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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 19/12/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1242 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 19/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. TORTORICI FABIO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “ritenuto affermativamente Parte_1 tutto quanto già chiesto, dedotto ed eccepito nel ricorso introduttivo, nei verbali di causa, nelle note di trattazione scritta e nelle note conclusive precedentemente depositate da intendersi richiamate e ritenuto impugnativamente tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte nei rispettivi atti poiché infondati in fatto ed in diritto, questa difesa insiste nell'accoglimento della domanda formulata con ricorso introduttivo, così come accertate dal CTU Dott. e Persona_1 ribadito nelle note conclusive.
Si insiste, altresì, nella condanna del (C.F. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della P.IVA_1
Sig.ra alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento dell'indennità di Parte_1 accompagnamento a decorrere dalla data del 15.03.2023(data della domanda), così come accertato dal CTU . Persona_1
Con condanna alle spese di lite di entrambi i giudizi, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di avere anticipato le spese e non aver riscosso competenze ed onorari e di porre a carico dell' le spese di CTU di entrambi i giudizi. CP_2 vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...] qui come integralmente ritrascritte». Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_2 oggetto Indennita di accompagnamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
30/09/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ed allo status di cui alla Legge 104/1992 art. 3 comma 3, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da ““Esiti di frattura sottocapitata femore sinistro trattata chirurgicamente, accorciamento arto inferiore sinistro di circa 5 cm, disallineamento epifisario con caudalizzazione anca destra, esiti di frattura mal consolidata radio sinistro, artrosi delle piccole articolazioni della mano con ridotta funzione prensile, sindrome di Raynaud, incontinenza urinaria mista, scoliosi e rotoscoliosi lombare sinistro convessa, osteoartrosi polidistrettuale, osteoporosi, sacroileite bilaterale, alluce valgo bilaterale, ipoacusia neurosensoriale bilaterale con acufeni, stato d'ansia reattiva cronica. Dallo studio attento e accurato della documentazione sanitaria allegata agli atti, dall'analisi del caso e dalla visita medica da me effettuata in questa sede peritale alla Signora emerge un quadro Parte_1 clinico complesso e gravemente compromesso, caratterizzato dalla presenza di patologie di natura cronico-degenerativa, con rilevanti implicazioni sia sul piano motorio che su quello cognitivo e funzionale. La storia clinica della paziente è segnata da un evento traumatico importante, ovvero una frattura sottocapitata del femore sinistro, trattata chirurgicamente con osteosintesi, che ha lasciato come esito un marcato accorciamento dell'arto inferiore sinistro (circa 5 cm), associato a deformità morfologica e perdita funzionale. A ciò si aggiungono deformazioni strutturali a carico del rachide, con scoliosi dorsale, cifosi e disallineamenti epifisari, oltre a una gonartrosi bilaterale che contribuisce a una significativa limitazione della motilità articolare, in un contesto di dolore cronico diffuso. Il quadro muscoloscheletrico è ulteriormente aggravato da una artrosi pluridistrettuale e dall'osteoporosi, che rendono l'intera struttura osteo-articolare instabile e a rischio di ulteriori fratture o deterioramenti funzionali. È inoltre presente una sacroileite bilaterale, che incide sulla mobilità e sulla postura, peggiorando l'autonomia della paziente nei passaggi posturali e nella deambulazione. Durante la visita peritale, la sig.ra si è presentata con deambulatore Parte_1 rollator e accompagnata in ambulatorio dal figlio, non essendo in grado di muoversi autonomamente.
È apparsa in condizioni generali scadute, con evidente difficoltà nei cambi posturali, possibile solo con assistenza esterna, e cedevolezza marcata degli arti inferiori già al semplice tentativo di salire sul lettino da visita. Il trofismo muscolare è diffusamente ridotto, con ipotrofia più marcata agli arti inferiori, mentre il tono muscolare risulta deficitario.
La deambulazione è gravemente compromessa: risulta possibile solo per brevissimi tratti, con piccoli passi e mediante l'uso di un ausilio e l'assistenza di una seconda persona. L'equilibrio è instabile e l'esecuzione dei passaggi posturali è difficoltosa, impossibile in autonomia. La postura eretta non può essere mantenuta senza sostegno.
Sotto il profilo neurologico si rileva una significativa riduzione della forza muscolare, in particolare agli arti inferiori, associata a incoordinazione motoria evidente alle prove indice-naso. non CP_3 eseguibile. Sul piano psichico, la paziente mostra un tono dell'umore deflesso, orientamento parziale nel tempo e nello spazio, risposte poco coerenti e lacune mnesiche marcate. Si osserva una compromissione complessiva dello stato psico-fisico, che coinvolge anche la capacità relazionale e la gestione autonoma delle attività quotidiane. A questi elementi si aggiungono problematiche di tipo urologico, con incontinenza urinaria mista persistente, ipoacusia neurosensoriale bilaterale con acufeni costanti che contribuiscono a ridurre ulteriormente la qualità della vita e l'autonomia della paziente. Alla luce di quanto emerso dall'anamnesi e dall'esame obiettivo, il quadro clinico della sig.ra è chiaramente riconducibile a una condizione di invalidità totale e permanente, Parte_1 caratterizzata da una compromissione severa e multiforme delle capacità funzionali.
La paziente si trova nell'impossibilità di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, quali vestirsi, alimentarsi, provvedere all'igiene personale, cucinare o spostarsi in sicurezza all'interno dell'abitazione. La necessità di assistenza continuativa e non occasionale è evidente. Le patologie di cui è affetta sono croniche, progressive e non suscettibili di miglioramento stabile, il che esclude qualsiasi prospettiva di recupero dell'autonomia funzionale, anche parziale. La combinazione di deficit motori, sensoriali, in un soggetto anziano e fragile, determina un bisogno assistenziale costante, sia sul piano fisico che relazionale. Pertanto, si ritiene che: sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ai sensi della Legge 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, essendo la paziente: totalmente inabile;
impossibilitata a deambulare autonomamente;
incapace di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza.
Sussistano altresì i requisiti per il riconoscimento della condizione di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, poiché la minorazione ha determinato una riduzione marcata dell'autonomia personale, con necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, sia nella sfera individuale che in quella relazionale.
La decorrenza dei benefici va considerata coincidente con la data di presentazione della domanda amministrativa (15/03/2023), data in cui la documentazione sanitaria già evidenziava un quadro clinico compatibile con quello attuale.
CONCLUSIONI Tali infermità condizionano il diritto all'indennità di accompagnamento dal mese e il riconoscimento di portatore di handicap in situazione di gravità, ex art. 3 comma 3 L104/92 a partire dal mese di marzo 2023.” (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e il riconoscimento di portatore di handicap in situazione di gravità, ex art. 3 comma 3 L104/92 a partire dal mese di marzo 2023.”
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto della ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e il riconoscimento di portatore di handicap in situazione di gravità, ex art. 3 comma 3 L104/92 a partire dal mese di marzo 2023; - condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_2 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 19/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 19/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. TORTORICI FABIO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “ritenuto affermativamente Parte_1 tutto quanto già chiesto, dedotto ed eccepito nel ricorso introduttivo, nei verbali di causa, nelle note di trattazione scritta e nelle note conclusive precedentemente depositate da intendersi richiamate e ritenuto impugnativamente tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte nei rispettivi atti poiché infondati in fatto ed in diritto, questa difesa insiste nell'accoglimento della domanda formulata con ricorso introduttivo, così come accertate dal CTU Dott. e Persona_1 ribadito nelle note conclusive.
Si insiste, altresì, nella condanna del (C.F. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della P.IVA_1
Sig.ra alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento dell'indennità di Parte_1 accompagnamento a decorrere dalla data del 15.03.2023(data della domanda), così come accertato dal CTU . Persona_1
Con condanna alle spese di lite di entrambi i giudizi, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di avere anticipato le spese e non aver riscosso competenze ed onorari e di porre a carico dell' le spese di CTU di entrambi i giudizi. CP_2 vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...] qui come integralmente ritrascritte». Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_2 oggetto Indennita di accompagnamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
30/09/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ed allo status di cui alla Legge 104/1992 art. 3 comma 3, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da ““Esiti di frattura sottocapitata femore sinistro trattata chirurgicamente, accorciamento arto inferiore sinistro di circa 5 cm, disallineamento epifisario con caudalizzazione anca destra, esiti di frattura mal consolidata radio sinistro, artrosi delle piccole articolazioni della mano con ridotta funzione prensile, sindrome di Raynaud, incontinenza urinaria mista, scoliosi e rotoscoliosi lombare sinistro convessa, osteoartrosi polidistrettuale, osteoporosi, sacroileite bilaterale, alluce valgo bilaterale, ipoacusia neurosensoriale bilaterale con acufeni, stato d'ansia reattiva cronica. Dallo studio attento e accurato della documentazione sanitaria allegata agli atti, dall'analisi del caso e dalla visita medica da me effettuata in questa sede peritale alla Signora emerge un quadro Parte_1 clinico complesso e gravemente compromesso, caratterizzato dalla presenza di patologie di natura cronico-degenerativa, con rilevanti implicazioni sia sul piano motorio che su quello cognitivo e funzionale. La storia clinica della paziente è segnata da un evento traumatico importante, ovvero una frattura sottocapitata del femore sinistro, trattata chirurgicamente con osteosintesi, che ha lasciato come esito un marcato accorciamento dell'arto inferiore sinistro (circa 5 cm), associato a deformità morfologica e perdita funzionale. A ciò si aggiungono deformazioni strutturali a carico del rachide, con scoliosi dorsale, cifosi e disallineamenti epifisari, oltre a una gonartrosi bilaterale che contribuisce a una significativa limitazione della motilità articolare, in un contesto di dolore cronico diffuso. Il quadro muscoloscheletrico è ulteriormente aggravato da una artrosi pluridistrettuale e dall'osteoporosi, che rendono l'intera struttura osteo-articolare instabile e a rischio di ulteriori fratture o deterioramenti funzionali. È inoltre presente una sacroileite bilaterale, che incide sulla mobilità e sulla postura, peggiorando l'autonomia della paziente nei passaggi posturali e nella deambulazione. Durante la visita peritale, la sig.ra si è presentata con deambulatore Parte_1 rollator e accompagnata in ambulatorio dal figlio, non essendo in grado di muoversi autonomamente.
È apparsa in condizioni generali scadute, con evidente difficoltà nei cambi posturali, possibile solo con assistenza esterna, e cedevolezza marcata degli arti inferiori già al semplice tentativo di salire sul lettino da visita. Il trofismo muscolare è diffusamente ridotto, con ipotrofia più marcata agli arti inferiori, mentre il tono muscolare risulta deficitario.
La deambulazione è gravemente compromessa: risulta possibile solo per brevissimi tratti, con piccoli passi e mediante l'uso di un ausilio e l'assistenza di una seconda persona. L'equilibrio è instabile e l'esecuzione dei passaggi posturali è difficoltosa, impossibile in autonomia. La postura eretta non può essere mantenuta senza sostegno.
Sotto il profilo neurologico si rileva una significativa riduzione della forza muscolare, in particolare agli arti inferiori, associata a incoordinazione motoria evidente alle prove indice-naso. non CP_3 eseguibile. Sul piano psichico, la paziente mostra un tono dell'umore deflesso, orientamento parziale nel tempo e nello spazio, risposte poco coerenti e lacune mnesiche marcate. Si osserva una compromissione complessiva dello stato psico-fisico, che coinvolge anche la capacità relazionale e la gestione autonoma delle attività quotidiane. A questi elementi si aggiungono problematiche di tipo urologico, con incontinenza urinaria mista persistente, ipoacusia neurosensoriale bilaterale con acufeni costanti che contribuiscono a ridurre ulteriormente la qualità della vita e l'autonomia della paziente. Alla luce di quanto emerso dall'anamnesi e dall'esame obiettivo, il quadro clinico della sig.ra è chiaramente riconducibile a una condizione di invalidità totale e permanente, Parte_1 caratterizzata da una compromissione severa e multiforme delle capacità funzionali.
La paziente si trova nell'impossibilità di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, quali vestirsi, alimentarsi, provvedere all'igiene personale, cucinare o spostarsi in sicurezza all'interno dell'abitazione. La necessità di assistenza continuativa e non occasionale è evidente. Le patologie di cui è affetta sono croniche, progressive e non suscettibili di miglioramento stabile, il che esclude qualsiasi prospettiva di recupero dell'autonomia funzionale, anche parziale. La combinazione di deficit motori, sensoriali, in un soggetto anziano e fragile, determina un bisogno assistenziale costante, sia sul piano fisico che relazionale. Pertanto, si ritiene che: sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ai sensi della Legge 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, essendo la paziente: totalmente inabile;
impossibilitata a deambulare autonomamente;
incapace di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza.
Sussistano altresì i requisiti per il riconoscimento della condizione di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, poiché la minorazione ha determinato una riduzione marcata dell'autonomia personale, con necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, sia nella sfera individuale che in quella relazionale.
La decorrenza dei benefici va considerata coincidente con la data di presentazione della domanda amministrativa (15/03/2023), data in cui la documentazione sanitaria già evidenziava un quadro clinico compatibile con quello attuale.
CONCLUSIONI Tali infermità condizionano il diritto all'indennità di accompagnamento dal mese e il riconoscimento di portatore di handicap in situazione di gravità, ex art. 3 comma 3 L104/92 a partire dal mese di marzo 2023.” (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e il riconoscimento di portatore di handicap in situazione di gravità, ex art. 3 comma 3 L104/92 a partire dal mese di marzo 2023.”
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto della ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e il riconoscimento di portatore di handicap in situazione di gravità, ex art. 3 comma 3 L104/92 a partire dal mese di marzo 2023; - condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_2 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 19/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini