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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 30/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3012/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 3012/2024, in materia di separazione congiunta ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...], l'[...], con gli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Alessandro Battagliese e Raffaella Merlo
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. Isabella Stasi
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 24.1.2025.
Condizioni congiunte: “- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- per quanto attiene le condizioni di carattere economiche afferenti essi coniugi, i signori e CP_1
dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di Parte_1
1 mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
- entrambi i coniugi si rilasciano fin
d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo di singoli documenti validi per l'espatrio afferenti essi coniugi;
- con l'adempimento delle sovraestese pattuizioni ed obbligazioni, i coniugi si danno reciprocamente atto e riconoscono di avere in tal modo definito ogni loro rapporto di carattere economico - patrimoniale, e di nulla, pertanto, più avere reciprocamente a pretendere.
Spese legali compensate”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 18.12.2024, le parti hanno domandato la separazione congiunta e hanno rappresentato: che, in data 9.11.2002, a Quattordio, hanno contratto matrimonio;
che, dall'unione dei coniugi, è nato il figlio, Sig. Persona_1
(1.7.2003), maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che “il sig. dichiara CP_1
di svolgere la professione di agricoltore conto terzista e che il suo reddito annuale per l'anno
2023 è pari ad € 13.017,00”; che “la sig.ra è pensionata e che il suo reddito Parte_1 annuale per l'anno 2023 è pari ad € 5.880,00” e che “ciascuno è proprietario esclusivo dell'alloggio in cui risiede”.
2. All'udienza cartolare del 17.1.2025, il Sig. ha dichiarato che “il totale Controparte_1
complessivo dei redditi percepiti dal ricorrente, IG , in ciascuno dei tre Controparte_1
anni anteriori al deposito del ricorso, è il seguente: -Redditi Persone Fisiche P.IVA_1 di imposta 2023: € 13.017,00=; - Redditi Persone Fisiche /2023-Periodo di imposta 2022: €
9.469,00=; - Redditi Persone Fisiche /2022-Periodo di imposta 2021: € 12.213,00=”, mentre la Sig.ra ha dichiarato che “il totale complessivo dei redditi percepiti dalla Parte_1
signora in ciascuno dei tre anni anteriori al deposito del ricorso, è il Parte_1
seguente: - nell'anno 2021 ha percepito un reddito annuo da pensione pari ad € 4.100,00; - nell'anno 2022 ha percepito un reddito annuo da pensione pari ad € 4.153,00; - nell'anno
2023 ha percepito un reddito annuo da pensione pari ad € 5.830,00”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183).
2 4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, come richiesto, trattandosi, peraltro, di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e i Controparte_1 Parte_1
quali hanno celebrato matrimonio, a Quattordio, il 9.11.2002 (Atto n.
1 - parte 1 - anno
2002”);
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- per quanto attiene le condizioni di carattere economiche afferenti essi coniugi, i signori e dichiarano di rinunciare CP_1 Parte_1
alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
- entrambi i coniugi si rilasciano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo di singoli documenti validi per l'espatrio afferenti essi coniugi;
- con l'adempimento delle sovraestese pattuizioni ed obbligazioni, i coniugi si danno reciprocamente atto e riconoscono di avere in tal modo definito ogni loro rapporto di carattere economico - patrimoniale, e di nulla, pertanto, più avere reciprocamente a pretendere”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 29 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Antonella Dragotto)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 3012/2024, in materia di separazione congiunta ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...], l'[...], con gli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Alessandro Battagliese e Raffaella Merlo
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. Isabella Stasi
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 24.1.2025.
Condizioni congiunte: “- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- per quanto attiene le condizioni di carattere economiche afferenti essi coniugi, i signori e CP_1
dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di Parte_1
1 mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
- entrambi i coniugi si rilasciano fin
d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo di singoli documenti validi per l'espatrio afferenti essi coniugi;
- con l'adempimento delle sovraestese pattuizioni ed obbligazioni, i coniugi si danno reciprocamente atto e riconoscono di avere in tal modo definito ogni loro rapporto di carattere economico - patrimoniale, e di nulla, pertanto, più avere reciprocamente a pretendere.
Spese legali compensate”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 18.12.2024, le parti hanno domandato la separazione congiunta e hanno rappresentato: che, in data 9.11.2002, a Quattordio, hanno contratto matrimonio;
che, dall'unione dei coniugi, è nato il figlio, Sig. Persona_1
(1.7.2003), maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che “il sig. dichiara CP_1
di svolgere la professione di agricoltore conto terzista e che il suo reddito annuale per l'anno
2023 è pari ad € 13.017,00”; che “la sig.ra è pensionata e che il suo reddito Parte_1 annuale per l'anno 2023 è pari ad € 5.880,00” e che “ciascuno è proprietario esclusivo dell'alloggio in cui risiede”.
2. All'udienza cartolare del 17.1.2025, il Sig. ha dichiarato che “il totale Controparte_1
complessivo dei redditi percepiti dal ricorrente, IG , in ciascuno dei tre Controparte_1
anni anteriori al deposito del ricorso, è il seguente: -Redditi Persone Fisiche P.IVA_1 di imposta 2023: € 13.017,00=; - Redditi Persone Fisiche /2023-Periodo di imposta 2022: €
9.469,00=; - Redditi Persone Fisiche /2022-Periodo di imposta 2021: € 12.213,00=”, mentre la Sig.ra ha dichiarato che “il totale complessivo dei redditi percepiti dalla Parte_1
signora in ciascuno dei tre anni anteriori al deposito del ricorso, è il Parte_1
seguente: - nell'anno 2021 ha percepito un reddito annuo da pensione pari ad € 4.100,00; - nell'anno 2022 ha percepito un reddito annuo da pensione pari ad € 4.153,00; - nell'anno
2023 ha percepito un reddito annuo da pensione pari ad € 5.830,00”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183).
2 4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, come richiesto, trattandosi, peraltro, di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e i Controparte_1 Parte_1
quali hanno celebrato matrimonio, a Quattordio, il 9.11.2002 (Atto n.
1 - parte 1 - anno
2002”);
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- per quanto attiene le condizioni di carattere economiche afferenti essi coniugi, i signori e dichiarano di rinunciare CP_1 Parte_1
alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
- entrambi i coniugi si rilasciano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo di singoli documenti validi per l'espatrio afferenti essi coniugi;
- con l'adempimento delle sovraestese pattuizioni ed obbligazioni, i coniugi si danno reciprocamente atto e riconoscono di avere in tal modo definito ogni loro rapporto di carattere economico - patrimoniale, e di nulla, pertanto, più avere reciprocamente a pretendere”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 29 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Antonella Dragotto)
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