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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/07/2025, n. 2909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2909 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 144/2022 R.G., chiamata all'udienza del 7/7/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. F. L. De Parte_1
Cesare
Ricorrente
C O N T R O
in persona del pro tempore per la Puglia, rappresentato e CP_1 Controparte_2 difeso dall'avv. E. Castellaneta
Resistente
Oggetto: quota integrativa su rendita CP_1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5/1/2022, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alle quote integrative sulla rendita n. 36055, con decorrenza ottobre 1985, CP_1 già in godimento, in relazione alle condizioni di inabilità al 100% di entrambi i figli,
[...]
e accertate con verbali datati rispettivamente Persona_1 Persona_2 CP_3
5/5/2009 e 8/7/2016, nei quali veniva confermata l'invalidità per entrambi del 100% e non veniva prevista revisione sanitaria.
Allegava che, dal mese di novembre 2018, la quota per entrambi i figli veniva ridotta ad una sola e che, in data 6/12/2018, il ricorrente invitava l' al ripristino di entrambe CP_4 le quote, ma l' aveva provveduto ad erogare sulla detta rendita solamente una CP_4 quota, come da foglio rendita del marzo 2021; né esito positivo sortiva il ricorso amministrativo proposto in data 30/6/2021.
Resisteva in giudizio l' , deducendo che l' aveva cessato di corrispondere CP_1 CP_4
l'integrazione della rendita, atteso che l'odierno ricorrente non aveva prodotto la certificazione reddituale comprovante l'effettiva mancanza di redditi a beneficio dei figli inabili, come previsto dalla Circolare n. 63 del 27/10/1995. CP_1
Su base documentale ed in diritto la causa è stata all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, la domanda è fondata.
Com'è noto, le rendite infortunistiche sono maggiorate al 5% per alcuni familiari, fra cui ciascun figlio sino al 18° anno di età e 21°, se studente a determinate condizioni e senza limiti di età per i figli inabili al lavoro, anche se tali siano diventati in epoca successiva all'infortunio o alla malattia professionale che ha giustificato la rendita al genitore.
L' , con circolare n. 63/95, ha precisato che, per la concessione CP_1 alla quota ai figli inabili, è indispensabile la sussistenza di grave infermità o difetto fisico o mentale che comporti un'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa proficua. E' questo il caso che qui occupa: il ricorrente è titolare di rendita n. 36055 a far data da ottobre 1985; sono agli atti i verbali CP_1
datati 5/5/2009 con riferimento a e 8/7/2016 con riferimento a CP_3 Persona_1 che hanno asseverato, per entrambi i figli del ricorrente, la sussistenza Persona_2 del requisito sanitario di soggetti inabile al 100% (cfr. all. ricorso).
I figli del ricorrente risultano conviventi con il padre ed a suo carico;
in particolare, parte ricorrente ha depositato in data 5/2/2025 attestazioni reddituali, relative alle annualità 2019-2023, rilasciate da Agenzia delle Entrate con riferimento ad entrambi i figli del ricorrente da cui emerge che essi non prestano alcuna proficua attività lavorativa.
Pag. 2 di 3 Ne discende che, sussistendo tutti i presupposti e requisiti di legge, la domanda va accolta e l' va condannato a corrispondere la ridetta quota integrativa con CP_1 riferimento ad entrambi i figli, con decorrenza dalla data della domanda di ripristino.
In ordine alle spese di giudizio, in considerazione della circostanza che l' ha CP_4 offerto prova di aver richiesto, in fase amministrativa e, segnatamente, nel gennaio
2019, al ricorrente di inviare moduli di autocertificazione debitamente compilati in ordine ai quali, in atti, non vi è prova di alcun riscontro, si reputa equo compensare nella misura di 1/3 le spese di lite e di porre la restante parte a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1 domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire le quote integrative sulla rendita in godimento in relazione alla condizione di invalidità dei figli e condanna l' al pagamento dei Persona_1 Persona_2 CP_1 relativi ratei, maturati e maturandi, a far data dalla domanda amministrativa di ripristino, oltre interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n. 412/91;
-compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna l' al pagamento della CP_1 restante parte che liquida in complessivi euro 1.200,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente.
Bari, 7/7/2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Foggetti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 144/2022 R.G., chiamata all'udienza del 7/7/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. F. L. De Parte_1
Cesare
Ricorrente
C O N T R O
in persona del pro tempore per la Puglia, rappresentato e CP_1 Controparte_2 difeso dall'avv. E. Castellaneta
Resistente
Oggetto: quota integrativa su rendita CP_1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5/1/2022, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alle quote integrative sulla rendita n. 36055, con decorrenza ottobre 1985, CP_1 già in godimento, in relazione alle condizioni di inabilità al 100% di entrambi i figli,
[...]
e accertate con verbali datati rispettivamente Persona_1 Persona_2 CP_3
5/5/2009 e 8/7/2016, nei quali veniva confermata l'invalidità per entrambi del 100% e non veniva prevista revisione sanitaria.
Allegava che, dal mese di novembre 2018, la quota per entrambi i figli veniva ridotta ad una sola e che, in data 6/12/2018, il ricorrente invitava l' al ripristino di entrambe CP_4 le quote, ma l' aveva provveduto ad erogare sulla detta rendita solamente una CP_4 quota, come da foglio rendita del marzo 2021; né esito positivo sortiva il ricorso amministrativo proposto in data 30/6/2021.
Resisteva in giudizio l' , deducendo che l' aveva cessato di corrispondere CP_1 CP_4
l'integrazione della rendita, atteso che l'odierno ricorrente non aveva prodotto la certificazione reddituale comprovante l'effettiva mancanza di redditi a beneficio dei figli inabili, come previsto dalla Circolare n. 63 del 27/10/1995. CP_1
Su base documentale ed in diritto la causa è stata all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, la domanda è fondata.
Com'è noto, le rendite infortunistiche sono maggiorate al 5% per alcuni familiari, fra cui ciascun figlio sino al 18° anno di età e 21°, se studente a determinate condizioni e senza limiti di età per i figli inabili al lavoro, anche se tali siano diventati in epoca successiva all'infortunio o alla malattia professionale che ha giustificato la rendita al genitore.
L' , con circolare n. 63/95, ha precisato che, per la concessione CP_1 alla quota ai figli inabili, è indispensabile la sussistenza di grave infermità o difetto fisico o mentale che comporti un'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa proficua. E' questo il caso che qui occupa: il ricorrente è titolare di rendita n. 36055 a far data da ottobre 1985; sono agli atti i verbali CP_1
datati 5/5/2009 con riferimento a e 8/7/2016 con riferimento a CP_3 Persona_1 che hanno asseverato, per entrambi i figli del ricorrente, la sussistenza Persona_2 del requisito sanitario di soggetti inabile al 100% (cfr. all. ricorso).
I figli del ricorrente risultano conviventi con il padre ed a suo carico;
in particolare, parte ricorrente ha depositato in data 5/2/2025 attestazioni reddituali, relative alle annualità 2019-2023, rilasciate da Agenzia delle Entrate con riferimento ad entrambi i figli del ricorrente da cui emerge che essi non prestano alcuna proficua attività lavorativa.
Pag. 2 di 3 Ne discende che, sussistendo tutti i presupposti e requisiti di legge, la domanda va accolta e l' va condannato a corrispondere la ridetta quota integrativa con CP_1 riferimento ad entrambi i figli, con decorrenza dalla data della domanda di ripristino.
In ordine alle spese di giudizio, in considerazione della circostanza che l' ha CP_4 offerto prova di aver richiesto, in fase amministrativa e, segnatamente, nel gennaio
2019, al ricorrente di inviare moduli di autocertificazione debitamente compilati in ordine ai quali, in atti, non vi è prova di alcun riscontro, si reputa equo compensare nella misura di 1/3 le spese di lite e di porre la restante parte a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1 domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire le quote integrative sulla rendita in godimento in relazione alla condizione di invalidità dei figli e condanna l' al pagamento dei Persona_1 Persona_2 CP_1 relativi ratei, maturati e maturandi, a far data dalla domanda amministrativa di ripristino, oltre interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n. 412/91;
-compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna l' al pagamento della CP_1 restante parte che liquida in complessivi euro 1.200,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente.
Bari, 7/7/2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Foggetti
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