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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/11/2025, n. 3924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3924 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 9426/2023
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, Terza sezione civile, dott. Luciano Ferrara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 9426 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo, introdotta con atto di citazione da:
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Michele Cirillo ( e dall'avv. Luigi Sica CodiceFiscale_2
( ), con i quali ha eletto domicilio in Frattamaggiore (NA) alla via Roma 120, e CodiceFiscale_3 domicilio digitale presso gli indirizzi PEC: Email_1
Email_2
- Attore opponente;
NEI CONFRONTI DI
P. IVA , in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Milano al Corso Europa n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mangia (C.F.
, con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC: C.F._4
Email_3
- Convenuta opposta;
CONCLUSIONI
Così come precisate a verbale dalle parti all' udienza del 23 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009 per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto di citazione notificato in data 23 ottobre 2023 ed iscritto tempestivamente a ruolo il successivo 27 ottobre, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 2617/2023, emesso dal Tribunale di
Napoli NO in data 1° settembre 2023 (proc. n. 7497/23 R.G.) su ricorso dell'odierna opposta, e notificatogli il 21 settembre 2023.
Il richiamato titolo monitorio gli ingiungeva il pagamento, in favore di della somma Controparte_1 di euro 30.169, 20, oltre interessi e spese della procedura, quale credito derivante dal saldo negativo di due distinti rapporti di finanziamento intrattenuti con l'istituto di credito successivamente ceduto Parte_2 all'odierna opposta nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti posta in essere ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 130/99 e art. 58 TUB.
Con l'atto introduttivo il contestava la pretesa azionata dalla convenuta banca, eccependo in Pt_1 particolare:
1) L'intervenuta prescrizione decennale del credito derivante dai contratti stipulati con Parte_2 rispettivamente nell'anno 2000 e nell'anno 2008: nella prospettazione offerta, infatti, i due rapporti contrattuali sarebbero stati risolti unilateralmente dalla banca contraente già nell'anno 2009, mentre la notifica del decreto ingiuntivo veniva effettuata solo in data 21 settembre 2023.
2) La nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi di mora, in quanto vessatorie e comunque determinative di un tasso superiore ai limiti antiusura: in quest'ottica, dunque, parte opponente invocava l'espunzione dal saldo dei rapporti di ogni importo dovuto a titolo di interesse moratorio, con conseguente riduzione dell'ammontare complessivo del credito azionato nella misura corrispondente.
3) Infine ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di liquidità del credito:
l'illegittimo addebito degli interessi di mora avrebbe infatti comportato una inesatta quantificazione del saldo dei due rapporti e pertanto del debito maturato.
In accoglimento dei motivi suesposti, l'opponente ha concluso per la revoca del titolo monitorio opposto e in subordine per l'accertamento negativo di ogni pretesa azionata dalla convenuta banca nei suoi confronti, con vittoria di spese e competenze di lite.
***
2 Si costituiva in giudizio, con comparsa del 19 dicembre 2023, concludendo per il Controparte_1 rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con concessione di provvisoria esecutività, e con vittoria di spese e competenze di lite.
***
Veniva infruttuosamente esperito in corso di causa il procedimento di mediazione obbligatoria, come da verbale negativo prodotto in atti.
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare del 7 marzo 2024, il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e contestualmente sottoponeva alle parti una proposta conciliativa della lite, ex art. 185 bis c.p.c., rinviando per l'esito all'udienza del 3 ottobre 2024.
In tale occasione parte opponente non aderiva alla proposta, e la causa perveniva all'udienza del 23 ottobre
2025, nel corso della quale, le parti discutevano la causa, riportandosi alle memorie ex art. 189 c.p.c. Il procedimento veniva trattenuto in decisione.
***
1. Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda, mentre spetta alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Ciò posto, va innanzitutto rilevato che parte opposta ha fornito sufficienti elementi atti a provare la propria pretesa creditoria.
Essa ha innanzitutto depositato in giudizio i contratti di finanziamento (cfr. all.
1-2 al fascicolo monitorio) sulla cui base ha ottenuto il decreto ingiuntivo: il contratto n. 27952 del 26 giugno 2008, che aveva ad oggetto il finanziamento personale in favore dell'opponente della somma di euro 8.000,00 da restituirsi in n. 60 rate mensili pari ad euro 227,53; e il contratto n. 1100091186 del 25 ottobre 2000, che aveva ad oggetto l'apertura di una linea di credito in favore dell'opponente sino alla concorrenza di 5 milioni di lire (euro 2.500 circa), entrambi stipulati con l'istituto bancario Parte_2
Parte opposta, inoltre, ha, in secondo luogo, dedotto l'inadempimento dell'odierno opponente, depositando in giudizio copia degli estratti conto integrali dei due rapporti (cfr. all. ti 3-4 al fascicolo monitorio).
Quanto al contratto n. 27952, dalla lettura dell'estratto conto prodotto emerge che, dopo alcuni pagamenti iniziali, l'opponente si rendeva inadempiente nel pagamento delle rate previste nel piano di ammortamento.
Pertanto, in data 29 luglio 2009 la banca, in base alla disciplina contrattuale prevista, comunicava all'opponente la decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c., risolvendo unilateralmente il contratto, con un saldo negativo di chiusura pari ad euro 6.676,46.
3 Quanto invece al contratto n. 1100091186, il relativo estratto conto dimostra che in data 30 aprile 2009, dopo la mancata restituzione degli importi presi a mutuo, la banca contraente provvedeva alla revoca dell'affidamento, con un saldo negativo finale pari ad euro 4.066,77.
Infine, ha altresì dimostrato la propria legittimazione attiva in senso sostanziale in Controparte_1 relazione alla pretesa azionata, deducendo di aver concluso (all. 5 al fascicolo monitorio) un'operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di crediti deteriorati con nel cui ambito si è resa titolare Parte_2 anche del credito da questa vantato nei confronti del . Pt_1
Non permangono dubbi in ordine alla ricomprensione dei due rapporti azionati nell'ambito della menzionata cessione, in quanto la stessa banca contraente, con raccomandate ricevute dal debitore ceduto in data 17 novembre 2010 (cfr. all.
9-10 alla comparsa di costituzione), lo aveva informato dell'avvenuto passaggio di titolarità del credito derivante dai rapporti 27952 e 1100091186 in favore dell'odierna opposta.
2. Così ricostruita la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato dall'opposta, vanno poi esaminate le eccezioni avanzate dall'opponente nei propri atti difensivi.
Va, in primo luogo, esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto di credito derivante dai rapporti di finanziamento azionati.
Il finanziamento bancario dedotto in giudizio deve considerarsi rapporto di durata, contrassegnato dall'unicità del rapporto e dell'obbligazione restitutoria nascente in capo al soggetto finanziato, nonostante il suo frazionamento in più versamenti periodici previsto dal piano di ammortamento, con la conseguenza che il termine di prescrizione da applicare è quello ordinario (decennale) previsto dall'art. 2940 c.c., e che il dies a quo a partire dal quale il predetto termine deve iniziare a calcolarsi risulta quello della scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento, della avvenuta risoluzione contrattuale (ai sensi dell'art. 1186 c.c.) o di un successivo atto interruttivo notificato al debitore. Va richiamata quella giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti“ (cfr., tra le altre, Corte di Cassazione sentenza dell' 8 agosto 2013, n. 18951).
Per quanto concerne invece il contratto di apertura di linea di credito, è evidente come, trattandosi di rapporto di durata condizionato all'effettivo utilizzo da parte del cliente delle somme finanziate, il termine di prescrizione non può che decorrere dalla data di chiusura del rapporto coincidente, nel caso di specie, con la data di revoca dell'affidamento.
Orbene, nel caso di specie, come detto in precedenza, entrambi i rapporti di finanziamento venivano risolti unilateralmente dalla banca contraente, per cui, divenendo la prestazione esigibile e il relativo diritto di
4 credito azionabile, il dies a quo iniziale a partire dal quale va calcolato il termine decennale di prescrizione va individuato, rispettivamente in data 30 aprile 2009 (per il contratto 1100091186) e 29 luglio 2009 (per il contratto 27952).
L'opponente ha poi, come detto, prodotto le missive del 17 novembre 2010 con le quali aveva comunicato al debitore l'avvenuto passaggio di titolarità del credito in favore di e lo aveva Controparte_1 contestualmente invitato ad effettuare il pagamento di quanto dovuto in suo favore, ai sensi dell'art. 1264
c.c.
Tali missive hanno certamente avuto effetto interruttivo del termine prescrizionale, in quanto comprensive di tutti gli elementi del credito azionato (numero contratto, importo dovuto, intimazione scritta, costituzione in mora al pagamento).
Infine, ha prodotto una missiva (all. 6 al fascicolo monitorio) del 22 luglio 2020 con Controparte_1 la quale aveva rinnovato al debitore l'invito al pagamento dell'insoluto, sia pur relativamente al solo rapporto
27952.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la notifica dell'atto stragiudiziale risulta regolare, poiché effettuata ai sensi dell'art. l'art. 108 del D.L. n. 18/2020 (noto come Cura Italia) convertito con modifiche dalla L. n. 27/2020, secondo cui “al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus
Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza”.
L'opponente ha contestato la regolarità della notifica sulla base della mancata specificazione da parte dell'agente postale delle modalità di identificazione del destinatario e di ricerca del luogo della consegna.
Tali censure risultano inammissibili, in quanto, l'identificazione, come è agevole intuire, è stata fatta e ve ne
è traccia nella relata dal momento che l'agente postale notificante ha richiamato gli adempimenti previsti dalla norma di legge richiamata. Pertanto, eventuali vizi del procedimento notificatorio, poiché fondati sulla negazione di quanto, sia pur per relationem, attestato dall'agente notificante, andavano promosse attraverso l'istituto della querela di falso (art. 221 e ss. c.p.c.).
5 La notifica del 22 luglio 2020, quindi, ha interrotto il termine di prescrizione con riferimento al rapporto di finanziamento n. 27952. Ne consegue che esso, in relazione a tale rapporto, non può ritenersi interamente decorso il termine di prescrizione ordinario decennale. Lo stesso non può dirsi in ordine all'altro rapporto contrattuale, rispetto al quale non risultano in atti, atti interruttivi della prescrizione (la missiva appena richiamata, infatti, fa riferimento al solo contratto n. 27952).
Di conseguenza, va accolta l'eccezione di prescrizione avanzata dall'opponente relativamente al rapporto n.
1100091186, in quanto il termine ordinario decennale, calcolato a partire dall'atto interruttivo del 17 novembre 2010, risulta spirato alla data di notifica del decreto ingiuntivo, coincidente con il 21 settembre
2023.
3. Va poi esaminata la censura di nullità avanzata dall'opponente con riferimento alle clausole contrattuali determinative del tasso di interesse moratorio applicato dalla banca, ritenute vessatorie nonché usurarie in quanto determinate in misura superiore al tasso soglia vigente pro tempore (cfr. pag. 10 e ss. dell'atto introduttivo del giudizio).
Stante l'intervenuta prescrizione del credito relativo al rapporto 1100091186, la censura verrà esaminata esclusivamente con riferimento al contratto di finanziamento n. 27952.
Con particolare riferimento a tale rapporto, l'opponente ha invocato la nullità della clausola dell'art. 7 delle condizioni generali.
Il tasso ivi indicato, infatti, secondo la ricostruzione offerta, sarebbe usurario, poiché superiore al limite previsto per le operazioni della medesima categoria e concluse nello stesso periodo: tale circostanza sarebbe peraltro comprovata dalla spontanea riduzione degli interessi moratori effettuata dalla banca convenuta, la quale ne ha esplicitamente richiesto il pagamento in misura minore rispetto al tasso individuabile secondo la specifica clausola contrattuale (cfr. ricorso monitorio depositato dalla opposta).
Inoltre, secondo l'opponente, la stessa clausola sarebbe nulla poiché vessatoria ai sensi dell'art. 33 lett. f) del
Codice del Consumo, rientrando tra quelle che impongono al consumatore “in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente
d'importo manifestamente eccessivo”.
Dalla lettura del regolamento contrattuale in atti, emerge che l'art. 7 citato prevedeva che “ ha Parte_2 la facoltà di addebitare al Cliente in caso di ritardato inesatto o mancato pagamento un importo pari all'1,5% mensile sull'importo dovuto/impagato alla scadenza di ciascuna rata. Resta inteso che, se al momento della conclusione del contratto, tale tasso fosse superiore a quello determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 108/1996 e successive modifiche, il tasso effettivamente convenuto sarà quello corrispondente al tasso soglia così come determinato in base alla legge indicata” (cfr. regolamento contrattuale in atti).
6 Preliminarmente va esclusa l'usurarietà del tasso applicato da parte opposta (corrispondente, come detto in precedenza al 12%), in quanto inferiore al tasso soglia di riferimento (10,18% per i finanziamenti personali, aumentato della metà=15,27%).
Deve evidenziarsi, inoltre, che, in realtà, la clausola relativa alla determinazione degli interessi di mora, prima ancora che vessatoria nel senso indicato dall'art. 33, comma 2 lett. f) del Codice del Consumo, risulta nulla ai sensi del combinato disposto dagli art. 1346 e 1418 c.c., per indeterminatezza dell'oggetto: la modalità di calcolo del tasso di interesse di mora, infatti, così come stabilita dall'istituto di credito contraente, non consente di determinare con certezza l'effettivo ammontare del tasso di mora, essendo solamente prevista una soglia massima del tasso (il 1,5% mensile, con facoltà discrezionale della banca), peraltro parametrata ad una base di calcolo indeterminata e indeterminabile (poiché il coefficiente previsto è rappresentato dall'importo dovuto e/o ritardato alla scadenza di ogni singola rata di ammortamento), ma non l'effettivo tasso di mora applicato al rapporto, con la conseguenza che il cliente non è stato oggettivamente posto in grado di conoscere, alla data della stipula, l'entità della sanzione da corrispondere alla banca nell'ipotesi di ritardo o di inadempimento del contratto.
Sul punto, va richiamato il principio di diritto espresso dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 26242/2014, secondo cui “il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio l'esistenza di una causa di quest'ultima diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio”.
Ciò comporta l'applicazione, in luogo della clausola pattizia dichiarata nulla, del regime giuridico delineato ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c., primo comma, c.c., secondo cui “Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura”, e pertanto, trattandosi di un contratto di mutuo, il tasso di mora pattuito andrà sostituito con il tasso di interesse convenzionale previsto per l'operazione creditizia, pari, nel caso specifico, al TAN del contratto (12% su base annua, come indicato dall'opposta nel ricorso monitorio e richiesto in sede di giudizio), dal giorno della mora e sino all'effettivo soddisfo.
Come detto in precedenza, con missiva del 17 novembre 2010 la banca contraente, comunicando l'avvenuta cessione del credito in favore dell'odierna opposta, lo aveva altresì costituito in mora, per cui da tale data andranno corrisposti gli interessi moratori.
Pertanto, il credito complessivo maturato dalla banca in virtù del contratto di finanziamento n. 27952 andrà correttamente quantificato nella misura dell'importo capitale dovuto alla data di costituzione in mora del debitore, pari ad euro 6.676,46, maggiorato degli interessi di mora al tasso convenzionale (individuati dallo stesso creditore opposto nel TAN del 12% annuo, applicato per gli interessi convenzionali) dal 17 novembre
2010 e sino all'effettivo soddisfo (quantificati, al momento della presentazione del ricorso in euro 18.335,90, oltre interessi di mora al tasso annuo del 12,00%, maturati sulla sola sorte capitale di euro 6.676,46).
7 4. L'opposizione in questione va dunque parzialmente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento, in favore di parte opposta, dell'importo di euro 6.676,46, oltre interessi di mora al tasso convenzionale del 12% annuo (come indicato in ricorso dalla parte opposta) dalla costituzione in mora, del 17 novembre 2010, al soddisfo. La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, nel presente procedimento iscritto al n. 9426/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2617/2023, emesso dal
Tribunale di Napoli NO in data 1° settembre 2023 (R.G.N. 7497/23), e condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, dell'importo di euro 6.676,46, oltre interessi di mora al tasso convenzionale (TAN del 12% annuo) dal 17 novembre 2010 e sino all'effettivo soddisfo.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Aversa, 10 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara
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