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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 2892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2892 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2892/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BAJARDI LAURA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 524/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401497983 TARI - TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401497983 TARI - TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401497983 TARI - TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401497983 TARI - TEFA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente ha chiesto alla Corte di Giustizia tributaria di dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo 112401497983, notificato in relazione ad omessa dichiarazione TARI e TEFA per il periodo 31/08/2020-31/12/2023.
A fondamento della domanda lo stesso ha sostanzialmente sostenuto che i tributi in questione sono rimasti intestati al dante causa Nominativo_1, deceduto in data 10/11/1988, ma in effetti regolarmente versati anche dopo il suo decesso, come da documentazione allegata in atti.
Ha quindi chiesto annullare l'avviso di accertamento, e in subordine rideterminare la somma ancora eventualmente dovuta, scorporando quanto fino ad oggi già versato per lo stesso titolo.
Non si è costituita in giudizio Roma Capitale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Nel merito, si ritiene sufficiente rilevare che il contribuente ha allegato in giudizio documentazione relativa a versamenti effettuati in relazione a TARI e TEFA per i medesimi periodi in contestazione, e che si riferiscono a Indirizzo_1 - cioè lo stesso numero civico di quello interessato dall'accertamento qui impugnato -, ma che non forniscono adeguato riscontro dell'effettiva coincidenza tra l'immobile cui si riferiscono i pagamenti e quello cui si riferisce il predetto accertamento: tant'è, che nei bollettini che il ricorrente produce non c'è alcun riferimento ai dati catastali dell'immobile interessato dai versamenti, ed emerge semmai che gli stessi si riferiscono ad un immobile di mq. 75, mentre l'accertamento esecutivo in contestazione ha all'evidenza ad oggetto un immobile di mq. 135.
Il contribuente nulla deduce né chiarisce sul punto.
Tanto basta a respingere la domanda.
Nulla sulle spese di lite attesa la contumacia dell'Ufficio convenuto.
P.Q.M.
respinge il ricorso;
nulla sulle spese di lite.
Il Giudice monocratico
LA DI
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BAJARDI LAURA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 524/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401497983 TARI - TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401497983 TARI - TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401497983 TARI - TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401497983 TARI - TEFA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente ha chiesto alla Corte di Giustizia tributaria di dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo 112401497983, notificato in relazione ad omessa dichiarazione TARI e TEFA per il periodo 31/08/2020-31/12/2023.
A fondamento della domanda lo stesso ha sostanzialmente sostenuto che i tributi in questione sono rimasti intestati al dante causa Nominativo_1, deceduto in data 10/11/1988, ma in effetti regolarmente versati anche dopo il suo decesso, come da documentazione allegata in atti.
Ha quindi chiesto annullare l'avviso di accertamento, e in subordine rideterminare la somma ancora eventualmente dovuta, scorporando quanto fino ad oggi già versato per lo stesso titolo.
Non si è costituita in giudizio Roma Capitale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Nel merito, si ritiene sufficiente rilevare che il contribuente ha allegato in giudizio documentazione relativa a versamenti effettuati in relazione a TARI e TEFA per i medesimi periodi in contestazione, e che si riferiscono a Indirizzo_1 - cioè lo stesso numero civico di quello interessato dall'accertamento qui impugnato -, ma che non forniscono adeguato riscontro dell'effettiva coincidenza tra l'immobile cui si riferiscono i pagamenti e quello cui si riferisce il predetto accertamento: tant'è, che nei bollettini che il ricorrente produce non c'è alcun riferimento ai dati catastali dell'immobile interessato dai versamenti, ed emerge semmai che gli stessi si riferiscono ad un immobile di mq. 75, mentre l'accertamento esecutivo in contestazione ha all'evidenza ad oggetto un immobile di mq. 135.
Il contribuente nulla deduce né chiarisce sul punto.
Tanto basta a respingere la domanda.
Nulla sulle spese di lite attesa la contumacia dell'Ufficio convenuto.
P.Q.M.
respinge il ricorso;
nulla sulle spese di lite.
Il Giudice monocratico
LA DI