Decreto cautelare 2 febbraio 2023
Sentenza breve 25 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 25/02/2023, n. 3264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3264 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/02/2023
N. 03264/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01695/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1695 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione per Gli Accertamenti Psico-Fisici, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. 407908/2-11 del 19 dicembre 2022 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “INIDONEO” al “Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale” in quanto “è stato riscontrato affetto da -OMISSIS- (LETTERA A), condizione contemplata quale causa di inidoneità al servizio militare dall'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”;
- della graduatoria di merito dei candidati che partecipano per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del bando di concorso (civili/militari in congedo), non ancora stilata e da approvarsi al termine della procedura concorsuale, attualmente in itinere per la predetta categoria, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all'accertamento dei parametri fisici nel concorso in oggetto;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, concernente le “Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”;
- ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali”;
- ove occorra e per quanto di ragione, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale” pubblicate nella G.U.R.I. – 4ª serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO
del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, in vista della discussione del ricorso alla odierna camera di consiglio il difensore della parte ricorrente, nel rappresentare, con nota del 20.2.2023, accadimenti medio tempore intervenuti – quali, il mancato superamento degli accertamenti attitudinali per il cui sostenimento l’odierno esponente, in esecuzione del decreto presidenziale cautelare n. -OMISSIS-, era stato convocato dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, e la conseguente esclusione dal concorso, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del bando - ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del proposto ricorso avverso la gravata esclusione dal concorso di cui in epigrafe;
Rilevato che, con il successivo verificarsi delle circostanze rappresentate dal procuratore della parte ricorrente, si è realizzata l’elisione dell’interesse alla definizione nel merito del presente giudizio, cosicché al Collegio non resta che darne atto e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese legali, ricorrendone giusti motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente FF, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Claudio Vallorani, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.