TRIB
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/09/2025, n. 7770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7770 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8228/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8228/2022 promossa da:
CF. rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Orlando Parte_1 C.F._1
(CF. ). C.F._2
ATTORE
contro in persona del legale rapp.te p.t. (C.f. rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ) P.IVA_2
CONVENUTA
E
, P.IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Merola
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.05.2025 e memorie conclusionali e di replica.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1 di al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali CP_1 asseritamente patiti e seguito della non corretta prestazione medica ricevuta.
A sostegno della propria domanda questi deduceva:
- che era affetto da un adenoma paratiroideo iperfunzionante interessante la ghiandola inferiore di destra, ed a causa di un peggioramento delle sue condizioni generali, si ricoverava in data
22.04.2017 presso il P.O. di S. Felice a Cancello (CE);
- che durante tale ricovero veniva eseguita un'ecografia del collo che evidenziava, oltre alla nota lesione paratiroidea inferiore dx delle dimensioni di 32x25 mm, anche una piccola lesione controlaterale ovvero alla paratiroide inferiore sinistra, delle dimensioni di 10x8 mm circa;
- che a causa di un netto peggioramento della insufficienza renale cronica, di cui era portatore, veniva trasferito prima presso la AORN Cardarelli di e, quindi, presso la di CP_1 Controparte_1
CP_1
- che deduceva l'istante seguiva un lungo ricovero presso la suddetta struttura fino al 15/6/17, nel corso del quale veniva prima stabilizzato ed in data 09/05/2017 sottoposto ad una tac del collo che confermava la presenza delle due note lesioni paratiroidee ( la maggiore a dx delle dimensioni di
30x24 mm e la minore a sx del diametro di 9 mm circa.);
- che , in data 23.5.2017, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di asportazione delle Pt_1 due paratiroidi inferiori e di lobo -istmectomia sx e dalla descrizione dell'intervento si rilevava che il chirurgo non riusciva ad isolare i nervi ricorrenti;
- che dai controlli successivi all'intervento si evidenziava una paresi in posizione paramediana di ambedue le corde vocali vere, in presenza di uno spazio respiratorio ridotto ma ancora funzionalmente utile;
tale paresi persisteva anche nei successivi controlli effettuati tra luglio ed agosto del 2017;
- che l'istante effettuava ulteriori tre controlli ORL nel corso degli anni 2019/2020, da cui emergeva paralisi bilaterale in adduzione delle corde vocali vere con note ipotrofiche più evidenti a sinistra e marcata riduzione dello spazio respiratorio, ipertono adduttorio delle false corde in fonazione;
- che, pertanto, si era verificata una lesione iatrogena, in corso di intervento di paratiroidectomia inferiore bilaterale e loboistmectomia sx tiroidea, da interessamento di entrambi i nervi ricorrenti.
- che questi i fatti, nel caso in esame si evidenziavano profili di responsabilità sia nella errata valutazione pre-operatoria ed errata scelta della tecnica chirurgica, nonchè nell'errata esecuzione pagina 2 di 11 tecnica dell'intervento chirurgico, come dettagliatamente indicato nella CTP a firma dei dott. ri e (cfr. all. 1 prod attorea); Persona_1 Persona_2
- che da tale inadeguata condotta medica conseguiva un “danno alla persona”, sia di natura temporanea che permanente residuando postumi stabilizzati: disfonia di grado severo, quale esito di paresi bilaterale in adduzione delle corde vocali vere in soggetto con conseguenti difficoltà respiratorie ed all'ingestione dei liquidi, da lesione parziale bilaterale iatrogena del nervo ricorrente;
- che tali postumi configuravano un complessivo danno biologico permanente per un tasso percentuale pari al 33 -35%, oltre il danno biologico temporaneo iatrogeno indicabile in complessivi 3 mesi di cui 1 mese di ITP al 75%, rappresentato dalla prima fase di adattamento vocale e respiratorio, nel corso della quale l era impossibilitato ad eseguire gran parte degli Pt_1 atti quotidiani;
1 mese di ITP al 50%, rappresentato dal periodo relativo alla prima fase di guarigione clinica delle lesioni iatrogene, e 30 gg. di ITP al 25% rappresentato dall'ultimo periodo di convalescenza e fino alla stabilizzazione dei postumi;
- che, a seguito di tale condotta medica inadeguata l'attore lamentava di avere subito un danno morale”, inteso quale “pretium doloris”, a seguito degli erronei comportamenti professionali tenuti dai medici afferenti alla convenuta struttura;
- che vani sono stati i tentativi di una composizione bonaria della vicenda (cfr verbale negativo di mediazione per mancata comparizione all 16 prod attorea);
Tanto premesso l'attore chiedeva nel presente giudizio di accertare la responsabilità civile della
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., a titolo di responsabilità contrattuale e per Controparte_1
l'effetto condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, di natura patrimoniale e di natura non patrimoniale, ivi compreso il danno biologico, morale, esistenziale, ITP, ITT, nonché per spese effettuate e da effettuarsi e per quanto altro dovuto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del fatto sino al totale soddisfo. Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
In data 08.11.2022 si costituiva la la quale in via preliminare chiedeva di essere Controparte_1 autorizzata alla chiamata in garanzia della società RT
, in persona del legale rapp.te p.t.; ciò sulla base della polizza IITOMM1900011,
[...] operativa dal 31 luglio 2019 al 31 luglio 2022 ed al fine di essere manlevata in caso di condanna. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, deducendone l'infondatezza e negando qualsivoglia responsabilità con vittoria di spese.
Si costituiva in data 22.11.2022 la OM , la quale in merito alla domanda Controparte_2 attorea eccepiva l'infondatezza della stessa in quanto non vi era stata alcuna condotta censurabile in capo ai sanitari che ebbero in cura l'attore, presso la struttura convenuta, poiché l'evento avverso, la paralisi pagina 3 di 11 bilaterale delle corde vocali, era da considerarsi assolutamente inevitabile e non dovuto ad imperizia medica, imputabile al chirurgo operante, il quale invece, si era perfettamente conformato alle leges artis, per cui alcuna responsabilità era riconoscibile in capo alla Quanto alla copertura Controparte_1 assicurativa, dopo avere affermato la piena operatività della polizza n. IITOMM1900011, precisava che la garanzia operava nei limiti di quanto precisato nel contratto di assicurazione ed, in particolare della franchigia aggregata di € 1.100.000,00. Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Durante il giudizio la struttura ospedaliera rinunciava alla domanda di manleva nei confronti della OM , rinunzia accettata dalla assicurazione;
per l'effetto con ordinanza del 04.06.2024 CP_2 il precedente istruttore dichiarava estinto (tra i detti soggetti) il processo con compensazione delle spese di lite.
Depositate le note istruttorie, espletata la CTU medico legale, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05.05.2025; in tale data, la causa veniva introitata a sentenza con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, occorre in primo luogo individuare i parametri giurisprudenziali di riferimento in tema di responsabilità della struttura sanitaria dopo l'entrata in vigore della l. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco).
Ebbene, in relazione alla responsabilità dell'ente la giurisprudenza già ne riteneva la natura contrattuale (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da
Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998,
n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999,
n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). In particolare, era principio già consolidato che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente, l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I, 3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr.
Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera pagina 4 di 11 professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass. n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272). L'orientamento in parola ha ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7 c. 1 della c.d. legge Gelli, che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”. Inoltre, all'art. 7
c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”. Quanto, invece, alla responsabilità del sanitario, è pacifico che la responsabilità del sanitario vada ricondotta nell'alveo della responsabilità da inadempimento (o inesatto adempimento) dell'obbligazione volontariamente assunta per via negoziale, con conseguente applicazione, anche in questa sede, della disciplina di cui all'art. 1218 c.c. e non fruibilità delle modifiche afferenti al titolo di responsabilità quali introdotte dalla novella del 2017. La qualificazione in termini contrattuali, sia del rapporto ente sanitario – paziente, che del rapporto medico – paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio. In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso
(Cass., 9 gennaio 1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, pagina 5 di 11 rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario e/o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio pagina 6 di 11 2008, n. 576, Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali. In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica. Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento).
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''. Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: P. Estensore: ha confermato che in tema CP_4 Testimone_1 di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario per effetto del contratto stipulato o la struttura
- la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia, l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione pagina 7 di 11 probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973. Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008. Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass.
26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente. Inoltre,
Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno. Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
"più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è pagina 8 di 11 stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento;
conformi Cassazione civile sez. III,
29/03/2022, n.10050; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017; in sede di merito
Corte appello , Napoli , sez. VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sul sanitario la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale (in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198).
Tanto premesso in diritto, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo giudice.
A mente di quanto in epigrafe esposto, è da esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione tecnico peritale a firma del Collegio peritale composto dalla dott.ssa Persona_3
(specialista in Medicina Legale) e dal dott. (specialista in otorinolaringoiatria) relazione Persona_4 che, per il carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice. In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue:
- il caso concerne la vicenda clinica di che nel maggio 2017, all'età di 78 anni, Parte_1 veniva sottoposto, presso l' di ad un intervento di tiroistmectomia Controparte_1 CP_1 sinistra ed exeresi di adenoma paratiroideo inferiore sinistro e paratiroideo superiore destro;
pagina 9 di 11 - il paziente affetto da una insufficienza renale severa con un consistente dimagrimento progressivo
(oltre 10 Kg in poco più di un mese) veniva trasferito da un reparto di lungodegenza dapprima al
PS dell'A.O. Cardarelli di e da qui all' di dove, dopo un lungo CP_1 Controparte_1 CP_1 periodo di stabilizzazione delle condizioni generali e di esami clinici e strumentali con consulenze multidisciplinari, veniva sottoposto a un intervento chirurgico per l'exeresi di un gozzo multinodulare e un duplice adenoma paratiroideo (inferiore destro e superiore sinistro).
- Ebbene, dalla disamina della documentazione medica agli atti, dell'iter diagnostico-terapeutico e della valutazione anamnestica, clinica e strumentale effettuata dai consulenti d'ufficio si può affermare che l'iter diagnostico risulta completo e articolato nella risoluzione delle complesse condizioni cliniche generali da cui era affetto il paziente al fine di poter sostenere un intervento chirurgico in anestesia generale con il minor rischio possibile di complicanze (riduzione dell'ASA, indice di rischio chirurgico per le condizioni generali del paziente). L'indicazione terapeutica scelta
(exeresi degli adenomi paratiroidei e tiroidectomia parziale o tiroistmectomia sinistra) appare corretta in rapporto alla diagnosi effettuata;
tale intervento ha determinato, con la salvaguardia di due ghiandole paratiroidee e di un lobo tiroideo, la fisiologica produzione degli ormoni tiroideo e paratiroideo (cfr CTU pag. 12 e ss). Inoltre, dalla documentazione medica agli atti emerge che è stato somministrato un consenso informato specifico e dettagliato con l'indicazione dei rischi contemplati da questo tipo di chirurgia.
- Orbene, il Collegio Peritale riteneva che la diagnosi era risultata corretta, le indagini diagnostiche appropriate, così come l'indicazione chirurgica .
- Ciò posto, precisavano i consulenti che non era possibile escludere l'esistenza di un nesso causale tra l'intervento e la paralisi così come il nesso cronologico (diagnosi laringoscopica effettuata nell'immediato postoperatorio) ma si escludono comportamenti negligenti, imprudenti e imperiti da parte del personale sanitario che ebbe in cura il sig. La necessità di eradicare la patologia paratiroidea (le Pt_1 due masse adenomatose) che già aveva determinato una invasione mediastinica, una compressione tracheale ed esofagea e un decadimento grave delle condizioni cliniche del paziente, all'epoca settantottenne (grave dimagrimento progressivo e repentino o cachessia in un soggetto , già di per se, di costituzione magra) risultavano prioritarie (cfr CTU pag. 15).
In conclusione, in base alla perizia di ufficio - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice – non si possono riscontrare condotte colpose di danno da addebitare ai sanitari operanti presso la di Inoltre, del tutto esaustiva è Controparte_1 CP_1 la relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate dal CTP di parte pagina 10 di 11 attrice, ricorrente ritenute dal Collegio Peritale non condivisibili;
ad esse, pertanto, integralmente si rinvia
(cfr. all. CTU denominato file Esposito risposte)
Acclarata dunque l'assenza di responsabilità della convenuta, alla luce delle coordinate ermeneutiche innanzi espresse, deve concludersi per l'integrale rigetto della domanda attorea.
In ordine al governo delle spese di lite, osservato che solo le risultanze della CTU hanno evidenziato che l'assistenza sanitaria prestata ad , presso la AUO Federico II di era da ritenersi Parte_1 CP_1 del tutto conforme alle buone pratiche clinico assistenziali;
tenuto conto che non è stata esclusa l'esistenza di un nesso causale tra l'intervento e la paralisi sebbene in difetto di malpractice;
considerato che
l'attore effettivamente riportava postumi permanenti a seguito dall'atto operatorio, si ritiene che sussistano le eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite;
ciò in applicazione del dettato di cui all'art. 92 cpc nella formulazione applicabile ratione temporis.
In relazione alla domanda di manleva si dà atto della intervenuta estinzione della stessa a far data dal
4/6/24 ( cfr ordinanza dott.ssa di Tonto).
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) compensa le spese di lite tra tutte le parti costituite;
3) spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Napoli, 03/09/2025 Il Giudice dott.ssa Francesca Console
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8228/2022 promossa da:
CF. rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Orlando Parte_1 C.F._1
(CF. ). C.F._2
ATTORE
contro in persona del legale rapp.te p.t. (C.f. rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ) P.IVA_2
CONVENUTA
E
, P.IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Merola
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.05.2025 e memorie conclusionali e di replica.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1 di al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali CP_1 asseritamente patiti e seguito della non corretta prestazione medica ricevuta.
A sostegno della propria domanda questi deduceva:
- che era affetto da un adenoma paratiroideo iperfunzionante interessante la ghiandola inferiore di destra, ed a causa di un peggioramento delle sue condizioni generali, si ricoverava in data
22.04.2017 presso il P.O. di S. Felice a Cancello (CE);
- che durante tale ricovero veniva eseguita un'ecografia del collo che evidenziava, oltre alla nota lesione paratiroidea inferiore dx delle dimensioni di 32x25 mm, anche una piccola lesione controlaterale ovvero alla paratiroide inferiore sinistra, delle dimensioni di 10x8 mm circa;
- che a causa di un netto peggioramento della insufficienza renale cronica, di cui era portatore, veniva trasferito prima presso la AORN Cardarelli di e, quindi, presso la di CP_1 Controparte_1
CP_1
- che deduceva l'istante seguiva un lungo ricovero presso la suddetta struttura fino al 15/6/17, nel corso del quale veniva prima stabilizzato ed in data 09/05/2017 sottoposto ad una tac del collo che confermava la presenza delle due note lesioni paratiroidee ( la maggiore a dx delle dimensioni di
30x24 mm e la minore a sx del diametro di 9 mm circa.);
- che , in data 23.5.2017, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di asportazione delle Pt_1 due paratiroidi inferiori e di lobo -istmectomia sx e dalla descrizione dell'intervento si rilevava che il chirurgo non riusciva ad isolare i nervi ricorrenti;
- che dai controlli successivi all'intervento si evidenziava una paresi in posizione paramediana di ambedue le corde vocali vere, in presenza di uno spazio respiratorio ridotto ma ancora funzionalmente utile;
tale paresi persisteva anche nei successivi controlli effettuati tra luglio ed agosto del 2017;
- che l'istante effettuava ulteriori tre controlli ORL nel corso degli anni 2019/2020, da cui emergeva paralisi bilaterale in adduzione delle corde vocali vere con note ipotrofiche più evidenti a sinistra e marcata riduzione dello spazio respiratorio, ipertono adduttorio delle false corde in fonazione;
- che, pertanto, si era verificata una lesione iatrogena, in corso di intervento di paratiroidectomia inferiore bilaterale e loboistmectomia sx tiroidea, da interessamento di entrambi i nervi ricorrenti.
- che questi i fatti, nel caso in esame si evidenziavano profili di responsabilità sia nella errata valutazione pre-operatoria ed errata scelta della tecnica chirurgica, nonchè nell'errata esecuzione pagina 2 di 11 tecnica dell'intervento chirurgico, come dettagliatamente indicato nella CTP a firma dei dott. ri e (cfr. all. 1 prod attorea); Persona_1 Persona_2
- che da tale inadeguata condotta medica conseguiva un “danno alla persona”, sia di natura temporanea che permanente residuando postumi stabilizzati: disfonia di grado severo, quale esito di paresi bilaterale in adduzione delle corde vocali vere in soggetto con conseguenti difficoltà respiratorie ed all'ingestione dei liquidi, da lesione parziale bilaterale iatrogena del nervo ricorrente;
- che tali postumi configuravano un complessivo danno biologico permanente per un tasso percentuale pari al 33 -35%, oltre il danno biologico temporaneo iatrogeno indicabile in complessivi 3 mesi di cui 1 mese di ITP al 75%, rappresentato dalla prima fase di adattamento vocale e respiratorio, nel corso della quale l era impossibilitato ad eseguire gran parte degli Pt_1 atti quotidiani;
1 mese di ITP al 50%, rappresentato dal periodo relativo alla prima fase di guarigione clinica delle lesioni iatrogene, e 30 gg. di ITP al 25% rappresentato dall'ultimo periodo di convalescenza e fino alla stabilizzazione dei postumi;
- che, a seguito di tale condotta medica inadeguata l'attore lamentava di avere subito un danno morale”, inteso quale “pretium doloris”, a seguito degli erronei comportamenti professionali tenuti dai medici afferenti alla convenuta struttura;
- che vani sono stati i tentativi di una composizione bonaria della vicenda (cfr verbale negativo di mediazione per mancata comparizione all 16 prod attorea);
Tanto premesso l'attore chiedeva nel presente giudizio di accertare la responsabilità civile della
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., a titolo di responsabilità contrattuale e per Controparte_1
l'effetto condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, di natura patrimoniale e di natura non patrimoniale, ivi compreso il danno biologico, morale, esistenziale, ITP, ITT, nonché per spese effettuate e da effettuarsi e per quanto altro dovuto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del fatto sino al totale soddisfo. Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
In data 08.11.2022 si costituiva la la quale in via preliminare chiedeva di essere Controparte_1 autorizzata alla chiamata in garanzia della società RT
, in persona del legale rapp.te p.t.; ciò sulla base della polizza IITOMM1900011,
[...] operativa dal 31 luglio 2019 al 31 luglio 2022 ed al fine di essere manlevata in caso di condanna. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, deducendone l'infondatezza e negando qualsivoglia responsabilità con vittoria di spese.
Si costituiva in data 22.11.2022 la OM , la quale in merito alla domanda Controparte_2 attorea eccepiva l'infondatezza della stessa in quanto non vi era stata alcuna condotta censurabile in capo ai sanitari che ebbero in cura l'attore, presso la struttura convenuta, poiché l'evento avverso, la paralisi pagina 3 di 11 bilaterale delle corde vocali, era da considerarsi assolutamente inevitabile e non dovuto ad imperizia medica, imputabile al chirurgo operante, il quale invece, si era perfettamente conformato alle leges artis, per cui alcuna responsabilità era riconoscibile in capo alla Quanto alla copertura Controparte_1 assicurativa, dopo avere affermato la piena operatività della polizza n. IITOMM1900011, precisava che la garanzia operava nei limiti di quanto precisato nel contratto di assicurazione ed, in particolare della franchigia aggregata di € 1.100.000,00. Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Durante il giudizio la struttura ospedaliera rinunciava alla domanda di manleva nei confronti della OM , rinunzia accettata dalla assicurazione;
per l'effetto con ordinanza del 04.06.2024 CP_2 il precedente istruttore dichiarava estinto (tra i detti soggetti) il processo con compensazione delle spese di lite.
Depositate le note istruttorie, espletata la CTU medico legale, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05.05.2025; in tale data, la causa veniva introitata a sentenza con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, occorre in primo luogo individuare i parametri giurisprudenziali di riferimento in tema di responsabilità della struttura sanitaria dopo l'entrata in vigore della l. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco).
Ebbene, in relazione alla responsabilità dell'ente la giurisprudenza già ne riteneva la natura contrattuale (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da
Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998,
n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999,
n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). In particolare, era principio già consolidato che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente, l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I, 3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr.
Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera pagina 4 di 11 professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass. n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272). L'orientamento in parola ha ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7 c. 1 della c.d. legge Gelli, che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”. Inoltre, all'art. 7
c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”. Quanto, invece, alla responsabilità del sanitario, è pacifico che la responsabilità del sanitario vada ricondotta nell'alveo della responsabilità da inadempimento (o inesatto adempimento) dell'obbligazione volontariamente assunta per via negoziale, con conseguente applicazione, anche in questa sede, della disciplina di cui all'art. 1218 c.c. e non fruibilità delle modifiche afferenti al titolo di responsabilità quali introdotte dalla novella del 2017. La qualificazione in termini contrattuali, sia del rapporto ente sanitario – paziente, che del rapporto medico – paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio. In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso
(Cass., 9 gennaio 1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, pagina 5 di 11 rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario e/o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio pagina 6 di 11 2008, n. 576, Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali. In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica. Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento).
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''. Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: P. Estensore: ha confermato che in tema CP_4 Testimone_1 di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario per effetto del contratto stipulato o la struttura
- la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia, l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione pagina 7 di 11 probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973. Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008. Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass.
26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente. Inoltre,
Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno. Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
"più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è pagina 8 di 11 stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento;
conformi Cassazione civile sez. III,
29/03/2022, n.10050; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017; in sede di merito
Corte appello , Napoli , sez. VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sul sanitario la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale (in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198).
Tanto premesso in diritto, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo giudice.
A mente di quanto in epigrafe esposto, è da esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione tecnico peritale a firma del Collegio peritale composto dalla dott.ssa Persona_3
(specialista in Medicina Legale) e dal dott. (specialista in otorinolaringoiatria) relazione Persona_4 che, per il carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice. In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue:
- il caso concerne la vicenda clinica di che nel maggio 2017, all'età di 78 anni, Parte_1 veniva sottoposto, presso l' di ad un intervento di tiroistmectomia Controparte_1 CP_1 sinistra ed exeresi di adenoma paratiroideo inferiore sinistro e paratiroideo superiore destro;
pagina 9 di 11 - il paziente affetto da una insufficienza renale severa con un consistente dimagrimento progressivo
(oltre 10 Kg in poco più di un mese) veniva trasferito da un reparto di lungodegenza dapprima al
PS dell'A.O. Cardarelli di e da qui all' di dove, dopo un lungo CP_1 Controparte_1 CP_1 periodo di stabilizzazione delle condizioni generali e di esami clinici e strumentali con consulenze multidisciplinari, veniva sottoposto a un intervento chirurgico per l'exeresi di un gozzo multinodulare e un duplice adenoma paratiroideo (inferiore destro e superiore sinistro).
- Ebbene, dalla disamina della documentazione medica agli atti, dell'iter diagnostico-terapeutico e della valutazione anamnestica, clinica e strumentale effettuata dai consulenti d'ufficio si può affermare che l'iter diagnostico risulta completo e articolato nella risoluzione delle complesse condizioni cliniche generali da cui era affetto il paziente al fine di poter sostenere un intervento chirurgico in anestesia generale con il minor rischio possibile di complicanze (riduzione dell'ASA, indice di rischio chirurgico per le condizioni generali del paziente). L'indicazione terapeutica scelta
(exeresi degli adenomi paratiroidei e tiroidectomia parziale o tiroistmectomia sinistra) appare corretta in rapporto alla diagnosi effettuata;
tale intervento ha determinato, con la salvaguardia di due ghiandole paratiroidee e di un lobo tiroideo, la fisiologica produzione degli ormoni tiroideo e paratiroideo (cfr CTU pag. 12 e ss). Inoltre, dalla documentazione medica agli atti emerge che è stato somministrato un consenso informato specifico e dettagliato con l'indicazione dei rischi contemplati da questo tipo di chirurgia.
- Orbene, il Collegio Peritale riteneva che la diagnosi era risultata corretta, le indagini diagnostiche appropriate, così come l'indicazione chirurgica .
- Ciò posto, precisavano i consulenti che non era possibile escludere l'esistenza di un nesso causale tra l'intervento e la paralisi così come il nesso cronologico (diagnosi laringoscopica effettuata nell'immediato postoperatorio) ma si escludono comportamenti negligenti, imprudenti e imperiti da parte del personale sanitario che ebbe in cura il sig. La necessità di eradicare la patologia paratiroidea (le Pt_1 due masse adenomatose) che già aveva determinato una invasione mediastinica, una compressione tracheale ed esofagea e un decadimento grave delle condizioni cliniche del paziente, all'epoca settantottenne (grave dimagrimento progressivo e repentino o cachessia in un soggetto , già di per se, di costituzione magra) risultavano prioritarie (cfr CTU pag. 15).
In conclusione, in base alla perizia di ufficio - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice – non si possono riscontrare condotte colpose di danno da addebitare ai sanitari operanti presso la di Inoltre, del tutto esaustiva è Controparte_1 CP_1 la relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate dal CTP di parte pagina 10 di 11 attrice, ricorrente ritenute dal Collegio Peritale non condivisibili;
ad esse, pertanto, integralmente si rinvia
(cfr. all. CTU denominato file Esposito risposte)
Acclarata dunque l'assenza di responsabilità della convenuta, alla luce delle coordinate ermeneutiche innanzi espresse, deve concludersi per l'integrale rigetto della domanda attorea.
In ordine al governo delle spese di lite, osservato che solo le risultanze della CTU hanno evidenziato che l'assistenza sanitaria prestata ad , presso la AUO Federico II di era da ritenersi Parte_1 CP_1 del tutto conforme alle buone pratiche clinico assistenziali;
tenuto conto che non è stata esclusa l'esistenza di un nesso causale tra l'intervento e la paralisi sebbene in difetto di malpractice;
considerato che
l'attore effettivamente riportava postumi permanenti a seguito dall'atto operatorio, si ritiene che sussistano le eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite;
ciò in applicazione del dettato di cui all'art. 92 cpc nella formulazione applicabile ratione temporis.
In relazione alla domanda di manleva si dà atto della intervenuta estinzione della stessa a far data dal
4/6/24 ( cfr ordinanza dott.ssa di Tonto).
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) compensa le spese di lite tra tutte le parti costituite;
3) spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Napoli, 03/09/2025 Il Giudice dott.ssa Francesca Console
pagina 11 di 11