CA
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
Sezione specializzata in materia di Impresa, in data 8-15/3/2023, contraddistinta dal n.
2796/2023, iscritto al n. 4551/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'artt. 83 comma 3° c.p.c., dagli Avv.ti Francesco Oliveti (c.f. ) C.F._2
e Cristina Oliveti (c.f. ); C.F._3
AP P E L L AN T E
E
c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
costituitosi in persona del curatore Prof. Avv. Francesco Sbordone, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3°
c.p.c., nonché di autorizzazione del G.D. del 12/2/2024, dall'Avv. Daniela Russo (c.f.
); C.F._4
n. 4551/2023 R.G.A.C.C. OR EL c. +1 Pag. 1 di 14 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
AP P E L L A TO
NONCHÉ
(c.f. ), nato ad [...] il [...] CP_2 C.F._5
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Giuseppe Mungiguerra (c.f.
; C.F._6
AP P E L L A TO E AP P E L LAN T E IN C ID E NT A L E
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7/2/2019, il fallimento della Controparte_1 esercitava l'azione di responsabilità ex art. 146 l.f. nei confronti di OR EL,
[...]
già amministratore della società fallita, esponendo che:
- la costituita il 24/9/1998, aveva svolto attività di vendita Controparte_1 all'ingrosso ed al dettaglio di generi alimentari (supermercati);
- tale attività era stata esercitata fino al 2007 in tre punti vendita siti in Acerra;
- nel 2007 aveva chiuso tali punti vendita e, secondo quanto dichiarato dal EL,
da tale momento aveva svolto solo attività di intermediazione nel settore dei generi alimentari;
- la società era stata amministrata fino al 19 dicembre 2007 da al CP_2
quale era subentrato OR EL che aveva rivestito la carica di amministratore fino alla dichiarazione di fallimento intervenuta il 28/2/2014;
- il curatore fallimentare non aveva rinvenuto alcun bene e l'amministratore aveva consegnato documentazione contabile (bilanci e dichiarazioni dei redditi, libro soci e libro verbali delle assemblee) incompleta, in quanto riguardante esclusivamente il periodo
2008 – 2011;
- nei bilanci dal 2007 al 2011 erano stati omessi i costi che la società sosteneva per lo svolgimento dell'attività, al fine di occultare l'azzeramento del capitale e l'insolvenza manifestatasi già nel 2009;
- la società aveva omesso di pagare l'IVA negli anni 2007 (per € 26.137) e 2008
(per € 56.935); ciò aveva generato ulteriori debiti per sanzioni ed interessi rispettivamente di € 5.037,46 ed € 24.607,00; tali debiti erano stati occultati nel bilancio relativo all'esercizio 2008;
n. 4551/2023 R.G.A.C.C. OR EL c. +1 Pag. 2 di 14 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
- a partire dal bilancio relativo all'esercizio 2008 era stata omessa nella voce “costo godimento beni di terzi” il canone annuo di € 60.000 per l'affitto del ramo d'azienda
(attrezzature e materiali) relativo all'attività svolta;
- nel 2011 la società aveva acquistato attrezzature per € 108.000 (macchinari per la movimentazione merci di cui si fa menzione anche nella nota integrativa al bilancio per tale esercizio), non rinvenuti dal curatore;
peraltro, alcuni operai sentiti nel processo penale avevano dichiarato di aver trasferito tali macchine presso un'altra impresa gestita da doveva pertanto ritenersi che tali beni fossero stati distratti;
CP_2
- il 20 gennaio 2008 il dipendente era stato licenziato, ma nel bilancio Persona_1 non era stato riportato il debito per TF (mai corrispostogli) per € 11.404,54; non era stato indicato alcun accantonamento nel fondo rischi in relazione al giudizio promosso dal predetto dipendente nel 2008 per spettanze derivanti dal rapporto di lavoro;
tale giudizio si era concluso nel 2011 con sentenza di condanna della società al pagamento di
€ 110.394,46, ma tale debito non era stato indicato nel bilancio relativo all'esercizio 2011;
- nei bilanci dal 2007 al 2011 l'amministratore non aveva provveduto alla svalutazione dei crediti;
- non erano stati contabilizzati i debiti tributari per l'anno 2007 che dalla domanda di ammissione al passivo depositata dall'agente per la riscossione risultavano pari ad €
9.506;
- in considerazione di quanto esposto, ove la contabilità fosse stata correttamente tenuta il patrimonio netto sarebbe risultato pari a zero già nell'anno 2009, sicché
l'amministratore avrebbe dovuto assumere le iniziative di cui all'art. 2482 ter c.c.;
l'attività era invece continuata fino al 2014, quando era stato dichiarato il fallimento della società, con conseguente aggravio della situazione debitoria;
- il mancato pagamento delle imposte aveva generato debiti per sanzioni ed interessi nella misura di € 194.741,17;
- nel bilancio 2011 risultavano crediti esigibili per € 272.839, mai incassati;
inoltre il EL non aveva fornito alla curatela la documentazione necessaria per la riscossione di tali crediti, sicché aveva provocato un danno di entità corrispondente all'ammontare di tali crediti;
n. 4551/2023 R.G.A.C.C. OR EL c. +1 Pag. 3 di 14 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
- ricorrevano i presupposti per la determinazione del danno in misura pari allo sbilancio fallimentare dal momento che l'ultimo bilancio era quello al 2011 e che non vi erano scritture contabili successive.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “a) accertare la responsabilità del sig. OR EL quale amministratore della società Alimentari Arena s.r.l. a far data dal 2008 per le condotte descritte in narrativa;
b) per l'effetto condannare il sig. OR EL al risarcimento dei danni in favore del per un valore pari al cd. sbilanciamento Controparte_1
patrimoniale pari ad euro 759.046,26 o per il diverso valore del danno accertato giudizialmente in via equitativa, oltre agli interessi e rivalutazione dal fatto illecito (anno
2009) ad oggi ed in ogni caso comprensivi tra l'altro al risarcimento per: i danni derivanti dalla mancata riscossione dei crediti quantificati in euro 272.839,00; i danni derivanti dal mancato pagamento delle imposte e dei tributi, il cui pregiudizio ammonta ad euro 194.741,17; il danno derivante dalla dispersione del patrimonio aziendale quantificato in euro 108.091,00;
c) con vittoria di spese e competenze legali”.
Si costituiva il EL, deducendo che:
- dopo l'assunzione della carica di amministratore, era rimasto del tutto estraneo alla gestione della società, di fatto svolta dal precedente amministratore CP_2 il quale aveva anche costituito un'altra società, che operava nello stesso CP_3
settore, come accertato anche dal curatore e nel processo penale
- aveva assunto l'incarico al solo fine di consentire all' il risanamento della CP_1 società, ricevendo la rassicurazione che, tale risanamento non avesse avuto l'esito sperato, la società sarebbe stata posta in liquidazione entro un anno o due;
- aveva avuto gravissimi problemi familiari culminati con il suicidio della moglie e dunque era rimasto estraneo alla gestione dei rapporti bancari, di cui si erano occupati e al quale aveva rilasciato apposita procura;
CP_2 Persona_2
- anche per tale motivo, il Tribunale penale, con la sentenza n. 3365/2019, lo aveva assolto, condannando il solo per fatti di bancarotta fraudolenta ex art. CP_2
223 l.f..
Concludeva quindi per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
n. 4551/2023 R.G.A.C.C. OR EL c. +1 Pag. 4 di 14 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In considerazione della difesa del EL, la curatela chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di al fine di estendere le domande CP_2 anche nei suoi confronti. Ottenuta l'autorizzazione provvedeva alla notifica dell'atto di chiamata in causa, ma l' non si costituiva. CP_1
Con sentenza n. 2796/2023 il Tribunale così disponeva: “Accoglie la domanda proposta dalla del e, per l'effetto, condanna Pt_2 Controparte_1
i convenuto OR EL e in solido, al risarcimento dei danni CP_2
cagionati alla società fallita ed ai creditori, in favore del Fallimento attore, nella misura di euro 759.046,26 oltre interessi dalla domanda al saldo come per legge;
Provvede alla liquidazione delle spese del presente giudizio con separato decreto, con obbligo di corrispondere la relativa somma a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133
TUSG 115/2002”.
In particolare, il Tribunale osservava che era evidente il ruolo di amministratore di fatto dell' risultante anche dalla sentenza penale, che potevano ritenersi CP_1 dimostrati gli addebiti formulati dalla curatela e che l'entità del risarcimento andava commisurata al cd. sbilancio fallimentare.
Quanto alle diverse posizioni dell'amministratore di fatto e di quello di diritto, riconosceva la sussistenza della responsabilità di entrambi. Infatti, “in qualità di amministratore di diritto della EL ha agito in modo contrario Parte_3
rispetto agli obblighi spettatigli secondo le previsioni di cui agli articoli 2482 ter c.c.,
2484 n. 4 c.c., 2485 c.c. e 2486 c.c., contribuendo all'aggravamento del dissesto della società, avendone ritardato la dichiarazione di fallimento.
Inoltre, sono state poste in essere delle condotte distrattive in danno della società, infatti, pur risultando acquistati beni per un valore di euro 108.091,00, essi non sono stati rinvenuti, in sede di inventario da parte della curatela. Come documentato con apposito verbale presente in atti, recatosi presso i locali della fallita, il curatore non ha rinvenuto alcun bene della Controparte_1
Non può dirsi esclusa la responsabilità dell'amministratore di diritto stante la sua posizione giuridica non potendo lo stesso invocare una esenzione da responsabilità per essere stato tenuto all'oscuro della gestione societaria e di aver assunto la funzione di amministratore esclusivamente per permettere il risanamento della . Controparte_1
Infatti in qualità di amministratore di diritto, sul convenuto, gravavano obblighi di
n. 4551/2023 R.G.A.C.C. OR EL c. +1 Pag. 5 di 14 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
corretta gestione societaria, di conservazione del patrimonio sociale, di tutela degli interessi dei creditori, i quali non sono stati adempiuti. Né possono essere ritenuti rilevanti, ai fini dell'accertamento della responsabilità, gli accordi intercorsi tra il
EL e l o i consulenti della società fallita in ordine all'effettivo CP_1
coinvolgimento del EL nelle questioni societaria.
Per cui indipendentemente dai motivi sottesi alla assunzione della carica, divenendo amministratore della società fallita, il signor EL ha assunto la titolarità dei doveri e degli obblighi previsti dalla legge (art. 2392 c.c., 2476 c.c., 2485 c.c.). Il
EL avrebbe dovuto vigilare sulla corretta gestione societaria e avrebbe dovuto adottare le misure necessarie a contenere il dissesto societario e la perdita del capitale sociale.
Del resto le condotte da esso poste in essere appaiono, invece, contrarie alla diligenza dovuta dall'amministratore di una società, tenendo conto della natura del suo incarico e delle specifiche competenze (art. 2392, comma 1, c.c.).
Appare, quindi, fondata e meritevole di accoglimento la domanda di condanna al risarcimento del danno del convenuto EL.
Passando poi alla posizione del convenuto , è stata offerta in CP_2
comunicazione a questo Tribunale la pronuncia che ha chiuso il giudizio penale svoltosi
a carico del EL e del . In quella sede è stato accertato che il signor CP_2
svolgesse la funzione di amministratore di fatto della società CP_1 Controparte_1
[...]
In base a quanto affermato dai dipendenti della società e in base a quanto accertato, la gestione della società è stata svolta dal signor anche dopo le formali CP_1
dimissioni rassegnate nel 2008. Infatti, anche dopo la assunzione della carica di amministratore da parte del EL, il convenuto ha continuato a svolgere CP_1
l'attività di gestione della società, continuando a occuparsi dei rapporti con i dipendenti della società, che hanno identificato come il proprio datore di lavoro. Il CP_2 giudizio penale ha permesso di accertare che tramite le società Parte_4
” e l' ha proseguito l'attività d'impresa
[...] CP_3 CP_1
precedentemente svolta con la fallita. Inoltre, appaiono essere state sottratte alla fallita,
a vantaggio delle altre società riconducibili al signor , i beni necessari all'esercizio CP_1 dell'attività di impresa. Anche il conto corrente della società è stato gestito dall . CP_1
n. 4551/2023 R.G.A.C.C. OR EL c. +1 Pag. 6 di 14 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Appare utile precisare che la circostanza che il signor non abbia cessato di CP_1
svolgere la propria funzione di amministratore non esonera da responsabilità il signor
OR EL, il quale, in qualità di amministratore di diritto era titolare di doveri di diligenza, obblighi di conservazione del patrimonio sociale e di corretta gestione della società, i quali sono rimasti inadempiuti”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il EL, con atto di citazione notificato il 12/10/2023, deducendo che:
- Il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che il EL era rimasto sempre estraneo all'attività di gestione della società, in realtà svolta da non era CP_2
dimostrato il compimento di atti di gestione da parte del EL, né la consapevolezza di attività illecite commesse dall'amministratore di fatto o dell'infedele rappresentazione della situazione economica della società; i rapporti bancari erano stati gestiti esclusivamente dall' e da;
inoltre, già nel 2007 le imposte non CP_1 Persona_2 erano state pagate ed al momento dell'assunzione della carica vi era già una rappresentazione infedele della situazione economica, sicché non era chiaro come avrebbe potuto agire a tutela del patrimonio della società;
- in pratica il Tribunale aveva “erroneamente affermato una responsabilità del
EL per mala gestio al pari di , escludendo la ricorrenza della causa CP_2 di forza maggiore in favore dell'odierno appellante, legata alla circostanza che la contestata omissione della tenuta delle scritture contabili ed il mancato adempimento delle obbligazioni gravanti sulla verso il fisco, in gran parte si erano Controparte_1
verificate nel periodo in cui il sig. EL non era ancora amministratore e successivamente quando lo stesso era stato colpito da tragiche vicende familiare che lo avevano costretto a tenersi ancora più lontano dalle vicende societarie”; del resto, era stato assolto nel processo penale per bancarotta fraudolenta e documentale;
- non sussisteva la condotta distrattiva dei macchinari per il movimento delle merci,
esclusa dal Tribunale penale in quanto dimostrata esclusivamente attraverso un dato contabile.
Ha pertanto concluso, in via preliminare, per la sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenza e, nel merito, chiedendo di riformare la sentenza di primo grado e di “accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità del Sig per Controparte_4
mala gestio in relazione ai fatti per cui è causa, RIGETTARE totalmente la domanda
n. 4551/2023 R.G.A.C.C. OR EL c. +1 Pag. 7 di 14 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
attrice estesa nei suoi confronti, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e non suffragate da prova alcuna;
conseguentemente condannare il Controparte_1
, in persona del curatore p.t, alla refusione di spese e compensi di entrambi
[...]
i gradi del giudizio da liquidare in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antitastari.- Nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse fondato qualsiasi diritto vantato dal dirsi tenuto e condannarsi il terzo chiamato Controparte_1
in causa a corrispondere quanto dovuto e comunque a manlevare e CP_2 tenere indenne il sig. OR EL da ogni richiesta. Con l'emissione di ogni connesso e conseguente provvedimento di rito e di legge”.
Si è costituito, con comparsa depositata il 9/1/2024, eccependo, CP_2 in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per difetto di specificità dei motivi;
ha quindi proposto appello incidentale deducendo la nullità o l'inesistenza della notifica dell'atto di chiamata in causa relativo al giudizio di primo grado. Ha affermato infatti di non aver mai ricevuto detto atto;
ciò in quanto al suo indirizzo di residenza (Acerra, Corso OR Emanuele II n. 221) dove era stato inviato l'atto di chiamata in causa, risiede anche un suo omonimo nato il [...].
Ha rassegnato pertanto le seguenti conclusioni: “A) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal sig. EL OR, per tutti i motivi ex ante rappresentati e precisati;
B) In accoglimento del proposto appello incidentale, statuire e dichiarare la nullità del giudizio di primo grado (RG:4516/2019) e della relativa sentenza, recante
n°2796/2023, emessa dal Tribunale di Napoli – III sez. civile spec. in materia d'impresa in composizione collegiale, in data 15-03-2023, per tutti i motivi innanzi dedotti e precisati;
C) Per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di gravame, con attribuzione al sottoscritto avvocato per anticipo fattone, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.”.
Si è costituita, con comparsa depositata il 25/2/2024, la curatela, sostenendo la validità della notifica dell'atto di chiamata in causa nei confronti dell' e CP_1
l'inconsistenza delle doglianze formulate dal EL. Ha concluso per il rigetto delle impugnazioni.
n. 4551/2023 R.G.A.C.C. OR EL c. +1 Pag. 8 di 14 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Con ordinanza del 26/3/2024 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado proposta dal EL.
All'esito dell'udienza del 25/2/2025, fissata per la decisione con le modalità di cui agli artt. 350 bis 1° comma e 281 sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte ha introitato il processo in decisione.
MOTIV I DELLA DECIS IONE
1. Preliminarmente va osservato che l'appello è ammissibile, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza sottoposte a critica e le argomentazioni sulle quali si fondano i motivi di impugnazione, come si evince dall'esposizione che precede.
2. L'appello principale è infondato.
Va innanzi tutto evidenziato che la sentenza penale di assoluzione nei confronti del EL non produce gli effetti del giudicato nel presente processo, non essendosi la curatela costituita parte civile nel processo penale (con particolare riguardo ai rapporti tra azione di responsabilità e sentenza di assoluzione per i reati di bancarotta, cfr. Cass.
3820/2010).
Ciò posto, quanto alla responsabilità del EL non può che confermarsi quanto stabilito dal Tribunale.
L'amministratore è infatti responsabile ai sensi dell'art. 2392 c.c. dei danni che possono derivare alla società dall'inadempimento dei propri doveri. Qualora l'attività di gestione sia in concreto svolta da un altro soggetto, l'amministratore di diritto risponde comunque in solido con l'amministratore di fatto dei danni da quest'ultimo cagionati, per violazione del dovere di diligente gestione stabilito dall'art. 2391 comma 1° c.c.. È appena il caso di aggiungere che, nel caso di specie, la violazione di tale dovere si evince dalla stessa difesa del EL che ha riconosciuto di aver accettato l'incarico formale al solo fine di consentire all' di risanare la società, di essere “stato di fatto estromesso CP_1 da ogni decisione relativa all'attività della fallita la cui gestione è Controparte_1
rimasta sempre ed esclusivamente nella mani del precedente amministratore,
[...]
(cfr. atto di citazione in appello, pag. 7) e, dunque, di aver abdicato fin dal CP_2 primo momento ai doveri che sono propri dell'amministratore. Né rilevano, ai fini dell'esclusione di responsabilità, i gravi problemi familiari che lo affliggevano in quegli anni, che non possono integrare, come sostenuto dall'appellante, l'ipotesi della forza n. 4551/2023 R.G.A.C.C. OR EL c. +1 Pag. 9 di 14 CP_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
maggiore; infatti, qualora tale situazione gli avesse impedito di gestire la società o di vigilare sull'operato dell' non avrebbe dovuto accettare la nomina di CP_1
amministratore o avrebbe dovuto dimettersi.
È appena il caso di aggiungere che, a prescindere dal fatto che non la sentenza penale non produce gli effetti del giudicato, neppure appare significativa la pronuncia di assoluzione, giacché la responsabilità penale e quella civile si fondano su principi differenti. Peraltro, in casi analoghi a quello in esame, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la responsabilità anche penale dell'amministratore di diritto (“In tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che
l'amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali, la quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore;
tuttavia allorché si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale”; così Cass. 7332/2015; nello stesso senso, Cass. 7208/2006).
Non vi è dubbio, quindi, che la responsabilità del EL sussiste per il solo fatto di aver ricoperto l'incarico di amministratore consentendo all' di ingerirsi nella CP_1
gestione della società cagionandole danno o, comunque, di non aver adeguatamente vigilato sul suo operato.
Va poi evidenziato che neppure è vero che, al momento dell'assunzione della carica, i fatti oggetto degli addebiti si erano, almeno in parte, già verificati. Ed infatti, le imposte relative all'anno 2007 avrebbero potuto essere pagate nel 2008, con conseguente minore aggravio di interessi e sanzioni;
se poi il patrimonio sociale si era già completamente azzerato nel 2009, l'amministratore avrebbe dovuto provvedere alla ricapitalizzazione della società ovvero al suo scioglimento o a domandare la dichiarazione di fallimento.
Infine, neppure è possibile sostenere, come fa l'appellante, che il EL, in considerazione della mancata indicazione nella contabilità, non avrebbe potuto rendersi n. 4551/2023 R.G.A.C.C. OR EL c. +1 Pag. 10 di 14 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
conto del passivo già maturato al momento dell'assunzione della carica;
in realtà si tratta di una contestazione assolutamente generica, giacché gli addebiti mossi riguardano fatti verificatisi solo a partire dal 2008. L'unica circostanza precedente è quella del mancato pagamento dell'IVA relativa al 2007 che avrebbe potuto facilmente essere rilevata dall'amministratore chiedendo all'Agenzia delle Entrate se vi fossero debiti verso l'Erario
(come normalmente dovrebbe fare un amministratore diligente). Deve altresì osservarsi che la responsabilità dell'amministratore nei confronti della società e della curatela che agisca ai sensi dell'art. 146 l.f. - cumulando sia l'azione sociale di responsabilità che quella dei creditori (Cass. 24715/2015; Cass. 19340/2016) - è di natura contrattuale (cfr., ex multis, Cass. 22911/2010; Cass. 2975/2020), sicché grava sull'attore l'onere di provare il nesso di causalità tra l'addebito ed il fatto dannoso e sull'amministratore quello di dimostrare la non imputabilità del danno alla sua condotta e, quindi, di aver rispettato i doveri e gli obblighi connessi alla carica. È per questo che può ritenersi ravvisabile anche la responsabilità per la distrazione dei macchinari per lo spostamento della merce
(riportati nel bilancio 2011 per un valore di € 108.091), esclusa dal Tribunale penale, che ha ritenuto non sufficiente la prova risultante dall'indicazione in bilancio di tali beni. In realtà, in ambito civilistico, proprio in considerazione della natura della responsabilità dell'amministratore, si ritiene sufficiente, ai fini della dimostrazione della distrazione, la divergenza tra le risultanze del bilancio e quanto accertato dal curatore in sede di inventario, in assenza di spiegazioni plausibili fornite dall'amministratore stesso (Cass.
16952/2016). È appena il caso di osservare, del resto, che ove si ritenesse insussistente la distrazione, dovrebbe concludersi per la falsità del bilancio, con la conseguenza che, per altra via, sarebbe comunque ravvisabile una responsabilità dell'amministratore.
Per tutto quanto esposto, l'appello del EL deve essere rigettato.
3. Deve infine osservarsi che nelle conclusioni dell'atto di appello il EL ha chiesto “nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse fondato qualsiasi diritto vantato dal dirsi tenuto e condannarsi il terzo chiamato in causa Controparte_1
a corrispondere quanto dovuto e comunque a manlevare e tenere CP_2
indenne il sig. OR EL da ogni richiesta”. Si tratta della riproposizione della domanda introdotta per la prima volta, nel giudizio di primo grado, con la prima memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. depositata il 14/10/2020.
n. 4551/2023 R.G.A.C.C. OR EL c. +1 Pag. 11 di 14 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Tuttavia, nella parte argomentativa dell'atto di appello, il EL nulla ha dedotto sul punto. Orbene, la domanda in questione è inammissibile, giacché il EL non avrebbe dovuto riproporla sic et simpliciter, non trattandosi di una domanda assorbita, ma avrebbe dovuto formulare uno specifico motivo di appello. Ed infatti, il
Tribunale, che erroneamente non si è pronunciato in merito - mentre avrebbe dovuto farlo, avendo accolto la domanda della curatela – è incorso nel vizio di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.). Il EL avrebbe quindi dovuto formulare un motivo di appello lamentando tale vizio e chiedendo alla Corte d'Appello di provvedere sul punto. Non avendo formulato un motivo di impugnazione su tale questione, la domanda, così come proposta,
è inammissibile.
4. L'appello incidentale proposto dall' è parimenti infondato. CP_1
L'unica doglianza riguarda la nullità o inesistenza della notifica dell'atto di chiamata in causa.
La notifica è avvenuta con le modalità di cui all'art. 8 l. 890/1982 presso la residenza di in Acerra, al Corso OR Emanuele II n. 221; l'operatore CP_2
postale, stante la temporanea assenza del destinatario, ha depositato il plico presso l'ufficio postale dove non è stato ritirato. Del deposito è stata data comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento immessa nella cassetta postale del destinatario.
La notifica, eseguita in conformità alla previsione normativa, si è dunque perfezionata.
Ciò nonostante, l' sostiene che la notifica sarebbe nulla o inesistente in CP_1
quanto allo stesso indirizzo risiede un suo omonimo.
Tale circostanza, pure dimostrata, attraverso la produzione di un certificato di residenza dal quale risulta che un altro nato ad [...] il [...], CP_2 risiede al medesimo indirizzo dell'appellante incidentale, non è sufficiente ad escludere la validità della notifica. Ed infatti, quest'ultima è stata eseguita secondo il modello legale nel luogo di residenza del destinatario. È quindi onere di quest'ultimo dimostrare che, nonostante il pieno rispetto del modello legale, la notifica non abbia prodotto effetti perché l'atto è stato consegnato al suo omonimo. Orbene, va innanzi tutto evidenziato che il certificato di residenza attesta che nato il [...], era residente al CP_2 medesimo indirizzo dell'appellante incidentale in data 22/12/2023, non anche che risiedesse all'indirizzo in questione nel 2019, quando è stata eseguita la notifica dell'atto di chiamata in causa nel corso del giudizio di primo grado. In secondo luogo, anche ove n. 4551/2023 R.G.A.C.C. OR EL c. +1 Pag. 12 di 14 CP_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così fosse, la sola esibizione del certificato non sarebbe sufficiente a dimostrare che l'atto indirizzato all'appellante incidentale è stato consegnato al suo omonimo. A tale fine sarebbe stato necessario articolare ulteriori mezzi istruttori, quali, ad esempio, la prova testimoniale, per accertare che l'atto fosse stato effettivamente recapitato a CP_2
nato il [...]. Del resto, ove si ritenesse diversamente, dovrebbe pervenirsi
[...]
alla conclusione che la notifica ad un soggetto che abita al medesimo indirizzo di un suo omonimo non potrebbe mai avere esito positivo, giacché sarebbe sufficiente per il destinatario esibire il certificato di residenza del suo omonimo e dichiarare di non averlo ricevuto.
Non avendo quindi l'appellante incidentale fornito la prova che l'atto sia stato effettivamente consegnato al suo omonimo, l'appello incidentale deve essere rigettato.
5. Al rigetto degli appelli consegue la condanna degli appellanti, principale ed incidentale, in solido tra loro, al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore della curatela, da liquidarsi - in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra Euro 520.000 ed Euro 1.000.000 - in complessivi € 13.500 (fase di studio: € 3.000; fase introduttiva: € 1.800; fase istruttoria: € 3.900; fase decisoria: €
4.800).
Il fallimento della non può infatti beneficiare del Controparte_1 patrocinio a spese dello Stato. L'art. 144 d.P.R. 115/2002 dispone che “nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il danaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio”. È dunque necessaria un'attestazione, da parte del G.D., della mancanza di disponibilità di danaro per le spese che, nel caso di specie, non può ritenersi intervenuta.
Sulla richiesta di autorizzazione alla costituzione in giudizio vi è infatti solo la generica dicitura “visto si autorizza” con firma digitale del G.D. che può ritenersi idonea a consentire la costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 25 n. 6) l.f., ma che certamente non ha il valore dell'attestazione di cui all'art. 144 d.P.R. 115/2002; né rileva il fatto che nella richiesta di autorizzazione alla costituzione in giudizio il curatore abbia domandato
“l'ammissione della causa al gratuito patrocinio per mancanza assoluta di fondi ex art.
n. 4551/2023 R.G.A.C.C. OR EL c. +1 Pag. 13 di 14 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
144 d.P.R. 115/2002”, dal momento che, in base alla richiamata norma, è necessaria l'attestazione da parte del G.D. di un fatto (mancanza di danaro) che non può ritenersi sostituita da una generica autorizzazione.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, principale ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, il 8-15/3/2023 e contraddistinta dal n. 2796/2023:
1. rigetta gli appelli, principale ed incidentale, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna OR EL e in solido tra loro, al pagamento, in CP_2
favore del della delle spese del presente grado CP_1 Controparte_1
di giudizio che liquida in Euro 13.500 per compenso professionale ed Euro 2.025 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, principale ed incidentale, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per i rispettivi appelli.
Così deciso in Napoli, il 18 marzo 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
n. 4551/2023 R.G.A.C.C. OR EL c. +1 Pag. 14 di 14 Controparte_1