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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/10/2025, n. 3483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3483 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 3052/2025, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza dell'01/10/2025
TRA
( ) con Parte_1 C.F._1
l'Avv.to LAPECORELLA ANDREA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
– PARTE RESISTENTE – CP_1
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – parte ricorrente, al- Parte_1
lega d'aver contratto matrimonio in Noicattaro (BA) in data
19/11/2001 con , parte resistente, unione dalla CP_1
quale sono nati i figli il 31/07/1999 e il Per_1 Per_2
05/06/2006. Lamenta che la convivenza con la moglie è divenuta intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, chie- dendo, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione personale dei coniugi e che nulla sia dovuto a titolo di mantenimento in favore della moglie e dei figli, economicamente autosufficienti. Con vitto- ria di spese e competenze.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ul- tima non si è costituita in giudizio e va dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – All'udienza dell'01/10/2025, sentito il coniuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della ri- conciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed ur- genti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa in de- cisione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C.C. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi. L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carat- tere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non
è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipen- dere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148;
Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I, Sen- tenza n. 21099 del 09/10/2007 e, più di recente, anche Cass. Sez. I,
Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015).
E che nel caso di specie la convivenza tra la parte ricorrente e la parte resistente sia divenuta impossibile risulta dalla circostanza che la parte resistente, rimanendo contumace, non si è opposta in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conci- liazione esperito dal Presidente del Tribunale è fallito.
Quanto agli aspetti personali ed economici della vicenda matri- moniale, in difetto della prospettazione di circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle già delibate, vanno confermate le statui- zioni assunte all'udienza dell'01/10/2025, alle quali la parte ricor- rente ha prestato sostanziale acquiescenza.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte resistente contumace anche in base al principio della causalità, avendo co- stretto la parte ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria invocata piuttosto che accedere a modalità alternative di definizione della controversia, e vengono liquidate come da dispositivo che segue (fasi introduttiva e di studio nonché decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M., trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo state depositate comparse con- clusionali).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 09/03/2025 da nei confronti di , Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la contumacia della parte resistente;
2. DICHIARA la separazione personale dei coniugi
[...]
nato in [...] in data [...], e Parte_2
, nata in TRIGGIANO (BA) in [...] CP_1
06/08/1983 (matrimonio celebrato in Noicattaro in data
19/11/2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 16, parte I, anno 2001);
3. CONFERMA i provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo
473 bis.22 c.p.c. dati all'udienza presidenziale dell'01/10/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
4. DA la parte resistente contumace al pagamento inte- grale delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 07/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 3052/2025, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza dell'01/10/2025
TRA
( ) con Parte_1 C.F._1
l'Avv.to LAPECORELLA ANDREA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
– PARTE RESISTENTE – CP_1
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – parte ricorrente, al- Parte_1
lega d'aver contratto matrimonio in Noicattaro (BA) in data
19/11/2001 con , parte resistente, unione dalla CP_1
quale sono nati i figli il 31/07/1999 e il Per_1 Per_2
05/06/2006. Lamenta che la convivenza con la moglie è divenuta intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, chie- dendo, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione personale dei coniugi e che nulla sia dovuto a titolo di mantenimento in favore della moglie e dei figli, economicamente autosufficienti. Con vitto- ria di spese e competenze.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ul- tima non si è costituita in giudizio e va dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – All'udienza dell'01/10/2025, sentito il coniuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della ri- conciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed ur- genti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa in de- cisione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C.C. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi. L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carat- tere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non
è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipen- dere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148;
Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I, Sen- tenza n. 21099 del 09/10/2007 e, più di recente, anche Cass. Sez. I,
Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015).
E che nel caso di specie la convivenza tra la parte ricorrente e la parte resistente sia divenuta impossibile risulta dalla circostanza che la parte resistente, rimanendo contumace, non si è opposta in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conci- liazione esperito dal Presidente del Tribunale è fallito.
Quanto agli aspetti personali ed economici della vicenda matri- moniale, in difetto della prospettazione di circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle già delibate, vanno confermate le statui- zioni assunte all'udienza dell'01/10/2025, alle quali la parte ricor- rente ha prestato sostanziale acquiescenza.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte resistente contumace anche in base al principio della causalità, avendo co- stretto la parte ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria invocata piuttosto che accedere a modalità alternative di definizione della controversia, e vengono liquidate come da dispositivo che segue (fasi introduttiva e di studio nonché decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M., trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo state depositate comparse con- clusionali).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 09/03/2025 da nei confronti di , Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la contumacia della parte resistente;
2. DICHIARA la separazione personale dei coniugi
[...]
nato in [...] in data [...], e Parte_2
, nata in TRIGGIANO (BA) in [...] CP_1
06/08/1983 (matrimonio celebrato in Noicattaro in data
19/11/2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 16, parte I, anno 2001);
3. CONFERMA i provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo
473 bis.22 c.p.c. dati all'udienza presidenziale dell'01/10/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
4. DA la parte resistente contumace al pagamento inte- grale delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 07/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato