INTERVENTO DI
nato a [...] il [...] (C.F.: , elettivamente Controparte_2 CodiceFiscale_5 domiciliato in Enna alla via Trapani n, 2 presso lo studio dell'Avv. Maria Giovanna Gioveni (C.F.:
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._6
-TERZO INTERVENUTO-
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza, di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, del 29.10.2025.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.07.2023, il sig. ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile (rectius: la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario) contratto con la sig.ra , a Villarosa l' 11.07.2001, in regime di CP_1
separazione dei beni;
atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 1, Parte II,
Serie A, Ufficio 2, Anno 2001.
Il ricorrente, nel rappresentare che dalla predetta unione coniugale è nato il figlio Controparte_2
(nato a [...] il [...]) ha dedotto e documentato che il Tribunale di Enna, con sentenza
[...]
n. 25/2005 del 19.01.2005, resa all'esito del procedimento iscritto al n. 368/2004 r.g., ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, disponendo altresì:
pagina 2 di 8 - l'affidamento del figlio, all'epoca minorenne, alla madre, con regolamentazione in dettaglio del diritto di visita del padre;
- l'obbligo del padre di corrispondere alla madre un assegno di mantenimento per il figlio pari ad €
200,00, entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, specificamente individuate, con espressa rinuncia reciproca di ciascuno dei coniugi a chiedere il mantenimento per sé.
Il ricorrente ha esposto che, a seguito della separazione, “fin da subito iniziavano a manifestarsi i primi problemi relativi alla gestione dell'affidamento del piccolo e si evidenziavano delle Controparte_2 pecche organizzative nell'accordo di separazione, nonché varie conflittualità non ancora sopite tra i coniugi”.
Il ricorrente ha poi dedotto che il Tribunale di Enna in data 26.10.2015 emetteva decreto di omologa, nella causa civile iscritta al n. 475/2015 R.G.V.G., con il quale provvedeva alla modifica delle condizioni di separazione come da apposito accordo sottoscritto dalle parti in data 14 ottobre 2015 con cui le parti congiuntamente pattuivano il versamento della somma di € 400,00 per il mantenimento del minore, nonché il preventivo accordo tra i coniugi in caso di spese straordinarie, poste a carico di entrambi in ragione del 50%.
Il ricorrente a sostegno della chiesta modifica dell'assegno di mantenimento a favore del figlio ha dedotto il raggiungimento da parte dello stesso della maggiore età precisando che ha conseguito CP_2 la laurea in Scienze Motorie all' Università Kore di Enna, “ma non è a conoscenza se lo stesso abbia o meno, mai, inoltrato domande di assunzioni presso Enti o Società confacenti alla Sua preparazione scolastica e al titolo conseguito”.
Il ricorrente ha inoltre riferito che “con uno stipendio di €. 1.500,00, ha da fare i conti con un mutuo per l'autovettura (mezzo idoneo a raggiungere il posto di lavoro ad presso l'Università Parte_2
Kore) e le relative spese di gestione della stessa, con le bollette di luce, gas, IMU, TARI, ed ogni altra imposta ex lege dovuta”.
Il ricorrente ha quindi chiesto disporsi l'obbligo a carico dello stesso di un assegno mensile per il mantenimento del figlio pari ad € 250,00, oltre il 50% delle spese mediche non mutuabili e delle spese ricreative “fin tanto che lo stesso trovi una entrata economica”.
pagina 3 di 8 In data 16.11.2023, si è costituita in giudizio la sig.ra , che senza opporsi alla dichiarazione CP_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha dedotto che il sig. si è reso Parte_1
più volte inadempiente all'obbligo di mantenimento disposto a suo carico in sede di separazione costringendola a sporgere denuncia-querela e ad agire giudizialmente per il riconoscimento del credito dalla stessa vantato (cfr. procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 117/2023 R.G.E. Tribunale di
Enna).
La resistente ha poi contestato la versione dei fatti narrata dal ricorrente, rilevando che il figlio dalla separazione ha vissuto con la madre, la quale non ha mai impedito al padre di vederlo;
piuttosto quest'ultimo, invece, è venuto meno ai doveri di genitore, disinteressandosi del figlio non solo in ordine alla sua crescita fisica e morale, ma anche in relazione ai suoi bisogni materiali fino al punto che
“ […], , […], una volta raggiunta la maggiore età, ha deciso di non voler coltivare Controparte_2
alcun legame con il padre, evitandolo, anche, presso la sede universitaria di Enna dove il resistente lavora e frequenta il terzo anno della Facoltà di Scienze Motorie, conseguendo, Controparte_2 peraltro, ottimi voti”.
La resistente ha inoltre rilevato di essere disoccupata e, per non gravare finanziariamente sull'ex coniuge, ha rinunciato al proprio mantenimento, pretendendo esclusivamente il contributo ordinario e straordinario per il figlio, quest'ultimo amorevolmente cresciuto anche grazie all'aiuto del nonno materno, , il quale si è dedicato e continua a dedicarsi al mantenimento, all'educazione e Persona_1 all'istruzione del nipote.
In data 17.11.2023 è ritualmente intervenuto nel giudizio de quo, ai sensi dell'art. 473-bis.20 c.p.c., il figlio delle parti in causa, , il quale ha contestato i fatti posti a fondamento delle Controparte_2
richieste avanzate dal ricorrente e ha confermato quanto dichiarato dalla madre in ordine alla narrazione dei motivi del mancato rapporto con il padre.
Nello specifico il figlio ha contestato la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento in suo favore ritenendola priva di fondamento, deducendo al riguardo che il padre è assunto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso l'Università Kore di Enna, percepisce una retribuzione mensile netta pari ad € 1.600,62 ed è proprietario di due immobili siti a Villarosa.
Ha quindi concluso chiedendo di “disporre a carico del signor un assegno di Parte_1 mantenimento in favore del figlio pari ad € 475,00 mensili, secondo la Controparte_2
pagina 4 di 8 rivalutazione degli indici ISTAT, da versare sulla Postepay Evolution allo stesso intestata ed avente
IBAN [...], entro il giorno 5 di ogni mese, otre il 50% delle spese straordinarie”.
All'udienza di comparizione del 20.12.2023 sentite congiuntamente tutte le parti, le quali hanno confermato le difese già spiegate nei rispettivi atti introduttivi, è stato disposto per il prosieguo della causa, il rinvio all'udienza del 14.02.2024.
Con ordinanza del 22.04.2024 resa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del
3.4.2024, il Giudice, nella persona del dott. Giuseppe Tripi, ritenuto di non dovere adottare i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c., stante l'assenza del requisito dell'urgenza di provvedere, e dunque ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la discussione della causa e la decisione all'udienza del 12.11.2024.
Intervenuta medio tempore la sostituzione del Giudice con lo scrivente relatore, all'udienza del
29.10.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti;
nello specifico il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato che “il proprio assistito nelle more è stato colpito da un tumore molto grave
e ciò comporterà pesanti aggravi sulla sua situazione economica;
chiede, pertanto, che di tale nuova situazione di fatto si tenga conto ai fini della commisurazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio”.
Dunque, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio civile va riqualificata come domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed è fondata e va accolta.
Invero, con Sentenza n. 25/05 del 19.01.2005, il Tribunale di Enna ha pronunciato la separazione dei coniugi prevedendo l'affidamento condiviso del figlio , con regolamentazione del Controparte_2
diritto di visita del padre, nonché la corresponsione, da parte del sig. alla Parte_1 moglie, di un assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili e delle spese ricreative, previamente concordate e documentate.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
pagina 5 di 8 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia del decreto di omologa della separazione, ormai irrevocabile, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo stabilito dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Nulla va disposto in ordine all'affidamento del figlio , atteso che quest'ultimo Controparte_2
ha raggiunto la maggiore età.
In ordine all'unica domanda oggetto di valutazione nel presente giudizio, ossia al contributo economico dovuto dal padre in favore del figlio , maggiorenne ma non economicamente Controparte_2
indipendente, giova rammentare quanto segue.
Sulla determinazione del quantum dell'assegno in favore della prole, va ricordato che, in linea di principio, “in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza” (così Cass. 1993 n. 3363); è noto, poi, che “il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto citato, impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (così Cass. 1997 n. 11025 e, in motivazione, Cass. 15065/2000).
Ebbene, nella fattispecie in esame, occorre premettere che la madre è disoccupata e gode dell'aiuto dei propri genitori, mentre il padre è dipendente a tempo indeterminato presso l'Università Kore di Enna e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.600,00 (cfr. all. 7 alla comparsa di costituzione di parte resistente).
Inoltre, le eventuali difficoltà economiche dedotte da parte ricorrente non possono privare la prole del diritto ad un mantenimento “minimo” non derogabile.
pagina 6 di 8 Ciò premesso, la richiesta di parte ricorrente di riduzione dell'assegno di mantenimento del figlio può essere accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
Ed invero, non è contestato che il figlio delle parti, pur avendo raggiunto la maggiore età sia ancora economicamente non autosufficiente.
Peraltro, parte ricorrente, con nota di deposito del 26.06.2025, ha documentato e allegato il peggioramento del proprio stato di salute, essendo affetto da tumore, nello specifico “da uno stato avanzato di carcinoma al pancreas”; pertanto tali condizioni psicofisiche impongono necessariamente una valutazione più “stringente” in merito all'assegno in favore del figlio proprio in ragione delle ingenti cure mediche che ragionevolmente dovrà sostenere e della verosimile ristrettezza dei tempi necessari ad avanzare richieste di sussidi statali al fine di far fronte alle onerose cure necessarie.
Dunque, ritenuto che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori esclusivamente se, terminato il percorso formativo prescelto, provi di essersi effettivamente attivato per rinvenire un impiego in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, nonché alla luce delle condizioni economiche delle parti (come sopra riportate) e considerata la dedotta situazione di salute del sig. e la esiguità dei tempi, questo Collegio ritiene equo ridurre l'assegno posto a carico del Pt_1 sig. a titolo di contributo al mantenimento del figlio , alla somma mensile di € Pt_1 Controparte_2
280,00, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di quest'ultimo, da versare, direttamente al figlio con le modalità da questo richieste (versamento sulla Postepay Evolution allo stesso intestata ed avente IBAN [...]) entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta.
Sussistono ragioni concrete per accogliere la richiesta avanzata dal figlio, , di il Controparte_2
versamento diretto del mantenimento, non essendo di per sé ostativa a tal fine la coabitazione dello stesso con la madre, come dalle stesse parti dichiarato nei rispetti atti introduttivi e non contestato dall'intervenuto e non essendo mai stata contestata, nel corso del processo, una tale domanda, né dal ricorrente, che anzi ne ha fatto espressa richiesta in seno all'atto introduttivo del giudizio, né dalla resistente.
Infine, entrambi i coniugi vanno onerati di provvedere in parti uguali alle spese straordinarie che si rendono necessarie per il figlio, intendendosi tutte quelle voci di spesa che “non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in
pagina 7 di 8 concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337-ter, comma 4, c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. I, 18/03/2024, n. 7169).
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
*
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e , nata a [...] il
[...] C.F._1 CP_1
16.06.1975 (C.F.: ; C.F._3
- Ordina al competente Ufficiale di Stato civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Villarosa al n. 1, Parte II, Serie A, Ufficio 2, Anno 2001;
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Parte_1 CP_1 contributo per il mantenimento del figlio , un assegno mensile di € 280,00, fino Controparte_2 al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di quest'ultimo come argomentato in parte motiva, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta dalla data della domanda, oltre il 50% delle spese straordinarie, da versarsi direttamente al figlio stesso con le modalità da egli indicate e riportate nella superiore parte motiva;
- Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice rel./est.
Dott. Davide Palazzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 811/2023 R.G., avente ad oggetto: “divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Enna alla via Grimaldi n. 8 presso lo studio dell'Avv. Gianpiero Cortese (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
-RICORRENTE-
pagina 1 di 8 CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F.: , elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._3
Enna alla via Trapani n, 2 presso lo studio dell'Avv. Patrizia Di Mattia (C.F.: , C.F._4
che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-RESISTENTE-
CON L'INTERVENTO DI
nato a [...] il [...] (C.F.: , elettivamente Controparte_2 CodiceFiscale_5 domiciliato in Enna alla via Trapani n, 2 presso lo studio dell'Avv. Maria Giovanna Gioveni (C.F.:
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._6
-TERZO INTERVENUTO-
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Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza, di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, del 29.10.2025.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.07.2023, il sig. ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile (rectius: la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario) contratto con la sig.ra , a Villarosa l' 11.07.2001, in regime di CP_1
separazione dei beni;
atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 1, Parte II,
Serie A, Ufficio 2, Anno 2001.
Il ricorrente, nel rappresentare che dalla predetta unione coniugale è nato il figlio Controparte_2
(nato a [...] il [...]) ha dedotto e documentato che il Tribunale di Enna, con sentenza
[...]
n. 25/2005 del 19.01.2005, resa all'esito del procedimento iscritto al n. 368/2004 r.g., ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, disponendo altresì:
pagina 2 di 8 - l'affidamento del figlio, all'epoca minorenne, alla madre, con regolamentazione in dettaglio del diritto di visita del padre;
- l'obbligo del padre di corrispondere alla madre un assegno di mantenimento per il figlio pari ad €
200,00, entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, specificamente individuate, con espressa rinuncia reciproca di ciascuno dei coniugi a chiedere il mantenimento per sé.
Il ricorrente ha esposto che, a seguito della separazione, “fin da subito iniziavano a manifestarsi i primi problemi relativi alla gestione dell'affidamento del piccolo e si evidenziavano delle Controparte_2 pecche organizzative nell'accordo di separazione, nonché varie conflittualità non ancora sopite tra i coniugi”.
Il ricorrente ha poi dedotto che il Tribunale di Enna in data 26.10.2015 emetteva decreto di omologa, nella causa civile iscritta al n. 475/2015 R.G.V.G., con il quale provvedeva alla modifica delle condizioni di separazione come da apposito accordo sottoscritto dalle parti in data 14 ottobre 2015 con cui le parti congiuntamente pattuivano il versamento della somma di € 400,00 per il mantenimento del minore, nonché il preventivo accordo tra i coniugi in caso di spese straordinarie, poste a carico di entrambi in ragione del 50%.
Il ricorrente a sostegno della chiesta modifica dell'assegno di mantenimento a favore del figlio ha dedotto il raggiungimento da parte dello stesso della maggiore età precisando che ha conseguito CP_2 la laurea in Scienze Motorie all' Università Kore di Enna, “ma non è a conoscenza se lo stesso abbia o meno, mai, inoltrato domande di assunzioni presso Enti o Società confacenti alla Sua preparazione scolastica e al titolo conseguito”.
Il ricorrente ha inoltre riferito che “con uno stipendio di €. 1.500,00, ha da fare i conti con un mutuo per l'autovettura (mezzo idoneo a raggiungere il posto di lavoro ad presso l'Università Parte_2
Kore) e le relative spese di gestione della stessa, con le bollette di luce, gas, IMU, TARI, ed ogni altra imposta ex lege dovuta”.
Il ricorrente ha quindi chiesto disporsi l'obbligo a carico dello stesso di un assegno mensile per il mantenimento del figlio pari ad € 250,00, oltre il 50% delle spese mediche non mutuabili e delle spese ricreative “fin tanto che lo stesso trovi una entrata economica”.
pagina 3 di 8 In data 16.11.2023, si è costituita in giudizio la sig.ra , che senza opporsi alla dichiarazione CP_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha dedotto che il sig. si è reso Parte_1
più volte inadempiente all'obbligo di mantenimento disposto a suo carico in sede di separazione costringendola a sporgere denuncia-querela e ad agire giudizialmente per il riconoscimento del credito dalla stessa vantato (cfr. procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 117/2023 R.G.E. Tribunale di
Enna).
La resistente ha poi contestato la versione dei fatti narrata dal ricorrente, rilevando che il figlio dalla separazione ha vissuto con la madre, la quale non ha mai impedito al padre di vederlo;
piuttosto quest'ultimo, invece, è venuto meno ai doveri di genitore, disinteressandosi del figlio non solo in ordine alla sua crescita fisica e morale, ma anche in relazione ai suoi bisogni materiali fino al punto che
“ […], , […], una volta raggiunta la maggiore età, ha deciso di non voler coltivare Controparte_2
alcun legame con il padre, evitandolo, anche, presso la sede universitaria di Enna dove il resistente lavora e frequenta il terzo anno della Facoltà di Scienze Motorie, conseguendo, Controparte_2 peraltro, ottimi voti”.
La resistente ha inoltre rilevato di essere disoccupata e, per non gravare finanziariamente sull'ex coniuge, ha rinunciato al proprio mantenimento, pretendendo esclusivamente il contributo ordinario e straordinario per il figlio, quest'ultimo amorevolmente cresciuto anche grazie all'aiuto del nonno materno, , il quale si è dedicato e continua a dedicarsi al mantenimento, all'educazione e Persona_1 all'istruzione del nipote.
In data 17.11.2023 è ritualmente intervenuto nel giudizio de quo, ai sensi dell'art. 473-bis.20 c.p.c., il figlio delle parti in causa, , il quale ha contestato i fatti posti a fondamento delle Controparte_2
richieste avanzate dal ricorrente e ha confermato quanto dichiarato dalla madre in ordine alla narrazione dei motivi del mancato rapporto con il padre.
Nello specifico il figlio ha contestato la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento in suo favore ritenendola priva di fondamento, deducendo al riguardo che il padre è assunto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso l'Università Kore di Enna, percepisce una retribuzione mensile netta pari ad € 1.600,62 ed è proprietario di due immobili siti a Villarosa.
Ha quindi concluso chiedendo di “disporre a carico del signor un assegno di Parte_1 mantenimento in favore del figlio pari ad € 475,00 mensili, secondo la Controparte_2
pagina 4 di 8 rivalutazione degli indici ISTAT, da versare sulla Postepay Evolution allo stesso intestata ed avente
IBAN [...], entro il giorno 5 di ogni mese, otre il 50% delle spese straordinarie”.
All'udienza di comparizione del 20.12.2023 sentite congiuntamente tutte le parti, le quali hanno confermato le difese già spiegate nei rispettivi atti introduttivi, è stato disposto per il prosieguo della causa, il rinvio all'udienza del 14.02.2024.
Con ordinanza del 22.04.2024 resa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del
3.4.2024, il Giudice, nella persona del dott. Giuseppe Tripi, ritenuto di non dovere adottare i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c., stante l'assenza del requisito dell'urgenza di provvedere, e dunque ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la discussione della causa e la decisione all'udienza del 12.11.2024.
Intervenuta medio tempore la sostituzione del Giudice con lo scrivente relatore, all'udienza del
29.10.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti;
nello specifico il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato che “il proprio assistito nelle more è stato colpito da un tumore molto grave
e ciò comporterà pesanti aggravi sulla sua situazione economica;
chiede, pertanto, che di tale nuova situazione di fatto si tenga conto ai fini della commisurazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio”.
Dunque, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio civile va riqualificata come domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed è fondata e va accolta.
Invero, con Sentenza n. 25/05 del 19.01.2005, il Tribunale di Enna ha pronunciato la separazione dei coniugi prevedendo l'affidamento condiviso del figlio , con regolamentazione del Controparte_2
diritto di visita del padre, nonché la corresponsione, da parte del sig. alla Parte_1 moglie, di un assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili e delle spese ricreative, previamente concordate e documentate.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
pagina 5 di 8 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia del decreto di omologa della separazione, ormai irrevocabile, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo stabilito dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Nulla va disposto in ordine all'affidamento del figlio , atteso che quest'ultimo Controparte_2
ha raggiunto la maggiore età.
In ordine all'unica domanda oggetto di valutazione nel presente giudizio, ossia al contributo economico dovuto dal padre in favore del figlio , maggiorenne ma non economicamente Controparte_2
indipendente, giova rammentare quanto segue.
Sulla determinazione del quantum dell'assegno in favore della prole, va ricordato che, in linea di principio, “in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza” (così Cass. 1993 n. 3363); è noto, poi, che “il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto citato, impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (così Cass. 1997 n. 11025 e, in motivazione, Cass. 15065/2000).
Ebbene, nella fattispecie in esame, occorre premettere che la madre è disoccupata e gode dell'aiuto dei propri genitori, mentre il padre è dipendente a tempo indeterminato presso l'Università Kore di Enna e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.600,00 (cfr. all. 7 alla comparsa di costituzione di parte resistente).
Inoltre, le eventuali difficoltà economiche dedotte da parte ricorrente non possono privare la prole del diritto ad un mantenimento “minimo” non derogabile.
pagina 6 di 8 Ciò premesso, la richiesta di parte ricorrente di riduzione dell'assegno di mantenimento del figlio può essere accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
Ed invero, non è contestato che il figlio delle parti, pur avendo raggiunto la maggiore età sia ancora economicamente non autosufficiente.
Peraltro, parte ricorrente, con nota di deposito del 26.06.2025, ha documentato e allegato il peggioramento del proprio stato di salute, essendo affetto da tumore, nello specifico “da uno stato avanzato di carcinoma al pancreas”; pertanto tali condizioni psicofisiche impongono necessariamente una valutazione più “stringente” in merito all'assegno in favore del figlio proprio in ragione delle ingenti cure mediche che ragionevolmente dovrà sostenere e della verosimile ristrettezza dei tempi necessari ad avanzare richieste di sussidi statali al fine di far fronte alle onerose cure necessarie.
Dunque, ritenuto che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori esclusivamente se, terminato il percorso formativo prescelto, provi di essersi effettivamente attivato per rinvenire un impiego in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, nonché alla luce delle condizioni economiche delle parti (come sopra riportate) e considerata la dedotta situazione di salute del sig. e la esiguità dei tempi, questo Collegio ritiene equo ridurre l'assegno posto a carico del Pt_1 sig. a titolo di contributo al mantenimento del figlio , alla somma mensile di € Pt_1 Controparte_2
280,00, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di quest'ultimo, da versare, direttamente al figlio con le modalità da questo richieste (versamento sulla Postepay Evolution allo stesso intestata ed avente IBAN [...]) entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta.
Sussistono ragioni concrete per accogliere la richiesta avanzata dal figlio, , di il Controparte_2
versamento diretto del mantenimento, non essendo di per sé ostativa a tal fine la coabitazione dello stesso con la madre, come dalle stesse parti dichiarato nei rispetti atti introduttivi e non contestato dall'intervenuto e non essendo mai stata contestata, nel corso del processo, una tale domanda, né dal ricorrente, che anzi ne ha fatto espressa richiesta in seno all'atto introduttivo del giudizio, né dalla resistente.
Infine, entrambi i coniugi vanno onerati di provvedere in parti uguali alle spese straordinarie che si rendono necessarie per il figlio, intendendosi tutte quelle voci di spesa che “non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in
pagina 7 di 8 concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337-ter, comma 4, c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. I, 18/03/2024, n. 7169).
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e , nata a [...] il
[...] C.F._1 CP_1
16.06.1975 (C.F.: ; C.F._3
- Ordina al competente Ufficiale di Stato civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Villarosa al n. 1, Parte II, Serie A, Ufficio 2, Anno 2001;
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Parte_1 CP_1 contributo per il mantenimento del figlio , un assegno mensile di € 280,00, fino Controparte_2 al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di quest'ultimo come argomentato in parte motiva, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta dalla data della domanda, oltre il 50% delle spese straordinarie, da versarsi direttamente al figlio stesso con le modalità da egli indicate e riportate nella superiore parte motiva;
- Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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