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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 14304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14304 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43936/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43936/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.11.1952, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Simone, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Piergiorgio Mencacci, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.10.2024 , premesso Parte_1 che con sentenza n. 20829/07 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la cessazione
1 degli effetti civili del matrimonio contratto con , adiva l'intestato CP_1 tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di divorzio previamente stabilite. Chiedeva, in particolare, la revoca dell'assegno divorzile pari ad euro
2.300,00 in favore della resistente e, in subordine, in caso di rigetto della domanda, determinarsi detto assegno nella misura di euro 150,00 mensili, atteso il mutamento in peius delle proprie capacità patrimoniali e le accresciute esigenze dei figli nati da una nuova relazione.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso CP_1 dedotto e chiedeva il rigetto della domanda.
All'udienza del 22.09.2025 le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo e chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “l'assegno divorzile a carico di in favore di a far data dalla Parte_1 CP_1 mensilità di ottobre 2025 sarà pari ad Euro 700,00 al mese oltre rivalutazione annuale su base ISTAT. Spese compensate”.
Il Giudice, pertanto, dato atto, dell'accordo raggiunto dalle parti, rimetteva la decisione al Collegio.
Nulla osta all'accoglimento delle nuove condizioni di divorzio formulate dalle parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
43936/2024, così provvede:
- dispone in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 02.10.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43936/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.11.1952, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Simone, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Piergiorgio Mencacci, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.10.2024 , premesso Parte_1 che con sentenza n. 20829/07 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la cessazione
1 degli effetti civili del matrimonio contratto con , adiva l'intestato CP_1 tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di divorzio previamente stabilite. Chiedeva, in particolare, la revoca dell'assegno divorzile pari ad euro
2.300,00 in favore della resistente e, in subordine, in caso di rigetto della domanda, determinarsi detto assegno nella misura di euro 150,00 mensili, atteso il mutamento in peius delle proprie capacità patrimoniali e le accresciute esigenze dei figli nati da una nuova relazione.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso CP_1 dedotto e chiedeva il rigetto della domanda.
All'udienza del 22.09.2025 le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo e chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “l'assegno divorzile a carico di in favore di a far data dalla Parte_1 CP_1 mensilità di ottobre 2025 sarà pari ad Euro 700,00 al mese oltre rivalutazione annuale su base ISTAT. Spese compensate”.
Il Giudice, pertanto, dato atto, dell'accordo raggiunto dalle parti, rimetteva la decisione al Collegio.
Nulla osta all'accoglimento delle nuove condizioni di divorzio formulate dalle parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
43936/2024, così provvede:
- dispone in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 02.10.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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