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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/08/2025, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U dott. Alfredo Granata, ha pronunciato , decorsi termini ex art. 190 c.p.c. la seguente
sentenza
nella causa iscritta a ruolo con il n. 198/2021 di R.G. avente ad oggetto : domanda di pagamento somme tra
soc. rappresentata e difesa dall' avv.to Luca Magherini, domiciliata come in Parte_1
atti;
ATTORE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Di Monda , domiciliato come in atti;
Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
rappresentate e difese dall'Avv .Massimo Ferraro, domiciliati come in atti. CP_5
conclusioni : come da verbale di udienza del 27/03/ 2025 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Nel merito, la controversia si fonda su obbligazioni pecuniarie inerenti il contratto di mediazione creditizia e la correlativa provvigione, che, secondo la prospettazione resa dalla parte attorea , sarebbe maturata a seguito del perfezionamento di un contratto finalizzato alla intermediazione professionale svolta dalla parte attrice del processo e finalizzata alla individuazione della composizione bonaria delle questioni bancarie e creditizie della , segnatamente, delle posizioni personali degli attuali convenuti in qualità di Parte_2 fideiussori della prefata, stante la consistenza dei debiti ammontante ad un importo pari ad € 2.268.197,14 vantata dall'Istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena.
Costituitisi in giudizio i convenuti questi, a mezzo articolate argomentazioni, confutavano la tesi formulata in libello introduttivo sia in merito ad una carenza di legittimazione passiva , sia , subordinatamente, in ordine alla corretta individuazione del credito vantato dalla parte attrice del processo.
Acquisite le prove documentali, svolta una attività in seno alla istruttoria orale, il giudizio è stato trattenuto in decisione concedendo i termini ordinari ex art. 190 cpc.
In punto di diritto va osservato che la natura giuridica del rapporto sostanziale intercorso tra i contendenti deve necessariamente inquadrarsi nel contratto di consulenza il quale postula sussistenza di un accordo consensuale a prestazioni corrispettive nel quale il committente pagherà un prezzo in cambio della prestazione del professionista.
Esso determina il nascere di una mera obbligazioni di mezzi da parte del professionista il quale, pertanto, non
è tenuto ad un risultato.
Nell'adempiere tale obbligazione la parte commissionata deve attenersi alle disposizioni di cui all'art. 1176
c.c II comma, a mente del quale ..” nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata..”
Trattasi, pertanto, di un sistema di adempimento in generale tendente ad assicurare che il compito si svolga in modo esatto, vale a dire sulla base di una corrispondenza tra la prestazione effettuata e quella dedotta nel rapporto obbligatorio, poiché solo in tal caso può considerarsi soddisfatto il diritto del creditore. Ergo, nella fattispecie esaminata il richiamo codicistico deve necessariamente essere fatto all'art. 2222 c.c., sulla scorta del quale , una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
La retribuzione è fissata in base agli accordi o, in mancanza, in base alle tariffe e agli usi ovvero dal giudice
(art. 2233 c.c.), statuendo, altresì, il comma 2 che, in ogni caso .la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione.
Tali, a parere di questo giudice, devono considerarsi le fonti normative del rapporto intercorso tra gli attuali contendenti del giudizio.
La forma libera, poi, del prefato accordo, esclude la sussistenza di una regolamentazione in forma scritta obbligatoria, posto che la stessa può avere valenza unicamente “ad probationem”, non escludendo la valutazione di altri elementi deducibili dall'intero compendio istruttorio fornito dalle parti.
Ciò posto , non può revocarsi in dubbio che , rappresentante della omonima società di Parte_1 consulenze, abbia effettivamente ricevuto idoneo incarico da parte dei convenuti al fine di ripianare il debito nella loro qualità di fideiussori della soc. debitrice principale del Parte_2 CP_6
Tali conclusioni scaturiscono, in prima battuta, dalla copiosa documentazione versata in atti dalla parte attrice del processo attestante plurime comunicazioni e-mail intercorse tra il consulente incaricato e le società cessionarie del credito bancario.
Assume, pertanto, rilievo , la comunicazione del 26 10 2018 della soc. Carmec, indirizzata alla cessionaria ed alla , con la quale di fa espresso riferimento ad un incarico conferito a Controparte_7 CP_6
con il quale il prefato veniva incaricato di formulare una congrua proposta transattiva a stralcio Parte_1 onde ripianare la posizione creditoria dell'istituto di credito ( doc. n. 10).
Parimenti, la risposta del 15 02 2019, prodotta dalla soc. , indirizzata ai fideiussori e per conoscenza a CP
, fa riferimento alla disponibilità della mandataria ad accogliere una proposta congrua per la Parte_1 definizione , con allegata formulazione transattiva in misura di € 630.000,00 sottoscritta dal predetto professionista ( Doc. n. 13).
Si rinviene, altresì, in atti, ulteriore miglioramento della proposta transattiva inviata sempre a , Parte_1 in data 04 04 2019, sempre ai prefati creditori ( doc. n. 16), seguita dalla accettazione della cessionaria CP per l'importo proposto ammontante ad € 750.000,00 ( doc. n. 17).
E' presente, inoltre, altra comunicazione del 03 05 2019 con la quale l'attore processuale il quale comunica la impossibilità materiale di reperire una banca in grado di consentire una erogazione di un mutuo a copertura del credito entro la fine del mese ( doc n. 19).
Segue comunicazione con la quale si fa presente che la famiglia non era in condizione di CP_1 onorare la prima rata della transazione entro il 30 05 2019( doc n. 20).
Ulteriore corrispondenza tra la , indirizzata ai convenuti e per conoscenza a , si rinviene nel CP Parte_1 doc n. 21 a fronte della quale vengono trasmesse le condizioni successive per la definizione della pendenza.
Con missiva informatica del 28 05 2019 poi, l'Avv. Giovanni Guido trasmetteva all'attore processuale copia dei preliminari di vendita dei cespiti di proprietà dei convenuti finalizzati alla “monetizzazione” necessaria per completare l'attività di mediazione finalizzata al ripianamento del debito ( doc, n. 22).
Ulteriore comunicazione viene, di seguito, prodotta dal legale incaricato dai ed indirizzata a CP_1
con la quale l'Avv. Giovanni Guido rende ulteriori ragguagli in merito alla cessione dei cespiti ( Parte_1 doc, n. 23). Assume, altresì, rilievo la successiva comunicazione del 30 05 2019 con la quale l'Avv. Giovanni Guido , a seguito delle precedenti missive indirizzata a , invitava lo stesso a rappresentare alla la Parte_1 CP necessità di un breve lasso di tempo per perfezionare la dismissione dei cespiti ( doc n. 24).
Segue la trasmissione del all'Avv. Guido della delibera approvata dalla soc. ( doc. n. 25). Pt_1 CP
Seguono ulteriori carteggi telematici attestanti le comunicazioni avvenute tra la e l'Avv. CP Parte_1
Giovanni Guido.
Orbene, non può revocarsi in dubbio che l'operato in termini di consulenza svolta da a favore Parte_1 dei convenuti abbia svolto una funzione di rilievo nella intera vicenda sfociata nel presente processo, tant'è che lo stesso professionista scelto dai convenuti per individuare un potenziale acquirente dei cespiti da dismettere per recuperare liquidità ed evitare gli effetti dell'esecuzione immobiliare si è interfacciato con il prefato avvocato al fine di consentirgli di portare a termine l'opera di mediazione con la società cessionaria del credito.
Alcun rilievo, poi, assume la circostanza che il nominativo del sia stato suggerito dal consulente Pt_1 Per_1
a cui i fideiussori si erano rivolti in prima battuta, posto che proprio la pletora di comunicazioni sopra indicate postulano per un rapporto diretto con lo stesso , ciò anche in virtù del consistente periodo di tempo Pt_1 durante il quale si è dipanato il rapporto epistolare.
Non vi è traccia, di contro, né in termini documentali né tramite di prove per interpello orale dell'impegno da parte del ad acquisire alcuni cespiti dal patrimonio dei tanto in virtù del fatto che, sia Pt_1 CP_1 che si consideri l'ipotesi di un negozio unilaterale, sia che si valuti la sussistenza di un accordo contrattuale tra i contendenti finalizzato allo scopo, la forma richiesta , stante la natura dei cespiti , sarebbe dovuta essere necessariamente quella scritta.
Tanto senza tener conto dei limiti normativi disposti dall'art .2721 c.c. comma 1, a mente del quale..” La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58..”
D'altro canto il contenuto complessivo della deposizione del teste Giovanni Guido, avvocato prescelto per individuare un potenziale acquirente dei cespiti da dismettere, depone per una conferma di quanto sopra dedotto, atteso che i , stretti dalla necessità di recuperare liquidità in una fase in cui CP_1
l'esecuzione immobiliare a loro carico sembrava volgere al termine, avevano optato per una distinta figura professionale ( un esperto avvocato del settore) da affiancare all'opera mediatrice del . Pt_1
Lo stesso avvocato Guido, inoltre, nella deposizione resa alla udienza del 2 07 2024 sottolineava che l'attività professionale del si fosse protratta sino al mese di giugno dell'anno 2019, sottolineandone la sua Pt_1 rilevanza.
In sintesi, dall'intero compendio istruttorio la molteplicità degli elementi presenti in sede istruttoria propendono per la rilevanza dell'operato del consulente il quale si è di certo conformato alle Parte_1 linee guida ( invero non pattuite in forma scritta ma desumibili dai fatti emersi) commissionate dai suoi clienti
; tanto pur tenuto conto del fatto di non essere riuscito a far ottenere il finanziamento necessario alla estinzione del debito, circostanza questa che non ricade unicamente tra le prerogative obbligatorie del professionista , avendo lo stesso comprovato documentalmente la sussistenza di contatti finalizzati allo scopo con la parte creditrice, proposta, inoltre, a mere valutazioni di opportunità da parte dell'istituto di credito.
Tanto postula , in definitiva, che l'attore abbia contribuito , segnatamente nella fase iniziale del mandato, alla risoluzione dei problemi , tenuto conto che , trattandosi di attività di consulenza, resta il principio in base al quale tale opera professionale resti confinata nelle mere obbligazione di mezzi e non di risultato. Inquadrato in punto di diritto e di prova la sussistenza dell'”opus “conferito, occorre individuare l'applicazione normativa in seno ad eventuali parametri professionali riconducibili alla natura della prestazione resa .
Come evincibile dall'oggetto sociale la società attrice rientra di certo tra i mediatori creditizi ( v. copia della visura camerale versata in atti).
Secondo la prospettazione resa in atti dalla stessa vi sarebbe prova per tabulas dell'accordo afferente il compenso da erogare ammontante ad € 30.000,00; tanto riferendosi ad un supporto cartaceo non intestato e manoscritto contente la dicitura..” a transazione avvenuta ed accettata dai clienti € 30.000,00..”
Tale documento, oltre a non dare compiuti riferimenti alla specifica opera prestata e redatto in maniera
“artigianale”, ed a non conferire certezza ed univocità al suo contenuto, lascia perplessi per le modalità della sua redazione, posto che di norma un professionista redige una notula spese e compensi su carta intestata contenente in maniera dettagliata la natura dell'incarico .
Ciò al netto della non poco rilevante circostanza che il prefato documento è stato compitamente disconosciuto nel corso del giudizio.
Si pone, pertanto, la necessità di disporre la liquidazione di quella parte di attività professionale di mera consulenza prodotta dal sulla scorta dei principi generali di cui all'art 2223 c.c. Pt_1
All'uopo, non rinvenendosi parametri normativi cogenti in materia di intermediazione creditizia questo giudice, sulla scorta di prassi riscontrabili in subiecta materia, ritiene congruo applicare una tariffa a percentuale basandosi sulle rilevazioni effettuate dalla Banca di Italia sulle percentuali medie applicate sui mutui ipotecari percepite dai mediatori , ovvero, in misura del 1,66 % sul valore dell'affare trattato.
Partendo dal parametro emerso pari ad € 750.000,00 il risultato in percentuale si attesta sull'importo di €
12.450,00, a cui va aggiunta l'IVA e C.P. se dovuti in misura del regime fiscale adottato da percipiente.
Tenuto, tuttavia, conto dell'acconto versato in misura di € 5.000,00, fatto questo incontestato tra i contendenti, il residuo credito ammonta ad € 7.450,00.
Tale è la somma da liquidare a favore della parte attrice addebitandola in via solidale a tutti i convenuti in giudizio.
Su tale importo decorrono i soli interessi di legge da calcolarsi dal dì dell'introduzione del giudizio.
Circa il regime delle spese e competenze di causa le stesse vanno opportunamente ridotte in misura proporzionale con l'importo finale liquidato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 198/2021 di R.G. , così provvede :
-
- Accoglie parzialmente la domanda di pagamento;
- Per lo effetto, condanna , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
,a pagare, in solido tra
[...] Controparte_4 Controparte_5 loro, la somma di € 7.450,00, oltre iva e C.P. se dovuti, oltre interessi di legge come da motivazione, all'attore processuale;
- Condanna le parti convenute alla refusione , in solido, delle spese e competenze di giudizio che liquida complessivamente in €.5.077,00 ed € 300,00 per verosimili esborsi , oltre accessori di legge .
Così deciso in Nola, lì 28 agosto 2025 Il G.U
dott. Alfredo Granata