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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 13/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Mario CERVELLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n.
1414 dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del giorno
31.10.2022 e vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale C.F._2
sul minore (C.F.: ) rappresentati e difesi Persona_1 C.F._3
dall'avv. Roberta Colucci, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Avezzano, Via Giovanni Amendola, 26;
ATTORI e p.i. Controparte_1
con sede in Avezzano, Viua Caruscino, 1, in persona del l.r.p.t., P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Sara Di Cintio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, Via Cesare Battisti, 101, giusta procura in atti;
CONVENUTO
1 (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2
tempore, con sede in Trieste, in Largo Ugo Irneri, n.1 ed elettivamente domiciliata in Avezzano in Via Vittorio Veneto n. 84 presso lo studio dell'avv. Elisabetta Ercole che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Oggetto: Responsabilità ex art. 2051, c.c.
Conclusioni: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in Parte_1 Parte_2
qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale, convenivano in giudizio il per sentirlo dichiarare responsabile, ex art. Controparte_1
2051 o 2043, c.c., dei danni subiti dal loro figlio minore in Persona_1
conseguenza di una caduta avvenuta nel centro cittadino di Trasacco, il 23.4.2017.
Deducevano a riguardo che il ragazzo, camminando lungo la Via Cavour, inciampava su una sporgenza non visibile di un tombino in cemento, riportando, in conseguenza, le lesioni meglio descritte nel libello introduttivo;
che, a seguito della segnalazione del sinistro, il osservava che la responsabilità della gestione del tombino CP_3
competesse al;
che, il , dopo aver segnalato il pericolo e, successivamente riparato il tombino danneggiato, rigettava richiesta risarcitoria avanzata in via stragiudiziale, imputando il sinistro a mera accidentalità.
Si costituiva il l'ente convenuto, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, per insussistenza dei presupposti della responsabilità dedotta, ovvero, in via subordinata, in ipotesi di accoglimento della stessa, la riduzione del quantum debeatur in relazione alla ridotta gravità delle conseguenze dell'infortunio, rispetto a quanto dedotto da
2 parte attrice. Avanzava, inoltre, richiesta di autorizzazione di chiamata in garanzia della CP_2
Si costituiva ritualmente la terza chiamata, la quale eccepiva, in via preliminare, la violazione da parte dell'assicurato del patto di gestione della lite, avendo il inteso nominare un proprio difensore di fiducia non concordato con l'impresa assicuratrice, con conseguente esclusione di ogni responsabilità in ordine alle spese legali e/o tecniche sostenute dal convenuto;
rilevava, inoltre, che, in base alla polizza, essa assicurazione avrebbe manlevato il , in caso di condanna risarcitoria, limitatamente agli importi eccedenti euro 5.000,00, restando tale ultima somma ad esclusivo carico dell'assicurato; nel merito, si associava alle difese dell'ente convenuto nell'affermare l'insussistenza della dedotta responsabilità.
Depositate dalle parti le memorie istruttorie, nei termini di cui all'art.183, comma 6,
c.p.c., il giudice istruttore ammetteva le prove orali richieste dalla parte attrice, nei termini di cui all'ordinanza emessa fuori udienza il 17.1.2020.
Quindi, espletate le prove orali, il g.i. avviava la causa a decisione sul solo an, all'udienza di cui in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
La domanda è fondata.
Nel caso di specie parte attrice, in relazione all'infortunio subito, invoca, in primo luogo, responsabilità del convenuto quale custode del tombino che aveva causato il sinistro, ai sensi dell'art. 2051, c.c.
Come noto, detta responsabilità ha carattere oggettivo e si fonda esclusivamente sul nesso causale esistente fra il danno subito e il bene in custodia e non su una presunzione di colpa del custode. Tanto ciò è vero che la prova di assenza di colpa del custode non costituisce causa di esclusione della responsabilità.
Unica esimente, a riguardo, è la dimostrazione del caso fortuito (fatto giuridico), da ritenersi quale evento naturale che esca dalla ragionevole prevedibilità e a cui non si possa ovviare senza cautele superiori a quelle della media diligenza, come tale idoneo
3 ad interrompere il nesso causale fra l'evento e la res. A questo va assimilata l'ipotesi della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno, della condotta del danneggiato o di un terzo (fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c., la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità della condotta rispetto all'evento pregiudizievole
(cfr. ex multis, Cass. SSUU, ord. 30.6.2022, n.20943; Cass- civ. sez. III, 27.4.2023, sent. n.11152; Cass. Civ. sez. III, 7.9.2023, n.26142).
L'onere probatorio posto a carico del danneggiato è solamente quello di dar prova dell'evento e del nesso causale fra lo stesso e la cosa.
Grava, per converso, sul custode l'onere di fornire la prova dell'esimente del caso fortuito o della rilevanza della condotta colposa del danneggiato o di quella, imprevedibile o imprevenibile di un terzo, a nulla valendo che il medesimo fornisca riscontro della sua diligenza o, comunque, dell'assenza di sua colpa, trattandosi, come già chiarito di responsabilità oggettiva (cfr. Cass. Sez. III. 8.7.2024, ord. n. 18518).
Orbene, nel caso che ci occupa, alla luce delle prove testimoniali e documentali acquisite, gli attori hanno correttamente adempiuto al loro onere probatorio.
Dalle testimonianze raccolte risulta confermata la dinamica del fatto così come dedotta nella domanda.
In particolare, all'udienza del 23.11.2020, la teste affermava di Testimone_1
aver visto il tombino successivamente alla caduta, essendo accorsa dopo aver udito le grida del ragazzo e che detto tombino era rialzato rispetto al piano stradale, confermava che nei giorni seguenti addetti del apponevano in loco segnale di pericolo e quindi sistemavano il tombino;
il teste dichiarava di aver Testimone_2
visto il ragazzo cadere;
che dopo la caduta il tombino risultava rialzato di alcuni centimetri;
che gli addetti del CAM provvidero nei giorni seguenti a riparare il tombino.
All'udienza del 15 aprile 2021, il teste confermava la circostanza Testimone_3
della caduta del ragazzo sul tombino;
affermava che il tombino non era rialzato, ma,
4 come da lei stessa personalmente constatato, era mobile;
che solo dopo alcuni giorni venne apposto in loco un segnale di pericolo.
Le circostanze riferite, non smentite né contestate, sono sufficienti a dar prova, unitamente alla certificazione sanitaria versata in atti, dell'infortunio patito, delle circostanze dello stesso, del nesso causale fra il sinistro e la cosa in custodia e delle lesioni riportate.
Invero, a tale ultimo proposito, non può trascurarsi che in giurisprudenza si è altresì affermato che “Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.” (cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n, 2660 del 5.2.2013),
Orbene, nel caso di specie, tale intrinseca pericolosità della cosa si evidenzia dal fatto che il tombino non era fissato, per cui, al passaggio, rialzandosi improvvisamente, poteva cagionare la caduta del pedone. Il pericolo non era, pertanto, percepibile facilmente, non trattandosi di un ostacolo evidente, ma di una situazione insidiosa, non visibile né diversamente prevedibile.
In tal senso le testimonianze rese non si contraddicono, infatti i tesi Testimone_1
e , riferivano di un tombino rialzato sopra il piano stradale,
[...] Testimone_2
proprio perché constatavano tale circostanza dopo la caduta dell'infortunato, quando il coperchio del tombino risultava essersi spostato dalla sua posizione originaria, dopo essere stato calpestato dal ragazzo;
in tal senso appare dirimente la testimonianza della teste che attestava con certezza che il tombino non Tes_3
era rialzato ma si muoveva.
5 Proprio tale caratteristica della cosa porta ad escludere che l'infortunato fosse a conoscenza dell'insidia, pur abitando nei pressi.
Detta situazione, infatti, come chiarito, non era visibile né facilmente percepibile e deve, peraltro, escludersi ragionevolmente che il ragazzo, conoscendone l'esistenza, avrebbe, senza alcuna cautela, percorso la strada in quel punto.
Del resto, le stesse foto prodotte in atti dagli attori, e non oggetto di contestazione, rappresentano che il tombino (in quel momento coperto da un cavalletto, al probabile scopo di evidenziarne la pericolosità e quindi ritratto prima di essere riparato) non era rialzato dal piano stradale.
D'altra parte, se la pericolosità della cosa fosse stata così evidente, non vi sarebbe stato bisogno, da parte del convenuto , di segnalarla nei giorni successivi al sinistro, come riferito dai testi di parte attrice e non contestato dallo stesso
. CP_1
Tanto chiarito, deve quindi concludersi come non emerga e non sia stato provato dal convenuto il caso fortuito ovvero il concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno. Neppure risultano causalmente determinanti azioni imprevenibili o imprevedibili di terzi.
Dalle prove acquisite, comunque, non emergono comportamenti imprudenti, quali l'attraversamento della strada in zona vietata o modalità di transito in altro modo anomale o negligenti.
Tanto, basta, conseguentemente, a ritenere sussistente la responsabilità del convenuto , ai sensi dell'art. 2051, c.c.
Ai fini della liquidazione del danno dovrà disporsi CTU medico legale nel prosieguo del giudizio, previa rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza
6 Appare, inoltre, fondata la chiamata in garanzia formulata dal
[...]
nei confronti dell'assicuratore. Controparte_1
Quest'ultimo ha, peraltro, eccepito la sussistenza di franchigia, c.d. elf CP_5
di euro 5.000, come statuito dall'art.
4.4. della polizza, in base al Controparte_6
quale l'assicurazione entra in vigore dopo i 5.000 euro per sinistro, importo che resta quindi a totale carico dell'assicurato.
Ha inoltre sollevato l'eccezione della violazione del c.d. patto di gestione della lite, rilevando che avendo il convenuto effettuato scelta di difensore diverso da quello indicato dall'assicuratore, quest'ultimo non potrà essere condannato a rimborsare in favore del primo le spese legali.
L'assicurato ha contestato la legittimità della S.I.R., senza, invero, ragioni pregevoli.
Non vi sono, infatti, motivi plausibili per ritenere detta pattuizione nulla o illegittima, non rilevando in tal senso quanto sia stato richiesto dagli attori a titolo di risarcimento in sede stragiudiziale.
Diversamente va accolta l'eccezione di nullità del patto di gestione della lite, pure sollevata dall'assicurato.
Tale pattuizione, infatti, risulta evidentemente contrastante con quanto disposto dall'art. 1932, c.c. in relazione all'art. 1917, comma 3, c.c., derogando in peius a quanto da quest'ultimo stabilito (cfr. sul punto Cass. Civ. sez. III, sent. n.21220 del
5.7.2022 “La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è nulla ex art. 1932 c.c., dal momento che deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c.”).
Le spese di lite saranno liquidate con la sentenza definitiva.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosciuta la responsabilità del convenuto con riguardo all'infortunio Controparte_1
occorso a in data 23.4.2017, lo condanna a risarcire in suo favore i Persona_1
danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dallo stesso, che saranno liquidati all'esito della CTU da disporsi nel prosieguo del giudizio;
2) CONDANNA la terza chiamata a manlevare, nel rispetto dei limiti CP_2
di cui all'art.
4.4. delle C.G.A., il da tutti gli Controparte_1
esborsi conseguenti alla detta condanna risarcitoria, ivi comprese le spese legali;
3) DISPONE con separata ordinanza, ex art. 279, comma 2, n.4, l'ammissione di
CTU medico legale ed i conseguenti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa;
4) SPESE al definitivo.
Così deciso in Avezzano il 1.12.2024.
IL GIUDICE (Dott. Mario Cervellino)
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