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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. RG. 12338/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 12338/2024 promossa da: on il patrocinio gli avv.ti GAUDIO ISABELLA e SANTUCCI CAMILLA, Parte_1 in virtù di procura specialein atti;
parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. PALMARA SERENA SONIA in virtù di procura CP_1 speciale in atti;
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 22.1.2025
Per il PM:
nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 09.07.2024, parte ricorrente, ha adito il Tribunale, Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n.569 del Tribunale di Torino
r.g. 19536/2021. In particolare, il ricorrente, previa ammissione delle istanze istruttorie, chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo del minore alla madre ex art. 337 quater c.c., Persona_1 disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse venissero adottate in via esclusiva dalla madre;
disponeva che le visite del padre al figlio potesse avvenire solo a seguito di intervento di recupero e sostegno della genitorialità del sig. chiedeva, infine, confermarsi il CP_1 contributo al mantenimento posto a carico del sig. pari ad attuali € 315,30, oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 25.7.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessa, fissava udienza di convocazione delle parti al 21.1.2025 e mandava alle Assistenti Sociali di richiedere ai Servizi Sociali
e alla NPI competenti di trasmettere relazione almeno 10 giorni prima dell'udienza.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.12.2024, si è costituita in giudizio parte resistente,
instando per il rigetto del ricorso avversario e per la conferma delle condizioni CP_1 della sentenza di divorzio, in punto affidamento. Con riferimento alle altre questioni, invece, chiedeva, previa ammissione delle istanze istruttorie, disporsi la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale e di NPI finalizzata al progressivo recupero del rapporto del padre con il figlio e al sostegno anche della madre nella capacità genitoriale, nonché disporsi che i Servizi provvedessero ad offrire un percorso di mediazione per i genitori;
chiedeva, infine, determinarsi nella misura di euro
150,00 il contributo al mantenimento mensile del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Rispettivamente, in data 14.1.2025 e 17.1.2025, venivano depositate in atti relazioni sociali.
All'udienza del 22.1.2025, le parti addivenivano ad un accordo;
all'esito, pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
In via preliminare, il Collegio ritiene che, alla luce delle allegazioni delle parti e delle dichiarazioni dalle stesse rese in udienza, la causa non abbisogni di attività istruttoria e possa essere in questa sede definita.
Vanno, pertanto, respinte tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti perché del tutto superflue ai fini del decidere. Il Collegio ritiene di condividere e fare proprio l'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni ostative all'accoglimento dello stesso.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica della sentenza n.569 del 2.2.2022, emessa dal Tribunale di Torino nell'ambito della procedura r.g. 19536/2021, così provvede:
DISPONE l'affidamento esclusivo del minore alla madre ex art. 337 quater c.c. Persona_1 disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, scuola e ricreative- sportive siano adottate in via esclusiva dalla madre;
DISPONE che le visite del padre con il figlio possano avvenire solo a seguito di intervento di recupero e sostegno della genitorialità del sig. attraverso il percorso presso il CP_1
Servizio sociale e la NPI, in coordinamento con il CSM;
DISPONE che il signor versi alla signora a titolo di contributo per il mantenimento CP_1 Pt_1 del figlio la cifra mensile di 150 euro da versarsi entro il 10 di ogni mese, con Persona_1 decorrenza dal mese di gennaio 2025, da rivalutarsi secondo gli indici Istat, oltre alle spese extra nella misura del 50%, secondo il protocollo vigente tra l'Ordine degli avvocati di Torino ed il Tribunale civile del 15.3.2016;
DÀ ATTO che l'AUU verrà percepito per intero dalla signora Pt_1
CONFERMA la presa in carico dei Servizi sociali e di NPI.
Dichiara le spese di lite interamente compensate fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 7/2/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 12338/2024 promossa da: on il patrocinio gli avv.ti GAUDIO ISABELLA e SANTUCCI CAMILLA, Parte_1 in virtù di procura specialein atti;
parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. PALMARA SERENA SONIA in virtù di procura CP_1 speciale in atti;
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 22.1.2025
Per il PM:
nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 09.07.2024, parte ricorrente, ha adito il Tribunale, Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n.569 del Tribunale di Torino
r.g. 19536/2021. In particolare, il ricorrente, previa ammissione delle istanze istruttorie, chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo del minore alla madre ex art. 337 quater c.c., Persona_1 disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse venissero adottate in via esclusiva dalla madre;
disponeva che le visite del padre al figlio potesse avvenire solo a seguito di intervento di recupero e sostegno della genitorialità del sig. chiedeva, infine, confermarsi il CP_1 contributo al mantenimento posto a carico del sig. pari ad attuali € 315,30, oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 25.7.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessa, fissava udienza di convocazione delle parti al 21.1.2025 e mandava alle Assistenti Sociali di richiedere ai Servizi Sociali
e alla NPI competenti di trasmettere relazione almeno 10 giorni prima dell'udienza.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.12.2024, si è costituita in giudizio parte resistente,
instando per il rigetto del ricorso avversario e per la conferma delle condizioni CP_1 della sentenza di divorzio, in punto affidamento. Con riferimento alle altre questioni, invece, chiedeva, previa ammissione delle istanze istruttorie, disporsi la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale e di NPI finalizzata al progressivo recupero del rapporto del padre con il figlio e al sostegno anche della madre nella capacità genitoriale, nonché disporsi che i Servizi provvedessero ad offrire un percorso di mediazione per i genitori;
chiedeva, infine, determinarsi nella misura di euro
150,00 il contributo al mantenimento mensile del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Rispettivamente, in data 14.1.2025 e 17.1.2025, venivano depositate in atti relazioni sociali.
All'udienza del 22.1.2025, le parti addivenivano ad un accordo;
all'esito, pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
In via preliminare, il Collegio ritiene che, alla luce delle allegazioni delle parti e delle dichiarazioni dalle stesse rese in udienza, la causa non abbisogni di attività istruttoria e possa essere in questa sede definita.
Vanno, pertanto, respinte tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti perché del tutto superflue ai fini del decidere. Il Collegio ritiene di condividere e fare proprio l'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni ostative all'accoglimento dello stesso.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica della sentenza n.569 del 2.2.2022, emessa dal Tribunale di Torino nell'ambito della procedura r.g. 19536/2021, così provvede:
DISPONE l'affidamento esclusivo del minore alla madre ex art. 337 quater c.c. Persona_1 disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, scuola e ricreative- sportive siano adottate in via esclusiva dalla madre;
DISPONE che le visite del padre con il figlio possano avvenire solo a seguito di intervento di recupero e sostegno della genitorialità del sig. attraverso il percorso presso il CP_1
Servizio sociale e la NPI, in coordinamento con il CSM;
DISPONE che il signor versi alla signora a titolo di contributo per il mantenimento CP_1 Pt_1 del figlio la cifra mensile di 150 euro da versarsi entro il 10 di ogni mese, con Persona_1 decorrenza dal mese di gennaio 2025, da rivalutarsi secondo gli indici Istat, oltre alle spese extra nella misura del 50%, secondo il protocollo vigente tra l'Ordine degli avvocati di Torino ed il Tribunale civile del 15.3.2016;
DÀ ATTO che l'AUU verrà percepito per intero dalla signora Pt_1
CONFERMA la presa in carico dei Servizi sociali e di NPI.
Dichiara le spese di lite interamente compensate fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 7/2/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.