Sentenza 26 novembre 2022
Parere definitivo 29 settembre 2023
Ordinanza collegiale 10 marzo 2025
Ordinanza collegiale 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza collegiale 10/03/2025, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01968/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00954/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 954 del 2023, proposto dall’azienda Abbanoa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Antonello Rossi, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Ada Negri, n. 32;
contro
il Comune di Villacidro, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Nicoletta Masile, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna Direzione generale, l’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna - Arpas, la Asl Medio Campidano (già Asl di Sanluri), non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, sezione prima, n. 813 del 26 novembre 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 66 c.p.a.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Villacidro;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il Consigliere Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Il Collegio reputa necessario, al fine del decidere, disporre verificazione, affidandola al Direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Regione Sardegna o a un dipendente della stessa da quest’ultimo designato, purché dotato delle necessarie competenze.
Il verificatore dovrà dare risposta ai seguenti quesiti:
i) descriva il verificatore la situazione in punto di fatto e dica se esiste una condotta o linea fognaria inattiva che corre parallelamente al tracciato del collettore fognario gestito dall’appellante;
ii) dica il verificatore, nel caso in cui la condotta e/o linea fognaria inattiva sussista, quale sia il suo effettivo stato di conservazione e di manutenzione e se sia compatibile con le risultanze del sopralluogo del 10 febbraio 2021, vale a dire con la fuoriuscita di liquami pregiudizievoli per lo stato della salute pubblica;
iii) dica il verificatore se vi siano, oltre a quelli legittimamente autorizzati, ulteriori scarichi che, in punto di fatto, recapitano nella condotta fognaria gestita dall’appellante e, in caso affermativo, quale sia la qualità delle acque ivi recapitate;
iv) segnali il verificatore qualsiasi altra circostanza che ritiene possa essere di interesse ai fini della causa, in relazione all’oggetto della presente verificazione.
All’uopo:
- il verificatore dovrà comunicare alle parti costituite la data ed il luogo dell’inizio delle operazioni peritali entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
- le parti hanno facoltà di nominare tecnici di fiducia i cui nominativi dovranno essere previamente comunicati al verificatore entro la data di inizio delle operazioni peritali; i tecnici potranno assistere, unitamente ai difensori, agli eventuali sopralluoghi e fare inserire le loro osservazioni nei relativi verbali;
- previo rituale avviso dell’inizio delle operazioni alle parti, il verificatore ha facoltà di procedere, ove ritenuto opportuno, alle acquisizioni di elaborati e documenti ritenuti opportuni presso le amministrazioni; gli uffici del Comune di Villacidro collaboreranno con il verificatore e gli presteranno ogni ausilio necessario, con l’avvertenza che, in caso contrario, qualora il verificatore dovesse segnalare nella relazione la loro mancata collaborazione, il Collegio potrà trarre argomenti di prova dalla condotta del Comune, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e/o tenerne conto ai fini della liquidazione delle spese di lite;
- il verificatore dovrà depositare la propria relazione preliminare entro 60 giorni dall’inizio delle operazioni peritali;
- le parti costituite possono comunicare al verificatore le proprie eventuali osservazioni alla relazione preliminare entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della predetta relazione preliminare;
- il verificatore depositerà nella Segreteria di questo Consiglio la propria relazione finale sui quesiti posti dal Consiglio entro il successivo termine di trenta giorni; dovranno costituire oggetto di specifico esame e riscontro anche le eventuali osservazioni delle parti.
Pone a carico della parte appellante un anticipo sul compenso pari ad euro 2.000,00 impregiudicata la regolazione dell’onere all’esito della decisione definitiva.
Riserva al Presidente della Sezione la fissazione dell’udienza di discussione del merito.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), riservando ogni ulteriore decisione, dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Rinvia per la prosecuzione del giudizio all’udienza che sarà individuata con separato provvedimento dal Presidente della Sezione.
Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti e all’organo verificatore.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO